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CERTIFICATI DI MALATTIA E RICETTE MEDICHE - INVIO TELEMATICO - ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA E REPERIBILITA' DEGLI IMPIEGATI - RICHIESTA DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO





DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA - REPERIBILITA' DEGLI IMPIEGATI


1. 25 GIUGNO 2008 - Pubblicato il D.L. n. 112/2008 - Art. 71

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recane "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
L'art. 71, rubricato "Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", successivamente modificato dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150., stabilisce quanto segue:
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.
[2. Comma abrogato]
[3. Comma abrogato]
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
[5. Comma abrogato]
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.



2. Circolare n. 7 del 17 luglio 2008

Il Ministro Renato Brunetta ha indirizzato a tutte le pubbliche amministrazioni la Circolare n. 7 del 17 luglio 2008 per fornire indicazioni circa l’applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell’art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008, successivamente convertito dalla L. n. 133/2008.
La circolare (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2008) chiarisce il nuovo regime delle assenze per malattia introdotto dal provvedimento, sia dal punto di vista della retribuzione spettante in caso di assenza sia per le modalità di certificazione.
In particolare, la decurtazione della retribuzione si applica ad ogni evento di malattia, a prescindere dalla durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza.
Per quanto concerne le modalità di certificazione della malattia, si specifica che il terzo evento di malattia nell’anno solare e le assenze superiori a dieci giorni debbono essere giustificati con la presentazione all’amministrazione di un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati, in quanto parte del S.S.N.
Le amministrazioni dovranno inoltrare obbligatoriamente la richiesta di visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno.
La circolare fornisce indicazioni alle amministrazioni circa l’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ribadendo i principi in materia di premialità e chiarendo che comunque nessun automatismo è consentito nella distribuzione delle somme.
Viene posto in particolare l’accento sulla necessità di valutare l’apporto individuale ai fini di attribuire premi di produttività, di risultato e incentivi.
I contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Nel caso di fruizione del permesso per l’intera giornata, al fine impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente deve essere computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Le amministrazioni saranno tenute ad applicare immediatamente la nuova disciplina se i contratti collettivi già stabiliscono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore.
La circolare è stata concordata con l’ANCI al fine di chiarire i molti dubbi avanzati dai Comuni.
(Dal sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione).
Il testo della circolare n. 7/2008 viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. Circolare n. 8 del 5 settembre 2008

Il Ministro Renato Brunetta ha indirizzato a tutte le pubbliche amministrazioni una nuova Circolare esplicativa, la Circolare n. 8 del 5 settembre 2008 per fornire ulteriori chiarimenti circa l’applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell’art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008.
La circolare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008.

A seguito delle modifiche apportate all’originario provvedimento normativo e considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni circa l’applicazione della nuova disciplina il Ministero ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni ad integrazione di quelle già date con la precedente circolare n. 7 del 2008.
Il testo della circolare n. 8/2008 viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. Circolare n. 7 del 12 novembre 2009

Il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con Circolare n. 7 del 12 novembre 2009, ha dettato alle Amministrazioni Pubbliche opportune indicazioni in merito ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici, alla luce delle recenti novità introdotte con il D. Lgs. n. 150/2009.
La circolare (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010) richiama l’attenzione in modo particolare sull’art. 69 del citato decreto, il quale, nell’introdurre nel D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) l’art. 55 septies, detta in tema di controllo per malattia due importanti disposizioni:
1) l’obbligo per l'Amministrazione di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative;
2) la titolarità in capo al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di stabilire con decreto le fasce orarie di reperibilità del lavoratore ammalato entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.

Riguardo al primo punto si ribadisce quanto già disposto in precedenti circolari e, cioè, che il dovere di effettuare la visita fiscale da parte dell’amministrazione anche per un solo giorno va osservato nei limiti delle esigenze funzionali ed organizzative e, comunque tenendo conto delle particolari situazioni che possono verificarsi.
Invero – si precisa – eventuali situazioni, quali per esempio, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche, che comportano l’assenza del dipendente dal domicilio, ma anche eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata, possono giustificare un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo.

Per il secondo aspetto, concernente le fasce di reperibilità, la circolare, ricostruendo l’iter delle modifiche normative intervenute nel recente periodo, sottolinea che allo stato le fasce orarie da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il Ministro, tuttavia, anticipa la volontà di intervenire ancora su quest’ultimo punto, intendendo ampliare le fasce orarie di reperibilità e introducendo delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari.

