MANOVRE DEL GOVERNO MONTI - DECRETO SALVA-ITALIA - D.L. N. 201/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 214/2011 - DECRETO CRESCI-ITALIA - D.L. N. 1/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 27/2012 - PACCHETTO LIBERALIZZAZIONI
GOVERNO MONTI - LA MANOVRA SALVA-ITALIA D.L. N. 201/2011 - L. N. 214/2011
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1. 4 DICEMBRE 2011 - Il Consiglio dei Ministri approva la manovra
Il Governo ha approvato un decreto legge che contiene un pacchetto di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l’equità ed ha deliberato un complesso pacchetto di interventi che tuttavia, pur nell’emergenza, danno il via a una fase di riforma strutturale dell’economia italiana.
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- Si riporta il testo della:
. BOZZA DEL DECRETO-LEGGE recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
- Si riporta il testo della:
. RELAZIONE TECNICA alla bozza di decreto legge recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
2. 6 DICEMBRE 2011 - Il decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 251) , il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
Il decreto - il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi - entra in vigore il 6 dicembre 2011.
2.1. STRUTTURA DEL DECRETO
Il decreto, che è entrato in vigore il 6 dicembre 2011, si compone di 4 Titoli e di 49 articoli:
• Titolo I – Sviluppo ed equità (artt. 1 – 6)
• Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale (artt. 7 – 9)
• Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici (artt. 10 – 30)
• Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza (artt. 31 – 49).
2.2. PACCHETTO LIBERALIZZAZIONI
Il pacchetto "liberalizzazioni" riguardano:
- gli esercizi commerciali (art. 31);
- le farmacie (art. 32);
- le attività professionali (art. 33);
- il settore dei trasporti (art. 37).
2.2.1. Liberalizzazioni in materia di commercio - Speriamo sia la volta buona!
Il comma 4, dell'art. 6, del D.L. n. 138/2011 aveva esteso a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall'art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazione, nella legge n. 111/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d'arte e località turistiche.
Con la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge n. 138/2011, sopprimendo il comma 4 dell’articolo 6, tutto è tornato come prima e, pertanto, a decorrere dal 17 settembre 2011, solo le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte potevano essere svolte anche senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dell'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.
L’articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con la modifica della lettera d-bis) del comma 1, dell’art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha di nuovo previsto che per tutti gli esercizi commerciali non ci saranno più vincoli di orari di apertura e di chiusura, di chiusura domenicale e festiva e di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.
Nel successivo comma 2 dello stesso articolo 31 viene inoltre stabilito che, “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
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2.2.2. Liberalizzazioni in materia di farmacie
L’articolo 32 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito che nelle farmacie, parafarmacie e nei corner della grande distribuzione, che ricadono nel territorio di Comuni aventi una popolazione superiore a 15mila abitanti, potranno essere venduti anche i medicinali della Fascia C, con il rispetto di determinate prescrizioni , che dovranno essere fissate da un apposito decreto del Ministero della Salute, previa intesa con le Regioni e le Province Autonome.
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2.2.3. Liberalizzazioni in materia di professioni - Si accelera sulla riforma degli ordinamenti professionali
All'articolo 33, rubricato "Soppressione limitazioni esercizio attività professionali", troviamo delle novità che riguardano la "liberalizzazione" dei servizi professionali con due interventi che apportano modifiche all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (la seconda manovra economica del 2011).
Con il primo intervento è stata imposta una scadenza temporale alle norme vigenti sugli ordinamenti professionali: quella del 13 agosto 2012.
Ricordiamo che tutte e tre le manovre finanziarie del 2011 sono intervenute sugli ordinamenti professionali: la prima ha previsto l’abrogazione degli ordinamenti professionali entro un anno, la seconda l'ha prevista al momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e la terza ora prevede che, regolamento o non regolamento, questi ordinamenti avranno una scadenza naturale al 13 agosto 2012.
L’intento del legislatore è chiaramente quello di sollecitare l’approvazione dei nuovi regolamenti.
In sostanza, gli ordini professionali che non riformeranno i propri ordinamenti in senso favorevole alla concorrenza entro il 13 agosto 2012 verranno soppressi.
