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PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE – REQUISITI – FASCE DI CLASSIFICAZIONE - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)





NOTIZIE IN BREVE

Iscrizione in una fascia di classificazione - Cessione dell'azienda - Parere del Consiglio di Stato

Le imprese di pulizia e di facchinaggio, per potere partecipare agli appalti relativi allo specifico settore, devono essere iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, secondo fasce di classificazione per volume di affari realizzato mediamente nell’ultimo triennio.
L’applicazione delle norme attualmente in vigore ha dato luogo a notevoli incertezze nel caso in cui un’impresa inserita in una determinata fascia di classificazione provvedeva a cedere ad altra impresa l’azienda o il ramo di azienda relativi alle attività in questione.
Incertezze interpretative hanno costretto il Ministero ad interpellare il Consiglio di Stato, il quale si è espresso con il parere n. 4047/2009, che viene allegato alla Circolare ministeriale n. 3632/C del 12 febbraio 2010.


Le modifiche dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 - Problematiche applicative per le attività regolamentate il cui esercizio e subordinato a verifica dei requisiti presso le Camere di Commercio

I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività - DIA", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibili omogenei.
Successivamente, lo stesso Ministero è tornato sullo stesso argomento fornendo, con Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640, ulteriori considerazioni che ribadiscono la linea tenuta dal Ministero nella Circolare n. 3625/C.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


LE IMPRESE DI PULIZIA

1. Normativa di riferimento

La fonte normativa è la legge 25 gennaio 1994, n. 82 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 7 luglio 1977, n. 274.
Sono successivamente state emanate dal Ministero delle attività produttive sei circolari:
- la n. 3343/C del 28 luglio 1994;
- la n. 3420/C del 22 settembre 1997;
- la n. 3444/C del 29 maggio 1998;
- la n. 3475/C del 20 dicembre 1999;
- la n. 3600/C del 6 aprile 2006;
- la n. 3606/C del 2 febbraio 2007
.


2. Attività regolamentate

Per imprese di pulizia si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate.
Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il processo dei procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il processo dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.


3. Requisiti necessari

Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione o di sanificazione per l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane dovevano inizialmente possedere i seguenti requisiti:
1) di onorabilità;
2) di capacità economico-finanziaria;
3) di capacità tecnica ed organizzativa;
4) tecnico-professionali
.

I requisiti di onorabilità debbono essere posseduti dal titolare, nel caso di impresa individuale; da tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o per azioni; da tutti gli amministratori, nel caso di ogni altro tipo di società; dalla persona preposta alla gestione tecnica.
I requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti dalle persone preposte alla gestione tecnica.
Il preposto alla gestione tecnica deve essere un soggetto “immedesimato” nella struttura aziendale cioè in grado di impegnare l'impresa sul piano civilistico con il suo operato relativamente allo specifico settore di attività.
Ne consegue che il preposto alla gestione tecnica deve essere il titolare dell'impresa (socio amministratore per le società di persone, amministratore per le società di capitali o cooperative) oppure un dipendente con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (associato in partecipazione con apporto di lavoro).
Non sono quindi da ritenersi accettabili rapporti di collaborazione esterna o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Successivamente, l’articolo 10, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha stabilito che le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente (ora segnalazione certificata di inizio attività – SCIA), da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.
Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.
Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.


4. Modalità di denuncia

4.1. Lenovità introdotte dalla L. n. 40/2007, di conversione del D.L. n. 7/2007 - Introduzione della Denuncia di inizio attività - DIA

4.1.1. La dichiarazione di inizio attività

Il comma 3, dell’art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, stabilisce che le attività di pulizia e disinfezione sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.
Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.
Dunque, per le sole imprese di pulizia e di disinfezione non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (titoli di studio ed esperienza professionale).

Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, continuerà ad applicarsi il previgente regime di riconoscimento dei titoli professionali.
In ogni caso, le attività professionali in questione potranno essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute, in particolare del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

La novità non sta nella presentazione della dichiarazione di inizio attività, peraltro già prevista dalla normativa vigente (art. 7, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558), ma nel fatto che non possono più essere richiesti il possesso dei requisiti professionali e di esperienza lavorativa.


