MANOVRE DEL GOVERNO CONTE - D.L. N. 87/2018 - D.L. N. 113/2018 - D.L. N. 119/2018 - L. N. 3/2019 - D.L. N. 32/2019 - D.L. N. 34/2019 - D.L. n. 18/2020 - D.L. n. 23/2020 - D.L. n. 34/2020 - D.L. n. 104/2020
DECRETO DIGNITA' D.L. N. 87/2018 CONVERTITO NELLA L. N. 96/2018
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1. 13 LUGLIO 2018 - Pubblicato il decreto-legge n. 87/2018 - "Decreto dignità"
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 201, il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".
Il provvedimento – che entra in vigore il 14 luglio 2018 - si suddivide in cinque Capi, in cui sono contenute, rispettivamente:
• misure per il contrasto al precariato;
• misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
• misure per il contrasto alla ludopatia;
• misure in materia di semplificazione fiscale;
• disposizioni finali e di coordinamento.
I contenuti e le novità introdotte dal decreto-legge.
1) Introdotte nuove regole per il lavoro a tempo determinato e per la somministrazione.
Confermati i nuovi limiti a durata, proroghe e rinnovi, insieme all’aggravio in termini di contribuzione NASPI.
L’ambito di applicazione si estende anche ai rapporti in somministrazione ed esclude attività stagionali e Pubblica amministrazione.
1a) Rapporto di lavoro a tempo determinato
Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato senza alcuna causale giustificativa soltanto se prevede un termine di durata non superiore a 12 mesi.
In caso di durata superiore, o a partire dalla prima proroga o rinnovo, il datore di lavoro deve essere in gradi di dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da un atto scritto in cui siano specificate, in caso di rinnovo o di proroga, le esigenze che ne hanno determinato la necessità. Una copia dello stesso deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti non può in ogni caso superare i ventiquattro mesi, con riferimento alle medesime mansioni, o comunque a mansioni di pari livello e categoria legale.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
La violazione del termine di 24 mesi comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data in cui è avvenuto tale superamento.
Viene inoltre confermata la possibilità di stipulare, una volta raggiunto il limite massimo di durata, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Il decreto concede inoltre ai lavoratori più tempo per contestare la legittimità del contratto: l’'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto.
1b) Contributo addizionale NASPI
Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale aliquota è aumentata di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Deroga comparto scuola. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2018/2019, il decreto prevede che l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, sia a tempo determinato che indeterminato, già stipulati, avvenga entro 120 giorni ricorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’Istruzione.
1c) Lavoro in somministrazione
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina innovata dal D.L. n. 87/2018 ma il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
2) Viene abolita l’applicazione del meccanismo dello split payment per i professionisti che effettuano prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione.
Pertanto, i professionisti sono nuovamente lasciati fuori da quel particolare meccanismo noto come “scissione dei pagamenti”, in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di PA, sono direttamente queste ultime a versare all’Erario la relativa IVA.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
3) Le società sportive dilettantistiche tornano solo non profit
Il modello di società for profit per le attività sportive dilettantistiche, istituito con la L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), ha avuto vita breve nel panorama sportivo italiano. Il D.L. n. 87/2018 ha, infatti, abrogato del tutto la disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).
Resta, però, ferma la necessità di tutelare tutte quelle società "ordinarie" che, grazie alla trasformazione in “sportive lucrative” e alla conseguente riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10% sulle attività sportive, avrebbero goduto di un innegabile risparmio fiscale e che avevano pianificato anche la loro politica gestionale e finanziaria in funzione di questo.
Le attività sportive dilettantistiche non potranno essere più esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie previste dal Codice civile.
L’art. 13 del D.L. n. 87/2018 cancella completamente le previsioni istitutive del nuovo ente societario previsto dalla legge di Bilancio 2018, abrogando alla radice tutta la disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL) ed azzerando, quindi, quella svolta epocale nel mondo dello sport non professionistico che aveva aperto anche al modello societario for profit.
4) Contrasto alla delocalizzazione
Per le imprese che delocalizzano dopo aver ricevuto un aiuto di Stato sono previste, oltre alla restituzione dell’incentivo, anche delle sanzioni.
Infatti, il DL. n. 87/2018 prevede espressamente che le imprese che trasferiscono entro 5 anni l’attività o “una sua parte” dal sito produttivo per cui hanno ricevuto un aiuto di Stato che prevede un investimento produttivo dovranno restituirlo.
Se il trasferimento avviene, però, all’interno della Ue o in Italia dovranno restituire l’importo più gli interessi (maggiorati di 5 punti); mentre, se il trasferimento avviene fuori dalla Ue, le imprese saranno tenute anche a pagare una sanzione che va da due a quattro volte l’importo del beneficio.
La stretta interessa non solo le imprese che delocalizzano, ma anche quelle che riducono l'occupazione dopo aver incassato una agevolazione che prevede “la valutazione dell’impatto occupazionale”.
È espressamente prevista, infatti, la revoca dei benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli “addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dall'aiuto” nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento.
Si decade dall’incentivo in caso di una riduzione dei livelli di occupazione superiore al 10%.
La revoca è proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, ma diventa totale in caso di riduzione superiore al 50%.
5) Giochi e scommesse: pubblicità vietate
Misure severe anche per quanto riguarda le misure per il contrasto alla ludopatia: il decreto, infatti, dalla sua data di entrata in vigore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse manifestazioni sportive, culturali o artistiche, trasmissioni televisive o radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.
Dal 1° gennaio 2019 divieto di sponsorizzazioni.
Tale si applicherà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti.
Dal divieto sono fatti salvi solo la Lotteria Italia e le manifestazioni di sorte locali. Restano, inoltre, salvi i contratti in essere che saranno soggetti alla normativa anteriormente vigente fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno data di entrata in vigore del decreto dignità.
L'inosservanza del divieto comporta sanzioni nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 per ogni violazione. Tali proventi saranno destinati ad alimentare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
Per ovviare ai maggiori oneri derivanti dall'introduzione del divieto, stimati in 147 milioni di euro per l'anno 2019 e in 198 milioni di euro dall'anno 2020, si prevede una maggiorazione del prelievo erariale sulle vincite (Preu) di slot e videolotteries che passa al 19,25% e al 6,25%. Inoltre, al +0,25% dal prossimo settembre, seguirà un +0,25% aggiuntivo su entrambi dal maggio dell'anno prossimo.
6) Redditometro in attesa di un nuovo decreto attuativo e nuovo calendario per lo spesometro
Lo strumento di accertamento del redditometro, anche se poco utilizzato, non è stato abolito, ma messo in stand by.
Il D.L. 87/2018, infatti, abroga il provvedimento attuativo varato dal Ministero dell'Economia (il DM 16 settembre 2015), che quindi non consente più di ricorrere a questo tipo di controllo dall’anno d’imposta 2016 e successivi. Il provvedimento verrà sostituito da un nuovo decreto sugli indici di capacità contributiva, che potrà essere adottato dal Mef sentite l’Istat e le associazioni dei consumatori.
Il decreto estivo interviene anche sullo spesometro ed, in particolare, sul suo calendario, ossia l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018.
Per la trasmissione del terzo trimestre ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2019, mentre le due scadenze per l’invio semestrale saranno 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) e 28 febbraio 2019.
Si riporta il testo del:
. DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
2. 17 LUGLIO 2018 - "Decreto Dignità" - Le proposte dei Consulenti del lavoro
Prima analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro delle norme del Decreto Dignità.
Con la circolare n. 14/2018, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sul Decreto Dignità (Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87), proponendo anche soluzioni migliorative del testo.
. Se vuoi saperne di più e vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.
3. 30 LUGLIO 2018 - Il decreto-legge n. 87/2018 inizia l'iter parlamentare alla Camera
Il 30 luglio 2018 è iniziata, alla Camera dei Deputati, la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924).
Dal comunicato della Camera dei Deputati del 27 luglio 2018 si evince che le Commissioni riunite hanno concluso l'esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 87/018 (c.d. "Decreto dignità"), apportando alcune modifiche che:
- cambiano la disciplina dei contratti di lavoro a termine, di somministrazione di lavoro e in materia di licenziamento illegittimo;
- intervengono nell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti diplomati magistrali e prevedono una procedura concorsuale straordinaria per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- eliminano il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili;
- pongono condizioni e limiti alla delocalizzazione delle imprese;
- vietano la pubblicità su giochi e scommesse e innalzano la misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco;
- ridefiniscono il regime giuridico e fiscale dello sport dilettantistico;
- ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, split payment) e prorogano al 2018 il regime di compensazione per le cartelle esattoriali al 2018.
Per quanto concerne nello specifico il lavoro, in sede referente:
- è stato previsto che benché le modifiche si applichino ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), per i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine le modifiche si applicano solo per rinnovi e proroghe successive al 31 ottobre 2018;
- sono stati disciplinati i limiti quantitativi applicabili ai contratti di somministrazione a tempo determinato ed è stata configurata l'ipotesi di somministrazione fraudolenta.
Inoltre, sempre in sede referente, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali prevedendo, tra l'altro:
- che i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS e che, nel settore agricolo, autocertifichino la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale (n.d.r. pagato attraverso i voucher) non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
- l'ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l'utilizzatore, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che per i suddetti soggetti l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);
- che sia esclusa l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori.
Ancora, è stata disposta una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto, neppure con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, e la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.
. Se vuoi consultare il comunicato della Camera e scaricare il testo di uno specifico dossier, clicca QUI.
4. 2 AGOSTO 2018 - La Camera approva la legge di conversione del decreto-legge n. 87/2018
La Camera dei deputati, con 312 voti favorevoli, 190 contrari e un astenuto, ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Ecco in breve le novità.
- Bonus assunzioni
È prorogato fino al 2020 lo sgravio contributivo al 50% per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani sotto i 35 anni. Il bonus ha durata triennale ed ha un tetto massimo di 3.000 euro.
- Contratti a termine
La durata massima dei contratti a termine è fissata in 12 mesi, innalzabili a 24 mesi con l’apposizione di causali. Se non verranno indicate le causali dei rinnovi il contratto si trasformerà automaticamente in stabile. Ogni rinnovo fa scattare un incremento dello 0,5% che si aggiunge all’1,4% previsto dalla Legge Fornero. Tali novità diventeranno efficaci a partire dal 1° novembre prossimo. Sino ad allora si applicheranno le vecchie regole.
- Voucher
I buoni lavori, della durata massima di 10 giorni (contro gli attuali 3), potranno essere utilizzati dalle aziende agricole e da quelle alberghiere con non più di 8 dipendenti.
- Compensazioni crediti P.A.
Via libera alla possibilità di compensare i crediti verso la P.A. anche con i carichi affidati alla Riscossione fino al 31 dicembre 2017.
- Delocalizzazioni
Chi delocalizza l’impresa entro 5 anni deve restituire l’aiuto di Stato ricevuto con maggiorazione degli interessi. La misura è applicata anche in caso di trasferimento di beni agevolati con l’iper-ammortamento industria 4.0.
- Obblighi registrazione
È previsto l’esonero dalla registrazione delle fatture emesse e ricevute per chi ha optato per la fatturazione elettronica tramite Sid.
- Fatturazione elettronica
Il testo contiene la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per i benzinai. La scheda carburanti potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre di quest’anno purché i pagamenti siano tracciabili.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati (C924) e trasmesso al Senato (S 741), clicca QUI.
5. 7 AGOSTO 2018 - Il Senato definitivamente la legge di conversione del decreto-legge n. 87/2018
Con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto, l'Assemblea di Palazzo Madama, martedì 7 agosto, ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (A.S. 741), incardinato nella seduta di lunedì 6 agosto.
Le Commissioni riunite Finanze e Lavoro avevano concluso l'esame del provvedimento, in sede referente, senza conferire mandato ai relatori e, pertanto, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento, il disegno di legge é stato esaminato ed approvato dall'Aula nel testo licenziato dalla Camera.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
. Se vuoi scaricare il testo di Dossier di documentazione, clicca QUI.
6. 11 AGOSTO 2018 - Pubblicata la legge n. 96/2018 di conversione del decreto-legge n. 87/2018
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018, la LEGGE 9 agosto 2018, n. 96, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese".
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DECRETO SICUREZZA D.L. N. 113/2018 CONVERTITO DALLA L. N. 132/2018
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1. 23 OTTOBRE 2018 - Pubblicato il decreto-legge n. 113/2018 - "Decreto sicurezza"
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2010, il Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata".
Il decreto si compone di tre Titoli:br>
- il primo si occupa di riforma del diritto d'asilo e della cittadinanza,
- il secondo di sicurezza pubblica, prevenzione, contrasto della criminalità organizzata e
- il terzo di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.
Il Decreto prevede in sintesi:
• l'abolizione della protezione umanitaria;
• lìestensione del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr);
• più fondi per i rimpatri;
• la revoca o diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato;
• la esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo. restrizione del sistema di accoglienza;
• la riforma della cittadinanza.
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MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 SULLA CITTADINANZA
I punti essenziali
Con l'articolo 14 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (entrato in vigore il 5 ottobre u.s.), sono st聡te apportate alcune importanti modifiche alla Legge sulla cittadinanza del 5 febbraio 1992, n. 91:
- all'articolo 8 e' stato abrogato il 2 comma, che prevedeva l'impossibilita' - per il Ministero dell'Interno - di procedere al rigetto dell'istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio, ove fossero decorsi due anni dall'istanza stessa;
- all'articolo 9 bis, il versamento dell'importo di euro duecento previsto per le istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza e' stato sostituito con il versamento di euro duecentocinquanta (euro 250);
- dopo l'articolo 9 bis, e' stato aggiunto l'articolo 9 ter, che estende il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
In particolare, si attira l'attenzione sulle importanti disposizioni di cui all'articolo 9-ter comma 2, che prevedono l'estensione a 48 mesi per la definizione del procedimento di RICONOSCIMENTO della cittadinanza.
Le suddette modifiche si applicano a tutti i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.
Circolare del Ministero dell'interno
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, ha emanato la circolare 16 ottobre 2018, Prot. 0007132, recante "Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113. Modifiche in materia di cittadinanza. Contributo di 250 Euro.
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2. 27 NOVEMBRE 2018 - La Camera vota la fiducia sul D.L. n. 113/2018 - "Decreto sicurezza"
La Camera, con 336 voti favorevoli e 249 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Nel Decreto sono contenute disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, di sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
E’ inclusa anche una delega, al Governo, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Misure su immigrazione
Tra le principali novità in tema di immigrazione si ricorda:
- l'abrogazione della protezione umanitaria con sostituzione di permessi speciali temporanei (in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile);
- l'ampliamento del novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale;
- l'estensione, da 90 a 180 giorni, della durata massima del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio e ampiamento dei casi per disporre il trattenimento degli stranieri;
- la previsione di revoca della cittadinanza acquisita per matrimonio o naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età, in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione;
- una stretta sul sistema SPRAR, a cui potranno accedere soltanto i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati e non anche, come in precedenza, i richiedenti asilo.
Novità di sicurezza pubblica
Per quel che concerne il settore della sicurezza pubblica, il testo interviene prevedendo:
- l’ampliamento dell’ambito applicativo del DASPO urbano (esteso anche a presidi sanitari, fiere, mercati e spettacoli pubblici);
- l’estensione dei controlli attraverso dispositivi elettronici, come il braccialetto elettronico, per particolari fattispecie di reato (come maltrattamenti e stalking) nonché delle ipotesi di reato che consentono provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare;
- l'inasprimento delle pene in caso di occupazioni arbitrarie di immobili;
- la previsione del reato di esercizio molesto dell'accattonaggio;
- la punibilità, come illecito penale, del blocco stradale e dell'ostruzione o ingombro di strade ferrate;
- l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso a meccanismi di subappalto illeciti;
- l'ampiamento della sperimentazione del taser presso le polizie municipali;
- l'aumento delle risorse per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni;
- il rafforzamento dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia.
. Se vuoi scaricare il testo della legge di conversione del D.L. n. 113/2018, clicca QUI.
3. 3 DICEMBRE 2018 - La legge di convesrione n. 132/2018 del D.L. n. 113/2018 sulla Gazzetta Ufficiale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, la LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".
La legge di conversione del D.L. n. 113/2018 si articola in 40 articoli suddivisi nei seguenti 4 Titoli:
- Titolo I (artt. 1-15) – Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
- Titolo II (artt. 16-31) – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
- Titolo III (artt. 32-38) – Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- Titolo IV (artt. 39-40) – Disposizioni finanziarie e finali.
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LEGGE ANTICORRUZIONE
L. N. 3/2019
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1. 22 NOVEMBRE 2018 - Via libera della Camera al disegno di legge anticorruzione
L’Aula della Camera ha dato il via libera al Disegno di legge anticorruzione con 288 voti favorevoli e 143 contrari (12 gli astenuti).
Il disegno di legge con le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e per la trasparenza dei partiti e movimenti politici è stato integrato, in prima lettura, con la riforma dei tempi della sospensione della prescrizione.
Tra le misure previste dal testo il “Daspo” per i corrotti e l’utilizzo di agente “sotto copertura” nelle indagini. Nel provvedimento rientra anche la riforma della prescrizione - con lo stop dopo il primo grado in vigore dal 2020 - introdotta con un emendamento M5S dopo un braccio di ferro tra i vicepremier Di Maio e Salvini.