Nella circolare, infine, si richiamano i dirigenti e i responsabili della gestione del personale di osservare le disposizioni relative alle assenze per malattia, impartite nel D. Lgs. n. 150/2009, entrato in vigore il 15 novembre 2009, al fine di prevenire e contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche.
Al riguardo, si sottolinea che l’inadempimento colposo di tale dovere di vigilanza, come anche la decadenza dell’azione disciplinare per omissioni del dirigente, sono puniti con sanzioni a carico di quest’ultimo che vanno dalla decurtazione della retribuzione di risultato alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
Il testo della circolare n. 7/2009 viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 - Dipendenti pubblici in malattia - Dal 4 febbraio 2010 cambiano le fasce di reperibilità

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010, il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, che fissa le nuove fasce di reperibilità per malattia dei dipendenti pubblici.
A decorrere dal 4 febbraio 2010 (data di entrata in vigore del provvedimento), la visita fiscale potrà essere fatta:
• la mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
• nel pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Si torna, quindi, nuovamente indietro sulle consistenza delle fasce di reperibilità, portate, quest'estate, a 4 ore, dopo che la legge 133 del 2008 le aveva estese a 10 ore giornaliere.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
.
Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, clicca QUI.


INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

1. Decreto 26 febbraio 2010 - Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2010 - Invio telematico delle certificazioni di malattia

L'art. 55-spties del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato.
Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel D.P.C.M. 26 marzo 2008 e nel decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010), recante "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC" (Sistema di Accoglienza Centrale), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze. .

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1 del 19 marzo 2010, fissa al 3 aprile 2010 (15 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 26 febbraio 2010) la data dalla quale i medici del S.S.N. e quelli convenzionati sono tenuti a trasmettere telematicamente all’INPS i certificati di malattia dei dipendenti pubblici.
Sarà l’INPS a trasmettere tramite posta elettronica i suddetti certificati all’Ente di appartenenza, fermo restando l’obbligo del dipendente di avvertire dell’assenza.

Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto il medico potrà comunque procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti . AI termine del suddetto periodo transitorio la trasmissione è effettuata esclusivamente pel· via telematica.

Per il settore privato, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del 26 febbraio 2010 prevedono che il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, che il lavoratore dovrà recapitare o trasmettere a mezzo raccomandata R.R., entro due giorni dal rilascio, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione.


2. 14 FEBBRAIO 2010 - Inizia la sperimentazione 2ella trasmissione on-line delle certificazioni di malattia

In data 14 aprile 2010, il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e il ministro della Salute Ferruccio Fazio hanno annunciato l’inizio della fase sperimentale dell’invio telematico dei certificati di malattia.
Il Sistema centrale informatico (gestito dal Mef e realizzato da Sogei) darà tre alternative per l'invio:
- una "server oriented" ovvero una semplice interfaccia web con diverse funzioni integrate, come la stampa di una copia cartacea del certificato medico di malattia o l'invio alla casella e-mail o alla PEC del lavoratore;
- una "client oriented" ovvero un plug-in da inserire nel sistema software per la gestione dei pazienti che garantisce la comunicazione con il Sistema centrale;
- un canale telefonico di prossima attivazione.
Per i prossimi tre mesi ai medici sarà riconosciuta la possibilità di rilasciare ancora i certificati di malattia cartacei, secondo le modalità attualmente vigenti.
Al termine del periodo transitorio, però, tutti dovranno attrezzarsi con il nuovo sistema per la trasmissione.


3. 16 APRILE 2010 - Circolare dell'INPS - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative

L'INPS, con la Circolare n. 60 del 16 aprile 2010, ha fornito le istruzioni per la trasmissione telematica, da parte dei medici, delle certificazioni di malattia.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’INPS, per il tramite del SAC, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato.
A tal fine, ricevono dal Ministero dell’Economia e delle Finanze apposite credenziali di accesso.
Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’INPS che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN.
L’attestato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le modalità di seguito specificate.

3.1. Descrizione del processo

Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite:
- i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvede ad inoltrarli all’INPS. Gli stessi medici possono, inoltre, annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;
- dopo l’invio all’INPS, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
- l’INPS, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’INPDAP, individua, per l’intestatario del certificato, il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
- l’INPS rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
- l’INPS mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
- l’INPS canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

L’INPS mette a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante.
Per accedere al servizio, disponibile nel sito INPS – servizi on-line, sono previste due modalità:
1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l’accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
2) mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all’attestato cercato.

Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

3.2. Assistenza agli utenti

Il sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e Finanze fornisce l’assistenza agli utenti dello stesso tramite il servizio di Call Center, raggiungibile attraverso il numero gratuito 80003070.

L’INPS fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero gratuito 803164.

- Si riporta il testo della circolare:
. INPS - Circolare n. 60 del 16 aprile 2010 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.


4. 23 APRILE 2010 - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione emana la Circolare n. 5/2010

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2010, la Circolare n. 5 del 23 aprile 2010, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione fornisce chiarimenti circa la portata applicativa dell'art. 55-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, soprattutto nella parte in cui viene disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.
Il Ministro, considerata la novità e la rilevanza della questione, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni per l'applicazione delle disposizioni.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. 7 SETTEMBRE 2010 - Nuova circolare dell'INPS

Con la Circolare n. 60 del 16 aprile 2010 l’INPS ha indicato le modalità attuative relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia, ai sensi delle recenti disposizioni normative (decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010 e circolare n. 1 del 19 marzo 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica).
In particolare, l’Istituto ha fornito chiarimenti circa il rilascio in produzione del flusso di comunicazione con il SAC (sistema di accoglienza centrale) e la disponibilità di funzioni di consultazione dei certificati o degli attestati di malattia, da parte dei soggetti abilitati, sul proprio sito web.
Con la Circolare n. 119 del 7 settembre 2010 vengono date indicazioni in merito al flusso di invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia, quale ulteriore modalità prevista dal citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010 e istruzioni per l’operatività dello stesso.

Con questa circolare ed i suoi allegati (in particolare l’allegato 1), l’INPS spiega come i datori di lavoro, pubblici e privati, possono segnalare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla quale desiderano ricevere i certificati di malattia dei propri dipendenti.
Per il settore pubblico, la richiesta deve contenere l’identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla “Sede di Servizio”.
Queste amministrazioni possono chiedere l’invio “accentrato” degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l’INPS a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell’Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori.
Per il settore privato è necessario accedere, tramite il sito INPS alla voce "Azienda Privata", che propone un pannello alle cui funzioni si accede inserendo la matricola dell’azienda.
Se l’indirizzo di PEC inserito nella maschera proposta dal programma è corretto, esso verrà memorizzato dall’Istituto che inoltrerà, a detto indirizzo, in formato xml gli attestati di malattia.
Se il datore di lavoro ha chiesto di ricevere direttamente gli attestati di malattia, i dipendenti non sono più tenuti a fa pervenire in azienda l’attestato ricevuto dal medico. Contrariamente, l’obbligo permane così come rimane in ogni caso l’obbligo di avvertire dell’assenza nei termini contrattualmente previsti.

- Si riporta il testo della circolare:
. INPS - Circolare n. 119 del 7 settembre 2010 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Nuove modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC.


6. 15 SETTEMBRE 2010 - Comunicato Presidenza Consiglio dei Ministri - Certificati di malattia online, piu' tempo per i medici

Fino alla fine del periodo sperimentale, prevedibilmente quindi fino alla fine del mese di gennaio 2011, non saranno sanzionati i medici che non trasmettere per via telematica i certificati di malattia.
Lo precisa la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il comunicato diramato il 15 settembre 2010, al termine dei lavori della Commissione tecnica incaricata di procedere al collaudo generale ai sensi della "Circolare Brunetta" n. 1 dell'11 marzo 2010.
Fermo restando l'obbligo di trasmissione online di tutti i certificati di malattia dei dipendenti sia pubblici che privati, la Commissione ha deciso di chiedere al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di fornire chiarimenti, attraverso un'apposita circolare, in merito al fatto che fino alla piena andata a regime del sistema (e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2011) la non osservanza di quanto previsto dalla normativa non costituisce illecito disciplinare.


7. 29 SETTEMBRE 2010 - Nuova circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 2 del 28 settembre 2010, facendo seguito alla Circolare n. 1 dell'11 marzo 2010, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.
Nella predetta circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori e ai tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità.
Con la circolare n. 2/2010 ha ritenuto necessario far conoscere ulteriori elementi procedurali per la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e, al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e agli operatori sull'applicazione della normativa anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute.