4.1.2. Luogo di presentazione della dichiarazione di inizio attività

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Lettera Circolare del 29 febbraio 2008, Prot. 0001832, ha cercato di risolvere alcune incertezze interpretative sul punto in cui la norma in questione prevede che dette attività "sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente...".
Il Ministero, nel seguire una interpretazione, a nostro avviso, assai rigida, ritiene che la disposizione dettata al comma 3, dell'art. 10, del D.L. n. 7/2007, abbia di fatto, abrogato implicitamente una serie di norme già in vigore (quali: l'art. 7, comma 2 e l'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 558/1999 e l'art. 4, comma 2, del D.M. n. 221/2003), e che, di conseguenza, le dichiarazioni di inizio attività relative alle attività in questione sono ora da presentare esclusivamente alla Camera di Commercio, che diventerebbero così l'unico soggetto competente a valutare il possesso dei requisiti di legge da parte delle imprese interessate ad operare in tali settori.
Tali dichiarazioni non vanno più presentate anche alle Commissioni provinciali dell'artigianato, alle quali rimane il solo compito di valutare i requisiti di "artigianalità" delle imprese stesse, ai sensi della legge quadro n. 443/1985.

Ci sia permesso criticare questa interpretazione, che, oltre ad essere del tutto priva di senso logico e soprattutto pratico, ci appare assai lontana da quelle che erano le reali intenzione del legislatore.
Ci sembra, infatti, assai più sensato pensare che il legislatore con questa norma abbia voluto semplicemente introdurre alcune semplificazioni in materia di svolgimento delle attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio, eliminando la richiesta di possesso di alcuni particolari previsti dalla normativa precedente (quali: i requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale e i requisiti di capacità economico-finanziaria), senza peraltro intaccare in alcun modo quello che era un iter consolidato, rispettoso della ripartizione di competenze tra le Camere di Commercio e le Commissioni provinciali per l'artigianato in merito alla valutazione del possesso dei requisiti.
Non ci sembra neanche sensato pensare che, all'interno della medesima normativa, per coloro che intendono esercitare le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione tutto rimanga, invece, come prima, comprese le competenze in merito al riconoscimento dei requisiti.
Qualcuno ci deve far capire quale sarebbe stato eventualmente il motivo per cui il legislatore avrebbe scelto una “abrogazione implicita" e non invece "un’abrogazione esplicita" di una serie di norme che non hanno creato mai alcun problema e che invece, ripetiamo, al contrario erano rispettose della ripartizione di competenze.

Tutto, forse, sarebbe stato più semplice se invece della "dichiarazione di inizio attività", seguita poi dalla "comunicazione di inizio dell'attività" (come previsto dall'attuale art. 19 della legge n. 241/1990) poteva essere presentata la "denuncia di inizio attività" (con inizio immediato dell'attività).
Ma così non è, se si vuole interpretare rigidamente la norma fino in fondo.
E allora, seguendo la interpretazione proposta dal Ministero, a questo punto, un artigiano che intende iniziare la gestione di una imprese di pulizia deve:
1) farsi riconoscere il possesso dei requisiti dalla Camera di Commercio (presumibilmente: Registro delle imprese), attendere 30 giorni, trascorsi i quali deve
2) presentare (non si capisce a chi, visto che in alcune Regioni la domanda di iscrizione all'Albo artigiani va presentata direttamente al Comune) una “comunicazione di inizio attività” e successivamente
3) presentare una domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e attendere che un altro organismo diverso dalla Camera di Commercio (la Commissione provinciale dell’Artigianato) le riconosca i requisiti artigiani.
Questa è per caso la semplificazione voluta dal Legislatore?
Noi pensiamo di no!



