REGISTRO IMPRESE - CONTENUTI - SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE - LE VARIE SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO IMPRESE - ADEMPIMENTI - NATURA E QUALITA' DEI CONTROLLI DEMANDATI AL CONSERVATORE E AL GIUDICE DEL REGISTRO
IL REGISTRO DELLE IMPRESE CONTENUTO E SOGGETTI OBBLIGATI
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1. Evoluzione della normativa
Istituito nel dicembre 1993 (legge 29 dicembre 1993, n. 580) e operativo dall'anno 1996 (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581), il Registro delle imprese riunifica il Registro delle Società - in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio.
La previsione di tale strumento (art. 2188 e ss. C.C., art. 8, L. n. 580/1993, D.P.R. n. 581/1995, D.P.R. n. 558/1999, L. n. 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni normative), gestito attraverso la rete informatica e telematica, mira ad assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione rendendo tempestiva l'informazione giuridico-economica in ordine alle stesse su tutto il territorio nazionale.
2. Le funzioni del Registro delle imprese
Le funzioni principali dell'Ufficio Registro delle Imprese sono:
• la conservazione ed esibizione dei documenti ed atti soggetti a iscrizione, annotazione o deposito presso lo stesso;
• la ricezione degli atti e delle notizie per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito;
• il rilascio di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro, di certificati attestanti il deposito di atti e di certificati attestanti la mancanza di iscrizioni;
• il rilascio di copia integrale o parziale di atti depositati o iscritti nel Registro;
• la bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili delle imprese;
• la tenuta del REA ed il rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni.
3. Soggetti interessati
L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.
I soggetti tenuti all'iscrizione sono:
• gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
• le società commerciali (art. 2200 c.c.);
• i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
• i gruppi europei di interesse economico , di cui al D.Lgs. 240/1991;
• gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);
• le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. n. 218/1995;
• le società cooperative (art. 2519 c.c.);
• le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
• le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;
• gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
• i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
• le società semplici (art. 2251 c.c.).
Nel Registro vengono, inoltre, “annotate” anche le imprese artigiane.
4. Le due Sezioni del Registro delle imprese
Formalmente il Registro Imprese è unico, ma di fatto si articola in due sezioni (Art. 7, D.P.R. n. 581/1995 – art. 2, D.P.R. n. 558/1999):
• la sezione ordinaria contenente i dati dei soggetti obbligati all'iscrizione a norma del Codice Civile;
• la sezione speciale (in cui sono confluite le categorie per le quali, in precedenza, vi era un'apposita sezione speciale: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane iscritte nell'apposito Albo) destinata a raccogliere le iscrizioni e le annotazioni dei soggetti per i quali l'obbligo formale di pubblicità è stato introdotto dalla legge di riforma degli enti camerali.
La sezione speciale del Registro Imprese è stata istituita per ospitare alcune categorie di soggetti cui il Codice Civile non impone obblighi di pubblicità legale.
Le iscrizioni nella sezione speciale hanno valore di certificazione anagrafica e pubblicità notizia (non producono quindi i più pregnanti effetti della pubblicità dichiarativa e costitutiva).
Nella sezione speciale sono iscritti:
1. i piccoli imprenditori individuali e i coltivatori diretti (art. 2083 C.C.),
2. gli imprenditori agricoli. individuali e società (art. 2135 C.C.),
3. le società semplici (artt. 2251 e ss. C,C,),
4. le società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001).
Inoltre, nella stessa sezione speciale sono annotati i soggetti iscritti nell’Albo Provinciale (o Regionale) e delle Imprese Artigiane.
Sono infine iscritte in apposita Sezione speciale le imprese sociali (D.Lgs. 155/2006 - D.M. 24.1.2008).
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale "tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4".
5. Iscrizione e deposito degli atti nel Registro delle imprese
Di regola l'iscrizione nel Registro Imprese avviene su domanda dell'interessato.
Nell'eventualità che non venga da questi richiesta nei termini di legge, l'iscrizione viene disposta d'ufficio con provvedimento del Giudice del Registro Imprese.
Alla tenuta, conservazione e gestione del Registro Imprese è preposto un Conservatore cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l'iscrivibilità degli atti.
Le domande di iscrizione e di deposito e per gli atti presentati al Registro Imprese dalle imprese societarie di qualsiasi tipo vengono presentate mediante il servizio Telemaco che consente, inoltre, il rilascio di certificati e visure per via telematica.
Le imprese individuali possono invece continuare a presentare la documentazione al Registro Imprese anche su base cartacea.
Le società devono trasmettere alla Camera di Commercio i principali documenti relativi alla vita dell'impresa: atti costitutivi, statuti e atti modificativi, bilanci ed elenchi soci, etc..
Il Registro Imprese è inoltre integrato con i dati del Repertorio Economico Amministrativo, che contiene le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese.
6. Effetti della iscrizione nel Registro delle imprese
L'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha effetti giuridici di pubblicità dichiarativa o costitutiva in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l'esistenza e la certezza dei fatti iscritti.
