PROFESSIONI REGOLAMENTATE - SOCIETA' TRA AVVOCATI (STA) - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) - ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE - COMPENSI PROFESSIONALI
RIFORMA DELLE PROFESSIONI
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1. Le manovre economiche 2011 e la legge di stabilità - Delegificazione e società professionali
La legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza.
Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012) ha abrogato le tariffe professionali e stabilito che il compenso dovrà essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico.
L'art. 29 della prima manovra finanziaria del 2011 (decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali (membri ulteriori dovranno essere esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del F.M.I.).
Spettava al Governo, sentita l’Alta Commissione (il cui termine dei lavori era stato fissato decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge), l'elaborazione definitiva di proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate.
In ogni caso, decorsi 8 mesi dal 17 luglio 2011 (data di conversione del D.L. 98), tali servizi e attività economiche si dovevano intendere liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme.
L'art. 29 precisa che dalla liberalizzazione sono escluse le categorie implicitamente menzionate dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.
L'art. 29 del D.L. n. 98/2011 va, tuttavia, integrato con quanto stabilito in materia di professioni dalla seconda manovra finanziaria estiva (decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011).
Il provvedimento, recante misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, detta (art. 3, comma 5) nuove disposizioni volte a favorire la liberalizzazione del settore delle professioni che, ispirandosi esplicitamente ai principi di libera concorrenza, delineano il perimetro di un percorso di riforma.
In generale, si prevede, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, che gli ordinamenti professionali debbano garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti.
L'art. 3, comma 5, più in particolare, detta una serie specifica di principi cui deve essere informata la prossima riforma degli ordinamenti professionali (da attuare entro 12 mesi dalla vigenza del provvedimento) ovvero:
a) libertà dell'accesso alla professione, ed impossibilità, in forza di una disposizione di legge, di istituire "numeri chiusi" (ovvero limitazioni territoriali del numero di persone abilitate ad esercitare una certa professione), salvo ragioni di interesse pubblico, nonchè di introdurre discriminazioni basate sulla nazionalità;
b) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente;
c) adeguamento del tirocinio all'esigenza di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività formativa ed il suo costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della professione;
d) pattuizione del compenso professionale tra le parti al momento del conferimento dell'incarico (tariffe derogabili);
e) obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione a tutela del cliente, per i rischi professionali;
f) previsione di organismi disciplinari separati da quelli di natura amministrativa;
g) libertà di pubblicità informativa sulla specializzazione professionale, struttura dello studio e compensi richiesti per le prestazioni.
Su questo quadro si è inserito l'art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che ha stabilito che i suddetti principi dovranno orientare il governo nell'opera di delegificazione degli ordinamenti professionali che dovrà essere realizzata entro 12 mesi e comporterà - dal momento dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione - l'abrogazione delle leggi professionali vigenti.
La stessa disposizione regolamenta l'esercizio delle professioni in forma societaria, abrogando la legge sulle associazioni professionali.
Da ultimo è intervenuto il decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, il cui articolo 9 è tornato a disciplinare le professioni regolamentate prevedendo:
- l'abrogazione delle tariffe professionali (il Ministro della giustizia dovrà fissare parametri per orientare la liquidazione del professionista in caso di ricorso all'autorità giudiziaria);
- la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico; il professionista dovrà predisporre "un preventivo di massima" che renda preventivamente nota al cliente la misura del compenso;
- l'obbligo per il professionista di dotarsi di una assicurazione per la responsabilità civile;
- la durata massima del tirocinio in 18 mesi, con la previsione di un rimborso spese forfetario al tirocinante dopo i primi sei mesi di tirocinio.
L'articolo 9-bis del citato decreto-legge modifica la disciplina della società tra professionisti, prevedendo:
- una presenza minoritaria dei soci di capitale rispetto ai soci professionisti (sia il numero dei soci professionisti che la loro partecipazione al capitale sociale deve comunque determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci); il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società;
- un minimo di 3 soci per l'eventuale scelta del modello societario cooperativo;
- l'obbligo di garantire il segreto professionale anche all'interno della società;
- l'obbligo di polizza a copertura della responsabilità civile per danni ai clienti.
2. 15 GIUGNO 2012 - Riforma delle professioni ordinistiche - Il Governo approva uno schema di DPR
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.
Il DPR riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie.
Lo schema di decreto contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza.
È prevista l’obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinarmente.
È stabilita inoltre l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente.
La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.
La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.
Con l’entrata in vigore del decreto in esame saranno abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto.
Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge.
- Si riporta il testo dello schema di decreto e della Relazione illustrativa:
. Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”.
. Relazione illustrativa sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
3. 14 AGOSTO 2012 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento recante recante la riforma degli ordinamenti professionali
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
Il decreto si applica alle «professioni regolamentate» e cioè a quelle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
Il decreto è stato emanato in attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138/2011.
Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie.
Il regolamento, in particolare:
1) contiene misure volte a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l'interesse dell'utenza (artt. 6 e 7);
2) prevede l'obbligatorietà della formazione continua permanente;
3) stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente (art. 5);
4) affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative. Allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti (art. 8);
5) autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati (art. 4);
6) detta disposizioni specifiche per la professione forense (art. 10) e la professione notarile (art. 11).
Con l'entrata in vigore del regolamento (15 agosto 2012) sono abrogate tutte le norme incompatibili con i principi contenuti nel D.L. 138/2011. Successivamente, il Governo - entro il 31 dicembre 2012 - dovrà raccogliere in un testo unico le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate.
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LE SOCIETA' TRA AVVOCATI - STA
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1. D.Lgs. n. 96/2001 – Nasce la società tra avvocati (STA)
1.1. Le peculiarità della società tra avvocati (STA)
Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 96/2001, l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata "società tra avvocati".
La società tra avvocati è disciplinata dalle norme che regolano le società in nome collettivo, non è soggetta a fallimento, ed è iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati.
Oggetto esclusivo della società è “l’esercizio in comune della professione dei propri soci” (art. 17).
La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "S.T.A.".
Questa è la novità introdotta dall'art. 2 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis - In vigore dal 25 novembre 2014), che ha così modificato il comma 1 dell'art. 18, del D.Lgs. n. 96/2001.
In precedenza la norma prevedeva che la società tra avvocati agisse sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata "S.T.P.".
Al comma 2 dell'art. 18 è stabilito che non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi e le situazioni di incompatibilità, l'art. 21 del D.Lgs. n. 96/2001 stabilisce che:
a) i soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato;
b) la partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati;
c) che tale incompatibilità si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo.
È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo.