4.1.3. La nuova normativa e i cittadini stranieri

Il Ministero dello Sviluppo Economico, interviene sull’argomento delle liberalizzazione delle attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio con la Circolare n. 3606/C del 2 febbraio 2007, soprattutto in relazione agli effetti che la nuova normativa può avere sull’accesso dei cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari.
Venuta meno la disciplina relativa ai requisiti professionali – precisa il Ministero – viene meno la necessità che i titoli culturali e lavorativi posseduti dal cittadino straniero siano preventivamente riconosciuti dal Ministero stesso.


4.2. Dalla Denuncia di inizio attività (DIA) alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

“Segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) è la nuova denominazione che la l. 30 luglio 2010, n. 122 (di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) ha attribuito all’istituto di cui all’art. 19 della L. n. 241 del 1990 unitamente alla modifica della relativa disciplina.
L’art. 49 comma 4-bis della predetta legge ha, infatti, provveduto alla riscrittura dell’art. 19, dopo che un precedente intervento di integrale sostituzione era stato operato nel 2005 dalla L. n. 80, anche in quella occasione accompagnato dalla modifica della denominazione, “dichiarazione di inizio attività”, in luogo di “denuncia di inizio attività”. La modifica da ultimo citata, peraltro, interveniva su una disciplina già oggetto di una precedente riscrittura da parte della L. n. 537 del 1993 rispetto al testo originario del 1990.

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.


Il giorno stesso in cui si inizia l’attività deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, con allegata la documentazione richiesta.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dal Responsabile del procedimento e, per le imprese artigiane dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia i requisiti devono essere riconosciuti o negati: oltre tale termine vale il principio del silenzio-assenso.


5. Fasce di classificazione

Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'art. 1 della legge n. 82/1994 sono iscritte, a domanda, nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane secondo le fasce di classificazione di volume d'affari al netto dell'IVA stabilite dall'art. 3 del D.M. n. 274/1997, in cui sono previsti anche i requisiti necessari per l'inserimento nelle fasce di classificazione.
Per le imprese che, oltre alle attività di pulizia di cui all'art. 1 della legge n. 84/1992 e del regolamento di attuazione approvato con il D.M. n. 274/1997, esercitano altre attività (quali:servizi di nettezza urbana, pulizia di arenili, strade piazze, giardini, ecc.), potrà essere preso in considerazione solo il volume di affari relativo alle attività di pulizia (Circolare n. 3428/C del 25 novembre 1997, punto 6, lett. c); Lettera-circolare del 8 gennaio 2010, Prot. 500219; Nota del 20 ottobre 2010, Prot. 0146120)


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. Procedura di inserimento nelle fasce di classificazione - Chiarimenti dal Ministero

In materia di inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti è stato chiesto se detto inserimento debba avvenire:
a) immediatamente e di diritto, a seguito della presentazione, da parte dell’impresa, di una denuncia nella quale dichiara di possedere i requisiti che danno titolo all’inserimento stesso, oppure
b) all’esito di una procedura di iscrizione su domanda, e quindi dopo che la Camera di Commercio ha provveduto a verificare l’effettivo possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 7 agosto 2007, Prot. 0007811, ha risposto che, nonostante che la nuova normativa preveda di sostituire le autorizzazioni amministrative con “dichiarazioni di inizio attività” da parte dell’interessato, le indicazioni normative che regolano questo specifico settore parlano di “iscrizione a domanda” o di “richiesta di iscrizione in una determinata fascia” e quando parlano di “presentazione di una denuncia di inizio dell’attività” (ora dichiarazione di inizio attività) lo fanno in riferimento al solo possesso dei requisiti (onorabilità, capacità tecnico- finanziaria, ecc.) e mai in riferimento alle fasce, per l’iscrizione nelle quali devono presentare un apposito modello (vedi Allegato B per il facchinaggio), con il quale si fa “istanza di iscrizione nella seguente fascia ….”. In questa modulistica non viene peraltro mai riportata la formula per le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Da tutto ciò, sembra di poter concludere che l’intenzione del legislatore fosse quella di condizionare l’inserimento nelle fasce di classificazione ad una apposita istanza di “iscrizione” e cioè ad un atto dell’amministrazione procedente, dopo un riscontro documentale, e non ad una mera denuncia da parte dell’istante.

