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COMUNICAZIONE UNICA - RIFERIMENTI NORMATIVI E INDIRIZZI DI AMBITO REGIONALE PER LE IMPRESE ARTIGIANE





COMUNICAZIONE UNICA
INDIRIZZI E RIFERIMENTI NORMATIVI DI AMBITO REGIONALE


CONFERENZA DELLE REGIONI - L'ORIENTAMENTO DELLE REGIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE UNICA

Si riporta un documento, elaborato dalla Conferenza delle Regioni in data 30 lulgio 2008, nel quale le Regioni prendono atto della nuova normativa dettata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha introdotto la Comunicazione Unica per la nascita d’impresa, modificando così la procedura per l’avvio dell’attività d’impresa ed individuano una serie di indirizzi generali.

- CONFERENZA DELLE REGIONI - 30 luglio 2008 - Documento di indirizzi delle regioni italiane in materia di avvio di impresa artigiana.


REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo, con la L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23, ha soppresso l'Albo delle imprese artigiane sostitutendolo a tutti gli effetti con il Registro imprese.
Il legale rappresentante dell’impresa presenta la Comunicazione Unica di cui al modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, alla Camera di Commercio, attestando il possesso dei requisiti. L’iscrizione è trasmessa dalla Camera di Commercio alle competenti sedi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), ai fini previdenziali ed assistenziali.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE ABRUZZO - L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 : Nuova legge organica in materia di artigianato.


REGIONE BASILICATA

Gli indirizzi dettati dalle Camere di Commercio di Potenza e di Matera

In attesa di una riforma della normativa regionale che recepisca l’utilizzo dello strumento della Comunicazione Unica anche per le imprese artigiane, le Camere di Commercio di Potenza e di Matera, sentite le locali Commissioni Provinciali per l’Artigianato, hanno stabilito che dal 1° aprile 2010:
• le iscrizioni all’Albo Imprese Artigiane seguiranno l’attuale iter, previsto dall’art. 16 comma 1 della legge regionale n° 22 del 1° marzo 2005 (presentazione del modello cartaceo al Comune), in considerazione di quanto assicurato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui gli usuali canali dell’Agenzia per la presentazione dei modelli AA7-AA9 resteranno disponibili per i soggetti non tenuti all'utilizzo della Comunicazione Unica;
• le modifiche e cessazioni potranno essere inviate in allegazione al modello di Comunicazione Unica tramite apposito intercalare AA di Fedra o Starweb. Resta valido il tradizionale procedimento cartaceo previsto dall’art. 19 della legge regionale n° 22 del 2005 sino a successivo recepimento della normativa a livello regionale.

. Se vuoi scaricare il comunicato dei Conservatori del Registro delle imprese di Potenza e Matera, clicca QUI.


REGIONE CALABRIA

Nella Regione Calabria, in attesa di intese tra la Regione e le Camere di Commercio delle 5 province calabresi, le pratiche artigiane vanno inviate alle competenti CPA con la consueta modalità cartacea, non transitano in alcun modo dall’applicativo ComUnica.
Pertanto non dovranno essere inviare pratiche artigiane mediante ComUnica, le stesse risulteranno irricevibili e non evadibili dal sistema R.I.


REGIONE CAMPANIA

Riportiamo, di seguito, una direttiva emanata dal Conservatore del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Avellino, nella quale vengono fornite le modalità operative di gestione della Comunicazione Unica da parte delle imprese artigiane.

. CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO - Direttiva del Conservatore del Registro imprese n. 2 del 3 agosto 2010: Modalità operative di gestione della Comunicazione Unica in relazione alle pratiche artigiane.


REGIONE EMILIA ROMAGNA

A decorrere dal 1° aprile 2010 non è piu’ possibile presentare domande di iscrizione, cancellazione, modifiche di imprese artigiane direttamente all'Albo delle imprese artigiane.
L’unica modalità consentita è quella attraverso il sistema telematico di “Comunica”.