La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
Le quote, inoltre, possono essere cedute solo con il consenso di tutti i soci.
Per quanto riguarda l'amministrazione, l'art. 23 del decreto in esame stabilisce che l'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Per quanto riguarda l'incarico professionale e gli obblighi di informazione, l'art. 24 stabilisce che l'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.
La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.
In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.
La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione di cui sopra e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
A norma dell'art. 26, il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio.
In difetto della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.
Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
Per quanto riguarda la qualificazione del reddito realizzato dalla società tra avvocati, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003, ha chiarito che tale modello societario è del tutto peculiare rispetto allo schema societario, in considerazione della rilevanza della prestazione personale dei soci rispetto all’incidenza del capitale, riconducendo quindi il reddito prodotto dalle S.T.A. nell’ambito del lavoro autonomo, con soggezione dei compensi a ritenuta d’acconto e criterio di cassa.
Era stato predisposto anche uno schema di regolamento per la fissazione dei requisiti per l’esercizio in forma societaria delle attività di cui all’art. 1 della Legge 1815/1939, che era molto dettagliato, ma non è mai emanato.
1.2. STA – La pubblicità legale - Iscrizione nell'Albo degli avvocati e nel Registro delle imprese
Secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 96/2001, la società tra avvocati "è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del Titolo V del libro V del Codice civile".
Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, è prevista la istituzione di una sezione speciale relativa alle società tra professionisti.
L'iscrizione in tale sezione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Nel successivo comma 4 si stabilisce che la società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
Il comma 4 dell'art. 28 stabilisce che l'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del Registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la rappresentanza della società.
2. Le procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Albo degli avvocati
2.1. Procedimento di iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo a seguito di atto notarile
- Termine: 30 giorni data atto.
- Codice atto: A01.
- MODULO S1 - Compilare gli appositi riquadri con i dati dell'atto costitutivo es. oggetto sociale, patti sociali etc.
La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio o da un socio amministratore.
- Allegati:
• copia dell’atto notarile;
• intercalare P per ciascun socio, riportando i dati anagrafici, la qualifica, l’ammontare del conferimento.
- Diritti di segreteria: euro 90,00 (per via telematica) euro 120,00 (su supporto informatico).
- Diritto annuale: euro 170,00
- Imposta di bollo: euro 59,00.
2.2. Procedimento di iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di modifica dell'atto costitutivo
- Termine: 30 giorni data atto.
- Codice atto: A04.
- MODULO S2 - La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio o da un socio amministratore con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI.
- Allegati:
• copia dell’atto notarile.
• E' necessario compilare i riquadri inerenti le modifiche apportate.
- Diritti di segreteria: euro 90,00 (per via telamatica) euro 120,00 (su supporto informatico).
- Imposta di bollo: euro 59,00.
2.3. Iscrizione nella sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'Ordine
Secondo quanto disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 96/2001, la società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.
La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.
Nel successivo articolo 28 del D.Lgs. n. 96/2001 viene regolamentato il procedimento di iscrizione.
La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta al Consiglio dell'ordine ed è corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.
Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché dei soci iscritti in altro albo.
Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione del Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'àmbito della sede secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine.
L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del Registro delle imprese, su richiesta dei socio che ha la rappresentanza della società.
2.4. Annotazione nel Registro delle imprese dell'iscrizione dell'Albo del Consiglio dell'Ordine
- Termine: nessuno.
- Codice atto: nessuno.
- Modulo S5 - Nell’apposito riquadro vanno indicati gli estremi di iscrizione nell’albo del consiglio dell’ordine degli avvocati.
La distinta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società.
- Diritti di segreteria: euro 30,00 (per via telamatica) euro 50,00 (su supporto informatico).
- Imposta di bollo: non prevista.
3. L. n. 247/2012 - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013, la LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".
L'art. 5 prevede che il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (2 febbraio 2013), un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.
Il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perchè sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo potrà emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a societa' di persone, societa' di capitali o societa' cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola societa' di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «societa' tra avvocati»;
d) disciplinare l'organo di gestione della societa' tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla
societa' ed eseguito secondo il principio della personalita' della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento
della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilita' della societa' e quella dei soci non escludano la responsabilita' del professionista che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la societa' tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare della societa' tra avvocati, stabilendo che essa e' tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed e' soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti dalla societa' tra avvocati
quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del Capo V del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attivita' d'impresa e che, conseguentemente, la societa' tra avvocati non e' soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
- Se vuoi scaricare il testo della LEGGE n. 247/2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
4. 12 SETTEMBRE 2013 - Società tra avvocati - Chiarimenti dal Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 18-C-2013 del 12 settembre 2013, ha reso noti alcuni chiarimenti in materia di società tra avvocati.
Tali precisazioni – spiega il Consiglio – si sono rese necessarie in considerazione dei recenti interventi sulla stampa specializzata che hanno proposto interpretazioni sommarie e fuorvianti in tema di società tra avvocati.
Il Consiglio tiene, anzzitutto, a precisare che la nuova disciplina dettata dall'art. 5 della L. n. 97/2013 (Legge europea 2013), che apporta modifiche agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 96/2001, rimuove un requisito previsto dalla normativa sull’esercizio in forma societaria della professione forense da parte degli avvocati c.d. “stabiliti” e cioè la necessaria presenza di un avvocato iscritto all’albo ordinario nella compagine societaria costituita da avvocati stabiliti.
Si tratta di innovazione che non modifica la regola in base alla quale, per svolgere la professione forense in Italia, anche in forma societaria, sia necessario essere avvocati, ma più limitatamente dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001, si possono costituire anche STP formate da soli avvocati stabiliti.
Dunque, le disposizioni dettate dall'art. 5, comma 2, lett. a) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Riforma dell’ordinamento della professione forense) e l'art. 5 della legge n. 97/2013, non sono all’evidenza contrastanti.
Con riferimento poi alla interpretazione prospettata circa la presunta applicabilità della normativa generale in materia di società professionali anche alle società tra avvocati (art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 recante (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico) la circolare puntualizza quanto segue.
La nuova legge professionale forense ha affidato al Governo il compito di adottare un decreto legislativo delegato per le società tra avvocati prevedendo, in particolare, che tutti i soci debbano essere avvocati.
Il legislatore ha così configurato un tipo societario speciale che tiene conto della specificità costituzionale della professione forense.
Sebbene il termine per l’esercizio della delega sia ormai scaduto senza che sia stato approvato il decreto, non è, comunque, applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le società appartenenti ad altre categorie professionali contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel D.M. n. 34 del 2013.