In arrivo anche l’obbligo di pubblicazione delle donazioni ai partiti superiori ai 500 euro e dei cv e certificati penali dei candidati alle elezioni.
Il provvedimento passa ora all’esame Senato dove, è stato preannunciato, verrà corretta la norma relativa al peculato ripristinando così il testo licenziato dalle Commissioni (dovrebbe pertanto risultare neutralizzata la modifica apportata con un voto segreto dall’Assemblea di Montecitorio).
2. 13 DICEMBRE 2018 - Via libera del Senato al disegno di legge anticorruzione
Via libera al maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl anticorruzione (A.S. n. 955, già approvato dalla Camera), sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia nella seduta del 12 dicembre.
In data 13 dicembre 2018 è stato approvato al Senato, con 162 voti a favore, 119 i contrari e un'astensione, il maxiemendamento sostitutivo del disegno di legge anticorruzione, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".
Il testo adesso torna alla Camera per l'approvazione definitiva.
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3. GENNAIO 2019 - Pubblicata la L, n. 3/2019 - Legge anticorruzione
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".
Il provvedimento entrerà in vigore il 31 gennaio 2019.
La novità più importante del provvedimento è in materia di prescrizione, che viene sospesa dopo la sentenza di primo grado, in caso di condanna o assoluzione.
Attraverso la modifica degli artt. 158, 159 e 160 del Codice Penale, la legge sospende poi il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
La riforma della prescrizione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020,
Altra novità è quella relativa alla cosiddetta "Daspo per corrotti e corruttori"
Si introduce la misura del c.d. "Daspo" a vita per corrotti e corruttori, ovvero l’incapacità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione (per i soggetti privati, in particolare per gli imprenditori) e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali.
In particolare viene modificato l’art. 32 quater del Codice Penale, stabilendo dei reati contro la P.A. nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Le altre misure della Legge Anticorruzione riguardano:
- l'innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione;
- la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la figura dell’Agente sotto copertura;
- l'introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili;
- viene eliminata la possibilità di restare anonimi per chi fa donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici: ogni donazione superiore ai 500 euro dovrà essere trasparente, con pubblicazione del nome del donatore.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
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DECRETO SBLOCCA CANTIERI D.L. N. 32/2109 CONVERTITO NELLA L. N. 55/2019
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1. 18 APRILE 2019 - Pubblicato il D.L. n. 32/2019
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".
Il decreto legge n. 32/2019, meglio conosciuto come “Sblocca cantieri”, è stato oggetto di un percorso accelerato: approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta pomeridiana del 17 aprile, dopo la firma del Presidente della Repubblica è comparso nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile.
Il provvedimento introduce in via d’urgenza disposizioni normative:
- per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
- per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,
- in tema di rigenerazione urbana,
- preordinate alla ricostruzione dopo alcuni eventi tellurici occorsi in aree distinte della penisola.
Contrattazione pubblica e appalti
Le disposizioni dedicate alla contrattazione pubblica modificano il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 590 del 2016), nella finalità di semplificare le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti.
Come è stato illustrato nel comunicato stampa che ha accompagnato il provvedimento, le misure in questione hanno tenuto conto degli esiti dell’apposita consultazione pubblica aperta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tra le novità si leggono:
- istituzione di un regolamento unico che sostituisce le linee guida ANAC, entro il quale saranno radunati i provvedimenti attuativi del Codice dei contratti pubblici;
- diminuzione degli oneri informativi già in capo agli enti;
- facoltà di affidare le opere di manutenzione in base al progetto definitivo, trascurando l'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (con l’eccezione delle operazioni di manutenzione straordinaria su parti strutturali);
- agevolazione e accelerazione degli iter di aggiudicazione per gli appalti di importo sotto soglia comunitaria, rispetto ai quali si applicherà il criterio del prezzo più basso;
- facoltà, per le stazioni appaltanti, in ipotesi di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’ANAC, di nominare la commissione di gara solo parzialmente;
- riapertura dei lavori per talune opere pubbliche di impatto strategico;
- esclusione dalla gara di appalto degli operatori economici non in regola col pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali;
- sostegno ai lavori di “rigenerazione urbana”, intendendosi per tali gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. 6 GIUGNO 2019 - Il Senato approva il DdL di conversione del D.L. n. 32/2019
Con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il DdL di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (A.S. n. 1248).
Il testo passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva.
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3. 17 GIUGNO 2019 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 32/2019
E' stata pubblicata, sulla Gaszzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, la LEGGE 14 giugno 2019 , n. 55, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il ri-lancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".
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DECRETO CRESCITA
D.L. N. 34/2019 CONVERTITO DALLA L. N. 58/2019
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1. 30 APRILE 2019 - Pubblicato il D.L. n. 34/2019 - Decreto crescita
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".
Il D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita"), in vigore dal 1° maggio 2019, contiene una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese e disciplina le seguenti tematiche:
- “decommercializzazione” estesa agli enti associativi assistenziali,
- modifiche alla legge di bilancio per consentire il nuovo regime di rimborso per i risparmiatori danneggiati dalle banche,
- servizi da società in house anche per l’ANPAL,
- gestione degli enti del Terzo settore maggiormente semplificata,
- riduzione progressiva dell’IRES per gli utili lasciati in azienda, dal 24% al 20,5%, nel 2022,
- aumento della deducibilità Imu sui capannoni che aumenta quest'anno dal 40 al 50% e successivamente, nel 2020, fino al 60%,
- tutela del made in Italy e introduzione del "marchio storico di interesse nazionale" per persone fisiche o giuridiche con marchio d’impresa vecchio almeno 50 anni,
- ingresso del Ministero dell'economia nel capitale sociale della “Nuova Alitalia”, mediante estensione a tempo indeterminato del prestito “ponte», oltre alla trasformazione degli interessi in capitale della compagnia,
- gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma Capitale,
- obbligo di fatturazione elettronica tra Italia e Repubblica di San Marino.
Rifinanziamento alla Nuova Sabatini
Stanziati 10 milioni per l’anno in corso, oltre ad ulteriori 70 milioni per il prossimo quinquennio in favore del regime Nuova Sabatini. Per beneficiare delle risorse, le imprese hanno l’onere di sottoscrivere un aumento di capitale sociale, finalizzato alla crescita della dimensione dell’impresa, da versare in plurime quote, ed in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. Il contributo statale equivale all’importo complessivo degli interessi su un finanziamento bancario misurato in via convenzionale:
- 5% per le micro e piccole imprese,
- 3,575% per le medie imprese.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normatgivi.
2. 27 GIUGNO 2019 - Il Senato approva in via definitiva il DdL di conversione del D.L. n. 34/2019 - Decreto crescita
L''Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 27 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitvamente il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti di crescita economica, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati (A.S. 1354).
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3. 29 GIUGNO 2019 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 34/2019 -
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 - Suppl. Ordinario n. 26, la LEGGE 28 giugno 2019, n. 58, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".
Il testo del D.L. coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione viene riportato nei Riferimenti normativi.
3.1. I CONTENUTI DELLA LEGGE - Alcuni approfondimenti
3.1.1. Art. 12-quinquies, commi 3 e 4 - Proroga dei termini di pagamento al 30 settembre 2019
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, nonchè dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
Chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione sono giunti dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019.
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2019.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.
3.1.2. Art. 13-quater - ATTIVITA’ RICETTIVE e LOCAZIONI BREVI - Istituita la Banca dati delle strutture ricettive e affitti brevi - Nuovi obblighi e adempimenti
La legge di conversione – in vigore dal 30 giugno 2019 - ha introdotto nel decreto-legge una norma, l'articolo 13-quater, che detta nuove disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive.
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3.1.3. Art. 30-ter - Agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei territori di Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti
A partire dal 1° gennaio del 2020, prevista la concessione di agevolazioni per incoraggiare la riapertura o l'ampliamento di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, che possano contribuire a rivitalizzare i tessuti economici locali dei piccoli Comuni.
A gestirle saranno direttamente i Comuni, tra i quali il Viminale ripartirà il budget annuale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Gli esercizi commerciali interessati sono quelli situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
E’ quanto previsto dall’articolo 30-ter, introdotto dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita”).
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3.1.4. Art. 43 - Comma 4-bis - TERZO SETTORE e IMPRESE SOCIALI - Adeguamenti statutari - Proroga al 30 giugno 2020 - I soggetti interessati
Proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine entro cui le bande musicali, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Stessa proroga prevista anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. 112/2017.
Sono queste le due principali novità in tema di adeguamenti statutari alla riforma del terzo settore, introdotte dal comma 4-bis dell’art. 43 della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.
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3.1.5. VERIFICHE PERIODICHE - Nuove disposizioni in materia di metrologia legale dettate dal D.L. n. 34/2019 - Progoga al 30 giugno 2020
Prorogato al 30 giugno 2020 il periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 2, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, che si ricorda essere terminato il 18 marzo scorso.. Lo ha disposto l'articolo 42 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "Decreto crescita"), convertitro dalla L. n. 58/2019 - In vigore dal 30 giugno 2019.
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DECRETO "CURA ITALIA"
D.L. N. 18/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 27/2020
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1. 17 MARZO 2020 - Pubblicato il D.L. n. 18/2020 - c.d. Decreto "Cura Italia"
E’ stato pubblicato, in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il decreto – in vigore dal 17 marzo 2020 – interviene, come si legge dal comunicato stampa del Governo, con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
1) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2) sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Smart working come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione; sospensione dei concorsi per 60 giorni; differimenti dei termini amministrativi e proroga della validità dei documenti. Sono queste le diverse le misure di interesse per le pubbliche amministrazioni contenute nel decreto “Cura Italia”.
Il provvedimento conferma la centralità del lavoro agile. L’obiettivo è quello di potenziare ai massimi livelli possibili l’utilizzo di questa forma organizzativa, limitando la presenza negli uffici pubblici alle sole attività “indifferibili” che non possono essere svolte da remoto.
L’emergenza coronavirus sta accelerando una rivoluzione, un cambiamento strutturale che va incoraggiato, seguito e monitorato con attenzione, come mai accaduto finora. A supporto delle Amministrazioni Pubbliche, che stanno sempre più puntando sul lavoro agile, il Dipartimento della Funzione pubblica raccoglierà e aggiornerà continuamente documenti e norme di riferimento, dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità tecniche e organizzative per adottare e implementare lo smart working nelle Pubbliche Amministrazioni.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi approfondire i contenuti consultando il comunicato stampa del Governo, clicca QUI.
. Se vuoi conoscere le misure e i numeri dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, clicca QUI.
. Se vuoi conoscere le misure del Ministero del Lavoro contenute nel decreto-legge, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti consultando il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti d'interesse del Ministero dell'Interno e scaricare il testo della circolare del 18 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti, clicca QUI.
. Se vuoi conoscere le misure fiscali illustrate dall'Agenzia delle Entrate, clicca QUI.
1.1. STRUTTURA DEL DECRETO-LEGGE
Il decreto consta di 127 articoli e si suddivide in 5 Titoli.
Il Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. 1 - 18), reca disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di risorse finanziarie e umane nonché delle reti di assistenza territoriale.
Il Titolo II - Misure a sostegno del lavoro (artt. 19 - 48) contiene misure finalizzate ad assicurare un sostegno a tutti i lavoratori, con norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell’orario di lavoro.
Il Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (art. 49 - 59) introduce misure di sostegno finanziario alle imprese al fine di garantire alle stesse la necessaria liquidità per far fronte all’emergenza.
Il Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 60 - 71) reca disposizioni in materia fiscale, prevedendo, tra l’altro, per i settori più colpiti, la sospensione dei versamenti o il differimento delle scadenze. Sono previsti, altresì, incentivi e contributi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Titolo V - Ulteriori disposizioni (artt. 72 - 127) per numerosi ambiti applicativi, reca ulteriori misure ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza.
1.2. I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE - Alcuni approfondimenti
Tantissimi siono gli argomenti trattati dal decreto. Noi abbiamo voluto approfondire i punti che seguono.
1.2.1. Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie - Possibile l’esercizio temporaneo per abilitati all’estero (UE)
All’articolo 13 vengono dettate norme in materia di “Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie”.
Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 (recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”) e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.
La disposizione – si legge nella Relazione illustrativa - è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Con tale deroga, prevista soltanto per il periodo di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si intende fornire alle Regioni e Province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario.
A tal fine, gli interessati dovranno presentare una istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'Albo del Paese di provenienza, alle Regioni e Province autonome, le quali potranno così procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 (recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”), nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge.
1.2.2. Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
All’articolo 15 vengono dettate norme straordinarie in materia di produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (comma 1).
Due sono gli adempimenti richiesti: uno presso l’Istituto superiore di sanità (ISS) e uno presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
1) I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità (ISS) ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato sopra, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti (comma 2).
2) I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.
L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto appena indicato, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti (comma 3).
3) Qualora all’esito della valutazione da parte dell’ISS e dell’INAIL i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
Autorizzata quindi l’immissione nel mercato di prodotti senza marchio CE. In questi casi ovviamente chi immette in commercio tali mascherine senza marchio CE non commetterebbe il reato di frode in commercio, mancando l’elemento oggettivo della mancata conformità del prodotto a standard minimi di qualità, che sarebbero comunque garantiti dal controllo dell’Istituto Superiore della Sanità, accorciando i tempi delle lunghe e farraginose procedure di standard qualitativi CE, non essendo possibile attendere dovendosi garantire l’autosufficienza di tali beni di prima necessità.
Scatta in ogni caso la frode in commercio qualora vengano vendute mascherine non conformi. Infatti, qualora, per l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e per l’INAIL le mascherine prodotte non rispettino le norme vigenti, poste a presidio dello standard qualitativo minimo necessario per essere utilizzate e qualora tali mascherine, nonostante la valutazione negativa, che impone di cessare immediatamente la produzione, venissero immesse nel mercato, scatta il reato di frode in commercio.
La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell’emergenza, la possibilità di mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.
La norma continua prevedendo che l’ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro e non oltre i 3 giorni dalla acquisizione dell’autocertificazione da parte del produttore.
1.2.3. Disposizioni in materia di Terzo settore - Proroga dei termini di adeguamento e di approvazione dei bilanci
L’articolo 35 reca “Disposizioni in materia di terzo settore” prevedendo, ai commi 1 e 2, il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore. In concreto si prevede la proroga al 31 ottobre 2020:
a) del termine per l’adeguamento di ONLUS, di Organizzazioni di Volontariato, di Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore;
b) dei termini per l’adeguamento imprese sociali alla nuova disciplina D.Lgs. n. 112 del 2017.
La previsione di cui al comma 3 risponde alla medesima finalità relativamente all’approvazione dei bilanci delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale.
Pertanto, per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
In concreto, considerando che lo stato di emergenza di cui alla citata deliberazione del 31 gennaio 2020 ha la durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell’adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale.
1.2.4. Credito d’imposta per le locazioni commerciali
L’articolo 65, reca disposizioni in merito al riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus Covid-19.
Dunque, sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).
Per quanto riguarda invece gli aspetti oggettivi, l’agevolazione si riferisce alle “locazioni”, senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1. È evidente quindi che ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa utilizzando un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d’imposta. Non è, pertanto, prevista alcuna agevolazione nel caso di immobili C/1 utilizzati in base ad un contratto di comodato o detenuti in proprietà.
Non potranno, altresì, usufruire del credito d’imposta in questione i soggetti che esercitano un’attività d’impresa conducendo in locazione un immobile in categoria catastale diversa dal C/1 (ad esempio, un immobile in categoria catastale C/3 “Laboratori per arti e mestieri”).
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d’imposta, al comma 2, si dispone che esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi, utilizzando il Modello F24.
Da ultimo va evidenziato che, per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 sull’intero territorio nazionale), che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e che non sono state oggetto di sospensione.
Quindi, ad esempio, le attività di ristorazione che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d’imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto.
Un supermercato, invece, non potrà fruire del credito d’imposta, in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione.
Nel frattempo, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in questione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, ha istituito il seguente codice tributo: “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi-articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
1.2.5. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020
L’articolo 68 reca disposizioni in merito alla “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Il comma 3, infine, contempla, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d),del decreto-legge n. 119 del 2018, e articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.
Il comma 4 prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Ciò, tenuto conto – si legge nella relazione:
- della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
- dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.
1.2.6. Semplificazione in materia di organi collegiali degli enti pubblici e degli organismi del sistema camerale - Svolgimento in videoconferenza delle sedute
L’articolo 72 reca disposizioni in merito alla “Semplificazioni in materia di organi collegiali” di enti pubblici nazionali.
Il comma 1 lascia ampia autonomia all’ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Il comma 2 estende la possibilità di svolgimento in videoconferenza per gli organi collegiali del enti pubblici nazionali. Per lo stesso tempo previsto sopra, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
Il comma 3 sospende, per lo stesso tempo, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani, stante l’impossibilità, a causa dell’emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea.
Il comma 4 estende alle associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni la modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Sull'argomento segnaliamo un approfondimento a cura del notaio Angelo Busani dal titolo "Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19", pubblicato su Le Società n. 4/2020, Ipsoa, Milano.
