BILANCI DELLE SOCIETA' - DIRETTIVE 2013/34/UE e 2014/95/UE - CONTENUTI E RIFLESSI SULLA NORMATIVA NAZIONALE - DECRETI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE
DIRETTIVA 2013/34/UE CONTENUTI E RIFLESSI SULLA NORMATIVA NAZIONALE DECRETI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE
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1. La Direttiva 2013/34/UE - Nuove regole a partire dal 2016
1.1. Struttura e contenuti della direttiva
Il 29 giugno 2013 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 182/30, la Direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che detta la nuova disciplina comunitaria in tema di conti annuali e consolidati delle imprese.
La direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 è il nuovo atto legislativo dell’Unione europea al quale dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire il proprio ordinamento in materia di bilanci, sia annuali sia consolidati, relative relazioni di corredo ai prospetti contabili, ambito di applicazione dell’obbligo di revisione legale dei conti.
Con l’introduzione di un nuovo regime contabile, applicabile a tutte le società per le quali non sia altrimenti disposto il ricorso obbligatorio ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la nuova direttiva dispone l’abrogazione delle precedenti direttive del Consiglio sui bilanci, la 78/660/CEE e 83/349/CEE.
La stessa inoltre modifica anche la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale.
È fatto obbligo agli Stati membri di recepire le disposizioni della direttiva entro il 20 luglio 2015, con previsione di applicazione a partire dagli esercizi
finanziari aventi inizio il 1° gennaio del 2016 o nel corso del medesimo anno.
Le innovazioni apportate rispondono ai seguenti obiettivi:
1) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificare la relativa disciplina;
2) migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;
3) tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci a una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;
4) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.
In tema di Bilancio di esercizio, la Direttiva si occupa di delineare le regole di composizione, i principi generali di redazione, la valutazione delle immobilizzazioni, la composizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico e le disposizioni relative alle singole voci, nonchè, il contenuto della Nota integrativa.
Al riguardo indica i principi generali di redazione nonché i criteri di iscrizione e di valutazione delle singole poste.
Altro documento oggetto di regolamentazione è la Relazione sulla gestione (art. 19), comprensiva di una sezione specifica intitolata Relazione sul governo societario (art. 20), per le imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato (c.d. enti di interesse pubblico ex art.2, punto 1, lett. a).
La direttiva, all'art. 3, introduce una classificazione delle imprese in quattro fasce:microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese.
Ognuna di queste vengono individuate in base a parametri di natura quantitativa: totale dello stato patrimoniale, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, numero dei dipendenti.
E' rimessa agli Stati membri, tenendo conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, la decisione sul se e come attuare un regime distinto destinato alle microimprese pur nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva.
Nell'applicare le semplificazioni anzi dette, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.
Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.
Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 euro per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 euro per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
Vi è poi un’ulteriore categoria di imprese (gli enti di interesse pubblico) che si caratterizza per aspetti di natura qualitativa (il settore di attività; la quotazione).
Questa distinzione è funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni.
Gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dell’impresa.
Tra le novità di maggior rilievo vi è l’obbligo, posto a carico delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali c.d. “primarie”, di indicare i pagamenti rilevanti effettuati a favore dei governi dei Paesi in cui essi operano.
Altra novità è l’introduzione del principio per cui la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto in questione (art. 6, comma 1, lett. h).
1.2. Termini di recepimento
La direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro 20 luglio 2015 con l'obiettivo di disporre di norme applicabili a partire dai bilanci aventi esercizio sociale con decorrenza 1° gennaio 2016.
1.3. Approfondimento sui contenuti della direttiva
- Sui contenuti della Direttiva 2013/34/UE si riporta un approfondimento a cura dell'Ordine del dottori commercialisti e degli esperi contabili di Milano dal titolo:
. La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale.