La Regione Emilia Romagna, con la legge 9 febbraio 2010, n. 1, ha delegato alle Camere di Commercio l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle seguenti procedure: 1) al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione Unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 2) la Comunicazione Unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione;
3) la Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato della presentazione della comunicazione unica;
4) la procedura di accertamento può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della Comunicazione Unica.
Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della Comunicazione Unica.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE EMILIA-ROMAGNA – L.R. 9 febbraio 2010, n. 1: Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato. Artt. 3 e 4.


LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Comunicazione Unica è divenuta obbligatoria anche per le istanze di iscrizione, modifica e cancellazione presentate all’Albo Imprese Artigiane, in esecuzione della nota della Regione del 1° Aprile 2010, Prot. 7584 con cui si dà attuazione alle disposizioni contenute nella Delibera di Generalità della Giunta Regionale n. 652 del 31 Marzo 2010.


REGIONE LAZIO

Dal 1° aprile 2010 anche le pratiche relative alle imprese artigiane possono essere presentate tramite la procedura ComUnica.

Dal 1° settembre 2010, in ottemperanza alla deliberazione C.R.A n. 62/2010, è possibile inviare direttamente le pratiche all'Albo Imprese Artigiane, presso la Camera di Commercio, utilizzando l'applicazione STARWEB.

- Si riporta il testo della Deliberazione della C.R.A:
. REGIONE LAZIO - Commissione Regionale per l'artigianato - Deliberazione n. 62 del 24 marzo 2010: Linee applicative in materia di “COMUNICA” alle imprese artigiane.


REGIONE LIGURIA

I Conservatori della Ligura scrivono alla Regione

Conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante le "specifiche tecniche" in materia di "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa" ex art. 9 della legge n. 40/2007, con lettera dell'8 febbraio 2010, i quattro Conservatori dei Registri delle imprese della Liguria hanno inviato una lettera al Direttore generale del Dipartimento dello Sviluppo economico della Regione Liguria con la quale si esprime "l'avviso che la disciplina nazionale della Comunicazione Unica trovi già piena rispondenza nella disciplina della Regione Liguria e che perciò nulla osti all'applicazione della procedura anche alle imprese artigiane a far data dal prossimo 1° aprile".
Pertanto, a partire dal prossimo 1° aprile, tutte le istanze, comprese quelle indirizzate all'Albo imprese artigiane, dovranno essere effettuate con modalità telematica, tramite la "Comunicazione Unica".

. Se vuoi scaricare il Manuale adempimenti telematici Albo imprese artigiane, redatto dalle Camere di Commercio della Liguria, clicca QUI.


REGIONE LOMBARDIA

In Lombardia la L.R. n. 1/2007 e le successive note del 14 maggio 2007 e 30 luglio 2009 della DG Artigianato e Servizi, nell’intento di contribuire alla semplificazione amministrativa, avevano già anticipato la soluzione avviata su scala nazionale con la Comunicazione Unica, prevedendo che l’iscrizione di un‘impresa nell’Albo Imprese Artigiane fosse contestuale all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Le Commissioni Provinciali dell’Artigianato procedono a posteriori ad eventuali verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, con conseguente cancellazione in caso di esito negativo di queste verifiche.
Pertanto, in attuazione della normativa regionale sopra richiamata ed in coerenza con gli importanti obiettivi della Comunicazione Unica, le nuove modalità – unico adempimento e trasmissione telematica - si applicano anche alle imprese artigiane.
A questo scopo Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde hanno congiuntamente sviluppato e reso gratuitamente disponibile il sistema on line STARWEB per la compilazione e spedizione delle pratiche sia al Registro Imprese che all’Albo Imprese Artigiane.
Accanto alla Comunicazione Unica, che attesta con valore di pubblicità legale l’avvenuto avvio di un’iniziativa imprenditoriale, le norme in vigore prevedono anche la presentazione ai Comuni della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (art. 5, L.R. n. 1/2007 e successivi provvedimenti attuativi).