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1.2.7. Norme per la diffusione e lo sviluppo del lavoro agile e dei servizi in rete
L’articolo 75 reca disposizioni in materia di “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese”.
Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Il comma 2 dispone che gli atti con i quali sono indette le procedure di acquiso avviate con le modalità di cui sopra devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
Il comma 3 dispone che le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Secondo quanto stabilito al comma 4, gli acquisti in questione devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
1.2.8. Prevista la istituzione di un gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
L’articolo 76 prevede la istituzione di un Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19.
Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi dovranno essere individuati con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alla luce dell’emergenza epidiemologica da COVID-19, il decreto-legge, oltre introdurre in via temporanea misure speciali per velocizzare gli acquisti ICT delle Pubbliche Amministrazioni, prevede, dunque, la costituzione di un Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per offrire immediato sostegno a tutte le iniziative e misure per lo sviluppo del lavoro agile, l’immediata diffusione di servizi online per cittadini e imprese e, più in generale, la digitalizzazione e innovazione tecnologica che si impongono come misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
1.2.9. Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche
L’articolo 82 reca “Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche”.
La norma – si legge nella relazione - è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart working , e-learning) o di passare il proprio tempo in casa, utilizzando la rete Interneto i tradizionali servizi voce o dati.
Ai commi 1, 2 e 3 si dispone che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi.
Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Il comma 4 dispone che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
Il comma 5 prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico siano imprese di pubblica utilità e assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Il comma 6 dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provveda a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente.
1.2.10. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza pendenti dal 23 febbraio sino al 15 aprile 2020
L’articolo 103 reca disposizioni in merito alla “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
Il comma 1 sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine – si legge nella relazione - di evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.
Il comma 2 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Il comma 3 esclude dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto-legge o dai precedenti decreti emanati in ragione dell’epidemia da COVID-19 (DD.LL. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla L. 5 marzo 2020, n. 13; 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione).
Il comma 4 esclude espressamente dalla sospensione dei termini disposta dal presente articolo i procedimenti connessi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
Il comma 5 sospende i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli relativi al personale in regime di diditto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 aprile 2020.
Il comma 6, infine, sospende fino al 30 giugno 2020, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
Tra i certificati la cui validità viene prorogata al 15 giugno 2020, sono da annoverare, per esempio, i patentini per acquisto, vendita, utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura e per l’attività di consulente.
Il termine vale anche per le certificazioni di collaudo e taratura delle macchine irroratrici.
Una decisione giusta, dal momento che il loro rilascio richiede un’attività formativa che non potrà essere svolta, in questo periodo, per le misure di contrasto al Covid-19.
Era questa una misura richiesta dalle Regioni che, però, secondo la vicepresidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura della Regione Marche andava estesa al 31 dicembre. Nei primi mesi del 2020, scadono, infatti, migliaia di autorizzazioni e sembra problematico, al momento, riuscire a svolgere i corsi previsti dalla legge.
Senza queste certificazioni gli agricoltori non possono esercitare la loro attività, pena pesanti sanzioni in caso di controlli. Cercheremo di adeguare la situazione all’andamento della pandemia, sollecitando eventualmente proroghe in sintonia con l’evoluzione in corso.
1.2.11. Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo la dada del 17 marzo 2020
L’articolo 104 dispone in merito alla “Proroga della validità dei documenti di riconoscimento”.
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) è prorogata al 31 agosto 2020.
L’unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell’espatrio, che rimane limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
La misura – come precisato nella relazione illustrativa - ha la funzione di evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale., con l’effetto di ridurre l’esposizione al rischio di contagio.
1.2.12. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società – Dilatazione dei termini di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio – Facilitate le modalità di convocazione e di svolgimento
L’articolo 106 reca disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società.
In concreto vengono dettate disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio 2019 entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
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1.2.13. Enti ed Organismi pubblici - Differimento del termine di adozione dei rendiconti 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022
L’articolo 107 reca disposizioni in merito al “Differimento di termini amministrativo-contabili”.
In concreto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche) anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, viene disposta la proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019.
Tale termine, ordinariamente fissato al 30 dell’anno successivo all’esercizio di riferimento (e quinsi,, per il 2019, al 30 aprile 2020), viene fatto slittare:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il termine per l’approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta è rinviato al 31 maggio 2020, mentre il termine per la definitiva approvazione di tale documento contabile è rinviato al 30 settembre 2020.
Il comma 2 dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 degli enti locali.
1.2.14. Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti”
L’articolo 113 detta disposizioni in merito al “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti”, che a legislazione vigente scadrebbero il 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020.
In concreto, sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale, da parte dei produttori alle Camere di Commercio, dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché della trasmissione all’ISPRA, da parte del Centro di coordinamento, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in merito alle quantità di RAEE trattate;
d) versamento del diritto annuale e di iscrizione da parte delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
1.3. 25 MARZO 2020 - MEMORIA DELLA CORTE DEI CONTI SUL DECRETO-LEGGE 18/2020
In merito al provvedimento “Cura Italia” per la Corte dei Conti sale il rischio di un peggioramento delle prospettive di crescita, l'effetto dipenderà anche dall'elasticità del bilancio, graduare le misure è la vera sfida per la spesa pubblica.
In particolare sarà fondamentale la capacità di graduare e mirare gli interventi da operare con il bilancio in deficit. Si tratta, quindi, di mantenere sotto controllo, anche in questo contesto, la qualità e l'effettiva necessità della spesa, “specie non potendo valutare con precisione l'orizzonte temporale entro cui ci si dovrà muovere". Ma "non va abbandonata, - sostiene la Corte dei Conti - ma anzi intensificata, una attenta analisi della spesa pubblica che consenta, al riavvio, di puntare su interventi più in grado di attivare la crescita anche rimuovendo quei 'lacci e lacciuoli' che limitano senza ragione l'operare di famiglie e imprese”.
Inoltre, secondo la Corte dei Conti, “sarà necessario aumentare le spese per la sanità anche per ripristinare la normale attività delle strutture ospedaliere una volta superata la crisi; altre risorse dovranno essere utilizzate per affrontare le difficoltà economiche di tutti i soggetti che andranno incontro a cadute del reddito e che necessitano di interventi di sostegno”.
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2. 9 APRILE 2020 - Il Senato approva l'emendamento interamente sostitutivo del DdL A.S.1766 di conversione del D.L. n. 18/2020
Il Senato, giovedì 9 aprile, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento interamente sostitutivo del DdL n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 Cura Italia, sulla cui approvazione il Ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà aveva posto, a nome del Governo, la questione di fiducia.
Il decreto-legge è stato approvato dall'Assemblea con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell'esame in Commissione.
Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d'urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell'esame al Senato per confluire nel decreto-legge n.23 del 2020 (cd. Decreto liquidità).
Il testo passa alla Camera dei deputati in seconda lettura.
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. Se vuoi scaricare il testo del DdL trasmesso dal Senato alla Camera dei deputati, clicca QUI.
3. 24 APRILE 2020 - La Camera approva definitivamente il DdL approvato dal Senato
L'Aula della Camera lo ha definitivamente approvato con 229 sì e 123 no (due gli astenuti), senza correzioni rispetto al testo approvato dal Senato.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
4. 29 APRILE 2020 - Pubblicata la L. n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020
E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 – Supplemento Ordinario n. 16, la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.
Il testo del D.L. n. 18/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/2020 viene riportato nei Riferimenti normativi.
4.1. STRUTTURA DELLA LEGGE
La legge n. 27/2020 è composta di 5 Titoli, di 173 articoli, di un Allegato e di due Tabelle.
Titolo I - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (artt. 1 – 18-bis)
Titolo II - Titolo II - MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO
Capo I - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (artt. 19 – 22-bis)
Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori (artt. 23 - 48)
Titolo III -MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO (artt. 49 – 59)
Titolo IV - MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE (artt. 60 – 71-bis)
Titolo V - ULTERIORI DISPOSIZIONI (artt. 72 – 127).
4.2. I CONTENUTI E LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE - Alcuni approfondimenti
Tra le tantissime novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.
4.2.1. Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e di cittadinanza - Possibile l’esercizio temporaneo per abilitati all’estero
All’articolo 13 - che ha cambiato rubrica - vengono dettate norme in materia di “Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione”.
L’articolo 13, modificato al Senato, è diretto a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell’Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero in base a specifiche direttive dell’Unione europea (direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).
Nel corso dell’esame al Senato, è stato approvato il comma 1-bis, che consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.
4.2.2. Proroga di validità della tessera sanitaria
L’articolo 17-quater - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione del disposto di cui all’articolo 12 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e reca disposizioni in merito alla “Proroga di validità della tessera sanitaria”.
In particolare, l’articolo in esame dispone la proroga al 30 giugno 2020 della scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data.
La proroga opera anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), ma non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima.
Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito.
L'articolo 17-quater in esame prevede altresì che, in caso di difficoltà di consegna della TS di nuova emissione o di un duplicato della stessa, il Ministero dell'economia e delle finanze ne renda disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'ASL di assistenza oppure tramite portale del Sistema Tessera Sanitaria, con specifiche funzionalità del portale realizzate d'intesa con il Ministero della salute e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
4.2.3. Disposizioni in materia di Terzo settore - Proroga dei termini di adeguamento degli statuti e di approvazione dei bilanci
L’articolo 35 reca “Disposizioni in materia di terzo settore” e dispone il rinvio al 31 ottobre 2020 del termine entro il quale le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).
Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Ai sensi del comma 3, per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l’approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle ODV e delle ASP, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all’interno del periodo emergenziale.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato aggiunto un periodo al comma 3 con l’obiettivo di chiarire che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che sono, altresì, prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
Sono stati, inoltre, introdotti tre nuovi commi: 3-bis, 3-ter e 3-quater.
Il comma 3-bis, ha modificato - per il solo 2020 - il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno).
Con il comma 3-ter si è disposto che la disposizione del comma 3 si applica anche alle Associazioni e Fondazioni, alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.
Con il comma 3-quater è stata, infine, disposta una modifica all'art. 26, comma 3, della legge n. 125/2014 che proroga di un anno la cadenza (da “almeno biennale” a “almeno triennale”) della verifica e del controllo della capacità e dell'efficacia acquisita dai “soggetti della cooperazione”.
4.2.4. Concessione di una indennità in favore dei lavoratori autonomi
L’articolo 44-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni in merito alla “Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”.
In particolare si prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria.
La disposizione - che riversa nel decreto in esame il contenuto dell’articolo 16 del D.L. n. 9/2020 - al comma 1 prevede che la misura di cui sopra è erogata in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.
L’indennità è parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917.
Il trattamento viene erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 2).
Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma 3).
Si osserva che la indennità in esame sembra doversi cumulare con l’indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27 e 28 per le stesse categorie di lavoratori, ma, a differenza del presente articolo, sul piano nazionale e per il solo mese di marzo 2020.
4.2.5. Intervento del Fondo di garanzia PMI per i primi comuni colpiti dall’epidemia COVID-19
L’articolo 49-bis riproduce il testo dell’articolo 25 del D.L. n. 9/2020 e detta disposizioni in merito al “Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”.
L’articolo prevede che, fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall’epidemia di Covid-19 come individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.
Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).
L’articolo consente, a date condizioni, estendere l’intervento a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per le finalità previste dall’articolo in esame, il Fondo viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020.
Nel dettaglio, l’articolo prevede che fino al 2 marzo 2021, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa:
- a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro,
- in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare,
- con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (comma 1, primo periodo).
4.2.6. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
L’articolo 61, modificato al Senato, interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ora abrogato dal provvedimento in esame. La disposizione:
- precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell’applicazione della sospensione;
- estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori;
- prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
- stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.
In particolare, il comma 1 sospende:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Il comma 2 definisce l’ambito soggettivo di applicazione della sospensione. In particolare, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, già previsti dal citato decreto legge n. 9, la norma include numerose categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi.
Il comma 3 conferma, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, vale a dire i comuni della cd. zona rossa (individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1º marzo 2020), la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall’articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973, già disposta dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
Il comma 4 stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall’articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973 non operate ai sensi del predetto articolo 1, comma 3, del D.M. 24 febbraio 2020.
Il comma 5 prevede una specifica disciplina per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: per tali soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio). Restano fermi la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 e il non luogo al rimborso di quanto già versato.
4.2.7. Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato
L’articolo 62-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in merito alla “Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato”.
In particolare, viene disposta la proroga di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste relativamente agli impianti a fune da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell’anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° di-cembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi», sono prorogati di dodici mesi, “qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico”.
4.2.8. Credito d’imposta per le locazioni commerciali relative agli immobili di categoria C/1 - Previste risorse per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli
L’articolo 65, reca disposizioni in merito al riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus Covid-19.
Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa.
Nel corso dell’esame al Senato sono state precisate alcune modalità applicative dell’agevolazione.
Più in dettaglio, il comma 1 concede un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).
Tale credito di imposta è concesso per l’anno 2020.
Nel corso dell’esame al Senato, sono stati introdotti tre nuovi commi; 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Al comma 2-bis si stabilisce che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.
I due successivi commi 2-ter e 2-quater prevedono una procedura d’urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle Regioni, per l’annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli.
Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (30 aprile 2020 – 30 maggio 2020), le Regioni dovranno attribuire ai Comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’arti-colo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
I Comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa (comma 2-quater).
4.2.9. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 - Per alcuni il periodo viene esteso dal 21 febbraio al 31 maggio 2020
L’articolo 68 reca disposizioni in merito alla “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”.
L’articolo sospende i termini, scadenti dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.
La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.
Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione.
Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Il nuovo comma 2-bis dispone che, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui al D.P.C.M del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 68 medesimo decorre dal 21 febbraio 2020 (anziché dall' 8 marzo).
Il comma 3 contempla, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d),del decreto-legge n. 119 del 2018, e articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.
Il comma 4, infine, prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.
Tutto ciò – come si legge nella relazione - tenuto conto:
- della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
- dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.
4.2.10. Donazioni antispreco per il rilancio della solidarietà sociale
L’articolo 71-bis, introdotto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame l’art. 31 del decreto legge 9/2020.
La disposizione, innovando la disciplina vigente, estende alcune agevolazioni fiscali, ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette, a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.
Più in dettaglio, l’articolo in esame aggiunge la lett. d-bis) all’articolo 16, comma 1, della legge n. 166 del 19 agosto 2016 (cd. “legge antisprechi”) ampliando le categorie dei beni per le quali non opera la presunzione di cessione di cui al regolamento D.P.R. n. 441/1997, beni tra i quali sono compresi le eccedenze alimentari o taluni medicinali o altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
Il citato articolo 16 della L. n. 166/2016 reca le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale e prevede che la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, non opera una serie di tipologie di beni, tra cui vengono introdotti quelli di cui alla nuova lettera d-bis), e che sono i prodotti tessili, i prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, i giocattoli, i materiali per l’edilizia e gli elettrodomestici, nonché i personal computer, tablet, e reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
4.2.11. Sospensione temporanea fino al 30 aprile dei pagamenti delle utenze
L’articolo 72-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riproduce sostanzialmente il testo dell’articolo 4 del D.L. n. 9/2020.
L’articolo demanda all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di Covid-19 individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
L’ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
In dettaglio, l’articolo prevede che, nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell’Allegato 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, l’ARERA, disponga con propri provvedimenti la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani(comma 1).
4.2.12. Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
L’articolo 72-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riproduce con talune modifiche il testo dell’articolo 6 del D.L. n. 9/2020.
L’articolo prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di Covid-19 (di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 1º marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
Tale beneficio trova applicazione anche se è stata già adottata da INVITALIA la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il suo recupero.
INVITALIA procede, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data del 2 marzo 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
4.2.13. Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza Covid-19
L’articolo 72-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni in merito alla “Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell’emergenza da Covid-19”.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un Tavolo di confronto sul comparto turistico con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.
Il Tavolo è finalizzato a monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 sul comparto turistico e a valutare l'adozione delle opportune iniziative.
Ai sensi del comma 2, ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 3, prevede che, in sede di esame delle problematiche connesse all’emergenza, si debba dare prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza Covid-19, nonché alle esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell’offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.
4.2.14. Semplificazione in materia di organi collegiali degli enti pubblici e degli organismi del sistema camerale - Inclusi gli organo collegiali delle Istituzioni scolastiche Svolgimento in videoconferenza delle sedute
L’articolo 73 reca disposizioni in merito alla “Semplificazioni in materia di organi collegiali” di enti pubblici nazionali.
L’articolo 73, modificato in Senato, consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché, a seguito di due distinti emendamenti approvati dal Senato, delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri.
Il comma 1 lascia ampia autonomia all’ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Il comma 2 estende la possibilità di svolgimento in videoconferenza per gli organi collegiali del enti pubblici nazionali. Per lo stesso tempo previsto sopra, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
Con il nuovo comma 2-bis si dispone che, per lo stesso periodo previsto per gli enti e istituzioni pubbliche, “le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.
Il comma 3 sospende, per lo stesso tempo, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani, stante l’impossibilità, a causa dell’emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea.
