ENTI LOCALI - ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI - FORMAZIONE E TENUTA
REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI - FISSATE LE REGOLE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
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1. 13 AGOSTO 2011 - Fissati i criteri per la nascita dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali
L'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito quanto segue:
“25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali”.
2. 23 FEBBRAIO 2012 - Criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti delle Regioni - Delibera della Corte dei Conti
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2012, la deliberazione della Corte dei Conti 8 febbraio 2012, n. 3 in merito all’individuazione dei requisiti professionali per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti per i collegi regionali ed i relativi criteri di estrazione.
L’art. 30, comma 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) – intervenuto in rettifica dell’art. 14 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 – richiedeva alle Regioni di adeguare, nel rispetto della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, prevedendo in particolare l’introduzione del collegio dei revisori dei conti nelle Regioni e lo sganciamento di quelli dei Comuni e delle Regioni dalla nomina degli organi di governo, al fine di garantire un controllo indipendente sull’attività della Pubblica amministrazione.
In particolare l’art. 14, comma 1, lett. e) della manovra estiva aveva disposto l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di un collegio di revisori dei conti, indirizzato a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica delle Regioni, attribuendo alla Corte dei conti il compito di individuare i requisiti ed i criteri professionali richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti dal quale estrarre i componenti per i collegi regionali.
Nell’intento di armonizzare le funzioni di controllo da esercitare in ambito locale con le funzioni di coordinamento della finanza regionale e locale, la Corte dei Conti ha definito i criteri unitari per il corretto funzionamento dei controlli interni e delle amministrazioni e si è espressa sui requisiti professionali necessari ai fini dell’iscrizione nell’apposito elenco dei revisori da cui estrarre i componenti dei costituendi collegi dei revisori dei conti presso le Regioni.
Elemento fondamentale per l’iscrizione è il possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali e, di conseguenza, l’iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010. A ciò deve aggiungersi il possesso di una specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Entrando nel merito dei criteri individuati dalla Corte dei Conti circa la qualificazione professionale di anzianità ed esperienza, essi sono:
1) anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni;
2) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto ministeriale n. 509/99 M.I.U.R. (vecchio ordinamento), in scienze economiche o giuridiche.
A seguito della acquisita operatività del registro dei revisori legali, istituito dal D. Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 si intendono assorbiti con l'iscrizione al registro, mentre la richiesta anzianità d'iscrizione potra' essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime;
3) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio
sanitario, nelle universita' pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e
presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
4) acquisizione di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in
cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.
Nell’allegato alla deliberazione vengono richiamate, tra le condizioni pregiudiziali per l’assunzione ed il mantenimento dell’incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti presso le regioni, tre condizioni di eleggibilità, ossia i requisiti di: onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall’art. 2387 c.c. per i revisori ed i sindaci delle società per azioni.
Il testo della deliberazione viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. 20 MARZO 2012 - Al via l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Pubblicato il regolamento attuativo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, il Decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Con tale decreto, emanato in attuazione del comma 25, dell’art. 16 del D.L. n. 138, convertito nella L. n. 148/2011, sono stati stabiliti i criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali dei soggetti interessati iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, nonché degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.
L'elenco e' stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
4. 5 APRILE 2012 - Circolare del Ministero dell'Interno
Con la circolare n. 7 del 5 aprile 2012, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno richiama le nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali introdotte con il decreto del ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23.
In particolare, dopo l'entrata in vigore del decreto ed una volta esauriti i necessari adempimenti preliminari ed attuativi, i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La circolare descrive le fasi e le procedure che occorre seguire per la nomina dei revisori degli enti locali:
1. il Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali deve istituire l’elenco dei revisori;
2. il Ministero dell’Interno deve quindi rendere noto, con un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (che va divulgato anche nelle pagine web del sito del Ministero) la data di effettivo avvio del procedimento di selezione dei revisori in scadenza d’incarico;
3. l’ente locale interessato deve procedere alla comunicazione della data di scadenza dell’organo di revisione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza. Tale comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza, nel periodo di prima applicazione del regolamento ed almeno 2 mesi prima, nella fase a regime;
4. la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo deve quindi comunicare all’ente o agli enti interessati la data, il luogo e l’ora nel quale si procederà all’estrazione, in seduta pubblica, alla presenza di un Prefetto o di un suo delegato;
5. deve infine avvenire l’estrazione alla data e all’ora stabilita tramite sistema informatico e procedura standardizzata: devono essere estratti dall’articolazione regionale dell’elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell’ente locale, tre nominativi per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare, avendo cura di annotare l’ordine di estrazione di ciascun nominativo, atteso che va designato per la nomina a revisore il primo degli estratti, al quale devono subentrare in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell’avente diritto alla nomina.