L’art. 5 della legge professionale forense ha infatti espressamente sottratto la disciplina delle società tra avvocati alla potestà regolamentare del Governo, ponendo una delega legislativa al fine di disciplinare, con fonte primaria, le suddette società.
Il mancato esercizio della delega non priva l’art. 5 di ogni efficacia normativa. Piuttosto, è da riconoscersi alla disposizione delegante – pur in assenza del successivo decreto delegato – un’efficacia normativa propria, anche sul piano materiale e anche con riferimento alla vis abrogans della disposizione delegante nei confronti di disposizioni previgenti con essa incompatibili.
Nel caso che ci occupa, in particolare, resta salva la volontà del legislatore di assoggettare le società tra avvocati ad una disciplina speciale rispetto a quella delle società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2012 e al D.M. n. 34/2013, e di farlo con una fonte di rango primario.
La circostanza che non sia stata esercitata la delega nel termine previsto non autorizza l’interprete a forzare il quadro normativo, che deve essere ricostruito ed interpretato, per quanto concerne le società tra avvocati in modo conforme alle previsioni della legge n. 247/2012.
. Per scaricare il testo della circolare del CNF, clicca QUI.
5. AGOSTO 2017 - L. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERATO E LA CONCORRENZA - Novità per servizi professionali - Società tra avvocati - Notai - Società di ingegneria - Agrotecnici - Odontoiatri
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.
I commi dal 141 al 150, dell’articolo 1 della legge, intervengono su alcune categorie professionali regolamentate, quali: gli avvocati, i notai, ingegneri, agrotecnici ed odontoiatri.
1) Il comma 141, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), vengono apportate alcune modifiche, in relazione all’esercizio della professione in forma associata e in forma societari. La più rilevante riguarda l’aggiunta dell’articolo 4-bis (Esercizio della professione forense in forma societaria), che regolamenta le società tra avvocati, superando così l’attuale disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 96 del 2001 (artt. 15 e ss.) nonché la delega, ormai scaduta (in quanto doveva essere esercitata entro il 2 agosto 2013), per la costituzione di società tra avvocati prevista dall’articolo 5 della stessa legge professionale (che viene contestualmente abrogato dalla lett. c) del comma 142.
2) I commi da 142 a 144 apportano, in relazione alla professionale notarile, modifiche all’art. 1, commi 63-67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili).
In particolare, il comma 142 interviene sulle disposizioni della legge di stabilità 2014 relative agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali.
Il comma 143 prevede la presentazione periodica (ogni tre anni) da parte del Consiglio nazionale del notariato di una relazione sull’applicazione della predetta disciplina.
Il comma 144 contiene alcune modifiche alla legge notarile (legge n. 89 del 1913), relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale.
Vengono modificati i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000).
Tre ulteriori disposizioni (commi 146, 147 e 148) sono relative alla disciplina degli archivi notarili, con modifiche apportate alla legge 17 maggio 1952, n. 629.
3) Le disposizioni dei commi 148 e 149 estendono alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge n. 266 del 1997 (Interventi urgenti per l’economia), che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria.
L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.
Il comma 149 prevede, inoltre che, per i contratti stipulati dalle medesime società dopo l’entrata in vigore della presente legge, le medesime società stipulino una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e garantiscano che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Viene, infine, previsto che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società.
4) Con una modifica all'art. 9 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, il comma 150 impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto, anche eventualmente in forma digitale. La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.
Dunque, a decorrere dal 29 agosto 2017, torna ad essere obbligatorio per gli avvocati (e per tutti professionisti in genere) il preventivo scritto al momento del conferimento dell'incarico.
Ricordiamo che il decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, aveva introdotto l'obbligo del preventivo per i tutti i professionisti. Per gli avvocati era poi intervenuta la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) a limitare l'obbligo del preventivo ai soli casi di "richiesta" da parte del cliente (art. 13, comma 5).
Con l'eliminazione dell'inciso "a richiesta" dal testo della legge sull'ordinamento forense, per gli avvocati il preventivo scritto diventa obbligatorio sempre.
In realtà l'introduzione del preventivo scritto obbligatorio interessa non solo i legali ma tutte le "professioni regolamentate". La nuova legge ha infatti modificato anche l'art. 9, comma 4, del D.L. n. 1/2012, che riguarda tutti coloro che esercitano professioni regolamentate.
5) Il comma 151 attraverso una disposizione di interpretazione autentica del comma 96, dell’art. 145 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale. Gli atti catastali, sia urbani che rurali, “possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251”.
6) Il comma 152 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni “al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza”.
Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo.
7) I commi da 153 a 156 introducono nuove norme sull’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria.
Nell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, deve essere garantito che tutte le prestazioni che formano oggetto della professione di odontoiatra, di cui all'articolo 2 della legge 409/1985, siano erogate esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge 409/1985., ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sia iscritto all’albo degli odontoiatri (comma 153).
Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, deve essere nominato
un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui sopra (comma 154).
Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici potrà svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura facente capo a società operanti nel settore odontoiatrico (comma 155).
Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, dovranno essere definite le modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra illustrati (comma 156).
6. DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SOCIETA’ TRA AVVOCATI - Denominazione sociale e contributo integrativo
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
Il comma 443 interessa l'esercizio della professione forense in forma societaria e, in particolare, i versamenti alla Cassa forense.
Il comma in questione modifica la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”) per intervenire sulla disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria.
In particolare, la legge in questione, da un lato, ha soppresso il comma 4 dell’art. 4, Legge 247/2012 - che prevede la possibilità per l’avvocato di essere associato ad una sola associazione – e, dall’altro, ha aggiunto, nel medesimo testo di legge, l’art. 4-bis, in base al quale l’esercizio della professione forense viene consentito in forma societaria a società di persone, società di capitali, società cooperative, iscritte in apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale. È vietata, invece, la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (la violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio).
Ora, la legge n. 217/2017, aggiunge a tale art. 4 bis, due ulteriori nuovi commi per prevedere:
- l’inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell’indicazione “società tra avvocati” (comma 6-bis);
- una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l’obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense (comma 6-bis);
- l’obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l’attuazione della suddetta disciplina (comma 6-ter).
In particolare, il primo (comma 6-bis) stabilisce che le società di cui sopra, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati”, nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11, della legge n. 576/1980, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA. Tale importo sarà riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Il secondo comma (6-ter) prevede, invece, che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della previsione e da sottoporre ad approvazione ministeriale, provveda a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis.
Lo stesso articolo 4 bis precisa, al comma due, che almeno due terzi dei soci devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero professionisti iscritti in albi di altre professioni, pena lo scioglimento della società, e che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, mentre i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Peraltro, la norma precisa che l'incarico possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, fermo restando, tra l’altro, il principio della personalità della prestazione e responsabilità professionale (al di là della prevista responsabilità della società o degli altri soci).
