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COMMERCIO - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REQUISITI, AUTORIZZAZIONI E SCIA - DIRETTIVA BOLKESTEIN - ASSEGNAZIONE POSTEGGI





IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL D. LGS. N. 114 DEL 1998

L’art. 27 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 definisce commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Per su posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
Il commercio sulle aree pubbliche può, dunque, essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni (Tipo A);
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (Tipo B).
L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.


2. LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 59 DEL 2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SERVIZI

Con il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Supplemento Ordinario n. 75) è stata data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, meglio conosciuta come “Direttiva Servizi”.
All’art. 70 di tale decreto vengono introdotte novità in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, con alcune modifiche apportate al D. Lgs. n. 114 del 1998.
Le novità che sono state introdotte sono le seguenti:
1) L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche può essere esercitato in forma di impresa individuale, in forma di società di persone, di società di capitali regolarmente costituite o in forma di società cooperative (art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 114/1998);
2) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (art. 28, comma 4, D. Lgs. n. 114/1998).


Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Nel successivo articolo 71, il D. Lgs. n. 59/2010 disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali e, dunque, sia per l’avvio e l’esercizio dell’attività commerciale di vendita che per quella di somministrazione di alimenti e bevande.
Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità.

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.


PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. Commercio su aree pubbliche - Dal 5 agosto 2009 - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL DURC

Secondo quanto stabilito dall’art. 11-bis, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche - su posteggio o in forma itinerante - potrà, in ogni caso, essere rilasciata solo previa presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dovrà verificare la sussistenza del documento.
Nel caso di mancata presentazione - iniziale e annuale - del DURC l’autorizzazione viene revocata.

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.


2. Commercio su aree pubbliche - Esercitato da parte di una società cooperativa ONLUS

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 6580 del 15 gennaio 2013, risponde al quesito posto da un Comune che ha chiesto di conoscere se sia possibile autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, l'attività di commercio su aree pubbliche ad una società cooperativa sociale ONLUS.
Il testo della risoluzione viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. Commercio su aree pubbliche - ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione del 24 ottobre 2012, Prot. 219871 ha sostenuto che, dal 1° gennaio 2012, le attività commerciali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia.
Tra le attività commerciali rientrano anche quelle al dettaglio su aree pubbliche.

Il TAR Lombardia, con ordinanza 26 aprile 2013 n. 483, ha sospeso l’ordinanza del Sindaco del Comune di Milano avente ad oggetto la "disciplina degli orari e delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore estetista e affini, esercizi di rimessa" in quanto che il regime di liberalizzazione degli orari è applicabile agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, novero in cui va ricompresa l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Il testo della risoluzione viene riportato nei Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'Ordinanza del TAR Lombardia:
. TAR LOMBARDIA - Ordinanza del 26 aprile 2013, n. 483 - Nuova disciplina sulla liberalizzazione degli orari introdotta dal decreto "Salva Italia" - Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Applicabilità.


4. Commercio su aree pubbliche - SCIA e AUTORIZZAZIONI

Due recenti risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico affrontano sostanzialmente i seguenti due quesiti attinenti il commercio su aree pubbliche, a seguito della emanazione delle molteplici norme in ordine alla semplificazione ed alla liberalizzazione delle attività economiche:
1) Trovano ancora applicazione le limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di Tipo B, stabilite dalla normativa regionale?
2) L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in quanto non soggetto a limiti, contingentamenti o programmazione, può essere avviato mediante una SCIA?


Per quanto concerne la prima questione, il Ministero risponde (con la risoluzione n. 74808) ad un Comune della Regione Puglia sostenendo che le limitazioni - anche di ordine temporale per gli esercenti del commercio su aree pubbliche in forma itinerante - previste dal vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (quali: orari di permanenza, stazionamenti successivi a distanze prestabilite), non sono in linea con i principi di semplificazione e di una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, nè risponde a criteri di equità.

Per quanto riguarda la seconda questione, due sono sostanzialmente le norme che vanno prese in considerazione: l'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 e l'art. 19 della L. n. 241/1990.
Secondo quanto stabilito ai commi 3 e 4 dell'articolo 28, del D.Lgs. n. 114/1998:
"3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività".


Secondo quanto disposto dal 1° comma, dell'art. 19, della L. n. 241/1990, è inammissibile l'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio dell'attività, la disciplina del settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Anche dopo la emanazione del D.Lgs. n. 59/2010 e del D.Lgs. n. 147/2012, la normativa nazionale di settore ha sancito l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione, nella formulazione del silenzio assesno entro i 90 giorni, sia nel caso di attività di esercitate tramite posteggio che in forma itinerante.
Tuttavia - ritiene il Ministero in entrambe le citate risoluzioni - sia possibile procedere ad una revisione delle modalità di accesso a dette attività, "finalizzata sia alla semplificazione che ad una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che, essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa".
La discrezionalità degli enti locali relativa all'ordinato sviluppo del settore - sostiene il Ministero nella risoluzione n. 86951 - è attualmente esercitata:
a) quanto attiene al commercio su aree pubbliche su posteggio, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnare agli operatori con provvedimenti di concessione;
b) quanto attiene al commercio ambulante in forma itinerante in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'abito del libero svolgimento di tale attività.
La conclusione di entrambe le citate risoluzioni è identica:
"Ben potrebbe quindi ritenersi - scrive il Ministero - che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sè a programmazione, ....".
Il testo delle risoluzioni ministeriali viene riportatio nei Riferimenti normativi.