La circolare sottolinea inoltre che l’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che all’organo di revisione contabile degli Enti locali si applichino le norme relative alla proroga degli organi amministrativi contenute nel D.L. n. 293/1994 (convertito dalla L. n. 444/1994), per cui, allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l’istituto della cosiddetta “prorogatio” per il periodo di 45 giorni.
Pertanto, secondo il Ministero, gli organi di revisione in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento proseguono la propria attività nell’Ente per 45 giorni e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 (secondo cui “i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri”) e l’organo di revisione dura in carica tre anni.
I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di effettivo avvio del procedimento devono invece essere sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco.
La circolare affronta anche la problematica relativa all’applicabilità delle nuove disposizioni agli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Al riguardo la circolare puntualizza che il comma 29 dell’art 16 del D.L. n. 138/2011 (convertito dalla L. n. 148/2011) stabilisce che le disposizioni ivi contenute “si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Secondo il Ministero, è da escludere l’applicabilità delle disposizioni riguardanti l’estrazione dei revisori nei citati ambiti territoriali, fino a quando le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatta ovviamente salva l’ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale o provinciale, si applica quella statale di riferimento.
Alla circolare sono poi allegate specifiche linee guida per l’iscrizione dei revisori nell’elenco le quali evidenziano le modalità di istituzione dell’elenco e di presentazione delle domande di iscrizione, il contenuto e la pubblicità dell’elenco, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, le procedure di formazione ed aggiornamento dell’elenco.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. 5 GIUGNO 2012 - Comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Pubblicati due bandi per la partecipazione ai corsi
Sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è comparso il seguente comunicato:
"Si dà divulgazione, anche sul sito della Direzione centrale della finanza locale, del testo dei due bandi per la partecipazione ai corsi dei revisori dei conti degli enti locali, organizzati dal Ministero dell’Interno-Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI) ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto del 15 febbraio 2012, n. 23".
Sono stati, dunque, pubblicati i bandi per i Corsi di Formazione in "Revisore di Ente Locale", realizzati dalla collaborazione tra Ministero dell'Interno, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.), Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) e S.S.A.I. Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.
Tali corsi sono validi ai fini della formazione per l'inserimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali, di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
Obiettivo dei corsi è quello di favorire la formazione di nuovi profili professionali nel settore della revisione degli enti locali, partendo da un livello base.
In particolare, il corso è mirato ad impartire le conoscenze teoriche, proprie delle discipline economico - contabili, programmazione e controllo degli Enti Locali e con particolare riferimento agli adempimenti che fanno capo ai revisori degli enti locali.
. Se vuoi scaricare il testo dei due bandi, dal sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo dei due bandi con le relative domande di partecipazione, dal sito dell'IRDCEC, clicca QUI.
6. 7 GIUGNO 2012 - Comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Avviso per la presentazione delle domande
Sul sito del Ministero dell'Interno viene pubblicato il seguente comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali:
"E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23.
L’avviso è stato approvato con decreto ministeriale 5 giugno 2012.
Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
. Se vuoi scaricare il testo dei due documenti, clicca QUI.
7. 15 GIUGNO 2012 - Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi, n. 46 del 15 giugno 2012, l''Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23".
Il termine per la presentazione delle domande, ricorda in un comunicato il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, è fissato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 16 luglio 2012.
Le domande vanno presentate al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei previsti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della
Direzione centrale della finanza locale raggiungibile all’indirizzo: http://finanzalocale.interno.it,
attraverso la selezione del link denominato : “Elenco revisori enti locali”.
Una volta conclusa la compilazione del modello, sarà possibile generare un file riassuntivo delle domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere dalla casella di posta elettronica
certificata indicata al momento dell’accesso al sistema.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla istruzioni guidate presenti sul predetto sito internet anche in
forma audio-video.
. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo dell'AVVISO pubblico, clicca QUI.
8. 11 OTTOBRE 2012 - Presidente del Collegio dei revisori scelto tra dipendenti ministeriali - Designazione Prefettizia
Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012), nell'apportare modifiche al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e al fine di rafforzare i controlli in materia di enti locali, prevede che al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.