2. 19 GIUGNO 2014 - Il Dipartimento del Tesoro lancia una prima CONSULTAZIONE PUBBLICA per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU
Il Dipartimento del Tesoro ha lanciato una consultazione pubblica attraverso la quale intende acquisire i primi orientamenti e le osservazioni che i soggetti interessati volessero segnalare, al fine di assumere quelle scelte di policy che saranno a fondamento delle scelte che, successivamente, saranno effettuate nei testi legislativi che recepiranno la direttiva.
La consultazione è curata dall’Ufficio IV – Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.
I commenti possono essere inviati per e-mail, specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, entro il 25 luglio 2014, all’indirizzo: dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it.
. Se vuoi saperne di più, clicca QUI.
3. 28 OTTOBRE 2014 - Pubblicata la Legge di delegazione europea 2013 - Secondo semestre
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014, la Legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre”.
Si tratta, in particolare, della seconda legge di delegazione europea relativa al 2013 (secondo semestre), la quale contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 19 direttive, di cui 2 inserite nell'Allegato A e 17 nell'Allegato B.
Tra le direttive inserite nell'Allegato B compare anche la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.
La direttiva, che dovrà essere recepita entro il 20 luglio 2015, introduce nuove regole per la redazione dei bilanci delle società italiane.
Le novità mirano ad una semplificazione delle norme contabili per le "piccole imprese" e a fornire regole comuni e omogenee che rendano i bilanci di più facile interpretazione nonché comparabili a livello comunitario.
La complessità dei bilanci del futuro e gli adempimenti amministrativi dipenderanno dalla dimensione della società. Saranno previsti schemi più articolati per le imprese di grandi dimensioni e per i gruppi consolidati e schemi semplificati per quelle di minori dimensioni.
4. 11 NOVEMBRE 2014 - Pubblicata la Direttiva 2014/95/UE che apporta modifiche alla Direttiva 2013/34/UE sulla divulgazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 11 novembre 2014, viene pubblicata la DIRETTIVA 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
La Commissione Europea emana la Direttiva 2014/95/Ue allo scopo di aumentare la trasparenza, la consistenza, la comparabilità e la rilevanza delle informazioni non finanziarie pubblicate dalle aziende.
La direttiva 2014/95/UE, all'articolo 1, aggiunge due articoli alla precedente Direttiva 2013/34/U:
- l'articolo 19 bis - Dichiarazione di carattere non finanziario e
- l'articolo 29 bis - Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.
Tale direttiva viene recepita nell'ordinamento italiano, con il D,Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
Dal 1° Gennaio 2017 gli enti di interesse pubblico (D.Lgs. 39/2010 articolo 16.1) saranno tenuti a redigere e pubblicare, in ossequio all’attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, una dichiarazione di carattere non finanziario finalizzata a consentire una migliore valutazione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti che copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
5. 13 APRILE 2015 - Il Dipartimento del Tesoro lancia una seconda CONSULTAZIONE PUBBLICA per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU
La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) ha delegato il Governo ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai bilanci di esercizio, consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.
La direttiva 2013/34/UE ha abrogato le precedenti direttive in materia di bilanci annuali e consolidati (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio), costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, fissato al 20 luglio 2015, l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti contabili.
Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso dello stesso anno.
Anche sulla base di una precedente consultazione del luglio 2014, che ha fornito importanti elementi valutativi ed informativi per informare alcune scelte di fondo, sono stati redatti tre documenti, posti in consultazione, contenenti:
1. Uno schema di articolato recante modifiche ed innovazioni al Codice Civile e ad altri provvedimenti legislativi che regolano la disciplina relativa agli obblighi di bilancio, nonché le disposizioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva in merito agli obblighi di trasparenza delle società operanti nei settori estrattivi e forestale;
2. Una tabella di comparazione, con esposizione dei testi a fronte, tra le disposizioni vigenti e quello che sarebbe il loro contenuto per effetto delle modifiche proposte dallo schema di decreto di cui al punto precedente;
3. Uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a talune tipologie di intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, emanato come noto prima dell’introduzione degli IAS/IFRS, e necessitante comunque di modifiche al fine di allinearne i contenuti ai principi generali della direttiva.
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 24 aprile 2015.
