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REGISTRO IMPRESE - ADEMPIMENTI - APPROFONDIMENTI E QUESTIONI PARTICOLARI - DEPOSITI TELEMATICI TRA CAMERA DI COMMERCIO E GIUDICE DEL REGISTRO





CASISTICA - APPROFONDIMENTI

1. IL TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE E L’INVIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO

All’art. 36 del decreto-legge n. 112/2008, dedicato inizialmente alla sola “class action”, è stato aggiunto - in fase di conversione in legge - il comma 1-bis dedicato alla “sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie”.
In tale comma si stabilisce che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di Srl – oltre che essere redatto con sottoscrizione autenticata e depositato entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del Registro delle imprese (come stabilito dal 2° comma dell’art. 2470 C.C.) - potrà anche essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e precisamente da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


2. L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE - COMPITI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con il decreto 23 giugno 2004 è stato istituito l'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, che, con la Circolare del 6 dicembre 2004, Prot. 1579682, ne ha disciplinato le modalità di iscrizione.
L'Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI


3. SOCIETA’ SEMPLICI E REGISTRO DELLE IMPRESE

In materia di costituzione e di iscrizione nel Registro delle imprese di società semplice segnaliamo uno studio elaborato dalla Fondazione Luca Pacioli Ora Fondazione Nazionale dei Commercialisti).
Il documento dà conto dell’attuale disciplina relativa all’iscrizione delle società di persone nel Registro delle imprese, evidenziandone la natura degli effetti giuridici.
In tale ambito lo studio esamina il contenuto e la forma dell’atto costitutivo della società semplice e le modalità di iscrizione nel Registro, al fine di inquadrare tale adempimento nel più generale sistema di pubblicità legale dell’impresa, con particolare riferimento al caso in cui il contratto sociale sia concluso verbalmente.

. Se sei interessato a consultare il documento n. 25 del 20 settembre 2005, clicca QUI

. Se vuoi approfondire l’argomento delle società semplici, clicca QUI


4. IMPRESA SOCIALE - UNA NUOVA FORMA SOCIETARIA PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE

Con la legge 13 giugno 2005, n. 118, contenente “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”, entra nel nostro ordinamento una nuova figura con la quale si supera la rigida distinzione tra gli enti del Libro I del Codice civile, che riguarda associazioni e fondazioni, e quelli del Libro V, dedicato alle società lucrative e cooperative.
Con questo provvedimento si dà quindi la possibilità agli enti del terzo settore e alle società noprofit di svolgere attività di natura imprenditoriale con finalità sociali.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI


5 . IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (IAP) E SOCIETA’ AGRICOLE - ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Con il D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228, il legislatore ha iniziato un’opera di modernizzazione dell’agricoltura, attraverso il quale si ridefinisce:
a) la figura dell’imprenditore agricolo e le attività connesse all’attività agricola;
b) le attività agrituristiche;
c) l’esercizio di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli;
d) l’imprenditoria agricola giovanile;
e) l’attività agromeccanica.

Al D.Lgs. n. 228 del 2001 ha fatto seguito il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, successivamente modificato dal D. Lgs. 15 giugno 2005, n. 101 (in vigore dal 30 giugno 2005), il quale ha portato le seguenti principali novità:
a) ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell´ “imprenditore agricolo professionale (IAP)”, che ha sostituito la previgente figura di "imprenditore agricolo a titolo principale", al fine dell´applicazione della normativa relativa al settore agricolo;
b) ha esteso tale qualifica anche alle società, e ha affidato alle Regioni l’accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali;
c) ha dettato nuove disposizioni per le società agricole che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile;
d) ha dettato nuove norme in materia di vendita di prodotti agricoli;
e) ha provveduto a semplificare gli adempimenti amministrativi nei confronti del SIAN e del Registro delle imprese.


Sulla obbligatorietà dell'iscrizione nel Registro delle imprese di un imprenditore agricolo

Per effetto della modifica del primo periodo, del comma 6, dell’art. 34, del D.P.R. 26 ottobre 1972, a cui faceva riferimento l’articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, il volume d’affari di un’impresa agricola per la non obbligatorietà dell’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese passa da 2.582,28 euro a 7.000,00 euro.

- Per un approfondimento dell'argomento relativo alle disposizioni dettate in materia di società agricole e sulla nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale, ai vari adempimenti presso il Registro delle imprese e per una consultazione della relativa documentazione normativa, clicca QUI


6. SOCIETA’ – NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI IMPOSTI DALLA LEGGE COMUNITARIA 2008 - REGISTRO DELLE IMPRESE MULTILINGUE

Al fine di recepire la Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, l’articolo 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) – in vigore dal 29 luglio 2009 – ha apportato modifiche agli articoli 2250 (Indicazione negli atti e nella corrispondenza) e 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi) del Codice Civile.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


7. 29 NOVEMBRE 2008 - SCATTATO PER LE SOCIETA’ L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, concernente “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, le imprese costituite in forma societaria – a partire dal 29 novembre 2008 - sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, dovranno comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Si fa presente che, in applicazione di tale normativa, le pratiche inviate con modalità tradizionali (FedraPlus), prive dell’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non potranno essere iscritte al Registro delle Imprese.
Si ricorda, inoltre, che l’utilizzo del programma “Comunica Impresa” o “Comunica” consente l’ottenimento immediato di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla Posta Elettronica Certificata (PEC) e scaricare il testo del decreto-legge, clicca QUI.


8. SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA - RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI MPRESA INDIVIDUALE AL REGISTRO IMPRESE - NON ISCRIVIBILE

In risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Pordenone circa la iscrivibilità nel Registro delle imprese di una impresa individuale il cui titolare risulta essere senza fissa dimora e pertanto senza un recapito o un vero e proprio domicilio, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 13 ottobre 2010, Prot. 0140480, sostiene che in questo caso non ricorrono i presupposti per procedere all'iscrizione nel Registro delle imprese.
Il titolare, stando al caso prospettato, è in possesso di una regolare carta d'identità rilasciata dal Comune, nella quale è riportata, per una convenzione del Comune stesso, una via che in realtà non esiste e come sede dell'impresa presso cui svolge l'attività ha indicato lo stesso indirizzo "convenzionale" che viene indicato sulla carta d'identità.
Il Comune ha agito in base alle avvertenze e note illustrative alla legge e al regolamento anagrafico, diramate dall'ISTAT nel 1992, nelle quali si specifica quanto segue:
"Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici.
In tal caso, in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe ( .... ).
In questa via verranno iscritti, con numero progressivo dispari, sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso. ( ... )
Nell'impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi si intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo pretorio"
.
In sostanza, il Ministero ritiene che, in questo caso, l’impresa non possa essere iscritta nel Registro delle imprese in quanto, da una parte, risulta impossibile fornire nella domanda indicazioni previste obbligatoriamente dalla legge (art. 2196 C.C. e art. 18, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 581/1995) e, dall'altra, non viene garantita la reperibilità dell’impresa e del suo titolare ai fini delle eventuali notifiche.

- Si riporta il testo della Nota ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Parere del 13 ottobre 2010, Prot. 0140480: Sede dell'impresa individuale e residenza del suo titolare - Richiesta di parere.


9. CONCENTRAZIONE DI IMPRESE – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE - ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

9.1. Il contenuto della norma

L'articolo 9 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato "Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione", prevede un'agevolazione a favore delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione.