5. Commercio su aree pubbliche - NUOVI LIMITI NELLE AREE AVENTI VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

E' stasta pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2013, la legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
L’art. 4-bis apporta modifiche all’art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 introducendo la possibilità per le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, di adottare determinazioni per contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Si riporta il testo integrale dell'articolo:
«Art. 4-bis. - (Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili)
– 1. All’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico".


. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 91/2013, convertito dalla L. n. 112/2013, clicca QUI.


6. Commercio su aree pubbliche - Indicazioni tecniche di prevenzione incendi

Il Ministero dell'Interno, con la Nota del 12 marzo 2014, Prot. 0003794, ha fornito le indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.
Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti del Corpo Nazionale del Vigili del fuoco, del Comitato Italiano Gas (C.I.G.), di Federchimica, di Assogasliquidi e dell'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti (A.N.V.A.).

- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblicio e della difesa civile - Nota del 12 marzo 2014, Prot. 0003794: Indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.


7. AGOSTO 2018 - MOTOVEICOLI AD USO NEGOZIO - Fissata la normativa tecnica ed amministrativa

Con il Decreto Dirigenziale 7 agosto 2018, n. 315, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è occupato della classificazione ad uso negozio dei motoveicoli.
Per quanto riguarda l’uso negozio, infatti, il Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione ne prevedono esplicitamente la possibilità per i soli autoveicoli e rimorchi.
Il decreto dirigenziale introduce all’articolo 1, la possibilità di allestire i «motoveicoli a tre o quattro ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e funzionali all’attività di vendita al dettaglio». Tale destinazione d’uso speciale per uso negozio deve essere riportata sulla carta di circolazione del veicolo.
I motoveicoli, con queste caratteristiche, sono classificati “ad uso speciale per uso negozio”, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettere g) (motoveicoli per uso speciale a tre ruote) e h) (quadricicli a motore) del Codice della strada, al pari di quanto era già previsto per gli autoveicoli e i rimorchi ad uso speciale dall’art. 54, comma 1. lettera g) e dall’art. 56, comma 2, lettera d), dello stesso Codice.
L’articolo 200 del regolamento, relativo all’articolo 53 del codice, non precede esplicitamente la classificazione per uso negozio per i motoveicoli. Tuttavia, alla lettera p) vengono contemplati i motoveicoli «dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti-Direzione generale della M.C.T.C.».
Il decreto dirigenziale prescrive inoltre che i motoveicoli da destinare ad uso negozio devono essere conformi alle categorie internazionali L5e (veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc), L6e (quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg) e L7e (i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg), di cui all’art. 47, comma 2, lett. a), del Codice della strada, a seconda della morfologia e della massa del veicolo.
I motoveicoli ad uso speciale per uso negozio devono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico annesso al decreto dirigenziale in commento.
La postazione deve essere idonea e l’attrezzatura (che può essere costituita da scaffalature, banconi, celle frigorifere ecc), deve essere permanentemente installata e contenuta in una struttura chiusa durante il trasporto.

A completezza dell’argomento ricordiamo che gli esercenti per poter effettuare la vendita con i motoveicoli in questione dovranno munirsi:
• di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B, nel caso il commercio riguardi il settore non alimentare;
• di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B + segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per notifica sanitaria (Reg. CE 852/2004), nel caso il commercio riguardi il settore alimentare.
Gli stessi saranno inoltre tenuti al rispetto della regolamentazione locale in materia di tempi di sosta.
Nel caso l’esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, dovranno, inoltre, essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

. Se vuoi scaricare il testo del decreto dirigenziale, clicca QUI.


POSTEGGI SU ARRE PUBBLICHE
CRITERI DA APPLICARE NELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. La direttiva europea 2006/123/CE e il D.Lgs. n. 59 del 2010

1.1. La Direttiva 2006/123/CE

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Servizi o " Bolkestein"), ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato.
In particolare la Direttiva, che ha come ambito di applicazione i servizi intesi come l'insieme delle prestazioni svolte in forma imprenditoriale o professionale, fornite senza vincolo di subordinazione e normalmente retribuite, pone l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi all'interno degli Stati membri, imponendo la rimozione degli ostacoli che impediscono ovvero limitano la libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione europea.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso meccanismi di semplificazione sia legislativa, che amministrativa, primo fra questi la riduzione dei regimi autorizzatori previsti dalle specifiche normative regionali e statali e, in secondo luogo, la fissazione del principio per cui, laddove gli ordinamenti nazionali mantengano un regime autorizzatorio, le autorizzazioni devono avere durata illimitata.
Tuttavia la Direttiva stabilisce che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità di risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata e non può essere previsto un rinnovo automatico.
In tal caso l'assegnazione dell'autorizzazione deve avvenire mediante idonea procedura di selezione che garantisca imparzialità e trasparenza, prevedendo, in particolare, un'adeguata forma di pubblicità.


