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COMPRO ORO - LA NUOVA DISCIPLINA DEL SETTORE





LA DISCIPLINA DEL SETTORE DEI “COMPRO ORO”
LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEI "COMPRO ORO"


1. L’attività e gli obblighi previsti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 92 del 2017

1.1. Le peculiarità dell’attività dei “compro oro”

L’attività dei “Compro Oro” consiste principalmente nell’acquisto di oggetti preziosi finiti usati, generalmente costituiti da gioielli (anelli, bracciali, collane ecc.) da destinare successivamente al mercato come prodotti usati oppure come oggetti da rottamare destinati alla fusione. Questi oggetti preziosi usati non possono essere alterati e devono essere lasciati nello stato in cui si trovano per un periodo minimo di dieci giorni dal momento dell’acquisto.
Tale commercio trova disciplina primaria in alcuni articoli del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (artt. 126 – 128) e del suo regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, (artt. 242 – 247) nonché in ulteriori norme che, nel corso degli anni, hanno regolamentato vari aspetti della specifica attività e della particolare merce posta in vendita, senza peraltro dettare una precisa regolamentazione dell’attività.
L’attività del “Compro Oro” è un’attività commerciale di ultima generazione che riguarda la compravendita di oggetti preziosi usati e/o avariati, che per analogia a quella di oggetti preziosi esercitata dai gioiellieri, è stata assoggettata - non esistendo al momento una puntuale normativa di riferimento - alle disposizioni normative contenute dal T.U.L.P.S. agli artt. 127 e 128.
Essa è intesa come l’acquisizione di oggetti preziosi “usati e/o avariati” che vengono acquistati da persone fisiche soggetti privati e poi rivenduti.
Da notare che le disposizioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza non riportano in alcun modo, nei loro contenuti letterali e descrittivi, le parole “usato e/o usati” riferiti ai medesimi beni preziosi oggetto di compravendita.

Negli ultimi anni il fenomeno dei negozi che esercitano attività di compravendita di oro (c.d. «compro oro»), si è affermato e sviluppato come vera e propria attività commerciale anche se, da sempre, le persone hanno rivenduto i propri oggetti o gioielli più preziosi generalmente in oro in cambio di denaro o di altri beni o servizi che non potevano pagare in moneta.
Lo sviluppo che i «compro oro» hanno avuto ultimamente rispecchia, quindi, un momento difficile per le condizioni economiche di molti cittadini italiani.
A conferma di tale dato c’è il calo delle vendite del comparto gioielleria che in parte ha contribuito allo sviluppo delle attività «compro oro». Sono molte le gioiellerie che, nel tentativo di coprire il calo del proprio giro di affari, cercano di sviluppare un settore che in passato era ritenuto marginale, utile più che altro a recuperare rottami d’oro.
Molti sono anche i nuovi operatori che esercitano esclusivamente quest’attività, spesso senza alcuna esperienza, spinti, tra l’altro dai bassi costi di apertura e di gestione.
Il guadagno dei «compro oro» sta nell’acquistare l’oro usato ad un prezzo che sia chiaramente inferiore al prezzo al quale sarà poi rivenduto in blocco alle fonderie che acquistano solo da operatori in grosse quantità.
Il fenomeno è essenzialmente italiano ed ha generato un mercato sommerso che non di rado finisce con l’alimentare i fenomeni della ricettazione e del riciclaggio, anche se ovviamente non tutti gli operatori del settore alimentano questo mercato occulto, esistono imprese di tutto rispetto, trasparenti e fondate sulla serietà professionale, ma si calcola che queste siano solo il 30-40 per cento del totale delle imprese del settore.
Ecco perché è indispensabile prevedere una normativa che imponga ai «compro-oro» il possesso di specifici requisiti professionali ed una completa ed assoluta tracciabilità dei materiali acquistati e rivenduti.


1.2. La disciplina del mercato dell’oro – L. n. 7/2000

Il commercio di oro è regolamentato da un apposita normativa dettata dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998".
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, stabilisce cosa si deve intendere per “oro” e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.

Ai sensi dell’art. 1, con il termine "oro" si intende:
a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

Ai sensi dell’articolo 1, comma e, l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, puo' essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di societa' per azioni, o di societa' in accomandita per azioni, o di societa' a responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le societa' per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Chiunque svolge l’attività in questione, senza averne dato comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l’attività prevista dall’articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

. Se vuoi approfondire l’argomento degli Operatori professionali in oro, clicca QUI.


