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CNS - CIE - TS - LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)





IL NUOVO MODELLO DI CARTA D'IDENDITA' VOLUTO DALL'EUROPA

1. MAGGIO 2019 - Europa, in arrivo una nuova carta d'identità

L'Unione europea sta rafforzando la sicurezza delle carte d'identità per ridurre la frode d'identità.
Il Consiglio ha, infatti, adottato un regolamento che garantirà che le carte d'identità dei cittadini dell'Unione e i titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'UE e ai loro familiari che sono cittadini di paesi terzi siano più sicuri.
La nuova normativa migliorerà la sicurezza delle carte d'identità introducendo norme minime relative alle informazioni fornite in questi documenti e agli elementi di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri che rilasciano tali documenti.
Essa non obbliga gli Stati membri a introdurre carte d'identità se non sono previste dalla legislazione nazionale.

Norme di sicurezza per le carte d'identità

In base alle nuove norme, le carte d'identità dovranno essere prodotte utilizzando un modello uniforme tipo carta di credito (ID-1), comprendere una zona funzionale a lettura ottica ed essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
Dovranno inoltre includere una foto e due impronte del titolare, conservate in formato digitale, su un microchip senza contatto.
Sulla carta d'identità figurerà, all'interno di una bandiera dell'UE, il codice paese dello Stato membro che ha emesso la carta.

Le carte d'identità avranno una validità minima di cinque anni e una validità massima di 10 anni.
Gli Stati membri potranno rilasciare carte d'identità con un periodo di validità più lungo alle persone dai 70 anni in su.
Le carte d'identità rilasciate ai minori possono invece avere una validità inferiore a cinque anni.

Eliminazione graduale delle vecchie carte d'identità

Le nuove norme entreranno in vigore due anni dopo l'adozione, il che significa che entro tale data tutti i nuovi documenti dovranno soddisfare i nuovi criteri.
In generale, le carte d'identità esistenti che non soddisfano i requisiti cesseranno di essere valide 10 anni dopo la data di applicazione delle nuove norme oppure alla scadenza, se anteriore.
Le carte d'identità rilasciate a cittadini dai 70 anni in su resteranno valide fino alla scadenza, purché rispettino le norme minime di sicurezza specificate e comprendano una zona funzionale a lettura ottica.
Le carte meno sicure che non soddisfano le norme minime di sicurezza o non comprendono una zona funzionale a lettura ottica scadranno entro cinque anni.

Garanzie in materia di protezione dei dati

Le nuove norme offrono solide garanzie in materia di protezione dei dati affinché le informazioni raccolte non finiscano nelle mani sbagliate. In particolare, le autorità nazionali dovranno garantire la sicurezza del microchip senza contatto e dei dati in esso contenuti, in modo che non possano essere oggetto di violazione o di accesso non autorizzato.

Titoli di soggiorno

Le norme specificano inoltre le informazioni minime che devono figurare nei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'UE, oltre ad armonizzare il modello e altre specifiche delle carte di soggiorno rilasciate a cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione.

. Se vuoi saperne di più, clicca QUI.

. Se vuoi consultare il testo del nuovo regolamento , clicca QUI.


LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)

1. I servizi innovativi offerti ai cittadini

Nel modello strategico che il Governo sta realizzando per una Pubblica Amministrazione efficace, tempestiva, efficiente e trasparente, sono previsti i seguenti servizi innovativi:
Carta d'Identità Elettronica (CIE) per tutti gli aventi diritto (circa 50 milioni di cittadini italiani);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS): disegnata per aiutare cittadini e imprese ad accedere ai servizi di e-government via Internet in modo sicuro e, al contempo, indispensabile per permettere ai portali della PA di erogare servizi interattivi che devono trattare informazioni sensibili, per esempio nell’ambito fiscale e della giustizia;
Carta Regionale dei Servizi: la via di accesso sicura e veloce ai servizi sanitari, ai dati clinici e amministrativi del Sistema Informatico Socio-Sanitario (SISS) regionale da parte dei cittadini.


2. La Carta d'Identità Elettronica - CIE

La Carta d'Identità Elettronica (CIE), è il documento di identificazione destinato a sostituire la carta d'identità cartacea sul territorio italiano.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica (articolo 7-vicies ter della Legge 31 marzo 2005, n. 43).


3. Aspetto esterno della CIE

Di materiale plastico e formato tipo "bancomat" o tesserino del codice fiscale, la CIE è prodotta dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che provvede anche alla sua inizializzazione, procedura che rende la carta equivalente a un documento in bianco.
A tale procedura segue la formazione, che è la fase in cui il Comune imprime sulla carta i dati identificativi del titolare.
Per conoscere l'identità della persona non sarà necessario introdurre la carta in un lettore: le generalità e la fototessera del titolare saranno stampate sulla carta e saranno quindi leggibili chiaramente.
Il CNIPA svolge attività di gestione e monitoraggio della fornitura.


4. Che cosa contiene

La CIE contiene i dati personali, il codice fiscale, i dati di residenza, la cittadinanza, il codice numerico del comune di rilascio, la data del rilascio e la data di scadenza oltre alla firma del titolare, la fotografia ed eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio.


5. Quali servizi offre la CIE

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) è in primo luogo un valido documento di identificazione personale, grazie alla fotografia e all'indicazione delle generalità del soggetto, contenendo in più rispetto al documento cartaceo anche l'indicazione del codice fiscale.
La possibilità di inserire, inoltre, dati aggiuntivi nel microchip di memoria potrà consentire, per previsione normativa, l'integrazione con altri documenti, quali:
• la tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
• la tessera elettorale e
• l'abilitazione a nuovi servizi attraverso l'inserimento nella carta della Firma elettronica Digitale
.

I Comuni possono predisporre servizi ed installarli sul microchip della CIE.
In prospettiva la carta d'identità elettronica potrà divenire, in via generale secondo il piano nazionale di e-government, lo strumento di accesso per via telematica non solo ai servi del proprio Comune, ma di tutta la Pubblica Amministrazione.



IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)

1. NOVEMBRE 2007 - Fissate le regole tecniche della CIE

Dopo anni di sperimentazione, la carta di identità elettronica si avvia alla piena operatività.
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 229, il decreto 8 novembre 2007, adottato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fissa le regole tecniche e di sicurezza per la carta d'identità elettronica (CIE).
Il presente decreto e relativi allegati sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 2000, successivamente modificato con i decreti ministeriali 14 maggio 2003, 6 novembre 2004 e 2 agosto 2005, recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento di identità elettronici.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.


