PICCOLE MEDIE IMPRESE INNOVATIVE – REQUISITI – ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - AGEVOLAZIONI - GUIDE
PICCOLA E MEDIA IMPRESA ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLA NUOVA DEFINIZIONE ADOTTATA DALL'UNIONE EUROPEA
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1. La disciplina comunitaria
Dal 1° gennaio 2005 è operante una nuova definizione europea delle microimprese, piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che sostituisce la Raccomandazione del 3 aprile 1996, n. 96/280/CE.
Secondo l’art. 1 della raccomandazione 2003/361/CE “Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”.
Nel successivo articolo 2 vengono definite le ”soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese”.
1) La categoria delle piccole medie imprese (PMI) è costituita da imprese:
a) che occupano meno di 250 persone,
b) che hanno un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro oppure ha un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.
2) La categoria delle piccole imprese è costituita da imprese:
a) che occupano meno di 50 persone,
b) che hanno un fatturato annuo o un totale bilancio annuo che non supera i 10 milioni di euro.
3) La categoria delle microimprese è costituita da imprese:
a) che occupano meno di 10 persone,
b) che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio che non supera i 2 milioni di euro.
Le definizioni riportate sopra tornano rilevanti ai fini della individuazione dei potenziali beneficiari di provvedimenti agevolativi.
2. D.M. 18 APRILE 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria
Il Ministero delle Attività Produttive (MAP) ha emanato il Decreto del 18 aprile 2005 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, aggiorna i criteri di individuazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in accordo con la disciplina comunitaria, rappresentata dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che dal 1° gennaio 2005 sostituisce la precedente normativa. Il decreto fornisce inoltre le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.
3. APPROFONDIMENTI
L’argomento dell’introduzione dei nuovi criteri per la definizione della dimensione d’impresa da parte dell’Unione Europea, è stato approfondito anche dalla Fondazione ARISTEIA (oggi: Fondazione Nazionale dei Commercialisti) con lo studio dal titolo:"I nuovi parametri per la definizione della dimensione d’impresa" (Documento n. 56 del 28 marzo 2006).
. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.
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SMALL BUSINESS ACT PER L’EUROPA
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1. I contenuti dello Small Business Act
Il 25 giugno 2008 la Commissione Europea ha lanciato e pubblicato lo Small Business Act (SBA). Si tratta di un atto importante basato su orientamenti e proposte di azioni politiche da attuarsi sia al livello europeo che degli Stati membri, per valorizzare le PMI europee e le loro potenzialità di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di occupazione.
Lo SBA è certamente un passo avanti verso un' Europa delle imprese con meno burocrazia e maggiori opportunità per 23 milioni di PMI ed è una pietra miliare nell'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
Con lo SBA la Commissione Europea in primis e i singoli Stati Membri sono chiamati a semplificare la pubblica amministrazione e a tagliare gli oneri amministrativi verso le imprese e ad applicare il cosiddetto principio “Think Small First” ovvero “innanzitutto pensare in piccolo”.
L’obiettivo è quello di affermare l’applicazione del principio “Pensare anzitutto in piccolo” e di coordinare le politiche attualmente in vigore attraverso il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri a livello dell’UE e a livello nazionale.
L’SBA individua 10 principi guida su cui declinare le nuove politiche per le piccole imprese a livello europeo e a livello di singoli stati membri:
1) Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;
2) Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;
3) Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”;
4) Rendere le Pubbliche Amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;
5) Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;
6) Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;
7) Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico;
8) Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;
9) Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;
10) Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati.
L’SBA individua inoltre interventi puntuali su questioni importanti ma spesso trascurate per le PMI come la diminuzione dei ritardi nei pagamenti delle fatture, l'accesso a maggiori aiuti in materia di finanziamenti, innovazione e formazione, l’'IVA ridotta per i servizi forniti localmente e un migliore accesso ai contratti pubblici e in particolare:
• un nuovo Regolamento generale di esclusione per categoria sugli aiuti di Stato che semplificherà le procedure. Esso accrescerà l'intensità di aiuti per le PMI e renderà più agevole beneficiare di aiuti per la formazione, la ricerca e lo sviluppo, la protezione ambientale;
• un nuovo statuto di società privata europea che consentirà di creare una "Società privata europea" (SPE) che opererà sulla base degli stessi principi uniformi in tutti gli Stati membri. Questo strumento è stato concepito per risolvere il problema degli obblighi onerosi cui le PMI operanti in una dimensione transfrontaliera si trovano a dover far fronte allorché devono costituire filiali dalla forma societaria diversa in tutti gli Stati membri in cui intendono esercitare la loro attività. In termini pratici la SPE implicherebbe che le PMI possono costituire la propria società nella stessa forma, indipendentemente dal fatto che esse esercitino la loro attività nel proprio Stato membro o in un altro. Il fatto di optare per la SPE permetterà agli imprenditori di risparmiare tempo e denaro per aspetti quali le consulenze legali, la gestione e l'amministrazione;
• una nuova proposta in materia di IVA che offrirà agli Stati membri l'opzione di applicare aliquote IVA ridotte per i servizi forniti localmente, compresi i servizi ad alta intensità di manodopera, che sono per lo più erogati da piccole e medie imprese;
• infine per il 2009 è prevista una modifica della direttiva sui pagamenti per assicurare che le PMI siano pagate entro il previsto termine di 30 giorni.