1.3. 10 SETTEMBRE 2016 – Le novità introdotte dalla L. n. 170/2016 - Legge di delegazione europea 2015

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2016, la LEGGE 12 agosto 2016, n. 170, recante ”Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015”.
L’annuncio di una riforma organica dei compro oro arriva dal disegno di legge di delegazione europea 2015, che, promossa all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, mira a dare attuazione alla IV Direttiva (UE) antiriciclaggio.
Per contrastare le infiltrazioni criminali e il reimpiego di risorse di provenienza illecita, sono previste nuove regole di trasparenza e tracciabilità delle operazioni e il potenziamento dei presidi di settore. Infatti, se quello dei compro oro è tra i mercati più redditizi del momento, deve anche dirsi che tra le attività commerciali è quella più incerta sotto il profilo normativo.
Sembra trovare finalmente la luce la regolamentazione del comparto dell’oro, segnata da una lentezza legislativa che dalla proposta di legge “Mattesini” (n. 4281 del 2011) si era arenata nei lavori parlamentari sul disegno di legge n. 237 del 2013.

Il merito è della delega contenuta nell’art. 15, lettera l), della legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015) recante le linee guida necessarie al recepimento della direttiva (UE) n. 2015/849, meglio nota come IV Direttiva antiriciclaggio:
”1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis)

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attivita' illecite connessi o comunque riconducibili alle attivita' di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonche' la tempestiva disponibilita' di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”
.


. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 170 del 2016, clicca QUI.


1.4. DICEMBRE 2016 – COMPRO ORO - Aperta una consultazione pubblica sullo schema di decreto - Commenti entro il 23 dicembre 2016

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione - dal 9 al 23 dicembre 2016 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività di compro oro.
Il decreto, in particolare, attua la delega prevista dall’articolo 15, comma 2, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), per l'adozione di una disciplina organica di settore dell’attività di compro oro.
Nel decreto vengono definiti gli obblighi posti a carico degli operatori compro oro al fine di garantire la piena tracciabilità delle compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, ivi compreso il riciclaggio di beni e risorse di provenienza illecita.
In particolare, il decreto prevede:
- l’istituzione del Registro nazionale degli operatori compro oro, istituito presso l’OAM (l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi);
- gli obblighi di identificazione della clientela;
- la tracciabilità delle operazioni di compro oro;
- gli obblighi di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette;
- le sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM, di identificazione, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni medesime.

I commenti possono essere inviati per e-mail all’indirizzo dt.antiriciclaggio@tesoro.it, specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, entro il 23 dicembre 2016.

. Se vuoi saperne di più e vuoi scaricare il testo dello schema di decreto oggetto di consultazione pubblica, clicca QUI.


2. GIUGNO 2017 – COMPRO ORO - Pubblicato il decreto che regolamenta l’attività

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”.


2.1. Finalità e contenuti della nuova normativa

Il decreto, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 2, lett. l) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), delinea una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.
La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

Fino ad oggi l’apertura di un esercizio di “compro oro” non era soggetta ad una regolamentazione specifica, poiché era sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre al privato che vuole vendere oggetti di valore era sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti.
La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio. I principali interventi sono:
1) L’istituzione, presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) di un registro degli operatori compro oro professionali. L'iscrizione al registro, che avviene in formato esclusivamente elettronico o attraverso canali telematici, è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive (art. 3).
2) L’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività, previa comunicazione alla Banca d'Italia. Per tali operatori, l'istanza da inviare all’OAM dovrà essere integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione (art. 3, comma 6).
3) La previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato. E’ stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni. Secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4, “Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate”.
4) La piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro (art. 5).
5) L’obbligo per gli operatori compro oro di conservare i dati acquisiti, le schede per ogni operazione effettuata e la copia della ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite, per un periodo di 10 anni. (art. 6).
6) L’obbligo per gli operatori compro oro di inviare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) le segnalazioni di operazioni sospette (art. 7).
7) La previsione di specifiche sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro) (artt. 8 – 13).

Secondo quanto stabilito al comma 4 dell’art. 3, le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro dovranno essere stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia, dovrà avviare la gestione del registro degli operatori compro oro.


2.2. La formazione e la tenuta del Registro degli operatori compro oro professionali

Secondo quanto stabilito al comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017:
1) l'esercizio dell'attività di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM);
2) l’iscrizione al registro e' subordinata al possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.


2.2.1. Soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro

Soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro sono:
1) gli ”operatori compro oro”, e precisamente, i soggetti, anche diversi dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercitano l'attività di compro oro.
L’”operazione di compro oro” riguarda: la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;

2) gli ”operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro oro”.
Per questi operatori, secondo quanto stabilito nel successivo comma 7, ” resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto".


2.2.2. Modalità di iscrizione nel Registro e documentazione da allegare

Ai fini dell'iscrizione nel Registro, gli operatori dovranno inviare all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione:
- del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto,
- del codice fiscale,
- dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale,
- degli estremi della licenza di pubblica sicurezza,
- del conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro

All'istanza e' allegata:
- copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonche'
- l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita' della licenza.
Per gli “operatori professionali”, l'istanza dovrà essere integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione. (art. 3, comma 6).
L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.