Il comma 4 estende alle associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni la modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
4.2.15. Norme per la diffusione e lo sviluppo del lavoro agile e dei servizi in rete
L’articolo 75 reca disposizioni in materia di “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese”.
L’articolo 75, modificato dal Senato, autorizza le Pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Il comma 2 dispone che gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità di cui sopra devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
Il comma 3 dispone che le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il nuovo comma 3-bis introduce alcune condizioni sul contenuto dei contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività quali:
- hanno durata massima non superiore a trentasei mesi;
- prevedono il diritto di facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione. Tale facoltà è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione;
- garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti senza ulteriori oneri per il committente.
Il comma 4 pone due ulteriori condizioni agli acquisti in deroga di cui sopra. In primo luogo essi devono essere inclusi in progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Inoltre, gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, qualora sia possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D.Lgs. 82/2005.
4.2.16. Promozione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico
L’articolo 87-bis, introdotto al Senato, detta “Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico” ed è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet.
A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A..
Vengono dettate norme per agevolare l’applicazione del lavoro agile nelle Pubbliche amministrazioni e negli Enti pubblici.
La disposizione riproduce il contenuto dell’articolo 18 del decreto-legge n. 9/2018 (non convertito in legge).
A tal fine viene semplificata la normativa che regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A.
Si dispone, in particolare, che “Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunica-zione della modifica da parte della sta-zione appaltante”.
4.2.17. Rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici
L'articolo 88-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in merito al “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”.
Al comma 1, prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'art. 1463 del Codice civile.
In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto.
Il comma 2 stabilisce le modalità di comunicazione al vettore o alla struttura recettiva o all'organizzazione di pacchetti turistici della documentazione ai fini del rimborso del corrispettivo del titolo di viaggio o del soggiorno ovvero ai fini dell'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (comma 3).
Il comma 4 interviene sul diritto di recesso esercitato dal vettore.
I commi 5-7 e 9 disciplinano le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici.
Il comma 8 integra la disciplina - già contenuta nell'art. 28, comma 9, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (articolo di cui si propone l’abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) - sul mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
In caso di mancato svolgimento dei predetti viaggi, è previsto un rimborso, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari.
Il comma 10 prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione.
Il comma 11 prevede che per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, la controprestazione già ricevuta può essere restituita con un voucher di pari importo valido per un anno dalla emissione.
Il comma 12 precisa che l'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Il comma 13 prevede che le disposizioni in materia d聩 rimborso titoli di viaggio e di pacchetti turistici costituiscono norme di applicazione necessaria.
4.2.18. CARTA FAMIGLIA - Attiva la piattaforma online per procedere alla richiesta
L’articolo 90-bis, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame le disposizioni dell’art. 30 del decreto legge 9/2020.
L’articolo dispone, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest’ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico).
Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso il rinvio all’art. 1, comma 1, del decreto legge 6/2020, che individuava la platea dei destinatari della misura con “i residenti nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus Covid-19”.
La misura della Carta famiglia è stata così aggiornata alle reali dimensioni (anche economiche) dell’emergenza da Covid-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale.
Ricordiamo che la Carta della famiglia è stata istituita dal comma 391 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), al fine di sostenere le famiglie numerose.
Attualmente, la Carta della famiglia è rilasciata a famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni.
La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendono contribuire all'iniziativa.
Il 17 marzo 2020, sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, un comunicato ha informato dell’attivazione della piattaforma online, tramite cui richiedere la Carta della famiglia.
Il comunicato precisa che la piattaforma è stata adeguata alla modifica introdotta dall’art. 30 del decreto legge 9/2020, assorbito dall’articolo in esame.
Per poter richiedere la Carta, uno dei due genitori dovrà registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID).
Una volta registrato sulla piattaforma, la carta sarà emessa solamente in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet.
Agli oneri, stimati in 500mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.
Come specificato dalla Relazione tecnica al decreto legge 9/2020, tali risorse sono destinate, per tutto il triennio, alla realizzazione informatica e alla conseguente emissione della carta, nonché al supporto tecnico e alla gestione dell’intervento a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del rilascio dello strumento.
. Se vuoi saperne di più sulla Carta Famiglia, clicca QUI.
4.2.19. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza pendenti dal 23 febbraio sino al 15 aprile 2020
L’articolo 103 reca disposizioni in merito alla “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
L’articolo 103, come modificato dal Senato, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (commi 1 e 5).
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (commi 3 e 4).
Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis).
In secondo luogo, al comma 2, riformulato nel corso dell’esame al Senato, viene disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre, con la riformulazione si precisa che rientrano nel campo di applicazione della disposizione:
- le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- le segnalazioni certificate di agibilità;
- le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Vengono inoltre dettate norme ad hoc per la proroga della validità e dei termini delle convenzioni di lottizzazione e dei contratti che hanno ad oggetto l’esecuzione di lavori edili (commi 2-bis e 2-ter).
Ulteriori disposizioni estendono la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, nonché prorogano alcuni termini in materia di immigrazione (commi 2-quater e 2-quinquies).
Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’artico-lo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29 -bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari (comma 2-quater).
Le disposizioni di cui al comma 2 -quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39 -bis e 39 -bis .1 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione (comma 2-quinquies).
Sono stabiliti termini speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (comma 6), nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 della prescrizione degli illeciti amministrativi in materia di lavoro (comma 6-bis).
4.2.20. Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci
L’articolo 103-bis, introdotto dal Senato, prevede che sono prorogati al 31 dicembre 2020 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità navali di cui al D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (recante “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”), rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020.
Lo stesso articolo prevede inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all’articolo 328 del Codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all’articolo 329 del Codice della navigazione (rubricato “Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare”).
Resta fermo l’obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall’articolo 357, comma 3, del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima),di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Il citato comma 3 stabilisce che “I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità”.
4.2.21. Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020
L’articolo 104, riformulato nel corso dell’esame al Senato, proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio.
Come esplicitato nella relazione illustrativa, la misura ha la funzione di “evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l’esposizione al rischio di contagio”.
Il testo originario della disposizione stabilisce la proroga per i documenti “scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge”(17 marzo 2020).
La riformulazione introdotta al Senato specifica con maggior dettaglio il dies a quo, escludendo che possano ritenersi prorogate scadenze precedenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020).
Pertanto, ai sensi della disposizione sono oggetto di proroga solo i documenti che riportino scadenza tra il 31 gennaio e il 30 agosto 2020, mentre per i documenti con scadenza dal 31 agosto 2020 è mantenuta la validità ordinaria.
I documenti la cui validità è prorogata sono:
a) ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare(documento di riconoscimento);
b) la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
c) il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
4.2.22. Ulteriori misure per il settore agricolo
L'articolo 105 interviene sulla disciplina che consente di individuare le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro nel settore agricolo. In particolare, si prevede che, con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Le disposizioni introdotte dal Senato consentono al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria (comma 1-bis).
Il comma 1 novella quindi la predetta disposizione, estendendo il rapporto di parentela o affinità dei prestatori interessati fino al sesto grado.
Durante l’esame del Senato, sono stati inseriti i commi da 1-bis a 1-quinquies.
Il comma 1-bis consente al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 214/2005.
Il comma 1-ter consente al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.
Il comma 1-quater prevede che l'attuazione delle misure e delle attività suddette rientri nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 22 marzo 2020.
Il comma 1-quinquies estende, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l'applicazione del richiamato articolo 74 del D.Lgs. n. 276/2003 anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.
Tali soggetti non rientrano nella definizione di “lavoratore” recata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "lavoratore" è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”
4.2.23. Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale
L’articolo 113-bis, introdotto durante l’esame al Senato, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti.
Nel dettaglio, l’articolo in esame dispone che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per l’effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (disciplinato dall’art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente) è consentito derogare:
- al quantitativo massimo ammesso, che può essere raddoppiato;
- al limite temporale massimo, che può essere elevato da un anno (termine attualmente vigente) fino a 18 mesi.
Si osserva che non viene fissato alcun termine per l’operatività della deroga prevista dall’articolo in esame.
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DECRETO " LIQUIDITA' "
D.L. N. 23/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 40/2020
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1. 8 APRILE 2020 - Pubblicato il D.L. n. 23/2020 - c.d. Decreto " Liquidità "
E’ stato pubblicato, in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Il decreto - in vigore dal 9 aprile 2020 - interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti:
1) Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti;
2) Misure per garantire la continuità delle aziende;
3) Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria;
4) Misure fiscali e contabili;
5) Ulteriori disposizioni.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi approfondire i contenuti consultando il comunicato stampa del Governo, clicca QUI.
. Se vuoi conoscere le misure e i numeri dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti consultando il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti consultando il Vademecum predisposto dall'Agenzia delle Entrate, clicca QUI.
1.1. STRUTTURA DEL DECRETO-LEGGE
Il decreto consta di 44 articoli e si suddivide in 6 Capi.
- CAPO I - Misure di accesso al credito per le imprese (artt. 1 - 3)
- CAPO II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 (artt. 4 - 14)
- CAPO III - Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15 - 17)
- CAPO IV - Misure fiscali e contabili (artt. 18 - 35)
- CAPO V - Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (artt. 36 - 37)
- CAPO VI - Disposizioni in materia di salute e di lavoro (artt. 38 - 44).
1.2. I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE - Alcuni approfondimenti
Tra le tante novità introdotte dal decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.
1.2.1. Rinviata al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
L’articolo 5, procedendo alla modifica del comma 1, dell’art. 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevede che tale decreto entri in vigore il 1 settembre 2021, “salvo quanto previsto al comma 2”.
In un quadro macroeconomico devastante derivante dall’epidemia di Covid-19, l’opportunità di disporre il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – come si legge nella relazione illustrativa - appare evidenziata da una nutrita serie di considerazioni.
La prima si riferisce a quella che costituisce la novità più rilevante del Codice, e cioè il sistema delle c.d. “misure di allerta”, volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese.
Il sistema dell’allerta, infatti, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità.
In una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.
La seconda si riferisce a quella che la filosofia di fondo del Codice e cioè quella di operare nell’ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come extrema ratio, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Risulta tuttavia evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo.
La terza si collega alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Risulta, quindi, opportuno che l’attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da rassicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine.
La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno. Nel contempo tutti gli operatori avranno a disposizione un anno di tempo in più per procedere all’approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal Decreto Correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.
Da ultimo – come si sottolinea nella relazione - il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.
1.2.2. Disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale - Disattivate le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale
L’articolo 6 stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile”.
La norma è chiaramente tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di un numero elevato di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione delle società, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del Codice civile.
Si prevede in concreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli del Codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447 (per le Spa), 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter (per le Srl) in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.
Questa normativa viene disapplicata in quanto alla sua base sta il principio della sanzionabilità del fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione.
Nell’attuale situazione emergenziale – scrive Angelo Busani su Il Sole 24Ore – “la perdurante applicazione di questa normativa costituirebbe un evidente disincentivo al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale”.
Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall’art. 58 della Direttiva 1132/2017.
1.2.3. Disposizioni temporanee sui criteri di redazione del bilancio
L’articolo 7 reca “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, stabilendo che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, “la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.
Al fine di evitare che gli effetti della crisi economica derivanti da Covid-19 possano determinare un impatto negativo anche sui criteri di valutazione delle poste del bilancio d’esercizio delle imprese che seguono le regole del Codice civile, l’articolo 7 del decreto prevede che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci può comunque essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, quando tale presupposto risultava sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Analoga regola, e cioè la possibilità di valutare le voci in prospettiva di continuità aziendale, si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Secondo la relazione illustrativa, queste previsioni si giustificano per la necessità di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva.
Il criterio di valutazione utilizzato dall’impresa deve essere in ogni caso specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.
Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
1.2.4. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
L’articolo 9 reca “Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione”.
L’attuale situazione di crisi – si legge nella relazione illustrativa - genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.
In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.
Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:
1) nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’ emergenza epidemiologica, aventi scadenza nel periodo fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020,
nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo;
4) nella introduzione di un nuovo termine “secco” di novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell’art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”) o termine ai sensi dell’art. 182 bis comma settimo l. fall.
La prima misura si traduce in una proroga di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2021.
La seconda misura permette al debitore di presentare sino all’udienza fissata per l’omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni finalizzato alla presentazione di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.
La terza misura ha carattere più snello e consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo di ristrutturazione. La modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l’indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.
La quarta misura, di cui si occupano gli ultimi due commi della previsione, si traduce un una dilatazione di novanta giorni della concessione del termine di cui agli articoli 161, comma sesto e 182 bis, comma settimo, del R.D. n. 267/1942, accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe.
L’istanza deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
1.2.5. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito su tutto il territorio nazionale fino al 30 aprile 2020
In questo periodo di decretazione d'urgenza, volta ad adottare via via norme necessarie per contrastare la diffusione del virus COVID-19 e, al contempo, a contenere le conseguenze negative sull'economia, è stata disposta la sospensione dei termini di scadenza di cambiali, vaglia cambiari e di ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
Facciamo subito una precisazione. Due sono i periodi che devono essere presi in considerazione:
1) il periodo che va dal 22 febbraio all’ 8 marzo 2020, periodo in cui ha operato il D.L. n. 9/2020;
2) il periodo che va dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, periodo in cui opera il D.L. n. 23/2020.
1. D.L. N. 9/2020
Il comma 5, dell'articolo 10 (rubricato “Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali”), del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 (recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) stabilisce che “i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a cambiali, vaglia cambiari e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo”.
La norma si inserisce nell'ambito delle “misure non solo di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”.
Per l'individuazione dei soggetti nei cui riguardi opera la sospensione, il decreto-legge ha fatto rinvio al comma 4, ovvero “ai soggetti che alla data di entrata in vigore del detto decreto erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”, all’epoca unica “zona rossa” nella quale si era ritenuto necessario adottare misure di contenimento del virus COVID-19.
Lo stesso decreto, con il chiaro intento di estendere la sospensione dei termini a tutte le zone alle quali progressivamente venivano estese le misure emergenziali, ha previsto la possibilità di una rimodulazione dell’ambito applicativo della norma prevedendo l’aggiornamento dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato 1 o l’individuazione di “ulteriori comuni” con diverso provvedimento (art. 10 comma 18).
Successivamente, il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 ha “ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree” nonché ad individuare ulteriori misure, stabilendo la cessazione degli effetti del D.P.C.M. 1° marzo 2020 come conseguenza della sua integrale sostituzione.
Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha poi esteso all'intero territorio nazionale le misure previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.
Si è così passati da una individuazione su base comunale e provinciale ad un'individuazione su base nazionale: la zona protetta è stata estesa a tutta Italia e, di conseguenza, la norma in commento trova ora applicazione per l'intero territorio nazionale.
Lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro – ricorda il Notariato - con circolare n. 2179 dell'11 marzo 2020 con riferimento all’articolo 10, del D.L. n. 9/2020, richiamando il comma 18 del medesimo articolo, espressamente afferma che le misure di cui all'art. 10 comma 4 del D.L. n. 9/2020 “inizialmente limitate ai soli comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, sono state estese per effetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutti gli altri comuni della Regione Lombardia e ai comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia a decorrere dal 9 marzo fino al 31 marzo, nonché a tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 31 marzo 2020, in forza del D.P.C.M. 9 marzo 2020”.
La sospensione riguarda i protesti dei titoli di credito. I titoli di credito protestabili sono:
- il pagherò o vaglia cambiario;
- la cambiale tratta;
- gli assegni bancari e circolari.
. Se vuoi scaricare la nota del Consiglio Nazionale del Notariato, clicca QUI.
2. D.L. N. 23/2020
L’articolo 11 del c.d. “Decreto Liquidità” detta disposizioni in merito alla “Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”.
Al comma 1 si stabilisce che “Fermo restando quanto previsto al comma 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.
Nel successivo comma 2, si stabilisce che “L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990”.
Nel successivo comma 3 si stabilisce che “Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020”.
Nel comma 4 si stabilisce, infine, che “I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386”.
L’articolato sostanzialmente estende a tutto il territorio nazionale - dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il contenuto dell’art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020.
Inoltre, le nuove disposizioni – come si legge nella relazione illustrativa - chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).
Si introduce, in generale, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del decreto.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce – come si legge ancora nella relazione illustrativa - ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.
Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.
Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del presente provvedimento); ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all’art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386; anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate.
Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l’iter funzionale al pagamento del titolo.
1.2.6. Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’articolo 26, procedendo alla sostituzione del comma 1-bis dell’art. 17 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, stabilisce che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre: nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre: nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Ricordiamo che il comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, recitava: “Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno”.
La nuova norma modifica il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ma ad alcune condizioni.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo (di importo pari a 2 euro) dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, e quindi entro il 20 luglio.
Nel caso in cui, invece, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre 2020, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento e quindi entro il 20 ottobre.
1.2.7. Disposizioni in materia di processo tributario e di notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato
L’articolo 29 reca “Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori” e, al comma 1, prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, saranno tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
Con tale disposizione, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l’obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.
Con il successivo comma 2 viene introdotto, all’articolo 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il comma 1-ter, secondo il quale, la sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248, dovrà essere “notificata a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l’ufficio”.
Questa nuova disposizione consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.
La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 dello stesso Decreto.
La nuova procedura telematica permette – come si legge nella relazione illustrativa - di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato.