Inoltre è previsto l’impegno a ridurre gli oneri amministrativi del 25% entro il 2012, a far sì che il tempo necessario per avviare una nuova impresa non sia più lungo di una settimana, a consentire l’ottenimento di licenze d'esercizio e permessi in un mese e a realizzare un sistema di sportelli unici che dovrebbe contribuire ad agevolare gli avvii di imprese e le procedure di assunzione.
Ove fattibile la Commissione intende fissare date precise per l'entrata in vigore dei regolamenti/decisioni che interessano le imprese.
Gli Stati membri sono invitati a contemplare misure analoghe.
2. Direttiva approvata dal Consiglio dei Ministri
La direttiva approvata dal Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009, interesserà circa 6 milioni di imprese, società, cooperative e ditte individuali che raccolgono circa 9 milioni di occupati.
L'applicazione delle linee guida individuate nel provvedimento si stima possa avere un impatto aggiuntivo sul Pil valutabile nello 0,3% annuo e un potenziale di aumento di occupazione di 10 mila unità all’anno.
Queste, in sintesi, le linee direttrici di azione individuate nel documento approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri:
• Istituzione di una legge annuale sulle Piccole e medie imprese;
• semplificazioni amministrative, per ridurre significativamente gli oneri amministrativi che gravano sulle aziende;
• sportello unico e telematizzazione dei rapporti con la Pubblica amministrazione;
• rafforzamento del Fondo di Garanzia e creazione di nuovi strumenti finanziari per il credito e la capitalizzazione delle piccole imprese.
. Se vuoi visitare il portale Small Busines Act for Europe, clicca QUI.
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE ART. 4, D.L. N. 3/2015, CONVERTITO DALLA L. N. 33/2015
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1. 25 GENNAIO 2015 - Le novità introdotte dal D.L. n. 3/2015 (“Investment compact“)
1.1. Requisiti
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015, il Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.
Il decreto (c.d. decreto "Investment compact“) - in vigore dal 25 gennaio 2015 - introduce, all’art. 4, una nuova tipologia di PMI, le “PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE”, estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le Start-up innovative, introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Ai sensi dell’art. 5-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, introdotto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015, per "piccole e medie imprese innovative" si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del la maggio 2003, che possiedono i seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
c) non essere quotate in borsa;
d) non essere iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese come Start-Up innovativa o Incubatore certificato;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione (escludendo le spese per immobili). Si possono comprendere le spese lo sviluppo precompetitivo e competitivo, quelle relative ai servizi di incubatori certificati, i costi del personale interno e dei consulenti esterni, le spese legali per la registrazione della proprietà intellettuale;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un brevetto o un software registrato e direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
Da segnalare, la mancata previsione, quale requisito per le PMI Innovative, di un oggetto sociale che abbia ad oggetto lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico (anche nel campo turistico), come previsto per le Start-Up innovative.
1.2. Iscrizione in una sezione speciale del Registro imprese
Le PMI innovative, analogamente come previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, dovranno essere iscritte in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio.
La sezione speciale del Registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa e' connessa all'attività innovativa delle PMI;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
m) sito internet.
Le informazioni riportate sopra:
a) sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità previsto sopra;
b) sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi.
Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese.
Il mancato deposito di detta dichiarazione comporta la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese.
Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti, le PMI innovative dovranno essere cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro stesso.
Per il procedimento di cancellazione si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese).
1.3. Agevolazioni ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese
Ai sensi del comma 9, dell’art. 3, del D.L. n. 3/2015, alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Si applicano, quindi, alle PMI Innovative anche quanto disposto dal comma 8 dell'art. 26, laddove si prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle
camere di commercio".
L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di
"PMI innovativa" e "dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione".
1.4. Altre agevolazioni
Ai sensi del comma 9, dell’art. 3, del D.L. n. 3/2015, alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Queste imprese potranno quindi:
- beneficiare della riduzione degli oneri per l'avvio di impresa,
- accedere a forme alternative di remunerazione come stock option e work for equity e
- raccogliere capitali mediante crowdfunding (la possibilità di raccogliere capitale online, anche usufruendo delle norme sull’equity crowdfuning previste dallo specifico regolamento Consob).
Alle PMI innovative, costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si applica l’art. 29 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Le agevolazioni fiscali in materia di lavoro, invece, restano riservate alle startup innovative.
L'onere per l'accesso delle PMI innovative alle agevolazioni già previste per le Start-up è valutato:
- in 7 milioni di euro per l'anno 2015,
- in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e
- in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
2. 25 MARZO 2015 - Pubblicata la L. n. 33/2015 di conversione del D.L. n. 3/2015 (“Investment compact“) - Introdotte rilevanti novità
E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15), la Legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.
La legge di conversione ha confermato, all'art. 4, con qualche rilevante novità, l’introduzione nel nostro ordinamento di una nuova tipologia di PMI, le “PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE”, estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le Start-up innovative, introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Significative le correzioni apportate nel corso dell’iter di conversione alla disciplina delle PMI innovative, contenuta nell’articolo 4.
In primo luogo, è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.