2. Durata della CIE - Impronte digitali

2.1. Durata della Carta d'identità - 10 ANNI

Per effetto del disposto di cui all'art. 31, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, dal 26 giugno 2008 il periodo di validità della carta d'identità è passato da 5 a 10 anni.

Ai fini del rinnovo, i Comuni saranno tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il 180° ed il 90° giorno antecedente la data di scadenza medesima.

In attuazione di tale disposizione normativa, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 8 del 26 giugno 2008: "Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.


Il Decreto legge n. 112/2008 prevede, inoltre, che la modifica della validità del documento d’identità trovi applicazione anche per le Carte in corso di validità al 26 giugno 2008 (data di entrata in vigore della legge) ed in tal senso il Ministero dell’Interno ha disposto che:
• per quanto riguarda la Carta d’identità in formato cartaceo, nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, il Comune procede con la convalida del documento originario per ulteriori cinque anni, apponendo la dicitura: “validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ….. “;
• per quanto riguarda le Carte d’Identità Elettroniche che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, il Comune attesta l’estensione di validità a 10 anni, rilasciando un certificato che riporta i dati identificativi della CIE, le generalità del titolare e la nuova data di scadenza, da conservare insieme al documento elettronico.


2.2. Impronte digitali sulla Carta d'identità

Per effetto del disposto di cui all'art. 31, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, dal 26 giugno 2008, a partire dal 1° gennaio 2010, le carte d'identità rilasciate dovranno essere munite delle impronte digitali della persona alla quale si riferiscono.

Tale data è stata posticipata al 1° gennaio 2011 dall'art. 3, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (c.d. decreto mille-proroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 febbraio 2010, n. 48.

Secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 5, lett. b), n. 1 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), "Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.".


2.3. Emissione di nuove carte d'identità in sostituzione di quelle prorogate - Circolare del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha emanato la Circolare n. 23 del 28 luglio 2010 con la quale viene concessa la possibilità di procedere alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio.
Pertanto, a richiesta del cittadino che intende recarsi all'estero - dietro corrispettivo del costo della carta, unitamente al diritto di segreteria - potrà essere rilasciato un nuovo documento d'identità, previo ritiro di quello in possesso dell'interessato.
La decisione è stata presa a seguito dei disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità prorogato attraverso apostilla che veniva apposta sul documento cartaceo, ovvero, per la carta d'identità elettronica, attraverso consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per effetto della legge, secondo le disposizioni che furono dettate dalle Circolari n. 8 del 26 giugno 2008 e n. 12 del 27 ottobre 2008.

. Se vuoi scaricare il testo delle circolari citate, clicca QUI.


3. MAGGIO 2008 - Costi per la richiesta della CIE

- Con decreto del 9 maggio 2006 sono stati fissati gli importi delle spese a carico dei soggetti richiedenti la carta di identità elettronica.
Per l'anno 2006, l'importo delle spese è stato inizialmente fissato in 30,50 euro, comprensivo di IVA (20%).
L'importo doveva essere riscosso all'atto della presentazione della richiesta della CIE, mediante versamento sul CCP n. 67422592, intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.

Tale importo fu subito ritenuto eccessivo con la conseguenza che avrebbe potuto portare a un fallimento della sperimentazione in corso.

- Successivamente, con il decreto 16 febbraio 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, abbassò l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta di identità elettronica (CIE), fissandolo in 20,00 euro (IVA compresa).
Tale importo viene riscosso dai Comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica e girato successivamente allo Stato.
I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini sono versati dai Comuni il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito Conto Corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - con imputazione al capo X - Capitolo 3746, causale: «Comune di ............... corrispettivo per il rilascio di n. ........... carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

- Con il decreto 11 aprile 2007, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha in seguito stabilito le modalità di riassegnazione delle somme derivanti dal rilascio della CIE.

Dunque, la CIE avrà un costo di 20,00 euro (IVA compresa); a detto importo dovrà essere aggiunto un diritto di segreteria, riservato ai Comuni, di importo pari a 5,42 euro e l'imposta di bollo di 14,62 da applicare sulla richiesta.
Nonostante che l'importo da pagare per la CIA sia notevolmente superiore rispetto al costo pagato in precedenza per avere la carta d'identità cartacea (si pagava solo il diritto di segreteria di 5,42 euro), si fa rilevare che l'importo stabilito dalla normativa italiana è inferiore a Francia (40,00 euro), Germania (36,00 euro) e Gran Bretagna (70 sterline).

- Con D.M. 22 aprile 2008 è stato stabilito che l’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica (CIE) e' determinato in euro 20,00 (IVA compresa).
Tale importo viene riscosso dai Comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.
Dunque, anche per il 2008 il costo per il rilascio della CIE è fissato in 25,42 euro, compresi i diritti comunali.


4. GIUGNO 2009 - Le novità introdotte dalla legge n. 69 del 2009

In data 19 giugno 2009, sul Supplemento Ordinario n. 95, alla Gazzetta Ufficiale n. 140, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile".

All'interno di questa legge vi sono tre articoli (34, 36 e 37), che vanno a modificare il D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e il D.P.R. n. 117/2004 (Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
. Se vuoi scaricare il testo del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 117/2004, nella sua redazione aggiornata, clicca QUI.


La principale novità apportata in materia di CIE, si rinviene all'art. 37, comma 1, lett. a), attraverso il quale, all'articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, viene aggiunto il comma 8-bis, nel quale si stabilisce che "Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica".

Lo stesso articolo, al comma 2, apporta modifiche al comma 3, dell'articolo 2 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117, stabilendo che, al momento dell'emissione o del rinnovo della CNS non deve più essere accertato se il soggetto richiedente sia o meno in possesso della CIE.


5. La Carta d'identità ai minori

5.1. Le novità introdotte dal D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n. 206/2011

Il comma 5, dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha apportato modifiche all'articolo 3 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. n. 773/1931.
In particolare:
• si sopprime il limite di età di rilascio della carta d’identità, attualmente fissato in anni quindici, analogamente a quanto previsto dalla disciplina sul passaporto;
• vengono fissate le durate di validità della carta di identità:
- 3 anni per i minori di 3 anni,
- 5 anni nella fascia di età 3-18 anni,
- 10 anni per i maggiorenni
;
• si stabilisce l’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire dai dodici anni di età (in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 444/2009 del 6 maggio 2009);
• vengono disciplinate le modalità di espatrio del minore di anni quattordici munito di carta d’identità; si prevede che debba essere indicato – in un documento vidimato dalla Questura o, se redatto all’estero, dall’Autorità Consolare – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui i minori medesimi sono affidati, in assenza dei genitori.