Le osservazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:
- dt.direzione4.ufficio4@tesoro.it
- nicola.mango@tesoro.it
. Se vuoi saperne di più, clicca QUI.
6. 18 MAGGIO 2015 - BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare due schemi di decreti legislativi di recepimento della Direttiva 2013/34/UE
Il Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015 ha approvato, in via preliminare, <>due schemi di decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, che modifica la sezione IX del Codice civile per la redazione del bilancio da parte delle società di capitali che applicano i principi contabili nazionali.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.
Il primo schema di decreto (“Attuazione della direttiva europea relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”):
- introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali;
- integra e modifica il codice civile e il D.Lgs. 127 del 9 aprile 1991 al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva e altri provvedimenti legislativi già esistenti;
- apporta modifiche a provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e di revisione legale dei conti.
Il secondo decreto (“Attuazione della direttiva europea relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari”) disciplina:
- i bilanci degli intermediari finanziari che redigono i bilanci sulla base delle previsioni della Direttiva 86/635/CEE;
- i casi in cui un intermediario bancario o finanziario vigilato dalla Banca d’Italia è tenuto a redigere il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili internazionali emanati dall’organo incaricato di emanare i principi contabili (IASB) e adottati dalla Commissione europea.
Lo schema di decreto riconosce inoltre alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB.
Confermata l’introduzione dell’obbligo di rendiconto finanziario
Tra le principali novità è confermata la proposta di modifica all’art. 2423, comma 1, del Codice civile con la previsione dell’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, il cui contenuto è disciplinato con l’introduzione dell’art. 2425-ter.
In tale articolo si chiarisce, inoltre, che i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e che gli stessi sono distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.
Bilanci semplificati per le micro-imprese
Per le società minori, attraverso l’introduzione del nuovo art. 2435-ter nel Codice civile, viene prevista la possibilità di redigere un bilancio “semplificato”, con una sensibile riduzione degli oneri informativi.
Si tratta delle società di cui all’art. 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per tali soggetti è consentito procedere ad aggregazioni e semplificazioni che riducono in maniera rilevante l’onere amministrativo derivante dall’assolvimento degli obblighi di bilancio. In particolare, sarà possibile omettere la presentazione della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, fornendo specifiche informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Nuovi limiti per il bilancio consolidato
Il decreto interviene inoltre sulle previsioni che disciplinano i casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, aggiornando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l’obbligo di consolidamento.
Secondo le nuove disposizioni, non sono soggette all’obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale degli attivi degli stati patrimoniali: 20 milioni di euro (rispetto agli attuali 17,5 milioni);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro (attualmente 35 milioni);
- 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Esteso il perimetro applicativo del “fair value”
Tra le altre novità si prevede l’utilizzo di alcuni moderni istituti contabili già contemplati dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, quali l’indicazione a bilancio del “fair value” per gli strumenti derivati, diverse modalità di imputazione relativamente al “costo ammortizzato” e alla “attualizzazione” delle attività e passività finanziarie.
Tali modifiche sono tese a responsabilizzare le imprese nella sottoscrizione e gestione di tali strumenti che, data la loro complessità e potenziale rischiosità, necessitano di vedere evidenziati immediatamente in bilancio i propri effetti.
7. 6 AGOSTO 2015 - BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due decreti legislativi di attuazione della Direttiva 2013/34/UE
Il Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 ha approvato in esame definitivo dopo aver acquisito i pareri prescritti, due decreti legislativi di attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
Il primo, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per la società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge; il secondo, per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di Enti creditizi ed Istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Per quanto concerne il bilancio d’esercizio, lo schema di decreto aumenta i documenti che lo costituiscono con l’introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario, la cui disciplina è declinata nel nuovo articolo 2425-ter del Codice civile.
Un’attenzione specifica è rivolta alle PMI, delineando un regime informativo adeguato alle loro esigenze, semplificato rispetto a quello vigente, che riduce i costi amministrativi salvaguardando al contempo un livello minimo di trasparenza funzionale alle loro attività.
