STATUTO DELLE IMPRESE E DELL'IMPRENDITORE - RIDUZIONE E TRASPARANZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE - OBBLIGHI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
STATUTO DELLE IMPRESE E DELL'IMPRENDITORE
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E’ arrivato il via libera definitivo della Camera al disegno di legge che disciplina lo Statuto delle imprese.
Il provvedimento finale è frutto di diverse proposte di iniziativa parlamentare, le prime presentate nel 2008, che hanno iniziato l’iter a Montecitorio poco meno di due anni dopo, a gennaio 2010.
Il primo via libera della Camera era arrivato nel marzo 2011, poi il testo è passato al Senato dove è stato approvato il 20 ottobre 2011.
1. 20 OTTOBRE 2011 – Approvazione da parte del Senato
Il 20 ottobre 2011 il Senato ha dato il via libero allo Statuto delle imprese, un disegno di legge per la tutela della libertà d’impresa.
Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle piccole e micro imprese, che definisce princìpi ed indirizzi programmatici in linea con le indicazioni provenienti dall'Unione europea, per favorire la crescita del sistema produttivo nazionale, riducendo e rendendo più trasparenti gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.
Con questo Statuto si vuole fornire una prima risposta immediata alle istanze delle aziende in un periodo di forte crisi.
Tre i punti focali della normativa:
• semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività di impresa al fine di aprire in un solo giorno un'attività imprenditoriale;
• risolvere il problema dei ritardati pagamenti tra imprese e tra imprese e Pubblica amministrazione;
• facilitazioni nell'accesso al credito, premiando la progettualità rispetto alle garanzie.
Il testo dovrebbe tutelare soprattutto i fornitori con una regolamentazione dei tempi di pagamento in linea con quella europea: 30 giorni per la Pubblica amministrazione, 60 giorni per i privati.
. Se vuoi scaricare il testo approvato dal Senato il 20 ottobre 2011, clicca QUI.
2. 3 NOVEMBRE 2011 – Approvazione definitiva da parte della Camera
Il 3 novembre 2011 la Camera dei deputati ha approvato il testo del disegno di legge sullo Statuto delle imprese, senza apportare modifiche al testo già liberato dal Senato (AS 2626).
Il disegno di legge è volto a stabilire i principi che concorrono a definire lo Statuto giuridico delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nello "Small Business Act" adottato dall'Unione europea.
. Se vuoi scaricare il testo approvato dalla Camera il 3 novembre 2011, clicca QUI.
3. 14 NOVEMBRE 2011 – Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, la LEGGE 11 novembre 2011, n. 180, recante ”Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese”.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
In estrema sintesi, la legge:
- definisce lo Statuto delle imprese e dell'imprenditore,
- chiede una riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese,
- spinge per una trasparenza sulle procedure di evidenza pubblica e sui bandi per incentivi.
Ogni impresa può aderire a una o più associazioni. Le associazioni sono legittimate ad agire.
Nel rapporto con le istituzioni i principi ispiratori sono la certezza del diritto e la fine della discrezionalità.
Valutazione preventiva dell'impatto di norme e regolamenti sulle piccole e medie imprese, procedure semplificate per l'accesso agli appalti pubblici, obbligo per il Governo di recepire entro un anno la direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti con poteri sanzionatori all'Antitrust, proroga della delega per il riordino degli incentivi.
Ci sarà la certificazione privata sostitutiva del controllo pubblico e ogni certificazione inserita nel Registro delle Imprese non può essere più richiesta da nessuna Pubblica amministrazione.
3.1. Finalità e principi ispiratori
Tra le finalità è previsto:
• il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
• la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle MPMI (microimprese, piccole e medie imprese); e, infine,
• l’adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI.
Tra i principi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra l’altro:
• la libertà di iniziativa economica e concorrenza;
• la semplificazione burocratica;
• la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
• il diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; e, infine,
• misure di semplificazione amministrativa.
Tali principi sono volti prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale, operando interventi di tipo perequativo per le aree sottoutilizzate, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’UE.
Si enuncia anche il principio della libertà di associazione tra imprese.
La proposta attribuisce la legittimazione ad agire da parte di associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle Camere di Commercio o nel CNEL sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.
Sono poi disciplinati i rapporti tra imprese e istituzioni, in un’ottica di semplificazione e trasparenza.
Il Governo è delegato ad emanare norme finalizzate ad eliminare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al riordino degli incentivi alle imprese, e, infine, alla loro internazionalizzazione.
Si dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali, e vengono modificate alcune soglie in materia di contratti pubblici.
Si interviene, quindi a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle MPMI, nonché a favorire l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici.
Viene costituito un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi (COSL), per ridurre l’impatto ambientale; valorizzare la qualità e l’innovazione dei prodotti; incentivare la chiusura delle unità produttive meno efficienti; finanziare le spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese del settore.
Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, e il suo statuto è sottoposto all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, che vigila sul consorzio.