. Se vuoi approfondire i contenuti della legge n. 106/2011, di con versione del D.L. n. 70/2011 e scaricarne il testo, clicca QUI.


5.2. La Carta d'identità ai minori - Circolare del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 15 del 26 maggio 2011, ha fornito indicazioni in merito alla disposizione dettata dal comma 5 dell'art. 10 del D.L. n. 70/2011.
L'art. 10, del Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 ("Servizi ai cittadini") ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d'identità.
Alla luce delle nuove disposizioni, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento diversa, a seconda dell'età del minore:
• 3 anni per i minori di 3 anni;
• 5 anni nella fascia di età 3-18 anni
.

Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. n. 649/1974.
In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000. La carta d'identità, sia cartacea che elettronica, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o autorità consolari - il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Si suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci di munirsi di documentazione idonea a comprovare la potestà sul minore (es. certificato nascita con paternità e maternità).
I minori di 12 anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.
Il D.P.C.M. del 25 marzo 2011 (Tabella 1) ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.
Le nuove disposizioni relative a rilascio e durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.


5.3. La Carta d'identità ai minori - Le novità introdotte dal D.L. n. 1/2012

L'articolo 40 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 ha introdotto alcune disposizioni in materia di carta d'identità,
In particolare, il comma 2, lett. a), del citato art. 40, che modifica l'art. 3, comma secondo, del R.D. n. 773/1931, limita l'obbligo di apposizione dell'impronta digitale (decorrente dal 10 gennaio 2013, ai sensi del D.L. n. 216/2011) alla sola carta d'identità elettronica.

Il comma 2, lett. b), dell'art. 40, che sostituisce l'art. 3, quinto comma, del citato R.D. n. 773/1931, prevede che " La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero".
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012, Prot. 01225, ha fornito, a tale proprosito, alcune delucidazioni precisando che, in attuazione del primo periodo della suindicata disposizione - applicabile alla sola carta d'identità cartacea, nelle more dell'adeguamento del supporto della carta d'identità elettronica. rilasciata dai comuni sperimentatori - l'ufficiale delegato dal Sindaco, su richiesta, dovrà apporre sull'ultima facciata del documento in questione la dicitura "nome dci genitori o di chi ne fa le veci", e di seguito il nome e il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci, nonché il timbro del comune e la firma del dipendente delegato.
Tali elementi potranno altresì essere aggiunti sul documento già rilasciato. atteso che la norma non esclude tale possibilità.

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6. 30 DICEMBRE 2015 - CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - Fissate le nuove modalità tecniche di emissione

Dopo oltre venti anni ormai di annunci, rinvii e sperimentazioni più o meno riuscite, arriva per tutti gli italiani la carta d’identità elettronica.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il Decreto 23 dicembre 2015, con il quale il Ministero dell’Interno ha fissato le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE).
Il presente decreto – che sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 novembre 2007 - definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando, altresì, le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE.
Al suo interno sarà contenuto un microprocessore che memorizzerà le informazioni necessarie “per la verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici, nonché per l’autenticazione in rete”.
Oltre alle impronte digitali (esclusi i bambini) e alla possibilità per i maggiorenni di indicare la volontà o meno di donare gli organi, ci sarà infatti un PIN che permetterà l’accesso a tutti i servizi online offerti dalla pubblica amministrazione, in linea con il varo del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID).
Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha, infatti, facoltà di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
Tale indicazione verrà trasmessa dal Comune al Sistema Informativo Trapianti (SIT) con le modalità indicate nell'allegato B al presente decreto.
Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune.
Il nuovo documento sostituirà gradualmente quelli cartacei (e quelli elettronici sperimentali) già in circolazione.
I primi a partire saranno i Comuni, alla data del 30 dicembre 2015 (data di entrata in vigore del presente decreto), già emettono la carta d'identità elettronica; questi Comuni dovranno avviare il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Commissione interministeriale permanente della CIE, istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.
Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE sarà avviato secondo il piano che sarà definito dal Ministero dell'interno sentita la Commissione interministeriale permanente della CIE.
Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria validità fino alla scadenza.
In caso di furto o smarrimento, il cittadino potrà effettuare il blocco della propria CIE per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE, e sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia.

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7. 10 GIUGNO 2016 - NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - Prime indicazioni dal Ministero dell'Interno sulle procedure di rilascio

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 10 del 10 giugno 2016, Prot. 0001410, con la quale vengono fornite le prime indicazioni ai 199 Comuni scelti per rilasciare la Nuova Carta di Identità Elettronica, prevista dal D.L. n. 78 del 2015.
L'art. 10, comma 3, del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha infatti abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato (DDU) ed ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino.
L'entrata in operatività della nuova Carta d'identità elettronica sostituisce la vecchia CIE di cui al decreto ministeriale 8 novembre 2007.
La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative, con decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015, sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.
L'articolo 3 del citato decreto stabilisce che il supporto fisico della CIE è realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori e integrato con un microprocessore senza contatto per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).
Il cittadino può chiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.
Per venire incontro alle esigenze del cittadino e per agevolare il Comune nelle operazioni di acquisizione dei dati è previsto un Portale istituzionale delle CIE, all'indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all'interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE.

Inoltre il cittadino, avvalendosi del citato Portale, ha la possibilità di prenotare l'appuntamento con gli uffici comunali ed indicare l'indirizzo di consegna della CIE.
E' prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell'articolo 3 del T.U.L.P.S., emanato con regio decreto n. 773/193, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte così come disciplinato dalle linee guida adottate da questo Ministero congiuntamente al Ministero della salute ed inviate alle SS.LL. con nota n. 0002128 del 29 luglio 2015.

I Comuni verranno dotati di un'infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche (corredate di personal computer, stampante multifunzione, scanner di impronta, lettore per la verifica delle funzionalità del documento, lettore di codice a barre, lettore di smart card), attraverso le quali potranno acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite un canale sicuro, inviarli, per la certificazione, al Centro nazionale dei servizi demografici (CNSD) ubicato presso il Ministero dell'Interno, che a sua volta li trasmetterà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del documento elettronico all'indirizzo indicato dal titolare.
L'Ufficiale d'anagrafe o un suo delegato, che sarà munito di una smart card, per l'accesso al portale del CIEOnline, al termine dell'operazione rilascerà al cittadino, la ricevuta della richiesta della CIE.
La consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta oppure presso il Comune.