Tra gli elementi di maggior rilievo segnaliamo:
- la differenziazione degli obblighi informativi in base alle soglie dimensionali dell’impresa;
- l’introduzione della nuova categoria delle “micro imprese”, per le quali si introduce un regime di contabilità ulteriormente semplificato. Ciò consentirà agli operatori economici di piccolissime dimensioni di redigere un bilancio in forma ridotta, con eliminazione di quegli oneri informativi attualmente previsti che, date le ridotte dimensioni, costituiscono un ingiustificato onere amministrativo.
Passando alle novità contenute nello schema di decreto relativo alle modifiche ai bilanci e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, il provvedimento detta una disciplina specifica dei casi in cui un intermediario bancario o finanziario vigilato dalla Banca d’Italia è tenuto a redigere il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili internazionali emanati dall’organo incaricato di emanare i principi contabili (IASB) e adottati dalla Commissione europea.
Lo schema di decreto riconosce inoltre alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB.
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016.
8. 2 SETTEMBRE 2015 - BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI - Pubblicato il primo decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/34/UE - Previste nuove regole per le banche e altri intermediari finanziari
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015 il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 136, recante ”Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonchè in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87”.
8.1. Struttura del decreto
Il decreto è composto di 6 Capi e di 49 articoli.
Capo I - Disposizioni generali (art.1)
Capo II - Disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS
Sezione I - Disposizioni comuni (artt. 2 – 3)
Sezione II - Bilancio dell'impresa (artt. 4 – 21)
Sezione III - Bilancio consolidato (artt. 22 – 37)
Capo III - Disposizioni applicabili agli intermediari IFRS
Sezione I - Bilancio consolidato (artt. 38 – 40)
Sezione II - Relazioni sulla gestione (art. 41 )
Capo IV - Documenti contabili delle succursali di banche e società finanziarie di altri Paesi (art. 42 )
Capo V - Poteri delle Autorità e sanzioni (artt. 43 – 44)
Capo VI - Disposizioni finali (artt. 45 – 49)
8.2. Finalità e contenuti del decreto
Con la pubblicazione di questo primo decreto si dà attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, nella parte relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari.
Il decreto distingue, in due differenti capi:
- le disposizioni applicabili agli “intermediari non IFRS” (che riguardano la disciplina completa del bilancio individuale e consolidato) (Capo II - artt. 2 – 37);
- le disposizioni applicabili agli “intermediari IFRS”, rendendo così necessario abrogare e sostituire il D.Lgs. n. 87/1992, precedentemente in vigore, rubricato: “Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro” (Capo III - artt. 38 – 41).
Nello specifico il decreto disciplina:
- i bilanci degli intermediari finanziari che redigono i bilanci sulla base delle previsioni della Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell' 8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;
- i casi in cui un intermediario bancario o finanziario, vigilato dalla Banca d’Italia, è tenuto a redigere il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili internazionali emanati dall’organo incaricato di emanare i principi contabili (IASB - International Accounting Standards Board) e adottati dalla Commissione europea.
Il decreto in commento contiene, inoltre, la disciplina di bilancio per gli “intermediari non IFRS” (acronimo di International Financial Reporting Standards), e cioè, per i confidi minori e gli operatori di microcredito, iscritti nell’elenco di cui agli articoli, rispettivamente, 112-bis e 111 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, in continuità con il D.Lgs. n. 87/1992, include alcune disposizioni in materia di obblighi di redazione del bilancio consolidato e di contenuto della relazione della gestione per gli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (abrogando e sostituendo il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87).
Il decreto legislativo riconosce, inoltre, alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB.
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016.
Dettati i criteri generali per la redazione e il contenuto della nota integrativa (artt. 20 e 21).
La nota integrativa dovrà essere suddivisa in sezioni che illustrano i singoli aspetti della gestione aziendale.
Dettati anche i principi generali per la reazione del bilancio consolidato (artt. 22 – 35) e il contenuto della nota integrativa (art. 36), della relazione sulla gestione (art. 37).
