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COMMERCIO - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)





LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI DURC NEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

La normativa relativa all'applicazione del DUR nel settore commercio ha avuto un iter assai tortuoso. Per chiarezza, cerchiamo qui di seguito di ripercorrere le varie tappe di questo percorso.


1. Dal 5 agosto 2009 - Obbligo di presentazione del DURC

Secondo quanto stabilito dall’art. 11-bis, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche - su posteggio o in forma itinerante - potrà, in ogni caso, essere rilasciata solo previa presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dovrà verificare la sussistenza del documento.
Nel caso di mancata presentazione - iniziale e annuale - del DURC l’autorizzazione viene revocata.

Il DURC va, dunque, presentato all'atto della prima richiesta e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno.


1.1. Destinatari dell'innovazione normativa - Ancora qualche incertezza

L'obbligo della presentazione del DURC in questione riguarda l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni,
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante
.

Questa nuova disposizione - come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota del 6 novembre 2009 - è applicabile nel caso dell'autorizzazione relativa al commercio sulle aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione e nel caso di autorizzazione in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, che consente anche la partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartine eil Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

Per l'individuazione dei destinatari della normativa, qualche incertezza sussiste per i produttori agricoli che vendono i propri prodotti.
Il D. Lgs. n. 114/1998, all'art. 4, comma 2, esclude, infatti, l'applicazione della disciplina:
• alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni (lettera c);
• ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 C.C., alla Legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni (lettera d).
Tuttavia, il D. Lgs. n. 228/2001, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57", all'art. 4, nell'occuparsi dell'esercizio dell'attività di vendita nel settore agricolo, precisa quanto segue:
• la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (comma 2);
• per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (comma 4);
• alla vendita diretta continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo D. Lgs. n. 114/1998 (comma 7);
• qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 41.316,55 euro, per gli imprenditori individuali, ovvero a 1.032.913,80 euro, per le società, si applicano le disposizioni del citato D. Lgs. n. 114/1998 (comma 8).
Si attendono ovviamente delucidazioni in merito.


1.2. Soggetti coinvolti

E' necessario ricordare che il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per quanto concerne l'esercizio del commercio su aree pubbliche, i titolari di autorizzazione possono esercitare l'attività come ditta individuale, senza l'apporto di alcun altro soggetto, ovvero mediante l'ausilio di coadiutori familiari o dipendenti.
Nel primo caso, il titolare dell'autorizzazione avrà esclusivamente una propria posizione contributiva presso l'INPS, mentre nella seconda ipotesi i coadiutori e i dipendenti saranno iscritti presso l'INAIL.

Il DURC viene rilasciato solo agli imprenditori iscritti sia all’INPS che all’INAIL. Pertanto, l’impresa esente dall’iscrizione all’INPS, in quanto esercita il commercio su aree pubbliche come attività secondaria, dovrà presentare la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INAIL.
Viceversa l’impresa non soggetta all’iscrizione all’INAIL, in quanto il titolare non ha dipendenti o familiari collaboratori, dovrà presentare la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS.
Ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva, il soggetto che eserciti l'attività senza l'ausilio di familiari o coadiutori potrà presentare dun "certificato di regolarità contributiva" rilasciato dall'INPS, unitamente ad una dichiarazione che attesti l'impossibilità a presentare il DURC.


1.3. Decorrenza dell'obbligo

A tale proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di precisare che la norma assoggetta alla presentazione del DURC solo le nuove autorizzazioni richieste a far data dall'entrata in vigore della legge.
Di conseguenza, ai soggetti che risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (su posteggio o in forma itinerante), non deve essere attualmente richiesta dai Comuni la presentazione di alcun documento, sia esso il DURC o un certificato INPS di regolarità contributiva.
L'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di regolarità delle posizioni contributive i capo a questi soggetti va fatta con riferimento al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione.


1.4. Dubbi e perplessità

Le modifiche alla disciplina relativa al settore del commercio in commento, hanno suscitato immediatamente diverse perplessità in quanto, a n orma del comma 4, dell’art. 117 Cost., la materia del commercio è riservata alla potestà legislativa esclusiva regionale, che è spesso disomogenea proprio in riferimento alle condizioni di rilascio e di permanenza dell’autorizzazione all’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Di conseguenza, diverse Regioni avevano dato indicazioni ai propri Comuni di adeguarsi alla nuova normativa nazionale ritenendola emanata nell’esercizio della competenza esclusiva statale e quindi di immediata applicazione.
Al contrario, altre Regioni, fra cui il Friuli Venezia Giulia, avevano invece chiarito che la nuova normativa relativa al DURC non poteva trovare diretta applicazione nell’ordinamento regionale, senza un esplicito recepimento o rinvio normativo, proprio in quanto riferita a materia riservata alla potestà esclusiva della Regione.