1.2. D.Lgs. n. 59 del 2010

Con il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", entrato in vigore il giorno 8 maggio 2010, il nostro legislatore ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla Direttiva, dettando disposizioni anche nell'ambito del commercio su aree pubbliche.
In tal senso, al fine di adeguare la normativa vigente alla Direttiva ed in particolare alle citate previsioni secondo cui sono vietati il rinnovo automatico dell'autorizzazione, nonché l'introduzione di una disciplina di favore per il prestatore uscente, l'articolo 70, comma 5 del decreto in questione ha demandato la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ad un'intesa da approvarsi in sede di Conferenza Unificata.
Alla medesima Intesa la legge demandava altresì la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dall'entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione delle disposizioni transitorie medesime.

. Se vuoi approfondire i contenuti della direttiva 2006/123/CE e del D.Lgs. n. 59/2016, clicca QUI.


2. Le direttive delle Regioni e Province Autonome

2.1. Intesa della Conferenza Unificata

La Conferenza Unificata ha approvato l'Intesa con atto in data 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013 n. 79.
L'Intesa stabilisce che la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche non può essere inferiore a nove anni nè superiore a dodici anni e che la durata deve essere definita dai Comuni in occasione dell'avvio della relativa procedura selettiva.
La concessione deve avere una «durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa e del personale dipendente, nonché un'equa remunerazione dei capitali investivi».
Il Comune dovrà definire la durata delle concessioni in conformità a quanto stabilito dall'Intesa anche con riferimento alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo in virtù delle procedure di selezione effettuate, in via transitoria, con i criteri previgenti.

L'Intesa individua, ai fini dell'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel caso di pluralità di domande concorrenti:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito del territorio nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali
.

- Si riporta il testo dell'intesa:
. CONFERENZA UNIFICATA - INTESA 5 luglio 2012: Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU).


2.2. Il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 2013

- Si riporta il testo del documento unitario:
. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 24 gennaio 2013, 13/009/CR11/C11: Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ez art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche.


2.3. Il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del marzo 2016

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 marzo 2016, ha approvato un documento unitario in attuazione dell’accordo relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

- Si riporta il testo del documento unitario:
. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 24 marzo 2016, Prot, 16/45/CR13c/C11: Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2016 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivedita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.


2.4. Il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del e agosto 2016

- Si riporta il testo del documento unitario:
. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 3 agosto 2016, Prot, 16/94CR08/C11: Documento unitario delle Regioni e Province autonome concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2016 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche".


3. Commercio su aree pubbliche – Il parere del Senato sulla proroga delle concessioni

L’articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime.
Andrebbe valutata l’opportunità di richiamare espressamente le disposizioni normative di cui si dispone la proroga.

La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa. Tuttavia si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.

In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l’Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie.

Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

Nella riunione del 24 marzo 2016 la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012, ha approvato un documento unitario in attuazione dell’Accordo del 2015 relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012.
In particolare il documento disciplina:
- la durata delle concessioni di aree pubbliche (in relazione alla quale si propone di fissare una durata massima, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali) - i criteri di selezione;
- l’assegnazione di nuove aree pubbliche con i relativi criteri e punteggi di priorità;
- la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea;
- le disposizioni transitorie
.

In particolare in relazione a queste ultime, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si stabilisce l’applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020), delle seguenti disposizioni transitorie:
- le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
- le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
La norma in esame, pertanto, si applica, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:
- alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
- alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
- alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente.

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4. DICEMBRE 2016 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA - Sempre più caos dopo la pubblicazione del “Milleproroghe”

“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al 31 dicembre 2018”.
E’ questa la notizia – da molti “inaspettata” - che si legge al comma 8, dell’art. 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Oer inquadrare la portata della della disposizione appena citata è necessario tener presente che molti Comuni - dopo l’approvazione di apposite delibere con le quali è stato recepito lo schema di bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, che è stato pubblicato entro il 31 dicembre 2016, per quelli in scadenza nell'anno 2017- hanno dato il via alle procedure di assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza, secondo quanto previsto dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012.
Tale Intesa, lo ricordiamo, è stata siglata in attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, e nello specifico, dell’art. 70, comma 5 del D.Lgs. n. 59 del 2010.
Successivamente, per fornire ulteriori linee interpretative ed applicative di alcuni contenuti dell’Intesa rimasti problematici, oltre che per garantire un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in concessione, il 3 agosto 2016 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il documento (Prot. 16/94CT08/C11) recante “Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” e riportante in allegato anche un fac-simile di bando pubblico e di domanda di partecipazione.
Tale documento - contenente anche indicazioni sulle tempistiche dei procedimenti di bando secondo finestre temporali e scansioni di adempimenti tali da consentirne l’adattabilità alle varie realtà locali – è stato poi recepito, con apposite deliberazioni, nell’ordinamento di ciascuna Regione.
Tali deliberazioni contengono anche ulteriori indirizzi sulle assegnazioni di posteggi e sulle modalità procedimentali per i bandi comunali di assegnazione.
Dunque, con le citate normative sono stati individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere ed emessi i relativi bandi.
Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi e nei successivi 60 giorni gli aventi titolo potranno inoltrare le domande per l’assegnazione dei posteggi messi a bando.
In questa fase è arrivata la inaspettata proroga al 31 dicembre 2018.
Come si dovranno ora comportare le Regioni e i Comuni ? Andare avanti o sospendere tutto?
In proposito, la Regione Lombardia, premettendo che trattandosi di un decreto Legge, la norma dovrà essere ovviamente oggetto di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni e che potrebbe essere nel frattempo modificata, sostiene che non è pertanto possibile effettuare al momento da alcuna analisi o approfondimento, né conseguentemente dare indicazioni di sorta, se non richiamare gli scenari giuridicamente possibili:
- i Comuni che decidessero di interrompere la pubblicazione dei bandi o le loro procedure attuative, qualora la disposizione non venisse confermata o venisse annullata a seguito di ricorso vittorioso avverso il Decreto Legge, correrebbero il rischio di non attuare il percorso definito dall’Intesa e si esporrebbero a conseguenze e costi eventualmente esposti dagli aventi causa, infatti, sulla base dell’Intesa e degli atti correlati, le concessioni scadrebbero comunque a maggio o a luglio 2017 e non ci sarebbe per i Comuni il tempo materiale di riproporre i bandi;
- I Comuni che intendessero invece procedere nel percorso definito dal D.Lgs. n. 59 del 2010 e dall’Intesa del luglio 2012, si metterebbero al riparo dal rischio di cui allo scenario precedente, potendo comunque riservarsi di sospendere o revocare successivamente la procedura e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero effettive sopravvenute ragioni per farlo.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 244/2016, clicca QUI.


