ACCONCIATORE - ESTETISTA - L'ATTIVITA’ DI ESTETISTA
L'ATTIVITA’ DI ESTETISTA - MASSAGGI ESTETICI UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
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1. L’attività di estetista
L´attività di estetista, disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle singole leggi regionali, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l´attuazione di tecniche manuali e/o con l´utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l´aspetto estetico, mediante l´eliminazione, l´attenuazione degli inestetismi presenti.
Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Non è ammesso lo svolgimento dell´attività in forma ambulante o di posteggio.
Lo svolgimento dell´attività di "estetista", dovunque sia esercitato, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dalla legge e della licenza comunale.
Non è ammesso il rilascio di qualifiche "parziali".
2. I requisiti richiesti – Il conseguimento della qualificazione professionale
Secondo quanto disposto all’art. 3 della L. n. 1/1990, la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto, alternativamente, dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b).
Questo periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
Sinteticamente:
* APPRENDISTATO seguito da:
- 1 ANNO DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO
- 300 ORE DI CORSO
- ESAME FINALE.
* 3 ANNI DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO seguito da:
- CORSO 300 ORE
- ESAME FINALE.
* 3 ANNI DI COLLABORATORE FAMILIARE seguito da:
- 300 ORE DI CORSO
- ESAME FINALE.
* CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE DELLA DURATA DI DUE ANNI (MINIMO 1.800 ORE) PRESSO SCUOLE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE seguito da:
A) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (MINIMO 900 ORE) PRESSO UNA SCUOLA RICONOSCIUTA DALLA REGIONE
oppure
B) UN ANNO PRESSO UN'AZIENDA DI ESTETISTA
+ ESAME FINALE.
Quali documenti è possibile produrre per attestare il possesso dei requisiti
1. Il possesso di un attestato di qualificazione professionale (biennale, di specializzazione o di formazione teorica), può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del diploma (portare originale in visione).
2. La durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore può essere documentata tramite l'estratto conto previdenziale INPS che rileva i periodi effettivi di lavoro.
3. Il livello di inquadramento e le mansioni svolte, possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro.
4. L'esperienza maturata in qualità di socio può essere documentata tramite attestazione della regolarità contributiva INPS e tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo).
I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione).
5. l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare, può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo).
6. L'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS).
N.B. Per quanto riguarda le novità introdotte dal D.Lgs. n. 147/2012, in merito al riconoscimento della qualifica professionale da parte dei Comuni, vedi il punto 3.1. riportato sopra a proposito dell'attività di acconciatore.
3. LA DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITA'
Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l’esercizio delle attività di estetista è soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune territorialmente competente o allo sportello unico del Comune, laddove esiste, senza essere subordinata:
a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
b) al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
Viene solamente richiesto:
a) il preventivo possesso dell'abilitazione professionale;
b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e sanitari, dettati dalle singole leggi regionali e dai regolamenti comunali.
A decorrere dal 14 settembre 2012, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n.147/2012 , chi intende svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, non deve più richiedere preventivamente alla Camera di Commercio il riconoscimento della apposita qualifica professionale, ma deve, contestualmente all'inizio dell'attività, presentare telematicamente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa/l'unità locale, attraverso il competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) telematico.
. Se vuoi sapere qual è il SUAP competente per territorio a cui rivolgersi, clicca QUI.
La SCIA presentata al SUAP telematico, deve contenere la dichiarazione del possesso dei necessari requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività.
Ricordiamo che per poter procedere all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è necessario che l'abilitazione professionale sia posseduta, per quanto riguarda le ditte individuali, dal suo titolare.
Per quanto riguarda le società, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, le stesse dovranno indicare, per ciascun socio prestatore d'opera, le mansioni effettivamente svolte, ed esibendo il relativo certificato di abilitazione professionale limitatamente ai soci che svolgono tutte le mansioni inerenti l'attività di estetista.
Vendita di prodotti cosmetici da parte dei centri estetici
L'articolo 7 della legge n. 1/1090 dispone che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetica che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono soggette alle disposizioni dettate dalla legge 11 luglio 1971, n 426.
4. UTILIZZO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO
4.1. 11 MAGGIO 2011 - In arrivo un decreto interministeriale che determina le caratteristiche e le cautele d’uso
Il Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio ha firmato, in data 11 maggio 2011, il Decreto interministeriale (Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico) che aggiorna le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati dalla legge n. 1/1990 che disciplina le attività di estetista.
Si tratta delle apparecchiature utilizzate per le attività estetiche, come lampade abbronzanti, apparecchi per massaggi, depilatori e attrezzi per ginnastica, dovranno rispettare normative di sicurezza più stringenti e precise specifiche tecniche.
Il decreto, oltre ad aggiornare l'elenco delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico, contenuto nella Legge n. 1/1990, riporta delle schede tecniche che indicano nel dettaglio caratteristiche, modalità di applicazione e cautele d'uso previste a garanzia della sicurezza dei consumatori.
Tra le novità, il divieto di utilizzo del solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi per minori di 18 anni, donne in stato di gravidanza, soggetti che hanno sofferto o soffrono di neoplasie e che si scottano con facilità a seguito dell'esposizione ai raggi solari.
In ogni caso, non devono essere vantati effetti terapeutici, essendo le finalità unicamente estetiche.
(Fonte: Ministero della Salute - Comunicato n. 113 del 11 maggio 2011).