L'iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese, diversamente dall'iscrizione nella Sezione ordinaria dello stesso, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro che non sono quindi opponibili ai terzi.
7. Diritti di segreteria e Diritto annuale
La richiesta di iscrizione o di deposito di atti nel Registro delle imprese, la richiesta di certificazioni, visure e copie di atti sono soggetti al preventivo pagamento dei diritti di segreteria, il cui importo viene stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'imposta di bollo.
Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono, inoltre, soggette al pagamento di un diritto annuale, il cui importo viene stabilito annualmente con un decreto interministeriale.
Non è previsto il pagamento di tale diritto per i soggetti iscritti nel solo REA.
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LE VARIE SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
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Il Registro Imprese è suddiviso in due sezioni: ORDINARIA e SPECIALE.
Nella SEZIONE ORDINARIA si iscrivono tutti i soggetti tenuti a farlo a norma del Codice Civile:
- società di persone e di capitali (s.n.c., s.a.s., s.r.l, s.p.a, s.a.p.a.)
- cooperative
- consorzi con attività esterna e società consortili
- gruppi europei di interesse economico (GEIE)
- società di Mutua Assicurazione
- società estere con sede secondaria in Italia
- enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
- aziende speciali e consorzi degli enti locali
- imprenditori commerciali individuali (non piccoli)
- società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano.
Nella SEZIONE SPECIALE si iscrivono:
- piccoli imprenditori (commerciali individuali, coltivatori diretti)
- imprenditori agricoli (individuali e collettivi)
- società semplici
- imprese artigiane (imprenditori individuali e collettivi) iscritte nell'apposito Albo
- società tra avvocati (art. 16 D. Lgs. 96/2001)
- le organizzazioni con qualifica di impresa sociale (art. 5 D. Lgs. 155/2006).
L'iscrizione nella SEZIONE ORDINARIA produce gli effetti di pubblicità dichiarativa o costitutiva previsti dal Codice Civile.
L'iscrizione nella SEZIONE SPECIALE, produce gli effetti di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
Con il tempo, varie leggi speciali hanno previsto la istituzione, all'interno del Registro delle imprese, di apposite SEZIONI SPECIALI, con effetti del tutto particolari sui soggetti iscritti, che illustreremo brevemente di seguito.
1. SEZIONE SPECIALE DEDICATA ALLE STARTUP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI
Ai sensi dell'art. 25, commi da 9 a 17 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, la start-up innovativa e l'incubatore certificato, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione, dovranno essere iscritti in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio.
Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato dovrà essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.
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2. SEZIONE SPECIALE DEDICATA ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE INNOVATIVE
Le PMI innovative, analogamente come previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, dovranno essere iscritte in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio.
La sezione speciale del Registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
Ai sensi del comma 9, dell’art. 3, del D.L. n. 3/2015, alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
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3. SEZIONE SPECIALE DEDICATA ALLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
Con il decreto 6 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.
Le società di mutuo soccorso saranno d'ora in poi tenute all'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza, nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006.
Le società di mutuo soccorso saranno, inoltre, tenute all'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che sarà ora composto di tre sezioni: nella prima sezione saranno iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile; nella seconda sezione saranno iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e nella terza sezione saranno iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.
Dunque, dal 20 maggio 2013 è scattato l’obbligo, per le Società di mutuo soccorso, di iscrizione:
• alla sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali;
• alla terza sezione dell’Albo delle società cooperative.
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4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Istituito presso le Camere di Commercio il Registro Nazionale - Prevista una sezione speciale del Registro imprese
4.1. Le finalità del progetto
“A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza".
Questo è il contenuto del comma 41, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), entrata in vigore il 16 luglio 2015.
Nel successivo comma 42 si stabilisce inoltre che, al momento dell'iscrizione nella nuova sezione speciale del Registro delle Imprese, si dovranno comunicare le informazioni previste all'art. 4, commi dal 3 al 7 del D.L. 24 Gennaio 2015 n. 3, convertito dalla L. 24 Marzo 2015 n. 33, in materia di Piccole e Medie Imprese innovative (c.d. “Investment Compact”).
L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di Commercio, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art. 4 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.
. Se vuoi approfondire questo argomento dal sito del Ministero dell'Istruzione, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA, predisposta dal Ministero dell'Istruzione, clicca QUI.
4.2. La formazione del Registro nazionale e l'iscrizione nella Sezione speciale
Il Registro Nazionale per l'alternanza Scuola-Lavoro è composto da:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza;
b) una sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola - lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratore, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
Nell'area aperta potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche non imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Le imprese che intendono iscriversi nella sezione speciale "Alternanza scuola-lavoro" sono tenute a presentare, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, una domanda con modello base (S2/modifica, nel caso di società o I2/modifica, nel caso di impresa individuale).
Alla pratica dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva delle informazioni per l’iscrizione nella sezione speciale dell’alternanza scuola-lavoro.
Per l’iscrizione nella sezione speciale “Alternanza scuola-lavoro” le Camere di Commercio hanno predisposto una piccola guida e un modello di autocertificazione con il quale si dichiara la veridicità delle informazioni fornite per l’iscrizione.