8. 10 MARZO 2011 - Trasmissione del certificato medico di malattia per zone non raggiunte da ADSL – Predisposta una nuova applicazione

L’INPS, con messaggio del 10 marzo 2011, n. 6143, in riferimento alla trasmissione telematica del certificato medico di malattia da parte dei medici di famiglia, ha comunicato il rilascio di un’applicazione idonea alla trasmissione, da parte degli stessi, dei certificati mediante canale alternativo ad internet.
Tale sistema è utile per i medici che operano in zone non ancora raggiunte da adsl e per i quali, quindi, la connessione ad internet ad ampia banda risulta inagibile.
L’applicazione in discorso, che si integra completamente nell’infrastruttura informatica esistente, è di tipo client-server, auto-installante sul personal computer del medico.
La stessa permette di acquisire i dati qualificanti il certificato e di inoltrarli, utilizzando una pen-drive con modem GSM, mediante un flusso di messaggi sms verso gli archivi centrali dell’Istituto.
L’applicazione, denominata SendMedClient, ed il relativo manuale d’uso, sono disponibili sul sito internet dell’INPS, sezione “Software”, area “Per i medici certificatori e medici di famiglia”.

. Se vuoi accedere al sito dell'INPS per scaricare l'applicazione e il manuale d'uso, clicca QUI.


9. 18 MARZO 2011 - Circolare della Funzione pubblica - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato

9.1. La normatova di riferimento

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 4 del 18 marzo 2011, ha fornito le indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblica e privato in tema di trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia.
Il contesto normativo è quello relativo:
- all'articolo 55-septies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; - l'articolo 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato Lavoro).
In tale contesto normativo, la nuova Circolare fornisce ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.
La circolare, dopo aver evidenziato i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro o all’INPS entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, descrive gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per una corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.


9.2. Data di avvio

Dal 14 settembre 2011 scatta l'obbligo della trasmissione telematica all’INPS delle certificazioni di malattia dei lavoratori del privato da parte dei medici, operativa a seguito del Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2010.
La circolare in commento, infatti, aveva impartito disposizioni finalizzate ad uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attestati di malattia dei propri lavoratori e previsto l’obbligo di utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Inps - esonerando il lavoratore in stato di malattia dall’invio dell’attestato - entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011.


9.3. Le modalità

I medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con quest'ultimo saranno obbligati a trasmettere i certificati all'INPS in modalità telematica o, in caso di impossibilità, attraverso il contact center.
Il medico dovrà sempre comunque consegnare al dipendente una copia cartacea del documento trasmesso all'Inps, nonché comunicargli il numero di protocollo identificativo del documento in caso di impossibilità di invio telematico.
La nuova procedura esonera il lavoratore dall’obbligo di consegna o di invio del certificato medico all’INPS e al datore di lavoro.
Rimane l’obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente l'azienda dell'assenza, nonché di comunicarle il numero di protocollo identificativo del certificato.
Al dipendente viene riconosciuta la possibilità di consultare i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell'INPS attraverso il doppio canale web «consultazione attestati di malattia» o «consultazione certificati di malattia».

Ricordiamo che, in deroga al nuovo sistema, rimane la possibilità di seguire le vecchie regole (certificato cartaceo da consegnare o inviare per posta da parte del dipendente) nei casi di:
• certificati emessi da strutture di pronto soccorso;
• ricoveri ospedalieri;
• certificati emessi da medici specialisti privati (non convenzionati SSN);
• impossibilità da parte del medico pubblico di inviare online la comunicazione.


10. 9 SETTEMBRE 2011 - Circolare dell'INPS - Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari

L'INPS, con la Circolare n. 117 del 9 settembre 2011, ha illustrato le ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari.
L’INPS, in attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 4 del 18 marzo 2011 dei Dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell’invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro).
Il servizio e’ esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo, limitatamente all’attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro.
In particolare ai seguenti soggetti:
- agrotecnici;
- periti agrari;
- dottori agronomi e dottori forestali.
A tale riguardo, l'INPS ha precisato che le leggi professionali che disciplinano l’attività di tali soggetti prevedono che i medesimi possano svolgere anche le funzioni relative all’amministrazione del personale dipendente dalle aziende agricole cui per legge essi possono prestare assistenza.

I datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 4, della Legge n. 12/1979, nonchè gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo, hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il Codice Fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest’ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell’INPS (803.164).
Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà verificare l’avvenuto invio del certificato di malattia.
Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall’INPS all’atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.

L’INPS ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell’attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.