Il provvedimento reca varie disposizioni sulle politiche pubbliche riguardanti le MPMI. Sono previste diverse misure con cui lo Stato favorisce la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione. In particolare, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Regioni, deve adottare un piano strategico di interventi.
Viene poi istituito il Garante per le MPMI, con la finalità, fra l’altro, di monitorare l’impatto dell’attività normativa, anche del Governo e delle Regioni, e dei provvedimenti amministrativi sulle MPMI, prevedendo un interscambio tra il Garante e gli enti e le istituzioni interessate, fra cui, principalmente, Parlamento, Governo ed enti territoriali.
Si prevede, quindi, l’emanazione di una “Legge annuale per le MPMI”, al fine di attuare lo Small Business Act.
Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le MPMI.
Al disegno di legge sarà allegata, oltre a quelle previste dalle disposizioni vigenti, una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sull’attuazione degli interventi programmati; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPMI, al fine di garantire l’equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
Il provvedimento, infine, stabilisce che le Regioni promuovano la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell’attività d’impresa.
(Fonte: Sito della Camera dei Deputati)
Tra le novità introdotte ricordiamo:
• la tutela, anche con sanzioni dell’Antitrust, delle piccole e medie imprese, in caso di ritardi nei pagamenti da parte delle grandi imprese;
• la previsione di recepimento entro un anno della direttiva europea sui ritardati pagamenti (Direttiva 2011/7/CE);
• l’obbligo, per le associazioni di categoria, di adottare il codice etico antimafia e l’introduzione della loro legittimazione ad agire in giudizio;
• la semplificazione e la trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese;
• gli incentivi alla partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici;
• la semplificazione delle gare per gli affidamenti di progettazione fino a 193 mila euro, con invito di cinque soggetti.
3.2. I contenuti della legge
Il provvedimento di compone di 21articoli. Nei primi due articoli vengono dettati, rispettivamente, le finalità e i principi generali, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore.
Art. 3 - Libertà associativa
Enunciato il principio della libertà di associazione tra imprese: "Ogni impresa è libera di aderire ad
una o più associazioni".
Art. 4 - Legittimazione ad agire delle associazioni
La disposizione attribuisce la legittimazione ad agire da parte di associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle Camere di Commercio o nel CNEL sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.
Art. 5 - Definizioni
Vengono riportate le definizioni di:
- « microimprese », « piccole imprese » e « medie imprese »;
- « distretti »;
- « distretti tecnologici »;
- « meta-distretti tecnologici »;
- « distretti del commercio »;
- « reti di impresa »;
- « consorzi per il commercio estero »;
- « imprese dell’indotto »;
- « nuove imprese »;
- « imprese femminili »;
- « imprese giovanili »;
- « imprese tecnologiche »;
- « seed capital ».
Art. 6 - Procedure di valutazione
Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione.
Art. 7 - Riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese
I rapporti tra imprese e istituzioni vengono disciplinati in un’ottica di semplificazione e trasparenza.
Art. 8 - Nuove norme in materia di analisi
dell’impatto della regolamentazione
Art. 9 - Rapporti con la pubblica amministrazione e
modifica dell’articolo 2630 del codice civile
Le pubbliche amministrazioni garantiscono, attraverso le Camere di Commercio, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa. Pertanto le medesime amministrazioni dovranno comunicare alle Camere di Commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività d’impresa.
Le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche tramite le agenzie per le imprese e sono inserite dalle Camere di commercio nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Alle pubbliche amministrazioni alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel Registro delle imprese, è garantito l’accesso telematico gratuito al Registro delle imprese stesso.
Le pubbliche amministrazioni di cui azioni non possono richiedere alle imprese copie di documentazione già presente nello stesso Registro.
Viene sostituito l’articolo 2630 del Codice Civile (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Dimezzati gli importi delle sanzioni: i precedenti importi di 206,00 e di 2065,00 euro diventano 103,00 e 1.032,00 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 10 - Iniziative contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali e delega al
Governo in materia di disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, nonché differimento
di termini per l’esercizio di deleghe legislative
in materia di incentivi e di internazionalizzazione
delle imprese.
Il provvedimento reca varie disposizioni sulle politiche pubbliche riguardanti le PMI. Sono previste diverse misure con cui lo Stato favorisce la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione. In particolare, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Regioni, dovrà adottare un piano strategico di interventi.
Art. 11 - Certificazione sostitutiva
e procedura di verifica
Le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali; vengono modificate alcune soglie in materia di contratti pubblici.
Art. 12 - Modifica all’articolo 91 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione viene modificato l’art. 91, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
Art. 13 - Disciplina degli appalti pubblici
Si rende più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle PMI, nonché a favorire l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici.
Art. 14 - Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi
Viene prevista la costituzione di un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi (COSL) ai sensi dell’art. 2616 c.c., per ridurre l’impatto ambientale; valorizzare la qualità e l’innovazione dei prodotti; incentivare la chiusura delle unità produttive meno efficienti; finanziare le spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese del settore.
Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, e il suo statuto è sottoposto all’approvazione del Ministero dello Sviluppo economico, che vigila sul consorzio.
Art. 15 - Contratti di fornitura con posa in opera
Art. 16 - Politiche pubbliche per la competitività
Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell’attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l’adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del «Made in Italy».
Art. 17 - Garante per le micro, piccole
e medie imprese
Viene prevista la istituzione del Garante per le PMI, con la finalità, fra l’altro, di monitorare l’impatto dell’attività normativa, anche del Governo e delle regioni, e dei provvedimenti amministrativi sulle PMI, prevedendo un interscambio tra il Garante e gli enti e le istituzioni interessate, fra cui, principalmente, Parlamento, Governo ed enti territoriali.
Art. 18 - Legge annuale per le micro, le piccole e le
medie imprese
E’ prevista l’emanazione di una “Legge annuale per le PMI”, al fine di attuare lo Small Business Act.
Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le MPMI.
Al disegno di legge sarà allegata, oltre a quelle previste dalle disposizioni vigenti, una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sull’attuazione degli interventi programmati; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPMI, al fine di garantire l’equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
Art. 19 - Rapporti tra lo Stato, le regioni
e le autonomie locali
Le Regioni dovranno promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato – Regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell’attività d’impresa.
Art. 20 - Norma finanziaria
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21 - Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. 4 FEBBRAIO 2013 – Pubblicato il regolamento di attuazione del comma 2 delll'art. 7 della L. n. 180/2011 - Scattato l'obbligo di redigere l'elenco degli oneri informativi
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013, il D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, recante "Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese"".
4.1. La previsione normativa
L'articolo 7, commi 1 e 2 della L. n. 180/2011 stabilisce quanto segue:
1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle Amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare
in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui sopra, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna Amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.2. I contenuti del regolamernto
Il regolamento di cui al D.P.C.M. n. 252/2012 - che si applica soltanto alle Amministrazioni dello Stato - disciplina le modalità e i criteri per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati.
Il regolamento disciplina, altresi', le modalità di presentazione dei reclami da parte di cittadini e imprese.
La nozione di "onere informativo"
E' importante innanzitutto chiarire la nozione di onere informativo. In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale, per onere informativo si intende l'obbligo giuridico
di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche.
All'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. n. 252/2012, si stabilisce che per "onere informativo" si intende qualunque adempimento previsto per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalità degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con periodiche cadenze.
Non rientrano tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale, ne' quelli che discendono
dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti.
Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare,
trasmettere o conservare informazioni e documenti.
Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, ecc.
L'obbligo di redigere l'elenco degli oneri informativi, di allegarlo al provvedimento, nonche' di pubblicarlo sul sito web dell'amministrazione che lo emana, ha una duplice finalità:
a) responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione, per ciascun atto, degli adempimenti introdotti ed eliminati per cittadini e imprese, in modo da prevenire l'introduzione o il
mantenimento di oneri sproporzionati o non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) rendere immediatamente conoscibili ai cittadini e alle imprese tali adempimenti, in modo da assicurare certezza sull'interpretazione delle disposizioni adottate e da rendere verificabile l'operato dell'amministrazione pubblica nell'ambito della sua azione di semplificazione e di riduzione degli oneri.
I criteri di chiarezza e di omogeneità
Al fine di garantire la massima trasparenza
secondo criteri di chiarezza e omogeneità onde agevolare la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini, l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati dovrà essere predisposto secondo i criteri e le modalità che sono state individuate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento.
Le pubbliche amministrazioni statali hanno
l'obbligo di pubblicare gli atti e gli elenchi allegati sul proprio sito istituzionale in apposita sezione denominata: «Oneri informativi introdotti ed eliminati», in base alle modalità che sono state definite nell'allegato A.
Per assicurare effettiva trasparenza agli adempimenti introdotti o eliminati, e' necessario garantire che gli atti predisposti dalle Amministrazioni rispondano a criteri di chiarezza e omogeneità.
Per chiarezza si intende anche immediata comprensibilità da parte di un pubblico non specializzato.
L'omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse Amministrazioni e' necessaria per assicurare quella trasparenza che consente "forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art. 11, D.Lgs. 27 ottobre 2009. n. 150).
4.3. Modalità di presentazione dei reclami
Al fine di agevolare la facoltà di presentare reclamo per la mancata o incompleta attuazione delle disposizioni del presente regolamento, all'interno della sezione del sito istituzionale di ogni amministrazione dello Stato dovranno essere segnalati il nominativo e i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami, nonche' la casella di posta elettronica cui poter inoltrare il reclamo.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
. DIRETTIVA 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
. LEGGE 11 novembre 2011, n. 180: Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. (Testo aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 3 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - In vigore dal 10 febbraio 2012).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252: Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
. D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252 - ALLEGATO A - Linee guida sui criteri e le modalità per la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2011-11-03 (3610 letture) [ Indietro ] |