Gli operatori compro oro, dovranno comunicare all’OAM, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione, per la relativa annotazione nel registro,

Le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


2.3. Obblighi di identificazione della clientela

Secondo quanto stabilito all’art. 4, gli operatori compro oro sono tenuti a procedere, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “decreto antiriciclaggio”).
L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente:
a) dovrà avvenire tramite verifica dell’identità “sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente”; e
b) potrà essere svolta anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identita' non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.
Qualora il cliente sia una societa' o un ente dovrà essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e dovranno essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identita' dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere; Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro dovranno essere effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.
In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con piu' operazioni frazionate (art. 4, comma 2).


2.4. Obblighi in capo agli operatori - Tracciabilita' delle operazioni di compro oro

Secondo quanto stabilito all’art. 5, al fine di assicurare la tracciabilita' delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attivita', gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, dovranno predisposrre una scheda, numerata progressivamente e recante:
a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche', nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita';
c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualita' e al suo stato;
d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
e) la data e l'ora dell'operazione; f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:
1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato ceduto;
2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto
.

A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro dovranno rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio (art. 7).


2.5. Sanzioni

Gli articoli dal 8 al 13 sono dedicati alle sanzioni da applicare nel caso di esercizio abusivo dell’attività o di inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM.

Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro (art. 8).

Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di eventuali variazione dei dati comunicati in precedenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione e' triplicata.
Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria e' ridotta a 500 euro.
La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni e' attribuita alla competenza dell'OAM (art. 9).

Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalita' di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.
Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravita', la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo (art. 10).

Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio prevista dall'articolo 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.
Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 (obbligo di identificazione del cliente e utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante) e 6 (obblighi di conservazione dei dati acquisiti, delle schede e delle ricevute) e' svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (art. 11).


3. GIUGNO 2017 – Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarimenti sull’avvio del registro degli operatori e sulle nuove norme entrate in vigore

Il 5 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l) , della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Nota del 4 luglio 2017, Prot: DT 53162, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità delle recenti disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, dettate da tale decreto.
All’articolo 3 viene previsto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilire le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, istituito presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
Posto che tale decreto non è ancora stato emesso, lo stesso Ministero ha ritenuto opportuno precisare che, fino alla data di emissione del suddetto decreto, non possono trovare applicazione:
1) le prescrizioni di cui all’articolo 3, contenente gli obblighi di comunicazione al registro, cui gli operatori compro oro sono tenuti ai fini del lecito esercizio dell’attività di compro oro;
2) la sanzione di cui all’articolo 8, comminata, per esercizio abusivo dell’attività, a chiunque svolga l'attività di compro oro, in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all’articolo 3;
3) la sanzione di cui all’articolo 9, comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM;
4) la procedura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all’articolo 11, commi 4 e 5
.

Un ulteriore chiarimento fornito dalla nota ministeriale riguarda i soggetti che rientrano nella categoria dei “compro oro” e quindi tenuti all’obbligo dell’iscrizione nel citato registro.
Il Ministero ricorda che il decreto, secondo un approccio di tipo oggettivo, assoggetta all’obbligo di iscrizione al summenzionato registro l’operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente, dell’attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, eserciti l’attività di compro oro ossia l’attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati.
“Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all’iscrizione al registro di cui all’articolo 3 del decreto in epigrafe, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all’iscrizione nel registro OAM”.

A far data dal 5 luglio 2017, ricorda il Ministero, “sono di contro pienamente vigenti ed immediatamente applicabili” le prescrizioni contenute negli articoli:
- 4 (obblighi di identificazione della clientela),
- 5 (tracciabilità delle operazioni di compro oro),
- 6 (obblighi di conservazione),
- 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette),
- 10 (sanzioni comminate per le relative inosservanze).

E’ da ritenersi altresì vigente è la disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che annovera “gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7”, tra i soggetti obbligati ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al predetto decreto.
Il testo della Nota ministeriale viene riportata nei Riferimenti normativi.


4. LUGLIO 2017 - Nuove modalità per l’iscrizione al registro dei compro oro

Il Ministero dell’Interno chiarisce diversi aspetti della riforma sulla materia Con l’introduzione del DLgs. 92/2017, che ha riformato l’attività di compro oro, sono state modificate le modalità di ottemperamento degli obblighi di registrazione e conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisiti nella fase di acquisto degli oggetti preziosi usati, rispetto a quanto previsto dall’art. 128 del TULPS (RD 773/31) e dall’art. 247 del RD 635/40.
Gli artt. 5 e 6 del DLgs. 92/2017 introducono nuove misure per la tracciabilità delle operazioni dei compro oro e sulla disciplina relativa alla conservazione dei dati e delle informazioni.
Gli operatori devono predisporre una scheda, numerata progressivamente, che deve riportare:
- l’indicazione dei dati completi del cliente,
- gli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal contante,
- la descrizione dell’oggetto prezioso usato, completa di natura e qualità,
- l’indicazione della quotazione dell’oro e/o dei metalli preziosi,
- due fotografie digitali diverse dell’oggetto prezioso,
- data e ora dell’operazione,
- importo corrisposto,
- mezzo di pagamento
,
Inoltre, il quarto comma dell’articolo 6 del DLgs. 92/2017 stabilisce che l’adempimento degli obblighi di conservazione, nelle modalità prevista dal decreto, è riconosciuto ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 128 del TULPS e del suo regolamento di esecuzione n. 635/40.