Le società in questione sono tenute a rispettare il codice deontologico e qualora un socio dovesse essere per qualsiasi motivo sospeso, cancellato o radiato, verrà escluso dalla società.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
7. LUGLIO 2018 - ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROFESSIONE FORENSE - Ammessa la società multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti - Sentenza della Cassazione
E’ ammessa la costituzione di una società multidisciplinare anche per la professione forense se gli avvocati iscritti all’albo hanno almeno due terzi del capitale e la maggioranza nell’organo di gestione.
Fino all’avvento della nuova disciplina - entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - l’esercizio in forma associata era consentito solo ai soci in possesso del titolo di avvocato.
Sono queste le importanti conclusioni raggiunte dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 19282, pubblicata il 19 luglio 2018, che ha accolto il ricorso di un Sas professionale.
La disciplina sulle società tra avvocati è contenuta nell'articolo 4-bis della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, di riforma dell'Ordinamento forense.
Tale articolo - inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) - ha sostituito la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. Del D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (recante “Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”).
Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 del citato art. 4-bis della citata legge n. 247/2012:
1. l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
2. nelle società tra avvocati:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Il venire meno della condizione di cui alla lett. a) costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19282/2018 del 22 maggio 2018, pubblicata il 19 luglio 2018, osservano, a tale proposito, che l'articolo 4-bis sopra richiamato, ha carattere speciale e prevale sulle precedenti disposizioni in materia. Pertanto, non è più consentito l'unico modello societario della società di avvocati, regolato dalle leggi sulla società in nome collettivo, piuttosto - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a partire dal quale l'esercizio in forma associata della professione forense è disciplinato dall'art. 4-bis, L. 247/2012 – è consentita la costituzione di: società di persone, società di capitali e cooperative i cui soci siano, come detto, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo o avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni e l'organo di gestione sia formato da soli soci e, nella maggioranza, da soci avvocati.
Le Sezioni unite hanno rilevato che l’esercizio in comune dell’attività professionale è stato regolamentato per la prima volta con la legge n. 1815 del 1939, che consentiva l’esercizio in forma associata della professione da parte di persone abilitate, ma con l’obbligo di utilizzare esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario» seguita dal nome e cognome e dai titoli professionali dei singoli associati. Ogni diversa forma di esercizio associato di attività professionale era vietato (art. 2).
Il divieto venne meno soltanto nel 1997 con l'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 da parte dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che al comma successivo rinviava la regolamentazione della materia ad un successivo decreto ministeriale, mai emanato (con conseguente permanente incertezza sul modello societario utilizzabile).
L'intera legge n. 1815 del 1939 è stata definitivamente abrogata soltanto dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, ma prima di allora a disciplinare le società tra avvocati (e non quelle fra altri professionisti) è intervenuto il titolo II del D.Lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE, che all'art. 16 dispone: «L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati».
Il relativo modello societario è regolato dalle norme sulla società in nome collettivo di cui al Capo III del Titolo V del Libro V del codice civile.
In sintesi, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 96 del 2001 prevede che la società tra avvocati abbia quale oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione da parte dei propri soci (art. 17), tutti necessariamente in possesso del titolo di avvocato.
La possibilità di costituire società di persone multidisciplinari è stata poi confermata dall'art. 10, comma 8, della legge n. 183 del 2011, successivamente modificato dal D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.
Questa nuova disciplina conteneva però una clausola di salvaguardia secondo la quale restava esclusa la partecipazione di soci di mero capitale o di soci non abilitati all’esercizio della professione forense.
Solo nel 2017 il problema è stato interamente superato con la legge 124 che ha introdotto nella legge 247 del 2012 l’articolo 4-bis, superando definitivamente il divieto contenuto nel decreto legislativo n. 96 del 2001.
La citata legge n. 183 del 2011 si è limitata a dettare disposizioni di principio, demandando (art. 10, comma 10) l'attuazione delle materie non direttamente da essa disciplinate, ad un regolamento da adottarsi dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (tale disciplina attuativa è contenuta nel D.M. n. 34 del 2013.
Nelle more dell'emanazione di tale decreto ministeriale è intervenuta, con la legge n. 247 del 2012, la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, poi modificata - per gli aspetti che in questa sede interessano - dall'art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124, con l’introduzione dell’art. 4-bis.
- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni Unite - Sentenza n. 19282, pubblicata il 17 luglio 2018.
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LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - STP
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1. 6 APRILE 2013 - Società tra professionisti - Pubblicato il Regolamento
1.1. I contenuti del decreto
Dopo mesi di attesa, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013, il DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34, recante "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".
Il nuovo Regolamento non si applica ai modelli societari e associativi già vigenti. Esso individua inoltre due tipologie societarie:
- le «societa' tra professionisti» o «societa' professionale» costituite secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati;
- le «societa' multidisciplinare» come societa' tra professionisti costituite per l'esercizio di piu' attivita' professionali.
Entrambi i modelli di STP si basano sui principi di trasparenza e concorrenza. I professionisti devono infatti informare il cliente, con un atto scritto, di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell’eventuale presenza di conflitti di interesse.
Il cliente deve inoltre essere informato su eventuali sostituzioni del professionista che svolge l’incarico, sulla presenza di ausiliari e sull’elenco dei soci con finalità di investimento.
I soci della STP devono possedere requisiti di onorabilità, non devono aver riportato condanne e non devono essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari.
Ogni socio può iscriversi ad una sola STP o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.
Le STP devono essere iscritte in una sezione soeciale del Registro delle imprese.
Inoltre è obbligatoria anche l'iscrizione ad una sezione speciale dell'Albo di appartenenza dei soci professionisti.
Nel caso di STP multidisciplinari, l'iscrizione viene eseguita presso l'Albo cui fa riferimento l'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della società.
L'Albo territoriale a cui iscriversi è quello della provincia in cui ricade la sede legale della STP.
1.2. Procedura per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese
Il 22 aprile 2013 è entrato in vigore il regolamento attuativo per le società tra professionisti.
Da questa data i professionisti iscritti in Ordini e Collegi (architetti, ingegneri, commercialisti, geometri, notai ecc.) possono svolgere la propria attività, regolamentata nel sistema ordinistico, anche in forma societaria.
La società tra professionisti (STP), come previsto dall’art.10 della legge n. 183/2011, può essere costituita in forma di:
- società semplice,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società per azioni e in accomandita per azioni,
- società a responsabilità limitata;,
- società cooperativa.
