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ENASARCO - COMPITI DELLA FONDAZIONE - SOGGETTI ISCRIVIBILI - SEDI





LA FONDAZIONE ENASARCO – COMPITI E FINALITA' – SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE - CONTRIBUZIONE

1. COMPITI ISTITUZIONALI

L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) fu istituito con la L. 3 aprile 1926, n. 563 e riconosciuto con R.D. 6 giugno 1939, n. 1305, come Ente di diritto pubblico per la gestione della previdenza, del fondo di indennità risoluzione rapporto, dell'istruzione professionale e dell'assistenza sociale.
L’ENASARCO, da ente di diritto pubblico, è diventato un Ente di diritto privato, in base all’art. 1 della L. n. 12 del 1973, e successivamente Fondazione, a seguito della riforma pensionistica che ha visto la nascita di ben 15 Enti previdenziali privati con il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

La Fondazione ENASARCO ha continuato nel tempo a gestire il patrimonio costituito con i contributi versati dalle ditte preponenti e dagli agenti di commercio.
Con questa nuova forma giuridica, pur rimanendo inalterate le finalità dell'Ente, la privatizzazione ha riguardato la gestione e quindi la sua autonomia.
La Fondazione ENASARCO è, in sostanza, un istituto di previdenza integrativo delle prestazioni INPS, nel senso che eroga agli agenti e rappresentanti di commercio una pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.

Il controllo pubblico sulla gestione della Fondazione ENASARCO è affidato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La Fondazione ENASARCO esercita, d'intesa con il Ministero del Lavoro, azioni di vigilanza ispettiva per l'accertamento della natura del rapporto di Agenzia e per l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte mandanti.


2. SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE

2.1. Soggetti tenuti all’obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza

Secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del Regolamento sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione ENASARCO tutti i soggetti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile (denominati “agenti”), che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
Sono altresì tenuti alla iscrizione gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti operanti in Italia impegnandosi al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, mediante atto d’obbligo, redatto in lingua italiana, sul modello della Fondazione e con firma autenticata, fatta salva l’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

L’obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti che operino individualmente e quelli che operino in società o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e non si trovino in condizioni di incompatibilità per immedesimazione organica.


2.2. Modalità di iscrizione e cessazione

Alla iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

Il preponente, entro 30 giorni, deve comunicare l’inizio o la cessazione del rapporto di agenzia con le forme e i modi stabiliti dalla Fondazione.
In entrambi i casi il preponente deve indicare per ciascun agente:
a) la data di inizio o cessazione;
b) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo e il codice fiscale;
c) l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario);
d) il numero della preesistente posizione assicurativa presso la Fondazione;
e) ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione
.

Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, che intenda iscrivere gli agenti cittadini italiani, in aggiunta ai dati di cui al precedente comma, deve inviare alla Fondazione l’esemplare originale o copia autentica dell’atto di assunzione di obbligo di rispetto delle norme contenute nel regolamento, redatto in conformità del modello fornito dalla Fondazione.
Qualora venga conferito l’incarico di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile ad agenti operanti in forma associativa, il preponente, utilizzando i moduli e i sistemi informatici indicati dalla Fondazione, deve precisare per ciascuna società o associazione di agenti, oltre ai dati di cui sopra, la denominazione o ragione sociale, la data di costituzione, il numero di iscrizione al REA, la sede sociale ed ogni altro elemento ritenuto necessario dalla Fondazione.
Qualora nella società o associazione di agenti, tutti i soci o parte di essi abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve fornire per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili tutti i dati di cui sopra, allegando una dichiarazione sottoscritta dagli stessi, relativa alle quote di ripartizione dei contributi.


3. I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI secondo il nuovo regolamento in vigore dal 2013

Con delibere del Consiglio di amministrazione n. 95 del 22 dicembre 2010 e n.35 del 4 maggio 2011 è stato approvato il nuovo "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÁ ISTITUZIONALI", in vigore dal 1° gennaio 2013.

All'articolo 4 (rubricato "Contributo previdenziale obbligatorio") si stabilisce che il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.
Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di agenzia di cui all’articolo 6 (le società per azioni o di società a responsabilità limitata).
Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

Il Regolamento delle attività istituzionali prevede un aumento delle aliquote contributive molto graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020) durante i quali si passerà dal 13,50% al 17%.
Questo correttivo permetterà all’agente di godere, alla fine dell’attività lavorativa, di una pensione più cospicua.