L'elenco dei Comuni che inizieranno ad emettere la CIE (riportato nell'Allegato 2 alla circolare) e il relativo piano di avvio sono stati approvati dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 13, comma 5, del citato decreto ministeriale e determinati sulla base dei Comuni già coinvolti nell' emissione della "vecchia" CIE in via sperimentale, proprio in considerazione dell'esperienza maturata al riguardo, ai quali sono stati aggiunti i Comuni pilota nella sperimentazione del progetto ANPR.
Al fine di consentire l'emissione della CIE nei 199 Comuni così individuati, l'IPZS ha dato incarico al proprio fornitore di installare le postazioni di lavoro in conformità al citato piano e di organizzare corsi di formazione per il personale addetto.
Gli operatori comunali potranno, inoltre, prendere visione del manuale di formazione pubblicato sul sito della Direzione centrale per i servizi demografici alla sezione CIE nella quale verranno inserite progressivamente ulteriori informazioni relative al nuovo progetto.
E' stato, infine, allestito un centro di assistenza tecnico presso il CNSD unitamente a personale dell'IPZS per supportare i Comuni che, in caso di difficoltà nel processo di emissione della nuova CIE, invieranno, ai fini di snellimento e celerità del procedimento, una mail all'indirizzo cie@interno.it, segnalando le criticità riscontrate.
In casi eccezionali, si potrà ricorrere ai seguenti numeri di telefono: 06 465 27309, 06 465 27310, 06 465 49311.

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8. 16 GIUGNO 2016 - NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - Determinato l'importo del corrispettivo da porre a carico del richiedente

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il DECRETO 25 maggio 2016, recante "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43".
L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica, a titolo di rimborso delle spese di cui all'art. 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.
L'importo totale viene riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico - consolari all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.
L'importo totale, comprensivo di tutti i diritti spettanti, può essere riscosso con modalità informatiche all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono versati direttamente alla cassa dei comuni, devono essere successivamente riversati dai comuni stessi il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale:«Comune di .................... corrispettivo per il rilascio di n. .............. carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno.
I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta d'identità elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della tesoreria del comune stesso.

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9. 4 LUGLIO 2016 - NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - Nuova circolare del Ministero dell'Interno - Le indicazioni sulle emissioni - Istruzioni operative ai Comuni sul riversamento degli importi al Bilancio dello Stato

Il Ministero dell'Interno, facendo seguito alla circolare n. 10 del giugno scorso, ha emanato una seconda circolare, la n. 11 del 4 luglio 2016, Prot. 0001538, con la quale fornisce ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE.
Con il decreto del 25 maggio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione è stato determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d'identità elettronica (CIE).
Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento.
A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza.
L'importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai Comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.
Come previsto dall'art. 2 dello stesso decreto, i Comuni provvederanno a riversare il corrispettivo di 16,79 euro, per ciascuna richiesta di carta d'identità, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, indicando quale causale: "Comune di corrispettivo per il rilascio di n ____ carte d'identità elettroniche", dandone comunicazione al Ministero dell'interno.
Inoltre, come chiarito nell'avviso pubblicato sul sito internet di questa Direzione Centrale fin dal 22 giugno scorso, il versamento dovrà essere effettuato per tutti i comuni, al già citato capo X e capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN : IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, che corrisponde ai versamenti in conto competenza.

Sarà curata dalla Direzione Centrale per i Servizi demografici del Ministero dell'Interno la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7-vicies quater del decreto legge n. 7/2005.

Considerato il rilevante numero dei versamenti da acquisire dai Comuni (due per ciascun mese per ogni Comune), si sono stabiliti contatti con gli Uffici del Ministero dell'Economia che dispongono dei dati contenuti nelle quietanze dei versamenti presso la Banca d'Italia per riceverne un riepilogo, con frequenza mensile, su cui poter effettuare elaborazioni e conteggi a cura della scrivente Direzione Centrale, e ciò al fine di semplificare gli adempimenti formali a carico dei Comuni.
Pur in tale prospettiva permane, tuttavia, l'esigenza di ricevere dai Comuni un quadro riassuntivo dei versamenti effettuati che andrà trasmesso, entro i primi giorni del mese successivo del trimestre di riferimento, secondo lo schema di prospetto previsto nell'allegato A alla Circolare. Tale prospetto che andrà accompagnato da una nota di trasmissione del Comune.
Il primo trimestre di riferimento sarà quello che va da luglio a settembre 2016, per cui il relativo prospetto andrà trasmesso alla Direzione Centrale per i Servizi demografici del Ministero dell'Interno nei primi giorni del prossimo mese di ottobre, al seguente indirizzo mail: gestione_cie@interno.it
Nella circolare si precisa altresì che sono in corso iniziative per assicurare che il corrispettivo possa essere versato dal cittadino anche tramite la piattaforma PagoPA.


Rilascio della vecchia CIE e corrispettivi da esigere - Periodo transitorio

L'entrata in operatività della nuova Carta d'identità elettronica sostituisce la vecchia CIE di cui al decreto ministeriale 8 novembre 2007.
A seguito del calendario previsto nella Circolare n. 10 del 2016, vi sono alcuni Comuni che continueranno ad emettere la vecchia CIE dopo il 4 luglio prossimo e fino a quando non sarà operativa negli stessi comuni la nuova CIE.
In proposito, il Ministero ricorda che al rilascio della vecchia CIE si applica il decreto prezzi del 22 aprile 2008 che stabilisce il corrispettivo di 20,00 euro a ristoro delle spese statali.
In questa prima fase di avvio di emissione della nuova CIE, anche al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dai Comuni, per evitare disservizi ai cittadini e consentire una adeguata campagna informativa su modalità e tempi di rilascio del nuovo documento, il Ministero ha ritenuto di non escludere, la possibilità di rilasciare in via temporanea anche la carta d'identità in formato cartaceo.
Tuttavia, il Ministero raccomanda ai comuni di adottare ogni utile iniziativa idonea ad assicurare il rilascio della nuova CIE in via prioritaria e prevalente, al fine di consentire la diffusione del nuovo documento d'identità, previsto dalla recente normativa, che presenta caratteristiche di elevata tecnologia in conformità agli standard europei.

