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AGRICOLTURA - ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE - REDDITO AGRARIO





I PRODOTTI AGRICOLI CHE GENERANO REDDITO AGRARIO

1. D.M. 11 luglio 2007 – Aumentano le attività soggette a reddito agrario

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2007, il decreto 11 luglio 2007, a firma del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, On. Vincenzo Visco.
Tale decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 32, comma 2, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale, sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali
.
La tabella allegata al citato decreto sostituisce, pertanto, quella allegata al decreto del 19 marzo 2004.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

Le modifiche che hanno interessato l'elenco della tabella dei prodotti allegata al precedente decreto del 19 marzo 2004 riguardano l'inclusione delle seguenti nuove attività:
1) la produzione di prosciutti, salami ed insaccati che normalmente rappresenta una attività esercitata dagli allevatori;
2) la disidratazione di erba medica la quale e' una attività praticata normalmente dai produttori agricoli di foraggio anche se la stessa e' inclusa nella classificazione ATECOFIN 2004 tra le attività non agricole;
3) la lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele che vengono esplicitamente incluse anche in relazione alle nuove disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313;
4) le attività relative alla piscicoltura, con riguardo, in particolare, alla produzione di filetti di pesce;
5) le attività di manipolazione che risulta essere riferita a tutte le attività citate nei gruppi e nelle classi previste dal decreto.

La relazione tecnica al decreto in questione precisa che la nuova tabella assume rilievo anche ai sensi del comma 1093, dell'art. 1, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che permette anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonchè alle società a responsabilità limitata che rivestono la qualifica di società agricola, di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004, di poter optare per l'imposizione dei redditi in base al reddito agrario (art. 32 del TUIR).

Le disposizioni previste dal decreto in questione entrano in vigore con riguardo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, e quindi dovrebbe produrre i suoi effetti per i periodi di imposta 2007 e 2008.
Il decreto 19 marzo 2004 ha avuto i suoi effetti per i periodi d'imposta 2004 e 2005, ma considerato il ritardo con cui è stato emanato il nuovo decreto, il precedente decreto ha prodotto effetti anche per il 2006.


2. D.M. 26 ottobre 2007 – Sostituita la tabella approvata con il D.M. 11 luglio 2007

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2007, il decreto 26 ottobre 2007, a firma del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, On. Vincenzo Visco, con il quale viene approvata una nuova tabella, in sostituzione di quella approvata con il decreto del 11 luglio 2007, nella quale vengono individuati i beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

Si riporta il testo delle due tabelle a confronto:
. Tabella dei prodotti agricoli - D.M. 11 luglio 2007 e D.M. 26 ottobre 2007.


3. D.M. 5 agosto 2010 – Approvata una nuova tabella

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 5 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, ha approvato la nuova tabella dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse.
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
La nuova tabella sostituisce quella allegata al precedente decreto del 26 ottobre 2007, che aveva sostituito quella approvata con il decreto 11 luglio 2007.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

Si riporta il testo delle tabelle dei due decreti a confronto:
. Tabella dei prodotti agricoli - D.M. 26 ottobre 2007 e D.M. 5 agosto 2010.


4. D.M. 17 giugno 2011 – Approvata una nuova tabella

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, il decreto 17 giugno 2011 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiornato la tabella delle attività agricole produttive di reddito agrario.
Il decreto è stato emanato in base alle disposizioni dell'articolo 32 del T.U.I.R., che considera attività agricole ricomprese nel reddito agrario (assoggettate quindi a regime fiscale forfetario, con tassazione su base catastale) quelle dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione di "prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali" e prevede il periodico rinnovamento della lista dei beni da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali.
Nel nuovo elenco dei beni che fruiscono di una tassazione agevolata, al posto di "produzione di prodotti di panetteria freschi" troviamo "produzione di pane".
Escluse dal regime di favore cialde, rustici e pizzette, non rientranti nella trasformazione primaria dei beni.

La nuova tabella allegata al decreto sostituisce quella allegata al decreto del 5 agosto 2010.

Si riporta il testo delle tabelle dei due decreti a confronto:
. Tabella dei prodotti agricoli - D.M. 5 agosto 2010 e D.M. 17 giugno 2011.


5. D.M. 13 FEBBRAIO 2015 – Approvata una nuova tabella

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, il decreto 13 febbraio 2015 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiornato la tabella delle attività agricole produttive di reddito agrario.
La tabella allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2011, nella quale sono individuati i beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

La nuova tabella allegata al decreto sostituisce quella allegata al decreto del 17 giugno 2011.

Si riporta il testo delle tabelle dei tre decreti a confronto:
. Tabella dei prodotti agricoli - D.M. 5 agosto 2010 - D.M. 17 giugno 2011 e D.M. 15 febbraio 2015.



APPROFONDIMENTI - CASISTICA

1. APRILE 2017 - ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE - Non rientra la produzione del medaglione di pesce - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

