COMUNICAZIONE UNICA - CASISTICA E PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE
LA COMUNICAZIONE UNICA - CASISTICA E PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. La procura speciale - la sottoscrizione dei modelli e della distinta firme
La Comunicazione unica è “una collezione di file”, composta da:
- modello Comunicazione;
- modulistica registro imprese;
- modulistica Agenzia delle entrate;
- modulistica INAIL;
- modulistica INPS.
Ciascuna delle predette modulistiche (compreso il modello per la Comunicazione unica) è accompagnata da una propria “distinta di firma”, da sottoscrivere digitalmente, a cura del soggetto obbligato o legittimato all’adempimento in base alla disciplina di settore.
Nel caso della modulistica “Registro delle imprese” detta disciplina è rinvenibile nelle norme del Codice Civile in materia di registro delle imprese, nonché in norme speciali, quale l’art. 31 della legge n. 340/2000.
La procura speciale di cui alla circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 consente al professionista o all’intermediario di sottoscrivere digitalmente, per conto dell’obbligato o del legittimato, solo la distinta relativa al “modello di Comunicazione unica”, non anche le distinte relative alle altre modulistiche che viaggiano allegate al “modello di Comunicazione”, restando la legittimazione alla sottoscrizione di queste ultime governata dalle specifiche norme di settore.
E’ quanto viene sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella Nota del 4 giugno 2010, Prot 0064327, emanata in risposta ad un quesito posto da un professionista.
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2. La denuncia di inizio attività di una impresa individuale - Necessaria la firma digitale del titolare
La dichiarazione dell’inizio attività di una impresa individuale nei confronti dell’Agenzia delle entrate, nonché la richiesta dell’iscrizione della medesima impresa come inattiva nel registro delle imprese non può essere effettuata con la sola firma digitale del commercialista.
La pratica ComUnica dovrà essere sospesa dalla Camera di commercio per la mancata apposizione sulla distinta relativa alla modulistica del registro delle imprese della firma digitale del titolare dell’impresa individuale.
E’ quanto viene sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella Nota del 3 agosto 2010, Prot. 101914, emanata in risposta ad uno specifico quesito posto dalla Camera di Commercio di Taranto.
Le disposizioni dettate dagli articoli 2-quater e 2-quinquies dell’articolo 31 della legge n. 340/2000, nonché le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3616/C del 15 febbraio 2008 ed infine le istruzioni riportate nel sito www.registroimprese.it ai sensi dell’articolo 6 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 creano un peculiare regime nei confronti di alcune categorie di professionisti (tra cui i commercialisti): gli consentono, infatti, di dichiarare la conformità all’originale cartaceo della copia ottica estratta da alcune specifiche tipologie di documenti; nonché di sostituire, in alcuni casi, l’obbligato nella sottoscrizione dei modelli informatici con cui si richiede l’iscrizione di un atto nel registro delle imprese.
Il richiamato art. 31 (commi 2-quater e 2-quinquies) ha carattere di norma speciale: non può, cioè, trovare applicazione in via analogica.
Poiché, pertanto, esso riguarda, esclusivamente, la dichiarazione di conformità dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del Codice Civile, nonché la sottoscrizione delle istanze con cui le società richiedono l’iscrizione di determinati atti nel registro delle imprese, sembra evidente che non può trovare applicazione nei confronti delle istanze rivolte al registro delle imprese dall’imprenditore individuale (le quali ultime, sembra opportuno evidenziare, non sono normalmente corredate da atti, rappresentando il modello compilato, di per sé, il documento che esprime la volontà dell’imprenditore).
Circa gli altri aspetti, poi, non si può che ribadire quanto indicato in precedenti pareri
resi da questa Amministrazione sull’argomento.
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3. Comunicazione Unica - Implementazione nuove funzionalità per le aziende agricole autonome
L'INPS, con il Messaggio del 9 maggio 2011, n. 10347, facendo seguito alla circolare n. 41 del 26 marzo 2010 (punto 5) , ha comunicato che, ai servizi telematici già presenti sul portale si aggiungono le nuove funzioni di gestione delle denunce di variazione e cancellazione presentate dalle aziende agricole autonome o dai loro intermediari.
Al pari delle predette attività di iscrizione, il canale web di ComUnica diviene l’unica modalità di invio per le denunce menzionate.
Gli applicativi di interconnessione e scambio dati tra gli enti coinvolti nel sistema Comunica consentono di gestire, esclusivamente con modalità telematica, le istanze di:
- variazione del nucleo CD che comporti nuova iscrizione di un componente il nucleo;
- variazione che comporti cancellazione di un componente il nucleo familiare CD;
- variazione che comporti cancellazione dell’azienda IAP/CD.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2010-08-09 (3223 letture) [ Indietro ] |