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INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE DELL’UNIONE EUROPEA - BRIS - BUSINESS REGISTERS INTERCONNECTION SYSTEM





INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE DELL’UNIONE EUROPEA
BRIS – BUSINESS REGISTERS INTERCONNECTION SYSTEM

1. La nascita del BRIS - Business Registers Interconnection System – Il punto di vista europeo - Obiettivi e finalità

I registri delle imprese forniscono importanti informazioni sulla vita dell'impresa quali la forma giuridica, la sede legale, il capitale sociale, i rappresentanti legali ecc.
Attualmente i registri delle imprese sono organizzati su base nazionale (come in Svezia, in Irlanda e in Danimarca), regionale (come nel caso dell'Austria) o locale (il caso della Germania) e non permettono di accedere con facilità alle informazioni sulle imprese aventi sede in altri Stati membri.
I maggiori ostacoli derivano dal fatto che i sistemi di registrazione non sono uniformi a livello europeo e spesso le informazioni non sono aggiornate e sono disponibili nella sola lingua del registro.
Pertanto, l'Unione europea, tramite la Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione, ha lavorato alla creazione di un sistema che potesse migliorare l'interoperabilità dei registri, consentendo la rapida e facile fruizione delle informazioni sulle imprese europee, sia a fini commerciali, sia per l’accesso alla giustizia.

La crescente integrazione dei mercati nazionali ha determinato il moltiplicarsi degli scambi transfrontalieri, rendendo necessaria la messa a punto di strumenti atti a condividere le informazioni riguardanti le imprese.
A livello europeo, nonostante numerosi interventi normativi in materia di pubblicità delle società, sulle fusioni transfrontaliere e sulla pubblicità delle succursali, la cooperazione tra i registri delle imprese avviene ancora su base volontaria.
L'Unione europea ha inteso migliorare l'interconnessione dei registri, sia nell'interesse delle imprese che operano all'estero o che intendono aprire una succursale in un altro Stato membro, sia a tutela dei consumatori.
Recenti studi sul commercio elettronico hanno infatti evidenziato una scarsa fiducia dei consumatori nelle vendite online, dovuta principalmente alla difficoltà di reperire informazioni sull'affidabilità dell'impresa fornitrice del bene o servizio.
Oltre ad aumentare la fiducia dei consumatori nelle transazioni oltreconfine, si stima che il progetto di interconnessione dei registri delle imprese a livello europeo comporterebbe un risparmio di spesa annuale pari a 69 milioni di euro.

Già da tempo l’Unione europea stava attuando misure volte a favorire l’interconnessione dei registri delle imprese. Il 1° gennaio 2007 è scattato l’obbligo per tutti gli Stati membri di adeguarsi alla modalità elettronica di tenuta dei registri e nel corso degli anni sono stati messi a punto strumenti atti a favorire una migliore applicazione del quadro normativo esistente:
• il Registro Europeo delle Imprese (EBR) di cui Infocamere è socio fondatore, è un progetto su base volontaria avviato con il sostegno della Commissione europea e al quale partecipa oggi la maggioranza dei registri dell’UE;
• il progetto Interoperabilità dei Registri delle imprese in Europa (BRITE) è un’iniziativa di ricerca intrapresa da alcuni membri del progetto EBR, tra cui Infocamere, e finanziata in larga parte dalla Commissione europea. Tra gli obiettivi del progetto, lo sviluppo di un modello d’interoperabilità avanzato e innovativo, una piattaforma informatica e uno strumento di gestione per consentire l’interazione dei registri delle imprese in tutta l’UE;
• il Sistema d’Informazione del Mercato Interno (IMI) è uno strumento finalizzato a rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per migliorare il funzionamento della legislazione sul mercato interno. Si tratta di un’applicazione web sicura gestita dalla Commissione europea e utilizzata come ausilio per l’applicazione della Direttiva Servizi.


