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RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - IL LAVORO SVOLTO DALLA COMMISSIONE RORDORF





LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
LA COMMISSIONE RORDORF


1. PREMESSA - La Commissione europea raccomanda un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza

Da tempo la Commissione Europea invita gli Stati membri a procedere ad una significativa revisione delle procedure concorsuali, anche in relazione alla mutata realtà cui deve essere applicata.
La Commissione raccomanda un nuovo approccio per salvare le imprese e dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti.
L’obiettivo è privilegiare, anziché la liquidazione, la ristrutturazione precoce delle imprese sane in modo da impedirne l’insolvenza. Con circa 200 000 imprese nell’UE che ogni anno dichiarano insolvenza e 1,7 milioni di persone che di conseguenza perdono il lavoro, la Commissione desidera dare alle imprese sane la possibilità di ristrutturarsi e restare operative.
Una riforma delle norme nazionali in materia d’insolvenza creerebbe una situazione vincente per tutti: le imprese sane rimarrebbero in attività, si manterrebbero i posti di lavoro e allo stesso tempo si migliorerebbe il contesto per i creditori che, se il debitore non va in rovina, sarebbero in grado recuperare una percentuale più elevata dei loro investimenti.
Agli imprenditori onesti va rapidamente offerta una seconda opportunità dopo il fallimento, perché i fatti dimostrano che essi hanno più successo la seconda volta.

Ricordiamo i seguenti interventi:
1) La Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE.

. Se vuoi scaricare il testo della risoluzione, clicca QUI.

2) La Comunicazione "L'Atto per il Mercato Unico" del 3 ottobre 2012; comunicazione intitolata "Un nuovo approccio Europeo al fallimento delle imprese ed all'insolvenza".

3) La Raccomandazione del 12 marzo 2014, in cui nuovamente l'invito è quello di istituire meccanismi e strumenti che "garantiscano ad imprese sane in difficoltà finanziaria l'accesso ad un quadro nazionale in materia d'insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza".
La raccomandazione fa seguito a una consultazione pubblica su un approccio europeo all’insolvenza, svoltasi lo scorso anno (IP/13/655), e a una proposta di revisione delle attuali norme UE in materia d’insolvenza transfrontaliera, approvata di recente dal Parlamento europeo (MEMO/14/88).
Il testo della raccomandazione viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa, clicca QUI.


2. 5 FEBBRAIO 2015 - RIORDINO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - Istituita una commissione di esperti presso il Ministero della Giustizia

E’ stata istituita, con decreto del Ministero della Giustizia del 28 gennaio 2015, una Commissione di esperti ancora una volta incaricata di “valutare” la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino della disciplina delle procedure concorsuali.
La commissione, composta da magistrati, docenti universitari e professionisti, è presieduta dal Dott. Renato Rordorf, presidente della I^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ed è supportata da un Comitato Scientifico.
Per giustificare l’istituzione della commissione il Ministero della Giustizia ha fatto riferimento ai ripetuti interventi normativi in materia concorsuale che si sono susseguiti in tale periodo, in maniera non strutturale ed organica. Ritenuta la rilevanza e la complessità delle modifiche normative susseguitesi in materia di procedure concorsuali o crisi d’impresa ovvero da sovraindebitamento, si è, infatti, resa opportuna un’analisi organica delle stesse, al fine di monitorarne gli effetti e di valutare la necessità di ulteriori interventi normativi di riordino.
La Commissione – che si è insediata il 18 febbraio 2015 - dovrà essenzialmente provvedere: a) alla razionalizzazione, semplificazione e uniformazione dei procedimenti previsti dalla legge fallimentare anche in relazione all’accordo con la disciplina del processo civile telematico;
b) all’individuazione di misure idonee a incentivare l’emersione dalla crisi;
c) all’individuazione delle linee generali di riforma delle procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge fallimentare, e in particolare, quanto alle procedure del debitore in stato do sovraindebitamento, individuazione delle misure volte a consentire al creditore di provocare l’apertura della procedura liquidatoria;
d) alla ricognizione di opportune linee di raccordo con le prospettive di riforma della materia dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
.

La predisposizione delle proposte dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.


- Si riporta il testo del:
. Decreto del Ministro della Giustizia del 28 gennaio 2015, recante la istituzione di una commissione di esperti al fine di elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali.