Con il secondo intervento viene stabilito che il periodo di praticantato, in ogni professione, non potrà mai essere superiore ad un anno e mezzo di durata (in precedenza era previsto un periodo di tre anni).
2.2.4. Liberalizzazioni delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante
All'art. 34 viene promossa una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale, escludendo le professioni e i servizi, specificati nell'articolo.
La norma elenca alcune tipologie di restrizione eventualmente preesistenti da considerare abrogate.
Stabilisce, poi, che assensi, autorizzazioni e controlli preventivi per l'esercizio di attività economiche sono ammissibili solo per "esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario", nonché "nel rispetto del principio di proporzionalità".
Pone infine l'obbligo per le Regioni di adeguare le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti.
Nel dettaglio, l'articolo, ai commi dal 2 al 6, fissa i seguenti principi:
1) La disciplina delle attività economiche e' improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2) Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in più sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
3) L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4) Quando e' stabilita la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.
2.3. RIDUZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE
All'articolo 40 della manovra vengono previste una serie di semplificazioni di adempimenti a carico delle imprese.
Semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive. Consegna all'autorità locale di P.S. di copia della scheda, entro le 24 vore successive al loro arrivo o, in alternativa, invio delle medesime scehe con mezzi informatici o telematici o tramite fax (comma 1).
Modifica al Codice della privacy escludendo persone giuridiche, enti e associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali (comma 2).
Intervento in materia di disciplina dell'immigrazione consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno (comma 3).
Modificata una disposizione concernente la tenuta del libro unico del lavoro, disponendo che la compilazione del libro debba avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo (comma 4).
Dettate nuove disposizioni finalizzate a semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati (comma 5).
Abrogato il regolamento che obbliga le imprese di autoriparazione ad essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni elencate nel D.M. n. 406/1997, che viene pertanto abrogato (comma 6).
Modificata la definizione di "immissione sul mercato" di prodotti contenenti COV (Composti Organici Volatili), eliminando dalla stessa l'operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti (comma 7).
Semplificato lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività quali quelle di estetista, acconciatore, pedicure e altro (quali: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati). Possono essere trasportati in conto proprio, per una quantità massima fino 30 Kg al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta autorizzati. Obbligo di compilazione e conservazione presso la sede dell'attività dei formulari di trasporto (comma 8).
La documentazione e le certificazioni attualmente richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (comma 9).
2.4. SOPPRESSIONE DI ENTI E ORGANISMI
Secondo quanto disposto all'articolo 21, commi da 1 a 9, dal 6 dicembre 2011, l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) e l'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico) sono soppressi e l'INPS subentra nelle loro funzioni e succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
Vengono inoltre dettate le disposizioni per il passaggio delle competenze e delle funzioni, dagli enti soppressi all’INPS.
Soppressa la Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche.
Soppresse tre agenzie:
- l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l’Agenzia per la sicurezza nucleare e
- l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.
Istituto il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolgerà le funzioni attribuite a tre consorzi, che ovviamente vengono soppressi:
- il consorzio del Ticino,
- il consorzio dell’Oglio e
- il Consorzio dell’Adda.
In sostituzione dell’ICE (Istituto Nazionale per il, Commercio Estero), soppresso dall’art. 14, comma 17, del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, all’articolo 22, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201/2011, viene istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che assumerà la denominazione “ICE”.
Il nuovo ente sarà sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
2.5. ARRIVA LA RES - NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI
A decorrere dal 1° gennaio 2013 verrà istituita, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" (RES), che sostituirà la TARSU (Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani) e la TIA (Tariffa d’Igiene Ambientale).
Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
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2.6. CONTANTE - LOTTA ALL'EVASIONE
All'articolo 12 si interviene sull'articolo 49 del D. Lgs. n. 231 del 2007 riducendo da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.
Viene posticipato di 3 mesi (dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2011) il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mille euro debbano essere estinti.
Si impone, infine, alle Pubbliche amministrazioni di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Le Pubbliche Amministrazioni, pertanto, sono obbligate ad avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei.
I pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario.
Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 500 euro.
La norme prescrive che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante: mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze il limite di importo di cinquecento euro potrà essere modificato.