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10. 19 OTTOBRE 2016 - NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - Istituito un Portale dedicato - Dal 2017 rutti i comuni saranno abilitati al rilascio - Nuova circolare del Ministero dell’Interno

A partire dalla prima metà del 2017, tutti i Comuni, gradualmente, secondo un piano di dispiegamento che verrà approvato dalla Commissione interministeriale permanente della Carta d’Identità Elettronica (CIE), saranno abilitati all'emissione della nuova CIE.
Lo comunica il Ministero dell’Interno con la circolare n. 18 del 19 ottobre 2016, Prot. 0002297, il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi.
Per venire incontro alle esigenze del cittadino e per agevolare il Comune nelle operazioni di acquisizione dei dati è previsto un Portale istituzionale della CIE, all'interno del quale il Comune e il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE, per conoscere lo stato di attivazione del progetto sul territorio e le modalità di accesso all'help desk .
Inoltre il cittadino, avvalendosi sempre del citato Portale, avrà la possibilità di prenotare l'appuntamento con gli uffici comunali, laddove il Comune riterrà di attivare il citato servizio, ed indicare l'indirizzo di consegna della carta d'identità elettronica.
Il cittadino può chiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.
L'Ufficiale d'anagrafe o un suo delegato, che sarà munito di una smart card, per l'accesso al portale di gestione CIE On line al termine dell'operazione rilascerà al cittadino, la ricevuta della richiesta della CIE. Il Ministeri ricorda che la consegna della carta d'identità elettronica avverrà entro sei giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di rilascio presso l'indirizzo di residenza o quello indicato dal cittadino sul territorio nazionale o, infine, presso il Comune competente a ricevere la domanda.
Nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative, il singolo Comune (o municipalità) rilascerà il nuovo documento elettronico e non sarà più possibile procedere all'emissione dell'originaria CIE in via sperimentale né della carta d'identità in formato cartaceo se non nei limiti indicati nella circolare n. 11/2016.
Viene, inoltre ricordato che il corrispettivo, come indicato nella circolare n. 11/2016 (A11.1), è fissato dall'art. 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento.
A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che verranno riscossi dai comuni all'atto della richiesta di emissione della CIE e che resteranno nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza.

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11. 31 MARZO 2017 - CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA - Dal 26 aprile altri 350 Comuni saranno abilitati al rilascio - Nuova circolare del Ministero dell'Interno

Dopo la prima fase, iniziata il 4 luglio 2016, che ha visto coinvolti 199 Comuni, dal prossimo 26 aprile 207, anche se in maniera graduale, altri 350 Comuni saranno dotati delle postazioni necessarie al rilascio della nuova carta di identità elettronica (CIE).
Si arriverà così ad un totale di 549 Comuni che, secondo i dati del Ministero dell’Interno, coprirà il 50% della popolazione nazionale.
Lo ha comunicato il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici con la circolare n. 4/2017 del 31 marzo 2017.
Per consentire un'adeguata conoscenza del procedimento di rilascio della CIE lo stesso Ministero ha previsto un piano di formazione che sarà effettuato sia con lo svolgimento di corsi in aula presso alcuni capoluoghi di provincia sia con strumenti multimediali quali l' "aula virtuale" e il video corso.
Ai corsi potranno partecipare gli operatori comunali presso le aule che verranno messe a disposizione dalle Prefetture (Allegato n. 3 alla circolare).
Al momento in cui i Comuni saranno abilitati al rilascio della CIE dovrà essere abbandonato il rilascio del formato cartaceo che, tuttavia, rimarrà disponibile nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi e gare pubbliche.
Il Ministero fa infine presente che, a norma dell'art.18 del D.M. del 23 dicembre 2015 "Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria validità fino alla scadenza".

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12. SETTEMBRE 2017 - NUOVA CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) - Al via la terza del piano per l’emissione in tutti i Comuni - Circolare del Ministero dell'Interno

Dal 2 ottobre 2017 parte la terza fase per l'attivazione della carta d'identità elettronica (CIE) in tutti i Comuni italiani.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Interno con la Circolare della Direzione Centrale Servizi Demografici n. 8 del 5 settembre 2017.
Con questa terza fase si andrà (finalmente) all’emissione della CIE in tutti i Comuni.
La circolare fa seguito alla circolare n. 4/2017 del 31 marzo 2017, con la quale lo stesso Ministero ha comunicato che dal 26 aprile 207 ha avuto inizio la seconda fase di emissione della nuova carta d’identità elettronica (CIE), che ha coinvolto altri 350 Comuni, oltre ai precedenti 199, individuati nella prima fase.
Con questa nuova fase il sistema andrà a regime coinvolgendo gradualmente oltre 7.500 Comuni.
Il piano ministeriale prevede il suo completamento entro la fine del 2018.
Tutti i Comuni saranno dotati di una infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche attraverso le quali potranno collegarsi al portale del Ministero dell’Interno (CIE online) per acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite un canale sicuro, inviarli, per la certificazione, al Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD), ubicato presso lo stesso Ministero dell’interno, che a sua volta li trasmetterà all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), per la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del documento elettronico all’indirizzo indicato dal richiedente.
Una volta installate la postazione di lavoro ogni Comune dovrà emettere solo carte elettroniche con la sola eccezione dei casi di «reale documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche».
La carta di identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Nella Circolare il Ministero ricorda quanto la corretta emissione della CIE sia strettamente collegata al subentro dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e invita i sindaci «ad adottare ogni utile iniziativa volta a favorire il subentro sul sistema ANPR del proprio Comune al fine di non ostacolare il processo di dispiegamento della CIE …».
In ogni caso, anche nelle more del subentro in ANPR, i Comuni potranno rilasciare la CIE convalidando i dati anagrafici attraverso l’Indice Nazionale Anagrafi (INA).
La Circolare 8 è completata da 3 Allegati:
- Allegato 1 (per i Comuni) - Piano di attivazione dei Comuni;
- Allegato 2 – Allegato tecnico - Postazioni di lavoro per la Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Allegato 3 (per le Prefetture) - Poli formativi.