11. 12 SETTEMBRE 2011 - Circolare dell'INPS - Richieste di visite mediche di controllo - Al via la procedura telematica

Dal 1° ottobre 2011 le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico, che diverrà lo strumento esclusivo con decorrenza 30 novembre 2011. Fino a tale ultima data saranno accettate le richieste anche tramite i canali tradizionali.
Le istruzioni operative sono state dettate dall’INPS con la Circolare n. 118 del 12 settembre 2011.
A decorrere dal 1° ottobre 2011, viene dunque attivata, per i datori di lavoro pubblici e privati, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo (domiciliare e/o ambulatoriale) dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto di cui alla legge 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5.
Il sistema fornirà una ricevuta, con il numero di protocollo, e darà anche la possibilità di verificare l’esito della visita medica.
La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell’INPS - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN.

Nel dettaglio:
- a partire dal 12 settembre 2011 (data di pubblicazione della circolare), tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati al servizio;
- i datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare domanda presso una Sede Inps utilizzando il modulo a tale fine predisposto dall’Istituto;
- i datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.
Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione.
L’INPS provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.

Viene, inoltre, specificato che:
1) la richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta;
2) sarà possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della Sede INPS destinataria.


12. 16 FEBBRAIO 2012 - Circolare dell'INPS - Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia

Con la Circolare n. 23 del 16 febbraio 2012, l'INPS ha reso noto che, in attuazione a quanto previsto dalla circolare 117 del 2011 è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro (cfr circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di consultare gli attestati di malattia attraverso il:
1) Sistema di invio dell’attestato con PEC.
La richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata di una Struttura territoriale Inps tra quelle con le quali le Aziende rappresentate dall’intermediario si rapportano contributivamente. La richiesta, che deve essere inviata utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell’intermediario, completi di codice fiscale, e l’elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio.
2) Sistema di accesso con PIN.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, sono disponibili mediante accesso con PIN al portale INPS www.inps.it - servizi on-line.

I sistemi appena descritti sono resi disponibili agli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps e che abbiano comunicato l’esistenza di tale delega all’Istituto nelle modalità indicate con la circolare n. 28/2011.
Nel caso in cui invece gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un’azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, occorre procedere come indicato nelle circolari n. 60 e n. 119/2010 essendo necessaria apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


INVIO TELEMATICO DELLE RICETTE MEDICHE

1. Al via la ricetta elettronica – Dettate le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle ricette mediche

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, il decreto 2 novembre 2011, recante “De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)”.
La ricetta medica cartacea a carico del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e SASN (Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante), le cui caratteristiche sono state fissate dal disciplinate tecnico allegato al decreto 17 marzo 2008, verrà sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico curante (prescrittore) secondo le modalità dettate dal disciplinare tecnico allegato al citato decreto.
Il sistema ruota intorno ad un codice: il medico compila la ricetta direttamente sul proprio PC e consegna al paziente un codice attraverso cui il farmacista potrà accedere ai dati e alle medicine prescritte.
Una maggiore privacy per il cliente ma anche una maggiore praticità e indubbia riduzione dell’uso di carta e degli sprechi soprattutto per quanto riguarda la spesa pubblica, questi i più evidenti vantaggi della ricetta medica online.
Dopo l’invio telematico del certificato per malattie professionali arriva un'altra importante novità che potrebbe rivoluzionare le abitudini di molti cittadini: l’invio telematico delle ricette mediche.
Il piano per la diffusione della ricetta digitale dovrà essere messo a punto tra Ministero, Regioni e Province autonome entro il settembre del 2012.
Si ricorda che la sperimentazione è partita dal 1° aprile 2011 con la Regione Valle d’Aosta; successivamente.
Dal 1° maggio 2011 sono state successivamente coinvolte anche altre Regioni (Abruzzo, Campania, Piemonte e Molise).
Il testo del decreto viene riportato nei riferimenti normativi.


2. 12 NOVEMBRE 2015 - DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE - In arrivo il decreto del Ministero della Salute che introduce la ricetta elettronica valida su tutto il territorio nazionale