Per operazioni di concentrazione si intende:
• la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione (art. 2501 c.c.);
• l'incorporazione di una o più imprese da parte di un'altra impresa (art. 2501 c.c.);
• la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti (sia senza dar vita ad un'organizzazione comune distinta dalle imprese aggregate, sia costituendola; ad esempio joint ventures e associazione temporanea di impresa);
• la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese (artt. 2602 e ss. c.c.);
• ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese che viene valutata sulla base dei criteri di calcolo dei parametri per le PMI (la costituzione di società da parte di due o più imprenditori con conferimento delle rispettive aziende, il conferimento di azienda in una società preesistente, l'incorporazione in una società beneficiaria preesistente di un ramo d'azienda della società scissa, l'acquisto di azienda da parte di imprese preesistenti, l'acquisto di partecipazioni di controllo da parte imprese preesistenti).

Per attività omogenee si intende:
• le attività contraddistinte dal medesimo codice ISTAT;
• le attività contraddistinte da codici compresi nel medesimo studio di settore;
• le attività riconducibili alla medesima filiera produttiva;
• le attività complementari ai fini del compimento di un'attività imprenditoriale rilevante.

Il processo di concentrazione può concludersi sia con la nascita di un soggetto giuridico diverso dalle imprese partecipanti, sia con aggregazioni di imprese che realizzano forme di cooperazione e controllo tra le stesse pur non dando luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico.
In ogni caso dal processo di concentrazione deve risultare un'impresa o un'aggregazione rientrante nei parametri di piccola o media impresa.
Le concentrazioni non possono avere durata inferiore a 3 anni a partire dalla data di ultimazione del processo di concentrazione.


9.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In base al disposto di cui al comma 1-quater del citato articolo 9, tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o associazione temporanea di impresa hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’avvenuta concentrazione, seguendo le modalità appresso indicate.

A. Nel caso di società:
- Modalità: invio telematico;
- Termine: nessuno;
- Obbligato al deposito: legale rappresentante;
- Modulistica: S2, compilato nel quadro 20, riportando la seguente dicitura:
“Con atto del …. è avvenuta la concentrazione / associazione temporanea di impresa, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, dell’art. 9, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005);
- Codice Atto: A99;
- Distinta Fedra: firmata digitalmente dal legale rappresentante (nel caso l’invio avvenga da parte del Notaio, lo stesso dovrà allegare copia della procura attraverso la quale gli amministratori lo delegano a tale adempimento);
- Allegati: Copia del contratto;
- Imposta di bollo: 59,00 (nel caso di società di persone) – 65,00 euro (nel caso di società di capitali);
- Diritti di segreteria: 90,00 euro.

B. Nel caso di impresa individuale:
- Modalità: su supporto cartaceo;
- Termine: nessuno;
- Obbligato al deposito: titolare;
- Modulistica: Modello I2, compilato nel quadro NOTE riportando la seguente dicitura:
“Con atto del …. è avvenuta la concentrazione / associazione temporanea di impresa, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, dell’art. 9, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005);
- Allegati: Copia del contratto;
- Imposta di bollo: 14,62 euro (nel caso si provveda mediante invio telematico, l’imposta di bollo è di 42,00 euro);
- Diritti di segreteria: 23,00 euro (nel caso si provveda mediante invio telematico, il diritto di segreteria è di 18,00 euro).


9.3. Documentazione normativa

. D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, nella Legge 14 maggio 2005, n. 80): Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Art. 9.
. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 53/E del 13 dicembre 2005: Articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione
. Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3598/C del 10 febbraio 2006: Articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 – Agevolazioni fiscali a favore delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese che danno vita a processi di concentrazione.


10. MAGGIO 2014 - SCIOGLIMENTO E NOMINA DEI LIQUIDATORI – Accertamento delle cause ex art. 2484 C.C. – Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle procedure da seguire dal Registro delle imprese

10.1. Liquidazione SRL - La procedura semplificata senza l'intervento del notaio

L’estinzione della società si compone in genere di tre fasi:
• il verificarsi di una causa di scioglimento;
• il compiersi dell’attività di liquidazione;
• la cancellazione della società dal Registro delle Imprese
.

Per le società di capitali e quindi anche le SRL, lo scioglimento può essere causato dalla impossibilità di funzionamento o dalla reiterata mancanza di attività da parte dell’assemblea, la dichiarazione di nullità della stessa società, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (fatta salva la previsione degli articoli 2447 e 2482-ter codice civile), l’impossibilità di liquidare la quota del socio receduto, per deliberazione dell’assemblea e per le altre cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Tali suindicate cause di scioglimento operano di diritto, quindi non serve un accertamento quale, ad esempio, una delibera in tal senso da parte dei soci, o giudiziale, come un decreto da parte del Tribunale o necessariamente il ricorso all’atto pubblico notarile.
Quindi al verificarsi di una delle cause di scioglimento è possibile accertare la causa di scioglimento stessa, e procedere senza necessità di atto pubblico o provvedimento del tribunale.

In sintesi, nei casi in cui la societa` si sciolga:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell`oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita` di conseguirlo, salvo che l`assemblea, all`uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l`impossibilita` di funzionamento o per la continuata inattivita` dell`assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e` disposto dagli articoli2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473
;
sono gli amministratori che ne accertano le cause con apposita dichiarazione da iscrivere al Registro Imprese competente (salvo che, nei casi di cui ai nn. 2 e 4 dell`art. 2484, non abbia gia` provveduto l`assemblea straordinaria).

La procedura semplificata prevede che l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori.
Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.

Le fasi operative sono:
1. accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma;
2. convocazione dell’assemblea dei soci;
3. deliberazione dell’assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i;
4. approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

La possibilità di dichiarare lo scioglimento anticipato di una SRL senza la necessità che il verbale di nomina dei liquidatori risulti da un atto pubblico è un tema tuttora dibattuto e sul quale non si ha una piena convergenza di opinioni.
Va da subito chiarito che, in tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato avviene ai sensi del n. 6) del comma 1 dell’art. 2484, C.V., ossia con una delibera dell’assemblea dei soci della SRL. che esprime la volontà di procedere allo scioglimento anticipato della società, il relativo verbale deve essere prodotto in forma di atto pubblico in quanto si tratta di una modifica dell’atto costitutivo.
La cd. “procedura semplificata”, ovvero la possibilità di non ricorrere alla forma dell’atto notarile, è limitata alle sole decisioni rubricate all’art. 2487, comma 1, C.C.; rispettivamente:
- Numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e poteri dei liquidatori.

Nella Massima J.A.4 il Notariato del Triveneto chiarisce appunto che nelle S.r.l. le decisioni sopra elencate possono essere assunte senza la necessità del verbale in forma di atto pubblico.
Supporta questa conclusione il disposto dell’art. 2487, comma 1, C.C., il quale con riguardo alla decisione dell’assemblea dei soci si limita a richiamare le “maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto”, senza tuttavia esplicitare la necessità che la delibera abbia anche la forma prevista per la loro modifica; né fa riferimento all’art. 2436, C.C., riguardo alla disciplina del controllo di legalità che compete al Notaio verbalizzante per gli atti che comportano modifiche allo statuto.

Il Documento 11/2011 dell’IRDEC osserva che nell’ambito delle SRL è venuta meno, con la riforma societaria, ogni distinzione fra assemblea “ordinaria” ed assemblea “straordinaria”; tuttavia, vige l’art. 2480, C.C., per cui le modificazioni dell’atto costitutivo richiedono sempre la redazione del verbale ad opera del Notaio, con l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 2436 Cod. Civ., in materia di deposito, iscrizione e pubblicazione.
Secondo l’IRDEC è da considerarsi legittima la decisione dei soci di SRL con cui vengano nominati i liquidatori, anche senza l’intervento del Notaio e quindi in forma semplice, a condizione che la decisione non contenga anche la volontà dei soci di modificare l’atto costitutivo della società disponendone appunto lo scioglimento anticipato. Ciò significa che l’intervento del Notaio nell’assemblea della SRL potrà essere evitato quando i soci della SRL stessa non decidano lo scioglimento volontario, né altre modifiche dello statuto, bensì quando lo scioglimento viene rilevato ed iscritto dagli amministratori per l’avverarsi di altre cause previste dall’art. 2484 Cod. Civ., diverse da quella indicata al n. 6), ovvero per via delle cause “legali”.