I rappresentanti del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'art. 234, comma 2-bis, D.Lgs. n. 267/2000, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.174/2012, sono stabiliti i requisiti professionali e i criteri per la designazione dei “nuovi” componenti dei collegi dei revisori negli enti locali.
Il D.L. n. 174/2012, in vigore dal 11 ottobre 2012, detta nuove regole finalizzate a riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali in difficoltà, nonché a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nell’obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.
Nell’intento dell’esecutivo di Governo, si tratta di un provvedimento articolato che mira a porre un freno immediato a sprechi ed usi impropri delle finanze pubbliche a livello locale.
Seguiranno altri provvedimenti che comporteranno una proposta di revisione della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni al fine di assicurare un assetto razionale ed efficiente, con l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni burocratiche e chiameranno regioni ed enti locali a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, al consolidamento dei conti e al rispetto del pareggio di bilancio.
9. 1° MARZO 2013 - Revisori degli enti locali - Pubblicati i nuovi elenchi
Con decreto datato 28 febbraio 2013, il Ministero dell'Interno ha approvato il nuovo elenco dei revisori che potranno accedere agli incarichi relativi agli Enti locali appartenenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario.
Il nuovo elenco, che integra quello pubblicato nel dicembre scorso, comprende oltre 13 mila nominativi.
Il nuovo elenco consegue alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di inserimento, deliberata in seguita alla chiusura delle liste diffuse dal Viminale nel dicembre scorso, che comprendevano meno di 5 mila professionisti.
In sede di prima formazione dell’elenco, infatti, si era registrato un gran numero di “esclusioni”, ascrivibili principalmente al mancato rispetto dei requisiti previsti all’art. 4 del regolamento attuativo del Ministero dell’Interno (D.M. n. 23/2012) che richiedeva il conseguimento, nel triennio 2009 - 2011, di 15 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Tale requisito, aveva formato oggetto di un’interpretazione “restrittiva” da parte del Ministero, non ritenendo validi ad esempio, i crediti conseguiti attraverso la frequentazione di corsi in materia di diritto tributario. In seguito alle polemiche emerse, il Ministero aveva pertanto deciso per la riapertura degli elenchi, con applicazione della nuova normativa.
Conseguentemente, nel nuovo elenco fanno il loro ingresso diversi professionisti che si erano visti respingere la precedente domanda di iscrizione ma che negli ultimi mesi hanno conseguito i crediti necessari per l’iscrizione.
Dal nuovo elenco – costituito da 13.479 soggetti – allegato al decreto saranno pertanto estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013.
L’ elenco, stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale, a norma dell’articolo 2, comma 2, del citato regolamento, è reso pubblico sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto con l'allegato elenco, clicca QUI.
10. 25 GIUGNO 2013 - Avvio della fase di prima formazione del Registro - Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 giugno 2013
In data 25 giugno 2013, è stata pubblicata, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, la determina che fissa le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative alla gestione del Registro dei revisori legali mediante modalità telematiche.
Tale provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di “prima formazione del Registro”, cui sono tenuti - entro il termine di 90 giorni - tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali.
Al fine di comunicare le informazioni necessarie per l’aggiornamento e l’integrazione del Registro, con modalità unicamente telematiche, è stata istituita, nell’ambito del nuovo “portale” della revisione legale (già in linea dal 19 marzo scorso) un’apposita Area riservata accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale.
Nei prossimi 90 giorni, pertanto, i revisori persone fisiche dovranno procedere alla comunicazione di una serie di informazioni quali: dati anagrafici, l’indirizzo della sede di esercizio dell’attività, il recapito telefonico, la casella di posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri tenuti presso altri Stati membri dell’UE o in Paesi terzi.
Si dovranno inoltre comunicare e confermare il codice fiscale e la partita IVA.
Sarà inoltre possibile esprimere l’opzione per l’iscrizione nella sezione dei revisori “inattivi” (facoltà preclusa laddove si abbiano incarichi attualmente in essere).
Le società di revisione, a loro volta, dovranno comunicare i dati relativi al rappresentante legale, all’indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, i riferimenti per contattare la società, nonché i nominativi e i numeri di iscrizione nel Registro dei soci o amministratori che svolgono attività per conto della stessa.