DIRETTIVA 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 – DIRETTIVA BRIS

Nel novembre 2009, la Commissione europea ha pubblicato un Libro Verde sull’interconnessione dei registri delle imprese in cui illustra il quadro esistente e prende in esame le modalità possibili per migliorare l’accesso alle informazioni sulle imprese all’interno dell’UE e garantire una più efficace applicazione delle direttive sul diritto societario.
A seguito di una proposta presentata dalla Commissione europea, la direttiva sull'interconnessione dei registri delle imprese è stata adottata il 13 giugno 2012 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 7 luglio 2014.
La nuova direttiva prevede la modifica di tre direttive preesistenti:
direttiva 666 del 1989 sulla pubblicità delle succursali: la modifica mira ad assicurare che tutte le succursali estere, così come le società, abbiano un unico identificativo europeo che ne consenta l'individuazione e il collegamento alla società alla quale appartengono. Il registro delle imprese dello Stato dove si trova la succursale sarà obbligato a inviare elettronicamente le informazioni concernenti i dati registrati a nome della stessa. Resterà una scelta degli Stati membri individuare il modo (se legale o meramente informativo) con cui effettuare le notifiche e il valore da annettere alle sedi distaccate. In ogni caso, gli Stati membri dovranno assicurare la tempestiva cancellazione dai registri delle filiali la cui società capogruppo si sia estinta;
• la direttiva 56 del 2005 sulle fusioni transfrontaliere: la modifica migliorerà l'accesso transfrontaliero alle informazioni base sulle imprese registrate obbligando gli Stati membri a rendere disponibili i documenti e le informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea. Poiché sussistono delle differenze nell'implementazione della direttiva in esame da parte dei vari Stati membri, ulteriori informazioni dovranno essere trasmesse a corredo dei dati trasmessi per spiegare il valore legale delle informazioni registrate in base al diritto societario nazionale, con particolare riferimento all'affidamento dei soggetti terzi. Tutti gli Stati membri dovranno poi creare una rete per interconnettere elettronicamente i propri registri. Le modalità di tale cooperazione saranno elaborate da un gruppo di esperti e adottate sotto forma di atti delegati;
• la direttiva 101 del 2009 sulle garanzie a vantaggio dei soci e dei terzi: la modifica intende garantire che i documenti e le informazioni contenute nei registri delle imprese siano sempre aggiornate. Sarà quindi previsto un termine di 21 giorni per l'aggiornamento dei dati a partire dal momento in cui è avvenuta la modifica. A tal fine, gli Stati membri dovranno assicurarsi che le società comunichino in tempo tutti i cambiamenti rilevanti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e che la registrazione degli stessi avvenga senza ritardo.
Sarà introdotto un identificativo unico per tutte le società a responsabilità limitata in modo da agevolare la loro identificazione in ambito europeo e consentirne il collegamento con le loro succursali all'estero.

L’orientamento attuale spinge ad attuare iniziative concrete che permettano la partecipazione di tutti gli Stati membri all’EBR, prendendo in considerazione l'opportunità di rendere l’iscrizione obbligatoria ed eventualmente integrandolo nel portale sulla giustizia elettronica, parte del progetto europeo e-Justice.


2. BRIS - Business Registers Interconnection System - Interconnessione dei registri delle imprese dell'UE - Al via dall’ 8 giugno 2017

A seguito dell'adozione della direttiva 2012/17/UE entra in funzione il giorno 8 giugno 2017 il sistema di interconnessione dei registri delle imprese a livello dell'UE, realizzato grazie all'impegno congiunto di tutti gli Stati membri e della Commissione europea.
Il portale, denominato BRIS - Business Registers Interconnection System garantirà l'accesso alle informazioni sulle società registrate negli Stati membri e renderà possibile, per la prima volta, la comunicazione elettronica tra tutti i registri delle imprese dell'UE, che potranno scambiarsi informazioni sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società.
Grazie a questo sistema, i cittadini, le imprese e le autorità nazionali potranno cercare, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, informazioni depositate dalle società nei registri nazionali. Inoltre il nuovo sistema migliorerà la comunicazione tra i registri, consentendo loro di scambiarsi informazioni attendibili sulle imprese.