Altra precisazione ha riguardato il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, includendo nel calcolo anche le spese per l’acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo. Vengono, invece, escluse dal suddetto calcolo non solo le spese per l’acquisto ma anche quelle per la locazione di beni immobili.
2.1. Definizione - I requisiti richiesti
In seguito alle modifiche apportate dalla legge di conversione, possono assumere la qualifica “PMI innovative” le PMI che:
1) rientrano nei parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione comunitaria 2003/361/CE, ossia: numero di occupati inferiore a 250; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
2) sono costituite nella forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata) o di società cooperativa;
3) hanno la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo) purché con sede produttiva o filiale in Italia;
4) hanno sottoposto l’ultimo bilancio a revisione da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
5) non hanno azioni quotate in mercati regolamentati;
6) non sono iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative del Registro delle imprese, previsto all'articolo 25, comma 8, del DL 179/2012.
Oltre ai suddetti requisiti, le imprese devono rispettare contemporaneamente due sui tre seguenti requisiti che attestano la loro capacità innovativa:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entita' fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo.
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, op-pure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia
o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, purchè tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
2.2. L'iscrizione in una sezione speciale del Registro imprese
Presso la Camera di Commercio è istituita una apposita sezione speciale del Registro delle imprese a cui le PMI innovative devono essere iscritte.
La sezione speciale del Registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri
attori della filiera.
L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività
e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società
fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
g) elenco delle società partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e
intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
Queste informazioni dovranno essere rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi.
Le PMI innovative dovranno assicurare l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e dovranno essere sottoposte allo stesso regime di pubblicità.
2.3. Il mantenimento e la perdita dei requisiti
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative dovrà attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti sopra.
Tale dichiarazione dovrà essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.
Il mancato deposito di tale dichiarazione comporta la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese.
Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti sopra, le PMI innovative saranno cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro
delle imprese.
Dunque, una volta ottenuta l'iscrizione come "PMI innovativa" l'impresa è tenuta a presentare:
• l'aggiornamento delle informazioni con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno;
• dichiarazione del mantenimento del possesso dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (se ad esempio l'esercizio si chiude il 31 dicembre, la pratica dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio ma in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno successivo).
Il modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti di PMI innovativa sarà disponibile a breve.
2.4. Diritti e imposte
Ai sensi del comma 9, dell'art. 4 della L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, "Fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese nonchè del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio", alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Dunque, diversamente dalle Start-Up innovative, le "PMI innovative" sono tenute al pagamento sia dei diritti di segreteria che del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio; rimangono comunque esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo, come previsto dal comma 8, dell'art. 26, del D.L. n. 179/2012.
Tale esenzione è comunque dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di "PMI innovativa" e "dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione".
2.5. Le novità relative agli incentivi fiscali
Altre novità riguardano gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative (art. 29 del D.L. n. 179/2012).
Secondo quanto stabilito al comma 9-bis, introdotto dalla legge n. 33/2015 in fase di conversione del D.L. n. 3/2015, alle PMI innovative che operano sul mercato da più di
sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 (Incentivi all'investimento in start-up innovative) del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, si applica "qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo e' valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico".
. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. SETTEMBRE 2015 - PMI INNOVATIVE - Obbligatoria la certificazione del bilancio - Chiarimenti dal Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015, Prot. 155144, risponde ad alcuni dubbi in merito alla disposizione che richiede, come requisito essenziale della PMI innovativa “la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili” (art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015).
La circolare risponde, in particolare, a diverse problematiche e da essa ricaviamo i seguenti punti essenziali:
1) che tutte le PMI innovative sono da annoverare tra le imprese soggette alla certificazione del bilancio, che tale certificazione, in applicazione la normativa vigente, deve essere operata da un revisore o da una società di revisione, iscritta nell’apposito albo;
2) che la certificazione di bilancio deve essere redatta sotto forma di nota indirizzata all’assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi:
a) il primo paragrafo identifica il
b) il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento;
c) il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società;
3) che la certificazione di bilancio è elemento essenziale della fattispecie in fase di iscrizione in sezione speciale e deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione stessa (art. 4, commi 6 e 7 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015);
4) che uno degli elementi distinguenti la fattispecie della PMI innovativa, rispetto alla Start-up, consiste proprio nella necessaria attività della società antecedentemente l’iscrizione della medesima nella sezione speciale del Registro delle imprese. Ne consegue che la società deve disporre di un bilancio e che tale bilancio sia certificato.
Come ultimo punto, la circolare ministeriale chiarisce che la smart card con cui bisogna firmare i documenti da inviare telematicamente deve essere necessariamente quella del legale rappresentante della Società.
Trattandosi di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di autocertificazioni, rese sotto la propria responsabilità, a norma dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, “appare di tutta evidenza - chiarisce il Ministero - che debbono essere direttamente riferibili al soggetto dichiarante/certificante, che dovrà procedere alla firma della dichiarazione esclusivamente tramite il proprio dispositivo di firma digitale”.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. SETTEMBRE 2015 - PMI INNOVATIVE - Chiarimenti dal Ministero sulla nozione di “collaboratore a qualsiasi titolo” e sulla titolarità di brevetti in attesa di registrazione
Se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci o “a qualunque titolo”), nulla osta a che sia verificata la previsione normativa nella parte in cui relativamente al requisito soggettivo prevede l’impiego “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo”, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva.