La forma dell’atto costitutivo della società tra professionisti è quella prevista dal tipo societario effettivamente utilizzato, così come il relativao regime pubblicitario.
Tale "Società tra professionisti (STP)" deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e negli Albi o Registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Per consentire lo svolgimento in forma societaria dell'attività professionale regolamentata la STP, costituita ai sensi della legge n. 183/2011, deve procedere all'iscrizione nell'apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese, in cui si iscrivono le società tra avvocati, secondo questo iter:
1. la STP si iscrive come società inattiva al Registro delle imprese;
2. successivamente la STP si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza.
Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (c.d. "società multidisciplinare") dovrà iscriversi presso l'Albo o il Registro dell'Ordine/Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli Albi e Registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 D.M. n. 34/2013).
3. Infine, quando la STP inizia l'attività economica, il legale rappresentante, entro 30 giorni da tale inizio, dovrà richiedere l'iscrizione nella apposita Sezione speciale del Registro delle imprese.
L’iscrizione nell'apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicità notizia e la certificazione deve riportare la specificazione della qualifica di "societaàtra professionisti."
Le "STP tra avvocati" restano soggette alla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 96/2001: pertanto possono costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato.
Diritto annuale
- Le società semplici non agricole.
- le società di cui al comma 2 ,dell'articolo 16, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) e
- le società di cui al comma 3, dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (società tra professionisti - STP), versano, in via transitoria, un diritto fisso di 200 euro.
2. 22 APRILE 2013 - Le prime indicazioni dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con la Circolare del 22 aprile 2013, n. 1092, Prot. n. 0004364/U/24, ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di applicazione delle nuove regole.
Molteplici sono gli adempimenti che stanno in capo ai Consigli Provinciali degli Ordini per i quali vengono forniti, con la presente circolare, le prime indicazioni e la relativa modulistica.
Il legislatore ha imposto che le STP rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali, pertanto, il primo passo sarà quello di istituire, con apposita delibera, l'Albo speciale delle STP che dovrà contenere la ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
Ulteriore delibera dovrà fissare la quota annuale di iscrizione all'albo della STP, che sarà pari alla quota prevista per l'iscrizione individuale delle persone fisiche, che attualmente è stabilita in 190,00 euro.
La domanda di iscrizione dovrà essere rivolta al Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e deve essere corredata da:
a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Per la STP costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in sostituzione dell’atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.
Entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio Provinciale delibera l'iscrizione della STP nell'apposita sezione dell'albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento.
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3. 19 MAGGIO 2013 - Società tra professionisti (STP) – Chiarimenti dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro
La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nella consapevolezza delle criticità emerse in ordine alla applicazione della legge sulle Società tra professionisti (STP), ha pubblicato la circolare n. 6 del 19 maggio 2013 con l'obiettivo di rispondere ai numerosi dubbi interpretativi manifestati in questi mesi dai professionisti.
La Fondazione Studi ripercorre l'evoluzione legislativa sulla costituzione delle Società tra professionisti (STP) - dalla legge n. 183 del 2011 al decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, n. 34 - e sottolinea come le STP possano essere un utile strumento di esercizio delle libere attività ordinistiche, a disposizione di giovani e non, e quindi essere una opportunità da utilizzare, a condizione che non siano considerate veicolo tramite il quale trovare scorciatoie al lecito esercizio della professione.
E perché ciò non avvenga é necessaria la stretta vigilanza dei Consigli Provinciali e la massima chiarezza normativa, alla quale i Consulenti del lavoro danno il loro contributo con la circolare in commento.
. Per scaricare il testo del documento, clicca QUI.
4. 8 LUGLIO 2013 - Le STP sono soggette al pagamento del contributo annuale all’Albo e della TCG
Le società tra professionisti, iscritte nella sezione speciale dell’albo ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, sono tenute al pagamento del contributo d’iscrizione e della quota del contributo annuale.
Lo ha precisato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in un pronto ordine (P.O.161/2013).
Si tratta di un obbligo di legge. Il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, all’art. 12, comma 1, lettera p), prevede, infatti:
a) che il Consiglio dell’Ordine “stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e nell’elenco, […]” e all’art. 29, comma 1, lettera h);
b) che il Consiglio Nazionale “determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli ordini territoriali”.
Il versamento all’Ordine della quota d’iscrizione e del contributo annuale costituisce un preciso obbligo di legge posto espressamente in capo a tutti gli iscritti nell’albo al fine di provvedere “entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine”.
Corrispondentemente, spetta all’Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione della prestazione dovuta.
L’obbligo contributivo ricade appunto su tutti i soggetti iscritti nell’albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell’art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 34/2013.
Per entrambe le categorie, tale obbligo costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell’attività professionale.
Gli Ordini possono assumere un’apposita delibera per determinate la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto dalle società tra professionisti.
Relativamente alla quota del contributo annuale spettante al Consiglio Nazionale viene evidenziato che la situazione attuale rende impossibile l’assunzione di qualsiasi delibera in merito.
Nel Pronto Ordini viene infine ricordato che le STP sono tenute altresì al pagamento della tassa di concessione governativa, in quanto l’iscrizione negli albi per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri rientra nel novero delle fattispecie contemplate all’ articolo 22 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1962, recante la disciplina delle tassa sulle concessioni governative.
5. 12 LUGLIO 2013 - La nuova disciplina delle società tra professionisti (STP) - Prima circolare IRDCEC
Con lo Studio n. 32/IR del 12 luglio 2013, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ripercorre le tappe che hanno condotto all'emanazione della legge n. 183 del 2011.
Tale intervento legislativo ha segnato il definitivo superamento del tradizionale divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria a colmato la lacuna di una disciplina generale in materia di società tra professionisti.
SOMMARIO: 1. Le società tra professionisti: un'analisi storico-ricostruttiva. Cenni. - 2. La normativa di riferimento delle "nuove" s.t.p.. - 3. I tipi societari. - 4. La sede. - 5. La denominazione o la ragione sociale. - 6. I soci. - 7. L'oggetto sociale. - 8. Il conferimento e l'esecuzione dell'incarico. - 9. La responsabilità. - 10. La polizza assicurativa. - 11. Lo scioglimento della società per assenza della condizione di prevalenza dei soci professionisti. - 12. Le s.t.p. multidisciplinari. - 13. L'iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo professionale: cenni e rinvio.
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6. 31 LUGLIO 2013 - La nuova disciplina delle società tra professionisti (STP) - Seconda circolare IRDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC) ha emanato la Circolare n. 33/IR del 31 Luglio 2013 dal titolo "La nuova disciplina delle società tra professionisti – Iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'Albo – Incompatibilità e regime disciplinare".