5. OTTOBRE 2017 – COMPRO ORO - In consultazione pubblica fino al 10 novembre le regole sul Registro degli operatori

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avvia una consultazione pubblica, curata dall'Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del tesoro, sullo schema di decreto ministeriale che dà attuazione al registro degli operatori compro-oro, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017.
Il decreto, in particolare, definisce le modalità e le specifiche tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM).
La consultazione pubblica termina il 10 novembre 2017.
Le osservazioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it.
I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato come richiesta di non divulgare i commenti inviati.
Non è posto in consultazione l’Allegato tecnico al decreto; il relativo contenuto, focalizzato su specifiche di carattere prettamente tecnico-informatico, è infatti privo di disposizioni prescrittive a carico degli operatori economici da cui l’amministrazione ritiene utile acquisire osservazioni e suggerimenti.

. Se vuoi saperne di più e accedere alla consultazione, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare direttamente il testo della bozza di decreto oggetto della consultazione, clicca QUI.


6. 2 LUGLIO 2018 – Dettate le modalità tecniche d’invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori COMPRO ORO

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2018, recante “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro”.


6.1. I contentui e le finalità del decreto

Dopo una consultazione pubblica, avviata dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e terminata il 10 novembre 2017, sullo schema di decreto ministeriale che avrebbe dovuto dare attuazione al registro degli operatori compro-oro e che avrebbe dovuto, in particolare, definire le modalità e le specifiche tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM), è stato ora pubblicato il decreto che completa la normativa prevista per l'avvio del registro degli operatori compro oro.
Il decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro.
Il trattamento dei dati viene effettuato dall'OAM per le esclusive finalità di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro) e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il decreto si compone di otto articoli in cui sono stabiliti, tra l'altro,
- le modalità di iscrizione degli operatori nel registro (art. 3);
- la struttura del registro, che comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato (art. 4);
- l'obbligo della tempestiva messa a disposizione dei dati al Ministero dell’Economia, all'Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), alla Guardia di finanza e all'autorità giudiziaria (art. 6).

Previsto il pagamento di contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro (art. 5).
Al fine di contenere gli oneri a carico degli operatori compro oro, l'OAM, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, puo' determinare, a carico di ciascun operatore, un contributo per la prima iscrizione nel registro e un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualita' successive alla prima.
Le somme riscosse da OAM sono destinate a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.


6.2. Iscrizione nel registro degli operatori compro oro

I soggetti interessati dovranno richiedere l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro con apposita istanza inviata telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'Organismo. L'accesso all'area dedicata e' consentito previa registrazione.

All'istanza d'iscrizione dovrà essere allegata:
- copia dei documenti di identificazione del soggetto che richiede l'iscrizione, e, per le persone giuridiche, del legale rappresentante,
- l'attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza;
- copia del versamento del contributo previsto.

L'OAM, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, verificata la regolarita' e completezza dell'istanza d'iscrizione e della documentazione allegata, dispone ovvero nega l'iscrizione dell'istante nel registro degli operatori compro oro e assegna all'iscritto un codice identificativo unico.
Il termine dei 30 giorni puo' essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a quindici giorni, qualora l'OAM ritenga l'istanza incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni relative ai dati trasmessi dall'interessato.
In tale ipotesi l'OAM provvede a dame tempestivo avviso all'istante il quale fornisce le integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto avviso.
Decorso tale termine, l'OAM dispone l'iscrizione del richiedente ovvero rigetta l'istanza, dando tempestiva e motivata comunicazione del rigetto all'interessato.
Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di proporre una nuova istanza di iscrizione.
L' OAM provvede all'annotazione nel registro degli operatori compro oro di ogni comunicazione ricevuta dagli iscritti avente ad oggetto la variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

Gli operatori compro oro sono inoltre tenuti a comunicare la variazione dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione nel registro, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.
La comunicazione deve essere effettuata tramite apposito servizio disponibile nell'area privata dedicata del portale dell'OAM.

6.3. Registro degli operatori compro oro - formazione e tenuta

Il registro degli operatori compro oro comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.
Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati:
a) i seguenti dati trasmessi dall'operatore compro oro ai fini dell'iscrizione nel registro con le modalita' di cui all'art. 3, nonche' le successive variazioni:
1) il cognome e il nome del compro oro persona fisica o la denominazione sociale e la sede legale, in caso di persona giuridica;
2) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento;
3) gli estremi della licenza
.

Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati, oltre ai dati e alle informazioni trasmessi dall'operatore compro oro in occasione della presentazione dell'istanza d'iscrizione e le successive variazioni:
a) gli estremi dei decreti sanzionatori emessi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, per la violazione degli articoli 4, 6 e 7, del medesimo decreto;
b) gli estremi dei i provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attivita' di compro oro adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
c) gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro adottati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
d) gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetto nonche', per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato.

L'OAM provvede alla tempestiva annotazione dei provvedimenti di cui sopra.
Secondo quanto stabilito al comma 5 dell'art. 4 del decreto in commento "E' considerata tempestiva l'annotazione effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze", ovvero dalla data del provvedimento di cancellazione adottato ai sensi dell'art. 11, comma 6 del medesimo decreto legislativo n. 92/2017.

L'OAM assicura la tenuta del registro degli operatori compro oro, l'aggiornamento dei dati ivi contenuti, la gestione e conservazione dei documenti necessari all'iscrizione e alla permanenza nel registro anche effettuando controlli a campione, tesi a verificare l'attualita' dei dati e la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
L'OAM cura altresi' la tempestiva cancellazione degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di contribuzione.


6.4. Avvio della gestione del registro

Ai sensi dell'art. 7 del decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM dovrà avviare la gestione del registro degli operatori compro oro.
Gli interessati già operativi, che presentano istanza di iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono continuare a svolgere l'attivita' di compro oro fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del presente decreto.


7. 30 LUGLIO 2018 – COMPRO ORO - Registro operativo dal 3 settembre - Fissato l’importo del contributo per l’iscrizione - Circolare dell’OAM

Con un comunicato stampa del 30 luglio 2018, l’Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM), ha reso noto che l’avvio del Registro è stato fissato per il 3 settembre 2018, data entro la quale saranno completate, sentito il Garante per la Privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti.
Gli operatori in attività dovranno presentare la domanda d’iscrizione entro il 2 ottobre.


7.1. Importi del contributo di iscrizione

Lo stesso Organismo, con circolare n. 30/2018 del 26 luglio 2018, ha inoltre fissato l’entità del contributo, previsto dalla legge, che dovrà essere versato dagli operatori contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.
Il contributo, finalizzato a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro, è stato stabilito in funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività di Compro oro esercitata.
In particolare il contributo, per il primo anno di applicazione, è stato così determinato:

A. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE
- Persone giuridiche (società di persone e società di capitali):
- contributo fisso: 230,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)
- Persone fisiche (ditte individuali):
- contributo fisso: 120,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)

B. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA
- Persone giuridiche (società di persone e società di capitali):
- contributo fisso: 210,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)
- Persone fisiche (ditte individuali):
- contributo fisso: 100,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)

I versamenti dei contributi devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IT42M0200805181000105318357, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.

Il contributo, vista la parte variabile, sarà determinato al momento dell’iscrizione e dovrà essere versato contestualmente.
La variazione delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell’attività svolta, dovrà essere comunicata immediatamente all’OAM attraverso il sistema telematico di gestione del Registro. L’operatore dovrà inoltre provvedere a un nuovo versamento per la maggiore quota dovuta.
Il contributo per le annualità di iscrizione successive alla prima iscrizione sarà determinato dall’OAM successivamente, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione.

I criteri e le modalità per il versamento del contributo 2019 saranno comunicati entro maggio dello stesso anno.

In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione o nell’ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


7.2. Procedura per l'avvio dell'attività

Si qualifica "operazione di compro oro" l’attività commerciale che comporta la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati.
Per "oggetto prezioso usato" si intende un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.
L’attività di compro oro può essere esercitata in via esclusiva, ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente.

L’esercizio dell'attività di compro oro è subordina ta:
1) al possesso della licenza rilasciata dalla Questura;
2) all'iscrizione nel registro degli operatori compro oro, istituito presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM);
3) all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Comme4rcio di competenza.

. Se vuoi scaricare una scheda informativa sulla procedura di avvio dell'attività, clicca QUI.


7.3. Sanzioni per inadempimenti o irregolarità

1) Per l'esercizio dell'attività in assenza di iscrizione al registro dei compro oro, è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.000,00 a 10.000,00 Euro.

2) Gli operatori che non comunicano le variazioni dei dati forniti in sede di iscrizione al Registro, sono punti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500,00 euro, che è triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche.
Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta a 500,00 euro.
Per la contestazione di queste violazioni e per l'irrogazione della sanzione è competente l'OAM.
3) Per gli operatori che omettono di identificare il cliente, e per coloro che non effettuano la conservazione dei dati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

4) Agli operatori che omettono di effettuare le segnalazioni sospette (o che lo fanno tardivamente) è prevista la sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro.
Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

5) Le sanzioni possono essere ridotte fino a 1/3 in caso di violazioni ritenute di minore gravità.