Al contrario, se gli amministratori siano esclusivamente “meri organi sociali”, che pure hanno l’amministrazione della società ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.
Questo è quanto sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere n. 154486 del 4 settembre 2015, emanato in risposta ad un quesito nel quale, in particolare, è stato sottoposto il caso di una società richiedente l’iscrizione come PMI innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del requisito soggettivo dell’impiego “di collaboratori a qualunque titolo” previsto dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 2, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015.
La norma citata – parallelamente a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2), salvo i differenti aspetti quantitativi – consente, secondo il Ministero, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle Start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società.
Il parere ministeriale si occupa anche della questione relativa al possesso del requisito oggettivo nel caso in cui la società sia titolare di una domanda di deposito di brevetto, per il quale si è in attesa della registrazione.
Il parere ministeriale si occupa anche della questione relativa al possesso del requisito oggettivo nel caso in cui la società sia titolare di una domanda di deposito di brevetto, per il quale si è in attesa della registrazione.
Anche in questo caso il Ministero - confermando quanto già sostenuto con parere 22 agosto 2014, n. 147532 - ritiene che “il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto pur non conoscendone ancora l’esito”.
Il legislatore (art. 25 del D.L. n. 179/2012, comma 2, lett. h), n. 3)), dispone che la Start-up possa essere “sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica …”, e pertanto non soltanto “titolare o licenziataria” ma anche “depositaria” di tale privativa.
Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’ ”essere depositaria”, ed in quanto tale sarà iscrivibile nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Tale posizione deve, oggi, essere integralmente ribadita e trasferita anche alla fattispecie delle PMI innovative.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. 26 GENNAIO 2016 - PMI INNOVATIVE - Dal Ministero chiarimenti sulla certificazione del bilancio ante e post iscrizione alla Sezione speciale - Certificazione “legale” e certificazione “volontaria”
In merito alle modalità di certificazione del bilancio vanno distinte due ipotesi:
- “a regime”, ovvero dopo l’iscrizione della PMI alla sezione Speciale del Registro imprese: in questo caso la certificazione è di tipo legale e non volontario;
- “in sede di prima iscrizione” alla Sezione Speciale: in questo caso è applicabile la procedura di revisione volontaria.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 26 gennaio 2016, Prot. 19271, emesso in risposta ad un preciso quesito posto da uno Studio professionale che ha chiesto chiarimenti sulla modalità di certificazione del bilancio “a regime” e “in sede di prima iscrizione” nella sezione speciale del Registro delle imprese. In particolare è stato richiesto:
a) la conferma della correttezza dell’indicazione generale relativa alla necessità di una certificazione di tipo “legale” e non “volontaria”;
b) se, in merito al caso di società che, di regola, non sono tenute all’obbligo di certificazione e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell’iscrizione e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative, possano, esclusivamente in sede di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, il tipo di incarico da conferire possa essere quello di tipo “volontario”, «in ragione anche dei maggiori oneri e complicazioni che l’incarico di revisione “legale” comporta».
Il Ministero chiarisce che due sono i momenti nei quali la norma richiede la certificazione del bilancio delle società PMI innovative: quello c.d. “a regime”, e cioè successivo alla iscrizione della PMI in sezione speciale e quello “immediatamente propedeutico”. Ci si riferisce ovviamente agli esercizi sociali pre e post iscrizione alla sezione speciale delle PMI.
Tutti gli esercizi sociali, chiusisi dopo l’iscrizione della PMI alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, impongono l’obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole dettate dal D.Lgs. n. 39/2010. In questo caso si è pertanto in presenza di revisione legale e non volontaria.
Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell’iscrizione alla sezione speciale delle PMI, dove la società, non essendo, di regola, tenuta all’obbligo di revisione legale innovativa, ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione.
A detto bilancio non può unirsi, ex post, una certificazione di revisione secondo i canoni della revisione legale. Il bilancio è stato infatti già approvato a suo tempo dall’Assemblea. Vengono pertanto a mancare due degli elementi che contraddistinguono la revisione legale:
1) la nomina del revisore è operata dall’assemblea.
2) la relazione del revisore è resa all’assemblea prima dell’approvazione del bilancio.
Ne consegue che la procedura di revisione volontaria deve ritenersi applicabile esclusivamente nell’ipotesi della certificazione di bilancio per l’esercizio ante iscrizione alla sezione speciale. Ciò comporta, operativamente, che il legale rappresentante dovrà dare mandato al revisore (o alla società di revisione), che dovrà produrre una relazione sul bilancio a suo tempo approvato e depositarla presso il Registro delle imprese.
La PMI viene iscritta alla sezione speciale e da quel momento viene meno la eccezionalità e trova applicazione la disciplina ordinaria della revisione legale.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normatici.
4. MARZO 2019 - NUOVI INCENTIVI E SEMPLIFICAZIONI PER START-UP E PMI INNOVATIVE - Legge di bilancio 2019 e Decreto semplificazioni
Con l’entrata in vigore della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del D.L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019 (c.d. “Decreto semplificazioni”) e attraverso il comunicato reso noto dal Ministero dello Sviluppo Economico il 18 dicembre 2018, sono state introdotte una serie di novità e semplificazioni a favore di Start-up e PMI innovative, che illustriamo nei punti che seguono.