3. RIORDINO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - Definiti i sottogruppi della commissione di studio

Entrano nel vivo i lavori della Commissione studi del Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) sul diritto fallimentare. Sono stati, infatti, insediati gli otto sottogruppi in cui è articolata la Commissione.
Insolvenza transfrontaliera e disciplina comunitaria, diritto societario della crisi, crisi dei gruppi, liquidazione concorsuale, procedure conservative e risanamento, aspetti penali e processuali, limitazione dei diritti dei creditori, procedure di allerta, sono questi i temi sul tavolo della Commissione.
La commissione si pone due fondamentali obiettivi:
1) esaminare il testo vigente della legge fallimentare individuandone profili di criticità rispetto a cui intervenire con proposte migliorative;
2) predisporre, in una prospettiva de jure condendo, schemi di articolati su tematiche di rilevante interesse ma ignorate dall’attuale legge fallimentare o trattate in modo superficiale, il tutto con l’auspicio di poter contribuire in modo proficuo all’impegnativo compito affidato alla Commissione nominata presso il Ministero della Giustizia e istituita per elaborare proposte di interventi di riforma e di riordino della disciplina delle procedure concorsuali.
I sottogruppi si occuperanno in prevalenza dei temi connessi all’insolvenza transfrontaliera e disciplina comunitaria, diritto societario della crisi, crisi dei gruppi, liquidazione concorsuale, procedure conservative e risanamento, aspetti penali e processuali, limitazione dei diritti dei creditori, procedure di allerta.

. Se vuoi conoscere i componenti della Commissione di studio del CNDCEC, clicca QUI.


4. 30 OTTOBRE 2015 - CRISI D’IMPRESA - UN DOCUMENTO DAL CNDCEC

La crisi economica coinvolge sempre più imprese, ed il Legislatore, prendendone consapevolezza, ha tentato, a più riprese, di intervenire sulla disciplina delle procedure concorsuali, gettando le basi per quella che sarà l’imminente riforma organica della legge fallimentare.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in considerazione di questo quadro generale ha quindi ritenuto importante un suo contributo, volto ad illustrare quelli che sono gli strumenti economico-aziendali in grado di valutare il reale rischio di default di un’impresa.
Il titolo delle nuove linee guida emanate dal CNDCEC è: “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa”.

Il documento è strutturato in due parti:
- la prima si occupa di inquadrare il concetto di crisi d’impresa sotto il profilo giuridico;
- la seconda si concentra sulla definizione dei concetti di crisi e di insolvenza sotto il profilo aziendalistico
.

- Si riporta il testo del documento:
. CNDCEC – Linee Guida – “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa”.


5. 25 NOVEMBRE 2015 - RIORDINO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI – La commissione ministeriale emana uno schema di disegno di legge-delega

La Commissione Procedure Concorsuali, presieduta da R. Rordorf, al termine dei lavori sul progetto di revisione organica della materia concorsuale e dell’insolvenza, ha predisposto una prima bozza dello ”Schema di disegno di legge delega recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.