Dettate le norme applicabili agli «intermediari IFRS» in merito alla redazione del bilancio consolidato e al contenuto della relazione sulla gestione (artt. 38 – 41).
Si tratta dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e precisamente:
- le banche italiane;
- le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 385/1993;
- le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 58/1998;
- le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
- le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993;
- gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993;
- gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del D.Lgs. n. 385 del 1993.
All’art. 42 vengono dettate le seguenti disposizioni relative alla pubblicità del bilanci delle succursali di banche e societa' finanziarie costituite in altri Stati membri o in stati extracomunitari:
1. Le succursali di banche e società finanziarie costituite in altri Stati membri pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.
I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.
2. Le succursali di banche e società finanziarie costituite in Stati extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto
conformemente alla direttiva 86/635/CEE, o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocita', sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se cio' sia previsto dagli atti di cui all'articolo 43.
I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.
3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui sopra sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti.
Si applicano, anche in deroga all'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicita' del bilancio e delle relazioni.
I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari in questione devono essere tradotti in lingua italiana.
La conformità della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale.
9. 4 SETTEMBRE 2015 - BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI - Pubblicato il secondo decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/34/UE - Previste nuove regole per le società di capitali e per altri soggetti individuati dalla legge - In vigore dal 1° gennaio 2016
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139, recante ”Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”.
Con la pubblicazione di questo secondo decreto si completa l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati delle società di capitali e degli altri soggetti individuati dalla legge.
Il decreto legislativo:
- introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali (artt. 2- 4);
- integra e modifica il Codice civile (art. 6, commi 1 – 9) e al D.Lgs. n. 127/1991 (art. 6, commi 10 – 12), al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva e altri provvedimenti legislativi già esistenti;
- apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi, per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (D.Lgs. n. 173/1997) e di revisione legale dei conti (D.Lgs. n. 38/2005 e n. 39/2010).
9.1. Struttura del decreto
Il decreto è composto di 3 Capi e di 12 articoli.
Capo I - Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti (artt. 1 - 5)
Capo II -Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato (artt. 6 e 7)
Capo III - Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi (artt. 8 - 12).
9.2. Alcune definizioni
Con la pubblicazione di questo secondo decreto si completa l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, nella parte relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati delle società di capitali e degli altri soggetti individuati dalla legge.
Dall'articolo 1, ricaviamo le seguenti definizioni:
"c) «grande società»: la società che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
d) «gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una societa' madre e una o piu' societa' figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a
20.000.000 di euro;
2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;
3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250;
e) «societa' madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
f) «societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi
contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
g) «societa' madre europea»: societa' soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE".
9.3. Attività estrattive e di sfruttamento delle aree forestali - Relazione sui pagamenti ai Governi - Contenuto e pubblicità
Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali, devono redigere, per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai Governi ( o una relazione consolidata), conforme a quanto previsto dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sono societa' madri;
b) almeno una delle societa' figlie opera in uno dei settori in questione ed e' altresi' tenuta alla redazione della relazione.
La relazione sui pagamenti ai Governi deve contenere, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di Governo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (e cioè: qualsiasi autorita' nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonche' le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene;
b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun Governo;
c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.
I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro.
Una societa' non e' soggetta all'obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai Governi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra societa' ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
b) i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata sui pagamenti ai Governi redatta da un'altra societa' madre europea che la include nel suo perimetro di consolidamento.
L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai Governi non sussiste qualora:
a) la societa' madre che redige il bilancio consolidato e' a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico e' ricompreso nell'ambito di consolidamento;
b) la societa' madre e' inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.
Le relazioni sui pagamenti ai Governi, redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate dalle ulteriori relazioni di cui al comma 3, a cura degli amministratori della società, presso l'ufficio del Registro delle imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Le relazioni restano disponibili al pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
Gli amministratori della società che omettono di depositare le relazioni sui pagamenti, ovvero che depositano relazioni che contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda fino a centoventimila euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, quando il deposito presso il Registro delle imprese delle relazioni avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori della società si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, primo comma, primo periodo, che va da 103 euro a 1.032 euro.
Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato deposito e quindi la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.
9.4. Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato - Modifiche al Codice Civile
All'articolo 6 vengono dettate le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato e vengono contemporaneamente modificati 12 articoli del Codice Civile e aggiunti due nuovi articoli:
- l'art. 2425-ter - Rendiconto finanziario;
- l'art. 2435-ter - Bilancio delle micro-imprese.
Con l'art. 2425-ter viene prevista, come nuovo allegato al bilancio d'esercizio, la introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario.
Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, "l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci".
Dunque, gli amministratori dovranno, a decorrere dal 1° gennaio 2016, redigere il bilancio di esercizio, costituito:
- dallo stato patrimoniale,
- dal conto economico,
- dal rendiconto finanziario e
- dalla nota integrativa (art. 2423, comma 1, C.C.).
Con l'art. 2435-ter viene prevista l’introduzione della nuova categoria delle “micro imprese”, per le quali si introduce un regime di contabilità ulteriormente semplificato.
Sono considerate "micro-imprese" "le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita' ".
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato degli articoli del Codice Civile modificati dall'art 6 del D.Lgs. n. 139/2015, clicca QUI.
9.5. Le modifiche ad altri provvedimenti normativi
Agli articoli 7, 8, 9 e 10 vengono, dettate sostanziose modifiche, rispettivamente:
- al D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
- al D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
- al D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.;
- al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE..
9.6. Disposizioni transitorie
All'art. 12 vengono, infine, dettate le seguenti disposizioni transitorie:
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo italiano di contabilita' (OIC) dovrà aggiornare i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
9.7. OTTOBRE 2015 - D.Lgs. n. 139/2015 - Approfondimento del Prof. Claudio Sottoriva
Su gentile concessione del Prof. CLAUDIO SOTTORIVA (Facoltà di Economia - Università Cattolica del S. Cuore di Milano) mettiamo a disposizione dei nostri lettori il commento al D.Lgs. 139/2015 relativo alle modifiche apportate al Codice Civile in tema di redazione del bilancio di esercizio (pubblicato sulla rivista "Le Società", n. 10/2015), dal titolo "Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci".
Nell'articolo si mette in evidenza come tra il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e lo schema di decreto legislativo trasmesso in data 18 maggio 2015 alle Commissioni competenti della Camera e del Senato della Repubblica non emergano differenze. Il Legislatore non sembra quindi aver accolto alcuni suggerimenti forniti in sede di consultazione pubblica, sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, nonché sulla base dell'attività istruttoria sottostante.
"Il decreto legislativo, pur aggiornando la normativa nazionale in tema di redazione del bilancio ( ....), sembra - secondo il Prof. Sottoriva - solo in parte aver accolto lo spirito della Direttiva 2013/34/UE".
Molte sono state le richieste di modifica allo schema di decreto legislativo pervenute sia da parte delle Commissioni parlamentari competenti sia da altre istituzioni (Assonime, CNDCEC) anche in relazione alle modalità con le quali altri Stati membri stanno procedendo al recepimento della stessa.
L'autore conclude l'articolo elencando una lunga serie di possibili modifiche che sarebbe stato opportuno considerare, in sede di revisione del contenuto dello schema di decreto legislativo trasmesso al Governo, all'attuale disciplina relativa alla redazione dei bilanci.
- Si riporta il testo dell'articolo:
. Prof. CLAUDIO SOTTORIVA - Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci.
10. GENNAIO 2017 - INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO per imprese e gruppi di interesse pubblico - Pubblicato il decreto che dà attuazione alla direttiva 2014/95/UE
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, recante “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”.
Il decreto, dando attuazione alla direttiva 2014/95/UE, introduce, per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, l’obbligo di inserire nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario, finalizzata a consentire una migliore valutazione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti, che dovrà contenere informazioni riguardanti i temi ambientali, sociali, quelli attinenti alla gestione del personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati. (art. 3, comma 2).