1) Autorizzati gli incentivi all’investimento in PMI innovative
Il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante un comunicato diffuso il 18 dicembre 2018, ha informato che la Commissione Europea ha autorizzato gli incentivi fiscali previsti per le somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative, come definite dall’art. 4 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015,
In particolare, la Commissione, sancendo la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04), ha previsto il riconoscimento per le persone fisiche e le persone giuridiche che investono in PMI innovative rispettivamente di una detrazione IRPEF pari al 30% dell’investimento fino ad un massimo di 1 milione di Euro e di una deduzione IRES pari al 30% dell’investimento fino ad un massimo di 1,8 milioni di Euro.
Come precisato dal Ministero, la definitiva attuazione dei suddetti incentivi richiede necessariamente l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico.
2) Investimenti in Start-up innovative
La Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), aveva reso permanente, a decorrere dall’anno 2017, la disciplina fiscale prevista per gli investimenti effettuati nel capitale di Start-up innovative, prevedendo:
1. una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita fino all’importo massimo di euro 1.000.000;
2. una deduzione IRES pari al 30% della somma investita fino all’importo massimo di euro 1.800.000.
Con l’articolo 1, comma 218, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), gli incentivi in esame sono stati nuovamente interessati da un intervento del Legislatore.
Più precisamente, è stato previsto che per l’anno 2019, le aliquote delle detrazioni IRPEF e delle deduzioni IRES, disciplinate dai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del D.L. 179/2012 e applicabili agli investimenti effettuati in start-up innovative, sono incrementate dal 30% al 40%.
La nuova aliquota è applicabile anche agli investimenti in Start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.
Per i soggetti passivi IRES diversi da imprese Start-up innovative, le aliquote sono ulteriormente incrementate al 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di Start-up innovative e a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
Si evidenzia che le predette disposizioni saranno efficaci solo previa autorizzazione della Commissione Europea.
3) Obblighi informativi e pubblicitari - Semplificazioni
Al fine di rendere più semplici gli adempimenti informativi e pubblicitari previsti per le Start-up innovative, gli incubatori certificati nonché le PMI innovative, e di conferire maggiore valore alle informazioni raccolte tramite i suddetti adempimenti, il nostro Legislatore, con l’articolo 3, commi 1-sexies e 1-septies, della legge n. 12 del 2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, ha introdotto una serie di semplificazioni, con decorrenza dal 13 febbraio 2019.
1) Con l’abrogazione del comma 14 dell’articolo 25 del D.L. 179/2012, è stato soppresso per le Start-up innovative e gli incubatori certificati l’obbligo di aggiornamento con cadenza non superiore a 6 mesi delle informazioni descrittive dell’impresa e riferite ai requisiti obbligatori richiesti, che vengono comunicate in sede di iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese e che sono sottoposte al regime di pubblicità disciplinato dal comma 10 dello stesso articolo 25.
2) Con la modifica del comma 15 dell’articolo 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6 dell’articolo 4 del D.L. 3/2015 in tema di mantenimento dei requisiti - fermo il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio - viene introdotta la possibilità per le Start-up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative di attestare il mantenimento dei requisiti entro 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio in caso di approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni previsto dall’articolo 2364 del Codice Civile.
3) Con l’introduzione del comma 17-bis all’articolo 25 del D.L. 179/2012 e del comma 6-bis all’articolo 4 del D.L. 3/2015, viene previsto che le informazioni descrittive dell’impresa e qualificanti il carattere innovativo richieste a Start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative rispettivamente dai commi 12, 13 dell’articolo 25 del D.L. 179/2012 e dal comma 4 dell’articolo 4 del D.L. 3/2015, devono essere inserite nella piattaforma “startup.registroimprese.it” in sede di iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese e aggiornate o confermate almeno una volta all’anno in sede di effettuazione dell’adempimento relativo alla presentazione della dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti.
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5. LUGLIO 2019 - START-UP E PMI INNOVATIVE– Fissate le modalità di attuazione degli incentivi fiscali
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il decreto interministeriale 7 maggio 2019, con il quale, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fissato le “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative”.
I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che effettuano un investimento agevolato, in una o più Start-up innovative o PMI innovative, possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta.
Lo prevede al comma 1, dell’articolo 4, il decreto del 7 maggio 2019, con cui ha specificato che l’agevolazione si applica anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che effettuano un investimento agevolato, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.
Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
- una certificazione della Start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite;
- copia del piano di investimento della Start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.
Tra le cause di decadenza vi è la cessione entro tre anni, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; il recesso o l'esclusione degli investitori e tra l’altro la perdita dei requisiti.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
6. DICEMBRE 2020 - PMI INNOVATIVE - La certificazione di bilancio - Soggetti incaricati – Ulteriori chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico
La richiesta certificazione di bilancio, ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale del Registro imprese, può ottenersi nelle forme previste dall’art. 2409-bis, ovverosia nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, ai sensi del comma 1, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando tale funzione al collegio sindacale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2409-bis, trattandosi in ogni caso, come recita la rubrica di tale articolo, di “Revisione legale dei conti”.