REGIONE MARCHE

1. 15 MARZO 2010 - La Regione Marche detta del disposizioni transitorie in materia di imprese artigiane

Con deliberazione n. 464 del 15 marzo 2010, la Giunta regionale ha deliberato:
- che il modello elettronico e l'eleborato tecnico per le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo artigiani approvati con DGR n. 40/2009 saranno utilizzati a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Intesa di cui al D.P.R.M. 6 maggio 2009;
- che, a decorrere dal 1° aprile 2010 e fino alla data di sottoscrizione dell'intesa di cui sopra, le comunicazioni per le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo delle imprese artigiane sono trasmesse in via telematica, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R. n. 20/2003, utilizzando i sistemi informatici della Regione Marche, opprtunamente integrati;
- di autorizzare il Dirigente Industria artigianato e politiche distrettuali e infrastrutture di approvare la modulistica e le modalità operative per la procedura telematica di cui sopra.

- Si riporta il testo della Deliberazione della Giunta regionale:
. REGIONE MARCHE - Deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 15 marzo 2010: Disposizioni transitorie in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane di cui alla L.R. n. 20/2003, art. 32, comma 5 come modificata con L.R. n. 29/2008.


2. 8 APRILE 2010 - Comunicato dei Conservatori del Registro delle imprese

I Conservatori degli Uffici del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio delle Marche hanno adottato linee guida comuni per le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese degli imprenditori individuali che intendono svolgere una attività qualificabile come artigiana.
Il nuovo impianto normativo introdotto con l’art. 9 del decreto legge n. 7/2007 sulla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa e i collegati provvedimenti regolamentari attuativi pongono a carico di ogni tipologia di impresa l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
Tale obbligo interessa, pertanto, anche le imprese individuali che intendono svolgere un’attività qualificabile come artigiana, le quali dovranno, quindi, preventivamente iscriversi al Registro delle imprese come “piccoli imprenditori”, ai sensi dell’art. 2083 del Codice Civile, utilizzando ComUnica.
Dalla data di entrata in vigore di tale obbligo (1° aprile 2010) in avanti l'iscrizione al Registro delle Imprese, è necessaria “Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa” (art. 9, comma 1, D.L. n. 7/2007) che potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa ricevuta “che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale” (art. 9, comma 3 del D.L. n. 7/2007).
La costituzione dell'impresa potrà avvenire, valorizzando l'apposita casella, “ ... senza l'immediato inizio dell'attività economica”.
Sulla posizione imprenditoriale così creata, a richiesta della CPA, l'ufficio del Registro delle imprese procederà alla annotazione della qualifica artigiana che verrà, ovviamente, attribuita dalla Regione Marche sulla base delle disposizioni regionali in materia e con le procedure ivi previste.

. Se vuoi scaricare il testo delle linee guida dei conservatori delle Marche, clicca QUI.


3. 1° OTTOBRE 2010 - Nuovo comunicato da parte delle Camere di Commercio della Regione Marche

In accordo con le altre Camere di Commercio della Regione, a decorrere dal 1° ottobre 2010 tutte le imprese artigiane iscritte nell'Albo Provinciale sono anche iscritte nel Registro delle Imprese e pertanto qualunque variazione relativa alla posizione imprenditoriale e la cancellazione andranno effettuate al Registro delle Imprese utilizzando la Comunicazione Unica.
L'adempimento sarà idoneo ad aggiornare anche la posizione all'Albo delle Imprese Artigiane non appena la Regione Marche lo consentirà; pertanto nel frattempo andrà effettuata anche la prevista comunicazione alla locale Commissione Provinciale per l'Artiganato (CPA).
Sarà tempestivamente comunicata la data a partire dalla quale potrà anche essere usato il software STARWEB da parte delle imprese artigiane che nel frattempo dovranno far ricorso al software ComUnica (o compatibili) liberamente scaricabile dal sito internet istituzione della Camera al seguente link Comunicazione Unica.