10.2. I chiarimenti del Ministero sui compiti del registro imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 19 maggio 2014, Prot. 0094215, affronta la delicata questione, da una parte, dell’accertamento delle cause di scioglimento ex art. 2484 e alla contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate e pertanto senza il ricorso al Notaio e, dall’altra, del comportamento che deve essere seguito dall’ufficio del Registro delle imprese che riceve questi atti, alla luce della precisa delimitazione delle competenze istruttore sancite dall’art. 11, comma 6 del D.P.R. n. 581/1995 (autenticità della sottoscrizione della domanda; regolarità della compilazione del modello; corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge; allegazione dei prescritti documenti; il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione).
Pur essendo dalla legge rimesso alla responsabilità degli amministratori l’accertamento delle cause di scioglimento, all’ufficio del Registro delle imprese compete un “controllo di validità formale”, che si sostanzia nella verifica:
a) della corrispondenza “tipologica” della dichiarazione resa dagli amministratori alla previsione di legge, senza entrare nel merito dell’atto stesso, ma solo verificando che evidenti illogicità presenti nell’atto medesimo impediscano di ricondurlo alla previsione di legge;
b) della sottoscrizione digitale dell’atto presentato da parte di tutti i soggetti obbligati;
c) del concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, quali, per esempio, che siano stati eseguiti tutti i passaggi previsti dalla legge come indispensabile presupposto della dichiarazione con cui viene accertata la causa di scioglimento.
Tale controllo non involge in alcun modo la validità sostanziale degli atti presentati per l’iscrizione nel Registro delle imprese, che rimane sotto la responsabilità degli organi societari (amministrativo e di controllo), nella fase della loro adozione, e che viene, invece, rimessa alla valutazione del Giudice ordinario, in caso di eventuale impugnazione.

- Si riporta il testo del parere ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 19 maggio 2014, Prot. 0094215: Artt. 2484 e ss. C.C. - Accertamento cause di scioglimento di S.r.l. e nomina dei liquidatori - Richiesta di parere.


11. AGOSTO 2014 - L. n. 116/2014 - Art. 20, comma 7-bis - Prevista l’iscrizione immediata di atti pubblici nel Registro delle imprese – Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

11.1. Il dato normativo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72, la LEGGE 11 agosto 2014, n. 116, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

Tra le tante novità, in questa sede, si segnala la disposizione dettata all’art. 20, comma 7-bis, nella quale si prevede che, al fine di facilitare e accelerare le procedure per l’avvio delle attività economiche, nonché le procedure per l’iscrizione nel Registro delle imprese, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico, o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procederà all’iscrizione immediata dell’atto.
L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile.
Tale disposizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento (e quindi dal 1° settembre 2014) e non si applica alle Società per azioni (art. 20, comma 7-bis).


11.2. 19 SETTEMBRE 2014 - Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014, Prot. 163617, ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito all’attuazione delle procedure di iscrizione degli atti in questione al Registro delle imprese.
1) Il Ministero ha innanzitutto tenuto a precisare che la norma decorre dal 1° settembre 2014 e che la stessa si applica alle istanze trasmesse dal 1° settembre in poi; sono quindi esclusi gli atti pervenuti in data anteriore al 1° settembre.

2) In secondo luogo, il Ministero ha ritenuto opportuno precisare l’espressione “immediata iscrizione”, usata dal legislatore per imporre all’ufficio del registro delle imprese di procedere comunque all’iscrizione dell’atto senza avviare i controlli concernenti ”le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”, richiesti normalmente per l’iscrizione degli atti e che potevano scaturire in una sospensione o rifiuti dell’iscrizione.
Il legislatore ha voluto incidere sulle attività inerenti i controlli che l’ufficio ordinariamente effettua, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.R. n. 581/1995, limitando la verifica dei requisiti di ricevibilità dell’atto (competenza territoriale della Camera; autenticità della sottoscrizione della domanda).
L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra - come ha previsto espressamente la norma in commento - nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto.
Il legislatore ha tuttavia ritenuto di ribadire che resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 C.C., al fine di garantire una pubblicità sostanziale, essenziale e corretta.
Il Registro delle imprese, dunque, pur provvedendo all’immediata iscrizione, deve tuttavia effettuare, ad iscrizione avvenuta, tutti quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione dell’atto.

3) Interzo luogo la circolare cerca di individuare quali sono gli atti presi in considerazione dal legislatore. Si parla di ”atto pubblico o di scrittura privata autenticata”, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa. Restano escluse le Società per azioni.
Oltre agli atti notarili, secondo il Ministero, vi rientrano anche tutti gli atti provenienti da un’autorità pubblica (es. sentenze).
Sono esclusi tutti gli atti provenienti da professionisti diversi, quali: atti di cessioni di quote di Srl stipulati ai se4nsi del comma 1-bis dell’art. 36 della L. n. 133/2008.

4) la circolare affronta poi il problema dell’applicazione della norma in argomento al caso in cui l’istante che presenta la domanda di iscrizione al Registro delle imprese non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC (per il quale è prevista la sospensione della domanda per tre mesi, nel caso di società, e la sospensione della domanda fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo di PEC e comunque per 45 giorni, nel caso di impresa individuale).
Il conflitto tra le due norme è del tutto evidente: sospendere la pratica o procedere all’iscrizione immediata?
Anche tenuti presenti gli obiettivi del legislatore (facilitare e accelerare le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche), il Ministero ritiene che, alla luce della normativa che ha previsto l’obbligo della PEC, avvalorata anche dal parere del Consiglio di Stato del 10 aprile 2013, n. 1714, la norma contenuta nel comma 7-bis dell’art. 20 in commento ”debba considerarsi derogabile nel caso in cui l’istanza di iscrizione di un atto basato su atto pubblico o scrittura privata autenticata provenga all’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa che non ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a norma di legge”.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare n. 3673/C, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 91/2014, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014, clicca QUI.