2.1. MAGGIO 2017 - Emanato un nuovo decreto che aggiorna la modulistiuca del Registro imprese ai fini dell’attuazione della direttiva BRIS

E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 12 maggio 2017, recante "Integrazione delle specifiche tecniche per la trasmissione delle pratiche al registro delle imprese ed al REA. Misure necessarie all'attuazione della direttiva BRIS ".
Il decreto apporta modifiche ed integrazioni alle specifiche tecniche, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2017, su cui è costruita la modulistica del Registro delle imprese e del REA.
Le specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale 12 maggio 2017 acquistano efficacia a decorrere dall' 8 giugno 2017.
A partire dal 1° settembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

Oltre ad integrate le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e modifiche e con l'integrazione delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT) per intervenute variazioni, sono state introdotte le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2012/17/UE, che ha istituito, a livello europeo, il "sistema di interconnessione dei registri delle imprese" ( Business Registers Interconnection System - BRIS), come l'introduzione di nuovi campi nei moduli S1 e S2 e di due nuove tabelle con codice TEC e TER, da utilizzarsi per indicare, rispettivamente, lo Stato e il Registro di iscrizione della società avente succursali in Italia o derivante da fusione transfrontaliera cui abbia partecipato almeno una società avente sede legale in Italia.
Sarà così determinato l'identificativo unico europeo (EUID) ai sensi della direttiva suddetta.
Il sistema di interconnessione dei registri delle imprese a livello UE, realizzato grazie all’impegno congiunto di tutti gli Stati membri e della Commissione europea:
• garantirà l’accesso a livello dell’UE alle informazioni sulle società di capitali registrate negli Stati membri e
• renderà possibile, per la prima volta, la comunicazione elettronica tra tutti i registri delle imprese di tutta l’UE, i quali potranno scambiarsi informazioni sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società.

I cittadini, le imprese e le autorità nazionali potranno cercare, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, informazioni depositate dalle società nei propri registri nazionali.
Il sistema di interconnessione dei registri delle imprese entrerà in funzione l’8 giugno 2017 e sarà successivamente implementato.


2.2. AGOSTO 2017 - Dettate disposizioni per conformare l’ordinamento nazionale alla normativa europea - Fissati i contenuti pubblicitari a carico degli uffici del Registro delle imprese

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017, il Decreto 8 giugno 2017, recante “Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese”.
A seguito all'adozione della direttiva 2012/17/UE, a partire dall’ 8 giugno 2017, i registri delle imprese di tutti i paesi UE, compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono interconnessi. Questo significa che:
- è possibile cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell’UE o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia,
- i registri possono scambiarsi informazioni su succursali estere di imprese e su fusioni transfrontaliere tra imprese.
Il sistema di interconnessione dei Registri delle imprese (Business Registers Interconnection System - BRIS) è il frutto di un impegno comune dei governi degli Stati membri e della Commissione europea.
Il termine "registro delle imprese" comprende i registri commerciali nazionali, quelli delle società e qualunque altro registro che contenga informazioni sulle società e le metta a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2009/101/CE.

Tramite il Portale europeo della giustizia sarà garantito l'accesso alle informazioni sulle società registrate negli Stati membri e sarà possibile, per la prima volta, la comunicazione elettronica tra tutti i registri delle imprese dell'UE, che potranno scambiarsi informazioni sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società.
Grazie a questo sistema, i cittadini, le imprese e le autorità nazionali potranno cercare, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, informazioni depositate dalle società nei registri nazionali. Inoltre il nuovo sistema migliorerà la comunicazione tra i registri, consentendo loro di scambiarsi informazioni attendibili sulle imprese.

Con il presente decreto, il del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dall’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE, detta le disposizioni per la partecipazione del Registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese dell’Unione europea.