Queste le linee essenziali e gli obiettivi della riforma, evidenziate nella Relazione della Commissione:
1) Superamento della contrapposizione tra tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi.
Le nuove regole devono offrire l’opportunità di contemperare nei limiti del possibile entrambe le esigenze, rifiutando sia le soluzioni che avviliscano le attese dei creditori sia quelle che trascurino interessi che gravitano a vario titolo attorno alla vita dell’impresa.
Il giusto equilibrio deve essere ricercato attraverso il consenso dei creditori ogniqualvolta sia possibile evitare una procedura liquidatoria, e non essere ad essi imposto;
2) Adeguata attenzione verso i modelli stranieri, seppure nella consapevolezza delle ragioni storiche, economiche e di sistema che costituiscono peculiarità del nostro ordinamento;
3) Individuazione di possibili ed effettivi strumenti di prevenzione e di allerta che consentano interventi tempestivi nelle crisi d’impresa, seppur nella consapevolezza dell’estrema difficoltà di soluzioni veramente appaganti in questo campo, che deve veder salvaguardata l’autonomia dell’imprenditore sino a quando l’insolvenza non si sia manifestata in termini inequivoci;
4) Costruzione di un sistema di regole che induca l’imprenditore in crisi ad accedere tempestivamente ad un meccanismo di protezione (il cosiddetto “ombrello”), idoneo a consentirgli di proporre e raggiungere il migliore accordo possibile con i creditori. Un sistema costituito essenzialmente da misure premiali ma anche da qualche sanzione in caso di colpevole ritardo;
5) Per i casi nei quali l’accordo non sia possibile, attivazione di una procedura liquidatoria che introduca sostanziali modifiche all’attuale disciplina del fallimento, sia più snella e flessibile, consenta un più rapido soddisfacimento dei creditori e valorizzi le opportunità di collocazione degli organismi produttivi nell’interesse generale , sia del sistema sia dei creditori;
6) Articolazione, pertanto, della nuova disciplina su due sole procedure:
a) una procedura di composizione concordata della crisi, ad iniziativa del debitore e tesa a consentire l’accordo tra debitore e creditori, omologato dal tribunale.
Una procedura avente la seguente fisionomia:
- apertura ad ogni possibile contenuto del piano di sistemazione della crisi, che veda protagonisti il debitore e i creditori e riservi al giudice un ruolo più defilato di quello rivestito nelle vigenti procedure cosiddette minori; - previsione di tempi certi e ragionevolmente rapidi per la definizione degli accordi;
- indicazione, nell’ambito di questa procedura, di percorsi ancor più rapidi e semplificati allorché il debitore abbia preventivamente raggiunto l’accordo con una parte significativamente rilevante e qualificata dei creditori
;
b) una procedura di liquidazione concorsuale, ad iniziativa del debitore, dei creditori e dell’autorità giudiziaria, per i casi di insolvenza non regolati attraverso un accordo tra debitore e creditori, ed avente le seguenti caratteristiche:
- realizzazione di un percorso più agile di quello che oggi contraddistingue il fallimento, teso ad abbreviarne i tempi di svolgimento, e quindi diretto a produrre un più rapido soddisfacimento dei creditori;
- favore per la cessione dell’azienda a terzi e per forme più agili e moderne di liquidazione dei beni;
- consenso, anche nell’ambito della procedura liquidatoria, verso soluzioni alternative alla liquidazione “fallimentare”, mediante l’accordo tra debitore e creditori ovvero anche su autonoma iniziativa dei soli creditori o di terzi;
- indicazione di un diverso rapporto tra gli organi della procedura, riconoscendo un ruolo più rilevante nella gestione al curatore e ai rappresentanti dei creditori;
- esclusione di qualsiasi carattere sanzionatorio della procedura in quanto tale, favorendo anzi il reinserimento dell’imprenditore insolvente nel circuito produttivo impianto
.

Il Testo delega il Governo a sostituire le attuali procedure concorsuali con i nuovi istituti previsti dalla riforma:
- le misure di allerta e di prevenzione,
- la procedura di composizione concordata della crisi e
- la procedura di liquidazione concorsuale
.

1. Gli istituti di allerta e di prevenzione
Gli istituti di allerta e di prevenzione sono stati pensati tenendo conto dell’importanza che la tempestività dell’intervento sulla crisi dell’impresa riveste al fine di una soluzione positiva della crisi stessa, e comunque di un esito più favorevole per tutte le parti coinvolte. Ma anche nella consapevolezza delle oggettive difficoltà che questo terreno presenta allorché si passi dalle enunciazioni di principio all’individuazione di misure realmente efficaci.
Una delle novità del disegno di legge delega per la modifica organica della disciplina della crisi d’impresa stabilisce che il revisore legale, rilevata l'esistenza di fondati indizi della crisi, sia tenuto ad avviare una procedura d’allerta interna e, in caso di inadeguata risposta da parte della società, ad informare tempestivamente l’autorità giudiziaria.
Tale meccanismo di allerta interna, che si affianca a quello di allerta esterna rivolto ai creditori qualificati, si pone come obiettivo la conduzione della crisi nell’ambito di un percorso protetto e in condizioni di corretta gestione imprenditoriale e societaria.
L’opportunità di introdurre nell’ordinamento una procedura d’allerta, simile a quella francese, era ben presente già nel 2004 alla Commissione Trevisanato, il cui progetto di riforma della legge fallimentare prevedeva all’art. 1, rubricato “Finalità degli istituti di allerta e prevenzione, delle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale”, come tali istituti fossero diretti a far emergere con tempestività la crisi dell’impresa in funzione di ricercare le soluzioni più adatte per il suo superamento. Come noto, di quella proposta non se ne fece nulla.
L’introduzione della procedura d’allerta è stata poi ripresentata nella proposta di disegno di legge delega per la riforma organica della normativa fallimentare predisposta dalla Commissione Rodorf a novembre 2015 ed approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2016, all’art. 4, rubricato “Procedure di allerta e mediazione”, andando così incontro anche alle istanze dell’Unione Europea rivolte agli Stati membri (Raccomandazione del 12 marzo 2014 2014/135/UE) di individuare, tra le altre, misure volte a favorire la continuità dell’attività dell’impresa in crisi in modo da prevenirne l’insolvenza.
La norma contenuta del disegno di legge, all'art. 4, comma 1, lett. b), pone “a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi”.
Si tratta del meccanismo di “allerta interna” che si affianca a quello di “allerta esterna” rivolto ai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenti della riscossione ed Enti previdenziali).