Tale dichiarazione dovrà riportare, tra l’altro, una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa, una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti aspetti, il risultato di tali politiche, i principali rischi connessi a tali aspetti, gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività specifica dell’impresa (art. 3, comma 1).
L’ambito di applicazione viene specificato all’art. 2. Sono tenuti alla redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario gli «enti di interesse pubblico», quelli indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e precisamente: le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione, le società emittenti strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società di intermediazione mobiliare, ecc., che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto in media un numero di dipendenti superiore a 500 ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro.
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato dovrà verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario ed esprimere, con apposita relazione distinta dalla relazione di revisione e giudizio sul bilancio prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo (art. 3, comma 10).
Le medesime regole valgono per gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, i quali devono includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art. 4).
La dichiarazione individuale e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario potrà:
a) essere contenuta nella relazione sulla gestione (di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata);
b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura.
Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta dovrà essere messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti revisione legale, entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio o del bilancio consolidato, e pubblicata sul Registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione o alla relazione consolidata sulla gestione (art. 5, commi 1 e 3).
Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini prescritti, presso il Registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà ridotta ad un terzo (art. 8, comma 1).
Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione è competente la CONSOB.
Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il decreto entra in vigore il 25 gennaio 2017 ma le sue disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 12, comma 1).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi
RICAPITOLANDO
Secondo quanto disposto dal comma 1, dell’art. 2423, come modificato dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli amministratori dovranno redigere il bilancio di esercizio, costituito:
1) dallo stato patrimoniale (artt. 2423-ter, 2424 e 2424-bis C.C.),
2) dal conto economico (art. 2423-ter e 2425 C.C.),
3) dal rendiconto finanziario (art. 2425-ter C.C.) e
4) dalla nota integrativa (art. 2427 C.C.).
Il bilancio dovrà, inoltre, essere corredato:
1) dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza (art . 2435, comma 1, 2519 C.C.) o dalla decisione dei soci che approva il bilancio, nel caso di SRL (art. 2478-bis e 2479 C.C.),
2) dalla relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori (art. 2428 e 2519 C.C.),
3) dalla relazione dei sindaci (art. 2429 e 2519 C.C.), o dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 2429 C.C.),
4) dall'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime (art. 2435, comma 2 e 245789-bis, comma 2 C.C.),
5) dalla dichiarazione di carattere non finanziario, che dovrà contenere informazioni riguardanti i temi ambientali, sociali, quelli attinenti alla gestione del personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva (D.Lgs. 30 dicembre 20917, n. 254, in vigore dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017).
Tale dichiarazione potrà essere contenuta nella relazione sulla gestione, oppure costituire una relazione distinta.
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RIFERIMENTI
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1. IL BILANCIO IN FORMATO XBRL
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 che fissa le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle imprese, previsto dall'articolo 37, comma 21-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
2. ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE IN FORMATO PDF/A
Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008, citato sopra, prevede, inoltre, l’obbligo di allegare alle istanze al Registro delle Imprese di un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell’atto. Pertanto, a decorrere dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) tutti gli atti da depositare al Registro delle Imprese, dovranno essere conformi allo standard PDF/A.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
3. CONSORZI
Secondo quanto disposto all'art. 2615-bis C.C., entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio:
a) devono redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e
b) devono depositarla presso l’ufficio del Registro delle imprese.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna al Registro delle imprese, clicca QUI.
4. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
. Se vuoi accedere al sito dell'OIC e scaricare i Principi contabili nazionali, clicca QUI.
5. PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)
. Se vuoi accedere al sito revisione online e scaricare i Principi contabili internazionali, clicca QUI.
. Per le PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE E APROFONDIMENTI, clicca QUI.
. Per la REDAZIONE E GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, clicca QUI.
. Se vuoi consultare alcune GUIDE e MANUALI OPERATIVI relativi al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI – Leggi, decreti, circolari e pareri ministeriali, clicca QUI.
. Per le Disposizioni dettate dal CODICE CIVILE in materia di redazione dei bilanci, clicca QUI.
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