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13. DICEMBRE 2017 - NUOVA CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) - Al via la quarta e ultima fase del piano per l’emissione in tutti i Comuni - Nuova circolare del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, ha diramato la Circolare n. 11 del 7 dicembre 2017 per informare i Comuni che entro la fine del corrente anno prenderà avvio la quarta fase di emissione della Carta d’identità elettronica (CIE) che porterà a compimento, in tutti i Comuni, il rilascio della CIE entro il mese di agosto del 2018.
Nella direttiva il Ministero, anche a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto CIE, ha dovuto rilevare che alcuni Comuni hanno chiesto lo slittamento della data di installazione e di attivazione delle postazioni ed altri, pur già dotati delle postazioni di emissione, non hanno ancora avviato il citato processo di emissione.
Tutto ciò – scrive il Ministero – “ha determinato una significativa discrepanza tra il numero dei Comuni che, in base al piano di dispiegamento, dovrebbero emettere la CIE, ed i Comuni che effettivamente la rilasciano, compromettendo così la piena ed efficace realizzazione del progetto in questione che, com'è noto, riveste carattere di interesse nazionale”.
Sulla scorta dei dati monitorati il Ministero, nel rilevare che questi rinvii da parte di alcuni Comuni determinano un significativo rallentamento sulla realizzazione del progetto CIE, richiama i Sindaci al senso di piena collaborazione istituzionale precisando che, nel momento in cui le postazioni di lavoro sono operative, il Comune, salvo casi eccezionali, deve rilasciare la nuova CIE, abbandonando l'emissione della carta d'identità in formato cartaceo.

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14. GENNAIO 2019 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - Previste semplificazioni delle modalità di richiesta, gestione e rilascio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.
Il comma 811 consente al Ministero dell’interno di stipulare convenzioni per la gestione e il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE) con soggetti dotati di alcuni specifici requisiti.
Nel dettaglio, il comma 811 integra la disposizione di cui all’art. 7-vicies ter, comma 2-bis, della L. 43/2005, di conversione del D.L. n. 7/2005, al fine di consentire al Ministero dell’interno di stipulare convenzioni ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d’identità elettronica.
Il Ministero dell’interno potrà stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, “con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall’Agenzia per l’Italia digitale”.
Gli addetti alle procedure definite dalla convenzione “sono incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni”.
Il richiedente la carta d’identità elettronica “corrisponde all’incaricato l’importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell’articolo 7-vicies quater , comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell’interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto, delle carte d’identità elettroniche rilasciate”.
Pertanto, i soggetti incaricati dalla convenzione riversano i corrispettivi delle carte d’identità elettroniche rilasciate e trattengono i diritti fissi e di segreteria.
Il successivo comma 812 provvede ad apportare alcune modifiche conseguenziali all’art. 66 del codice dell’amministrazione digitale (CAD).

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15. LUGLIO 2019 - La ricevuta della richiesta CIE è da considerare documento di riconoscimento

Con la Circolare n. 9 del 16 luglio 2019 il Ministero dell’interno dà una risposta ai molti quesiti provenienti dai Comuni che, troppo spesso, si vedono costretti a ricorrere al rilascio della vecchia carta di identità.
Con la nuova direttiva viene espressamente riconosciuto, anche su conforme parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione, la validità della ricevuta a «documento di riconoscimento» tout court, avendo questa tutte le caratteristiche formali richieste dall'articolo 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, facilmente verificabili grazie al codice a barre bidimensionale QR code impresso nella prima pagina della ricevuta.
Conseguentemente la ricevuta dovrà essere considerata valido documento di riconoscimento nei casi di necessità urgente (motivi di salute, partecipazione a concorsi e gare pubblici) nei quali il cittadino, in attesa di ricevere la CIE, abbia bisogno di esibire un valido documento di identità.

. Se vuoi SCARICARE IL TESTO DELLA CIRCOLARE N. 9/2019, clicca QUI.



IL RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITA’

1. La validità temporale della carta d’identità

Diverse sono le regole che operano con riferimento non solo al rilascio del documento ma anche al rinnovo della carta d'identità.
In particolare, il rinnovo della carta d'identità ha subito modifiche dopo l'intervento del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008) che ha cambiato le regole su periodo di validità dei documenti di riconoscimento e sulla loro scadenza.
L’articolo 31, modificando l’articolo 3, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha infatti prorogato la validità della carta d’identità da 5 a 10 anni e ha previsto che "Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono".

Successivamente, l’articolo 10, comma 5, lett. b), numero 1, del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), ha stabilito che "Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.".

Dunque, il periodo di validità della carta d’identità varia a seconda dell'età del richiedente:
10 anni, per tutti i maggiorenni (art. 31, D-L- n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008);
5 anni, per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni (art. 10, comma 5 lett. b) numero 1 D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106);
3 anni, per i minori di età inferiore ai 3 anni (art. 10, comma 5 lett. b) numero 1 D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106).

Successivamente, l’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (convertito dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012), ha stabilito che “1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente decreto.”


Pertanto, i termini di scadenza sopra indicati vengono prorogati, rispetto alla data riportata sul documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

Ricordiamo infine che, secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 5, lett. a), del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011), modificando il comma 1, dell’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha stabilito che "Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.", eliminando così il limite minimo di 15 anni di età per il rilascio della carta di identità.
Pertanto, a partire da maggio 2011,la carta d’identità può essere richiesta fin dalla nascita.


2. Procedura e documenti richiesti per il rinnovo della carta di identità cartacea

Per rinnovare la carta d’identità non è necessario attendere la scadenza. Infatti, questa operazione può essere effettuata anche prima della scadenza, a partire da 180 giorni prima.
Dopo la scadenza del documento, invece, il rinnovo è possibile fino ai sei mesi successivi; se tale termine decorre inutilmente senza che si sia provveduto al rinnovo, la richiesta della carta d'identità varrà considerata come rilascio ex novo e non come rinnovo.

Per rinnovare la carta di identità valida per l'espatrio è necessario compilare e firmare l'apposito modulo consegnato al cittadino direttamente allo sportello.
In questo casa è bene tener presente quanto segue:
Cittadini stranieri: i cittadini stranieri non in possesso di cittadinanza italiana non possono ottenere la carta d'identità con validità per l'espatrio. In questo caso, il documento è valido ai soli fini del riconoscimento. Per uscire dall'Italia, quindi, è necessario il passaporto e, in caso di cittadino extra UE, il permesso di soggiorno in corso di validità;
Minorenni: in caso di minori, la carta d'identità non è valida per l'espatrio. Per ottenere la validità all'espatrio, è necessaria la firma di entrambi i genitori. In ogni caso, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci;
Richiesta non espressa: al momento del rilascio del documento, occorre compilare un apposito modulo in cui si dichiara che non sussiste nessuna ragione ostativa al rilascio della carta valida per l'espatrio. In mancanza di questa dichiarazione, sul documento verrà stampato "non valida per l'espatrio".

Secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 5 lett. c), del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, "Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".