. Se vuoi scaricare la tabella delle aliquote contributive dovute dal 2012 al 2020, clicca QUI.


3.1. Le aliquote contributive per il 2018

La misura delle aliquote Enasarco dovute per l'anno 2018 da parte degli agenti e rappresentanti di commercio e che le ditte preponenti devono versare al Fondo di previdenza è fissata al 16%.
. Il 50% dell’Importo, scaturito dall’applicazione dell’Aliquota Enasarco sull’Imponibile Provvigionale di competenza è a carico dell’Agente (con una trattenuta diretta in fattura dell'8%) e il restante 50% è a carico dell’Azienda Mandante stessa.


3.2. Le nuove misure dei massimali provvisionali e dei minimali contributivi in vigore dal 1° gennaio 2018

Secondo quanto disposto dalòl'art. 5, comma 1 dell'attuale Regolamento delle attività istituzionalei, ilk contributo previdenziale obbligatorio è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo:
- di Euro 37.500,00 per l'agente monomandatario e
- di Euro 25.000,00 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario.
Il massimale provvigionale annuo non é frazionabile.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali (in vigore al 2013) i massimali provvigionali ed i minimali contributivi vengono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall’anno 2016.

Dal 2018 i minimali e i massimali Enasarco sono determinati applicando agli importi stabiliti per il 2016, la rivalutazione ISTAT, pertanto, per conoscere le nuove soglie del minimale contributivo Enasarco 2017 e del massimale provvigionale 2017, occorre attendere l'aggiornamento da parte dell'ISTAT.


3.3. Modalità e termini di versamento

Il versamento dei contributi è preceduto dall’invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti.
I contributi devono pervenire alla Fondazione , salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:
- 1 gennaio – 31 marzo
- 1 aprile – 30 giugno
- 1 luglio – 30 settembre
- 1 ottobre – 31 dicembre
.

L’obbligo di versamento dei contributi in questione è a totale carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell’agente è trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.


. 3.4. Sanzioni

Secondo quanto stabilito all’articolo 34 del Regolamento, i preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui sopra sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla Fondazione di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla Fondazione stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% del contributo omesso.
La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.
La sanzione civile di cui sopra è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla Fondazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.

Nel caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, è comminata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

Secondo quanto stabilito dall'art. 36 del citato regolamento, i preponent i che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi in questione ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato


3.5. Ricorsi

Secondo quanto stabilito dall’art. 46 del Regolamento, sui ricorsi concernenti l'applicazione del presente Regolamento decide, con provvedimento definitivo, il Comitato Esecutivo della Fondazione od altro Organo Collegiale dal medesimo indicato, sentito un Comitato Istruttorio all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I ricorsi devono essere inviati alla Segreteria degli Organi Collegiali, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:
1. le generalità del ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed indirizzo);
2. gli estremi del provvedimento impugnato;
3. i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
4. la firma del ricorrente
.

La decisione sul ricorso deve essere comunicata al ricorrente entro i 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso.
Trascorso tale termine, senza che la decisione gli sia stata comunicata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.


ISCRIZIONE ALL’ENASARCO – SOGGETTI ISCRIVIBILI - CASISTICA

1. AGENTI DI COMMERCIO NON ISCRITTI NEL RUOLO PROCACCIATORI D’AFFARI – ISCRIVIBILITA’ ALL’ENASARCO

L’ENASARCO, con Delibera 18 febbraio 2000, n. 2/2000 (approvata dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, con Comunicato del 5 luglio 2000, riportato nella G.U. n. 197 del 24 agosto 2000), ha varato nuove modifiche al Regolamento della Fondazione che consistono:
a) nell’abrogazione del riferimento all’iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio che cessa, pertanto, di essere condizione per l’iscrizione all’ENASARCO;
b) nella soppressione della norma del Regolamento che prevedeva il mantenimento degli obblighi contributivi in capo ai soggetti iscritti all’ENASARCO alla data del 1° ottobre 1998, ancorchè non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’ENASARCO ha fissato così la nuova regola: si ha l’obbligo di iscrizione all’ENASARCO, con conseguente tutela sul piano previdenziale, in presenza di una prestazione che abbia le caratteristiche proprie del contratto di agenzia, anche se l’intermediario interessato non risulti iscritto nel Ruolo agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di Commercio.