Elenco degli adempimenti che non hanno rilevanza alcuna per il Registro delle Imprese e pertanto vanno comunicati solo all'Albo Provinciale delle Imprese artigiane:
a) IMPRESE INDIVIDUALI
• Assunzione di gestione,
• Settore per Marche Eccellenza Artigiana,
• Iscrizione collaboratore familiare,
• Cancellazione collaboratore familiare,
• Variazione dati anagrafici collaboratore familiare
.

b) SOCIETÀ
• Settore per Marche Eccellenza Artigiana,
• Iscrizione collaboratore familiare,
• Cancellazione collaboratore familiare,
• Variazione dati anagrafici collaboratore familiare,
• Variazione della partecipazione soci all’attività lavorativa,
• Recesso socio lavorante
.

Tutti gli adempimenti diversi da quelli di cui all'elenco sopra riportato, anche se relativi alle modifiche di una impresa annotata nella sezione speciale artigiana, vanno effettuati al Registro delle Imprese mediante la Comunicazione Unica.
Le presenti istruzioni sono valide fino a che la Regione Marche non deciderà di integrarsi nella Comunicazione Unica.


4. 11 OTTOBRE 2010 - Deliberazione della Giunta Regionale - Dal 18 ottobre 2010 al via Comunica per gli adempimenti artigiani

Dal 18 ottobre anche l'Albo delle Imprese artigiane della provincia di Ancona confluirà nella procedura di Comunicazione Unica.
La Giunta della Regione Marche, con delibera n. 1480 del 11 ottobre 2010, ha deciso di integrare le procedure artigiane con la Comunicazione Unica.
Pertanto, a decorrere dal 18 ottobre 2010, gli imprenditori artigiani devono presentare le pratiche tramite STARWEB; le stesse saranno valide sia per il Registro Imprese che per l'Albo delle imprese artigiane, a cui verranno smistate, dal sistema informatico, dopo l'evasione da parte del Registro delle Imprese.

I diritti di segreteria e l'imposta di bollo dovuti sono quelli previsti per gli adempimenti al Registro Imprese.
Per gli adempimenti previsti solo ai fini dell'Albo (es. collaboratori, ecc.) sarà applicata, se dovuta, l'imposta di bollo di 14,62 euro e i diritti di segreteria già previsti per le pratiche artigiane.

- Si riporta il testo della Deliberazione della Giunta regionale:
. REGIONE MARCHE - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1480 del 11 ottobre 2010: L.R. n. 20/2003, come modificata con L.R. n. 29/2008 - Art. 32, comma 5 - Avvio del periodo sperimentale delle procedure telematiche di invio delle pariche di iscrizione, di modificazione e di cancellazione all'Albo delle imprese integrato con la Comunicazione Unica e di scambio delle relative informazionicon le Camere di Commercio delle Marche.


5. 6 GIUGNO 2011 - Approvato lo schema di Protocollo d'intesa

Con Deliberazione n. 806 del 6 giugno 2011, la Regiona Marche ha approvato uno schema di Protocollo d'intesa.


6. 15 GIUGNO 2011 - Sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Marche

Il 15 giugno 2011 è stata firmato un Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Marche in materia di attuazione del disposto dell’articolo 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, per l’estensione all’artigianato della comunicazione unica per la nascita dell’impresa.
Nell’Allegato A viene definita la gestione dei flussi informativi tra la Regione Marche, titolare dell’Albo delle Imprese Artigiane, e le Camere di Commercio delle Marche a cui è demandata la tenuta del Registro delle Imprese.
Nell’Allegato B viene riportato il modello dell’apposita procura speciale che deve essere compilata nel caso l’impresa intenda avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione delle comunicazioni per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione dall’Albo con l’utilizzo della firma digitale e della PEC del solo soggetto incaricato.