Circa il termine entro il quale è necessario provvedere a detta iscrizione, lo stesso Ministero ritiene che, in mancanza di una espressa previsione di legge al riguardo, si debba applicare il disposto di cui al comma 3, dell’art. 2, della legge n. 241/1990, e cioè che il termine sia fissato in 90 giorni.
Il testo del Parere ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


2. Omessa comunicazione della variazione negativa della fascia di classificazione - Chiarimenti dal Ministero

Per quanto riguarda la omessa comunicazione di variazione negativa della fascia di classificazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Parere del 12 settembre 2007, Prot. 0008513, ritiene che non siano rinvenibili, nelle norme disciplinanti l’attività in questione, specifiche sanzioni nel caso specifico e che non possano essere altresì applicate le sanzioni REA.
Lo stesso Ministero ritiene tuttavia che la Camera di Commercio possa invitare l’impresa interessata a denunciare, seppur tardivamente, la variazione negativa intervenuta e, ove l’impresa non provveda entro il termine prefissatole, procedere d’ufficio all’iscrizione della variazione stessa.
Il Ministero ritiene, inoltre che al fine di dare specifica pubblicità alle modifiche intervenute alla posizione dell'impresa nei confronti delle stazioni appaltanti con le quali l'impresa stessa abbia intrapreso rapporti nel periodo in cui ha usufruito illegittimamente dell'inserimento in una determinata fascia di classificazione, sia opportuno predisporre una nota informativa da inoltrare alla locale Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo, per gli adempimenti del caso.
Il testo del Parere ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


3. Pulizia di treni ed autobus

Rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 82/1994, recante "Disciplina dell'attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" anche l'attività di pulizia di treni ed autobus.
Lo sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 3 dicembre 2007, Prot. 10983.
Il testo del Parere ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


4. Requisito dell'immedesimazione del responsabile tecnico - Chiarimenti dal Ministero

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618, ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico, precisando che:
a) nel caso S.n.c. il socio che assume l’incarico di responsabile tecnico deve essere uno dei soci partecipanti al lavoro;
b) nel caso sia l’accomandante ad assumere l’incarico di responsabile tecnico, lo stesso dovrà essere socio prestatore d’opera.
In entrambi i casi la prestazione d’opera del socio è soddisfatta anche quando la prestazione d'opera si sostanzia nello svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dall'impresa, senza necessità di una prestazione lavorativa anche manuale, purché sia verificata la stabilità e continuità del vincolo e il rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa stessa.
Il testo del Parere ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


5. Volume di affari - Periodo di riferimento - Chiarimenti dal Ministero

L'art. 2 del D.M. n. 274/1997 stabilisce che "l'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto, dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni".
E' stato chiesto al Ministero se l'espressione appena citata debba interpretarsi facendo riferimento all'anno solare o piuttosto all'anno fiscale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 4 ottobre 2010, prot. 0134535, facendo anche riferimento alle espressioni simili usate dal legislatore in materia di appalti e servizi (D. Lgs. n. 157/1995) e nel Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2008), sostiene che il periodo di riferimento di cui al D.M. n. 274/1997 "vada commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale per le altre tipologie di imprese e che il volume di affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell'impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscale per le altre tipologie di imprese".
Nella nota citata, il Ministero porta due esempi: uno relativo ad una tipologia di società soggetta al deposito del bilancio ed uno relativo ad una tipologia di impresa sottratta all'obbligo del deposito del bilancio.
Nel caso di una impresa (SRL, SPA, SApA, COOP), con esercizio sociale che decorre dal 1° agosto al 31 luglio, che abbia iniziato l'attività il 28 maggio 2008, si dovrà far riferimento ai dati, risultanti dal bilancio, relativi ai periodi 28 maggio 2008 - 31 luglio 2008; 1° agosto 2008 - 31 luglio 2009 e 1° agosto 2009 - 31 luglio 2010.
Poichè, come si è detto sopra, i dati in questione sono desumibili dai bilanci, la domanda di inserimento nelle fasce di classificazione potrà essere presentata solo successivamente al deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale compreso nel "periodo di riferimento".

