FACCHINAGGIO - FASCE DI CLASSIFICAZIONE - REQUISITI
NOTIZIE IN BREVE
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Iscrizione in una fascia di classificazione - Cessione dell'azienda - Parere del Consiglio di Stato
Le imprese di pulizia e di facchinaggio, per potere partecipare agli appalti relativi allo specifico settore, devono essere iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, secondo
fasce di classificazione per volume di affari realizzato mediamente nell’ultimo triennio.
L’applicazione delle norme attualmente in vigore ha dato luogo a notevoli incertezze nel caso in cui un’impresa inserita in una determinata fascia di classificazione provvedeva a cedere ad altra impresa l’azienda o il ramo di azienda relativi alle attività in questione.
Incertezze interpretative hanno costretto il Ministero ad interpellare il Consiglio di Stato, il quale si è espresso con il parere n. 4047/2009, che viene allegato alla Circolare ministeriale n. 3632/C del 12 febbraio 2010.
Le modifiche dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 - Problematiche applicative per le attività regolamentate il cui esercizio e subordinato a verifica dei requisiti presso le Camere di Commercio
I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività - DIA", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibili omogenei.
Successivamente, lo stesso Ministero è tornato sullo stesso argomento fornendo, con Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640, ulteriori considerazioni che ribadiscono la linea tenuta dal Ministero nella Circolare n. 3625/C.
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LE IMPRESE DI FACCHINAGGIO
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Normativa di riferimento
1. L'ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO NEL D.M. N. 221 DEL 2003
La fonte normativa è il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 30 giugno 2003 n. 221.
Al decreto sono seguite cinque Circolari del Ministero delle attività produttive:
- la n. 3570/C del 30 dicembre 2003,
- la n. 3590/C del 2 settembre 2005,
- la n. 3595/C del 13 dicembre 2005,
- la n. 3597/C del 27 gennaio 2006;
- la n. 3600/C del 6 aprile 2006;
- la n. 3626/C del 30 luglio 2009.
1.1. Attività soggette
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 221/2003, per attività di facchinaggio e movimentazione merci si intendono le seguenti attività:
• portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
• insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
L'esercizio delle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci, svolte per conto di terzi, è riservato alle imprese, costituite sia in forma societaria che individuale, che risultano in possesso di particolari requisiti dettati dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221.
1.2. Requisiti necessari
Inizialmente, i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività erano i seguenti:
• capacità economico-finanziaria dell'impresa (art. 5);
• capacità tecnico-organizzativa (art. 6): il preposto alla gestione tecnica deve essere in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali;
• onorabilità (art. 7), che devono essere posseduti dal titolare e dagli eventuali institori e direttori per l'impresa individuale, da tutti i soci illimitatamente responsabili per le società di persone e le Sapa, da tutti gli amministratori per le altre società di capitali e le società cooperative.
Successivamente, l’articolo 10, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha stabilito che l’attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente (ora segnalazione certificata di inizio attività – SCIA), da presentare alla Camera di Commercio competente, e non può essere subordinata a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.
Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221.
Da ultimo, il comma 1, lett. b) dell’articolo 10 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.- n. 59/2010, ha introdotto un nuovo comma 1-bis, dell’articolo 72 del citato D.Lgs. n. 59/2010. Si tratta – come fa osservare il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012 - di una mera operazione di rafting, dovuta al mancato coordinamento avvenuto nella L. n. 40/2007, di conversione del D.L. n. 7/2007, che all’articolo 10, comma 3 aveva abrogato i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, incidendo unicamente sul regolamento delegato (D.I. 30 giugno 2003, n. 221), senza provvedere all’abrogazione dei medesimi nella norma della delega (Legge 5 marzo 2001, n. 57).
1.3. Modalità di denuncia
Il giorno stesso in cui si inizia l’attività deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, con allegata la documentazione richiesta.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dal Responsabile del procedimento e, per le imprese artigiane dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA i requisiti devono essere riconosciuti o negati: oltre tale termine vale il principio del silenzio-assenso.
1.4. Fasce di classificazione
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA sono le seguenti:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro.
L'iscrizione nelle suddette fasce ha valore al fine della stipulazione dei contratti. Infatti all'impresa non e' consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita.
Il DM 221/2003 prevede che la variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata alla Camera di Commercio entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Il Ministero delle Attività Produttive con la Circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003 ha chiarito che i 30 giorni per la comunicazione della variazione negativa decorrono dal deposito del bilancio per le società di capitali e società cooperative e dalla presentazione della denuncia dei redditi per le imprese a forma giuridica diversa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3632/C del 12 febbraio 2010 ha affrontato lo spinoso problema relativo al caso in cui un'impresa, inserita in una determinata fascia di classificazione, provvede a cedere ad altra impresa l'azienda o il ramo di azienda relativi alle attività in questione.