11.3. 20 NOVEMBRE 2018 - ATTI SOGGETTI A PUBBLICITA’ COMMERCIALE - Semplificazione del sistema dei controlli preventivi - Controllo di legalità sostanziale piena ed esclusiva in capo al Notaio - Pubblicato uno nuovo Studio del CNN

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in data 20 novembre 2018, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, lo Studio n. 198-2018/I, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa del Notariato il 13 settembre 2018, dal titolo “L’art. 20 comma 7-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile”.
Nell’elaborato viene, in particolare, esaminata la normativa di cui all’articolo 20, comma 7 bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo aver ripercorso il sentiero normativo di semplificazione del sistema dei controlli preventivi sugli atti soggetti a pubblicità commerciale, a partire dagli articoli 32 della legge 24 novembre 2000, n, 349 e 13-ter del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 per terminare con il più recente intervento nel senso della semplificazione, rappresentato dalla norma in esame.
Tale intervento rappresenta - secondo l’autore del documento (Marco Silva) - “l’ultima tappa del percorso normativo vòlto a razionalizzare in chiave efficientistica il regime dei controlli preventivi sugli atti soggetti a pubblicità commerciale e, in particolare, il rapporto tra il controllo di legalità sostanziale operato dal notaio rogante o autenticante e quello cui è deputato il Registro delle imprese”.
La norma in questione stabilisce quanto segue:
“7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonchè le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni”.
Il documento del Notariato analizza l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma, con particolare attenzione al profilo delle responsabilità correlate ai poteri di controllo e indaga la ratio della norma in una prospettiva di continuità rispetto ai precedenti interventi legislativi di semplificazione.
Rispetto all’ambito oggettivo di applicazione della norma, viene evidenziato come la dottrina prevalente ritenga, correttamente, che la stessa si applichi solo quando ad essere oggetto diretto e specifico di pubblicità nel Registro delle imprese sia proprio l’atto rogato o autenticato dal pubblico ufficiale, non invece quando lo stesso costituisca un semplice allegato documentale della domanda di iscrizione.
Quanto, invece, all’ambito soggettivo di operatività della norma, l’autore ritiene di aderire alla tesi secondo cui la disposizione trovi applicazione solo quando a dare impulso al procedimento di iscrizione sia il pubblico ufficiale rogante o autenticante l’atto oggetto di pubblicità, predisponendo la relativa documentazione e richiedendo l’iscrizione.
A seguito di tale intervento normativo. i poteri di controllo dell’ufficio del Registro delle imprese hanno senza dubbio subito un ridimensionamento, nel senso del passaggio da un controllo di regolarità formale della documentazione ad un controllo di carattere tecnico-operativo e quindi vertente esclusivamente sulla propria competenza territoriale, sulla corretta compilazione e sottoscrizione del modello di domanda, sulla correttezza del codice fiscale e sulla presenza delle indicazioni relative alla PEC”.
Quanto invece al potere-dovere di controllo in capo al notaio – si legge nelle conclusioni – “la norma non ne accresce il contenuto, né la misura. Egli continua a svolgere un controllo di legalità sostanziale dell’atto, assumendo peraltro una responsabilità piena (ovvero rilevante sui piani disciplinare, civile e penale) ed esclusiva".
Il legislatore dimostra così – continua l’autore – “di considerare quello del controllo notarile preventivo all’iscrizione un meccanismo, fondato essenzialmente sul binomio potere-responsabilità, che è al tempo stesso efficace ed efficiente e pertanto … di ritenere superfluo subordinare l’iscrizione dell’atto notarile ad un ulteriore controllo ex ante che non sia meramente operativo, in quanto il secondo costituirebbe un inutile ed incompleto duplicato del primo”.
Infine – si legge nel testo dello studio – “l’inversione cronologica del controllo in capo all’ufficio del Registro delle imprese, il cui potere è conservato ai soli fini della promozione del procedimento avanti il Giudice del Registro delle imprese per la cancellazione d’ufficio, funge da misura di sicurezza aggiuntiva, quale rimedio ad eventuali situazioni patologiche posto a tutela dell’interesse pubblicistico alla stabilità degli atti societari e alla certezza dei traffici giuridici delle imprese che operano nel mercato”.

. Se vuoi scaricare il testo del documento del Notariato, clicca QUI.


12. OTTOBRE 2014 - ATTIVITA’ COMMERCIALE ESERCITATA DA CITTADINO EXTRACOMUNITARIO - Previsto il possesso di una residenza anagrafica in Italia

Ai sensi della normativa vigente, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia è tenuto a richiedere le iscrizioni e le variazioni anagrafiche alle stesse condizioni del cittadino italiano, oltre ad essere soggetto ad un specifico obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del documento di soggiorno. Pertanto il cittadino straniero che intende esercitare una attività commerciale e richiedere, entro 30 giorni dall’avvio dell’impresa, l’iscrizione nel Registro delle imprese, deve necessariamente essere già in possesso di una residenza anagrafica ovvero, se sprovveduto, essere invitato a provvedere all’esecuzione delle previste iscrizioni presso l’anagrafe del Comune di dimora abituale.
Sono questi i chiarimenti forniti, dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 8 ottobre 2014, Prot. 0175547, inviata ad uno Sportello Unico che aveva avanzato la questione inerente la necessità, per un cittadino extracomunitario che intendesse avviare una attività commerciale, del possesso di una residenza anagrafica in Italia.
La residenza anagrafica dell’imprenditore individuale è requisito ineludibile per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (art, 18, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 581/1995). Non solo, l’imprenditore irreperibile, dopo i previsti accertamenti, dovrà essere cancellato d’ufficio dal registro delle imprese.
Per quanto riguarda i cittadini di un Paese non appartenente all’Unione europea, l’avvio di una attività di lavoro autonomo è soggetto, salvo il diverso iter di verifica di eventuali condizioni di reciprocità tra l’Italia e il Paese d’origine dello straniero, al prerequisito della condizione di legittima presenza dell’interessato in Italia (carta di soggiorno o permesso di soggiorno valido per l’esercizio di attività di lavoro autonomo).
Nell’ipotesi che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato al cittadino straniero per finalità di lavoro autonomo o assimilati, lo stesso avrà già dimostrato, all’atto della richiesta, di “disporre di idonea sistemazione alloggiativa” (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998).
Nel caso, invece, di permesso di soggiorno rilasciato per altre finalità, lo straniero potrà richiedere la conversione del titolo.

- Si riporta il testo del parere del:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Divisione VI - Servizi e professioni - Nota del 8 ottobre 2014, Prot. 0175547: Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario.


13. FEBBRAIO 2015 - Inserimento nel REA e nel Registro imprese di certificati di qualità emessi da un organismo di certificazione straniero

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Parere del 9 febbraio 2015, Prot. 18030, ha fornito chiarimenti in ordine all'inserimento nel REA o nel Registro delle imprese di certificati di qualità, che rispondono a precide direttive europee, emessi da un organismo di certificazione straniero.
Il parere è stato emanato in risposta ad un organismo straniero che lamentava l’inerzia di una Camera di Commercio che non consentiva il deposito di un certificato rilasciato dallo stesso organismo portando come giustificazione che non esistono specifiche previsioni normative e appropriate indicazioni da parte del competente Ministero.
Nel parere il Ministero dello Sviluppo Economico fa presente che, per la comunicazione di dati al Registro delle imprese / REA e l’alimentazione del fascicolo d’impresa, sono possibili tre percorsi:
1) quello dell’interscambio di dati tra sportelli unici delle attività produttive e ufficio del Registro delle imprese;
2) l’interscambio di dati sulla base di specifici protocolli o convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori di pubblici servizi e sistema camerale;
3) su “comunicazione” da parte dell’impresa.

Nel caso venga utilizzata la modalità della “comunicazione”, nell’ambito della procedura “ComUnica”, da parte dell’impresa si dovrà tenere presente:
a) che il certificato, se redatto il lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
b) utilizzando, nel caso di società, il modello S5 e, nel caso di imprese individuali, i modelli I1 o I2, riportando nel riquadro “Attività prevalente dell’impresa” gli estremi del certificato;
c) alla modulistica dovrà essere allegato il certificato, tenendo presente che lo stesso sarà inserito nel fascicolo d’impresa e sarà reso disponibile per la consultazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

- Si riporta il testo del Parere ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. VI - Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigianato e riconoscimento titoli professionali - Nota del 9 febbraio 2015, Prot. 18030: D.P.E. 7 settembre 2010, n. 160, recante "Inserimento nel REA o nel registro delle imprese di certificati di qualità emessi da un organismo di certificazione greco (“EURO CERT”) - Richiesta parere.