Nel caso, invece, di impresa individuale (o di altra impresa sottratta all'obbligo del deposito del bilancio) che abbia iniziato l'attività il medesimo giorno dell'esempio precedente (28 maggio 2008), si dovrà far riferimento ai dati relativi ai periodi 28 maggio 2008 - 31 dicembre 2008, 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 e 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010, da desumersi dalle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA, da acquisirsi unitamente alla relativa ricevuta di presentazione e ad autocertificazione del titolare o legale rappresentante circa la quota del volume di affari pertinente all'attività in questione.
Il testo del Parere ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


6. La cessione dell'azienda o del ramo di azienda relativo all'attività di pulizia - Chiarimenti dal Ministero

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3632/C del 12 febbraio 2010 ha affrontato lo spinoso problema relativo al caso in cui un'impresa, inserita in una determinata fascia di classificazione, provvede a cedere ad altra impresa l'azienda o il ramo di azienda relativi alle attività in questione.
Nella precedente Circolare n. 3428/C del 25 novembre 1997, il Ministero affermava che le fasce di classificazione erano acquisibili da parte di un imprenditore individuale che succedesse nell’attività a seguito del decesso del precedente titolare, subentrando in tutti i rapporti in essere, a condizione che fosse verificata la continuità delle relative attività.
Nella stessa circolare si prevedeva inoltre la possibilità di subentro nelle attività di pulizia con annessa acquisizione della fascia di appartenenza, per effetto di procedure di incorporazione o fusione.
Su questo tema seguirono numerose e contrastanti interpretazioni, tanto da indurre il Ministero ad interpellare il Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato con il parere n. 4047/2009 del 22 dicembre 2009, che viene allegato alla Circolare n. 3632/C.

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con il citato parere, si è definitivamente pronunziato sulla questione affermando d’un lato che è “escluso che la cessione di azienda o di ramo di azienda dia luogo al trasferimento in capo all’imprenditore cessionario dei requisiti soggettivi dell’imprenditore cedente, necessari per l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, che esercitino attività di facchinaggio e di movimentazione merci e attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”, ma dall’altro che “deve essere esaminata l’ulteriore e più particolare questione relativa all’influenza della cessione d’azienda sui criteri per la classificazione in fascia delle imprese suddette”.
In tale ottica il parere ha affermato che “l’iscrizione nella fascia non costituisce una rappresentazione statica del volume d’affari dell’impresa, quanto piuttosto una rappresentazione dinamica, nel senso appunto che le variazioni nel volume di affari legittimano l’impresa a chiedere la variazione della fascia di appartenenza.
Nel caso in cui un’impresa acquisisca da altro imprenditore un’azienda o un ramo di essa, è legittimata a rappresentare l’incremento del volume di affari, che da tale acquisizione ad essa derivi, al fine di ottenere la variazione della fascia di classificazione. Non è detto, infatti, che dalla cessione d’azienda derivi in capo alla cessionaria l’intero volume di affari della cedente, in quanto, la successione dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda cedente costituisce un effetto solo naturale del negozio di cessione d’azienda, che in quanto tale può essere escluso da diversa pattuizione tra le parti. Pertanto l’Amministrazione, cui dovesse essere richiesta la variazione della fascia di classificazione, dovrà controllare che dalla cessione di azienda, che abbia legittimato la richiesta, sia effettivamente derivata una variazione del volume di affari del triennio”
.