8. NOVEMBRE 2019 – COMPRO ORO - Invariate le quote dovute all’OAM per l’anno 2020 - Versamento entro il 28 febbraio 2020

Con la circolare n. 34/2019 del 29 novembre 2019, l’Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro.
I contributi, fissi e variabili, devono essere versati dagli Operatori Compro oro che presentano istanza di iscrizione nel relativo Registro a partire dal 1° gennaio 2020 o da quanti risultano iscritti al 31 dicembre 2019.
Anche per questa categoria è previsto che il contributo non sia dovuto da chi sia stato iscritto nel Registro dopo il 1° novembre 2019, effettuando i relativi versamenti, o presenti istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2020.
Il contributo variabile non è inoltre dovuto dagli iscritti nel Registro al 31 dicembre 2019, per le sedi operative comunicate all’Organismo dopo il 1° novembre 2019 (ove sia già stato versato il relativo contributo) e per le sedi operative per le quali sia stata comunicata all’Organismo la chiusura entro il 28 febbraio 2020.
I contributi variabili sono commisurati alla natura giuridica, all’esclusività o meno dell’attività svolta e alla complessità organizzativa dell’operatore Compro oro, iscritto o richiedente l’iscrizione.
Ai fini del relativo calcolo per “sede operativa” si intende qualsiasi sede/punto vendita/negozio in cui viene svolta l’attività di Compro oro. L’operatore Compro oro iscritto che apra o trasferisca una o più nuove sedi operative è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione e a versare contestualmente il contributo variabile pari a 70 euro.
Il versamento non va effettuato se il Compro oro ha una sola sede operativa e si limita a trasferirla.
Se l’attività di Compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse prevalente, l’iscritto deve comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti, pari a 20 euro.

Gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2019 devono versare i contributi, sia fisso che variabile di cui al comma precedente, entro e non oltre il 28 febbraio 2020.
In particolare il contributo, per l’anno 2020, è stato così determinato:
A. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE
- Persone giuridiche (società di persone e società di capitali):
- contributo fisso: 230,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)
- Persone fisiche (ditte individuali):
- contributo fisso: 120,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)

B. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA
- Persone giuridiche (società di persone e società di capitali):
- contributo fisso: 210,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)
- Persone fisiche (ditte individuali):
- contributo fisso: 100,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)

I versamenti dei contributi devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IT42M0200805181000105318357, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.


PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE

1. NOVEMBRE 2017 - Indicazioni dal Ministero dell'Interno sul commercio elettronico di oggetti preziosi usati

Con la Nota del 29 novembre 2017, Prot. N. 557/PAS/U/017459/12020(1),Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Ufficio per l’Amministrazione Generale) del Ministero dell’Interno, oltre ad illustrare alle Prefetture e Questure operanti su tutto il territorio nazionale i principali aspetti che caratterizzano il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.92, le cui peculiarità hanno costituito oggetto di approfondita analisi nelle nostre precedenti comunicazioni, approfondisce, alcune tematiche di particolare interesse.

Il Ministero dell’Interno ribadisce che le disposizioni del comma 2 dell’art. 5 del DLgs. 92/2017 sostituiscono quelle previste dal TULPS all’art. 128 e all’art. 247 del suo regolamento.
I compro oro, quindi, non sono più tenuti a predisporre, vidimare e compilare il registro per l’effettuazione delle operazioni di acquisto ma devono, solamente, attenersi alla compilazione della scheda numerata progressivamente.

Le vendite a distanza o on-line

Viene consentita, contrariamente alle precedenti prescrizioni ministeriali, che ne sancivano il divieto assoluto, la possibilità di effettuare vendite a distanza o on-line di oggetti usati realizzati in tutto o in parte in metalli preziosi.
Pertanto, la nota ministeriale, relativamente all’obbligo di identificare, prima di eseguire qualsiasi operazione, il cliente, nel fare esplicito riferimento all’art. 19, comma 1, lettera a) delle norme antiriciclaggio previste dal D.Lgs n. 231/2007, novellato dal D.Lgs n. 92/20171, in cui si ammette esplicitamente la possibilità di riconoscimento dell’altro contraente anche senza la sua presenza fisica, nei casi e alla condizioni elencate dallo stesso comma2, dichiara non essere più sostenibile il divieto del commercio di preziosi usati online, precedentemente previsto dal medesimo dicastero.

Decadenza utilizzo Registro di Pubblica Sicurezza

L’utilizzo e la compilazione della scheda, numerata progressivamente per ogni operazione di compro oro effettuata recante i dati relativi all’operazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto ed i relativi obblighi di conservazione di cui all’art. 6 comma 4, di fatto sostituiscono gli adempimenti previsti dall’art. 128 del T.U.L.P.S. relativamente alla tenuta del registro delle operazioni cd. Registro di Pubblica Sicurezza, il cui utilizzo, con l’entrata in vigore del D. Lgs n.92/2017 decade.