14. LUGLIO 2015 - DECESSO, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO - PEC E CAPITALE SOCIALE - In vigore dal 13 luglio 2015 le tre direttive ministeriali che chiariscono termini e adempimenti presso il Registro delle imprese

14.1. I contenuti delle singole direttive

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, ha emanato tre direttive datate 27 aprile 2015, ma che sono entrate in vigore solo a decorrere dal 13 luglio 2015, data della registrazione presso la Corte dei Conti.
Le direttive riguardano:
1) i fatti modificativi relativi al decesso, al recesso e all’esclusione del socio di società di persone, di cui agli articoli 2284 - 2290 del Codice civile, che devono essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese (Direttiva n. 2609);
2) le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo:
- di munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;
- di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata
(Direttiva n. 2608);
3) l’iscrizione del Registro delle imprese dell’ammontare del capitale sociale versato delle SPA e delle SRL, in sede di iscrizione delle società e successivamente alla fase costitutiva (Direttiva n. 2610).

L’esigenza di emanare tali direttive è scaturita dal fatto che sussistono, tra gli uffici del Registro delle imprese, rilevanti divergenze interpretative e disomogeneità applicative di alcune disposizioni del Codice civile, che possono rappresentare “un sicuro e grave ostacolo all’ordinato svolgimento dell’attività delle imprese, nonché all’affidabilità delle notizie ricavabili dal registro delle imprese”.
Il Ministero ha ritenuto, pertanto, indispensabile emanare delle direttive volte ad uniformare il comportamento degli uffici del Registro delle imprese sulle materie in questione, puntualizzando gli adempimenti pubblicitari da effettuare e i termini entro cui provvedere.


A) SOCIETA' DI PERSONE - COMUNICAZIONI RELATIVE AL DECESSO, AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE DEL SOCIO

1.1. II DECESSO del socio di società di persone, di cui all’art. 2284 del Codice civile costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese.
1.2. Tale adempimento pubblicitario va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso, a cura di uno degli amministratori; il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati.
1.3. A seguito della presentazione dell’istanza sopra indicata, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del decesso sulla posizione del socio.
La notizia così iscritta ha l’efficacia pubblicitaria di cui all’art. 2193 del Codice civile.
1.4. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al Registro imprese e al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, dovranno essere modificate con l’inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all’iscrizione della notizia del decesso del socio di società di persone.

2.1. Il RECESSO del socio di società di persone di cui all’art. 2285 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.
2.2. Il mezzo idoneo per portare a conoscenza dei terzi, ai sensi dell’art. 2290, comma 2, del codice civile, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di società di persone, ivi inclusa la società semplice, è, alla luce dell’evoluzione della normativa in materia di pubblicità d’impresa, l’iscrizione della notizia nel Registro delle imprese.
2.3. La notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori. Non è legittimato allo svolgimento dell’adempimento pubblicitario il socio receduto.
2.4. Ai sensi dell’art. 2300 del Codice civile l’adempimento pubblicitario va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace.
2.5. Il mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente, o l'omissione degli adempimenti ivi previsti comporta l’applicazione, in capo a ciascuno degli amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 del codice civile.
2.6. Nell’ipotesi in cui gli amministratori omettano di eseguire l’adempimento pubblicitario nel caso previsto dall’art. 2285 comma 1, del Codice civile (cosiddetto recesso ad nutum) il socio receduto può promuovere, mediante presentazione di un esposto all’ufficio del Registro delle imprese, l’attivazione della procedura di iscrizione d’ufficio della notizia ai sensi dell’art. 2190 del codice civile.
2.7. Nel caso in cui, invece, gli amministratori omettano di dare seguito alla comunicazione di recesso per giusta causa (art. 2285, comma 2, del codice civile), non appare possibile l’attivazione, da parte del socio, della procedura di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 2190 del Codice civile. In tali casi dovrà pertanto essere intrapreso un giudizio di merito volto all’accertamento della giusta causa del recesso.
2.8. Nell’ipotesi di recesso «nei casi previsti nel contratto sociale» (art. 2285 comma 2, del Codice civile), se gli amministratori non danno seguito alla comunicazione di recesso del socio, appare possibile l’attivazione, da parte di quest’ultimo, della procedura d’iscrizione d’ufficio di cui all’art. 2190 del Codice civile solo laddove l’evento dedotto non implichi valutazioni di merito da parte dell’ufficio del Registro delle imprese, dovendo diversamente ritenersi che sia travalicato il perimetro dei controlli rimessi, in sede di iscrizione, all’ufficio medesimo ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 581/1995.
2.9. A seguito della presentazione dell’istanza per l’iscrizione del recesso, ovvero all’esito della procedura d’ufficio di cui all’art. 2190 del Codice civile, ovvero, ancora, all’esito di una decisione del tribunale in tal senso, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del recesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l’efficacia pubblicitaria di cui all’art. 2193 del Codice civile.
2.10. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al Registro imprese e al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, dovranno essere modificate con l’inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all’iscrizione della notizia del recesso del socio di società di persone.

3.1. L’ESCLUSIONE del socio di società di persone di cui all’art. 2287, comma 1, del codice civile, costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.
3.2. L’adempimento di cui al punto precedente si esegue mediante iscrizione contestuale della decisione di esclusione e della prova di avvenuta ricezione da parte del socio interessato. Non è prevista dalla legge, in tale sede, la prova della mancata presentazione dell’opposizione di cui all’art. 2287, comma 2, del codice civile, entro il termine ivi indicato.
3.3. Il termine di trenta giorni per l’effettuazione dell’adempimento pubblicitario verso il Registro delle imprese decorre dall’acquisizione di efficacia della decisione di esclusione (ovverosia, dallo scadere del trentesimo giorno dal momento della ricezione da parte del socio interessato).
3.4. A meno che il contratto sociale non imponga l’adozione della decisione di esclusione con il metodo collegiale o assembleare (comportanti l’intervento del notaio) è possibile presentare per l’iscrizione nel Registro delle imprese la decisione di esclusione nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soci che hanno contribuito alla decisione medesima.
3.5. Obbligato alla presentazione dell’istanza di iscrizione nel Registro delle imprese della decisione di esclusione di cui al punto 3.1. è uno dei soci amministratori.
Il mancato rispetto del termine per l’adempimento o la sua omissione comporta l’applicazione, in capo a ciascuno dei soci amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 del Codice civile. 3.6. Costituiscono, altresì, atti o fatti da iscrivere nel registro delle imprese, in relazione all’esclusione di cui al punto 3.1.:
a) l’eventuale adozione, da parte del tribunale, del provvedimento di sospensione di cui all’art. 2287, comma 2, del codice civile;
b) la decisione del tribunale che accoglie l’opposizione di cui all’art. 2287, comma 2, del Codice civile, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione;
c) la decisione del tribunale che accoglie l’opposizione, nel caso in cui non sia stata concessa la sospensione (da iscrivere dopo il passaggio in giudicato);
d) la decisione del tribunale che respinge l’opposizione, nel caso in cui sia stata concessa la sospensione (da iscrivere dopo il passaggio in giudicato)
.
3.7. A seguito della presentazione dell’istanza di cui al punto 3.1. l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia dell’esclusione sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l’efficacia pubblicitaria di cui all’art. 2193 del Codice civile.
3.8. Per consentire una pubblicità adeguata della notizia in questione, le specifiche tecniche che regolano la predisposizione della modulistica elettronica relativa al Registro imprese e al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), ai sensi degli artt. 11, comma 1, 14, comma 1 e 18, comma 1, del D.P.R. 581/1995, dovranno essere modificate con l’inserimento di un apposito campo specificamente dedicato all’iscrizione della notizia dell’esclusione del socio di società di persone.


B) SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI - OBBLIGO DI COMUNICARE E DI TENERE ATTIVO L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1.1. La presente direttiva contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo di:
- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata
.
1.2. L’iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.
1.3. Prima di procedere all’iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficio del verifica, attraverso la consultazione degli elenchi di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che questo non risulti già assegnato ad altra impresa. In tal caso invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione.
L’ufficio del Registro delle imprese verifica, altresì, con modalità informatiche, se la casella già assegnata è inattiva ed in tal caso ne dà comunicazione alla Pubblica Amministrazione che gestisce il pubblico elenco in cui l’indirizzo è iscritto, perché adotti i provvedimenti di competenza; quando non è possibile individuare l’elenco in cui l’indirizzo è iscritto, la comunicazione è data a tutte le pubbliche amministrazioni che gestiscono gli elenchi di cui al citato articolo 16-ter.
1.4. Se l’indirizzo di posta elettronica certificata risulta nella esclusiva titolarità dell’impresa richiedente l’iscrizione, l’ufficio del Registro delle imprese, prima di procedere, verifica con modalità informatiche che la relativa casella sia attiva; in caso negativo, invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione.
1.5. L’ufficio del Registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata relative agli indirizzi iscritti nel registro stesso sono attive.
1.6. L’ufficio del Registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate, se uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata è iscritto sulla posizione di due o più imprese.
1.7. L’ufficio del Registro delle imprese , con modalità automatizzate, verifica che l’iscrizione di un indirizzo, di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa.

2. L’ufficio del Registro delle imprese, che riceve un’istanza di iscrizione da parte di un’impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del punto 1.5, secondo periodo, provvede, a norma dell’articolo 16, comma 6 bis, del decreto legge n.185 del 2008 (nel caso delle imprese societarie), e dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 179 del 2012 (nel caso delle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale).

3. Le sanzioni previste dalle disposizioni di cui al punto precedente comportano che, ove un’impresa, individuale o societaria, sulla cui posizione non risulti iscritto alcun indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito di cancellazioni d’ufficio effettuate ai sensi della presente direttiva, presenti al Registro delle imprese un’ istanza di iscrizione, questa è sospesa fino a quarantacinque giorni, nel caso dell’impresa individuale, e fino a tre mesi, nel caso di impresa societaria, al fine di consentire l’integrazione dell’istanza con la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata proprio e corrispondente ad una casella attiva.
L’omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta, ai sensi delle norme richiamate, il rigetto dell’istanza, che «si intende non presentata», con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.
Tale omessa comunicazione determina, altresì, l’apertura del procedimento per l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 del Codice civile, dell’atto o della notizia oggetto dell’istanza considerata come non presentata.


C) SOCIETA' DI CAPITALI - COMUNICAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

1.1. Le modifiche al capitale versato di SRL e di SPA successive alla fase costitutiva sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
1.2. Obbligati all’adempimento pubblicitario di cui sopra uno degli amministratori della società.
1.3. Il termine per lo svolgimento dell’adempimento di cui al punto 1.1. è, alla luce della norma generale recata dall’art. 18, comma 6, della legge 340/2000, in tema di adempimenti pubblicitari verso il Registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), trenta giorni dal momento in cui l’amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione.
1.4. Il ritardo o l’omissione dell’adempimento pubblicitario di cui al punto 1.1. comporta l’applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile.

2.1. A seguito delle modifiche introdotte al Codice civile dall’art. 16, commi 12-quater e seguenti del decreto-legge 185/2008 (convertito con modifiche dalla legge 2/2009), i versamenti eseguiti sulle singole partecipazioni in SRL. - in precedenza oggetto di trascrizione sul libro dei soci ai sensi dell’abrogato art. 2478, comma 1, n. 1, del Codice civile - sono oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese.
2.2. Obbligati all’adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. sono gli amministratori della società. L’adempimento è eseguito da uno di questi.
2.3. Il termine per lo svolgimento dell’adempimento di cui al punto 2.1. è, alla luce della norma generale recata dall’art. 18, comma 6, della legge 340/2000 in tema di adempimenti pubblicitari verso il Registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), trenta giorni dal momento in cui l’amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione.
2.4. Il ritardo o l’omissione dell’adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. comporta l’applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile.
2.5. L’adempimento pubblicitario di cui al punto 2.1. costituisce un adempimento distinto ed autonomo rispetto all’adempimento pubblicitario di cui al punto 1.1.

- Si riporta il testo delle tre direttive:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero della Giustizia - Direttiva del 27 aprile 2015: Misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata. (Direttiva n. 2608) (In vigore dal 13 luglio 2015).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero della Giustizia - Direttiva del 27 aprile 2015: Atti modificativi relativi al decesso, al recesso e all'esclusione del socio di società di persone. (Direttiva n. 2609). (In vigore dal 13 luglio 2015).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero della Giustizia - Direttiva del 27 aprile 2015: Iscrizione nel Registro delle imprese dell’ammontare del capitale versato delle SPA e delle SRL, in sede di iscrizione delle società medesime e successivamente alla fase costitutiva. (Direttiva n. 2610). (In vigore dal 13 luglio 2015).


14.2. Adempimenti al Registro imprese - Applicazioni pratiche

In applicazione delle linee dettate dalle tre direttive proponiamo le seguenti linee operative per la presentazione dei relativi adempimenti al Registro delle imprese.

1) DECESSO SOCIO (S.n.c. - S.a.s. - Società semplici)

Il decesso di socio di società di persone costituisce fatto modificativo dell'atto costitutivo e deve essere obbligatoriamente iscritto nel Registro delle imprese (pubblicità dichiarativa).
La domanda deve essere presentata:
• da uno degli amministratori della società (soggetto obbligato - in loro vece, il professionista o il procuratore);
• entro il termine di 30 giorni dal decesso, in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.;
• compilando un modello S2, indicando il codice atto A04, allegando il modello intercalare P di cessazione del socio deceduto e modello Note con l’indicazione: “il socio Sig……………… è deceduto in data…………..”;
• senza allegare alcuna documentazione.

Diritti di segreteria:
• € 90,00 per le società in accomandita semplice e in nome collettivo;
• € 18,00 per le società semplici.

Imposta di bollo: € 59,00


2) RECESSO SOCIO (S.n.c. - S.a.s. - Società semplici)

Il recesso di socio di società di persone costituisce fatto modificativo dell'atto costitutivo e deve essere obbligatoriamente iscritto nel Registro delle imprese (pubblicità dichiarativa).
La domanda deve essere presentata:
• da uno degli amministratori della società (soggetto obbligato - in loro vece, il professionista o il procuratore);
non può più essere presentata dal socio receduto;
• entro il termine di 30 giorni dal momento in cui il recesso é divenuto efficace (decorsi tre mesi dall'ultima delle notifiche in caso di recesso "ad nutum", dall'ultima delle notifiche, in caso di recesso "per giusta causa"), in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.;
• compilando un modello S2, indicando il codice atto A04, allegando il modello intercalare P di cessazione del socio receduto e modello Note con l’indicazione: “il socio Sig……………… è receduto in data…………..”;
• senza allegare alcuna documentazione.

Diritti di segreteria:
• € 90,00 per le società in accomandita semplice e in nome collettivo;
• € 18,00 per le società semplici.

Imposta di bollo: € 59,00.