4.2. 15 GIUGNO 2011 - Reso noto il testo del nuovo decreto
E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Salute) 28 marzo 2011 che disciplina l'impiego di apparecchi elettromeccanici utilizzati per attività di estetista.
Il decreto – in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - riporta due Allegati:
- l’Allegato 1 riporta l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico e va a sostituire l’elenco riportato in allegato alla legge n. 1/1990;
- l’Allegato 2 riporta le caratteristiche tecnico-dinamiche , i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico riportati nell’allegato 1.
Si tratta di un aggiornamento dell’elenco allegato alla legge n. 1/1990, che tiene conto dell’evoluzione tecnologica del settore.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto e dei due allegati, direttamente dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
4.3. 15 LUGLIO 2011 - Pubblicato il nuovo decreto - I contenuti e le novità introdotte
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011, il Decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista".
. Se vuoi scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati, clicca QUI.
Con un decreto interministeriale entrato in vigore il 30 luglio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute hanno definito le direttive a cui i centri estetici devono adeguarsi in materia di macchinari, procedure, cautele d’uso, a garanzia di una maggiore sicurezza sia degli operatori dei centri che degli utenti.
Questi alcuni dei contenuti del decreto.
Apparecchi ad uso estetico
Viene aggiornato l'elenco delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico, contenuto nella Legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista.
Per ogni apparecchio viene fornita una scheda tecnico-informativa che ne definisce caratteristiche, modalità di esercizio, cautele d'uso e indica le norme tecniche da applicare.
Solarium per l’abbronzatura
Le lampade abbronzanti UV-A e quelle al quarzo e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini, ecc.) rappresentano sorgenti di radiazione ultravioletta, con possibilità di effetti cronici soprattutto a livello della pelle e degli occhi.
Gli effetti possono dipendere dalla qualità e quantità delle radiazioni come anche dalla sensibilità cutanea e oculare dell’individuo.
Il decreto proibisce l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
- minori di 18 anni;
- donne in stato di gravidanza;
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie alla cute;
- soggetti che non si abbronzano, o che si scottano, facilmente all’esposizione al sole.
L’utilizzo è, invece, sconsigliato:
- a chi ha molti nei,
- ai soggetti con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza,
- a chi assume farmaci, che, in alcuni casi, aumentano la fotosensibilità agli UV.
Nel centro estetico, prima del trattamento, è necessario informare i clienti sugli effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV e dovranno essere esposti appositi cartelli, in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni e cautele d’uso.
Nel decreto viene anche specificato che l’uso delle apparecchiature ha esclusivamente fini estetici e non terapeutici, pertanto non devono essere vantati effetti benefici.
Apparecchi a luce pulsata
L’impiego di apparecchiature per depilazione a luce pulsata è riservato a personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica, in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare.
Durante il trattamento è necessario evitare di dirigere la luce direttamente verso gli occhi; in ogni caso il decreto prevede l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, di proteggere gli occhi con occhiali protettivi o sistemi equivalenti.
Previsto il divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.
(Fonte: Sito del Governo)
4.4. 24 MARZO 2014 - Sentenza del Consiglio di Stato n. 1417/2014 - L'elenco approvato nel 2011 è incompleto
L'esclusione degli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata, della luce pulsata per foto depilazione … e del laser per la depilazione estetica” dalla lista degli apparecchi che è possibile utilizzare nei centri estetici per trattare cellulite ed effettuare la depilazione non è legittima. Dunque, l'elenco approvato con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero della salute 12 maggio 2011 n. 110, in attuazione della legge n. 1/1990 che disciplina l'esercizio dell'attività di estetica, va integrato.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la Sentenza n. 1417, depositata il 24 marzo 2014, che viene riportata sotto nella sezione "GIURISPRUDENZA".
4.5. 28 DICEMBRE 2015 - Pubblicato un nuovo regolamento relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015, il Decreto Interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, recante “Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista”.
Fanno parte integrante del decreto due allegati:
• l’ALLEGATO 1, che riporta l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico;
• l’ALLEGATO 2, che riporta le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico riportati nell’allegato 1.
Entrambi gli allegati sostituiscono quelli del D.M. 12 maggio 2011, n. 110, dando così esecuzione alla sentenza n. 1417 del 18 febbraio 2014, depositata il 23 marzo 2014, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione sesta, accogliendo l'appello relativamente ai profili afferenti al difetto di istruttoria e motivazione dell'impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, ha annullato le disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati al punto 7 delle premesse della pronuncia stessa (che sono: gli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata; la luce pulsata per foto depilazione e il laser per la depilazione estetica).
Il testo del decreto e dei suoi due allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.
- Si riporta la seguente TABELLA:
. APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO - DUE DECRETI A CONFRONTO (D.M. n. 110/2011 e D.M. n. 206/2015).
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RIFERIMENTI
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. Per gli adempimenti presso il REGISTRO DELLE IMPRESE, clicca QUI.
. Per gli adempimenti presso l'ALBO DELLE IMPRESE
ARTIGIANE, clicca QUI.
. Per gli adempimenti ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, clicca QUI.
. Per L’ ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, clicca QUI.
. Per le problematiche ci carattere particolare - Approfondimenti , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI , clicca QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI, clicca QUI.
. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento inerente i SOLARIUM E CENTRI DI ABBRONZATURA, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE, clicca QUI.
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