2. Il Ministero del Lavoro solleva dubbi sull'obbligo di presentazione del DURC in assenza di espressa previsione normativa regionale

La potestà legislativa in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche spetta in maniera esclusiva alle Regioni; pertanto, quanto stabilito dalla legge n. 102/2009 è da considerarsi "norma di indirizzo nei confronti della normativa regionale in materia", dunque, non si tratta di un adempimento immediatamente operativo.
Lo sostiene il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con una Nota del 12 ottobre 2009, Prot. 0014909, stoppando di fatto il vincolo, entrato in vigore il 5 agosto scorso con il decreto-legge anticrisi, convertito dalla legge n. 102/2009.
Il nuovo vincolo potrà, dunque, essere imposto solo da una legge regionale.
Si resta in attesa di ulteriori cchiarimenti.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. Precisazione dell'INAIL

L'INAIL, con Nota del 13 ottobre 2009, Prot. 0009213, in riferiremo anche alla Nota del Ministero del Lavoro del 12 ottobre, ha ritenuto di precisare che, per quanto riguarda le attività di commercio su aree pubbliche, il DURC può essere richiesto solo se le ditte siano già iscritte agli Enti Previdenziali e che tale iscrizione presuppone che vi sia, in concreto, obbligo assicurativo ai sensi della normativa vigente (artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124/1965).
Pertanto, se l'attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussistendo obbligo assicurativo, il richiedente (commerciante o Comune) dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva alla Sede INPS competente e quindi al di fuori cioè di "Sportello Unico".
Negli altri casi, andrà effettuata la richiesta di DURC per via telematica (www.sportellounicoprevidenziale.it) selezionando l'opzione "agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni".
Il testo della Nota dell'INAIL viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. Intervento del Ministero dello Sviluppo Economico - Applicabilità della norma anche in assenza di espressa previsione normativa regionale

Per quanto concerne il quesito volto a conoscere se la norma in questione debba essere applicata anche in assenza di modifiche normative alle leggi regionali sul commercio sulle aree pubbliche, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 6 novembre 2009, Prot. 0100166, ha ritenuto di precisare che le disposizioni in discorso "hanno prescritto una specifica ed ulteriore verifica dei presupposti necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche"; pertanto "considerata la necessità di garantire equità e parità di trattamento nonchè di assicurare il carattere unitario nazionale dei requisiti e presupposti per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali, si ritiene sostenibile l'applicabilità delle disposizioni anche in assenza di espressa previsione normativa regionale".
Tale interpretazione - continua il Ministero - appare coerente anche con le recenti pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che, in materia di professioni, è riservata allo Stato, nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni fissata dall'art. 117, comma 3 della Costituzione, l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili, gli eventuali requisiti necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio, ivi compresi la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni tradizionali ed emergenti.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. DURC ambulanti – Rebus sulle novità in arrivo novità dalla legge finanziaria 2010

5.1. 13. novembre 2009 - Legge Finanziaria 2010 (Atto Senato 1790)

L’Aula del Senato ha licenziato, lo scorso 13 novembre e in prima lettura, la legge finanziaria 2010 (Atto Senato 1790), che ora dovrà andare alla Camera dei Deputati per il prosieguo dell’iter.
Nella versione approvata, l’art. 2, comma 9 (derivante da un emendamento dei senatori Esposito, Azzolini e altri) prevede che la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) non si applica agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso.
Pertanto, anche per ottenere agevolazioni contributive o finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, gli ambulanti non sono tenuti ad attestare la propria regolarità contributiva.

Il comma 9 dell'art. 2 recita testualmente:
“9. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all’articolo 86, comma 10, e all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all’attestazione di una posizione regolare contributiva l’accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.