La conseguenza logica di quanto precede è che la variazione della fascia di classificazione dell’impresa cessionaria non può costituire un effetto automatico dell’acquisizione di un’azienda, che prima della cessione aveva un determinato volume di affari, ma dovrà, secondo il meccanismo previsto dalla normativa in vigore, conseguire ad una specifica richiesta dell’impresa cessionaria e ad una valutazione dell’effettiva incidenza dell’acquisizione dell’azienda de qua sul suo volume di affari medio.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


7. Iscrizione nelle fasce di classificazione da parte di società soggette alla redazione del bilancio - Chiarimenti dal Ministero

Nel caso di imprese soggette all’obbligo di deposito del bilancio il periodo di riferimento per il triennio, o biennio, di cui all’articolo 3 del D.M. n. 274 del 1997 (recante «Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82»), deve essere commisurato all’esercizio sociale, e che il volume di affari maturato nel settore, da doversi considerare per l’individuazione della fascia, va conseguentemente dedotto dai bilanci presentati dall’impresa in relazione agli esercizi sociali considerati.
E’ questo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 14 dicembre 2016, Prot. n. 392763, emanato in risposta ad un quesito posto sul periodo di riferimento per l'iscrizione nelle fasce di classificazione.
Il Ministero ricorda che la normativa di riferimento è quella dettata all’articolo 3 (rubricato «Fasce di classificazione») del decreto 7 luglio 1997, n. 274, dove si stabilisce che le imprese di pulizia:
1) ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi, saranno iscritte, a domanda, nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane, secondo precise fasce di classificazione (comma 1);
2) saranno classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni.
Il Ministero, richiamando un proprio precedente Parere del 4 ottobre 2010, Prot. n. 134535, sostiene che il periodo di riferimento di cui al D.M. n. 274/1997 "vada commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale per le altre tipologie di imprese e che il volume di affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell'impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscale per le altre tipologie di imprese".
Pertanto, venendo al caso specifico oggetti del quesito - avendo l’impresa depositato i bilanci relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, e ovviamente non ancora 2016, ed avendo avviato l’attività di pulizia nell’ottobre 2014 - dovranno essere presi in esame, per ricavarne il volume di affari, i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015; non è dunque necessario, maturato in questo modo il biennio minimo, attendere il deposito del bilancio relativo all’esercizio 2016.
Il testo del Parere ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


8. FEBBRAIO 2021 - PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE - Fissati i nuovi criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione - In vigore dal 18 giugno 2021

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021, recante <7>“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

1) Va premesso che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, con il comma 1126 dell'art. 1, è stato previsto l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche e con i successivi commi 1127 e 1128 sono indicati rispettivamente le categorie merceologiche e il Comitato Ministeriale preposto al monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il cosiddetto GPP (Green Public Procurement) o Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione è un importante strumento non solo per le politiche ambientali ma anche per la promozione dell’innovazione tecnologica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi delle politiche sulla competitività dell’Unione Europea (Strategia di Lisbona).
Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione è stato approvato con Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 Aprile 2008.
Il PAN GPP ha l’obiettivo orientare la spesa pubblica verso: - l’efficienza energetica e il risparmio nell’uso delle risorse, in particolare la riduzione delle emissioni di CO2, - la riduzione dell’uso di sostanze pericolose e della produzione di rifiuti.
Il Piano individua 11 categorie di prodotti e servizi di interesse prioritario per volume di spesa e per impatti ambientali (arredi; edilizia; gestione dei rifiuti; servizi urbani e al territorio; servizi energetici; elettronica; prodotti tessili e calzature; cancelleria; ristorazione; servizi di gestione degli edifici; trasporti) rispetto ai quali definire “criteri ambientali minimi”, ossia requisiti di natura ambientale collegati alle diverse fasi della procedura di appalto (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, condizioni di esecuzione dell’appalto) da internalizzare nelle ordinarie procedure di acquisto pubblico.

2) Ricordiamo che in precedenza, con due distinti decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 e del 18 ottobre 2016, sono stati adottati, rispettivamente i «Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene» e i «Criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti», che ora vengono entrambi abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del 29 gennaio 2021.

3) Con questo nuovo decreto del 29 gennaio 2021, come stabilito all’articolo 1, vengono adottati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) i criteri ambientali minimi per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l'igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale
(ALLEGATO 1);
f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario (ALLEGATO 2).