In sede di prima formazione dovranno inoltre essere comunicate le informazioni strumentali alla tenuta del Registro, ossia quelle relative agli incarichi di revisione legale in essere (con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico), alla durata e ai corrispettivi pattuiti.
Successivamente dovrà formare oggetto di specifica comunicazione ogni variazione intervenuta (nuovi incarichi, cessazioni e subentri).
Le informazioni necessarie per l’aggiornamento e l’integrazione del Registro potranno pervenire esclusivamente in via telematica.
A tal fine, all’interno del portale della Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla revisione legale, è stata istituita un’apposita area riservata accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale.
Le procedure di accreditamento sono disciplinate dettagliatamente nella determina, affinché siano garantiti il principio di integrità dell’informazione e il pieno rispetto della privacy.
Sul sito della RGS è stata inoltre resa disponibile un’apposita GUIDA operativa.
La mancata trasmissione delle informazioni relative agli incarichi in essere può comportare l’attivazione di un sistema sanzionatorio che, tenendo conto della gravità dell’omissione, commina una sanzione pecuniaria da 1.000,00 euro a 150.000,00 euro, ovvero la sospensione e la cancellazione dal registro.
. Se vuoi scaricare il testo della Determina del Ragioniere Generale dello Stato, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA OPERATIVA per l'utilizzo delle funzionalità della prima formazione del registro, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al nuovo portale della revisione legale, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale della Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla revisione legale, clicca QUI.
11. 7 AGOSTO 2013 - Chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato
Con la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 giugno 2013 sono state definite le modalità di invio dei dati relativi alla prima formazione del Registro dei revisori legali.
Entro il 23 settembre 2013 (90 giorni dalla data di pubblicazione della determina), i revisori iscritti nel Registro dovranno aggiornare i propri dati ed inserire gli eventuali incarichi di revisione legale, previo accreditamento personale all’area riservata secondo le modalità contenute nel documento tecnico allegato alla citata determina.
Con la circolare n. 34/RGS del 7 agosto 2013, Prot. 67723 - emanata a seguito della pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 giugno 2013 - il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato interviene a fornire i primi chiarimenti sul contenuto informativo del Registro dei revisori legali.
La circolare sottolinea l’importanze di verificare la correttezza dei dati anagrafici, in particolare, il codice fiscale e l’indirizzo, e di procedere, in caso di variazione, al tempestivo aggiornamento.
La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione “revisori inattivi” del Registro dei revisori legali.
Con l’istituzione delle due diverse sezioni del Registro (attivi e inattivi), il legislatore ha voluto rendere più stringenti gli obblighi della formazione continua nei confronti dei revisori che esercitano concretamente tale attività oltre che prevedere, a tutela degli interessi coinvolti, il controllo di qualità sull’operato degli stessi.
Oltre che all’obbligo formativo e al controllo di qualità, i revisori iscritti nella sezione attivi sono soggetti anche al pagamento del contributo annuale commisurato “all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio”.
12. 12 SETTEMBRE 2013 - Fissato l'importo del contributo di iscrizione
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, del DECRETO 21 giugno 2013, è stato fissato l'importo del contributo dovuto al Ministero dell'interno da parte dei soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
I soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali sono tenuti a versare al Ministero dell'interno un contributo annuo di 25,00 euro, entro il termine del 30 aprile di ogni
anno.
In sede di prima applicazione del presente decreto, il contributo dovrà essere versato dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco dal quale sono estratti i nominativi a decorrere dal 1° marzo 2013, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Il contributo dovrà essere corrisposto mediante
versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Gli importi incassati saranno riversati, con cadenza mensile, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione sul capitolo 2349, art. 25
«entrate di pertinenza del Ministero dell'interno».
13. 31 OTTOBRE 2013 - D.L. n. 126/2013 - Sbloccato l'accesso al Registro dei Revisori legali
"Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative."
E' questo quanto stabilito all'art. 1, comma 19 del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2013 e in vigore dalla stessa data.
. Se vuoi scaricare il testo completo del decreto-legge n. 126/2013, clicca QUI.
14. D.L. n. 126/2013 - Registro revisori legali - Norma transitoria in vigore - Le istruzione della Ragioneria Generale dello Stato
A seguito dell'entrata in vigore della nuova disposizione dettata dall'art. 1, comma 19, la Ragioneria generale dello Stato, in una nota pubblicata sul portale dedicato alla revisione legale, ha precisato che:
• le istruttorie in corso per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento positivo o negativo saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge;
• i procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego per carenza dell’esame di idoneità potranno essere valutati alla luce della citata disposizione previa istanza scritta, senza oneri a carico del richiedente; condizione imprescindibile è che sussistano preventivamente tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 145/2012, in materia di titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale.