- Si riporta il testo della guida e del modello di autocertificazione:
. Iscrizione nella sezione speciale "Alternanza Scuola Lavoro" - GUIDA.
. Iscrizione nella sezione speciale "Alternanza Scuola Lavoro" - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE.
4.3. Il portale dedicato
E' in allestimento il Portale dedicato al Registro nazionale per l'alternanza SCUOLA - LAVORO - Il punto di incontro tra imprese e studenti.
. Se vuoi accedere al portale, clicca QUI.
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NATURA E QUALITA' DEI CONTROLLI DEMANDATI AL CONSERVATORE E AL GIUDICE DEL REGISTRO
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1. MARZO 2018 – REGISTRO DELLE IMPRESE - I limiti in cui opera il sindacato del Conservatore e del Giudice del Registro
Al Conservatore del Registro delle Imprese, in prima istanza, e poi al Tribunale in funzione di Giudice del Registro, oltre che ad un controllo formale in ordine alla competenza ed alla certezza della provenienza dell’atto spetta un controllo qualificatorio di tipicità, che implica il vaglio della rispondenza dell’atto al tipico modello legale per il quale la legge ne impone la pubblicità, ma non anche un controllo sulla validità o efficacia dell’atto, che è invece demandato all’autorità giurisdizionale.
Tuttavia, ove l’atto sia viziato da una causa di invalidità tale da renderlo non conforme prima facie al modello tipico, allora rientra nei poteri del Conservatore (e del Giudice del Registro poi) di rilevare tale vizio, rifiutandone l’iscrizione.
Lo sostiene il Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Roma (R.G. 13722/2017 - Accoglimento n. cronol. 2157/2018 del 14/03/2018), al quale è stata presentata dall’ufficio la richiesta di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c. della iscrizione di una domanda inerente il recesso di un socio da una Srl, sollevando, in merito, una questione di compatibilità logica-giuridica della sequenza delle iscrizioni aventi ad oggetto plurimi trasferimenti della medesima partecipazione sociale.
Il Giudice del Registro, prima di rispondere sulla questione, si sofferma ad indagare la natura e la qualità dei controlli demandati all’ufficio del registro e, quindi, al giudice del registro delle imprese.
È noto - scrive il Giudice del Registro di Roma - che "il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come corrispondenti alla realtà”.
Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro.
È pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).
Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).
Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni.
Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell’atto con le risultanze del registro – “verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso”.
In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) anche una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).
È, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il controllo qualificatorio cui si è detto e cioè se esso - ferma la verifica in ordine alla qualificazione dell’atto al modello giuridico - possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell’atto e la idoneità degli effetti che da quell’atto derivano.
Ci si interroga, innanzi tutto, soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell’atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano.
Pur non essendo possibile in questa sede dare conto di tutti gli indirizzi manifestatisi nella dottrina e nella giurisprudenza dei giudici del registro delle imprese, va evidenziato che, sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l’ufficio e poi il giudice del registro valuti l’eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l’orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell’atto.
Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).
In particolare, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria, deve affermarsi che all’ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).
- Si riporta il testo deli seguenti due documenti:
. TRIBUNALE DI ROMA - Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma - R.G. 18558/2017 - Accoglimento n. cronol. 214/2018 del 12 gennaio 2018.
. TRIBUNALE DI ROMA - Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma - R.G. 13722/2017 - Accoglimento n. cronol. 2157/2018 del 14 marzo 2018.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Se vuoi scaricare i riferimenti normativi relativi al Registro imprese, clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Per approfondire l'argomento del REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA), cliccate QUI.
. Per approfondire l'argomento della TRASMISSIONE TELEMATICA E COMUNICAZIONE UNICA, cliccate QUI.
. Per approfondire l'argomento della NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI, cliccate QUI.
. Per scaricare delle GUIDE PER L'INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI.
. Per l’argomento del DIRITTO ANNUALE riscosso dalle Camere di Commercio da parte delle ditte iscritte o annotate nel Registro delle imprese, cliccate QUI.
. Per l’argomento dei DIRITTI DI SEGRETERIA riscossi dalle Camere di Commercio, cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI REGISTRO, cliccate QUI.
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per approfondire e per accedere alla GUIDA INTERATTIVA DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, cliccate QUI.
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IL REGISTRO DELLE IMPRESE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEL MERCATO
UNA ILLUSTRE TESTIMONIANZA IN UN DVD
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Giovanni Minoli intervista Ermanno Bocchini, Ordinario di Diritto commerciale dell’Università Federico II° di Napoli e ne nasce un DVD.
Il DVD è arricchito anche dal contributo di Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere e Stefano Cuzzilla, Presidente dello SRDAI, il Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali.
I tre personaggi ci raccontano come è nato il Registro delle Imprese, a cosa serve e come può essere utilizzato a garanzia della trasparenza del mercato.
. Se vuoi guardare il DVD e ascoltare l’intervista - Parte Prima, clicca QUI.
. Se vuoi guardare il DVD e ascoltare l’intervista - Parte Seconda, clicca QUI.
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Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader
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