3. 7 DICEMBRE 2011 - Iniziato l’esame della manovra in sede referente
Le Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze hanno avviato l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829).
Le Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche UE in sede consultiva, hanno espresso parere favorevole con osservazioni alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze sul D.L. n. 201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici" (C. 4829 Governo).
Il 14 dicembre inizierà in Aula l'esame del disegno di legge di conversione.
. Se vuoi accedere al sito della Camera dei deputati e scaricare il testo del DdL C. 4829 di conversione del decreto-legge n. 201/2011, clicca QUI.
3. 15 DICEMBRE 2011 - Manovra Monti - Il testo definitivo in discussione alla Camera
Pubblichiamo il testo del D.L. n. 201/2011 coordinato con le modifiche proposte dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
Quello che riportiamo dovrebbe essere il testo che sarà definitivamente approvato, dal momento che il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul provvedimento, che sarà votata in mattinata; domani il voto finale.
Nel testo riportato, la prima colonna riporta l'originario articolato del decreto legge mentre la seconda segnala le modifiche concordate nelle Commissioni parlamentari.
- Si riporta il testo del:
. D.L. n. 201/2011 coordinato con le modifiche proposte dalle Commissioni della Camera.
4. 16 DICEMBRE 2011 - La Camera approva la manovra Monti
Il Governo Monti ha incassato il via libera della Camera al decreto legge n. 201/2011 con 402 sì, 75 no e 22 astenuti.
In mattinata il Governo aveva ottenuto la fiducia con 495 sì, 88 no e 4 astenuti.
Il provvedimento ora passa all'esame del Senato per il via libera definitivo, previsto entro il 23 dicembre.
5. 19 DICEMBRE 2011 - La Manovra all'esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato
Il 19 dicembre, presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, è iniziato l'esame del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201.
La discussione in Assemblea avrà luogo a partire da mercoledì 21 dicembre alle ore 9,30.
6. 22 DICEMBRE 2011 -Approvazione definitiva da parte del Senato
Con 257 voti favorevoli e 41 contrari l'Aula ha definitivamente approvato l'articolo unico del disegno di legge n. 3066, di conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Sul provvedimento il Governo aveva posto ieri la questione di fiducia.
Si attende ora la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL S. 3066 di conversione del decreto-legge n. 201/2011 approvato definitivamente dal Senato, clicca QUI.
7. 27 DICEMBRE 2011 - Pubblicata la legge di conversione
E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 276), la legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici".
7.1. STRUTTURA DEL DECRETO CONVERTITO IN LEGGE
Il decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, si compone di 4 Titoli e di 56 articoli.
Il testo del decreto-legge, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, viene riportato nei Riferimenti normativi.
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GOVERNO MONTI - LA MANOVRA CRESCI-ITALIA - PACCHETTO LIBERALIZZAZIONI D.L. N. 1/2012 - L. N. 27/2012
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1. 29 DICEMBRE 2011 - Allo studio del Governo la fase 2
Il Presidente del Consiglio Monti presenta la fase 2 dell'azione di Governo: dal pacchetto "salva Italia", con cui sono stati messi in sicurezza i conti pubblici, al pacchetto "cresci Italia", che utilizzerà l'equità come leva per una politica di crescita del Paese, in vista delle scadenze europee di fine gennaio.
Il Presidente del Consiglio Monti, nella conferenza di fine anno, chiarisce che la fase del rigore del suo Governo non è separata dalla fase della crescita: equità, consolidamento dei conti pubblici e crescita sono comuni alle 2 fasi, cambiano “i pesi della miscela” e dichiara che non serve un’altra Manovra.
Nella fase 1 ci si è occupati del consolidamento dei conti pubblici senza trascurare equità e crescita: si è lavorato per la crescita delle imprese, per la defiscalizzazione del lavoro, per la riforma delle pensioni e per la lotta all’evasione fiscale con impatti diretti sulla lotta alla criminalità.
Questo per creare le condizioni per raggiungere il pareggio di bilancio al 2013 e ridurre il debito pubblico, obiettivo dichiarato dal precedente Governo, che per l’attuale è stato un «atto dovuto».
L’«atto voluto» dal Governo Monti comincia da oggi.