Nella precedente Circolare n. 3428/C del 25 novembre 1997, il Ministero affermava che le fasce di classificazione erano acquisibili da parte di un imprenditore individuale che succedesse nell’attività a seguito del decesso del precedente titolare, subentrando in tutti i rapporti in essere, a condizione che fosse verificata la continuità delle relative attività.
Nella stessa circolare si prevedeva inoltre la possibilità di subentro nelle attività di pulizia con annessa acquisizione della fascia di appartenenza, per effetto di procedure di incorporazione o fusione.
Su questo tema seguirono numerose e contrastanti interpretazioni, tanto da indurre il Ministero ad interpellare il Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato con il parere n. 4047/2009 del 22 dicembre 2009, che viene allegato alla Circolare n. 3632/C.
Il Consiglio di Stato, Sezione III, con il citato parere, si è definitivamente pronunziato sulla questione affermando d’un lato che è “escluso che la cessione di azienda o di ramo di azienda dia luogo al trasferimento in capo all’imprenditore cessionario dei
requisiti soggettivi dell’imprenditore cedente, necessari per l’iscrizione nel registro delle imprese o
nell’albo delle imprese artigiane, che esercitino attività di facchinaggio e di movimentazione merci
e attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”, ma dall’altro che
“deve essere esaminata l’ulteriore e più particolare questione relativa all’influenza della cessione d’azienda sui criteri per la classificazione in fascia delle imprese suddette”.
In tale ottica il parere ha affermato che “l’iscrizione nella fascia non costituisce una rappresentazione statica del volume d’affari dell’impresa, quanto piuttosto una rappresentazione dinamica, nel senso appunto che le variazioni nel volume di affari legittimano l’impresa a chiedere la variazione della fascia di appartenenza.
Nel caso in cui un’impresa acquisisca da altro imprenditore un’azienda o un ramo di essa, è legittimata a rappresentare l’incremento del volume di affari, che da tale acquisizione ad essa derivi, al fine di ottenere la variazione della fascia di classificazione. Non è detto, infatti, che dalla cessione d’azienda derivi in capo alla cessionaria l’intero volume di affari della cedente, in quanto, la successione dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda cedente costituisce un effetto solo naturale del negozio di cessione d’azienda, che in quanto tale può essere escluso da diversa pattuizione tra le parti. Pertanto l’Amministrazione, cui dovesse essere richiesta la variazione della fascia di classificazione, dovrà controllare che dalla cessione di azienda, che abbia legittimato la richiesta, sia effettivamente derivata una variazione del volume di affari del triennio”.
La conseguenza logica di quanto precede è che la variazione della fascia di classificazione dell’impresa cessionaria non può costituire un effetto automatico dell’acquisizione di un’azienda,
che prima della cessione aveva un determinato volume di affari, ma dovrà, secondo il meccanismo
previsto dalla normativa in vigore, conseguire ad una specifica richiesta dell’impresa cessionaria e ad una valutazione dell’effettiva incidenza dell’acquisizione dell’azienda de qua sul suo volume di affari medio.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
2. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 7/2007, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 40/2007
2.1. La dichiarazione di inizio dell'attività
Il comma 3, dell’art. 10 del decreto-legge n. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, stabilisce che l'attività di facchinaggio è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza lavorativa.
Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico finanziaria.
In fase di conversione del decreto-legge è stato aggiunto il seguente periodo: per l'esercizio delle sole imprese di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b), del comma 1, del D.M. n. 221/2003.
Si tratta del requisito relativo al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente.
Dunque, per le imprese di facchinaggio non verrà più richiesto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (titoli di studio ed esperienza lavorativa) e dei requisiti di capacità economico-finanziaria riferiti al possesso di un determinato patrimonio netto.
Riguardo all’attività di facchinaggio, già soggetta a dichiarazione di inizio attività, l'articolo 72 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della "Direttiva Servizi" 2006/123/CE) si è limitato ad una semplificazione degli adempimenti, eliminando
l’analoga dichiarazione prevista dal D.P.R. 18 aprile 1991, n. 342, nel caso dei soggetti che abbiano già presentato tale dichiarazione di inizio attività
ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per i relativi addetti.
Tale doppia dichiarazione risultava infatti inutilmente onerosa e non giustificabile in termini di adeguatezza e proporzionalità degli adempimenti.
2.2. Luogo di presentazione della dichiarazione di inizio attività
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Lettera Circolare del 29 febbraio 2008, Prot. 0001832, ha cercato di risolvere alcune incertezze interpretative sul punto in cui la norma in questione prevede che dette attività "sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente...".