5.2. 7 dicembre 2009 - Legge Finanziaria 2010 (Atto della Camera AC 2936-A)

Alla Camera avviene l’ennesimo colpo di scena: il relatore del disegno di legge, on. Corsaro (PdL), ha presentato un emendamento che riformula il comma 9 dell’articolo 2 del precedente testo approvato dal Senato e reintroduce, sia pure come autonoma possibilità da parte delle Regioni, l’obbligo del DURC.
Ora la patata bollente viene scaricata sulle Regioni, che possono - a loro discrezione - stabilire se il DURC sia necessario o meno per il commercio ambulante.
Questo il testo che prevede al sostituzione del comma 9 con il seguente:
“9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali »;
b) all’articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’articolo 28 »
”.

Dunque, l'applicazione della disciplina relativa al DURC al settore del commercio - esclusa in via generale per il solo commercio al dettaglio ambulante dal testo originario - sarà in futuro richiesta nei casi definiti dalle Regioni, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. In tal caso, le Regioni possono anche stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione.
Prevista la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.


Proponiamo una scheda comparativa dei testi approvati e in discussione:
. Il DURC nel settore Commercio - Scheda Comparativa dei testi.


6. 29 dicembre 2009 - Pubblicata la Legge Finanziaria 2010 - DURC al solo commercio ambulante - La compteneza passa alle Regioni

L'applicazione della disciplina relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rimane al solo settore del commercio in forma ambulante ma sarà richiesta nei casi definiti dalle singole Regioni, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Prevista la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.
Tutto questo viene previsto all’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 (Supplemento Ordinario n. 234), in vigore dal 1° gennaio 2010.
Dunque, il DURC riguarderà il solo settore del commercio in forma ambulante (sia su posteggio che in forma itinerante) ma per la sua applicazione si dovrà ora attendere che ogni singola Regione legiferi in materia, stabilendo casistica e modalità.

Vengono così superati, almeno in parte, i vari dubbi e contrasti che erano nati subito dopo l’emanazione della nuova normativa, in merito all'obbligo di presentazione del DURC, in assenza di espressa previsione normativa regionale.
Rimane tuttavia l’incertezza di come la norma modificata dalla legge finanziaria 2010 venga o meno adottata dalle singole Regioni, entro quali tempi e con quali modalità.

Per comodità, si riporta il comma 12, dell'art. 2 (Disposizioni diverse):
“12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali »;
b) all’articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’articolo 28 »
”.


. Se vuoi scaricare il testo della legge finanziaria 2010, clicca QUI.


7. INTERVENTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

7.1. LA CONFESERCENTI

L'Ufficio Legislativo e Affari Giuridici della Confesercenti , in data 22 settembre 2009, ha ermanato una nota nella quale riferisce di alcune problematiche che sono state discusse in un incontro tenutosi l' 11 settembre alla presenza dei Responsabili tecnici del Ministero, dell’INPS e dell’INAIL.

Si riporta il testo della nota:
. CONFESERCENTO - Ufficio Legislativo e Affari Giuridici - Nota del 22 settembre 2009, Prot.n. 4150.11/2009 GDA/EM: Obbligo di presentazione del DURC in relazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche.


LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DURC NEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. LA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia, con il D.G.R. 13 gennaio 2010, n. 8/11003, ha ritenuto non necessario introdurre in capo agli operatori ambulanti l’adempimento previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 191/2009 (in materia di DURC) in quanto, al fine di contrastare l’abusivismo nei mercati e nelle fiere, ha già previsto, con la L.R. n. 15/2000 (art. 2, comma 3-bis), in capo a tutti gli operatori ambulanti l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, mediante apposita attestazione rilasciata dal Comune a delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, corrispondenti a quelle riconosciute da Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
Il comma 3-bis, aggiunto dalla L.R. 31 marzo 2008, n. 8 recita testualmente:
“3 bis. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 4 bis.”.

Considerato che tale attestazione assolve alla finalità sottesa dalla normativa statale sopra citata, la Regione non ritiene necessario introdurre in capo agli operatori ambulanti l’adempimento previsto dalla Legge n. 191/2009, dando atto che l’attestazione di cui all’art. 2, comma 3-bis della L.R. n. 15/2000 assolve anche alle finalità previste dall’art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Si riporta il testo della Deliberazione della Giunta regionale:
. REGIONE LOMBARDIA - Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2010, n. 8/11003: Modifiche al D.G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10615 “Secondo provvedimento attuativo dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 15/2000 – Norme in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche”.

Con la circolare del 18 aprile 2011, Prot. 0004260, il Direttore del servizio Commercio, Turismo e Servizi ha precisato le modalità di compilazione del cosiddetto "foglio aggiuntivo" allegato alla carta di esercizio degli ambulanti.

Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE LOMBARDIA - Circolare del 18 aprile 2011, Prot. 0004260: Compilazione del c.d. "foglio aggiuntovo" allegato alla carta di esercizio per gòli operatori su area pubblica.


2. LA REGIONE MARCHE

2.1. Modifiche alla L.R. n. 27/2009 - Obbligo di presentazione del DURC

La Regione Marche, servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio, in data 11 gennaio 2010, ha inizialmente emanato una circolare nella quale si comunicava che, in attesa che la Regione provveda a disciplinare la materia, le autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche non sono soggette alla presentazione del DURC.

Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE MARCHE - Circolare del 11 gennaio 2010, Prot. 0020202: Documento unico di regolarità contributiva (DURC) settore commercio su aree pubbliche.


Successivamente, la Regione Marche ha provveduto a legiferare in materia con l'art. 24 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), provvedendo a modificare la L.R. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).
Al comma 9, dopo l'articolo 38 della L.R. n. 27/2009, viene inserito l'art. 38 bis relativo al "Documento unico di regolarità contributiva", nel quale si stabilisce quanto segue.
1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno devono presentare al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC.
3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un'autocertificazione che attesti detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade.
4. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
5. Salvo quanto previsto al punto 3, in caso di inottemperanza a quanto previsto al punto 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi.

Si riporta il testo dell'art. 24, della legge regionale:
. REGIONE MARCHE - L.R. 15 novembre 2010, n. 16: Assestamento del Bilancio 2010.


Con la Circolare dell' 8 febbraio 2012, n. 77285 la Giunta Regionale ha comunicato che dal 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 183/2011) si è reso necessario modificare le modalità applicative della L.R. n. 27/2009, prevedendo che dovranno essere i Comuni a verificare d’ufficio la regolarità contributiva delle imprese autorizzate.
Visto che l’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che l’interessato debba fornire alla P.A. gli “elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti”, la circolare fornisce ai Comuni e alle imprese interessate le seguenti indicazioni operative:
- le imprese titolari o richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche devono fornire ai Comuni le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL, secondo lo schema allegato alla presente (allegato 1);
- per le imprese iscritte all’INPS e all’INAIL i Comuni verificheranno la sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva attraverso i collegamenti informatici;
- per le imprese iscritte solo all’INPS i Comuni richiederanno all’Istituto il Certificato di regolarità contributiva
.

Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - Circolare del 8 febbraio 2012, n. 77285: Commercio sulle aree pubbliche. Indicazioni operative in merito alla verifica della regolarità contributiva per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2011.


3. LA REGIONE CALABRIA

Il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha emanato una circolare con la quale si comunica che, in attesa che questa Regione provveda a disciplinare la materia, le autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche non sono soggette alla presentazione del DURC.

Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE CALABRIA - Dipartimento Attività Produttive - Circolare del 12 gennaio 2010, n. 285: Documento unico di regolarità contributiva (DURC) settore Commercio su aree pubbliche.


4. LA REGIONE SICILIA

L'Assessorato delle attività produttive della Regione Sicilia, facendo seguito alla circolare n. 6 del 28 dicembre 2009, ha emanato una nuova circolare nella quale si comunica che l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può essere rilasciata anche senza la presentazione preventiva del DURC da parte della ditta interessata.

Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE SICILIA - Assessorato delle Attività Produttive - Circolare del 27 gennaio 2010, n. 1: DURC Commercio su aree pubbliche. Articolo 2, comma 12, legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). Precedente circolare n.6/09. Nuove disposizioni.


5. LA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati, ha emanato una circolare con la quale ha reso noto che, nell’attesa che la Regione Campania adegui la propria disciplina in materia, viene confermata la validità e la vigenza delle norme previste dal Capo III della legge regionale 1/2000.
In conseguenza, al fine del rilascio dell’autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, per l’aspetto dei requisiti soggettivi, i Comuni devono accertare esclusivamente il possesso dei requisiti professionali e morali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e provvedere al rilascio delle citate autorizzazioni senza richiedere il DURC o attestazioni di regolarità contributiva.

Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - Circolare del 28 gennaio 2010, n. 0077602: Commercio su aree pubbliche - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Applicazione all’attività di commercio su aree pubbliche dopo la Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010 ). Chiarimenti.