2. La procedura di composizione concordata della crisi
La procedura di composizione concordata della crisi costituisce una delle parti più significative e innovative della riforma. Essa è intesa ad offrire lo strumento per affrontare con la tempestività e le elasticità necessarie le crisi di impresa, e del quale si è giustamente lamentata l’assenza nell’ambito delle tradizionali procedure concorsuali.
Con la sua formulazione il nostro legislatore intende riguadagnare il tempo perduto nei confronti di altri ordinamenti che hanno saputo fronteggiare con maggiore tempestività le moderne esigenze poste dalle situazioni di crisi.

3. La procedura di liquidazione concorsuale
La procedura di liquidazione concorsuale sostituisce il fallimento, del quale conserva naturalmente le caratteristiche essenziali, ma con i miglioramenti nella direzione della maggiore rapidità, elasticità ed efficienza che costituiscono una delle finalità della Riforma.

- Si riporta il testo dello:
. Schema di disegno di legge delega recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.

- Si riporta il testo della:
. Relazione generale allo Schema di disegno di legge delega recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.


6. 2 DICEMBRE 2015 – Audizione del CNDCEC in relazione allo schema di disegno di legge

In data 2 dicembre 2015, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), ha predisposto un documento con il quale avanza alla Commissione suggerimenti e proposte.
Il CNDCEC riconosce che lo schema di disegno di legge delega recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa”, elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia con decreto del 24 febbraio 2015 e successive modificazioni, presenta profili di indubbia importanza per i professionisti che svolgono funzioni nelle vicende relative alle crisi di impresa e si auspica, pertanto, che la Commissione voglia accogliere alcuni dei suggerimenti e delle proposte formulati in questo documento, motivati essenzialmente dalla volontà di avvicinare il diritto positivo alla realtà socio – economica a cui esso è destinato, esigenza che nell’ambito delle crisi di impresa si avverte in modo pressante.

- Si riporta il testo del documento:
. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Audizione in relazione allo Schema di “Disegno di legge delega recante la riforma e il riordino delle procedure concorsuali”.


7. FEBBRAIO 2016 – RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - Delega al Governo per la riforma organica - Una riforma al passo con i tempi

Il Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 ha approvato un disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza elaborato dalla Commissione Rordorf.
Nello specifico, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015, convertito dalla L. n. 132/2015, adottato per sostenere, in via d’urgenza, l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito ed allinea la normativa italiana in tema d’insolvenza a quella presente negli altri Stati membri, salva una successiva attività di armonizzazione normativa su base comunitaria in fase di definizione.
Il tentativo è quello di attuare, dopo 74 anni rispetto alla normativa precedente, un organico approccio di riforma attraverso un nuovo Testo unico dell’insolvenza.
Il provvedimento muove da una premessa di fondo: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.
Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell’intervento del Governo dell’agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell’intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell’insolvenza.
Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:
- viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell’insolvenza;
- vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
- vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano)
; vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, assieme al primo Presidente aggiunto della Corte di Cassazione Renato Rordorf che ha presieduto i lavori della Commissione ministeriale che ha elaborato la normativa, ne hanno illustrato linee guida e principali profili in una conferenza stampa ad hoc.
Questa legge arriva dopo 74 anni rispetto alla precedente e si allinea ai criteri che ispirano gli altri Paesi europei.
E' una riforma di carattere strutturale, per un settore che era segnalato come tra i più critici per la competitività del Paese.