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2.3. La modulistica per le dichiarazioni di inizio attività
. Se vuoi scaricare la modulistica relativa all'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, aggiornata con le modifiche apportate dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, clicca QUI
. Se vuoi scaricare la modulistica relativa al REGISTRO DELLE IMPRESE, aggiornata con le modifiche apportate dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, clicca QUI
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CASISTICA IN MATERIA DI POSSESSO DEI REQUISITI E DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
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1. Procedura di inserimento nelle fasce di classificazione
In materia di inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti è stato chiesto se detto inserimento debba avvenire:
a) immediatamente e di diritto, a seguito della presentazione, da parte dell’impresa, di una denuncia nella quale dichiara di possedere i requisiti che danno titolo all’inserimento stesso, oppure
b) all’esito di una procedura di iscrizione su domanda, e quindi dopo che la Camera di Commercio ha provveduto a verificare l’effettivo possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 7 agosto 2007, Prot. 0007811, ha risposto che, nonostante che la nuova normativa preveda di sostituire le autorizzazioni amministrative con “dichiarazioni di inizio attività” da parte dell’interessato, le indicazioni normative che regolano questo specifico settore parlano di “iscrizione a domanda” o di “richiesta di iscrizione in una determinata fascia” e quando parlano di “presentazione di una denuncia di inizio dell’attività” (ora dichiarazione di inizio attività) lo fanno in riferimento al solo possesso dei requisiti (onorabilità, capacità tecnico- finanziaria, ecc.) e mai in riferimento alle fasce, per l’iscrizione nelle quali devono presentare un apposito modello (vedi Allegato B per il facchinaggio), con il quale si fa “istanza di iscrizione nella seguente fascia ….”. In questa modulistica non viene peraltro mai riportata la formula per le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Da tutto ciò, sembra di poter concludere che l’intenzione del legislatore fosse quella di condizionare l’inserimento nelle fasce di classificazione ad una apposita istanza di “iscrizione” e cioè ad un atto dell’amministrazione procedente, dopo un riscontro documentale, e non ad una mera denuncia da parte dell’istante.
Circa il termine entro il quale è necessario provvedere a detta iscrizione, lo stesso Ministero ritiene che, in mancanza di una espressa previsione di legge al riguardo, si debba applicare il disposto di cui al comma 3, dell’art. 2, della legge n. 241/1990, e cioè che il termine sia fissato in 90 giorni.
2. Requisito dell'immedesimazione del responsabile tecnico: chiarimenti
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618, ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico, precisando che:
a) nel caso S.n.c. il socio che assume l’incarico di responsabile tecnico deve essere uno dei soci partecipanti al lavoro;
b) nel caso sia l’accomandante ad assumere l’incarico di responsabile tecnico, lo stesso dovrà essere socio prestatore d’opera.
In entrambi i casi la prestazione d’opera del socio è soddisfatta anche quando la prestazione d'opera si sostanzia nello svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dall'impresa, senza necessità di una prestazione lavorativa anche manuale, purché sia verificata la stabilità e continuità del vincolo e il rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa stessa.
3. Attività di movimentazione merci e trasloco - Applicabilità alla disciplina del facchinaggio
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3626/C del 30 luglio 2009, è tornato sull’argomento di una corretta interpretazione dell’articolo 2, lettere a) e b) del D.M. n. 221 del 2003, che da sempre ha determinato molti dubbi interpretativi.
L'attività di facchinaggio è, molto spesso, incorporata all'interno di un più ampio ciclo di servizio, quali, ad esempio, quelli del trasloco, del trasporto e della logistica. In tali casi I'attività di facchinaggio svolge una funzione strumentale accessoria che non rileva, autonomamente, rispetto al fruitore del servizio.
In questi casi le attività relative al trasporto e al trasloco svolte in maniera "prevalente" o l’attività di facchinaggio svolta in maniera “strumentale ed accessoria” sono soggette alla normativa sul facchinaggio?
Secondo il Consiglio di Stato (Decisione n. 4613 del 2008), la mancata iscrizione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane per l’attività di facchinaggio di un’impresa che esercita detta attività in via meramente strumentale rispetto ad altre prevalenti, quali il trasporto o il trasloco, inibisce a detta impresa la partecipazione ad una gara di appalto se nel bando è indicato come requisito l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane ai sensi del D.M. n. 221/2003.
Tale decisione ha generato immediati dubbi negli operatori del settore dei trasporti, dei traslochi e simili preoccupati che sulla base della stessa risultasse loro inibita la partecipazione ad appalti pubblici genericamente definiti di "trasloco e facchinaggio".