3) ESCLUSIONE SOCIO (S.n.c. - S.a.s. - Società semplici)

L'esclusione di socio di società di persone costituisce fatto modificativo dell'atto costitutivo e deve essere obbligatoriamente iscritto nel Registro delle imprese (pubblicità dichiarativa).
La domanda deve essere presentata:
• da uno degli amministratori della società (soggetto obbligato - in loro vece, il professionista o il procuratore);
non può più essere presentata dal socio escluso;
• entro il termine di 30 giorni dal momento in cui l'esclusione é divenuta efficace (decorsi 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione al socio escluso), in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.;
• compilando un modello S2, indicando in corrispondenza del codice atto A04 gli estremi della delibera di esclusione, allegando il modello intercalare P di cessazione del socio escluso, indicando come data di cessazione quella di efficacia dell’esclusione e il modello Note con l’indicazione: “il socio Sig……………… è stato escluso in data…………..”;
• allegando alla domanda:
a) copia della decisione dei soci di esclusione in una delle forme previste per l'iscrizione degli atti nel Registro delle imprese e
b) copia conforme della documentazione comprovante il ricevimento della decisione di esclusione da parte del socio escluso.

Diritti di segreteria:
• € 90,00 per le società in accomandita semplice e in nome collettivo;
• € 18,00 per le società semplici.
Imposta di bollo: € 59,00.


4) CAPITALE VERSATO (S.r.l. - S.p.a.)

L'adempimento circa la comunicazione del capitale versato, prima semplice denuncia REA, ora va eseguito come domanda di iscrizione nel Registro imprese.
La domanda deve essere presentata:
• dagli amministratori (soggetto obbligato - in loro vece, il professionista o il procuratore);
• entro il termine di 30 giorni dal momento in cui gli amministratori hanno ricevuto il versamento, in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.;
• compilando un modello S2 nel riquadro relativo al capitale sociale, indicando il codice atto A99;
• senza allegare alcuna documentazione.

Diritti di segreteria: € 90,00

Imposta di bollo: € 65,00

N.B. Il versamento del capitale sociale di SRL e il versamento sulle singole partecipazioni dei soci di SRL sono da considerare adempimenti distinti e autonomi.


5) VERSAMENTI SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI (S.r.l.)

I versamenti sulle singole partecipazioni relative ai soci di società a responsabilità limitata sono oggetto di obbligo di iscrizione nel Registro.
La domanda deve essere presentata:
• dagli amministratori (soggetto obbligato - in loro vece, il professionista o il procuratore), la domanda non può più essere presentata dal socio interessato;
• entro il termine di 30 giorni dal momento in cui gli amministratori hanno ricevuto il singolo versamento, in caso di presentazione tardiva, si applicano a ciascuno dei soggetti obbligati le sanzioni previste dall’articolo 2630 c.c.;
• compilando un modello S2, indicando il codice atto A99 e allegando il modello S compilato nel riquadro "INDICAZIONI ANALITICHE DELLE VARIAZIONI" e il modello Note con l’indicazione: ”Versamento del capitale sociale in data ...... “
• senza allegare alcuna documentazione.

Diritti di segreteria: € 90,00

Imposta di bollo: € 65,00

N.B. Il versamento del capitale sociale di SRL e il versamento sulle singole partecipazioni dei soci di SRL sono da considerare adempimenti distinti e autonomi.


15. DICEMBRE 2015 - SEDE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Nel caso delle imprese individuali che svolgono la propria attività senza l'imprescindibile necessità di appositi locali (es. agente di commercio), la sede dell'impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare, anche se non necessariamente deve coincidere con la residenza del titolare.
Sono stati questi i chiarimenti arrivati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 14 gennaio 2013, Prot. 0005095, emesso in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che, nella coincidenza tra sede dell'impresa e residenza, vedeva il possibile sorgere di perplessità soprattutto in relazione ad altre normative che riguardano l'IMU, l'occupazione di suolo pubblico, ecc.
Alla luce del delimitato ambito dei controlli che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995, l'ufficio del Registro delle imprese è tenuto a svolgere sulle istanze di iscrizione, nel caso di imprese individuali, mancando un "atto costitutivo", deve ritenersi per buono quello che l'imprenditore indica in sede di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 28 dicembre 2015, Prot. 283970, torna, in qualche modo sull’argomento per fornire chiarimenti in relazione alla sede principale e secondaria di impresa individuale e risponde al quesito: "L’impresa in questione ha sede in un comune, così come dichiarato anche all’Agenzia delle entrate, ma ha iniziato l’attività presso un’unità locale posta in diversa provincia. Può detta impresa individuale mantenere la sede nel comune sopra indicato?"
Ad avviso del Ministero, circa la problematica sottoposta, è che non sussistano controindicazioni a procedere nel senso prospettato da codesto Intermediario e, cioè, a fissare la sede in un Comune e l’esercizio dell’attività in una unità locale posta in una diversa Provincia.
Nell’intendimento del legislatore del codice civile del 1942, infatti, la sede dell’impresa “il centro dell’attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi”.
La sede dell’impresa non coincide, pertanto, necessariamente, con il luogo in cui avviene lo scambio o la produzione di beni o servizi ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta l’attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro) volta all’ottenimento di un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori.
Tale “centro” potrà, in molti casi, coincidere con il luogo in cui concretamente viene svolta l’attività produttiva, di scambio, ecc.; ma ciò non è obbligatorio: l’imprenditore potrà, ad esempio per esigenze organizzative, avere la necessità (oppure, ritenere opportuno) di collocare la propria sede in un luogo non coincidente con quello in cui viene concretamente svolta l’attività di produzione o di scambio (tipico il caso delle imprese che indicano la propria sede presso lo studio professionale che ne cura gli adempimenti amministrativi, fiscali, ecc.); e nulla vieta che tali luoghi siano posti in province diverse (rientrando nella competenza, pertanto, di uffici del Registro delle imprese diversi).
In tale ultimo caso, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di pubblicità legale d’impresa, il titolare dell’impresa in questione sarà tenuto sia ad iscrivere la sede “principale” presso l’ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio, sia a denunciare l’avvio dell’attività presso una diversa localizzazione (posta, nella fattispecie, in una diversa provincia).


16. 5 DICEMBRE 2017 - L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Prevista la estensione dell’utilizzo della firma digitale a determinati atti concernenti le imprese

16.1. La nuova norma introdotte dalla L. n. 172/2017

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”.
Con l'articolo 11-bis viene disposta l'aggiunta del comma 1-ter, all’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in materia di class action e sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie), nel quale si stabilisce quanto segue:
"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici".


16.2. Gli atti ricompresi

Con tale disposizione viene disposta la estensione della facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:
- la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis C.C.);
- la trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies C.C.);
- la fusione delle società (art. 2501 - 2505-quater C.C.);
- la scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater C.C.);
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 2556 C.C.).
Obiettivo della nuova norma è rendere più semplice per le imprese la realizzazione di specifiche operazioni societarie, altrimenti caratterizzate da onerose pratiche burocratiche.
L'utilizzo della firma digitale dovrà avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che concerne la sottoscrizione dei documenti informatici.
Dopo quanto è avvenuto per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui al comma 2 dell'art. 2470 C.C., il legislatore ha inteso, anche in questi ulteriori specifici casi, far venir meno la necessità dell'autentica notarile laddove i relativi atti siano sottoscritti con firma digitale.