Una riforma organica della intera materia dell’ insolvenza viene ritenuta dal Governo indifferibile in chiave di efficienza del sistema Paese, in relazione al quale rivestono un ruolo determinante le percezioni degli investitori esteri e le valutazioni e i confronti delle regolazioni di impresa compiuta dagli organismi internazionali (in primo luogo dalla Banca mondiale in sede di elaborazione annuale del rapporto doing business).
Appare allora estremamente singolare, viene evidenziato, che la normativa interna di base in materia sia ancora costituita dalla legge fallimentare di cui al R.D. 19 marzo 1942, n. 267, mentre la sostanziale unanimità degli Stati dell’Unione europea si sono dotati di moderne normative sull’insolvenza in grado di fornire una regolamentazione del fenomeno in linea con le richieste degli investitori internazionali.

- Si riporta il testo dello:
. Schema di disegno di legge delega recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con Decreto 28 gennaio 2015 (e successive integrazioni)..


8. 18 MAGGIO 2016 – RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - Il disegno di legge all'esame della Commissione Giustizia della Camera

Il disegno di legge, inizialmente con il n. 3671, dopo lo stralcio dell'articolo 1-14; 16 del C.3671 deliberato nella seduta n. 627 del 18 maggio 2016, ha ora assunto il n. 3671-bis.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge C-3671, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge C-3671-bis, clicca QUI.


9. 8 GIUGNO 2016 – RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - Le osservazioni avanzate in audizione dal CNDCEC al disegno di legge

Con un comunicato stampa dell’8 giugno 2016 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha reso noto di aver partecipato all’audizione parlamentare svoltasi presso la Commissione Giustizia della Camera sul disegno di legge AC 3671-bis, recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” e di aver presentato un documento con cui vengono evidenziate alcune criticità che, per la categoria, sono presenti nel disegno di legge.
In particolare, vengono avanzate le suguenti osservazioni:
- non è condivisibile l’idea di fissare modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, in quanto attività riservata all’attestatore indipendente, che viene declinata, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale e in funzione della realtà e del caso specifico;
- non è condivisibile l’istituzione presso il Ministero di un apposito Albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzione di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza richiesti per l’iscrizione (art. 2, comma 1, lett. n));
- è necessario valutare la modalità di fissazione dell’entità massima dei compensi riconosciuti ai professionisti in maniera differente nei casi in cui il concordato non abbia esito positivo;
- non è condivisibile l’attribuzione al Tribunale di poteri di verifica sulla realizzabilità economica del piano, un’opzione che segna un ritorno al passato, anche a fronte dell’orientamento espresso dalle sezioni unite della cassazione, piuttosto chiaro al riguardo. Spetta all’attestatore il giudizio di fattibilità economica del piano in virtù della professionalità specifica che egli vanta;
- è dubbia l’ipotesi di limitare l’accesso al concordato liquidatorio, che è considerato, allo stato attuale, uno strumento utile e maggiormente duttile rispetto alla rigidità della struttura della liquidazione fallimentare;
- è necessaria la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi ma il CNDCEC ritiene necessario altresì limitare la responsabilità solidale dell’organo di controllo con gli amministratori che non si siano attivati nonostante la segnalazione tempestiva effettuata dai sindaci.

. Se vuoi scaricare il testo del documento del CNDCEC, clicca QUI.


10. 1° FEBBRAIO 2017 – La Camera approva il disegno di legge di riforma delle crisi di impresa e dell'insolvenza

L'Assemblea della Camera ha approvato, il 1° febbraio 2017, a larga maggioranza (276 voti a favore, 125 astenuti e 1 contrario) il disegno di legge n. 3671-bis-A, che delega il Governo a operare un'ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza.
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Il contenuto del provvedimento approvato dalla Camera