Paesi presso cui ci si può recare con la carta valida per l'espatrio

La carta d'identità valida per l'espatrio permette ai viaggiatori maggiorenni e ai minorenni accompagnati di visitare una vasta gamma di Paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Inoltre, si può entrare in:
- Egitto (obbligatorio portare una foto per il visto),
- Lettonia (solo con validità residua pari almeno alla durata del soggiorno),
- Marocco (esclusivamente per chi entra con viaggio organizzato),
- Repubblica di Montenegro (per un soggiorno fino a un massimo di 30 giorni),
- Tunisia (esclusivamente per chi entra con viaggio organizzato)


Rinnovo carta d'identità per maggiorenni

Per il rinnovo della carta d'identità scaduta, occorre presentarsi personalmente, muniti di:
tre (in alcuni comuni quattro, in altri due) foto tessera uguali e recenti, di larghezza compresa tra 35 e 40 mm, su sfondo chiaro e con posa frontale;
• carta d'identità precedente;
• apposito modulo di richiesta.

Se la carta che si restituisce non consente più l'identificazione della persona, sarà necessario un valido documento di riconoscimento, ad esempio passaporto o patente (in mancanza occorrerà la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido).

I soggetti inabili e/o impossibilitati a recarsi presso gli sportelli comunali, invece, potranno chiedere che un funzionario si rechi presso il proprio domicilio ove saranno espletate le formalità e rilasciato il documento finale.


Rinnovo carta d'identità per minorenni

La carta d'identità viene rilasciata a tutti cittadini residenti o dimoranti in Italia fin dalla nascita. Fino al giorno antecedente al diciottesimo anno è necessaria la firma di un genitore (di entrambi i genitori come assenso all'espatrio, se si vuole che la carta d'identità sia valida per tale funzione).
È anche possibile per un genitore fuori sede per motivi di lavoro o altro, impedito a presentarsi al Comune di residenza, inviare richiesta scritta, con le forme dell'autocertificazione, di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Se il minore non ha l'autorizzazione dei genitori, per il rilascio del documento sarà necessaria quella del giudice tutelare.

Per il rinnovo, così come per il rilascio, dovrà essere presentata la seguente documentazione, assieme alla carta scaduta o in scadenza: • tre fototessere recenti, uguali e senza copricapo; • un documento di identificazione già in proprio possesso (in mancanza saranno i genitori a doverlo identificare oppure un genitore insieme a un altro maggiorenne in qualità di testimone); • un modulo di richiesta carta d'identità per minori di 18 anni.


Rinnovo carta d'identità per cittadini stranieri

I cittadini stranieri, comunitari, extracomunitari o apolidi (privi di cittadinanza italiana), potranno ottenere la carta d'identità recandosi presso lo sportello anagrafe del Comune di residenza, presentando:
• tre fototessere recenti, uguali e senza copricapo;
• un valido documento di riconoscimento;
• nel caso degli stranieri extracomunitari o apolidi residenti in Italia, il permesso di soggiorno in originale e in corso di validità (oppure copia di quello scaduto assieme alla ricevuta in originale della richiesta di rinnovo, presentata prima che fosse scaduto il permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla sua scadenza).

In queste situazioni, la carta d'identità verrà rilasciata come non valida ai fini dell'espatrio, pertanto, per varcare il confine, i cittadini stranieri dovranno utilizzare il documento di identità o il passaporto rilasciati nel proprio paese d'origine.


Rinnovo carta d'identità cittadini italiani residenti all'estero

La carta d'identità potrà essere rilasciata ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare all'estero, registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano presenti nella banca dati dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
Il documento avrà la stessa funzione e validità del documento cartaceo rilasciato ai cittadini italiani residenti in Italia e potrà essere richiesto all'ufficio anagrafico competente del Comune di iscrizione A.I.R.E. e, dal 1° giugno 2007, rilasciato anche direttamente dagli Uffici Consolari italiani all'estero.
L'interessato dovrà all'uopo presentare le tre fototessere, frontali, recenti e senza copricapo, nonché il passaporto o la precedente carta d'identità.


Duplicato carta identità per smarrimento, furto o deterioramento

La procedura per richiedere il duplicato per smarrimento o furto del documento è grosso modo la medesima della normale carta d'identità. Occorre quindi recarsi presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza con:
• tre fotografie formato fototessera per la versione cartacea o 1 per la versione elettronica, uguali e recenti, con capo scoperto e volto ben visibile;
• un documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio il passaporto o la patente) o, in assenza di tale documento, essere accompagnati da due testimoni maggiorenni che dovranno esibire documenti di riconoscimento validi;
• In caso di smarrimento o furto è necessario presentare denuncia, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e anche sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia stessa).

Invece, in caso di deterioramento del documento, il rilascio del duplicato avverrà senza necessità di denuncia, ma sarà necessario consegnare la carta d'identità deteriorata allo sportello. Se la carta che si restituisce non consente più l'identificazione della persona, sarà necessario un valido documento di riconoscimento, ad esempio passaporto o patente (in mancanza occorrerà la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido).


Costi

Il costo della nuova carta d'identità cartacea è di euro 5,42, per diritti di segreteria.

In caso di rilascio a seguito di smarrimento o deterioramento prima dei 180 giorni dalla scadenza, il costo è pari a euro 10,58.


3. Procedura e documenti richiesti per il rinnovo della carta di identità elettronica

La carta d'identità cartacea è destinata a essere gradualmente sostituita su tutto il territorio nazionale dalla carta d'identità in formato elettronico (C.I.E.).

Per il rinnovo della carta d'identità elettronica la procedura e i documenti da presentare sono gli stessi della procedura di rilascio:
• Compilazione foglio richiesta;
• 1 fotografia in formato tessera stampata o in formato jpg (definizione almeno 400dpi) su supporto USB (max 500kb) ;
• il documento scaduto o in scadenza;
• nel caso in cui la carta d'identità sia stata smarrita o rubata, è necessario esibire la denuncia resa presso un organo di polizia;
• un documento di riconoscimento;
• nel caso di rilascio a minori, oltre al minore stesso, devono essere presenti entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento valido, la presenza di un solo genitore rende possibile solo il rilascio della carta d'identità non valida ai fini dell'espatrio;
• in caso di richiesta di rilascio a figli minori di carta d'identità valida ai fini dell'espatrio presentata da un solo genitore necessita il nulla osta del Giudice tutelare da richiedere al Tribunale presso il quale il Comune di residenza fa capo; il nulla osta non è necessario quando il genitore richiedente è titolare esclusivo della potestà sul figlio;
• per i soli cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno valido o ricevuta di richiesta rinnovo se già scaduto, o ricevuta di richiesta del duplicato nei casi di furto o smarrimento.