5. GNNAIO 2017 - Commercio su aree pubbliche – ANCI Lombardia sulle proroghe delle concessioni

ANCI Lombardia, con circolare n. 5/17 del 10 gennaio 2017 si esprime sulla proroga delle concessioni per il commercio ambulante introdotto dal decreto n. 244/2016.
La circolare si pone a completamento ed integrazione della circolare del 23 dicembre 2016 n. 228 e dispone pertanto che i Comuni che hanno già avviato procedure di assegnazione delle concessioni, se relative a concessioni aventi scadenza successiva al 30 dicembre 2016, potranno sospendere dette procedure, per l’intervenuta proroga ex lege delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 244/2016 in attesa della sua definitiva conversione in legge.


6. GENNAIO 2017 - La Regione Emilia Romagna chiede di modificare il D.L. n. 244/2016 - il Milleproroghe va modificato per garantire continuità e certezza del lavoro agli ambulanti emiliano-romagnoli

Il decreto Milleproproghe va modificato nella parte che riguarda la Bolkenstein relativa al commercio ambulante.
La richiesta arriva dalla Regione Emilia Romagna, che sta lavorando con i parlamentari locali affinché sia predisposta una modifica in fase di conversione del decreto per salvaguardare i contenuti dell’intesa Stato-Regioni del 2012 sull’applicazione della direttiva.
L’intesa, che aveva messo d’accordo Governo, Regioni, Comuni e rappresentanti di categoria, prevedeva che nell’ambito dei bandi richiesti dall’UE venisse attribuito un punteggio in relazione alla professionalità, salvaguardando in questo modo il posto di lavoro per gli ambulanti della regione.
L’attuale proroga al 2018 invece, secondo la Regione, oltre a essere incompatibile con l’ordinamento comunitario che ha dichiarato illegittime le proroghe automatiche, avrebbe come conseguenza, alla scadenza del 2018, di mettere a bando pubblico tutte le concessioni escludendo qualsiasi vantaggio pregresso.
La Regione quindi ritiene che i Comuni debbano procedere con i propri bandi di assegnazione come previsto dall’intesa del 2012 per “evitare il caos sulle assegnazioni nel caso la disposizione contenuta nel Milleproroghe non venisse confermata in fase di conversione, oppure venisse annullata a seguito di eventuali ricorsi contro il decreto legge.”
Nello stesso tempo continua il pressing sul Governo perché venga accolta la modifica.

Intanto la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Giulia Gibertoni, ha presentato una risoluzione per chiedere l’annullamento di tutti i bandi che i Comuni avevano predisposto per il rilascio o il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche prima che il Milleproroghe ne allungasse la scadenza al 2018.


7. 19 GENNAIO 2017 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA - Proposta emendativa al “Milleproroghe” da parte della Conferenza Unificata

La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali ha approvato all‘unanimità, nella seduta del 19 gennaio 2017, su proposta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province autonome-Cinsedo, l’emendamento al testo dell’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244/2017 (c.d. “Milleproroghe”), che individua nel 31 dicembre 2018 la data ultima per il rilascio delle concessioni per il commercio su area pubblica da parte di quei Comuni che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni.
“Ferma restando l’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata in materia di rilascio delle concessioni di commercio su aree pubbliche” (adottata in attuazione dell’art. 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva Bolkestein) - recita il testo dell’emendamento approvato dalla Conferenza delle Regioni – “al fine di rendere coerente l’applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio delle relative concessioni, devono adempiere al rilascio delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti".
Pertanto, i Comuni che avessero, invece, già approvato - ancorchè non pubblicato - i bandi per il rilascio delle concessioni relative al commercio su aree pubbliche, possono portare a termine i loro procedimenti come da disposizioni regionali vigenti.

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8. 2 FEBBRAIO 2017 - ANCI - Ragionevole la proroga a fine 2018

L'ANCI ritiene "ragionevole e in linea con le richieste da noi precedentemente avanzate la proroga contenuta nel cosiddetto decreto milleproroghe che ha fissato al 31 dicembre 2018 delle procedure di assegnazione del commercio ambulante": lo ha detto il presidente dell'ANCI Antonio Decaro durante un'audizione in Commissione Attività Produttive dedicata al recepimento della direttiva Bolkenstein.
In questo senso "abbiamo indirizzato ai comuni una informativa con l'invito a sospendere le procedure dei bandi", ha ricordato Decaro, anche se "riteniamo sostenibile indicare in via interpretativa, per quei comuni che hanno già pubblicato sui BUR il completamento delle procedure, il rilascio delle concessioni con validità da 1 gennaio 2019".
In questo modo, ha spiegato ancora il presidente Anci "è possibile allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale".