Tale modifica da parte dell’ENASARCO (che recepisce la Direttiva comunitaria n. 86/653/CEE riguardo agli agenti di commercio, nonché la Sentenza 13 luglio 2000, n. 456 della Corte di Giustizia Europea e quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 16 maggio 1999, n. 4817) sancisce la piena validità dei contratti di agenzia stipulati tramite agente non iscritto al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio, nonostante il contrasto sussistente fra la normativa nazionale (artt. 2 e 9 della Legge n. 204/1985) e la disposizione della normativa comunitaria (da considerarsi prevalente nella fattispecie).
In altri termini, le aziende che usufruiscono delle prestazioni di agenti non iscritti a Ruolo e di procacciatori d’affari, debbono iscrivere gli stessi all’ENASARCO e versare le quote contributive dovute, se le prestazioni di detti soggetti risultino non più “occasionali”.
L’Ente in questione può usufruire di un termine prescrizionale per il recupero di detti contributi non versati pari a 5 anni.


2. Dal 1° LUGLIO 2005 CONTRIBUZIONE SOLO ON-LINE

A partire dal 1° luglio 2005, l’unico sistema consentito per il versamento dei contributi obbligatori ENASARCO sarà solo quello on-line.
Il nuovo sistema è incentrato sulla compilazione via WEB della distinta di versamento, e sul pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario.
Sarà il sistema a calcolare in automatico il corretto importo da versare.
Per accedere a questa funzione è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.
La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che pertanto non dovrà più essere inviata.
Le modalità di pagamento previste sono: RID, MAV Bancario e il Pagamento Incasso Domiciliato presso gli uffici postali.
Per assistenza sulla contribuzione on-line si possono contattare gli operatori a disposizione chiamando al numero unico nazionale 199.30.30.03 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 – 19:30 ed il sabato dalle ore 8:30 – 13.00) oppure scrivendo a: help.aziende@enasarco.it.


3. PROMOTORI FINANZIARI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ENASARCO

Il Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, con Sentenza m. 12056/2005,confermando una consolidata linea adottata dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO degli agenti promotori finanziari.
Pertanto i promotori finanziari hanno l’obbligo contributivo nei confronti della Fondazione ENASARCO al pari degli agenti e rappresentanti di commercio.

. Se vuoi approfondire l’argomento e leggere il testo della sentenza e del comunicato stampa, clicca QUI


4. SUB AGENTI DI ASSICURAZIONE – ISCRIZIONE ENASARCO - INAMMISSIBILITA’

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Nota del 1° giugno 2006, Prot. 25/SEGR/0000096, ha risposto ad un'istanza di interpello volta a conoscere se sia da considerarsi obbligatoria l'iscrizione dei sub-agenti di assicurazione all'ENASARCO, con i relativi trattamenti previdenziali ed assistenziali ed i connessi obblighi contributivi.
Sulla base della legge n. 12 del 2 febbraio 1973, che ha riscritto la disciplina della previdenza integrativa obbligatoria per gli agenti di commercio e ha ridefinito i compiti dell’ENASARCO, si è sempre sostenuta l’esclusione dall’obbligo di iscrizione all’ENASARCO degli agenti di assicurazione, in quanto gli stessi trovano una disciplina codicistica espressamente non richiamata dall’articolo 2 della citata legge (art. 1753 C.C.).
La questione controversa ha sempre riguardato i sub-agenti di assicurazione, che hanno stipulato un contratto di agenzia con gli agenti di assicurazione e che quindi potevano essere annoverati tra i soggetti beneficiari della disciplina previdenziale ENASARCO.
Inizialmente si è ritenuto di dare una risposta affermativa in quanto il sub-agente svolge un’attività riconducibile alla fattispecie disciplinata dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile e, pertanto, rientrante nel regime previdenziale gestito dall’ENASARCO.