Pertanto, qualora le funzioni di revisione siano espletate dal collegio sindacale, con redazione della certificazione del bilancio, è ammessa la possibilità di iscrizione nella sezione speciale PMI innovative anche senza l’esplicita nomina di un revisore persona fisica o società di revisione. Naturalmente, sia nella domanda di prima iscrizione, sia nelle conferme degli anni successivi, sarà necessario che l’approvazione del bilancio sia accompagnata da una relazione del collegio sindacale il quale affermi di aver svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., che quelle previste dall’art. 2409-bis e che detta relazione sia redatta in conformità alle previsioni dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.
In tal senso vanno, secondo ogni evidenza, interpretate le pertinenti indicazioni contenute nella circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015.
Sono queste le indicazioni giunte dal Ministero dello sviluppo economico con la lettera-circolare del 4 dicembre 2020, Prot. 275367, inviata ad un professionista che ha chiesto delucidazioni avendo rilevato, sul punto, posizioni discordanti presso alcune Camere di Commercio.
Ricordiamo che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015 (convertito dalla L. n. 33/2015), tra i requisiti richiesti per essere considerata “PMI Innovativa”, alla lettera b) si prevede “la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”.
Il problema sollevato è quello di relativo all’individuazione del soggetto abilitato alla “certificazione del bilancio”: deve essere per forza un revisore o una società di revisione o può essere anche il collegio sindacale, in possesso dei prescritti requisiti?
L’articolo 2409-bis del Codice civile (rubricato “Revisione legale dei conti”) stabilisce che: “1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”.
A seguito della riforma del diritto societario, il legislatore ha scisso la funzione del collegio sindacale da quella della revisione legale dei conti ma ha anche stabilito che per le società «non soggette all’obbligo della certificazione di bilancio», la funzione di revisione legale può ben essere attribuita al collegio sindacale, ma in questo caso tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il citato articolo 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015 riconduce tutte le PMI innovative nell’ambito delle società soggette a certificazione di bilancio. Ne consegue pertanto - come si legge nella circolare n. 3682/C/2015 - che trovano pedissequa applicazione le norme generali dettate in materia e sinteticamente richiamate dalla lettera b) del citato comma 1, della certificazione operata da revisore o società di revisione, iscritta nell’apposito registro.
Ricordiamo, infine, che la certificazione di bilancio è elemento essenziale ai fini dell’iscrizione della PMI innovativa nella sezione speciale del Registro imprese e quindi per l’ottenimento del regime agevolato e deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione stessa.
La stessa va presentata in allegato al deposito del bilancio.
Il testo della lettera-circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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APPROFONDIMENTI
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1. LA START-UP INNOVATIVA
Con l'emanazione dell'art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), il nostro legislatore ha previsto l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un quadro normativo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative - c.d. START-UP ONNOVATIVE - con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale, attrarre talenti in Italia e capitali dall'estero.
. Per approfondire il tema delle START-UP INNOVATIVE, cliccate QUI.
2. GENNAIO 2015 - Al via un network tra Start-up innovative e PMI per favorire collaborazioni e sviluppo
E' Un mix di Innovazione e Talento Giovanile per lo Sviluppo virtuoso di StartUp e PMI.
Il progetto mira a supportare in modo molto concreto StartUp, Studenti Universitari e PMI attraverso una evoluta piattaforma di Network e Servizi utili allo sviluppo di progetti innovativi, la nascita di collaborazioni e la creazione di un bridge più efficace tra Studenti e mondo del lavoro.
Mettersi insieme per sfruttare i vantaggi delle collaborazioni e degli scambi tra aziende, con l’obiettivo di svilupparsi di più e più rapidamente. Questa è la filosofia che ha spinto 3mila imprese “giovani” e ad alto tasso tecnologico ad aderire al progetto “Start Up Innovative”, il primo grande network di questo genere in Italia, che coinvolge anche gli studenti di nove Junior Enterprise Universitarie e sta per aprirsi alla rete delle PMI, per promuovere, attraverso lo scambio tra start up e aziende tradizionali, lo sviluppo di entrambe.
Il network “Start Up Innovative” consente di fare rete per sfruttare i vantaggi della condivisione delle idee, sfruttando anche canali privilegiati per la ricerca di prodotti e servizi utili. Ma anche di personale.
La piattaforma centralizzata messa a disposizione delle aziende iscritte, denominata “Smart Internet”, infatti, dà la possibilità anche di entrare in comunicazione con gli studenti più brillanti, che possono così trovare importanti opportunità di lavoro.
Fino a questo momento sono state 3mila le start up innovative che hanno sposato il progetto, tra cui spiccano quelle nate e cresciute negli atenei.
Le Junior Enterprise Universitarie che partecipano sono:
• Jeme degli studenti della Bocconi,
• JECatt degli studenti dell’Università Cattolica,
• Jelink dell’Università Iulm,
• Jecomm degli studenti della Statale Milano,
• Jemp degli studenti del Politecnico di Milano,
• JeLiuc dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza,
• Jest degli studenti di Ingegneria gestionale della sede di Vicenza dell’Università di Padova,
• JEBS dell’Università del Sannio e
• JeToP studenti del Politecnico di Torino.