Il Ministero, con la citata lettera-circolare n. 3626/C, ha ritenuto opportuno fare alcune puntualizzazioni anche in merito ad una corretta interpretazione della citata decisione del Consiglio di Stato.
Sia il Ministero dello Sviluppo Economico che il Ministero del Lavoro ritengono che nel caso l’attività di facchinaggio sia meramente marginale e strumentale e di mero servizio all’attività principale di movimentazione merci e trasloco, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come prestazione autonoma questa, questa non deve essere sottoposta alla disciplina dettata dal D.M. n. 221/2003.
Resta inteso, pertanto, che l'impresa esercente l'attività di facchinaggio deve valutare attentamente se detta attività rivesta, tra le attività svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo oppure come attività prevalente nell'ambito di un più ampio servizio.
Ove ricorra tale ipotesi, l’impresa non sarà tenuta all’iscrizione nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per l’attività di facchinaggio ai sensi del D.M. n. 221 del 2003.
Il testo della lettera-circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
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MODULISTICA
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Dal 1 maggio 2018 sono entrati in vigore con accordo del 22 febbraio 2018 i nuovi moduli SCIA unificati e standarizzati per l'attività di facchinaggio, da utilizzarsi unitamente al modulo SCHEDA ANAGRAFICA approvato con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.
La nuova modulistica può essere presentata:
- direttamente alla Camera di Commercio (nel caso di SCIA semplice di inizio attività);
- al SUAP (nel caso di SCIA semplice di inizio attività), alternativamente rispetto alla presentazione diretta alla Camera di Commercio;
- esclusivamente al SUAP (nel caso di SCIA unica o Condizionata, laddove sia necessario presentare contestualmente segnalazioni, comunicazioni o richieste di autorizzazioni ad altri enti.
L’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa continua ad essere, in ogni caso, di competenza della Camera di Commercio.
. Se vuoi scaricare la modulistica unificata e standardizzata, clicca QUI
. Se vuoi approfondire il tema della modulistica unificata e standardizzata, clicca QUI
. Per scaricare la MODULISTICA relativa alle attività di mpiantistica, Autoriparazione, Pulizia, Facchinaggio, predisposta dalla Camera di Commercio di Ferrara, cliccate QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per la MODULISTICA da utilizzare, a decorrere dal 31 luglio 2010, per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese, cliccate QUI.
. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI
. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE, cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Per un approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali, clicca QUI.
. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI
. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI
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APPENDICE NORMATIVA
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D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342:Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio.
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Legge 5 marzo 2001, n. 57: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
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D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
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DM. 30 giugno 2003, n. 221 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2003): Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.
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Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003: Decreto 30 giugno 2003, n. 221, regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.
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Ministero delle attività produttive - Nota del 9 marzo 2004, Prot. 548552: Specificazioni in merito all'ambito di applicazione del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio").
. Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3590/C del 2 settembre 2005: Decreto 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17, legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio – Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 14, comma 2.
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Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3595/C del 13 dicembre 2005 - Prot. 0011188: Decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio) - Ulteriori indicazioni applicative.
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Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3597/C del 27 gennaio 2006 - Prot. 0001041: Decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio) - Ulteriori indicazioni applicative.
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Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469: Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.
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Ministero delle attività produttive - Parere del 27 aprile 2006, Prot. 0003985 - Regolamento 30 giugno 2003, n. 229, recante riqualificazione delle imprese di facchinaggio. Art. 5, comma 1 lettera b).
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 7 agosto 2007, Prot. 0007811: Inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti per servizi di pulizia e facchinaggio (art. 3, D.M. n. 274/1997 e art. 8, D.M. n. 221/2003).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618: Richiesta di chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Lettera Circolare del 29 febbraio 2008, Prot. 0001832: Art. 10, comma 3, del D.L. n. 7/2007, convertito in L. n. 40/2007 - Esercizio dell'attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Lettera-Circolare n. 3626/C del 30 luglio 2009, Prot. 0069886: Attività di movimentazione merci (decreto interministeriale n. 221 del 2003).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640: Art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato, in ultimo, dall’articolo 9, commi da 4 a 6, della legge n. 69 del 2009 - Problematiche interpretative con riferimento ad
alcune attività soggette a verifica dei requisiti da parte degli uffici del registro delle imprese.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Circolare del 12 febbraio 2010, n. 3632/C: Cessione d’azienda o di un suo ramo – Rilevanza in alcuni settori ai fini del
trasferimento dei requisiti soggettivi dell’impresa cedente alla cessionaria.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Registro Ufficiale - Letera-Circolare del 16 giugno 2011, Prot. 0115431: Valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate .
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