REPERTORIO NAZIONALE DEI DATI TERRITORIALI – RNDT
REPERTORIO NAZIONALE DEI DATI TERRITORIALI - RNDT
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1. Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) – Contenuti e funzioni
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso DigitPA (ora presso AgId) è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
Questo è quanto stabilito dagli attuali commi 2 e 3, dell’art. 59, del D.Lgs. n. 82/2005, successivamente modificati dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2006.
Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è il catalogo nazionale dei metadati sui dati territoriali e dei relativi servizi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni, implementato come sistema informatico web-based e attualmente gestito dall'Agenzia per l’Italia digitale.
Il RNDT è stato istituito con l'articolo 59 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) ed è riconosciuto, dal successivo articolo 60, come base di dati di interesse nazionale.
Secondo quanto disposto al comma 1 dell’art. 60 “1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti”.
Le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.
Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica.
In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui sopra, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
Le specifiche tecniche con le quali viene individuato il contenuto del RNDT e le relative modalità di costituzione e aggiornamento sono state definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni e adottate con il decreto ministeriale del 10 novembre 2011.
In base a tale contesto normativo il RNDT si configura come registro pubblico dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni italiane, certificandone l'esistenza attraverso la pubblicazione dei relativi metadati.
Il RNDT è stato istituito con l'obiettivo di facilitare l'individuazione e l'utilizzo dei dati territoriali prodotti e gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sia per favorirne la condivisione tra le stesse Pubbliche Amministrazioni, che per agevolarne la fruizione da parte dei cittadini e delle imprese.
Le informazioni contenute nel RNDT possono essere liberamente consultate, scaricate e riutilizzate.
2. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 32 del 2010
Il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT), istituito presso AgId, ha la funzione di agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale.
Tale ruolo viene ribadito con il Decreto legislativo n. 32/2010 di recepimento della direttiva Inspire.
In sostanza, nel contesto dell’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale, il Repertorio rappresenta il catalogo nazionale dei metadati attraverso il quale sono assicurati i servizi di ricerca per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi.
A tale riguardo, il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni ha approvato lo schema di “Regolamento recante regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso”.
Con tale provvedimento vengono definiti:
◾ il contenuto del Repertorio, attraverso l’individuazione dei dati di interesse generale (all 1), che le Amministrazioni sono tenute a documentare;
◾ le regole tecniche (all. 2) per la formazione e l’alimentazione del Repertorio, le quali tengono anche conto anche del Regolamento 1205/2008 (CE) del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva INSPIRE per quanto riguarda i metadati.
Il D.Lgs. n. 32/2010 è finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e per il monitoraggio ambientale, che consenta allo Stato italiano di partecipare a INSPIRE.
Si tratta quindi di un’attuazione della direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Il decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati territoriali.
Il decreto si applica ai dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
◾sono disponibili in formato elettronico;
◾sono detenuti da o per conto di un’autorità pubblica o da terzi che svolgono attività che hanno ripercussione sull’ambiente;
◾riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III del decreto.
I dati e i servizi territoriali, corrispondenti alle categorie tematiche definite, corrispondono a un sottoinsieme dei dati territoriali di interesse generale, che sono documentati nel Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT).
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