Gli atti sono quelli riportati:
1) nel Titolo V - Capo X del Codice civile (Della trasformazione, della fusione e della scissione). In particolare, si tratta degli atti relativi:
- alla trasformazione di società di persone (art. 2500-ter);
- alla trasformazione di società di capitali (art. 2500-sexies);
- alla trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-spties);
- alla trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500-octies);

- al progetto di fusione (art. 2501-ter);
- alla deliberazione della fusione (art. 2502 – 2502-bis);
- all’atto di fusione (art. 2504);

- al progetto di scissione (art. 2506-bis);
- alla deliberazione di scissione (art. 2506-quater, comma 2);
- all’atto di scissione (art. 2506-quater).

A questi vanno aggiunti:
2) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda (art. 25565C.C.);

3) la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis C.C.), che non è un atto da depositare nel Registro delle imprese..


16.2. La portata della norma e i dubbi interpretativi

La norma così come scritta è subito apparsa di difficile intellegibilità, sia nella parte in cui qualificava, come “fiscali”, fattispecie la cui natura, stante la collocazione delle norme richiamate nel codice civile, non può non attenere a negozi giuridici sostanziali, rispetto ai quali il profilo fiscale, opera, quale conseguenza della stipulazione, sul diverso piano delle disposizioni impositive regolate dalle norme di legge in materia di imposte dirette e indirette, sia e soprattutto per quanto attiene alla norma che dispone che tali atti possono “essere sottoscritti con firma digitale”, senza la necessità dell’atto notarile per la stipula degli atti stessi.
Non ci sono dubbi che la norma così come scritta appare inapplicabile e pertanto va riformulata.


17. 29 DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - Atti di natura fiscale e societari stipulati con atto pubblico informatico - Sugli atti societari rimane la competenza esclusiva del notaio - Nulla cambia per il Registro delle imprese

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. Il comma 25 consente di stipulare alcune tipologie di atti di impresa e di società con atto pubblico informatico, attraverso la modifica di norme che avevano introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per la loro sottoscrizione, generando polemiche e disorientamento.
Con l’abrogazione della disposizione contenuta nel Collegato fiscale 2018, secondo la quale la stipula di alcuni atti d’impresa e societari poteva avvenire con firma digitale ad opera di intermediari abilitati, la competenza esclusiva in materia di atti societari torna ai notai, gli unici soggetti individuati per la stipula di atti mediante atto pubblico informatico.
In particolare, con il comma 25 viene modificato il comma 1-ter, dell’articolo 36, del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dalla L. n. 172 del 2017, di conversione del D.L. n. 148 del 2017 (c.d. Collegato fiscale), che ora testualmente recita:
"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile”.

Il legislatore, con questa modifica, ha così sgombrato il campo da qualsiasi dubbio, sostituendo le parole: « sottoscritti con firma digitale » con quelle « stipulati con atto pubblico informatico » e aggiungendo in fine, le seguenti parole: « e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile» che, per quanto permanga nell’incipit del comma la nozione di “atti di natura fiscale”, ribadiscono la necessità dell’intervento notarile, rispettivamente per la verbalizzazione delle deliberazioni di modifiche statutarie, della verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e della conseguente richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese da un lato e per la stipula in forma pubblica o di scrittura privata autenticata dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento delle aziende dall’altro.

1) Dunque, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 25, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti con atto pubblico informatico.
Ricordiamo che dal 2013 l’atto notarile, in base al D.Lgs. n. 110 del 2 luglio 2010 (recante “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”), può essere formato in modo totalmente informatico, in linea con l’Agenda Digitale.
Nell'atto pubblico informatico - ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) - le parti, invece di firmare un documento cartaceo firmano, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l’atto stesso e i suoi eventuali allegati, seguiti dall’apposizione della firma digitale del notaio (che contiene firma e sigillo del notaio).
L'atto pubblico informatico viene conservato in modo informatico attraverso un apposito sistema di Conservazione a Norma del Notariato, realizzato e gestito da Notartel (Società informatica del notariato italiano).
Questa modalità è oggi obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, ma per chi lo vuole può essere utilizzata anche per qualsiasi altro atto.
Ai documenti informatici si applica, in quanto compatibili – secondo quanto stabilito all’art. 47-ter del CAD - le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

2) Gli atti di impresa e di società ricompresi nella nuova normativa sono ben delimitati. Si tratta in particolare:
- degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del Codice civile);
- degli atti di trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies del codice civile);
- degli atti di fusione delle società (artt. 2501 - 2505-quater del Codice civile); - degli atti di scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater del Codice civile);
- dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del Codice civile).
Di questi atti, per quanto riguarda il procedimento di deposito e di iscrizione nel Registro delle imprese, sono fatti salvi i requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, a seconda dei casi) prescritti dal Codice civile.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.


QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. MARZO 2016 - DEPOSITI TELEMATICI TRA CAMERA DI COMMERCIO E GIUDICE DEL REGISTRO - Dal Ministero della Giustizia un Vademecum operativo sulle modalità dei depositi telematici di alcuni atti

Con l’intento di rendere telematici i flussi relativi al deposito di atti, comunicazioni e notificazioni relativi alla tenuta del Registro delle imprese, tra la Camera di Commercio e il Giudice del registro, il Ministero della Giustizia, in data 1° marzo 2016, ha diffuso la circolare del 22 febbraio 2016, Prot. 23750, comunicando che è ora possibile procedere con l’avvio del deposito telematico dalle Camere di Commercio al Giudice del Registro ed emanando a tal proposito un “vademecum operativo”.
L’avvio del deposito telematico dalle Camere di Commercio al Giudice del registro riguarderà i seguenti atti:
1) Ricorsi ex art. 2190 Codice civile, relativi ad omissioni di iscrizioni obbligatorie da effettuarsi nel Registro delle imprese;
2) Ricorsi ex art. 2191 Codice civile, relativi ad iscrizioni atipiche avvenute nel Registro delle imprese;
3) Ricorsi ex D.P.R. n. 247/2004 (recante: Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese);
4) Ricorsi per cancellazioni ex art. 2490 Codice civile (cancellazione d’ufficio a seguito del mancato deposito per oltre tre anni consecutivi del bilancio in fase di liquidazione);
5) Memorie autorizzate dal Giudice;
6) Istanze varie (Revoche e rettifiche ex art. 742 Codice procedura civile; Istanze varie su ricorsi già inviati).

Gli atti inviati verranno inseriti nel fascicolo informativo. Il Giudice del registro, assegnatario del procedimento, potrà visualizzate gli atti e gli eventuali allegati nella “consolle del magistrato”, nonché redigere e depositare telematicamente i propri provvedimenti.
In questa fase sperimentale sono coinvolte solo le seguenti cinque Camere di Commercio: Bologna, Catania, Firenze, Milano, Roma, le quali verranno supportate da InfoCamere per gli aspetti operativi.

Requisiti richiesti da parte delle Camere di Commercio

Innanzitutto, è necessario che la Camere di Commercio (e per essa i suoi funzionarti abilitati al servizio) sia censita nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia (ReGIndE).
In secondo luogo, la Camera deve dotarsi di un cosiddetto redattore atti" che permetta la creazione della "busta telematica"-
In terzo luogo occorre che i funzionari siano dotati di firma elettronica.

Il funzionario della Camera, censito nel ReGIndE, predispone la busta elettronica contenente l'atto da lui firmato digitalmente e l'eventuale documentazione allegata, utilizzando il redattore fornito dal proprio ente.

. Se vuoi accedere al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, clicca QUI.

- Si riporta il testo della circolare:
. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale per i Sistemi Infirmativi Automatizzati - Circolare del 22 febbraio 2016, Prot. 0003750: Avvio della diffusione dei depositi telematici dalle Camere di Commercio al Giudice del registro.


RIFERIMENTI NORMATIVI

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Pubblicato su: 2015-01-23 (11850 letture)

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