Il Governo sta lavorando:
- sul fronte della concorrenza e delle liberalizzazioni in modo sistematico;
- sil “lavoro” con l’ammodernamento degli ammortizzatori sociali e con la riforma di alcuni istituti del mercato del lavoro per favorire l’occupazione dei giovani;
- sulle infrastrutture;
- sul tema della coesione territoriale per un miglior utilizzo delle risorse del Mezzogiorno.
2. 5 GENNAIO 2012 - L'Antitrust propone al Governo e al Parlamento alcune misure possibili per far ripartire la crescita
L'AGCOM ha inviato ai Presidenti dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una "Segnalazione" dal titolo "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012".
Dai servizi pubblici locali alle poste, dai trasporti alle banche e all’energia, fino alle professioni e alla semplificazione dell’attività amministrativa: è lo spettro delle proposte tecniche contenute nella segnalazione dell’Antitrust, firmata dal presidente Giovanni Pitruzzella e finalizzate a rimuovere ogni ostacolo all’apertura dei mercati, per meglio promuovere la concorrenza, la competitività e la crescita del Paese.
Un contributo offerto a Governo e Parlamento nel pieno rispetto della loro autonomia politica e costituzionale ma anche nella consapevolezza che in questa fase storica ci siano tutte le condizioni perché possa finalmente realizzarsi un “circolo virtuoso” tra Istituzioni rappresentative, forze politiche e Autorità indipendenti volto a conseguire l’interesse generale, superando gli egoismi di parte e le resistenze di quegli interessi consolidati che le politiche di liberalizzazione finiranno inevitabilmente per intaccare.
Secondo l’Antitrust la legge annuale sulla concorrenza è lo strumento con il quale procedere: per vincere ostacoli e resistenze dei gruppi che si sentono danneggiati, occorre infatti recuperare la dimensione dell’interesse generale e la sua prevalenza sui vari egoismi di categoria, procedendo con interventi di ampia portata che contestualmente sciolgano i nodi anticoncorrenziali su mercati diversi e con attori economico-sociali differenti.
. Se vuoi accedere al sito dell'AGCOM per leggere il Cominicato stampa e scaricare il testo della segnalazione, clicca QUI.
3. 20 GENNAIO 2012 - Il Consiglio dei Ministri approva il pacchetto liberalizzazioni
In data 20 gennaio 2012, il Consiglio dei Ministri ha adottato con decreto-legge un pacchetto di riforme
strutturali per la crescita.
Le riforme rientrano nel processo di rimozione di due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell’Italia: l’insufficiente
concorrenza dei mercati e l’inadeguatezza delle infrastrutture.
. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, clicca QUI.
- Si riporta il testo definitivo del:
. Decreto legge su concorrenza e liberalizzazioni.
4. 24 GENNAIO 2012 - Il decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario n. 18) il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
Il testo del decreto legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
4.1. I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE
Queste le novità più rilevanti contenute nel decreto-legge:
• assicurazione auto: disincentivi a ricevere risarcimenti in denaro; sconti a chi fa installare gratuitamente la cosiddetta scatola nera sulla propria auto; obbligo dell'assicuratore di sottoporre al cliente i preventivi di almeno altre 3 compagnie concorrenti;
• banche: fissato un tetto a commissioni su prelievi bancomat; costi tendenti a zero per i conti correnti a limitata operatività, obbligo per le banche di presentare almeno due offerte di gruppi assicurativi differenti nei casi in cui si costringe il cliente alla stipula di polizze a copertura del mutuo;
• carburanti: liberalizzazione degli orari self-service e possibilità per il titolare di autorizzazione petrolifera a rifornirsi del 50% del fabbisogno dal produttore/rivenditore che preferisce;
• energia: sei mesi di tempo per procedere alla separazione di Snam Rete Gas da Eni;
• farmaci: fissato il nuovo parametro di una farmacia ogni 3.000 abitanti (prevista l'apertura di 5.000 nuovi esercizi), liberalizzazione di turni ed orari di apertura; medici obbligati, salvo eccezioni, ad indicare l'esistenza del farmaco generico;
• giornali: soppresso il limite minimo di superficie per la vendita di stampa periodica;
• imprese: semplificazione delle procedure per la creazione di un'azienda (nasce la società semplificata a responsabilità limitata riservata ai giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età) e tribunale delle imprese (ampliamento di funzioni per le già esistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale);
• infrastrutture: misure di incentivazione per i capitali privati;
• notai: 1.500 posti in più entro tre anni (500 nel 2012, 500 nel 2013 e 500 nel 2014);
• nucleare: velocizzazione delle procedure di smantellamento dei vecchi siti;
• professionisti: sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime. Il professionista al momento del conferimento dell'incarico dovrà consegnare al cliente un preventivo contenente tutti gli oneri ipotizzabili;
• taxi: aumento del numero delle licenze, possibilità per ciascun titolare di averne più di una, liberalizzazione degli orari, extraterritorialità, introduzione della licenza part-time.