La circolare – a cura dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) - prosegue nell'esame della nuova disciplina in materia di società tra professionisti soffermandosi sul regime pubblicitario e sul regime disciplinare una volta costituita. Infatti la S.T.P. è tenuta ad iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese e nella sezione speciale dell'Albo (o Elenco) tenuto presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
Solo a seguito del compimento delle operazioni relative all'iscrizione la S.T.P. può iniziare l'esercizio dell'attività professionale.
In particolare, nella circolare si evidenzia il fatto che l'esercizio dell'attività professionale risulta condizionato alla iscrizione nella sezione speciale dell'Albo o Elenco, la quale, ancorchè successiva rispetto all'adempimento espletato presso il Registro delle imprese, assume nella vicenda una specifica valenza "costitutiva", in modo simmetrico a quando previsto negli ordinamenti professionali per il professionista persona fisica che intenda iniziare la propria attività.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’iscrizione nel registro delle imprese. – 3. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e la cancellazione. – 4. L’incompatibilità. – 5. Il regime disciplinare.
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7. 19 SETTEMBRE 2013 - Il regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti (STP) - Terza circolare IRDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (CNDCEC) ha emanato una terza circolare sulle STP, la Circolare n. 34/IR del 19 Settembre 2013 dal titolo "Il regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti".
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il regime fiscale. – 3. Il regime previdenziale.
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8. APRILE 2014 - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) – Il Notariato esamina le questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore del regolamento
Con lo Studio n. 224-2014 (approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 20 marzo 2014 e dal CNN il 3 aprile 2014), il Consiglio Nazionale del Notariato esamina le questioni applicative sorte in seguito all’emanazione del regolamento di attuazione delle norme in tema di società tra professionisti e, in particolare, analizza i dubbi interpretativi che sono sorti fin dall’entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.
In particolare, vengono approfonditi i seguenti temi: la scelta del modello societario, la denominazione, le clausole statutarie obbligatorie e la determinazione dell’oggetto sociale, l’individuazione dell’ambito applicativo della STP (distinguendosi, quindi, tra professioni protette e professioni “libere”), i conferimenti e le categorie dei soci professionisti, la partecipazione dei soci per prestazioni tecniche e per fini d’investimento, l’incompatibilità, il regime pubblicitario, la trasformazione in STP e il rapporto con le associazioni professionali.
L’analisi di tali profili impone l’esame dei dubbi interpretativi che sono sorti fin dall’entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.
Sommario: Premessa; 1. Il tipo sociale; 1. I modelli societari consentiti; 1.2 La scelta del tipo sociale; 2. La denominazione sociale; 3. Clausole statutarie obbligatorie e oggetto sociale; 4. Categorie professionali destinatarie della STP; 4.1 Le professioni protette; 4.2 Le professioni protette regolate da leggi speciali: ingegneri e avvocati; 4.3 Le professioni non protette; 5. I soci professionisti; 5.1 I conferimenti; 5.2 Categorie di soci professionisti; 6. I soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche; 6.1 Il limite dei 2/3 nelle decisioni o deliberazioni; 6.2 Il limite dei 2/3 nelle società di persone; 6.3 Il limite dei 2/3 nelle società di capitali; 6.4 La facoltà di amministrare; 6.5 Ulteriori scelte statutarie opzionali; 7. La S.r.l. tra professionisti unipersonale; 8. L’incompatibilità; 9. La pubblicità; 9.1 L'iscrizione nel registro delle imprese; 9.2 Iscrizione all'albo professionale; 10. La trasformazione degli studi e associazioni professionali in STP; 10.1 Natura giuridica degli studi e associazioni professionali; 10.2 Le associazioni temporanee tra professionisti.
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9. GENNAIO 2015 - Evoluzione dello studio professionale in STP - Uno studio della FNC
Ad un anno dalla pubblicazione del Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183), a partire dal mese di aprile 2013 ad oggi risultano iscritte nel Registro delle imprese solo 193 STP (Società tra professionisti).
Secondo la FNC (Federazione Nazionale dei Commercialisti), la scarsa diffusione della STP, oltre ad un retaggio storico e culturale, va sicuramente imputata alla molte incertezze causate dalla formulazione poco cristallina e, sotto alcuni profili carente, della legge n. 183 del 2011.
In particolare, depone a sfavore della diffusione di tali strutture, l’assenza di precise indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto dalla STP e, vieppiù, una recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale anche per le società tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 183/2011 trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa.
La possibilità di costituire società tra professionisti, secondo i tipi societari disciplinati nel codice civile, fa emergere la possibilità di procedere alla riorganizzazione dell'attività professionale tramite una STP, evolvendo i propri studi ovvero le già costituite associazioni professionali.
Lo studio, pubblicato il 15 gennaio 2015, si prefigge di valutare se esistano strumenti che possano favorire l’evoluzione dello studio in forme maggiormente strutturate, quali sino le STP, ovvero garantire il passaggio della clientela senza necessariamente ricorrere alla cessazione dell’attività professionale.
Lo studio prende in considerazione l'evoluzione dello studio professionale in società tra professionisti, soffermandosi, nello specifico, sulla cessione e sul conferimento dello studio e della clientela e sulle ipotesi di trasformazione praticabili alla luce del diritto positivo.
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10. FEBBRAIO 2016 - SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI COSTITUITA DA FISIOTERAPISTI - Ammissibilità e iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico
Sino al momento della istituzione dell’ordine o collegio dei fisioterapisti, chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti.
Appare invece possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di “soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche” di cui alla lettera b), del comma 4, dell’art. 10 della L. n. 183/2011.
E’ questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39343, emanato in risposta ad un quesito nel quale una Camera di Commercio chiedeva se era possibile la costituzione (tramite trasformazione di una SAS in SNC) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti e se, valutata l’ammissibilità dell’ipotesi in esame, quali fossero le modalità di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle società tra professionisti, stante la mancata istituzione di un ordine o collegio professionale.
E’ possibile la trasformazione in questione in quanto la professione di “fisioterapista” è stata espressamente inclusa tra le “professioni sanitarie riabilitative” dall’art. 3 del D.M. 29 marzo 2001.
L’articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) contiene, poi, una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di istituire per le “professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione” – e quindi anche i fisioterapisti - i relativi ordini professionali.
A distanza di oltre dieci anni tali decreti non sono ancora stati emanati.
La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), prevede, all’art. 10, un progetto di riforma delle professioni ordinistiche, dettando una delega per la costituzione delle società tra professionisti (anche questa a tutt’oggi disattesa).