I principali profili innovativi del disegno di legge approvato dalla Camera, che delega il Governo a riformare entro 12 mesi le procedure concorsuali, sono i seguenti:
. nel generale quadro di favore e incentivazione degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di "allerta", finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e a una sua risoluzione assistita; lo strumento potrà essere attivato volontariamente dal debitore ovvero d'ufficio dal tribunale, allertato da creditori pubblici, e porterà, in caso di mancata collaborazione del debitore, a una dichiarazione pubblica di crisi;
- la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria;
- la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – e la previsione di un sistema di garanzie mobiliari non possessorie (una forma di pegno, in cui il debitore non è spossessato del bene mobile che ne è oggetto);
- l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali; in particolare, le procedure di maggiori dimensioni sono assegnate al tribunale delle imprese (a livello di distretto di corte d'appello);
- l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale; tale strumento vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria; dovrà essere data priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio;
- una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo (concordato in continuità di impresa e concordato di natura liquidatoria), lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti;
- la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa;
- la previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni;
- le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza successiva alla introduzione dell'istituto, previsto dalla legge n. 3 del 2012;
- la disciplina dei rapporti tra la procedura di liquidazione giudiziale e i procedimenti di sequestro o confisca disposti dalla magistratura penale;
- colmando una lacuna dell'attuale legge fallimentare, viene introdotta una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese. Si intende in particolare consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e, anche in caso di procedure distinte in diverse sedi giudiziarie, vi dovranno essere obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti;
- sono introdotte alcune modifiche al codice civile, tra cui alcune disposizioni sulla responsabilità degli amministratori di società e criteri di quantificazione del danno risarcibile in alcuni casi di azione di responsabilità nei loro confronti. La Camera ha inoltre introdotto un articolo relativo alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
(Fonte: Sito della Camera dei Deputati).

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. Se vuoi scaricare la Scheda n. 423/1 di lettura del Servizio Studi della Camera dei Deputati del 27 gennaio 2017, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare la Scheda di lettura n. 423 del Servizio Studi della Camera dei Deputati del 19 aprile 2016, clicca QUI.


11. 11 OTTOBRE 2017 – Il SENATO ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma delle crisi di impresa e dell'insolvenza

In data 11 ottobre 2017, il Senato, con 172 voti favorevoli e 34 astensioni, ha approvato definitivamente il DdL. n. 2681, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza".
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’approvazione del disegno di legge mette fine all’iter parlamentare di uno degli interventi normativi più importanti dell’attuale legislatura, dopo anni di proliferazione e stratificazione normativa che hanno generato confusione nell’applicazione delle norme da parte degli addetti ai lavori, anche a causa del continuo mutamento del dato normativo che ha reso problematico il formarsi di indirizzi giurisprudenziali consolidati e stabili.
Il disegno di legge, approvato al Senato, per la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza è uno degli interventi normativi più attesi da studiosi e operatori del settore che dà il via libera ad una serie di misure atte a ripensare la disciplina concorsuale in maniera organica, sistemica ed innovativa.

Il testo approvato si compone di sedici articoli suddivisi in tre Capi:
- il Capo I (articoli 1-2) sulle disposizioni generali,
- il Capo II (articoli 3-15) reca i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza e, infine,
- il Capo III (articolo 16) è dedicato alle disposizioni finanziarie.

In base alla legge delega saranno innovativamente disciplinati:
- la crisi dei gruppi di imprese (art. 3);
- il procedimento di composizione assistita della crisi e le misure di allerta (art. 4);
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento (art. 5); il concordato preventivo (art. 6);
- la liquidazione giudiziale (art. 7);
- l’esdebitazione (art. 8);
- il sovraindebitamento (art. 9);
- le misure penali (art. 13);
- la liquidazione coatta amministrativa (art. 15).
Il delegante ha inoltre previsto di riformare il sistema dei privilegi (art. 10), delle garanzie mobiliari non possessorie (art. 11) e alcune norme del codice civile in materia societaria (art. 14).

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RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della LEGGE DELEGA N. 155/2017, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.Lgs. n. 14/2019 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 155/2017, clicca QUI.

. Per l'Organismo di composizione della crisi d'impresa - OCRI, clicca QUI.

. Per l'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di regolazione della crisi, clicca QUI.

. Per approfondire i contenuti della proposta di DIRETTIVA EUROPEA SULL'INSOLVENZA, clicca QUI.

. Per lemodifiche al diritto societario , clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, leggi, decreti, circolari e direttive ministeriali, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2015-12-06 (15937 letture)

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