5. 1° MARZO 2012 - Approvato dal Senato il maxiemendamento presentato dal Governo
Il primo marzo, con 237 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, l'Assemblea del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle liberalizzazioni (AS 3110).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda aveva posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento governativo interamente sostitutivo del disegnodi legge in discussione.
Il testo passa ora all'esame della Camera.
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6. 22 MARZO 2012 - La Cemara approva in via il DdL di conversione del D.L. n. 1/2012
Il decreto sulle liberalizzazioni, riveduto e molto corretto, riceve l’approvazione definitiva della Camera, con 365 sì, 61 no, sei astenuti.
Si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
6. 24 MARZO 2012 - Pubblicata la legge di conversione
E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, la Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Il testo del decreto legge, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, viene riportato nei Riferimenti normativi.
6.1. LA STRUTTURA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE - CONTENUTI
Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, si componeva di 3 Titoli e di 98 articoli. La legge di conversione ha conservato i 3 Titoli ma ha aumentato gli articoli portandoli a 119.
Il testo del decreto legge, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, viene riportato nei Riferimenti normativi.
6.1.1. Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
Gli articoli 1 e 4 del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, contengono disposizioni volte alla promozione della concorrenza e alla rimozione dei vincoli ingiustificati alle attività economiche.
L’articolo 1 del decreto legge prevede l’eliminazione di una serie di vincoli per conformare l’ordinamento ai principi di libertà economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione europea. In particolare viene prevista l’abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti preventivi di assenso dell’amministrazione per l’avvio di un’attività economica che non siano giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
Viene inoltre prevista l’abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate.
In applicazione dei principi costituzionali in materia di libertà di iniziativa economica, le disposizioni che contengono divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono essere in ogni caso interpretate e applicate in modo tassativo, restrittivo e proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale.
L’articolo 1 sarà attuato con regolamenti del Governo, con cui:
a) saranno individuate le attività per le quali permane un atto preventivo di assenso dell’amministrazione,
b) verranno disciplinati i requisiti per l’esercizio delle attività economiche e i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione e
c) saranno espressamente individuate le disposizioni legislative e regolamentari da abrogare.
Sugli schemi di regolamento deve essere acquisito il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.
Il parere deve essere espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli schemi e, qualora non venga espresso nei termini, si intende rilasciato positivamente.
Entro il 31 dicembre 2012 le Regioni, le Province, i Comuni e le città metropolitane devono adeguarsi ai principi contenuti nell’articolo 1 del decreto legge e, a decorrere dal 2013, l’adeguamento costituisce elemento di valutazione della loro virtuosità ai sensi del Patto di stabilità interno.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 1:
- i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea,
- i servizi finanziari,
- i servizi di comunicazione e
- le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di un’apposita autorità indipendente.
Ruolo della Presidenza del Consiglio nella promozione della concorrenza
L’articolo 4 del decreto legge affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di raccogliere le segnalazioni delle autorità indipendenti che hanno ad oggetto restrizioni della concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati, al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell’azione dei Ministeri e iniziative normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione (rispettivamente sulla libertà dell’iniziativa economica privata, sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, sui poteri sostitutivi, sul potere del Governo di sollevare questioni di legittimità costituzionale qualora una legge regionale ecceda le competenze della Regione).