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9. 28 FEBBRAIO 2017 - MILLEPROROGHE 2016 - Pubblicata la legge n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Supplemento Ordinario n. 14), la Legge 28 febbraio 2017, n. 19, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe”.
La legge di conversione - in vigore dal 1° marzo 2017 - ha così modificato il comma 8, dell’art. 6, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244:
“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni n essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.


10. 25 MAGGIO 2017 - La Conferenza Unificata ha approvato due nuovi documenti

10.1. La Conferenza Unificata ha approvato un documento sulla procedura di assegnazione dei posteggi

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella seduta del 25 maggio 2017, un documento (17/64/CR8a/C11) concernente le “Procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi a seguito del D.L. 244/2016, convertito nella L. n. 19/2017” che il presidente Stefano Bonaccini ha inviato al Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, con l'obiettivo di fornire un contributo che consenta di arrivare ad un nuovo accordo in Conferenza Unificata, anche in considerazione delle novità legislative.
Nel documento si ricordano le varie fasi che dal 2010, data di recepimento della c.d. “Direttiva Servizi”, al 2017, data dell’emanazione del c.d. “Decreto Milleproroghe” che ha sancito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di rilascio delle concessioni di commercio su aree pubbliche, si sono susseguite lasciando sospese una serie di problematiche e “determinando uno stato di grande confusione che coinvolge amministrazioni locali e operatori del settore”.
1) Nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 123/2006/CE, è previsto espressamente, all'articolo 70, comma 5, che, con Intesa in sede di Conferenza Unificata assunta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, siano individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
2) Successivamente, per rendere omogenei i criteri e le modalità attuative dell’Intesa, la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha approvato due documenti unitari, rispettivamente, il 24 gennaio 2013 e il 3 agosto 2016, recepiti anch'essi dalle singole Regioni con leggi o deliberazioni.
Le Regioni hanno quindi adeguato le proprie normative di settore e hanno fornito indicazioni ai Comuni per lo svolgimento delle procedure di selezione, ai fini delle assegnazioni dei posteggi le cui concessioni erano in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017.
3) Con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), è stata disposta, all’articolo 6, comma 8, la proroga del termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018 e l’attuale formulazione della disposizione, modificata in sede di conversione dalla legge n. 19/2017 - garantendo alle concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore validità fino al 31 dicembre 2018 - consente ai Comuni di avviare le selezioni per le assegnazioni delle nuove concessioni entro tale data, “al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data”. Tale disposizione è rivolta alle “amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto”.
La norma nulla dispone circa gli effetti prodotti dalla proroga sulle procedure di selezione pubblica già avviate dai Comuni alla sua entrata in vigore, né esclude che i Comuni possano avviare immediatamente le procedure stesse, senza necessariamente utilizzare i tempi della proroga. Quanto sopra esposto sta determinando, come si diceva sopra, uno stato di grande confusione che coinvolge amministrazioni locali e operatori del settore.
Il testo del documento delle Regioni viene riporetato nei Riferimenti normativi.


10.2. Le valutazioni della Conferenza Unificata sulle due proposte di legge sul commercio su aree pubblichei

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, nella riunione del 25 maggio 2017, ha predisposto e approvato un documento (17/66/CR08b/C11) da presentare in un successiva audizione, su due proposte di legge, attualmente all'attenzione della Commissione attività produttive della Camera, relative al commercio sulle aree pubbliche. Si tratta della:
- Proposta di legge C. 3649 recante "modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all’articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" e della
- Proposta di legge C. 4120 recante "modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio sulle aree pubbliche e proroga della durata delle relative concessioni".
La proposta di legge C. 3649, composta da un solo articolo, ha come finalità la tutela della tipicità del commercio ambulante italiano, escludendolo dalle norme di attuazione della direttiva di Bolkestein. Si prevede, pertanto, che l’esercizio del commercio ambulante sia autorizzato in favore delle piccole e medie imprese. Le Regioni possono predisporre piani per la riqualificazione urbana e la Conferenza unificata individua i criteri per il rilascio e per il rinnovo automatico della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Il principale intento della presente proposta di legge è quello di sottrarre il commercio su area pubblica all’ambito di applicazione della Direttiva Bolkestein, mediante una radicale inversione di tendenza rispetto al percorso seguito dalla direttiva servizi ad oggi.
La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha valutato di non esprimersi sulla scelta prevista dalla presente proposta di legge di uscita del settore commercio aree pubbliche dall’applicazione della direttiva Bolkestein, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza che imporrebbe una revisione del Dlgs n.59 /2010 di recepimento della direttiva stessa nonché di una precisa verifica in sede europea dei settori economici che possano non essere oggetto della medesima normativa.
La proposta di legge C. 4120 intende, invece, superare sostanzialmente la rigidità imposta al settore dall’attuazione della direttiva Bolkestein, intervenendo su due fronti: il primo nel tutelare le piccole imprese familiari e il secondo nel garantire la continuità dell’esercizio dell’attività ai titolari delle autorizzazioni in essere, e in scadenza nel 2017, per un periodo tale da ammortizzare gli investimenti sostenuti nel settore.
L’articolo 1, pertanto, riserva il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone, evitando che possano crearsi posizioni sperequative all’interno dello stesso settore, mentre l’articolo 2 disciplina il regime di proroga delle concessioni in scadenza nel 2017, affidando a un’intesa, raggiunta in sede di Conferenza unificata, l’individuazione del nuovo termine di durata delle concessioni in essere, in un periodo compreso tra il 2018 e il 2020, alla luce della necessità di tutelare gli interessi delle piccole imprese di settore e di garantire il rientro degli investimenti effettuati. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga l’intesa entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il termine è prorogato al 2020.
La proposta di legge C. 4120, a differenza della proposta di legge C. 3649, si colloca nell’alveo dell’attuale assetto normativo del comparto, in applicazione della direttiva servizi, facendone salva l’Intesa di conferenza unificata del 5 luglio 2012, mediante un intervento di mitigazione delle criticità applicative imposte dal D.Lgs. 59/2010, avuto riguardo alle caratteristiche strutturali peculiari del comparto e delle sue imprese.
Il testo del documento delle Regioni viene riporetato nei Riferimenti normativi.