La ratio della norma – si legge ancora nella relazione - tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (Cfr. Corte Costituzionale, Sent. 29 marzo 2019, n. 67)”.
1.2.8. Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nel luoghi di lavoro
Secondo quanto stabilito dall’articolo 30, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’art. 64 del D.L. n. 18/2020, previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Con decreto del Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in questione.
La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Il secondo e il terzo periodo della disposizione confermano che il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.
1.2.9. Precisazioni sul PIN semplificato rilasciato dall’INPS
L’articolo 35 prevede che, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l’intero periodo ivi considerato, l’INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
La disposizione consente, pertanto all’INPS di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all’identificazione del richiedente, posticipando al termine dell’attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.
1.2.10. Procedimenti amministrativi ed atti amministrativi in scadenza pendenti dal 23 febbraio 2020 - Sospesi i termini sino al 15 maggio 2020
Secondo quanto stabilito dall’articolo 37, il termine del 15 giugno 2020, previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del D.L. n. 18 del 2020, è prorogato al 15 maggio 2020.
Ricordiamo che l’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 reca disposizioni in merito alla “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
Il comma 1 prevede la sospensione fino al 15 aprile 2020 tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.
Il comma 5 prevede, invece, la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 aprile 2020.
Il termine del 15 aprile 2020 viene ora prorogato al 15 maggio 2020.
1.2.11. Domande per la Cassa integrazione in deroga esenti da imposta di bollo
Il comma 3 dell’articolo 41 prevede che le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del D.L. n. 18 del 2020 sono esenti da imposta di bollo.
Ricordiamo che il citato articolo 22 del D.L. n. 18/2020 reca nuove disposizione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il riconoscimento, per alcune categorie di lavoratori per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, della Cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
La nuova disposizione prevede che le domande da presentare alla Regione e alle Province autonome, per ottenere la concessione di tale trattamento e successivamente la erogazione delle prestazioni da parte dell’INPS, sono esenti da imposta di bollo.
1.3. 9 APRILE 2020 - Lettera-circolare dell'ABI ai propri associati
Pronta la lettera-circolare dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) che spiega a tutti gli associati le modalità con le quali concedere i finanziamenti coperti da garanzia pubblica, da parte di SACE e del fondo di garanzia per le PMI.
L’ABI ha diffuso, presso tutti gli associati, la lettera-circolare 9 aprile 2020 con cui fornisce una tempestiva informazione sulle disposizioni contenute nel D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), voluto dal Governo per assicurare sostegno finanziario alle imprese in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.
La circolare mira a dare da subito tutti gli elementi per applicare la norma in tempi brevi, richiamando peraltro gli associati alla massima attenzione e all’immediato impegno attuativo, stante la grossa mole di richieste che ci si attende investirà gli istituti bancari già a partire dai prossimi giorni.
Con la circolare, l’ABI traduce le disposizioni del decreto legge in definizioni puntuali per gli istituti di credito, circoscrivendo il perimetro delle attività, i soggetti beneficiari, i costi e le condizioni dei prestiti bancari che beneficeranno della garanzia pubblica.
. Se vuoi scaricare il testo della lettera-circolare, clicca QUI.
1.4. SACE - ABI - GARANZIE DI STATO SU FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE BANCHE - Procedure e manuali
1.4.1. 14 - 17 APRILE 2020 - Pronto il modulo per accedere alle garanzie sui finanziamenti fino a 25mila euro
Le garanzie, al 100% per questa tipologia di prestiti, sono previste dall'art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”).
I prestiti non sono automatici, ma sottoposti comunque alla discrezionalità dell'ente finanziatore (Banca o Confidi).
Il modulo è scaricabile, oltre che dal sito del Ministero dello sviluppo economico, anche dal sito www.fondidigaranzia.it.
Il modulo dovrà essere compilato dalle imprese o dai lavoratori autonomi e inviato per mail (anche non certificata) alla Banca o al Confidi.
Il modulo andrà accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
- Si riporta il testo del modello:
. FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - Modulo per accedere alle garanzie sui finanziamenti fino a 25mila euro.
1.4.2. 17 APRILE 2020 - Pronta la GUIDA predisposta dall'ABI
L’Associazione bancaria Italia (ABI), con un’ulteriore lettera circolare del 16 aprile 2020, ha comunicato alle banche che a partire dal prossimo 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale - MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”).
Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.
. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA predisposta dall'ABI, clicca QUI.
1.4.3. 20 APRILE 2020 - SACE - ABI: al via l’operatività di “Garanzia Italia”.
SACE e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno definito congiuntamente le modalità operative e i termini di rilascio per i finanziamenti garantiti da SACE (“Garanzia Italia”) e controgarantiti dallo Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile.
A disposizione degli istituti di credito il portale “Garanzia Italia”, sviluppato da SACE, dedicato all’inserimento delle richieste e al rilascio delle garanzie.
Il rilascio delle garanzie a favore delle banche– già accreditate o che ne faranno richiesta – avverrà online attraverso il portale dedicato “Garanzia Italia” sviluppato da SACE, dove gli istitutidi credito potranno inserire le proprie richieste e ottenerele relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevi.
Ad esempio, per la “procedura semplificata” (dedicata alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti, sempre in Italia, inferiore a 5.000) e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni di euro avverrà entro le 48 ore.
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- Si riporta il testo del manuale:
. SACE - Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche - Manuale Operativo.
1.4.4. 23 APRILE 2020 - Fondo di Garanzia: pronti i moduli per le domande per la garanzia al 90%.
Dal 23 aprile 2020, imprese e professionisti possono inviare alle banche e agli altri intermediari finanziari i moduli per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro.
Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un Confidi).
È infatti disponibile sui siti internet del Fondo di garanzia, del Ministero dello Sviluppo economico e del Gestore Mediocredito Centrale il modulo per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato (Allegato 4).
- Allegato 4 - Riassicurazione - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
Versione integrata con le richieste ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro temporaneo
- Allegato 4 - Garanzia diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
Versione integrata con le richieste ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro temporaneo
- Allegato 4 - Annex – Richiesta ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo
Da utilizzare per integrare la precedente versione dell’Allegato 4 qualora già acquisita
- Allegato 4 – Annex 1 – Fondi integrativi
Per le richieste di garanzia su portafogli di finanziamenti a valere su risorse comunitarie.
Banche e altri intermediari finanziari devono acquisire il modulo per poter presentare a loro volta la richiesta di garanzia al Fondo attraverso il Portale FdG.
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1.5. 15 APRILE 2020 - D.L. N. 18/2020 - D.L. N. 23/2020 - Adempimenti presso le Camere di Commercio - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico
A) IIn merito ad alcune disposizioni recate da due recenti decreti-legge (il D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” e il D.L. n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”), il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020 affronta nella prima parte tre questioni che sono state oggetto di specifici quesiti:
1) la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, di cui all'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, poi modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, pendenti tra la data del 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
2) la procedibilità o meno dei procedimenti sanzionatori; ipotizzata una “sanatoria”;
3) le modalità di riconoscimento dei benefici alle imprese (sospensione delle relative attività).
Per quanto riguarda il punto 1), ci si chiede:
a) se tale sospensione riguardi solo le PP.AA. o anche gli utenti;
b) se tale sospensione sia applicabile ai termini perentori dei procedimenti di rinnovo dei Consigli camerali di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 156; rinnovi che implicano la partecipazione delle varie associazioni produttive impossibilitate a rispettare i suddetti termini a causa delle difficoltà con il proprio personale dovute alle restrizioni applicate ai propri dipendenti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La norma non dispone né a favore dell’obbligato, né della pubblica amministrazione ma si limita a evidenziare che fino alla data del 15 maggio 2020 i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione, secondo l’istituto tipico del diritto civile della c.d. “sospensione”, agendo come una parentesi temporale.
Tale disposizione normativa, avendo una portata ampia, è pienamente applicabile –secondo il Ministero - anche ai termini dei procedimenti di rinnovo dei Consigli camerali, ad esclusione, ovviamente, di quelle procedure di rinnovo che nel frattempo sono state comunque portate regolarmente a compimento nei termini perentori stabiliti dalla citata normativa regolamentare.
Con riferimento all’ipotesi delle procedure di rinnovo dei Consigli camerali, ai sensi del citato D.M. n. 156/2011, per chiarire meglio l’applicabilità dell’articolo 103, comma 1, il Ministero propone un esempio pratico: Consiglio camerale in scadenza il 20 luglio 2020; avvio procedura di rinnovo il 22 gennaio 2020 (cioè 180 giorni prima della scadenza del Consiglio camerale, così come disposto dall’art. 2, comma 1, D.M. n. 156/2011). Al 23 febbraio 2020 sono trascorsi 32 dei 40 giorni, richiesti dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011, entro cui le organizzazioni imprenditoriali devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione richiesta per la partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale.
Pertanto, il 16 maggio 2020 verrà computato come 33° giorno dei 40 richiesti e quindi il termine perentorio richiesto a pena di esclusione dal citato art. 2, comma 2, scadrà il 23 maggio 2020.
Con riferimento alle attività di competenza delle Camere di Commercio, due sono le ipotesi analizzate dal Ministero a proposito della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi: una che riguarda la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e una che riguarda i depositi e le denunce presso il Registro delle imprese o il REA.
Per quanto riguarda i termini con riferimento alla SCIA è necessario far riferimento a quanto disposto al comma 3 dell’art. 19 della L. n. 241/1990, secondo il quale l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, ha 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Ora, nel caso in cui, ad esempio, venga presentata una SCIA il 7 di febbraio - considerando che dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 i termini sono sospesi - al 23 febbraio si sono consumati 16 dei 60 giorni previsti dalla citata norma per operare le verifiche successive, per cui il 16 maggio viene considerato il 17° giorno (rimanendo ancora 43 giorni dei 60 previsti).
La seconda ipotesi riguarda i depositi per l’iscrizione al Registro delle imprese o le denunce al REA, per i quali sono normalmente previsto 30 giorni.
Nel caso in cui, per esempio, debba essere presentata una denuncia di inizio attività con decorrenza 10 febbraio - considerando che dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 i termini sono sospesi – il 16 maggio risulterà essere il 14° giorno utile per presentare la relativa denuncia.
Parimenti, se l’obbligo cade successivamente al 23 febbraio, per esempio al 15 aprile, in questo caso ovviamente il 16 maggio sarà considerato il dies a quo dell’obbligo amministrativo.
Per quanto riguarda il punto 2), relativo alle procedure sanzionatorie, trova applicazione mutatis mutandis quanto sopra evidenziato per la SCIA e per gli adempimenti del Registro imprese/REA, almeno in fase d’accertamento.
Il procedimento resta invece sospeso, nelle altre fasi. Così resteranno sospesi i termini relativi ai procedimenti disciplinari (è il caso ad esempio dei procedimenti previsti dalla legge 39 del 1989 per i mediatori immobiliari e DM 26 ottobre 2011, tra le altre) sia per le fasi endoprocedimentali (audizione …) sia per la fase provvedimentale, sia per quella dei termini del ricorso gerarchico improprio a questo Ministero.
Per quanto riguarda il punto 3), ci si è chiesto se i benefici alle imprese (tipo: sospensione della relativa attività) possono essere riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività, così da evitare agli imprenditori inutili adempimenti e agli uffici un surplus di pratiche al momento della ripresa.
Facendo riferimento a quanto disposto dall’art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, è necessario distinguere almeno due fattispecie: attività per le quali le ordinanze hanno disposto l’obbligo di chiusura e attività per le quali non è stato disposto l’obbligo di sospensione.
Nel caso di attività per le quali le ordinanze hanno disposto l’obbligo di chiusura non è necessario richiedere alcun formale adempimento nei confronti del REA.
Nel caso, invece, di attività per le quali non è stato disposto l’obbligo di sospensione, ma che al contempo all’interno delle stesse non risultano assicurate le condizioni di sicurezza negli ambienti del lavoro o di attività per le quali, in assenza dell’obbligo di sospensione, il prestatore di servizi (singolo o associato) ritenga di sospend聥re “volontariamente” per una qualsiasi ragione (mancanza di rifornimento di materie prime, ecc.), è necessario provvedere ad una regolare denuncia di “sospensione dell’attività” al REA.
Al termine del periodo previsto a legislazione invariata (16 maggio 2020) le stesse imprese dovranno provvedere ad una denuncia di riavvio dell’attività.
Per detto adempimento, per gli imprenditori che vogliano comunicare al SUAP la sospensione, è possibile ricorrere al portale "impresainungiorno.gov.it" dove è stato reso disponibile un servizio specifico valido su tutto il territorio nazionale.
Trattandosi di adempimento incidente in via diretta sull’attività d’impresa, la comunicazione dovrà transitare tramite il SUAP, a norma del combinato disposto degli articoli 5 del D.P.R. n. 160 del 2010 e 9, comma 5, del decreto legge n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, contestuale alla comunicazione unica.
B) Nella seconda parte della circolare vengono poi toccati altri argomenti che in qualche modo vanno ad incidere su adempimenti nei confronti della Camera di Commercio, di cui abbiamo già riferito in una precedente newsletter, e che riassumiamo nei punti che seguono.
1) Il deposito dei bilanci. L’articolo 106, prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 c.c.
Il richiamo anche dell’art. 2478-bis, esclude ogni dubbio in merito alla applicabilità della disposizione oltre che alle Spa anche alle Srl e quindi alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote.
Ai fini rilevanti per codeste Camere, i termini di legge per il deposito dei bilanci e degli atti collegati, risultano pertanto regolati in funzione della predetta disposizione e, a norma dell’articolo 2435 c.c. (che non risulta modificato dalle due norme qui commentate), il termine di deposito ordinario resta di trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso. Ne consegue pertanto, sempre a titolo di esempio che nell’ipotesi di esercizi sociali chiusi al 31 dicembre, il termine ultimo di adempimento sarà sempre entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. Quanto precede anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 2631 e 2630 del c.c.
2) La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della liquidazione dell’impresa.
L’articolo 6 del D.L. 23/2020 ha previsto per il periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020 una deroga alle disposizioni recate dagli articoli 2446 e 2447 (nonché 2482-bis e 2482-ter) del c.c., in materia di ricapitalizzazione in caso di perdite inferiori o superiori al terzo del capitale sociale introducendo (temporaneamente) un criterio parallelo a quello individuato per le startup innovative dall’articolo 26 del D.L. n. 179/2012.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
3) Differimento dei termini giudiziari. L’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 disciplina il differimento dei termini giudiziari disponendo che dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 (data ridefinita dall’articolo 36 del D.L. 23/2020 in luogo del 15 aprile indicato dall’articolo 83 del D.L. 18/2020) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Salve le ipotesi espressamente escluse dal comma 3, i procedimenti di volontaria giurisdizione rientrano nel novero della disposizione di cui all’articolo 83.
Da ciò discende che anche i termini per il ricorso al giudice del registro (per esempio, per ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle imprese a norma del 3° comma dell’art. 2189 C.C.) risultano sospesi giusta quanto previsto e per il periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020.
4) Adempimenti presso il Registro informatico dei protesti.
Alla richiesta se la vigenza della prevista sospensione dei termini per la definizione dei provvedimenti amministrativi, di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020, riguardi anche le istanze di cancellazione dei protesti di cui all’art. 2, comma 3 della legge n. 235/2000, con riferimento ai termini ivi previsti, il Ministero, limitandosi alle valutazioni relative alla sola fase camerale, ha dato risposta negativa.
Non ponendosi in questo caso una decadenza in capo al richiedente/debitore, ma un termine a “suo favore”, entro il quale la Camera di commercio deve provvedere alla cancellazione e tenuto conto del danno che potrebbe ricadere sul protestato stesso a causa della sospensione del termine, il Ministero ritiene che in questa ipotesi la efficacia sospensiva dell’articolo 103 non operi.
Al quesito se anche la pubblicazione degli elenchi inviati dagli ufficiali levatori debba ritenersi sospesa, il Ministero si è riservato di emanare apposite indicazioni specifiche nell’immediato futuro.
A tale proposito ha ritenuto di precisare che il successivo D.L. 8 aprile 2020 n. 23, all’articolo 11, comma 1, prevede la sospensione dal 9 marzo al 30 aprile dei termini relativi a vaglia, cambiali e titoli di credito.
L’ultimo comma dello stesse articolo 11 prevede espressamente che i protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile 2020 non sono oggetto di trasmissione al registro informatico dei protesti e si prevede financo la cancellazione dei protesti (levati nel periodo) e già pubblicati nel registro.
Sul punto la Scrivente si riserva di emanare apposite indicazioni specifiche nell’immediato futuro.
5) Le riunioni degli organi collegiali delle Camere di commercio.
Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 73, del D.L. n. 18/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), le riunioni degli organi collegiali delle Camere di commercio, delle Aziende speciali, di Unioncamere nazionale, delle Unioni regionali e di tutti gli altri enti del sistema camerale possono essere svolte in videoconferenza anche se non è previsto negli atti regolamentari interni, purché sia garantita la certezza dell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
6) Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti e organismi pubblici soggetti al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tra questi organismi rientrano anche le Camere di commercio, Unioncamere nazionale e le Unioni regionali e tutti i loro organismi strumentali comunque denominati, in primis le Aziende speciali.