Il comma 3 – come successivamente modificato dall’art. 9-bis del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 – stabilisce che: «È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile».
In maniera ancor più chiara ed esplicita il regolamento attuativo D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, all’articolo 1, comma 1, stabilisce che «Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico».
Appare dunque possibile – secondo il Ministero - che i “fisioterapisti” possano partecipare a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di “soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche”, di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011.
Il testo del Parere viene riportato nei Riferimenti normativi.
11. DICEMBRE 2016 - Possibilità di costituire una società di odontoiatria in forma diversa dalla società tra professionisti - Parere negativo del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 23 dicembre 2016, Prot. 415099, risponde al quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla possibilità di costituire una società di odontoiatria in forma diversa dalla società tra professionisti.
Facciamo presente che la società in questione ha presentato al REA la denuncia di inizio attività di odontoiatria e l’ufficio del Registro delle imprese ha sospeso la pratica, segnalando che l’attività di studio odontoiatrico (attività professionale protetta) può essere esercitata in forma societaria solamente da una società tra professionisti, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 183/2011 e che dovrà anche essere iscritta nella sezione speciale del relativo Ordine professionale.
L’ufficio ha anche segnalato che la società in questione potrà, eventualmente, esercitare l’attività di organizzazione e gestione di ambulatori odontoiatrici, intesa come gestione della struttura e non come svolgimento dell’attività medica.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver ripercorso le varie fasi che hanno portato al superamento del divieto di svolgere le cosiddette “professioni protette” nella forma delle società commerciali previsto dalla legge n. 1815 del 1939, ha ricordato gli elementi distintivi della “società tra professionisti”, ricavabili dall’art. 10, commi da 3 a 11, della legge n. 183/2011 e dal successivo decreto regolamentare n. 34/2013, emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con cui furono successivamente emanate le norme attuative di tale legge, ribadendo che la disciplina inerente le società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile “l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”.
Il testo del Parere viene riportato nei Riferimenti normativi.
12. NOVEMBRE 2018 - SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) - Iscrizione all’Albo - Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e quote - Ordinanza del Tribunale di Treviso
Nelle Società tra professionisti (STP), il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Pertanto, non possono essere accolte le domande d’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo se presentate da società tra professionisti che non possiedono la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote.
E’ quanto rappresentato nell’informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) n. 85 del 5 novembre 2018, nella quale viene allegata l’Ordinanza del Tribunale di Treviso, depositata il 20 settembre 2018, che ha respinto un ricorso presentato dai ricorrenti, aderendo alla tesi sostenuta dal Consiglio Nazionale.
Con varie risposte al “Pronto Ordini”, pubblicate sul proprio sito Internet, il CNDCEC ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183/2011, è possibile procedere all’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo delle STP solo se è presente, per teste e per quote societarie, la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti.
Avverso una decisione di diniego di iscrizione, è stato presentato ricorso al tribunale di Treviso, il quale lo ha respinto sostenendo che “il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna”.
Pertanto i soci professionisti devono possedere la maggioranza del capitale sociale ed essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere dal metodo di voto (per quote o per teste).
In assenza di tali numeri, il CNDCEC non può accogliere le domande di iscrizione.
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COMPENSI PROFESSIONALI - DETTATI NUOVI PARAMETRI
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1. 22 AGOSTO 2012 - Compensi professionali – Pubblicato il decreto ministeriale con i nuovi parametri
1.1. Le professioni coinvolte
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, il decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Il decreto, che è entrato in vigore il 23 agosto 2012, detta nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali e riguarda le seguenti professioni:
a) Avvocati (attività stragiudiziale e attività giudiziale; le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria – Artt. 2 – 14);
b) Dottori commercialisti esperti contabili (amministrazione e custodia; liquidazione di aziende; valutazioni, perizie e pareri; revisioni contabili; tenuta della contabilita'; formazione del bilancio; operazioni societarie; consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; assistenza in procedure concorsuali; assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; sindaco di società - Artt. 15 – 29);
c) Notai (atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti - Artt. 30 – 32);
d) Professioni dell’area tecnica (agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare – Artt. 33 – 39);
e) Altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle precedenti (Art. 40).
Il decreto riporta, in allegato, le tabelle dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali:
- degli Avvocati (Tabelle A e B);
- dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (Tabella C);
- dei Notai (Tabelle A, B, C e D);
- delle professioni dell’area tecnica.
1.2. Ambito di applicazione e regole generali
L'articolo 1 del decreto in commento fissa l'ambito adi applicazione e detta le seguenti regole generali.
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti coinvolte applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Per un approfondimento sulla riforma delle professioni, puoi visitare il sito della Camera dei Deputati, cliccando QUI.
1. 31 MAGGIO 2012 - Nuova disciplina delle società tra professionisti (STP) - Intervento del Notariato
Nello studio n. 41-2012/I, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 31 maggio 2012, il Consiglio Nazionale del Notariato analizza l'attuale disciplina in materia di società tra professionisti (STP) di cui all'art. 10, commi 3-11, della L. n. 183/2011, alla luce delle modificazioni introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare il Notariato si interroga sulla questione se la nuova società tra professionisti debba intendersi come una disciplina di adattamento dell'attività professionale individuale alla disciplina societaria, ovvero se la normativa in materia di STP introduca nell'ordinamento dei modelli societari speciali "parametrati" su modelli generali. Il testo della normativa in materia di società tra professionisti è stato recentemente oggetto di modificazione con l’intervento dell’art. 9-bis della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del D.L. n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni).
L’attuale disciplina prevede che “è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”.
Dopo un rapido excursus sui principali contenuti della richiamata normativa, lo Studio si concentra sui seguenti aspetti:
- il rapporto tra le STP e l’esercizio delle attività professionali (capitolo 2);
- la disciplina relativa ai soci non professionisti (capitolo 3);
- l’oggetto sociale, l’esclusività e la multi professionalità (capitolo 4);
- il conferimento del professionista e la fuoriuscita dalla compagine sociale (capitolo 5); la costituzione della STP (capitolo 6);
- i rapporti tra STP e notariato (capitolo 7).
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2. LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE ED ISCRIZIONE DI SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI MONO E MULTI DISCIPLINARI
E' stato elaborato, a cura del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea – Pinerolo – Torino, che lo ha approvato con propria delibera del 23 ottobre 2013, uno studio dal titolo "LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE ED ISCRIZIONE DI STP".