Per ciascuno di essi, all’articolo 2, vengono fornite le seguenti specificazioni:
a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive);
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
d) detergenti per l'igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;
e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l'igiene personale;
f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l'uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.

Queste nuove norme entreranno in vigore il 18 giugno 2021 (dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

I criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti con il nuovo decreto si prefiggono, come principali obiettivi ambientali, quelli della riduzione delle sostanze pericolose e dell’efficienza nell’uso delle risorse, inclusa l’energia, con un’attenzione verso la formazione green dei lavoratori.
Le nuove regole per i servizi di pulizia prescrivono specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedono, per esempio, l’uso esclusivo di prodotti detergenti con marchio ambientale Ecolabel.
L’uso dei detergenti e dei disinfettanti, inoltre, sarà razionalizzato obbligatoriamente con sistemi dosatori o grazie ad una formazione specifica dei dipendenti, i quali dovranno essere formati ad un utilizzo più efficiente delle risorse anche in ordine ad altre competenze “green”, per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività di pulizia o per ottimizzare il ciclo di vita di utensili e attrezzi di lavoro.
Le macchine che saranno usate per tutte queste attività dovranno rispondere, secondo i CAM, a criteri di ecodesign e dovranno essere più efficienti nell’uso delle risorse idriche ed energetiche.
Altrettanta attenzione dovrà essere riservata a quei prodotti ausiliari per l’igiene come gli elementi tessili in microfibra piatti, che, sulla base di evidenze scientifiche, siano in grado di ridurre il consumo di acqua e di detergenti del 95%.
Nel caso di servizi resi presso edifici ed ambienti ad uso sanitario, per assicurare una migliore qualità generale del servizio, fondamentale anche per ridurre le infezioni correlate all’assistenza, i criteri specifici sono stati individuati in condivisione con il ministero della Salute.

4) Con l’entrata in vigore del decreto tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno affidarsi ad aziende di pulizie che rispettino questi criteri e prevederli nei relativi bandi pubblici per le gare d’appalto.
A tale proposito, ricordiamo che la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 972 pubblicata il 3 febbraio 2021, ha sancito che per gli affidamenti che prevedono l’obbligo di applicare i criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante non solo è obbligata a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma deve altresì procedere secondo le modalità attuative ed i criteri minimi fissati dai rispettivi decreti ministeriali.
Le fattispecie alternative ivi rappresentate (nel caso specifico Allegato 1 e Allegato 2) non rappresentano soltanto “modelli ideali” di perseguimento degli obiettivi, bensì sono i soli modelli concreti che le Amministrazioni possono e devono utilizzare.

. Per un approfondimento dal sito del Ministero dell'Ambiente, cliccate QUI.


MODULISTICA

Dal 1 maggio 2018 sono entrati in vigore con accordo del 22 febbraio 2018 i nuovi moduli SCIA unificati e standarizzati per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione da utilizzarsi unitamente al modulo SCHEDA ANAGRAFICA approvato con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.

La nuova modulistica può essere presentata:
- direttamente alla Camera di Commercio (nel caso di SCIA semplice di inizio attività);
- al SUAP (nel caso di SCIA semplice di inizio attività), alternativamente rispetto alla presentazione diretta alla Camera di Commercio;
- esclusivamente al SUAP (nel caso di SCIA unica o Condizionata, laddove sia necessario presentare contestualmente segnalazioni, comunicazioni o richieste di autorizzazioni ad altri enti.
L’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa continua ad essere, in ogni caso, di competenza della Camera di Commercio.

. Se vuoi scaricare la modulistica unificata e standardizzata, clicca QUI

. Se vuoi approfondire il tema della modulistica unificata e standardizzata, clicca QUI


. Per scaricare la MODULISTICA relativa alle attività di mpiantistica, Autoriparazione, Pulizia, Facchinaggio, predisposta dalla Camera di Commercio di Ferrara, cliccate QUI.


APPROFONDIMENTI

Sull'argomento proponiamo una approfondimento, curato da Claudio Venturi, dal titolo:
. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. (Aggiornato a giugno 2015).