7) Analoga proroga al 30 giugno 2020, prevista dall’articolo 113, per alcuni adempimenti ambientali a carico delle imprese nei confronti della Camere di commercio. In particolare:
- la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) (lett. a);
- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile accumulatori immessi nel mercato l’anno precedente e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (lett. b);
- la comunicazione annuale al Centro di coordinamento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) delle quantità trattate (lett.c).
Viene anche prorogato il versamento del diritto annuale per l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali (lett.d).
8) La sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, tra cui vi rientrano le Camere di commercio (art. 67, comma 1).
Tale sospensione, secondo il Ministero, non riguardi l’istituto del ravvedimento poiché tale istituto non si avvia per iniziativa degli uffici degli enti impositori, ma su spontanea iniziativa del contribuente trasgressore il quale può ravvedersi entro certi termini, ottenendo uno sconto sulle sanzioni da versare, salvo che gli uffici non abbiano già accertato l’inadempimento.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi,
2. 4 GIUGNO 2020 - Il Senato approva in via definitiva il DdL di conversione del D.L. n. 23/2020 - c.d. Decreto " Liquidità "
Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il DdL n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di accesso al credito per le imprese (decreto liquidità), sul quale il ministro D'Incà, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia nella seduta del 3 giugno.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvaton dal Senato, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo dei dossier di documentazione, clicca QUI.
3. 6 GIUGNO 2020 - Pubblicata la L. n. 40 di conversione del D.L. n. 23/2020 - In vigore dal 7 giugno 2020
E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
3.1. STRUTTURA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
La legge di conversione n. 40/2020 - in vigore dal 7 giugno 2020 - ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 23/2020, con un aumento degli articoli che sono passati da 44 a 63.
Capo I - Misure di accesso al credito per le imprese (artt. 1 – 3)
Capo II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 (artt. 4 – 14-ter)
Capo III - Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15 – 17)
Capo IV - Misure fiscali e contabili (artt. 18 – 35)
Capo V - Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (artt. 36 – 37-bis)
Capo VI - Disposizioni in materia di salute e di lavoro (artt. 38 – 44)
Allegato 1 - TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge.
3.2. LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
3.2.1. Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti
L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all’articolo 1, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (comma 1).
Il contenuto di tale dichiarazione viene dettagliato anche con riferimento a requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell’evasione fiscale (comma 2).
Ricordiamo che l’art. 2 del D.P.R. n. 445/2000 chiarisce che le dichiarazioni sostitutive riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono". Pertanto possono essere utilizzate nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano.
Pertanto, nella nuova fattispecie prevista dalla disposizione in commento la dichiarazione sostitutiva è introdotta per legge nei rapporti tra privati.
Sulla materia delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, si segnala inoltre che il D.L. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), all’art. 264, ha introdotto alcune disposizioni generali, che ampliano fino al 31 dicembre 2020 la possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.
Tale decreto dispone inoltre, con modifiche del Testo unico, un incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.
Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, si fa altresì rinvio alla stipula di un apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e SACE S.p.A. (comma 4).
Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.
Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento garantite dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi dell’articolo 13 (comma 5).
Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma (comma 6).
3.2.2. Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato inserito l’articolo 1-ter recante norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca.
In particolare, il comma 1 stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l’erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017, 2018, e 2019 entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 e quindi dal 7 giugno 2020) in esame:
- per gli anni 2017 e 2018, entro quindici giorni;
- per l’anno 2019, entro novanta giorni.
In base a quanto stabilito dal comma 2, il beneficiario che risulta nella graduatoria del provvedimento adottato dal Ministero delle politiche agricole ha diritto a ricevere la liquidazione dell'aiuto ricorrendo al sistema bancario.
L’inserimento nel provvedimento - come recita la norma - già presuppone che siano stati effettuati gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza del diritto.
È a carico del beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma.
Il comma 3 dispone, poi, che, devono essere concluse, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità
3.2.3. Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori
L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è volto ad ampliare l’elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 6 novembre 2012.
In particolare:
- sopprime le lettere a) e b) e fa confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi (lettera a) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera b) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater);
- introduce nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i servizi funerarie cimiteriali (lettera i-bis), la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering (lettera i-ter) e l'ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater).
3.2.4. Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso
L’articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sugli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU), prevedendo che gli stessi, in ragione dell’emergenza COVID-19, per l’anno in corso siano parametrati su base biennale anziché, come previsto dalla norma vigente (art. 228, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), su base annuale.
La norma in esame sottolinea che la stessa si rende necessaria alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti su attività commerciali e spostamenti delle persone.
Per tali finalità viene quindi previsto che per l’anno in corso, gli obiettivi di gestione di quantitativi di PFU su base annuale, riferiti ai quantitativi di pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nell’anno precedente, sono parametrati al biennio 2020-2021.
Conseguentemente, la verifica delle quantità di PFU gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.
3.2.5. Disposizioni temporanee sui criteri di redazione del bilancio
L’articolo 7 reca “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, dispone che le società possano redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale qualora sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Inoltre il comma 2-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le società cooperative nei cui statuti è previsto lo svolgimento di assemblee separate possano convocare l’assemblea generale dei soci entro il 30 settembre 2020.
La norma ha lo scopo di concedere un tempo sufficientemente ampio per la convocazione dell'assemblea generale dei soci delegati, attesa la necessità di convocare previamente le assemblee separate, in cui si eleggono i soci delegati che prenderanno parte all'assemblea generale.
L’articolo in esame è volto a stabilire i criteri che le società devono seguire nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, consentendo in particolare, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice civile.
Nello specifico è stabilito che la valutazione delle voci di bilancio nel senso della continuità aziendale possa essere operata qualora sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, anche se lo stesso non fosse stato ancora formalmente approvato, secondo quanto previsto dal comma 2.
3.2.6. Disposizioni in materia di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di accordi di composizione della crisi ed i piani del consumatore
L’articolo 9 reca “Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione” e dispone la proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati e aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Durante l’esame alla Camera dei deputati sono state apportate due modifiche a questa disposizione:
1) è stata aggiunto alla proroga degli adempimenti relativi ai concordati preventivi ed agli accordi di ristrutturazione, la proroga anche degli adempimenti inerenti gli accordi di composizione della crisi ed i piani del consumatore.
Si tratta di due procedure disciplinate dalla legge n. 3 del 2012, relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Gli accordi di composizione della crisi sono rivolti, principalmente, a tutti quei soggetti che hanno contratto debiti in ragione dell’attività imprenditoriale e/o professionale, ma che non hanno accesso agli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.
I piani del consumatore sono rivolti al solo “debitore persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale”.
2) E’ stato eliminato il riferimento agli adempimenti aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, il comma 1 dell’art. 9 proroga di 6 mesi tutti gli adempimenti aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 relativi a concordati, accordi di ristrutturazione, accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e piani del consumatore.
La disposizione è destinata dunque a introdurre a regime una proroga di 6 mesi, che varrà anche per gli adempimenti eventualmente aventi scadenza oltre la fase emergenziale.
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono stati aggiunti all’art. 9 due ulteriori commi: i commi 5-bis e 5-ter.
Il comma 5-bis consente all’imprenditore che abbia ottenuto –entro il 31 dicembre 2021 – accesso al c.d. concordato in bianco o all’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182, settimo comma, L.F., di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.
Il piano dovrà essere pubblicato nel registro delle imprese e la documentazione relativa alla pubblicazione dovrà essere depositata in Tribunale. Quest’ultimo dovrà verificare la completezza e la regolarità della procedura per dichiarare l’improcedibilità della procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il comma 5-ter esclude, per le richieste di concordato in bianco presentate fino al 31 dicembre 2020, l’applicabilità del decimo comma dell’art. 161 L.F. Si tratta della disposizione che, in pendenza di una istanza di fallimento, limita a 60 giorni (prorogabili di altri 60) il termine concesso dal giudice al debitore per completare la documentazione richiesta dal concordato, con il deposito della proposta. Non applicandosi tale previsione, anche in pendenza di istanza di fallimento all’imprenditore che fa domanda di concordato in bianco il giudice potrà assegnare per il deposito della proposta un termine tra 60 e 120 giorni (prorogabile di altri 60).
3.2.7. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.
La disposizione chiarisce inoltre il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali.
Il comma 3 stabilisce che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Con riferimento allo stesso periodo sono sospesele informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge n. 386 del 1990 (procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative) e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (articolo10-bis della medesima legge n. 386 del 1990), che, ove già effettuate, sono cancellate.
3.2.8. Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali - Detraibile l’IVA su beni oggetto di erogazione liberale
L’articolo 12-bis - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - attribuisce alle imprese, per l'anno 2020, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19.
La disposizione in esame stabilisce che il credito di imposta già previsto dall’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, spetta, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
L’articolo 12-quater (Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, rende detraibili a fini IVA gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui disciplina è contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2020.
In particolare, per effetto delle norme in esame, tali acquisti di beni si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e dunque detraibili dall’IVA secondo la disciplina generale (art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972).
3.2.9. Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato
Il nuovo articolo 18-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato.
In particolare, il comma 1, al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 ed i livelli occupazionali, sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato.
Si stabilisce infine che il pagamento dei canoni sospesi debba effettuarsi, anche mediante rateazione, senza applicazione di interesse, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.
La disposizione in esame precisa, posto che la decorrenza della sospensione del pagamento dei canoni retroagisce al 1° marzo 2020, che sono fatti salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti, in modo da evitare l’insorgenza di maggiori oneri a carico dello Stato, nel caso di possibili richieste di rimborso.
3.2.10. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari
L’articolo 30-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevede che, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di Covid-19, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
La norma in esame chiarisce che la finalità perseguita è quella di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie.
Per tale finalità viene previsto che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
L’articolo in esame precisa che la sottoposizione al regime dei rifiuti urbani opera fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19, cioè fino al 30 agosto 2020.
Si ricorda, infatti, che con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi (vale a dire fino al 31 luglio 2020), lo stato di emergenza di rilievo nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
La norma in esame precisa altresì, relativamente alla sterilizzazione, che la stessa deve:
- avvenire secondo le procedure indicate dall’art. 2, comma 1, lettera m), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (recante “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”), dove viene descritta la procedura di sterilizzazione dei rifiuti sanitari;
- essere effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche e private, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto, secondo il quale, gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 152/2006), a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
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DECRETO " RILANCIO "
D.L. N. 34/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020
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1. 13 MAGGIO 2020 - Il Consiglio dei Ministri approva il "Decreto Rilancio" - MISURE URGENTI PER LA SALUTE, L’ECONOMIA, IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI
Il Consiglio dei Ministri n. 45 del 13 maggio 2020 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto - c.d. "Decreto Rilancio" - interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.
APPROFONDIMENTI
In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, proponiamo i seguenti approfondimenti.
1) DAL SITO DEL GOVERNO
. Se vuoi approfondire i contenuti dal sito del Governo, clicca QUI.
2) DAL SITO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
. Se vuoi approfondire i contenuti dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze, clicca QUI.
3) DAL SITO DI AUTONOMI LOCALI ITALIANE (ALI)
La LEGAUTONOMIE (ALI - Autonomie Locali Italiane) - un’associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 - ha predisposto quattro interessanti SCHEDE RIASSUNTIVE.
La prima riporta un quadro completo sulle novità previste dal decreto.
. Se vuoi scaricare la scheda, clicca QUI.
Le altre tre SCHEDE riguardano, rispettivamente:
- Le misure per gli ENTI LOCALI.
. Se vuoi scaricare la scheda, clicca QUI.
- Le misure per i LAVORATORI.
. Se vuoi scaricare la scheda, clicca QUI.
- Le misure per le IMPRESE.
. Se vuoi scaricare la scheda, clicca QUI.
4) DAL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate, in un VADEMECUM, sintetizza e spiega le disposizioni contenute nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle famiglie, agevolazioni alle imprese (fondo perduto alle aziende), potenziamento delle detrazioni (ecobonus, credito d’imposta per gli investimenti, ecc.), sospensioni e proroghe degli adempimenti.
La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.
. Se vuoi scaricare la scheda, clicca QUI.
5) DAL SITO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - le principali misure per le imprese
Nel decreto Rilancio sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese.
In particolare, il Ministero dello Sviluppo economico ha lavorato a un pacchetto di misure che rappresenta uno dei pilastri del provvedimento e che mira a rispondere a molte esigenze delle imprese e dei lavoratori colpiti dalla crisi economica causata dal Covid-19.
. Se vuoi accedere alla sezione dedicata, clicca QUI.
2. 19 MAGGIO 2020 - Pubblicato il D.L. n. 34/2020 - "Decreto Rilancio"
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ord. n. 21, il Decreto-Legge 19 maggio, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il testo del decreto-legge e della Relazione illustrativa viene riportato nei Riferimenti normativi.
2.1. STRUTTURA DEL DECRETO
Il decreto si compone di 8 Titoli e di 266 articoli.
TITOLO I - SALUTE E SICUREZZA (artt. 1 – 23)
TITOLO II - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA (artt. 24 – 65)
CAPO I – Misure di sostengo (artt. 24 – 52)
CAPO II – Regime quadro della disciplina degli aiuti (artt. 53 – 65)
TITOLO III - MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI (artt. 66 – 103)
CAPO I - Modifiche al decreto.legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificvazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (artt. 66 – 81)
CAPO II - Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali (artt. 82 – 103)
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA (artt. 104 – 105)
TITOLO V - ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI (artt. 106 – 118)
TITOLO VI - MISURE FISCALI (artt. 119 – 164)
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO (artt. 165 – 175)
CAPO I - Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165 – 167)
CAPO II - Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni (artt. 168 – 175)
TITOLO VIII - MISURE DI SETTORE (artt. 176 – 266)
CAPO I - Misure per il turismo e la cultura (artt. 176 – 185)
CAPO II - Misure per l'editoria (artt. 186 – 195)
CAPO III - Misure per l'infrastrutture e i trasporti (artt. 196 – 215)
CAPO IV - Misure per lo sport (artt. 216 – 218)
CAPO V - Misure in materia di giustizia (artt. 219 - 22)
CAPO VI - Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura (artt. 222 – 226)
CAPO VII - Misure per l'ambiente (artt. 227 – 229)
CAPO VIII - Misure in materia di istruzione (artt. 230 – 235)
CAPO IX - Misure in materia di università e ricerca (artt. 236 – 238)
CAPO X - Misure per l'innovazione tecnologica (artt. 239 - 240 )
CAPO XI – Cessione territoriale (artt. 241 – 246)
CAPO XII - Accelerazione concorsi (artt. 247 – 263)
CAPO XIII . Mìsure urgenti di semplificazione per il periodo d'emergenza Covid-19 (art. 264 - 266)
2.2. I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE - Alcuni approfondimenti
Tra le tantissime novità introdotte dal decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.
2.2.1. Credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo
L’articolo 28 dispone in merito al “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito”, stabilendo che, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Ai sensi del comma 3, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).
Il comma 10, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d’imposta di cui al presente articolo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020.
Al comma 11, si stabilisce che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
2.2.2. Misure per il rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative
L’articolo 38 detta misure per il “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative”.
. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.
2.2.3. Rinvio termini bilancio consolidato degli Enti locali
All’articolo 110 viene disposto il differimento dal 30 settembre al 30 novembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Si tratta degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quali: comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto, riguardanti il settore sanitario.
2.2.4. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
L’articolo 119 prevede “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, disponendo che la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Le spese ammissibili all’agevolazione sono le seguenti:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici , relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
Il comma 2 stabilisce che l’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della fruizione dell’agevolazione.
Nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.
Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
La disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
2.2.5. Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
L’articolo 120 dispone in merito ad un “Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”.
In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020.
Il comma 1 fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 5.
2.2.6. Cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19 - Riduzione aliquota IVA
L’articolo 124, al comma 1, mediante l’inserimento nella Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del numero 1-ter.1, riguardante mascherine ed altri dispositivi medici e di protezione individuale, dispone che alle relative cessioni, si applichi l’aliquota IVA del 5% (anziché il 22%).
Al successivo comma 2 - tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto - viene inoltre previsto, in via transitoria – un regime di maggior favore: le cessioni di tali beni, fino al 31 dicembre 2020, saranno esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.
In sostanza, fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine (sia chirurgiche che le Ffp2 e Ffp3), articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, visiere e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.
A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota IVA pari al 5%.
2.2.7. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione - Esteso agli Enti del Terzo settore
L’articolo 125 dispone in merito ad un “Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”.
La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
In particolare, ai sensi del comma 1, il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.
Il comma 2 elenca le spese ammissibili al credito d’imposta in esame, prevedendo, in particolare, che lo stesso spetta in relazione alle spese relative:
a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Il comma 3 prevede, al primo periodo, che il credito d’imposta possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.2.8. Lotteria degli scontrini - Si partirà da gennaio 2021
L’articolo 141, con una modifica all’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone la proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, della lotteria dei corrispettivi.
Si tratta del rinvio di quel “gioco” che prevede l'estrazione di premi fino ad 1 milione di euro per quanti si faranno rilasciare lo scontrino fiscale digitale.
Secondo la Relazione illustrativa del citato decreto, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e a causa degli scarsi spostamenti dei cittadini, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo così a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria già a partire dal prossimo 1° luglio.