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. Se vuoi scaricare il testo della Proposta di legge C. 4120, clicca QUI.


11. DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Proroga del termine per le concessioni al 31 dicembre 2020

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. I commi 1180 e 1181 recano disposizioni in materia di concessioni per il commercio sulle aree pubbliche con particolare riferimento alla proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le concessioni e alle modalità specifiche di assegnazione per alcuni soggetti.
In particolare, il comma 1180, “al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo”, proroga al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento
Si ricorda che l’articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016, convertito dalla L. n. 19/2017, ha disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018. Tuttavia, non viene disposta alcuna modifica esplicita con riferimento a tale disposizione.
Il comma 1181 dispone, “nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione”, che le amministrazioni interessate prevedano specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell’ultimo biennio precedente l’entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 59/2010.
Come è noto, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. Tale Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale».
Il D.Lgs. n. 59/2010, attuativo della citata direttiva. ha, pertanto, previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo».
In conseguenza di quanto previsto dal citato art. 14, il legislatore nazionale, all'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, prevedendo che le autorità competenti - nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» - debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.
Il comma 1181 demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU), sancita in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non.
Si ricorda infine che, con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.


12. MARZO 2018 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività - Effetti delle proroghe - Nuova Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018, reca chiarimenti, nonché indicazioni operative, alla luce della continua evoluzione delle disposizioni in materia di concessioni per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, con particolare riferimento agli interventi di proroga intervenuti con l’articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. “Milleproroghe”), e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
In particolare, le richieste di parere riguardano gli effetti dell’ultima proroga delle concessioni, disposta dal citato comma 1180, sulle procedure ad evidenza pubblica avviate e concluse prima dell’entrata in vigore della disposizione medesima, nonché gli effetti su quelle avviate ma non concluse entro la medesima data.
Mentre il comma 8, dell’art. 6, della L. n. 19/2017 prevedeva come scadenza delle concessioni in essere quella del 31 dicembre 2018, il comma 1180, dell’art. 1, della L. n. 205/2017 ha invece previsto una ulteriore proroga di tale scadenza al 31 dicembre 2020 e il successivo comma 1181 ha previsto una revisione dell’Intesa del 2012 al fine di individuare “specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell’ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”.
Di conseguenza – scrive il Ministero - “la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1 gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non possono diventare efficaci prima del 1 gennaio 2021, essendo state ormai prorogate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite”.
La situazione determinatasi per effetto delle richiamate proroghe, secondo il Ministero, “non consente di dare efficacia prima del 1 gennaio 2021 alle nuove concessioni, per non ledere il diritto automatico di proroga ope legis delle concessioni in essere, ma non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall’Intesa sancita il 5 luglio 2012 e quello di entrata in vigore dell’ultima proroga, siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata”.
L’automatico annullamento delle procedure espletate e delle nuove concessioni rilasciate, peraltro, sempre secondo il Ministero, “non risponderebbe a criteri di ragionevolezza”.
Naturalmente in esito alla definizione dei nuovi criteri di concessione dei posteggi con la revisione dell’Intesa, “la questione dovrà essere nuovamente valutata per verificare se anche l’ipotesi di dare efficacia alle nuove concessioni dal 1 gennaio 2021, così come rilasciate in esito alle procedure svolte a suo tempo, possa in qualche modo ed in determinati casi ledere le aspettative di rinnovo riconosciute ai concessionari uscenti da tali nuovi criteri sulla base di espressa previsione normativa e giustificare, pertanto, un’eventuale revoca di alcune di tali nuove concessioni per illegittimità o inopportunità sopravvenuta”.
In linea con quanto sopra evidenziato, cioè dell’incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri, il Ministero ritiene opportuna “la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l’entrata in vigore del citato comma 1181”.
Resta fermo, ovviamente, che il differimento dell’efficacia delle nuove concessioni già eventualmente definite e l’opportunità della sospensione di eventuali procedure in corso "non trova applicazione né può essere sostenuta nel caso in cui le procedure di selezione avviate abbiano riguardato i posteggi presenti in mercati di nuova istituzione o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di riassegnazione a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori. In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti".
Tale differimento di efficacia delle nuove concessioni o la sospensione delle relative procedure - scrive ancora il Ministero - "non può essere sostenuta nel caso di posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi". In tale ultimo caso, infatti, non può essere riconosciuto ai titolari uscenti il diritto sostanziale di proroga, in quanto le concessioni relative ai posteggi non sono venute meno per ordinaria scadenza del loro termine, e non possono quindi intendersi automaticamente prorogate, dovendo invece ritenersi le medesime revocate per circostanze sopravvenute e valutazioni correlate alla gestione del territorio.
Il testo della risoluzione ministeriale viene riportata nei Riferimenti normativi.