. Se vuoi scaricare il testo del Protocollo d'intesa, comprensivo degli Allegati, clicca QUI.


REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive, con Nota del 22 marzo 2010, Prot. 3568/DB1603, ha illustrato le procedure previste dal Testo unico per l’artigianato, inquadrando la normativa regionale nel contesto normativo generale in cui si inserisce e coordinandola con la normativa in tema di Comunicazione Unica.
Il nuovo Testo unico in materia di artigianato, approvato con la L.R. 14 gennaio 2009 n. 1, ha apportato profonde innovazioni in merito alla procedura di iscrizione, modifiche e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, innovazioni che sono diventate operative a partire del 1° aprile 2010 con l’entrata a regime della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.
L’iscrizione all’albo è attuata mediante una COMUNICAZIONE del legale rappresentante che attesta il possesso dei requisiti artigiani.
La comunicazione deve essere presentata al Registro delle imprese territorialmente competente che provvede alla trasmissione della comunicazione all’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane.
L’ufficio dell’Albo procede alla assegnazione del numero di iscrizione e a tutti gli adempimenti conseguenti (tra cui in particolare quelli previdenziali) nei termini e con le modalità previste per l’iscrizione al Registro imprese. Effettua cioè una prima verifica di sussistenza dei requisiti formali e poi una verifica sostanziale in merito ai requisiti richiesti per la qualifica di imprenditore artigiano.
Per le comunicazioni di iscrizioni all’Albo delle imprese artigiane, dal 1° aprile 2010 è diventato obbligatorio anche per le imprese artigiane, individuali e societarie, l’utilizzo della procedura informatica prevista dalla Comunicazione unica.

. Se vuoi scaricare il testo completo della nota della Direzione Attività produttive, clicca QUI.


REGIONE PUGLIA

1. 25 MARZO 2010 - Approvato il modello elettronico e le specifiche tecniche per le denuince all'Albo artigiani

La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2010, n. 896, ha provveduto all'approvazione:
- del modello elettronico e delle specifiche tecniche per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione all’Albo delle imprese artigiane, così come approvate con D.G.R. 1 agosto 2008 n. 1458;
- del fac-simile della procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla Commissione provinciale per l’artigianato competente per territorio della comunicazione di iscrizione, modificazione e cessazione dall’Albo delle imprese artigiane, con le modalità di conferimento del potere di rappresentanza a professionisti o altri intermediari, per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della comunicazione unica.

- Si riporta il testo della Deliberazione:
. REGIONE PUGLIA - Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 25 marzo 2010: D.L. n. 7/2007, art. 9 convertito in legge n. 40/2007 e L.R. n. 1/2008, art. 28. Approvazione del modello elettronico ed elaborato tecnico ai fini della presentazione delle Comunicazioni di Iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane, attraverso la “comunicazione unica” approvata con D.P.C.M. 6 maggio 2009.


2. 6 FEBBRAIO 2012 - Sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia

Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, hanno firmato firmato, il 6 febbraio 2012, un protocollo d'intesa per l'applicazione del sistema della Comunicazione Unica ( ComUnica ) anche per la nascita delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane della Regione Puglia possono iscriversi all'albo con immediato avvio dell'attività mediante un'unica comunicazione per via telematica.

. Se vuoi scaricare il testo del protocollo d'intesa con l'allegato fac-simile della procura speciale, clicca QUI.