6.1.2. I Tribunali delle imprese - Nascono le Sezioni specializzate in materia di impresa
Con l'articolo 2 del decreto legge n. 1/2012 - poi completamente sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 - sono state introdotte, nel nostro sistema giudiziario, le sezioni specializzate in materia di impresa presso alcuni tribunali e le corti d’appello.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, viene estesa a nuove materie e la loro denominazione diviene quella di “sezioni specializzate in materia di impresa”.
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6.1.3. Tutela dei consumatori e delle microimprese
Il decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, contiene disposizioni a tutela dei consumatori e delle microimprese:
- clausole vessatorie (articolo 5),
- azione di classe (articolo 6),
- tutela delle microimprese dalle pratiche commerciali scorrette e aggressive (articolo 8) e
- carte di servizio (articolo 9).
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
L’articolo 5 introduce nel codice del consumo un nuovo articolo 37 bis, che istituisce un sistema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti cosiddetti “di massa” o standardizzati tra imprese e consumatori. Al nuovo sistema di tutela è preposta l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L’Autorità, d’ufficio o su denuncia, potrà dichiarare la vessatorietà delle clausole dei contratti che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Essa potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti dalla legge n. 287/1990 (chiedere informazioni e documenti, ordinare ispezioni, disporre perizie) e irrogare sanzioni pecuniarie per inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti o se le informazioni o i documenti forniti non sono veritieri.
Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante
ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
E’ previsto un ruolo consultivo delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, delle Camere di Commercio e loro unioni.
Norme per rendere efficace l’azione di classe
Con l’articolo 6 vengono apportate modifiche e integrazioni alla disciplina dell’azione di classe di cui all’articolo 140 bis del Codice del consumo.
Si prevede che l’azione di classe tuteli, oltre ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti, anche gli “interessi collettivi”.
Viene specificato che “l’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nei confronti degli utenti consumatori”.
Il requisito dell’identità delle situazioni e dei diritti interessati è sostituito da quello della loro omogeneità.
Viene introdotta la possibilità di aderire all’azione tramite posta elettronica certificata e fax.
Si prevede infine che il giudice, quando emette sentenza di condanna e stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme agli aderenti all’azione, assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per raggiungere un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, sarà il giudice, su istanza di almeno una delle parti, a liquidare le somme dovute ai singoli aderenti.
Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
L’articolo 7 estende alle microimprese il regime di tutela dalle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive previsto dal codice del consumo per i consumatori-persone fisiche.
In particolare, viene introdotta nel Codice del consumo la definizione di microimprese (nuova lettera d-bis dell’articolo 18, comma 1) formulata nei seguenti termini: “entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”.
Si prevede quindi che il titolo III del Codice del consumo, su “Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali”, si applichi anche alle pratiche scorrette tra professionisti e microimprese. Viene però specificato che per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo n. 145/2007.
Contenuto delle carte di servizio
All'articolo 8, si stabilisce che le carte di servizio dei gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura “necessaria per l’esercizio di attività d’impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito” devono indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori.
Il compito di definire gli specifici diritti da includere nelle carte di servizio è affidato alle Autorità indipendenti di regolazione e a ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, con l’obiettivo di “tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni”.
Vengono fatte salve le ulteriori garanzie in favore degli utenti definite autonomamente dalle imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura.
6.2. Pubblicato decreto-legge recante integrazione al D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29, recante "Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
Nel comunicato finale della riunione governativa così venivano illustrate le modifiche previste:
- l’introduzione di meccanismi di monitoraggio dell’accesso al credito, con particolare riguardo alle PMI.
La misura viene incontro all’esigenza avvertita nel tessuto produttivo, e in particolare da parte delle piccole e medie imprese, di rendere più efficienti le procedure di erogazione dei finanziamenti da parte delle banche. A tale scopo, si è delineato un tipo di verifica non invasiva su questa fondamentale attività bancaria, prevedendo l’istituzione di un ufficio pubblico, tecnicamente qualificato.
L’osservatorio, che si avvarrà delle strutture ministeriali già esistenti, eserciterà le seguenti competenze:
a) può attivarsi per richiedere, se ve ne sono gli estremi, un riesame da parte della stessa banca di sue decisioni negative;
b) può formulare raccomandazioni volte a migliorare i processi di verifica del merito del credito, in relazione agli specifici contesti in cui operano le singole filiali;
c) può segnalare all’Autorità per la concorrenza ipotesi di intese o pratiche concordate, se ne riscontra gli indizi.