6. LA REGIONE UMBRIA

In data 14 giugno 2010 è stata presentata una proposta di modifica della Legge regionale n. 6/2000 (disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del dlgs 31.03.1998) che prevede, da parte del richiedente, la presentazione del DURC quale condizione necessaria per l'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.


7. LA REGIONE PIEMONTE

L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è normato dal D.Lgs. n. 114/98, dalla L.R. n. 28 del 12 novembre 1999, come da ultimo modificata dalla L.R. n.13 del 27 luglio 2011, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, di attuazione, nel rispetto dei criteri e dei principi sanciti dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000.
Il 26 luglio 2010, con la D.G.R. n. 20-380, la RFegione Piemonte ha voluto dare un forte segnale alla lotta all’evasione fiscale con l’introduzione dell’obbligo di dimostrare, da parte delle imprese operanti l’attività di commercio su area pubblica, la propria regolarità contributiva e fiscale.

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7.1. Deliberazione del 26 luglio 2010, n. 20-380

Con Deliberazione del 26 luglio 2010, n. 20-380 la Giunta Regionale, in attuazione della delega conferita alle Regioni, ha emanato le disposizioni sul commercio su area pubblica e le indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica, ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali.
Entro il 28 febbraio 2011, ed annualmente alla scadenza di ogni successivo 28 febbraio, il Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o Comune nel quale l’operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, verifica la regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa.
Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica.

Accertata la regolarità, il Comune rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposito modello di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), allegato all’autorizzazione, quale parte integrante della stessa.
Tale documento é conservato dall’operatore per i controlli amministrativi sui luoghi di esercizio dell’attività.

Il Comune competente al rilascio dell’autorizzazione, nel caso in cui riscontri un’inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell’operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell'autorizzazione.
Il Comune provvederà entro 30 giorni dall’avvenuta regolarizzazione, alla conclusione del procedimento.

Si riporta il testo della Deliberazione della Giunta regionale:
. REGIONE PIEMONTE - Deliberazione Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 20-380: Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica - indicazioni per la verifica della regolarità' delle imprese del commercio su area pubblica.


7.2. Deliberazione 28 febbraio 2011, n. 39-1610 - Indicazioni per il controllo della regolarità del commercio su aree pubbliche

Con Deliberazione 28 febbraio 2011, n. 39-1610 (pubblicata sul B.U. R. n. 09 del 3 marzo 2011 - Supplemento Ordinario n. 1) la Giunta regionale ha integrato le disposizioni della DGR n. 20-380/2010, relative alle modalità di verifica della regolarità fiscale e contributiva degli operatori ambulanti.
La modifica introduce una fase interlocutoria nel procedimento comunale per la revoca delle autorizzazioni agli operatori che, dopo le verifiche previste, non risultino in regola con le prescrizioni della DGR 20-380/2010.
Secondo la nuova formulazione i Comuni, nel disporre l’avvio del procedimento di revoca, prima di sospendere l’autorizzazione, assegnano all’operatore inadempiente un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione. In tale periodo l’operatore potrà ancora operare su area pubblica.
Decorso inutilmente tale termine scatterà la sospensione del titolo autorizzatorio, come già previsto nell’originaria formulazione della DGR 20-380/2010.
Tale modifica varrà solo per il primo anno di applicazione della deliberazione.

Si riporta il testo della Deliberazione della Giunta regionale:
. REGIONE PIEMONTE - Deliberazione Giunta Regionale 28 Febbraio 2011, n. 39_1610: D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. - Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarita' delle imprese del commercio su area pubblica". Modifica del capo II "Esito della verifica di regolarita'".


7.3. Circolare del 9 marzo 2011, n. 1762 - D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 - Indicazioni interpretative

La Direzione Regionale Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - ha emanato la circolare 9 marzo 2011, prot. n. 0001762/DB1701, con la quale sono state dettate le indicazioni operative in merito alla verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica (D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010).

Si riporta il testo della Circolare:
. REGIONE PIEMONTE - Circolare 9 marzo 2011, Prot. 0001762/DB1701: Disposizioni sul commercio su area pubblica - Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i - Verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica - D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010. Indicazioni interpretative.


7.4. Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2011, n. 13-1999 - Integrazioni

Con Deliberazione 9 maggio 2011, n. 13 la Giunta regionale ha fornito indicazioni integrative per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica.

Si riporta il testo della delibera:
. REGIONE PIEMONTE - Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2011, n. 13-1999: D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica". Integrazioni.