Le società tra professionisti, mono e multidisciplinari, sono state introdotte nel nostro ordinamento, con riferimento a tutte le professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con l’art. 10 della Legge 183/2011, alla cui pratica attuazione si è giunti attraverso l’emanazione e successiva entrata in vigore, il 22 aprile 2013, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Con il D.M. citato il legislatore ha inteso definire:
- i modelli societari di riferimento;
- l’oggetto delle prestazioni professionali;
- i criteri e modalità atti ad assicurare l’esecuzione dell’incarico da parte dei soli soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione della prestazione professionale richiesta;
- le modalità di designazione da parte dell’utente del socio professionista cui intende affidare l’incarico o in mancanza, i criteri in base ai quali verrà effettuata la scelta;
- i casi di incompatibilità all’esercizio dell’attività professionale all’interno di società tra professionisti;
- le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese nonché nella sezione speciale dell’albo o registro tenuto presso l’Ordine di riferimento;
- i casi di diniego e le modalità di cancellazione;
- il regime disciplinare ed il codice deontologico cui sono soggette le società in parola.
L’attuale stato della normativa, lascia comunque spazio ad alcuni dubbi interpretativi che ai fini di rendere possibile l’applicazione pratica dello strumento da parte degli iscritti che vogliano utilizzarlo, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea – Pinerolo – Torino, ha cercato di chiarire e fugare interloquendo con tutti i soggetti chiamati a darne specifica attuazione.
Nelle linee-guida viene approfondita anche la questione relativa alle modalità di iscrizione delle STP nella sezione speciale dell'Albo professionale tenuto dall’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società e nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Il Registro delle Imprese provvede all’iscrizione nell’apposita sezione speciale dietro semplice presentazione da parte della STP di una specifica domanda, formulata sulla consueta modulistica, previo accertamento della regolarità della stessa e dell’insussistenza delle previste incompatibilità.
Ad iscrizione formalizzata presso il Registro delle Imprese, la STP potrà richiedere il certificato utile per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo tenuto presso l’Ordine professionale di riferimento.
Ottenuta questa iscrizione, il legale rappresentante della società provvederà ad adempiere all’obbligo, di cui all’art. 9, comma 4, del D.M. n. 34/2013, di annotazione della stessa nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Fino al momento in cui verrà richiesta, al Registro delle imprese, l’annotazione dell’avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell’Albo professionale, la STP sarà iscritta come "INATTIVA".
In materia di bolli e diritti per l’iscrizione della STP al Registro delle Imprese è previsto che si applichino quelli ordinariamente dovuti per il medesimo adempimento in relazione al modello societario prescelto.
In relazione all’annotazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dell’avvenuta iscrizione nell’Albo tenuto presso l’Ordine, per la quale ad oggi è richiesta la compilazione del modello S2 - Riquadro 20, dovranno essere applicati bolli e diritti in coerenza con la tipologia di variazione richiesta.
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3. SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) - Dal CNDCEC chiarimenti in merito allo svolgimento di eventuali attività commerciali
Le società tra professionisti (STP) possono esercitare solo attività professionale. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) con il Pronto Ordini n. 11/2017 del 2 febbraio 2017, emanato in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva se era possibile costituire una STP adottando la forma di una società commerciale.
L’articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) prevede che per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite sia secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile e, quindi, facendo ricorso sia ai modelli personalistici (società semplice, Snc e Sas), sia ai modelli capitalistici (Spa, Sapa, Srl), nonché al modello cooperativo.
Tuttavia, nel successivo comma 4, alle lettere a) e c), dello stesso articolo la legge stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (lett. a) e l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (lett. c)).
Concetti questi ribaditi anche nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183).
Dal tenore letterale delle norme citate appare chiaramente - precisa il CNDCEC - che “alle STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione in appositi albo o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. In tali attività professionali vi rientrano tanto quelle “riservate”, tanto le attività “tipiche” o “caratteristiche” della professione il cui esercizio è consentito da norme speciali o dall’ordinamento professionale”.
Quindi, le uniche attività professionali che la società può impegnarsi ad assumere sono quelle a cui i soci professionisti possono dare esecuzione in base alla loro qualifica professionale.
In conclusione, “l’esclusività dell’oggetto sociale preclude che la società possa esercitare attività non professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti. Queste attività possono essere incluse nell’oggetto sociale nel caso risultino strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione”.
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4. MAGGIO 2017 - SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) - Esclusa dal fallimento – Decreto del Tribunale di Forlì
Le società tra professionisti (STP), costituite ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183 per l'esercizio in via esclusiva di attività professionale - nello specifico attività di commercialista con iscrizione nell'apposita sezione dell'albo - e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tali prestazioni, non potendo essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo, dunque, la qualità di imprenditore, non sono assoggettabili a fallimento, nonostante siano stati superate le soglie relative ai limiti dimensionali
È quanto affermato dal Tribunale di Forlì con decreto del 25 maggio 2017, aderendo all'orientamento prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione.
Il Tribunale di Forlì perviene alla decisione osservando peraltro che la legge n. 183/2011 ed il successivo regolamento di attuazione con D.M. n. 34/2013 non dettano alcuna specifica disposizione in merito all’assoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti, a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva legge n. 247/2012 che, in relazione alla professione forense, ne esclude l’assoggettabilità al fallimento proprio in considerazione del fatto che quest’ultima non costituisce attività d’impresa, “principio richiamato nella delega al Governo che, mutatis mutandis, può essere certamente applicato anche alla società tra professionisti organizzati in ordini”.
Ai fini dell’assoggettabilità al fallimento devono sussistere sia la qualità di imprenditore che l’esercizio di un’attività commerciale. Nel caso specifico della STP, non esercitando un’attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, non può essere dichiarato il fallimento.
- Si riporta il testo del decreto:
. TRIBUNALE DI FORLI' - Decreto n. 61 del 25 maggio 2017 - Società tra professionisti – Assoggettabilità a fallimento – Esclusione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96: Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. (Testo aggiornato con le modifiche apportate da ultimo dall'art. 2 della legge 30 0ttobre 2014, n. 161 - Legge europea 2013-bis).
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. D.M. 29 marzo 2001: Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000).
. Legge 1 febbraio 2006, n. 43: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.
. LEGGE 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). Art. 10.
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. D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137: Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
. RELAZIONE ILLUSTRATIVA sul Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli
ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
. DECRETO 20 luglio 2012, n. 140: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
. DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 - ALLEGATI.
. LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247: Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
. D.M. 8 febbraio 2013, n. 34: Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39343: Richiesta di informazioni operative su società tra professionisti (STP) fisioterapisti.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 23 dicembre 2016, Prot. 415099: Attività odontoiatrica esercitata in forma di società - Problematiche interpretative - Richiesta parere.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018: Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA - Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
. INPS - Circolare n. 77 del 1° giugno 2018: Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativ
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