Conseguentemente, si potrebbe creare confusione nei contribuenti che non comprenderebbero con immediatezza i motivi dell’impossibilità di partecipare alla lotteria per acquisti effettuati da taluni operatori, discriminando questi ultimi non per loro colpa ma per la situazione di emergenziale in corso e creando false aspettative dei cittadini che si ripercuoterebbero sull’efficacia della lotteria stessa.
In parallelo, peraltro, il decreto proroga al 1° gennaio 2021 anche la non applicazione delle sanzioni, di cui al comma 6 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, nei confronti degli operatori non ancora dotati di registratori telematici: gli effetti della pandemia, quindi, consentiranno ad essi di non dotarsi entro il 1° luglio 2020 dei detti registratori, né di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ovviamente, per tali soggetti rimarrà fermo fino a dicembre l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24, D.P.R. n. 633/1972 e trasmetterli telematicamente con cadenza mensile alle Entrate, tanto quanto ad oggi previsto fino a giugno.
2.2.9. Rinvio di un anno della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’articolo 143, con una modifica all’articolo 12-novies, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, dispone la proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 dell’applicazione della procedura automatizzata di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
La proroga – si legge nella Relazione illustrativa - si è resa necessaria “per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ricordiamo che il citato articolo 12-novies (rubricato “Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche”) prevede che, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (SdI), di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate deve integrare le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate.
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonchè degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Queste nuove disposizioni si sarebbero dovute applicare alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020.
Tale termine – secondo quanto disposto dall’art. 143 del D.L. n. 34/2020 – viene ora prorogato al 1° gennaio 2021.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – peraltro non ancora emanato – dovranno essere adottate le disposizioni di attuazione, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.
2.2.10. Esenzione IMU per il settore turistico - Fondo turismo
L’articolo 177 prevede “Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”.
La norma prevede l’esenzione dalla prima rata relativa all’anno 2020 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.
Per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo una dotazione di 130,55 milioni di euro per l’anno 2020, ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sempre per il settore turistico, l’articolo 178 prevede la istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Il comma 1 è finalizzato a sostenere forme di investimento rivolte all’acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio. A tal fine nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa saranno demandate ad apposito decreto interministeriale dello stesso Ministero adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
2.2.11. Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - Esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP
L’articolo 181 detta disposizioni di “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”.
Al comma 1, si dispone che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico - a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 - sono esonerati dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.
Al comma 2 si dispone che - sempre a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 - le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate per via telematica mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, senza l’applicazione di alcuna imposta di bollo, allegando la sola planimetria.
Il comma 3 esonera gli esercenti le attività di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall’obbligo di richiedere le autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs, n. 42 del 2004, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione.
Il successivo comma 4 stabilisce che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001. Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
Il comma 5 istituisce un fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero in commento nello stato di previsione del Ministero dell’interno alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro il termine previsto al comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 281 del 1997 – vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo è comunque adottato.
2.2.12. Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
L’articolo 182 prevede “Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico”.
Il comma 1 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020, per la concessione di contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator in considerazione dei danni subiti a causa delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l’accesso ai contributi.
Il comma 2 è finalizzato a integrare la portata applicativa delle norme già vigenti in materia per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi di beni del demanio marittimo.
Si prevede, in particolare, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati.
L’ultimo periodo stabilisce che la disposizione non si applica in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
2.2.13. Misure a sostegno della cultura
L’articolo 183 prevede diverse misure destinate al sostegno del settore culturale.
Il comma 1 modifica l’art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incrementando (lett. a) la dotazione del Fondo per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 130 a 245 milioni di euro.
Tale fondo, secondo quanto previsto alla lettera c), sarà incrementato per l’anno 2021 nella misura di 50 milioni di euro a valere su quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).
Il comma 2 istituisce un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l’anno 2020, per il sostegno al settore delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra gli operatori del settore sono rimesse a uno più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma è assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
La disposizione dettata dall’articolo 184 è finalizzata a sostenere forme di investimento per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, mediante l’istituzione di un apposito Fondo di investimento presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e demanda a un decreto interministeriale la definizione di modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
Il comma 2 prevede che la dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al Titolo II del libro primo del Codice civile.
2.2.14. Misure a sostegno dell’editoria
L’articolo 186 dispone in merito ad un “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari”.
Il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando – in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l’anno in corso - un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto.
Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 20202, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.
Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.
A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.
Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.
L’articolo 187 prevede l’introduzione, per l’anno 2020, di un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria.
L’articolo 188 dispone in merito ad un “Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali”, prevedendo la introduzione, in via straordinaria per l’anno 2020, di un credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria.
In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2020.
Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.
L’agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
L'articolo 189 prevede la istituzione di un “Bonus una tantum edicole”
Si ricorda che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 - in quanto attività economiche ammesse alla prosecuzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 - le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell’assicurare la continuità dei servizi da esse erogati.
Nello stesso periodo, secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalai d’Italia (SI.NA.GI.), i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.
La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria.
A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.
L’articolo 190 dispone in merito ad un “Credito d’imposta per i servizi digitali”.
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d’imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.
2.2.15. Costituito il Fondo per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione
L’articolo 239 prevede la istituzione di un “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”.
I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese – si legge nella Relazione illustrativa - necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt’ora assente.
Con quanto previsto da questo articolo si cerca di colmare questo deficit istituendo il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale - CAD), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.
Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.
La dotazione prevista per il Fondo è di 50 milioni di euro, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate.
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.
L’individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
2.2.16. Norme in materia di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi
L’articolo 264 detta norme in materia di “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”.
La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.
Al comma 1, la lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell’istanza del cittadino o dell’impresa sono liberi da forme.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “sostituiscono ogni documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
La lettera e), sempre nell’ottica di velocizzare i tempi procedimentali, laddove si proceda a erogazioni finanziarie, dimezza i termini per informazione e comunicazione antimafia e chiarisce quanto già è prescritto dal codice antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con autocertificazione e una volta formatosi il silenzio assenso, con la cautela, pure prevista, della condizione risolutiva. Questa misura non fa che sottolineare precetti già vigenti, ma si rende necessaria perché, di fatto, nessuna amministrazione fa applicazione della possibilità di procedere data dalle norme, al pari di quanto accade per il silenzio endoprocedimentale.
La lettera f) liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus.
Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività.
Al comma 2, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti, vengono dettate disposizioni urgenti per assicurare la piena attuazione ai principi di cui all’art. 18 della L. n. 241 del 1990 e al D.P.R. n. 445 del 2000, che non consentono alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.
Alla lettera a) vengono disposte delle modifiche apportate agli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di stabilire un incremento dei controlli ex post e un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci.
Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 75, viene previsto che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo die due anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza.
Al comma 1 dell’articolo 76 viene infine aggiunto il seguente periodo: “La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”.
Alla lettera d) si dispone che, “nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E’ nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione”.
Si tratta di principi arcinoti ma che molto spesso vengono ignorati e sistematicamente inapplicati !
Al comma 4 si stabilisce infine che “le disposizioni del presente articolo attengono a livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale”.
3. 9 LUGLIO 2020 - La Camera dei deputati approva il DdL di conversione del D.L. n. 34/2020 - "Decreto Rilancio"
Nella seduta di giovedì 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera ha approvato la legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.(C. 2500-A/R).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per l'apporvazione definitiva.
La Camera ha rinnovato la fiducia al Governo sul testo del decreto approvando significativi emendamenti che introducono novità e modifiche ai benefici introdotti dalla prima versione del provvedimento.
Dato il brevissimo margine di tempo per l’approvazione del decreto al Senato, è verosimile che non interverranno ulteriori significativi cambiamenti al testo di legge, perché non vi sarebbero i tempi necessari per un dibattito parlamentare.
Sono destinate a diventare definitive dunque le ultime novità introdotte alla Camera, sul superbonus al 110%, cassa integrazione, smartworking, scuola e bonus auto.
. Se vuoi consultare il testo approvato dalla Camera, clicca QUI.
4. 16 LUGLIO 2020 - Il Senato approva in via definitiva il DdL di conversione del D.L. n. 34/2020 - "Decreto Rilancio"
Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato, in data 16 luglio 2020, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il DdL n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19, nel testo già licenziato dalla Camera.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
5. 18 LUGLIO 2020 - La legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Supplemento Ordinario n. 25, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il testo coordinato della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
5.1. LA STRUTTURA DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
TITOLO I - SALUTE E SICUREZZA (artt. 1 – 23)
TITOLO II - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA (artt. 24 – 65)
CAPO I – Misure di sostengo (artt. 24 – 52-ter)
CAPO II – Regime quadro della disciplina degli aiuti (artt. 53 – 65)
TITOLO III - MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI (artt. 66 – 103-bis)
CAPO I - Modifiche al decreto.legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificvazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (artt. 66 – 81)
CAPO II - Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali (artt. 82 – 103-bis)
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA DISABILITA' E LA FAMIGLIA NONCHE' MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE (artt. 104 – 105-quater)
TITOLO V - ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI (artt. 106 – 118-quinquies)
TITOLO VI - MISURE FISCALI (artt. 119 – 164)
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO (artt. 165 – 175-bis)
CAPO I - Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165 – 167)
CAPO II - Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni (artt. 168 – 175-bis)
TITOLO VIII - MISURE DI SETTORE (artt. 176 – 266)
CAPO I - Misure per il turismo e la cultura (artt. 176 – 185-bis)
CAPO II - Misure per l'editoria (artt. 186 – 195-ter)
CAPO III - Misure per l'infrastrutture e i trasporti (artt. 196 – 215)
CAPO IV - Misure per lo sport (artt. 216 – 218-bis)
CAPO V - Misure in materia di giustizia (artt. 219 - 22)
CAPO VI - Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura (artt. 222 – 226)
CAPO VII - Misure per l'ambiente (artt. 227 – 229-bis)
CAPO VIII - Misure in materia di istruzione (artt. 230 – 235)
CAPO IX - Misure in materia di università e ricerca (artt. 236 – 238-bis)
CAPO X - Misure per l'innovazione tecnologica (artt. 239 - 240)
CAPO XI – Cessione territoriale (artt. 241 – 246)
CAPO XII - Accelerazione concorsi (artt. 247 – 263)
Sezione I - Decentramento e digitalizzazione delle procedure (artt. 247 – 249)
Sezione II - Disposizioni per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese (artt. 250 – 262)
Sezione III - Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni (art. 263)
CAPO XII-bis - Disposizioni in materia di servizi di connettività e di reti telematiche o di telecomunicazione (art. 263-bis)
CAPO XIII - Mìsure urgenti di semplificazione per il periodo d'emergenza Covid-19 (art. 264 - 266)
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI
D.L. N. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020
LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ITALIA
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DECRETO "AGOSTO"
D.L. N. 104/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 126/2020
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1. 14 AGOSTO 2020 - Pubblicato il D.L. n. 104/2020 - "Decreto Agosto"
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Supplemento Ordinario n. 30, il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.1. STRUTTURA DEL DECRETO-LEGGE
L’intervento normativo si presenta particolarmente denso e articolato, componendosi di 115 articoli, distribuiti nei seguenti 8 Capi:
Capo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (artt. 1 – 26)
Capo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE (artt. 27 – 28)
Capo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE (art. 29 -31)
Capo IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA, UNIVERSITÀ ED EMERGENZA (artt. 32 – 38)
Capo V – DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA (artt. 39 – 57)
Capo VI – SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA (artt. 58 – 96)
Capo VII – MISURE FISCALI (artt. 97 – 113)
Capo VIII – DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA (artt. 114 – 115)
I punti qualificanti del decreto-legge
1) Proroga cassa integrazione - Tra le novità di maggior rilievo confermate anche dal testo definitivo del decreto agosto come non citare la proroga della cassa integrazione, per la quale è stato previsto un ampliamento di altre 9 settimane + 9.
Le 18 settimane complessive devono essere collocate nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
2) Stop ai licenziamenti – Le aziende potranno licenziare solo al termine della cassa COVID o dei 4 mesi di sgravi contributivi alternativi.
3) Reddito di emergenza - Il decreto prevede un assegno “una tantum” di importo variabile tra 400 e 800 euro, modulato in base al reddito e ai componenti della famiglia.
4) Proroga scadenze fiscali - Le tasse sospese nei mesi del lockdown non andranno più saldate entro la fine del 2020. La prima scadenza da tenere a mente resta quella del 16 settembre 2020, data entro la quale si dovrà versare o l’importo totale o il 50% del dovuto ovvero la prima delle quattro rate mensili.
Il restante 50% di ritenute Irpef, IVA e contributi INPS potrà essere versato dal 2021, in un massimo di 24 rate. Ok nel testo del decreto anche allo stop delle cartelle fino al 15 ottobre e alla sospensione di Tosap e Cosap per il 2020.
5) Niente IMU per discoteche e strutture turistiche - Sono escluse dalla seconda rata dell’IMU le imprese del turismo, dello spettacolo e le discoteche, la cui riapertura è stata rimandata ancora una volta. Questo significa niente imposta municipale per villaggi turistici, alberghi, lidi balneari, centri termali, sale da ballo e locali notturni. Sono esenti anche gli immobili destinati a fiere, convegni e congressi, i cinema e i teatri.
6) Bonus baby sitter per medici e infermieri – Confermato il bonus baby sitter destinato agli operatori sanitari, protagonisti dell’emergenza COVID: l’importo del bonus risulta triplicato da 67,6 a 236,6 milioni.
7) I nuovi poteri Consob – Chi vorrà acquisire o cedere quote del 10, 20, 30, 40 o 50% o anche il controllo del gestore del mercato o della società che lo controlla dovrà effettuare comunicazione preventiva alla Consob. La Commissione poi valuterà sia la solidità dell’acquirente potenziale che quella del progetto completo.
8) Sanatoria spiagge (e non solo) - Al centro della norma tutti quei locali come bar, ristoranti, chioschi e immobili commerciali giudicati di difficile rimozione, che alla fine del 1° periodo di concessione siano stati acquisiti al pubblico demanio dello Stato. Per questi, viene prevista la possibilità di chiudere i contenziosi attraverso il saldo del 30% del dovuto in un’unica soluzione o del 60% rateizzato (massimo 6 anni).
9) Sanità, formazione casalinghe e ristorazione – Stanziati fondi per la riduzione delle liste d’attesa e per quelle attività che sono state rimandate a causa della pandemia; fondi anche per la formazione delle casalinghe con dotazione di 3 milioni l’anno a partire dal 2020. Confermati anche i 400 milioni per il sostegno della ristorazione italiana.
10) Mondiali di Sci di Cortina – Stanziato un aiuto di massimi 14 miliardi di euro, da utilizzare in caso di cancellazione della competizione a causa del coronavirus.
11) Focus su imprese – Stanziati 200 milioni per il Fondo salva-Imprese, 64 milioni per la Nuova Sabatini, mezzo miliardo per i contratti di sviluppo, 10 milioni per il Fondo Coop, 950 milioni per progetti tecnologici di interesse europeo e 50 milioni per gli ormai noti voucher consulenza al manager dell’innovazione.
12) Alitalia e altre novità – Stanziati fondi destinati alla newco pensata per il rilancio di Alitalia, raddoppiati a 20 milioni di euro.
Il personale dell’Arsenale militare marittimo di Taranto sarà ampliato con 315 nuove unità, mentre 20 milioni di euro saranno destinati al servizio civile universale.
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1.2. I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE - Alcuni approfondimenti
1.2.1. Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti territoriali
Il Capo IV (artt. 39 - 57) del decreto-legge è dedicato alle disposizioni concernenti gli Enti territoriali.
Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio (D.L. n. 34/2020) per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell’azione pubblica a tutti i livelli di governo. In particolare:
- il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
- il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).
Ulteriori risorse sono state destinate:
- al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno (art. 40), della TOSAP/COSAP e dell’IMU;
- al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale (art. 44);
- alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali (art. 42).
Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:
- per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio (artt. 46 e 47);
- a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
- per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole (art. 48).
Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.
1.2.2. Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, l’articolo 58 prevede la istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite di spesa.
Tale fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare una istanza secondo le modalità che saranno fissate con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Con lo stesso decreto sarà fissato anche i criteri, le modalità e i limiti di importo del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa.
Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
Per l’accesso ai benefici il richiedente è tenuto a registrarsi all’interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.
Qualora l’attività d’impresa cessi successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.
L’eventuale atto di recupero sarà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche tramite l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede alle verifiche concernenti i contributi erogati.
1.2.3. Fondo per le attività economiche e commerciali nei centri storici
L’articolo 59 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (di 500 milioni di euro per l’anno 2020) ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi in questione, realizzati nelle zone A dei comuni di cui alle lettere a) e b), sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni in questione.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti in questione, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui sopra. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
1.2.4. Semplificate le procedure per l’accorpamento delle Camere di Commercio
All’articolo 61 vengono dettate norme di semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio
Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), dovranno concludersi con l’insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, provvederà alla nomina, con proprio decreto, di un commissario straordinario per le Camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.
Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020) decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, provvederà alla nomina un commissario straordinario.
In questo caso non si applica l’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
1.2.5. Aiuti alle microimprese e alle piccole imprese
1) Il comma 1 dell’art. 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che “Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”.