7.5. DGR 21-3531/2012 - La Regione proroga, per il DURC, i termini già scaduti

Con Deliberazione 19 marzo 2011, n. 21-3531, relativa all’accertamento della regolarità contributiva dei commercianti su aree pubbliche, la Regione Piemonte ha disposto il differimento dei termini originariamente fissati dalla D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010 sia per la consegna da parte degli operatori commerciali della documentazione necessaria alla dimostrazione della regolarità contributiva, sia per la conseguente verifica da parte dei comuni della regolarità contributiva degli operatori.
Pertanto, con esclusivo riferimento all'anno in corso, la data di scadenza prevista per gli operatori è differita dal 28 febbraio 2012 al 30 aprile 2012, mentre quella per i Comuni è differita dal 30 aprile 2012 al 31 luglio 2012.
Tale differimento si è reso necessario in considerazione delle criticità interpretative derivanti dalle disposizioni della L. 183/2011. In particolare si rende necessario verificare le modalità operative per ottemperare alle novità normative in relazione alla specificità del controllo previsto dalle disposizioni regionali e nello specifico la Regione vuole mettere a punto una procedura semplificata di acquisizione delle informazioni circa la regolarità contributiva, la quale rappresenta carattere di assoluta novità, e pertanto, per il corrente anno, rivestirà carattere sperimentale in modo da consentire all’INPS regionale di istruire le richieste dei comuni.

Si riporta il testo della delibera:
. REGIONE PIEMONTE - Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 21 - 3531: DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica." Differimento di termini per l'anno di applicazione 2012.


7.6. Circolare del 15 marzo 2013 - Domanda per il rilascio del VARA - Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche

Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE PIEMONTE - Circolare del 15 marzo 2013, Prot. 0003412/DB1607: Commercio su area pubblica - VARA 2012 e altre disposizioni.


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8. LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la L.R. 10 febbraio 2011, n. 1, anche in Emilia Romagna viene introdotto l’obbligo del DURC per i commercianti su aree pubbliche.

Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE EMILIA ROMAGNA - L.R. 10 febbraio 2011, n. 1: Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte degli operatori del commercio sulle arre pubbliche.


9. LA REGIONE TOSCANA

9.1. L.R. n. 63 del 2011 - Obbligo di presentazione del DURC

Con la L.R. 28 novembre 2011, n. 63, la Regione Toscana ha emanato nuove disposizioni in materia di outlet e di DURC.
In particolare, per quanto riguarda il DURC, l’obbligatorietà di dimostrare di essere in regola con le disposizioni in materia contributiva tiene conto della necessità di “contrastare l’abusivismo commerciale attraverso interventi finalizzati ad una intensificazione dei controlli sul territorio ed azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire la cultura della legalità”.
Sino a quando non sia possibile l’acquisizione in via telematica del DURC anche nel settore del commercio su aree pubbliche, il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della SCIA, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, è subordinato alla presentazione del DURC in forma cartacea al Comune competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Tale obbligo riguarda anche gli operatori del commercio su aree pubbliche già in possesso del titolo abilitativo, i quali dovranno presentare il DURC entro il 31 marzo 2012.
Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su area pubblica di tipo itinerante sono inoltre tenute a disporre del DURC anche nell’esercizio di detta attività.
Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 40-bis della L.R. n. 28/2005, i Comuni dovranno svolgere in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.
Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti che partecipano alla concertazione locale, dovrà verificare la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.
La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE TOSCANA - L.R. 28 novembre 2011, n. 63: Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).


9.2. Dal 10 aprile 2014 sospese le verifiche del DURC per un anno

La Regione Toscana, con la L.R. 9 aprile 2014, n. 19 ha modificato alcune disposizioni contenute nel Capo V bis “Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche” della L.R. 28/2005 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
A distanza di poco tempo dall'entrata in vigore della L.R. n. 63 del 29 novembre 2011, che aveva tra l'altro inserito, nel Codice del Commercio, l’obbligo del possesso della regolarità contributiva da parte degli operatori su area pubblica, la Regione Toscana torna sui propri passi e sospende per un anno tale obbligo.
La norma fa riferimento alla grave crisi economica che ormai da molti anni attanaglia il nostro Paese e indica che questa é stata particolarmente sentita dagli operatori su area pubblica ponendoli davanti al rischio di dover sospendere la propria attività e per tali ragioni a decorrere dal 10 Aprile 2014 tali commercianti che non avessero corrisposto, o che non corrisponderanno, le cifre dovute per la propria posizione assicurativa non saranno più perseguiti, almeno per i prossimi 365 giorni.
Con l'entrata in vigore di tale disposizione normativa, i comuni Toscani dovranno sospendere tutte le verifiche in materia di regolarità contributiva compreso quelle che dovessero ancora risultare in corso, stessa sorte dovrà essere riservata ai provvedimenti di sospensione dell’attività eventualmente emessi in conseguenza delle verifiche sulla regolarità contributiva che dovranno essere sospesi indipendentemente dall’avvenuta regolarizzazione o rateizzazione del debito contratto con l’Istituto.