Con la promulgazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (entrato in vigore il 1° gennaio 2006), la situazione è cambiata radicalmente.
Secondo quanto disposto dall’art. 343, comma 6, del citato Codice, gli iscritti nel Registro degli intermediari di assicurazione e riassicurazione non sono soggetti agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.
Secondo l’articolo 109 del medesimo Codice, inoltre, tra i soggetti iscrivibili nel Registro sono ricompresi, oltre agli agenti di assicurazione, anche i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli agenti di assicurazione, e quindi anche i sub-agenti di assicurazione.
Da ciò si deve dedurre, secondo il Ministero del lavoro, che quanto meno dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2006), i sub-agenti di assicurazione non devono essere iscritti all’ENASARCO.

Si riporta il testo della:
. Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Diezione Generale per l’attività ispettiva – Nota del 1° giugno 2006, Prot. 25/SEGR/0000096 - Iscrizione ENASARCO per sub-agenti di assicurazione.


5. AGENTI CHE OPERANO ALL'ESTERO - OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENASARCO

In risposta ad un Interpello (n. 32/2013) avanzato dalla CONFIMI IMPRESA (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata) circa la sussistenza dell’obbligo di apertura di posizione contributiva all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all’estero, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell’Ente di previdenza ENASARCO, ha fornito la seguente articolata risposta.

Le fonti che regolamentano la contribuzione ENASARCO sono rappresentate dalla L. n. 12/1973 e dal relativo Regolamento di esecuzione previsto dall’art. 40 della citata Legge.
La L. n. 12/1973 circoscrive e individua l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO e, in base all’art. 5, comma 1, “sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.
Il Regolamento attualmente in vigore, circa l’ambito applicativo dell’obbligo di iscrizione, all’art. 2, comma 1, stabilisce che “sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all’articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”.
La previsione del regolamento quindi “restringe” l’ambito di operatività dell’obbligo contributivo rispetto a quanto originariamente previsto dalla L. n. 12/1973, escludendo dal novero dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Fondazione ENASARCO “gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.
Per la definizione dell’obbligo contributivo di tali soggetti occorre fare riferimento all’art. 2, comma 2 del Regolamento citato che opera un esteso rimando alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Si tratta in tal caso delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, che afferma il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il principio della lex loci laboris ovvero della soggezione alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è esercitata.
In tal senso, come d'altronde previsto dal suddetto Regolamento della Fondazione, l’obbligo contributivo ENASARCO vale per l’agente italiano o straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri ma non per l’agente che opera all’estero nell’interesse di preponenti italiani – anche se ciò era previsto dall’art. 5, comma 1, L. n. 12/1973 – per i quali si applica l’art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 che impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione:
- alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
- alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività
.

Riassumendo, in base alle disposizioni sopra riportate, l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:
- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi;
- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi
.
Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.

. Se vuoi scaricare il testo dell'Interpello n. 32/2013, clicca QUI.


6. COLLABORATORI DELLE SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Laddove l’attività svolta sia caratterizzata dagli elementi costitutivi del contratto di agenzia – quali la stabilità della prestazione riconducibile ad un unico originario impegno contrattuale e la previsione dell’ambito nel quale l’agente può svolgere la propria attività con riferimento ad una zona circoscritta o ad un portafoglio di clienti – ricorre l’obbligo di contribuzione ENASARCO.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l’obbligo previdenziale in questione. E’ questo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’Interpello n. 11 del 25 marzo 2014.
Tale soluzione trova fondamento nella recente modifica apportata dal D.Lgs. n. 169/2012 al D.Lgs. n. 141/2010, al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-octies in base al quale “ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.
Dunque, per espressa previsione di legge, i collaboratori in questione sono soggetti all’iscrizione ENASARCO dovendo riferirsi, la prima parte dell’art. 17, comma 4-octies, D.Lgs. n. 141/2010, alla tipologia dell’attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte dell’art. 17, comma 4-octies, riguarda l’esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario.