Fotografie degli oggetti preziosi usati

Il Ministero, sottolineando che l’attuale disposizione normativa, prevista dal Decreto all’art. 5 comma 2, lettera d), che prevede l’obbligo di fotografare, in formato digitale e da due prospettive diverse, gli oggetti preziosi presi in carico e la relativa conservazione, non ricadendo ulteriormente tra le disposizioni del questore che annotava tale obbligo tra le prescrizioni della Licenza di P.S., pone l’accento sulla possibilità di eventuali interventi prescrittivi da parte delle questure in ordine ad ulteriori profili di dettaglio, quali, ad esempio la distanza dello scatto o la qualità del formato.
Nel frattempo in merito all’istituzione del Registro degli operatori compro oro, di cui all’art. 3 del Decreto, si fa presente che, alla data odierna non è stato ancora emanato da parte del Ministero dell’economia e delle finanze l’apposito decreto contenente le modalità di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli operatori compro oro, da istituirsi presso l’OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
Lo schema di Decreto Ministeriale è stato oggetto di una consultazione pubblica, da parte del Dipartimento del Tesoro, Direzione V, prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Ufficio IV, conclusasi lo scorso 10 novembre.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno, clicca QUI.


2. DICEMBRE 2017 - Attestazione relativa all'iscrizione presso l' OAM - Indicazioni dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell’Interno infine, con Nota n. 557/PAS/U/017681/12020 del 5 dicembre 2017, si è pronunciato anche su un altro argomento che interessa gli operatori, e cioè quello della attestazione prevista dall’art. 3 del DLgs. 92/2017, relativa all’iscrizione presso l’OAM - Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Ogni operatore che richiederà l’iscrizione dovrà allegare alla propria istanza - da presentare esclusivamente con canali telematici e in formato elettronico - il relativo documento rilasciato dalla questura competente, pena l’inammissibilità della iscrizione al registro.
Al momento il registro presso l’OAM non è stato ancora istituito, in attesa del decreto del MEF che ne stabilirà le modalità tecniche.


3. GENNAIO 2018 – COMPRO ORO - Chiarimenti sull’Autorità competente in materia di violazioni – Limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività - Pubblicate le FAQ dal Dipartimento del Tesoro

Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, il controllo sull’osservanza, da parte degli operatori compro oro, delle disposizioni contenute nel decreto e il potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni è attribuito in via esclusiva alla Guardia di Finanza.
È uno dei chiarimenti contenuti nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di Prevenzione dei Reati Finanziari.

Altro chiarimento è quello relativo ai limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 92/2017.
Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro – si legge nella FAQ - l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all’attività di compro oro esercitata dall’operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio dell’attività di compro oro.
Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro.
Nell’ipotesi in cui l’attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, il Ministero ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.

Per quanto riguarda poi il superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del DS.Lgs. n. 92/2017, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, il Ministero precisa che “non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4”.

. Se vuoi consultare le FAQ in materia di prevenzione dei reati finanziari, clicca QUI.


4. APRILE 2018 – ANTIRICICLAGGIO - Registro dei compro oro e tutela dei dati - Il parere del Garante per la privacy sullo schema di decreto

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali su uno schema di decreto concernente le modalità tecniche di invio dei dati di alimentazione del registro degli operatori compro oro, istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro.
Il decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge n. 170 del 12 agosto 2016 concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2015) volta ad attuare la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, circa la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. "quarta direttiva"), che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 7.
Lo schema sottoposto all'Autorità si compone di dieci articoli in cui sono stabiliti, tra l'altro,:
- la struttura del registro (composto di due sezioni: una ad accesso pubblico e una ad accesso riservato);
- le modalità di iscrizione degli operatori;
- l'obbligo della tempestiva messa a disposizione dei dati al Ministero dell’Economia, UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia), Guardia di finanza, autorità giudiziaria
.
Con parere del 12 aprile 2018 (Registro dei provvedimenti n. 211– Doc. web n. 8576294) - che segue quello espresso il 9 marzo 2017 (doc. web n. 6285103) sul decreto legislativo che recepiva la direttiva europea sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - il Garante per la privacy ha indicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze le misure e gli accorgimenti per rendere pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali le modalità tecniche di invio dei dati al Registro degli operatori compro oro.
Per assicurare il pieno rispetto dei principi di finalità e proporzionalità del trattamento e pertinenza dei dati, il Garante ha chiesto al Ministero dell’Economia di effettuare una selezione attenta dei dati da inserire nel registro. Lo schema attuale prevede infatti che nella sezione del registro ad accesso pubblico siano annotate e consultabili, indiscriminatamente, tutte le informazioni trasmesse dall'operatore al momento dell'iscrizione (dati anagrafici, residenza, codici fiscali, estremi dei conti correnti dedicati, indirizzi PEC per comunicazioni con l'OAM, l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che gestisce il Registro). Dati non tutti liberamente accessibili secondo il Garante: tra questi, ad esempio, gli indirizzi PEC, sicuramente utili all'OAM per contattare gli operatori, potrebbero essere conservati nell'archivio dell'Organismo senza essere resi "pubblici" tramite il registro.
Per quanto riguarda poi la sottosezione ad accesso riservato - in cui, oltre ai dati di carattere generale, sono registrati anche gli estremi di provvedimenti sanzionatori, di sospensione dell'attività, di cancellazione dal registro - il Garante ha chiesto al Ministero dell’Economia di specificare che l'accesso avvenga su connessione protetta e previa procedura di autenticazione e autorizzazione e di precisare le modalità, ora non indicate, di interfaccia con gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM.