REGIONE SARDEGNA

Attualmente, per la Regione Autonoma della Sardegna, le imprese artigiane, iscritte nel solo Albo delle Imprese Artigiane, e meramente annotate nel Registro Imprese, devono presentare le istanze con l'apposita modulistica cartacea in uso rilasciata dall'Ufficio che gestisce il predetto Albo.
Le pratiche che interessano le imprese artigiane dovranno quindi continuare ad essere presentate seguendo le vigenti procedure: non dovranno essere trasmesse con ComUnica al Registro delle Imprese.
Per le imprese iscritte sia al Registro delle Imprese - sezione piccolo imprenditore - sia nell'Albo Artigiani, le iscrizioni, variazioni, cessazioni, saranno oggetto di adempimenti distinti presso il Registro delle Imprese e l'Albo Artigiani.
L'ufficio Registro delle Imprese, non essendo competente nella materia dell'Artigianato e non potendo definire pratiche relative alle imprese artigiane, di competenza della Commissione Provinciale Artigianato, ha richiesto ad Infocamere il blocco in fase di spedizione delle istanze di competenza dell'Albo ma trasmesse per via telematica e con ComUnica al Registro.


REGIONE TOSCANA

Le nuove norme sull’artigianato hanno introdotto delle novità in merito alla tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, in particolare:
- è stata soppressa la Commissione Provinciale per l’Artigianato e le funzioni attinenti all’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane nel relativo Albo sono state attribuite alla Camera di Commercio territorialmente competente (art. 11 comma 1 e 2, L.R. 53/08);
- il termine per evadere la pratica artigiana da parte dell’ufficio è passato da 60 a 30 giorni;
- la denuncia all’Albo delle imprese artigiane diventa dichiarazione di inizio attività. Pertanto, per le richieste di iscrizione all’Albo occorre effettuare la denuncia lo stesso giorno in cui si dà inizio all’attività artigiana. Nei modelli di iscrizione è stato tolto il campo relativo alla data di inizio attività, poiché si presuppone che tale data coincida con quella della denuncia;
- l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della dichiarazione (art. 14, comma 2, L.R. 53/2008);
- l’Albo delle imprese artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle imprese (art. 13, comma 2, LR 53/2008 e art. 2, comma 2, Regolamento di attuazione DPGR n. 55/R /2009) per cui, a far data dal 1° aprile 2010, tutte le denunce devono essere presentate in via telematica.

. REGIONE TOSCANA - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).


REGIONE VENETO

La Regione Veneto, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1638 del 17 giugno 2008, ha fornito le prime indicazioni per l'adozione da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle Camere di Commercio di modalità operative uniformi ai fini del coordinamento dell'istituto della Comunicazione Unica, previsto dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 40/2007, con le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla L.R. 31 dicembre 1987, n. 67.

- Si riporta il testo della Deliberazione n. 1638/2008 e della L.R. n. 15/2010:
. REGIONE VENETO - Deliberazione della Giunta Regionale del 17 giugno 2008, n. 1638: Semplificazione delle procedure per l'avvio di un'impresa artigiana - Prime indicazioni per l'adozione da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle Camere di commercio di modalità operative uniformi ai fini del coordinamento dell'istituto della comunicazione unica, previsto dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, con le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.

. REGIONE VENETO - L.R. 14 marzo 2010, n. 15 : Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.


LA PROVINCIA DI TRENTO

La Giunta provinciale di TRENTO, con la deliberazione n. 933 del 23 aprile 2010 ha introdotto l’obbligo di inviare le domande e le comunicazioni all’Albo delle imprese artigiane esclusivamente per via telematica tramite la procedura della Comunicazione Unica, a decorrere dal 1 maggio 2010.

Tale deliberazione consente che le domande possano essere sottoscritte da un intermediario con la propria firma digitale, che deve essere stato incaricato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa ad effettuare l’adempimento.
Per tale motivo, le Commissioni provinciali per l’artigianato hanno deciso di applicare anche alle domande e alle comunicazioni per l’Albo delle imprese artigiane, quanto previsto dall’art. 31, comma 2-quinquies, della legge n. 340/2000.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per scaricare la NORMATIVA DI AMBITO NAZIONALE relativa alla Comunicazione Unica, cliccate QUI

. Per scaricare la NORMATIVA REGIONALE in materia di formazione e di tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, cliccate QUI



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Pubblicato su: 2010-10-05 (5231 letture)

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