La produzione del medaglione di pesce non rientra nella categoria delle attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 52/E del 26 aprile 2017. Conseguentemente il reddito relativo a tale produzione non va tassato su base catastale.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia riguarda un imprenditore agricolo che, all’attività di produzione e di allevamento di pesce, ha aggiunto l’attività di lavorazione dello stesso, all’interno di un laboratorio di proprietà della stessa impresa, effettuata con personale, locali e macchinari propri. I prodotti aziendali sono principalmente: pesce vivo, pesce intero, filetto di pesce, medaglioni di pesce ed in minore quantità altri preparati crudi a base di pesce di propria produzione (polpette, cevapcici di trota, filetti panati, ecc.).
Ora, considerato che la “produzione di filetti di pesce” viene specificatamente indicata nell’elenco dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lett. c), del TUIR, pubblicato con decreto ministeriale 13 febbraio 2015, l’interpellate chiede se sia o meno possibile ricondurre la “produzione del medaglione di pesce” (attività non espressamente citata nel suddetto decreto ministeri) alla produzione di filetti di pesce, inquadrandola così tra le attività agricole connesse, tassabili ai sensi dell’articolo 32 del TUIR. Attività che costituisce circa il 33% del totale del suo volume d’affari.
L’interpellante fa presente che il “medaglione di pesce” è un prodotto derivante dalla semplice macinazione del filetto, con l’aggiunta di ingredienti di provenienza esterna (quali: pangrattato, olio di semi di girasole, sale e antiossidanti) ma in una percentuale nettamente inferiore alla metà del peso (pesce pari al 70% del peso totale) e per un valore commerciale trascurabile rispetto al valore del pesce utilizzato (un costo pari a circa il 5% del costo totale della materia prima).
L’aggiunta di ingredienti diversi dal pesce è necessaria per la lavorabilità del prodotto e non ha altri scopi o funzioni. In sostanza il pesce lavorato in azienda è il medesimo allevato, di propria produzione e, quindi, direttamente connesso all’attività agricola.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, con particolare riferimento a quanto previsto dalla lettera c), del comma 2, dell’art. 32 del TUIR, ha già avuto modo di fornire chiarimenti con la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, precisando che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento lo stesso articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
Lo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, appositamente interpellato, con nota del 27 gennaio 2017, Prot. 2954, ha fatto presente che il citato decreto ministeriale 13 febbraio 2015 fa rientrare nella tabella dei prodotti agricoli, tra gli altri, la “produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)”. Pertanto, “non sembra rientri in tale categoria alcuna attività di trasformazione del prodotto in questione, quale deve intendersi il medaglione di pesce”.
Il testo della risoluzione viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. APRILE 2021 - Il pane non è più considerato prodotto agricolo

Con sentenza n. 4916/2021 del 28 aprile 2021 il TAR del Lazio ha escluso dai beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, ai sensi dell’art. 32 del TUIR, la “produzione di prodotti di panetteria freschi” e la “produzione di pane”.
Secondo i giudici del TAR, il pane non va incluso tra le attività connesse, essendo un’attività di “seconda trasformazione” (dal grano alla farina e dalla farina al pane), se non di “terza trasformazione” (dal grano grezzo al frumento, dal frumento alla farina e dalla farina alla produzione del pane).
A tal fine il TAR ricorda che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”.
L’attività di panificazione non rientra tra le attività connesse a quella agricola in quanto “non relativa alla prima trasformazione di prodotti ottenuti direttamente dalla coltivazione del fondo”.

Ad esempio, nella sentenza del TAR Lazio viene ricordato che si possono definire prodotti di “prima trasformazione” il vino (direttamente derivante dall’uva), l’olio (dalle olive), i formaggi (dal latte), lo zucchero (saccarosio) dalle bietole.
Il pane e gli altri prodotti da forno, invece, non derivano direttamente da un prodotto agricolo (ad esempio, il grano) bensì dalla farina, che a sua volta costituisce trasformazione del grano, oltre che da altri ingredienti.
Senza contare che nell’attività di panificazione vengono impiegati, solitamente, anche ingredienti che non provengono dall’industria alimentare di prima trasformazione, ma dall’industria chimica e biochimica, quali: aromi, conservanti, coloranti, addensanti, nutrienti, eccetera.

Le implicazioni di ciò sono notevoli perché hanno impatto sia sul piano fiscale, sia sul piano civilistico e sia, a ben guardare, su quello previdenziale.
Dal punto di vista fiscale, l’impresa agricola che si cimentasse in tale attività non potrebbe usufruire della tassazione su base catastale e, proprio perché trattasi di seconda trasformazione, neppure di quella forfettaria (15%) ex art. 56-bis del TUIR.
Il reddito relativo all’attività di panificazione, quindi, avrebbe quindi natura di reddito d’impresa.
Da un punto di vista civilistico, la prosecuzione di tale attività, potrebbe mettere a rischio la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
Si ricorda, infatti, che la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) fornita dall’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, nel caso di ditta individuale o persone fisiche, richiede che questi soggetti dedichino alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle medesime attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Per le società invece si ricorda che il terzo comma dell’art. 1, del D.Lgs. 99/2004, prevede che una società possa essere considerata agricola qualora l’oggetto sociale sia esclusivamente l’attività agricola dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c.
Da ciò ne deriva che la perdita della qualifica di imprenditore agricole professionale, sia esso individuale sia esso societario, potrebbe comportare la perdita di aiuti di notevole entità (agevolazioni aiuti PSR, applicazione della PPC ecc.) arrivando addirittura a far perdere la qualifica di imprenditore agricolo ai fini previdenziali.

. Se vuoi scaricare il testo della sentenza, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

- Agenzia delle Entrate - Circolare n. 44/E del 14 maggio 2002: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Imprenditore agricolo. Nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile. Riflessi sulla disciplina dell'Iva e delle imposte dirette.

- Agenzia delle Entrate - Circolare n. 44/E del 15 novembre 2004: Disposizioni in materia di attività agricole. Articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

- D.M. 11 luglio 2007: Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

- D.M. 26 ottobre 2007: Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

- D.M. 5 agosto 2010: Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.

- D.M. 17 giugno 2011: Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.

- D.M. 13 febbraio 2015: Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.

- Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 26 aprile 2017, n . 52/E: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce – Art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR.

- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta ad Interpello n. 446 del 24 giugno 2021: L'articolo 56-bis, comma 3, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Attività agricole connesse.



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Pubblicato su: 2011-06-29 (9646 letture)

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