Nell'interpello si segnala, inoltre, che, a proposito che la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 34692 del 27 febbraio 2013 - in base alla quale i collaboratori dei mediatori creditizi non devono essere iscritti al registro delle imprese come agenti di commercio in quanto già iscritti all’apposito elenco speciale - vuole esclusivamente precisare i requisiti soggettivi relativi alla figura del collaboratore dei mediatori creditizi (e degli agenti in attività finanziaria) rispetto a quelli previsti per gli agenti di commercio, senza inficiare sulla natura dell’attività da entrambi svolta, riconducibile pur sempre a quella di agenzia disciplinata dal Codice civile.
Peraltro si ricorda che il 26 giugno 2013 la Fondazione ENASARCO ha sottoscritto con l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) un protocollo d’intesa per la regolamentazione delle forme di collaborazione esplicitate dal D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, nel quale si dà atto dell’obbligo di iscrizione alla Fondazione anche dei collaboratori dei mediatori creditizi.

. Se vuoi scaricare il testo dell'Interpello n. 11/2014, clicca QUI.



APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

APPROFONDIMENTI

. Sull’argomento proponiamo un approfondimento, curato da Claudio Venturi, dal titolo:
Iscrizione alla Fondazione ENASARCO. Modalità di iscrizione e misura dei contributi.


RIFERIMENTI

. Per visitare il sito della Fondazione ENASARCO, cliccate QUI

. Per le formalità da svolgere presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, cliccate QUI


ENASARCO - UFFICI PERIFERICI

. ENASARCO - Indirizzi, recapiti telefonici e orari degli uffici periferici

. Se vuoi verificare le sedi ispettive con gli orari di apertura, direttamente dal sito della Fondazione, clicca QUI.

. Se vuoi chiamare la Fondazione tramite telefono o tramite Skype, clicca QUI.


MODULISTICA

. Per scaricare la MODULISTICA per gli AGENTI E RAPPRESENTANTI necessaria per tutti gli adempimenti presso l’ENASARCO, clicca QUI.


REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Il Regolamento delle attività istituzionali contiene le disposizioni generali e gli articoli utili a descrivere la natura giuridica e i compiti che la Fondazione persegue.
Nel 2013 il Regolamento delle attività istituzionali è stato aggiornato con alcune variazioni, contenute nel Bilancio tecnico della Fondazione, necessarie a raggiungere l’equilibrio cinquantennale di ENASARCO, così come stabilito dall’ultima Riforma previdenziale.
La Fondazione aveva varato nel 2011 una importante riforma, basata su un equo patto generazionale, ma le nuove norme hanno costretto a degli aggiustamenti. Sia la Fondazione sia le Parti sociali hanno lavorato intensamente per ridurre al minimo i sacrifici richiesti agli iscritti e alle aziende.
Le variazioni al Regolamento ENASARCO sono state approvate dai Ministeri vigilanti con nota ministeriale n. 36/0016415/MA004.A007/RAP-L-44 del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Il Regolamento ENASARCO e' stato rivisto nell'ottica di rispondere alle esigenze di sostenibilità sul lungo periodo e la Fondazione illustra ora le principali novità.
Le principali novità contenute nel Regolamento possono così essere sintetizzate:
- anticipo dell’incremento dell’aliquota contributiva destinata a previdenza a titolo di solidarietà lungo il periodo 2012-2020;
- obbligo di variare l’aliquota del contributo previdenziale nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilancio tecnico;
- aumento (graduale) dei requisiti pensionistici fino ad arrivare, a regime, all’età pensionabile di 67 anni sia per gli uomini (nel 2019) sia per le donne (nel 2024) e conseguente incremento a 92 della quota pensionabile derivante dalla somma fra età e anzianità contributiva;
- introduzione della facoltà di richiedere la pensione anticipata;
- novità inerenti la rendita contributiva;
- riduzione della quota di pensione a favore del coniuge superstite;
- novità per la richiesta di supplemento di pensione;
- rideterminazione della perequazione automatica delle pensioni;
- applicazione del contributo di solidarietà;
- introduzione di un tetto di spesa vincolante per le prestazioni integrative e assistenziali destinate alla categoria;
- riduzione dei costi di gestione.

. Per scaricare il testo dei regolamenti che sono stati approvati nel tempo clicca QUI.


ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

. LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12: Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

. Se vuoi scaricare il testo della legge dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

. REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

. REGOLAMENTO (CE) N. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.



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Pubblicato su: 2013-12-31 (9632 letture)

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