- La nullità di clausole nei contratti bancari.
La misura originaria stabiliva la nullità di tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché del loro utilizzo.
Ciò anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido. Con le modifiche introdotte dal decreto legge si intende limitare la nullità alle sole clausole (del medesimo tipo) che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi del decreto legge “Salva Italia” che prevede un tetto massimo per queste commissioni dello 0,5% trimestrale.
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GOVERNO MONTI - LA MANOVRA SEMPLIFICA-ITALIA D.L. N. 5/2012 - L. N. 35/2012
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Il Consiglio dei Ministri, in data 27 gennaio 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, Filippo Patroni Griffi, del Ministro per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, Corrado Passera, e del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, Francesco Profumo, ha esaminato e approvato un decreto-legge in materia di semplificazione e sviluppo.
Dopo i decreti "SALVA-ITALIA" e "CRESCI-ITALIA" arriva il terzo decreto "SEMPLIFICA-ITALIA".
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GOVERNO MONTI - SEMPLIFICAZIONI FISCALI D.L. N. 16/2012 - L. N. 44/2012
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1. 2 MARZO 2012 - Pubblicato il Dl: n. 16/2012 in materia di semplificazioni fiscali
Dopo la manovra Salva-Italia, il decreto sulle liberalizzazioni e quello sulla semplificazione, è arrivato ora il decreto sulle semplificazioni fiscali.
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
Segnaliamo di seguito alcune delle novità più rilevanti :
1) la rateizzazione dei debiti tributari (art. 1).
Il decreto prevede in primo luogo la possibilità, per il contribuente che decade dalla possibilità di rateizzare il proprio debito tributario, di poter comunque accedere, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateazione cosiddetto “per momentanea difficoltà economica”.
Maggiore flessibilità per il creditore dello Stato che può così chiedere rate crescenti ma non costanti. Una possibilità che viene meno in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
2) Comunicazioni e adempimenti formali (art. 2)
Il contribuente che intende accedere a regimi fiscali speciali o usufruire di particolari benefici tributari deve presentare un’apposita comunicazione.
Non decade così il contribuente dal beneficio fiscale di cui usufruisce, quando non abbia osservato tutti gli adempimenti fiscali, permettendo la presentazione in ritardo della richiesta, sempre pagando una sanzione di 258,00 euro.
Non c’è più l’obbligo di chiedere l’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria, perché tali dati saranno già contenuti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria.
Inoltre gli operatori del settore possono sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità.
3) Partite Iva inattive (art. 8, comma 9)
L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.
4) Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi (art. 10)
5) Modifiche in materia di sanzioni amministrative (art. 11)
6) Contenzioso in materia tributaria e riscossione (art. 12)
. Se vuoi approfondire ulteriormente i contenuti del nuovo decreto fiscale, clicca QUI.
2. 24 APRILE 2012 - Il Senato approva in via definitiva la conversione in legge del D.L. n. 16/2012
Con 228 voti favorevoli, 29 contrari e due astensioni il Senato ha approvato definitivamente il DdL 3184-B di conversione del decreto-legge n. 16, recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".
Sul provvedimento il Governo aveva posto la questione di fiducia.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL 3184-B, clicca QUI.
3. 28 APRILE 2012 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 16/2012
E' stata pubblicata, sulla gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 (Supplemento Ordinario n. 85), la LEGGE 26 aprile 2012, n. 44, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".
Il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione viene riportato nei Riferimenti normativi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
. LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (Testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
. LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (Testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 201/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 214/2011 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 - Testo del decreto con il commento della Relazione governativa.
. LEGGE 24 marzo 2012, n. 27: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
. LEGGE 24 marzo 2012, n. 27: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
. LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 - Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 1/2012.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 1/2012 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 29/2012 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 62/2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
. LEGGE 26 aprile 2012, n. 44: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 16/2012 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 44/2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. LEGGE 6 luglio 2012, n. 94: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 52/2012 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 94/2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
. LEGGE 7 agosto 2012, n. 135: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 95/2012 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 135/2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2011-12-27 (12290 letture) [ Indietro ] |