. Se vuoi accedere al portale della Ragioneria Generale dello Stato, clicca QUI.
15. 12 NOVEMBRE 2013 - Revisori dei conti Enti locali - Domande di iscrizione entro il 12 dicembre 2013
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 89 del 12 novembre 2013, l'avviso pubblico per la presentazione delle nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per l’aggiornamento e conferma dei requisiti dei professionisti già iscritti.
Le domande relative alle nuove iscrizioni e le richieste comprovanti i requisiti da parte dei revisori già iscritti dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il 12 dicembre 2013.
A tal fine, si fa riferimento alla data di trasmissione della domanda che dovrà avvenire per posta elettronica certificata e con sottoscrizione digitale, secondo le modalità appresso indicate.
Ove il predetto termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso e' prorogato al giorno seguente non festivo.
15.1. Requisiti per la presentazione
Circa i requisiti, viene precisato che i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio -30 novembre 2013 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell'interno.
15.2. Modalità di presentazione
Le domande vanno presentate al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello contenente i
dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del modello.
Una volta conclusa la compilazione del modello nei dati richiesti, sarà possibile generare un file contenente i dati della domanda, in formato xml, che il richiedente dovra' sottoscrivere con firma digitale e trasmettere dalla casella di posta elettronica
certificata indicata al momento dell'accesso al sistema.
. Se vuoi accedere sito internet della Direzione centrale della finanza locale - Elenco Revisori Enti locali, clicca QUI.
15.3. Verifiche e iscrizione nell'elenco, estrazione dei nominativi dall'elenco
L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, anche dopo l'avvenuta approvazione dell'elenco.
Dall'elenco così formato, verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Per ogni componente verranno, in particolare, estratti tre nominativi, di cui il primo in ordine di estrazione, designato per la nomina e gli altri, in ordine di estrazione, per eventuali rinunce o
impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo designato per nomina.
Nel caso di organo collegiale, i primi tre nominativi estratti sono designati per la nomina, mentre gli altri nominativi estratti, potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei predetti, nell'ordine generale di estrazione, ossia dal quarto al nono.
I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l'incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del consiglio dell'ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non
successivamente.
Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, si provvedera' a nuova estrazione.
I nominativi che verranno estratti per il rinnovo dell'organo di revisione di un ente locale, sia quelli designati per la nomina che quelli estratti successivamente per eventuali sostituzioni,
concorreranno all'estrazione dei nominativi per il rinnovo dell'organo di revisione di altro ente locale che dovesse svolgersi nella stessa seduta.
15.4. Contributo annuo
I soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco formato a seguito del presente avviso sono tenuti a versare al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D.L. 20 giugno 2012, n. 79 convertito, con modificazione, dalla L. 7 agosto
2012, n. 131, un contributo annuo di 25,00 euro entro il termine del 30 aprile 2014, come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 21
giugno 2013.
. Se vuoi scaricare il testo completo dell'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
16. 27 OTTOBRE 2014 - Revisori dei conti Enti locali - Dal 3 novembre al 16 dicembre 2014 conferma d’iscrizione e nuove domande
Il Ministero dell’Interno - Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali, con decreto del 27 ottobre 2014, ha "approvato l’avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle Regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2015.
15.1. I contenuti dell'avviso
La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dal 3 novembre 2014 al 16 dicembre 2014, secondo le modalità stabilite nel citato avviso.
1.Termine utile per la presentazione delle domande
Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.30 del 16 dicembre 2014.
A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate.
2. Requisiti per la presentazione
Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del Regolamento; in proposito si rammenta che:
- i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2014 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’interno;
- il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
3. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco 2015
Le domande, da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2014, dovranno essere presentate al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: http://finanzalocale.interno.it , attraverso la selezione del link denominato : “Elenco revisori enti locali”, acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema).
I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.
Una volta conclusa la compilazione del modello con i dati richiesti, sarà possibile generare un file, in formato pdf, contenente i dati della domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere, dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema, al seguente indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it.
Dopo l’avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata – una terza mail proveniente da finanzalocale.prot@pec.interno.it di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione delle domanda o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore.
4. Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’elenco 2014
Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2014 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: http://finanzalocale.interno.it attraverso la selezione del link denominato : “Elenco revisori enti locali”.
Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali), come dichiarati e riportati nel file firmato digitalmente e trasmesso per posta elettronica certificata.
Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo PEC, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi con le modalità indicate dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2014 e, quindi, chiudere la domanda.
5. Verifiche e iscrizione nell’elenco, estrazione dei nominativi dall’elenco
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’elenco.
6. Variazione dati dei soggetti iscritti all’elenco 2015
Come già previsto per il 2014, le variazioni di residenza anagrafica - con esclusione di quelle che comportano cambio del comune - dei recapiti telefonici e di posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda di iscrizione o mantenimento nell’elenco, possono essere comunicate direttamente dall’interessato mediante accesso al sistema con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione.
7. Contributo annuo
I soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco formato a seguito del presente avviso sono tenuti a versare al Ministero dell’interno un contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30 aprile 2015.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto e dell'unito avviso, clicca QUI.
17. 5 NOVEMBRE 2015 - ENTI LOCALI - Remunerabilità anche ai revisori con incarichi politici - Parere favorevole del Ministero dell’Interno
L’esclusione di ogni remunerazione, prevista dall’art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010, per il titolare di incarichi presso la Pubblica Amministrazione che rivesta al contempo una carica elettiva in enti locali, non si applica agli incarichi di revisione.
E’ questo il chiarimento giunto dal Ministero dell’Interno con la nota n. 0010313 del 5 novembre 2015.
Ricordiamo che, ai sensi del comma 5, dell’articolo 5 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, “nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.
Come viene chiarito nella nota del Ministero dell’Interno “l’ambito di applicazione di tali disposizioni, tuttavia, ed in particolare il divieto di cumulo degli emolumenti, preso atto che la finalità perseguita dal legislatore è la riduzione del costo degli apparati politici, deve ritenersi limitato ai costi ed alle spese necessarie per l’esercizio degli incarichi conferiti all’amministratore in relazione alla carica elettiva e quindi all’esercizio del munus pubblico, conseguentemente questa Direzione centrale è dell’avviso che, fatti salvi eventuali profili di incompatibilità espressamente previsti, sono esclusi dalla “portata” applicativa della disposizione in esame quegli incarichi, eventualmente conferiti all’amministratore nell’ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza”.
Soddisfazione, naturalmente, da parte dell’organo direttivo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), che da tempo sosteneva questa tesi.
L’auspicio – afferma di il direttore centrale della finanza locale del Ministero dell’interno – è che questo nostro parere possa ora contribuire ad aprire un momento di riflessione su questo rema da parte della magistratura contabile.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi approfondire l’argomento della Revisione legale e visitare il sito della Ragioneria Generale dello Stato, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della Revisione legale dei conti, clicca QUI.
1. Arrivano i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato i Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti locali.
Il documento, trasmesso preventivamente al Ministero dell’Interno, alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti, individua i nuovi standard di riferimento per lo svolgimento delle attività del revisore negli Enti locali.
I principi, elaborati dal gruppo di lavoro "Principi di revisione e controllo dell’organo di revisione degli Enti locali" della Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici, si pongono in una prospettiva di continuità con i principi precedentemente emanati dai due consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, dei quali rappresentano l’evoluzione e l’integrazione anche alla luce del mutato quadro normativo.
. Se vuoi scaricare i 15 studi elaborati dal gruppo di lavoro, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39: Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
. CORTE DEI CONTI - Deliberazione n. 3 del 8 febbraio 2012: Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR).
. D.M. 15 febbraio 2012, n. 23: Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».
. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare n. 7 del 5 aprile 2012, Prot. 0005424: Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario".
. D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
(Convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012 - Suppl. Ord. n. 206).
. Se vuoi consultare il testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.
. D.M. 28 dicembre 2012, n. 261: Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
. D.M. 8 gennaio 2013, n. 16: Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Determina del 21 giugno 2013: Determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione e gestione di dati e comunicazioni ai Registri di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 34 del 7 agosto 2013, Prot. 67723: Prima formazione del Registro dei revisori legali - Determina del Ragioniere Generale dello Stato, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
. D.M. 21 giugno 2013: Contributo al Ministero dell'interno da parte dei soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2013-08-28 (3011 letture) [ Indietro ] |