. Se vuoi scaricare il testo del documento del Garante Privacy 8576294/2018, clicca QUI.


5. APRILE 2018 – Registro dei compro oro e tutela dei dati - Nuovi chiarimenti dal Ministero dell'Iterno e dall'Agenzia delle Entrate

Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare 27 aprile 2018, n. 5948, recante "Regime tributario delle attestazioni questorili previste dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92 concernente “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Con tale circolare, il Ministero dell'Interno ha reso nota la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello relativa al regime tributario delle attestazioni questorili previste per l'esercizio dell'attività di compro oro.
L'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria (OAM).
L'iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi.
All’istanza di iscrizione al menzionato registro, l’operatore compro oro deve allegare, tra l’altro, l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 92/2017).
Allo scopo di definire il corretto regime tributario al quale sottoporre le attestazioni in argomento e le relative richieste prodotte dai privati, il Ministero dell’Interno si è rivolto all’Agenzia delle Entrate che con l’interpello n. 954-47/2018 ha chiarito che, tenuto conto che le istanze in argomento sono presentate dagli operatori compro oro ad una Amministrazione dello Stato (Questura), per il rilascio di un attestazione deve ritenersi che in relazione alle stesse trovi applicazione l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16.00 per ogni foglio, ai sensi dell’art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.
Coerentemente anche le attestazioni rilasciate dalla Questura territorialmente competente, ricognitive del possesso e della perdurante validità delle licenze per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’art. 127 del TULPS, sono riconducibili agli atti di cui all’art. 4 della Tariffa citata e, pertanto, vanno assoggettate all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. APRILE 2019 – COMPRO ORO - Chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro - Pubblicate due nuove FAQ

Il Dipartimento del Tesoro, con un comunicato stampa del 3 aprile 2019, ha reso noto che, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute nel primo periodo di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio, sono disponibili sul sito dello stesso Dipartimento i chiarimenti utili per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati.
Due sono le FAQ pubblicate, attraverso le quali il Dipartimento risponde ai dubbi sorti a seguito dell’applicazione della nuova normativa.

Un primo dubbio riguarda la modalità di effettuazione dei pagamenti d’importo pari o superiore alla soglia, prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 92/2017, di 500,00 euro, in particolare se sia possibile effettuare/ricevere il pagamento parte in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili.
La risposta è positiva. A fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500,00 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito).
Tale modalità di pagamento dell’operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all’operazione compro oro di cui all’articolo 5 comma 2, del citato D.Lgs. n. 92/2017.

Un secondo dubbio riguarda gli obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli.
Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro per come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall’articolo 3, comma 6, del predetto decreto.
Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000,n. 7.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa, clicca QUI.

. Se vuoi consultare le nuove FAQ pubblicate, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1) Disposizioni per l’esercizio delle attività di compro oro - Dossier del Servizio Studi del Senato

Il Servizio Studi del Senato ha diffuso il Dossier – n. 456/1 relativo alle “Disposizioni per l’esercizio delle attività di compro oro – D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 Atto del Governo 390 – Esito pareri”.
Nel Dossier si analizza l’iter legislativo che ha portato all’approvazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 e si esamina articolo per articolo la nuova disciplina dei compro oro.

. Se vuoi scaricare il testo del Dossier, clicca QUI.


2) Per la normativa relativa alla tenuta del Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, clicca QUI.


OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

È operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell’oro come definito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 (recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998").
L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, deve essere preventivamente comunicato alla Banca d'Italia.

. Se vuoi approfondire l’argomento degli OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - In vigore dal 11 dicembre 2016).

. R.D. 6 maggio 1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - In vigore dal 11 dicembre 2016).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Legge 17 gennaio 2000, n. 7: Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 375/E del 28 novembre 2002: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 agli acquisti di oggetti d’oro avariati da esercenti il commercio c.d. “compro oro”. Inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

. DIRETTIVA (UE) 2015/849 del Parlamento europeo o del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

. LEGGE 12 agosto 2016, n. 170: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. Art. 15.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90: Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92: Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Nota del 4 luglio 2017, Prot. DT 53162: Chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (compro oro).

. Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Circolare del 29 novembre 2017, Prot. 557/PAS/U/017459/12020(1): D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92.

. Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Circolare 27 aprile 2018, n. 5948: Regime tributario delle attestazioni questorili previste dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92 concernente “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”

. DECRETO 14 maggio 2018: Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare n. 30/2018 del 26 luglio 2018: Disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute da parte degli operatori Compro oro.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare n. 34 del 29 novembre 2019: disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro.



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Pubblicato su: 2017-07-26 (8635 letture)

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