IMPIANTISTI, AUTORIPARATORI E IMPRESE DI PULIZIE - Titoli di studio abilitanti

Le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna hanno redatto elenco dei titoli di studio idonei per le attività di cui alla Legge 122/1992, D.M. 37/2008, Legge 82/1994".

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI.

. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI.

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI.

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per un approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI.

. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI E PARERI MINISTERIALI

. L. 25 gennaio 1994, n. 82: Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

. Circolare n. 3343/C del 28 luglio 1994: Legge 25.1.1994, n. 82. Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

. D.M. 7 luglio 1997, n. 274: Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

. Circolare n. 3420/C del 22 settembre 1997: Disciplina delle attività di pulizia. Legge n. 82 del 1994 e D.M. 7.7.1997, n. 274.

. Circolare n. 3428/C del 25 novembre 1997: Disciplina delle attività di pulizia. Legge n. 82 del 1994 e D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

. Circolare n. 3475/C del 20 dicembre 1999: Legge 25 gennaio 1994, n. 82 – Attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469: Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Circolare n. 3606/C del 2 febbraio 2007: Liberalizzazione delle attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio - Effetti sull'accesso dei cittadini comunitari ed extracomunitari.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 7 agosto 2007, Prot. 0007811: Inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti per servizi di pulizia e facchinaggio (art. 3, D.M. n. 274/1997 e art. 8, D.M. n. 221/2003).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 12 settembre 2007, Prot. 0008513: Richiesta parere legge n. 82/1994 - Variazione negativa fascia di classificazione.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 3 dicembre 2007, Prot. 10983: Legge n. 82/1994 (recante "Disciplina dell'attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione") - Applicabilità all'attività di pulizia di treni ed autobus.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618: Richiesta di chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Lettera Circolare del 29 febbraio 2008, Prot. 0001832: Art. 10, comma 3, del D.L. n. 7/2007, convertito in L. n. 40/2007 - Esercizio dell'attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640: Art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato, in ultimo, dall’articolo 9, commi da 4 a 6, della legge n. 69 del 2009 - Problematiche interpretative con riferimento ad alcune attività soggette a verifica dei requisiti da parte degli uffici del registro delle imprese.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Circolare del 12 febbraio 2010, n. 3632/C: Cessione d’azienda o di un suo ramo – Rilevanza in alcuni settori ai fini del trasferimento dei requisiti soggettivi dell’impresa cedente alla cessionaria.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 16 marzo 2010, Prot. 10745: Attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizazione e sanificazione (legge n. 82 del 1994) - Fasce di classificazione - Richiesta di chiarimenti in merito alla circolare n. 3632/C del 10 febbraio 2010.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 4 ottobre 2010, Prot. 0134535: Imprese di pulizia (legge n. 82 del 1994) e fasce di classificazione - Periodi di riferimento - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 20 ottobre 2010, Prot. 0146120: Legge n. 82 del 1994 (disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) - Attribuzione della fascia di classificazione - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Registro Ufficiale - Letera-Circolare del 16 giugno 2011, Prot. 0115431: Valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate .

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Registro Ufficiale - Parere del 17 luglio 2012, Prot. 159727: Attività di pulizia e connesse (legge 82/1994) - Inserimento nelle fasce di classificazione di cui all’art. 3 del d.m. 274/1997 - Richiesta parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Registro Ufficiale - Parere del 17 luglio 2012, Prot. 159747: Inserimento nelle fasce di classificazione di cui all’art. 3 del d.m. 274/1997, per la partecipazione a gare d’appalto bandite da pubbliche amministrazioni per servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - Richiesta parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Registro Ufficiale - Parere del 18 settembre 2012, Prot. 0192965: Contratto di affitto di azienda - Effetti sulle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/1997 - Richiesta parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Registro Ufficiale - Parere del 14 dicembre 2016, Prot. 392763: Imprese di pulizia. Iscrizione nelle fasce di classificazione. Periodo di riferimento.

. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 29 gennaio 2021: Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.


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Pubblicato su: 2013-12-28 (8154 letture)

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