13. APRILE 2018 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Procedure di selezione pubblica per l’assegnazione di posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione - Nuova Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 135206 dell’ 11 aprile 2018, stante gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020 intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), reca alcuni chiarimenti in merito alle procedure di selezione pubblica per l’assegnazione di posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione, posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori e posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi, nonché sulla valutazione dell’attività esercitata in posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione.
La situazione determinatasi per effetto delle due proroghe (dapprima con l’articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e successivamente con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) - secondo il Ministero - non consente di dare efficacia prima del 1 gennaio 2021 alle nuove concessioni, per non ledere il diritto automatico di proroga ope legisdelle concessioni in essere, ma non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall’Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, e quello di entrata in vigore dell’ultima proroga, siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata.
Resta fermo, ovviamente - prosegue il Ministero - che il differimento dell’efficacia delle nuove concessioni già eventualmente definite e l’opportunità della sospensione di eventuali procedure in corso non trova applicazione né può essere sostenuta nel caso in cui le procedure di selezione avviate abbiano riguardato i posteggi presenti in mercati di nuova istituzione o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di riassegnazione a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori. In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti.
Tale differimento di efficacia delle nuove concessioni o la sospensione delle relative procedure, altresì, non può essere sostenuta nel caso di posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi: in tale ultimo caso, infatti, non può essere riconosciuto ai titolari uscenti il diritto sostanziale di proroga, in quanto le concessioni relative ai posteggi non sono venute meno per ordinaria scadenza del loro termine, e non possono quindi intendersi a utomaticamente prorogate, dovendo invece ritenersi le medesime revocate per circostanze sopravvenute e valutazioni correlate alla gestione del territorio.
In conseguenza di quanto sopra, con riferimento alle richiamate fattispecie (posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione, posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori, posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi, il Comune può avviare la procedura di selezione al termine della quale, ovviamente, la durata delle concessioni rilasciate, allo stato della disciplina vigente, non potrà che essere quella stabilita nel bando.
Il testo della risoluzione ministeriale viene riportata nei Riferimenti normativi.


14. GENNAIO 2019 - L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Escluso dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.
Il comma 686 esclude il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkestein”).
Il comma 686 interviene sul Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
A tal fine, il comma novella l’articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. f-bis).
Conseguentemente viene anche abrogato l’articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, reca la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
Viene infine aggiunto all’articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.
Come è noto, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. Tale Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale».
Il D.Lgs. n. 59/2010, attuativo della citata direttiva. ha, pertanto, previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo».
In conseguenza di quanto previsto dal citato art. 14, il legislatore nazionale, all'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, prevedendo che le autorità competenti - nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» - debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/CE.
In particolare, il comma 4 dell’articolo 16 ha disposto che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato, il titolo stesso deve essere rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

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15. LUGLIO 2020 - L. N. 77/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 34/2020 - Rinnovo automatico dei posteggi per altri dodici anni

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Supplemento Ordinario n. 25, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
I commi 4-bis e 4-ter, dell’articolo 181, introdotti dalla legge di conversione, dispongono che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate - sono rinnovate per la durata di dodici anni.
Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell'azienda – sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea – previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività (comma 4-bis). Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).

Le tappe precedenti alla proroga al 2032

Ricordiamo che con il D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva Bolkestein”), era stato previsto il divieto della proroga per le concessioni all'utilizzo, a fini economici, delle aree demaniali. Problema che aveva investito anche le concessioni per gli stabilimenti balneari.
La Conferenza unificata, Stato, regioni e comuni, aveva individuato già nel 2012 i parametri che avrebbero dovuto essere utilizzati nei bandi per l'assegnazione dei posteggi, con una durata della concessione tuttavia limitata nel tempo; e ciò per rispettare le direttive della UE.
Imposizione che non è mai stata accettata dagli operatori del comparto, tenuto conto che la previgente normativa di settore consentiva il rinnovo automatico della concessione. Sta di fatto che, di proroga, in proroga, con la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge finanziaria 2019), ai commi 1180 e 1181, il termine di scadenza per le concessioni e per le modalità specifiche di assegnazione era stato fissato al 31 dicembre 2020.
Non solo, il comma 1181 ha previsto una revisione dell’Intesa del 2012 al fine di individuare “specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell’ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”.

Successivamente, con la L. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019, al comma 686 veniva espressamente prevista la non applicabilità al commercio su aree pubbliche dei vincoli comunitari contenuti nella direttiva 2006/123/CE.
Il comma 686 interviene, infatti, sul D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
A tal fine, il comma novella l’articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. f-bis).
Conseguentemente viene anche abrogato l’articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, reca la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
Viene infine aggiunto all’articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.