Presto di potrà dire addio alle ricette mediche cartacee. Il 12 novembre 2015 è stato infatti firmato dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il decreto sulla dematerializzazione delle prescrizioni del medico.
Il decreto – che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016 - stabilisce le modalità con cui dovranno essere dispensati i medicinali prescritti sulla “ricetta farmaceutica dematerializzata” a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La validità della nuova ricetta farmaceutica dematerializzata sarà estese a tutto il territorio nazionale e consentirà ai pazienti, al fine di ottenere il farmaco loro prescritto, di potersi recare in qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN.
Con la nuova disposizione si potranno quindi notevolmente ridurre le tempistiche anche per gli stessi malati che non saranno più tenuti a recarsi dal medico di base per farsi consegnare il certificato, dal momento che lo stesso verrà trasmesso via telematica direttamente al sistema centralizzato online.
Allo stesso modo la ricetta telematica consentirà di scongiurare il rischio di eventuali frodi o falsificazioni. La tracciabilità delle ricette verrà infatti potenziata e migliorata, mentre sarà garantita una maggiore integrazione tra i diversi operatori sanitari, anche grazie alla sincronizzazione delle attività di prescrizione da parte del medico e di erogazione da parte del farmacista.

COME FUNZIONA

Da parte del medico
I medici non riceveranno più blocchi di ricette cartacee, bensì solo una serie di numeri. Sono i numeri delle ricette elettroniche (NRE) che, prodotti dal sistema centrale gestito da SOGEI, verranno assegnati alle ASL.
Le ASL li forniranno ai medici sulla base degli attuali parametri e criteri utilizzati per la distribuzione dei ricettari cartacei.
Il medico per prescrivere un farmaco o una visita specialistica, si connetterà tramite il proprio PC (in un futuro prossimo potrà essere un tablet o uno smartphone) al sistema di riferimento e, dopo essersi identificato, effettuerà la prescrizione on line utilizzando uno degli NRE a lui assegnati.
A questo NRE, il medico assocerà il codice fiscale dell’assistito. Il sistema validerà il codice fiscale e tutte le informazioni di esenzione (per reddito e/o per patologia).a questo punto, il medico completerà la ricetta con la prescrizione del farmaco e, con un semplice click, confermerà la generazione della ricetta elettronica sul server di SOGEI.
Il medico stampa e consegna all’assistito un “promemoria” che riporta NRE, codice fiscale, eventuali esenzioni e prescrizione. Il promemoria garantisce all’assistito la possibilità di ottenere il farmaco anche in caso di assenza di linea o in presenza di qualsiasi altro inconveniente legato all’accesso al server.

Da parte della farmacia
Con il promemoria l’assistito si reca in farmacia. La farmacia si collega al sistema mediante le chiavi di accesso rappresentate dal NRE e dal codice fiscale, accede alla ricetta elettronica ed eroga il farmaco.
La farmacia completa l’operazione inviando al server di SOGEI i dati relativi all’erogazione (prezzo del farmaco, ticket, sconti in favore del SSN, etc.) e i codici che individuano la singola confezione: (codice AIC e codice “targatura”, cioè il codice seriale identificativo della singola scatola).
Il funzionamento delle ricette elettroniche che prescrivono visite specialistiche e analisi da effettuare nei laboratori è analogo a quello descritto sopra.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il manuale d'uso, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento della ricetta medica elettronica dal sito del Ministero della Salute, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.M. 17 marzo 2008: Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Circolare n. 7 del 17 luglio 2008: Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Circolare n. 8 del 5 settembre 2008: Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 7 del 12 novembre 2009: Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – controlli sulle assenze per malattia.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto del Ministro per la Pubblioca Amministrazion e e l'Innovazione 18 dicembre 2009, n. 206: Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

. D.M. 26 febbraio 2010: Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 1 del 11 marzo 2010: Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2010).

. INPS - Circolare del 16 aprile 2010, n. 60: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’INPS. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Circolare 28 aprile 2010, n. 5: Articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009) - Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici.

. INPS - Circolare del 7 settembre 2010, n. 119: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Nuove modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 28 settembre 2010, n. 2: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010).

. INPS - Circolare del 28 dicembre 2010, n. 164: Invio attestati di malattia all’indirizzo di PEC del cittadino.

. INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Coordinamento Generale Medico Legale - Messaggio del 10 marzo 2011, n. 6143: Trasmissione del certificato medico di malattia per zone non raggiunte da adsl (internet a banda larga).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 18 marzo 2011, n. 4: Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 1° agosto 2011, n. 10: Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni rgenti per la stabilizzazione finanziaria" - Art,. 16, commi 9 e 10 - Controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - Regime della reperibilità - Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

. INPS - Circolare del 9 settembre 2011, n. 117: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari.

. INPS - Circolare del 12 settembre 2011, n. 118: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010, “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011, “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze. Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 2 novembre 2011: De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria).

. INPS - Circolare del 16 febbraio 2012, n. 23: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia.



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Pubblicato su: 2011-03-12 (4628 letture)

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