Ora, l’articolo 62 del decreto-legge in commento, con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis al citato articolo 61, stabilisce che “In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019”, purché le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
2) La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, recepita dal legislatore italiano con il Decreto ministeriale 18 aprile 2005, definisce la categoria dimensionale delle micro imprese e delle PMI, ovvero le piccole e medie imprese.
Con regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 sono state successivamente definite le categorie di aiuti, che hanno un effetto di incentivazione, compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, i settori di intervento e le categorie di imprese coinvolte, tra cui le «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del presente regolamento.
La definizione di micro, piccola e media impresa considera tre diversi limiti: numero di dipendenti, fatturato annuo e totale in bilancio. Sono questi i parametri che determinano quando un’impresa è considerata una PMI e può quindi accedere a bandi pubblici, prestiti e finanziamenti agevolati.
Si considera impresa - secondo quanto stabilito all’art. 1, dell’allegato - qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
Nel successivo articolo 2 vengono indicati gli “effettivi” (il numero delle unità operative/annuo ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno) e le “soglie finanziarie” che definiscono le categorie di imprese.
La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI:
a) si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
b) si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
. Se vuoi scaricare il testo della raccomandazione 2003/361/CE, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del regolamento (UE) 651/2014, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del D.M. 18 aprile 2005, clicca QUI.
1.2.6. Semplificati i procedimenti delle assemblee condominiali - Per il superbonus valida la maggioranza semplificata
L’articolo 63 dispone con riguardo alle assemblee condominiali chiamate a decidere in merito all’approvazione degli interventi per l’efficienza energetica (Superbonus 110%), sismabonus, fotovoltaico e installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, semplificando le procedure di voto.
All’articolo 119 (rubricato “Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, nel quale si dispone che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati anche dai condomini (lett. a)), viene inserito un nuovo comma, il comma 9-bis nel quale si dispone che “”Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Dunque, solo per gli interventi di ristrutturazione delle parti comuni del condominio previsti dal c.d. “Superbonus 110%”, le deliberazioni dell’assemblea del condominio saranno ritenute valide anche a maggioranza semplificata, ma a due precise condizioni: che si raggiunga la maggioranza dei presenti e che la stessa rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
1.2.7. Svolgimento delle assemblee di società
L’articolo 71, al comma 1, torna sull’argomento delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società, stabilendo che alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici - convocate entro il 15 ottobre 2020 – “continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
Riassumiamo nei punti che seguono le disposizioni contenute nel citato articolo 106:
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma (che impone la convocazione dell’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale), e 2478-bis (che tra l’altro fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci), del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
2. Alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici è consentito l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Le medesime società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice civile.
La disposizione precisa inoltre che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Alle società con azioni quotate è consentito ricorrere all’istituto del rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.
Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Le stesse previsioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (comma 5).
5. Data la situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.
In tali casi non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea (comma 6).
1.2.8. Sospensione fino al 31 agosto 2020 della scadenza dei titoli di credito
Con l’articolo 76 si torna a parlare di “Sospensione scadenza titoli di credito”, attraverso una modifica dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Ricordiamo, innanzitutto, che il citato articolo 11 del D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) ha dettato disposizioni in merito alla “Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”.
Al comma 1 si stabilisce che “Fermo restando quanto previsto al comma 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.
Nel successivo comma 2, si stabilisce che “L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990”.
Nel successivo comma 3 si stabilisce che “Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020”.
Con il nuovo decreto-legge:
a) il comma 1 dell’art. 11 viene ora sostituito con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.».
b) il primo periodo del comma 2 viene ora sostituito dai seguenti: «Gli assegni portati all’incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all’articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.».
Il citato articolo 2 (Emissione di assegno senza provvista) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (ora: da 516,46 a 3.098,74 euro).
Nel caso l'importo dell'assegno sia superiore a lire venti milioni (10.329,14 euro) o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni (ora: da 1.032,91 a 6.197,48 euro).
In questi casi non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689 del 1981.
L’articolo 5 (Sanzioni amministrative accessorie) prevede che la violazione dell'articolo 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione) comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2 (Emissione di assegno senza provvista), quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni (2.582,28 euro).
Nel caso l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria sia superiore a lire cento milioni (51.645,69 euro), ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, abbia commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni (10.329,14 euro), accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
1.2.9. Misure urgenti a sostegno del settore turistico e dello spettacolo
1) Al comma 1 dell’articolo 77, con modifiche apportate all’articolo 28 e 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, viene prevista la proroga di un mese del credito d’imposta sulle locazioni introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).
In sostanza, il credito di imposta spettante alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, viene ora esteso anche al mese di giugno; mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, viene ora esteso anche al mese di luglio.
Il credito d’imposta, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, spetterà anche alle strutture termali.
Inoltre, con una modifica apportata all’articolo 182 del Decreto Rilancio, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione che ora passa da 25 milioni a 265 milioni di euro per l'anno 2020.
Alle agenzia di viaggio e tour operator vengono ora aggiunti anche le guide e gli accompagnatori turistici.
Al comma 2 dell’articolo 77 si dispone inoltre che per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all’articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, viene prorogata sino al 31 marzo 2021.
La dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 56, comma 6, dello stesso D.L. n. 18/2020, viene incrementata di 8,4 milioni di euro per l’anno 2021.
L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
2) Ulteriore sostegno al settore del turismo e dello spettacolo, viene disposto anche dall’articolo 78 con l’esenzione della seconda rata dell’IMU, per l’anno 2020, per immobili destinati alle seguenti attività:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitta-camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’imposta municipale propria (IMU) non sarà dovuta - anche per gli anni 2021 e 2022 - per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, previa autorizzazione della Commissione europea.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle misure appena descritte, il Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
3) Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale vengono poi previste dall’articolo 79.
Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, viene riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 271 del 1997.
1.2.10. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
Secondo quanto disposto all’articolo 81, per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo pari a 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
1.2.11. Nuove norme in materia di servizio di taxi e di noleggio con conducente - Rifinanziati i buoni viaggio per i più svantaggiati
L’articolo 90, apportando modifiche all’all’articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rifinanzia di ulteriori 30 milioni di euro (con una dotazione che passa da 5 a 35 milioni di euro) i “Buoni viaggio”, introdotti dalla legge di conversione del “Decreto Rilancio”.
Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, un’efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2020.
Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.
I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si dovrà provvedere al trasferimento in favore dei comuni interessati delle risorse del fondo secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;
c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
Ciascun comune dovrà individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.
2. 6 OTTOBRE 2020 - D.L. n. 104/2020 - "Decreto Agosto" - Via libera dal Senato alla conversione in legge
Nella giornata di ieri, 6 ottobre, il Senato ha approvato, con 148 voti positivi, 117 no e nessun astenuto, il maxi-emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”).
Il provvedimento passa ora all’esame della Camera, dove è atteso in aula per giovedì 8: la conversione dovrà avvenire entro martedì 13 ottobre.
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3. 12 OTTOBRE 2020 - D.L. n. 104/2020 - "Decreto Agosto" - La Camera ha votato la fiducia sulla conversione in legge
La Camera, con 294 voti favorevoli e 217 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Approvato dal Senato) (C. 2700) nel testo della Commissione ideantico a quello approvato dal Senato.
4. 13 OTTOBRE 2020 - Pubblicata la legge di conversione n. 126/2020
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 (Supplemento Ordinario n. 37) la LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".
4.1. STRUTTURA DELLA LEGGE
ILa legge di conversione si compone di 8 Capi e di 167 articoli.
Capo I - Disposizioni in materia di lavoro (artt. 1 – 26-ter)
Capo II - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (artt. 27 – 28)
Capo III - Disposizioni in materia di salute (artt. 29 – 31-quater)
Capo IV - Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza (artt. 32 – 38-bis)
Capo V - Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma (artt. 39 – 57-quater)
Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia (artt. 58 – 96)
Capo VII - Misure fiscali (artt. 97 – 113-bis)
Capo VIII - Disposizioni finali e copertura finanziaria (artt. 114 – 115)
4.2. LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
Il provvedimento contiene diverse e importanti novità rispetto al D.L. 104/2020. Ecco le principali:
1) Cassa integrazione Covid-19 prorogata per massimo 18 settimane: questa è prevista anche per i professionisti dello sport (con reddito fino ai 50.000 annui) e ai dipendenti del settore mensa e pulizia e agli operai agricoli;
2) Per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto uno sgravio fiscale del 30% per le aziende del Sud o quelle collocate in zone particolarmente svantaggiate;
3) Esonero per i contributi previdenziali per i datori di lavoro che dimostrino perdite;
4) Proroga del divieto di licenziamento al 31 dicembre 2020;
5) Smart working fino al 31 dicembre 2020 per i lavoratori fragili (anche con mansioni diverse). I lavoratori fragili (immunodepressi, affetti da malattie oncologiche e disabili ex legge 104) devono avere certificazione medica;
6) Per i genitori di figli con patologie gravi esteso al 31 giugno 2021 il diritto allo smart working (art. 21-ter);
7) Per il genitore con un figlio di età inferiore ai 14 anni in quarantena, è previsto o il congedo (al 50% della retribuzione) o lo smart working (art. 21-bis);
8) Prevista una moratoria per i prestiti delle PMI che va dal 30 settembre al 31 dicembre 2020;
9) Possibilità di rateizzare le tasse sospese;
10) Dal 1° dicembre 2020 entra il vigore il c.d. piano di cashback che prevede un recupero di quanto speso utilizzando i pagamenti digitali.
11) Bonus Affitti: aumentato dal 30 al 50% la misura del credito di imposta in relazione ai contratti d'affitto d'azienda per le strutture turistiche;
12) Ecobonus: rimodulati gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche o ibride (art. 74-bis).
13) Interventi per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo per il professisnismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l’anno 2020, 3,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 12-bis).
14) Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi.
Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all’acquisizione di competenze digitali, funzionali all’inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura (art. 22).
15) Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022 (art. 25-bis).
16) Misure per il sostegno del sistema termale nazionale
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 18 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali (art. 29-bis)
17) Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (art. 42-bis)
18) Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 48-ter).
19) Semplificazione burocratico-amministrativa per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età (art. 61-bis)
20) Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico
È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. (art. 80-bis)
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DECRETO "RISTORI" D.L. N. 13/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 176/2020
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1. 28 OTTOBRE 2020 - PUBBLICATO IL D.L. N. 137/2020 c.d. "Decreto Ristori"
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, n. 269, il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il Decreto - in vigore dal 29 ottobre 2020 - costituito da 35 articoli contenuti nei seguenti Titoli:
- Titolo I (artt. 1-10) – Sostegno alle imprese e all’economia
- Titolo II (artt. 11-17) – Disposizioni in materia di lavoro
- Titolo III (artt. 18-33) – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
- Titolo IV (artt. 34-35) – Disposizioni finali.
Il decreto prevede lo stanziamento di 5 miliardi di euro per imprese, partite IVA, ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri e discoteche, le categorie cioè colpite dalle chiusure previste dall’ultimo D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Rispetto al decreto Rilancio, il decreto Ristori ne estende l’erogazione a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, senza limiti di fatturato: potranno così accedervi anche le realtà imprenditoriali oltre la soglia di 5 milioni di fatturato. Viene però posto un tetto massimo al contributo fissato in 150.000 euro.
L’aiuto è riconosciuto anche a chi non è riuscito a presentare l’istanza ai sensi del decreto Rilancio. Si stabilisce, pertanto, un doppio binario tra chi aveva già presentato domanda entro agosto 2020 e chi, invece, non aveva potuto farlo. Questi ultimi soggetti dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate e attendere qualche settimana in più rispetto a chi automaticamente beneficerà dell’erogazione.
Gli aiuti inizieranno a essere erogati dal 15 novembre direttamente sul conto corrente di chi aveva già ottenuto gli aiuti previsti dal decreto Rilancio.
Queste nel dettaglio le misure a favore delle imprese:
- Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1);
- Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3);
- Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura (art. 5);
- Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6);
- Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7);
- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8);
- Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9);
- Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12);
- Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13);
- Nuove misure in materia di Reddito di emergenza (art. 14);
- Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15);
- Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 16);
- Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art. 17).
Nel decreto, all’articolo 21, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che permetteranno l’acquisto di dispositivi portatili e strumenti per le connessioni.
Le risorse sono destinate per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata da concedere in comodato d’uso per gli studenti meno abbienti.
Il nuovo stanziamento, approvato secondo i calcoli effettuati dal Ministero dell’Istruzione sulla base degli esiti dei precedenti finanziamenti, consentirà di acquistare a stretto giro oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. 24 DICEMBRE 2020 - PUBBLICATO LA LEGGE N. 176/2020 di conversione del D.L. N. 137/2020
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 – Supplemento n. 43, la Legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
L'articolo 1 della legge di conversione del D.L. n. 137/2020, al comma 2, prevede l'abrogazione dei decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (c.d. Ristori bis, ter e quater), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.
I decreti-legge di cui qui si tratta sono:
- decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154: "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157: "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilità.
. DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
. LEGGE 9 agosto 2018, n. 96: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.
. LEGGE 9 agosto 2018, n. 97: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'.
. DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
. LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
(Testo del D.L. n. 113/2018 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 132/2018, pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficufficiale).
. LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
. DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, dirigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismic
. DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
. LEGGE 14 giugno 2019, n. 55: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il ri-lancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
. Se vuoi scaricare il testo del D.L. n. 32/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 55/2019, clicca QUI.
. LEGGE 28 giugno 2019, n. 58: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle annotazioni).
. LEGGE 28 giugno 2019, n. 58: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (Testo pubblicato sull'edizione on line della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle annotazioni).
. Se vuoi scaricare il testo del decreto-legge n. 18/2020 dall'edizione online della Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - RELAZIONE TECNICA.
. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle annotazioni).
. Se vuoi scaricare il testo dell'AVVISO DI RETTITIFA - Errata corrige pubblicato sulla G.U. n. 95 del 9 aprile 2020, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, le società e il sistema camerale - Circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020:Prime indicazioni in merito alle disposizioni recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia», come modificato dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 «D.L. imprese». <
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- Si riporta il testo del vademecum adempimenti:
. COVID-19 – La “Fase Due” Pubblicato il D.P.C.M. 26 aprile 2020 aggiornao con il D.M. 4 maggio 2020 - VADEMECUM adempimenti.
. LEGGE 24 aprile 2020, n. 27:Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle annotazioni).
. LEGGE 24 aprile 2020, n. 27:Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale, senza allegati).
. DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020 , n. 28: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercet-tazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché di-sposizioni integrative e di coordinamento in materia di giu-stizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle annotazioni).
N.B. Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020.
. DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
. D.P.C.M. 17 maggio 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle annotazioni).
N.B. Si veda anche il D.P.C.M. 18 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020, recante "Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
N.B. Il decreto si è limitato a sostituire la lettera cc) dell’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 17 maggio 2020.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
. DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
. DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
N.B. Relativamente al D.L. n. 34/2020, si vedano anche:
a) l'AVVISO DI RETTIFICA, e
b) l'ERRATA-CORRIGE, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio,
. Se vuoi scaricare il testo dell'Avviso di rettifica, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo dell'Errata corrige, clicca QUI.
. LEGGE 22 maggio 2020, n. 35: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
. LEGGE 5 giugno 2020, n. 40: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale.).
. LEGGE 5 giugno 2020, n. 40: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (TESTO COORDINATO pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle annotazioni).
. LEGGE 5 giugno 2020, n. 40: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).
. LEGGE 6 giugno 2020, n. 41: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
. D.P.C.M. 11 giugno 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
. DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020 , n. 52: Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
. LEGGE 25 giugno 2020 , n. 70: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento peniten-ziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.
. Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 29 giugno 2020), recante: «Misure ur-genti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizio-ni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.». 9.
. Legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (TESTO COORDINATO pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle annotazioni).
Il testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connes-se all’emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 29 luglio 2020- Supplemento Ordinario n.26.
. Se vuoi scaricare il testo, clicca QUI.
. Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (Testo pubblicato sull'edizione on line della Gazzetta Ufficiale).
. Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Relazione illustrativa e tecnica.
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
. LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
N.B. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020 (Supplemento Ordinario n. 40) è stata eseguita la "Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.», corredato delle relative note".
. Se vuoi scaricare il testo ripubblicato, clicca QUI.
. GUARDIA DI FINANZA - Prontuario violazioni emergenza Covid-19.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale comprensivo di tutti i 22 allegati).
. DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novemnre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale comprensivo di tutti i 22 allegati).
. DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020 , n. 149: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale - Successivamente abrogato dal comma 2 dell'art. 2 della L. n. 176/2020 a decorrere dal 25 dicembre 2020).
. DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154:
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale - Successivamente abrogato dal comma 2 dell'art. 2 della L. n. 176/2020 a decorrere dal 25 dicembre 2020).
. DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157:
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale - Successivamente abrogato dal comma 2 dell'art. 2 della L. n. 176/2020 a decorrere dal 25 dicembre 2020).
. LEGGE 27 novembre 2020, n. 159: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
(Testo coordinati con le modifiche apportate dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173).
(Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).
. LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
N.B. Il comma 2 dell'art. 1, della legge di conversione del D.L. n. 137/2020 ha stabilito che il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre
2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020,
n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.
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