16. NOVEMBRE 2020 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Fissate le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni - Rinnovo fino al 31 dicembre 2032 - Avvio d’ufficio della procedura

In attuazione dell’art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, il 27 novembre 2020 è stato emanato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, che reca, all’allegato A, "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”.
Il citato comma 4-bis stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici anni (fino al 31 dicembre 2032), secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica ella sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
Le Linee Guida sono in vigore dal 28 novembre 2020.
Al fine di semplificare e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre del 2020 il Comune provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifoica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida.

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. Se vuoi scaricare il testo delle allegate LINEE GUIDA, clicca QUI.



RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

. Per la NORMATIVA NAZIONALE in materia di commercio, cliccate QUI.

. Per la NORMATIVA REGIONALE in materia di commercio, cliccate QUI.

. Per le CIRCOLARI, RISOLUZIONI E PARERI MINISTERIALI in materia di commercio, cliccate QUI.

. Per approfondire l’argomento della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, cliccate QUI.

. Per scaricare la MODULISTICA relativa al commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, cliccate QUI.

. Per le modalità delle denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI
CIRCOLARI NOTE E PARERI MINISTERIALI

. Ministero della salute - Ordinanza 3 aprile 2002: Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione del 18 febbraio 2009, Prot. 15054: D.Lgs 31.03.1998, n. 114 – Legge 25.08.1991, n. 287. Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un soggetto titolare di autorizzazione per l’esercizio di commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Nota del 31 maggio 2010, Prot. 0061699: Quesito in materia di disciplina delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche. Articolo 70, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

. Ministero per i beni e le attività culturali - Direttiva 10 ottobre 2012: Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della concorrenza - Risoluzione n. 219871 del 24 ottobre 2012: D.L. 6 dicembre 20122, n. 201 - Art. 31 - Quesito in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali su area pubblica.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della concorrenza - Risoluzione n. 4421 del 11 gennaio 2013: Commercio su aree pubbliche – Subingresso - Validità contratto di trasferimento del ramo d’azienda.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della concorrenza - Risoluzione n. 6580 del 15 gennaio 2013: Quesito relativo a subingresso in attività di commercio su aree pubbliche da parte di societaà cooperativa ONLUS.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Struttura DG - MCCVNT - Risoluzione del 6 maggio 2013, Prot. 0074808: L.R. 24/07/2001, n. 18 - Limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di tipo B - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Struttura DG - MCCVNT - Risoluzione del 24 maggio 2013, Prot. 0086951: Commercio su aree pubbliche - SCIA e autorizzazioni.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della concorrenza - Risoluzione n. 128846 del 27 luglio 2015: Attività di commercio sulle aree pubbliche – Richiesta parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della concorrenza - Risoluzione n. 162011 del 14 settembre 2015: Attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della concorrenza - Risoluzione n. 174133 del 28 settembre 2015: Commercio sulle aree pubbliche. Articolo 29 D.Lgs 31/3/1998 n.114 - applicazione - quesito.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese - Risoluzione del 5 novembre 2015, Prot. 224850: Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Intesa Stato Regioni del 5 luglio 2012 – Posteggi temporaneamente non occupati.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese - Risoluzione del 10 novembre 2015, Prot. 228497: Richiesta parere bando del comune di (…) per rilascio autorizzazioni temporanee su area pubblica in occasione del carnevale.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese - Risoluzione del 9 febbraio 2016, Prot. 34181: Attività di commercio sulle aree pubbliche – Richiesta Parere.

. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - Documento del 3 agosto 2016, Prot. 16/94CR08/C11: Documento unitario delle Regioni e delle Province autonome concernente "LINEE APPLICATIVE DELL’INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05.07.2012 IN MATERIA DI PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE”.

. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - Documento del 25 maggio 2017, Prot. 17/64/CR08a/C11: Documento unitario delle Regioni e delle Province autonome concernente "PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DEL D.L. N. 244/2016, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 19”.

. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - Documento del 25 maggio 2017, Prot. 17/66/CR08b/C11: Documento unitario delle Regioni e delle Province autonome concernente "DOCUMENTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN MERITO ALLA PDL N. C. 3649 RECANTE “MODIFICHE ALL’ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114, E ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59” E ALLA PDL N. C. 4120 RECANTE “MODIFICHE ALL’ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114, IN MATERIA DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE E PROROGA DELLA DURATA DELLE RELATIVE CONCESSIONI”.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese - Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 : Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività – Effetti delle proroghe..

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica - Div. IV - Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese - Risoluzione n. 135206 dell' 11 aprile 2018 : Commercio sulle aree pubbliche – Possibilità di concessione di posteggi in mercati di nuova istituzione, da riassegnare a seguito di restituzione del titolo o ubicati nei mercati riorganizzati con riduzione del numero dei medesimi – valutazione dell’esercizio in posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione - Quesiti.


RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA NAZIONALE

. Se vuoi consultare la legislazione nazionale sul commercio, clicca QUI.

. Se vuoi consultare le circolari, pareri e rosoluzioni ministeriali sul commercio, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA REGIONALE

. Se vuoi consultare la legislazione regionale sul commercio, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2012-03-13 (30145 letture)

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