Nonostante i numeri già positivi, il network “Start Up Innovative” sta per allargarsi.
Il progetto mira al coinvolgimento degli oltre 3 milioni di piccole e medie imprese italiane, consentendo loro di associarsi iscrivendosi alle piattaforma al costo simbolico di 1 euro.
Nella rete le PMI potranno trovare tutti i prodotti e i servizi innovativi offerti dalle Start-Up dei quali possono avere bisogno per proiettare la propria attività nel futuro.
Valorizzando, per una volta, lo scambio e la collaborazione tra le generazioni, invece dello scontro, dalla partnership tra giovani brillanti e imprese “tradizionali” potrebbe realizzarsi è una vera e propria rivoluzione, in grado di dare finalmente una svolta all’economia del Paese e alla crescita.
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3. 16 GIUGNO 2015 - PMI INNOVATIVE - Online la Guida per l’iscrizione al Registro delle imprese
InfoCamere con un comunicato stampa del 16 giugno 2015, ha reso noto che è online sul sito pminnovative.registroimprese.it, un kit di strumenti informativi predisposti ad hoc per favorire le imprese che vogliono candidarsi al riconoscimento dello status di “PMI innovativa” previsto dal D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015.
Per accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali stabiliti dalla norma, è infatti indispensabile che le imprese interessate siano inserite nell’apposita sezione del Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
Il kit informativo comprende:
- la Guida degli adempimenti al Registro delle imprese,
- un tutorial sull'utilizzo del software per l'iscrizione alla nuova sezione,
- il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti,
- una check-list online per scoprire rapidamente se la propria impresa ha i requisiti richiesti,
- le statistiche e l'elenco delle PMI innovative già registrate.
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4. SETTEMBRE 2015 - PMI INNOVATIVE - Obbligatoria la certificazione del bilancio - Chiarimenti dal Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015, Prot. 155144, risponde ad alcuni dubbi in merito alla disposizione che richiede, come requisito essenziale della PMI innovativa “la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili” (art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015).
La circolare risponde, in particolare, a diverse problematiche e da essa ricaviamo i seguenti punti essenziali:
1) che tutte le PMI innovative sono da annoverare tra le imprese soggette alla certificazione del bilancio, che tale certificazione, in applicazione la normativa vigente, deve essere operata da un revisore o da una società di revisione, iscritta nell’apposito albo;
2) che la certificazione di bilancio deve essere redatta sotto forma di nota indirizzata all’assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi:
a) il primo paragrafo identifica il
b) il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento;
c) il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società;
3) che la certificazione di bilancio è elemento essenziale della fattispecie in fase di iscrizione in sezione speciale e deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione stessa (art. 4, commi 6 e 7 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015);
4) che uno degli elementi distinguenti la fattispecie della PMI innovativa, rispetto alla Start-up, consiste proprio nella necessaria attività della società antecedentemente l’iscrizione della medesima nella sezione speciale del Registro delle imprese. Ne consegue che la società deve disporre di un bilancio e che tale bilancio sia certificato.
Come ultimo punto, la circolare ministeriale chiarisce che la smart card con cui bisogna firmare i documenti da inviare telematicamente deve essere necessariamente quella del legale rappresentante della Società.
Trattandosi di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di autocertificazioni, rese sotto la propria responsabilità, a norma dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, “appare di tutta evidenza - chiarisce il Ministero - che debbono essere direttamente riferibili al soggetto dichiarante/certificante, che dovrà procedere alla firma della dichiarazione esclusivamente tramite il proprio dispositivo di firma digitale”.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. SETTEMBRE 2015 - PMI INNOVATIVE - Chiarimenti dal Ministero sulla nozione di “collaboratore a qualsiasi titolo” e sulla titolarità di brevetti in attesa di registrazione
Se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci o “a qualunque titolo”), nulla osta a che sia verificata la previsione normativa nella parte in cui relativamente al requisito soggettivo prevede l’impiego “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo”, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva.
Al contrario, se gli amministratori siano esclusivamente “meri organi sociali”, che pure hanno l’amministrazione della società ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.
Questo è quanto sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere n. 154486 del 4 settembre 2015, emanato in risposta ad un quesito nel quale, in particolare, è stato sottoposto il caso di una società richiedente l’iscrizione come PMI innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del requisito soggettivo dell’impiego “di collaboratori a qualunque titolo” previsto dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 2, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015.
La norma citata – parallelamente a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2), salvo i differenti aspetti quantitativi – consente, secondo il Ministero, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle Start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società.
Il parere ministeriale si occupa anche della questione relativa al possesso del requisito oggettivo nel caso in cui la società sia titolare di una domanda di deposito di brevetto, per il quale si è in attesa della registrazione.
Il parere ministeriale si occupa anche della questione relativa al possesso del requisito oggettivo nel caso in cui la società sia titolare di una domanda di deposito di brevetto, per il quale si è in attesa della registrazione.
Anche in questo caso il Ministero - confermando quanto già sostenuto con parere 22 agosto 2014, n. 147532 - ritiene che “il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto pur non conoscendone ancora l’esito”.
Il legislatore (art. 25 del D.L. n. 179/2012, comma 2, lett. h), n. 3)), dispone che la Start-up possa essere “sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica …”, e pertanto non soltanto “titolare o licenziataria” ma anche “depositaria” di tale privativa.
Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’ ”essere depositaria”, ed in quanto tale sarà iscrivibile nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Tale posizione deve, oggi, essere integralmente ribadita e trasferita anche alla fattispecie delle PMI innovative.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
6. 16 DICEMBRE 2015 - START-UP E PMI INNOVATIVE - On-line la relazione annuale
È disponibile on-line, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, la “Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa a sostegno delle startup e delle PMI innovative”.
La relazione che presenta l'evoluzione dell’imprenditorialità innovativa a tre anni dalla conversione in legge del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0.”).
La presente relazione, giunta alla sua seconda edizione, intende:
- presentare le evoluzioni normative che hanno interessato la strategia del Governo a sostegno dell’ecosistema delle imprese innovative dal marzo del 2014 ad oggi (capitolo 1);
- descrivere le dinamiche “demografiche” di Startup innovative - focus principale di questa edizione -, Incubatori certificati e PMI innovative osservabili attraverso le sezioni dedicate del Registro delle Imprese (capitolo 2);
- analizzare i primi effetti prodotti dagli strumenti di policy che compongono lo “Startup Act” italiano (capitolo 3) e
- illustrare le ulteriori iniziative a favore dell’ecosistema introdotte successivamente al Decreto crescita 2.0 (capitolo 4).
La relazione ha l'obiettivo di dare massima consapevolezza e trasparenza sugli effetti delle policy, in modo da consentire un controllo diffuso sugli stessi e promuovere un dibattito pubblico fondato su elementi oggettivi.
La relazione è stata realizzata dalla Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico e dalla Divisione VII “PMI, startup innovative e reti di impresa” della Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese (DGPICPMI).
I contenuti sono stati condivisi con il “Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore delle startup e delle PMI innovative” costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal D.M. del 27 maggio 2015.
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9. APRILE 2018 - La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata - Un approfondimento dal CNN
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.101-2018/I, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 aprile 2018, dal titolo "La
nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata".
Nello studio vengono esaminati gli interventi normativi con cui il legislatore, nell’arco di quattro mesi, ha sostanzialmente riscritto la disciplina delle società a responsabilità limitata, concedendo alle stesse una serie di opportunità, in precedenza riservate al modello azionario, che riguardano tanto il piano organizzativo che quello del finanziamento dell’impresa e della circolazione della
partecipazione.
Ciò è avvenuto estendendo alle PMI in forma di s.r.l. le deroghe al diritto societario previste originariamente per le startup innovative e prevedendo un sistema di circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di s.r.l. attraverso i portali per la raccolta di capitali, mediante il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Lo studio definisce, quindi, l’ambito soggettivo di applicazione di tali provvedimenti, attraverso l’analisi della nozione di PMI e l’individuazione delle modalità di accertamento della relativa qualifica.
Dopo una descrizione delle deroghe al diritto societario (estensione alle PMI S.r.l. della possibilità di emettere categorie di quote, riconoscere diritti particolari di voto e offrire al pubblico le quote di s.r.l. PMI), lo studio affronta il tema della circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di s.r.l. attraverso i portali per la raccolta di capitali, la quale è oggi disciplinata dal nuovo art. 100-ter TUF, esaminandone le conseguenze sulla legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
. Ministero delle attività produttive - D.M. 18 aprile 2005: Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese.
. LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (Testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione , dall'art. 9, commi 16 - 16-ter del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e, da ultimo, dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 ). Artt. 25 - 32.
. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
. LEGGE 24 marzo 2015, n. 33: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Art. 4.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 2 settembre 2015, Prot. 154287: PMI innovative quotate su piattaforma multilaterale di negoziazione. Obblighi previsti dall’art. 4 del D.L 3 del 2015 “Investment Compact”.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 2 settembre 2015, Prot. 154297: PMI innovative e start-up Start – up: deposito del curriculum vitæ dei soci. Obblighi informativi sui soci previsti rispettivamente dall’art. 4, comma 3, lett. h) del D.L 3 del 2015 “Investment Compact” e dall’art. 25, comma 12, lett. g), del D.L.179 del 2012. Società ad azionariato diffuso e ricorso all’equity crowdfunding.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015, Prot. 155144: PMI innovative. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. Requisiti soggettivi ed oggettivi.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 3 settembre 2015, Prot. 155175: PMI innovativa. Requisito della ricerca e sviluppo di cui all’ art. 4, comma 1 lett. e) del D.L 3 del 2015 “Investment Compact”. Immobilizzazioni immateriali.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 4 settembre 2015, Prot. 155486: PMI innovative. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. Requisiti soggettivi ed oggettivi.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 26 gennaio 2016, Prot. 19271: PMI innovative. Requisito certificazione del bilancio in sede di prima iscrizione alla sezione speciale. Certificazione volontaria e certificazione legale.
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DECRETO 23 marzo 2016: Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 7 maggio 2019: Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA’ E SUL SISTEMA CAMERALE - Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d’impresa - Lettera-circolare del 4 dicembre 2020, Prot. 275367: Requisito ex art. 4, comma1, lett. b), del D.L. 3/2015 (certificazione di bilancio per le PMI innovative) - Richiesta chiarimenti..
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