Al fine di consentire l'interscambio di dati tra il Registro delle imprese italiano e i registri delle imprese dell’UE gli uffici del registro delle imprese dovranno provvedere, attraverso,il BRIS:
a) a dare pubblicita' alle succursali, presenti sul territorio italiano, di societa' aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali («business registers interconnection system», «BRIS»);
b) all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico», che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del citato BRIS, e determinato secondo le modalita' previste dalla citata direttiva 2012/17/UE;
c) alla ricezione immediata, sulla posizione in cui sono iscritte le succursali di cui alla lettera a), delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di societa' iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonche' delle informazioni concernenti la cancellazione delle societa' in ultimo citate. Tale interscambio di informazioni avviene tra i registri delle imprese interessati a titolo gratuito e garantisce che nel caso in cui una societa' sia stata sciolta o cancellata dal registro, anche le sue succursali siano cancellate nei registri di rispettiva iscrizione, salvo, nel caso dello scioglimento, che sia stata prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, ai sensi dell'art. 2490, comma 5, del codice civile, secondo modalita' tali che non risultano incompatibili con la persistenza di tali succursali;
d) all'interscambio dati, nel caso di fusione transfrontaliera, in modo che dal registro delle imprese unionale in cui risulta iscritta la societa' derivante da tale fusione, sia data notizia, ai registri delle imprese in cui risultano iscritte le societa' che hanno partecipato alla fusione, che la nuova societa' e' divenuta efficace, e che quindi risulta possibile procedere alla cancellazione, nei precedenti registri di iscrizione, delle societa' confluite nel nuovo soggetto;
e) all'attribuzione di un «identificativo unico» alle societa' di capitali iscritte nel registro delle imprese italiano, che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del BRIS, determinato secondo le modalita' previste dalla ripetuta direttiva 2012/17/UE;
f) alla messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle societa' di capitali previsti dall'art. 2 della direttiva 2009/101/CE, iscritti nel registro delle imprese nazionale, in un formato standard conforme alle previsioni della direttiva 2012/17/UE, e con indicizzazione dei dati ed atti stessi in tutte le lingue dei Paesi membri, per una consultazione in tempo reale dei dati ed atti in parola su tutto il territorio dell'Unione;
g) all'applicazione di diritti di segreteria per il rilascio attraverso il BRIS degli atti e delle indicazioni previsti dal presente decreto stabiliti, modificati e aggiornati con le modalita' di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatta salva la gratuita' dell'acquisizione, attraverso il BRIS, dei seguenti dati relativi alle societa' di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale:
1) denominazione della societa';
2) sede legale della societa'; numero di iscrizione nel registro delle imprese;
h) alla condivisione senza indugio, attraverso il BRIS, delle notizie concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza di societa' di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale, nonche' delle notizie concernenti la cancellazione delle medesime societa' da detto registro. L'interscambio di tali dati con i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte succursali delle societa' interessate avviene a titolo gratuito;
i) all'adeguamento del registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilita' con gli altri registri delle imprese unionali, all'interno del BRIS, attraverso la piattaforma centrale europea di cui alla direttiva 2012/17/UE;
l) alla eventuale istituzione di punti di accesso opzionali al BRIS, la cui creazione e la cui modifica va immediatamente notificata alla Commissione;
m) all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali richiamati alla lettera l).


2.3. SETTEMBRE 2017 - Circolare dal Ministero dello Sviluppo Economico

E' stato reso noto, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo della Circolare n. 3701/C del 20 settembre 2017, che fornisce istruzioni sull'avvio del sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali (Direttiva 2012/17/UE).
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per accedere al portale europeo della giustizia, cliccate QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. DIRETTIVA 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

. DIRETTIVA 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/884 della Commissione dell'8 giugno 2015 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

. Decreto Direttoriale 12 maggio 2017: Integrazione delle specifiche tecniche per la tasmissione delle pratiche al registro delle imprese ed al REA. Misure necessarie all’attuazione della direttiva BRIS. (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 12 maggio 2017 e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017).

. DECRETO 8 giugno 2017: Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Circolare n. 3701/C del 20 settembre 2017, Prot. 0380825: Avvio del sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali - Direttiva 2012/17/UE.



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Pubblicato su: 2017-08-28 (2165 letture)

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