La L.R. n. 19 del 3 aprile 2014 n. 19 (pubblicata sul B.U. della regione Toscana del 9 aprile 2014, n. 15) reca "Disposizioni sui controlli ina materia di commercio su aree pubbliche Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)" e, con l'articolo 1 inserisce il seguente comma 3-bis nell'art. 40-quinquies della L.R. n. 28/2005:
"1. Dopo il comma 3 dell’articolo 40-quinquies della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 [ ... ], è aggiunto il seguente:“3 bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma.”.


9.3. Circolare esplicativa del 10 aprile 2014

La Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - Area di Coordinamento "Turismo, Commercio e Terziario" ha inviato, ai SUAP e ai Comuni, una circolare esplicativa sulle novità introdotte dalla L.R. n. 19/2014, che ha modificato alcune disposizioni della L.R. n. 28/2005 in materia di obbligo della regolarità contributiva per il commercio pubbliche.

Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE TOSCANA - Circolare del 10 aprile 2014: Legge regionale 3 aprile 2014 n.19 "Disposizioni sui controlli in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). Sospensione delle sanzioni regionali a seguito dell'accertamento di irregolarità contributiva.


10. LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Con Nota del 23 novembre 2011, Prot. 0046639/P, la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e pari opportunità ha richiamato l'attenzione degli operatori del settore del commercio su puntuali aspetti della legislazione in materia di DURC.
La ratio che ha mosso il legislatore statale ad intridurre il DURC è stata quella di contrastare l'evasione contributiva e prtevidenaizle, operando nel contempo anche un'azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
In definitiva il DURC rappresenta uno strumento di tutela del lavoro, sia sotto l'aspetto della sicurezza, sia sotto il profilo retributivo, assicurativo e contributivo.
Alla luce di tutto questo si evince un dovere,. in capo alle Amministrazioni titolari anche dei procedimenti di cui alla L.R. n. 29/2005 di acquisizione d'ufficio del DURC, laddove sussista un fondato presupposto per l'avvio del procedimento di controllo, finalizzato alla copmunicazione successiva dell'eventuale irregolarità agli enti di competenza.

Diversamente dalle altre Regioni che hanno legiferato in materia, la Regione Friuli Venezia Giulia non ritiene di emanare normative specifiche in materia in quanto la vigente disciplina già è sufficiente a perseguire lo scopo del contrasto all’evasione contributiva.

Si riporta il testo della nota regionale:
. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Nota del 23 novembre 2011, Prot. 0046639/P: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).


11. LA REGIONE VENETO

La regione Veneto, con la L.R. n. 8 del 14 maggio 2013, pubblicata sul BUR n. 42 del 17 maggio 2013 e recante disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, ha apportato modifiche alla L.R. 6 aprile 2001, n. 10, prevedendo l'obbligo di regolarità contributiva per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Si riporta il testo dell'art. 4 bis - Obbligo di regolarità contributiva.
1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.
2. I comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4.
3. I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni.
5. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva."


Dunque: la regolarità contributiva dovrà essere verificata al rilascio e periodicamente dal Comune, che adotta modalità telematiche di verifica presso gli eni previdenziali.
L’obbligo scatterà il prossimo primo giugno.

Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE VENETO - L.R. 14 maggio 2013, n. 8: Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.


12. LA REGIONE LIGURIA - Sospensione temporanea dei DURC

Dal 19 giugno 2013, la Regione Liguria ha sospeso l'acquisizione da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (DURC) degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36-bis della L.R. n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo di mesi ventiquattro (fino al 19 giugno 2015).

Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE LIGURIA - L.R. 13 giugno 2013, n. 17: Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).



APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

Dal 1° luglio 2015 è possibile ottenere il DURC in tempo reale. Grazie alla nuova procedura sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

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Pubblicato su: 2011-02-19 (25434 letture)

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