La C.I.E. non viene consegnata immediatamente; i dati acquisiti dal Comune vengono inviati telematicamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede alla stampa e alla spedizione (o in Comune o all'indirizzo indicato in fase di acquisizione dati) di norma entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.


APPROFONDIMENTI

1. La Carta d’Identità Elettronica per accedere a servizi pubblici e privati

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è uno strumento con numerose potenzialità nella vita quotidiana. Soprattutto ha tutte le carte in regola per diventare l’anello di congiunzione tra cittadino e servizi pubblici e privati. Vediamo le caratteristiche e i potenziali ambiti di utilizzo.

L’esperienza quotidiana ci indica che la Carta d’Identità Elettronica (CIE) è uno strumento che si sta fisiologicamente diffondendo (alla data dell’8 maggio 2019 sono state emesse 9.232.926 CIE – dato del Ministero dell’Interno) ma ancora è poco conosciuta in alcune sue caratteristiche di base e ancor meno sui possibili utilizzi.
Quest’ultimo aspetto è valido anche per le imprese che invece potrebbero offrire al mercato strumenti hardware e software di supporto per favorire l’utilizzo di uno strumento di identità con affidabilità al massimo livello possibile. E’ emblematico che il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 dedichi un capitolo anche alla Cie.

Il Piano triennale descrive scenari operativi interni alla pubblica amministrazione con una responsabilità di AgID solo su alcuni aspetti. In particolare AgID ha attivato le procedure comunitarie per il riconoscimento della CIE come strumento di identificazione elettronica.
La procedura segue l’attività già completata per lo SPID. Quindi la CIE si affiancherà tra qualche mese allo SPID per garantire l’accesso a servizi in rete erogati dagli Stati membri.
In questo senso è stata sviluppata ed è in arrivo una App per Android (dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) che consente di sfruttare gli smartphone compatibili (sono pochi e datati quelli non compatibili) per utilizzare il telefono come lettore della CIE al fine dell’utilizzo come strumento per il controllo d’accesso ai servizi.

Le caratteristiche “elettroniche” della CIE
Ma la CIE offre numerose possibilità di utilizzo che descriviamo di seguito. Prima è però utile una breve descrizione delle caratteristiche “elettroniche” della CIE, che è una smart card anche se il chip è invisibile in quanto interno al supporto plastico.
L’interfaccia di lettura della CIE è un circuito a radiofrequenza che è funzionalmente identico a quello delle moderne carte di credito e che consente di interagire con i dati contenuti nella memoria del microchip.
La filosofia funzionale e la conseguente architettura di riferimento è la stessa del Passaporto elettronico (che è un MRTD – Machine Readable Travel Document) a parte ovviamente le dimensioni fisiche.
La CIE ha le stesse dimensioni di una carta di credito.

Tutti i possibili usi della Cie per servizi pubblici e privati
Abbiamo già detto dell’utilizzo della CIE nell’ambito di schemi comunitari di identificazione elettronica; ma la CIE è uno strumento con numerose potenzialità nella vita quotidiana.
Le strutture operative (reception alberghiere, ingressi in aziende, attività finanziarie e assicurative, gioco on line, accesso a servizi per minori, ecc.) possono utilizzare la CIE con lettori a basso costo, con applicativi integrati nelle applicazioni aziendali già presenti per leggere i dati della carta e memorizzarli nel proprio sistema senza rischi di errori.
Il titolare della CIE non deve ricordare il PIN che viene rilasciato insieme ad essa, perché per accedere ai dati “pubblici” del documento di identità è sufficiente disporre del CAN (stampato sulla carta).
Tutto ciò è conforme agli standard internazionali ed è importante ricordare che la lettura dei dati anagrafici e della fotografia è consentita solo a chi può leggere fisicamente quanto stampato sul documento. Questa operazione è consentita solo mediante una chiave d’accesso stampata sulla Carta (nel CAN – Card Access Number, 6 caratteri in formato OCR-B).

Nella CIE sono memorizzate le immagini di due impronte digitali (un dito per ciascuna mano), peraltro l’accesso ad esse è permesso solo a chi può leggere i dati stampati sul supporto plastico ed è anche in possesso di specifiche autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell’Interno alla Forze di Polizia.
Per quanto descritto non è possibile che un dispositivo legga i dati personali all’insaputa del titolare.
La tecnologia mediante la quale la CIE opera è tale da garantire che la conversazione tra la Carta e il lettore è cifrata con delle chiavi che vengono cambiate ad ogni sessione in conformità agli standard di riferimento.
Questa circostanza rende impossibile intercettare in modo utile la comunicazione per leggere i dati dalla CIE.
L’utilizzo delle impronte memorizzate per identificazione biometrica del titolare non è realizzabile in quanto l’architettura funzionale della CIE non è stata progettata per questo scopo.

La CIE viene rilasciata anche con un PIN che è utilizzabile per le operazioni di identificazione elettronica in rete (per utilizzare le credenziali di autenticazione installate nella CIE).
Già adesso è possibile utilizzare la CIE per l’identificazione da remoto ai fini del rilascio delle credenziali SPID.
Con il rilascio gratuito dell’app per Android sviluppata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà possibile usufruire di servizi in rete (anche comunitari con il completamento delle operazioni di mutuo riconoscimento tra Stati membri come stabilito nel regolamento europeo 910/2014 – eIDAS). In una fase successiva la CIE potrebbe diventare una credenziale di livello 3 nell’ambito dell’architettura di SPID.
Analizzando i dati di emissione della CIE, a fronte di una copertura vicinissima al completamento con 23 comuni mancanti e il 98,7% della popolazione residente, si ha evidenza dell’importanza che questo strumento ha per l’utilizzo da parte dei cittadini dei servizi in rete o di sportello sia pubblici che privati.

Abbiamo già scritto delle necessità di coordinamento tra SPID e CIE, delle incertezze del futuro della Carta Nazionale dei Servizi strettamente collegata alla Tessera Sanitaria (TS-CNS).

L’anello di congiunzione tra cittadino e servizi pubblici e privati
In ogni caso la CIE, che nasce come strumento per l’identificazione a vista della persona, in sostituzione del documento cartaceo, ha tutte le potenzialità per diventare l’anello di congiunzione tra cittadino e servizi pubblici e privati che partono sempre dal riconoscimento del titolare dell’operazione.
Non sarebbe fantascienza utilizzare la CIE anche per il controllo presenze visto che se il badge viene ceduto ai colleghi per le timbrature dei “furbetti del cartellino” con maggiore difficoltà verrebbe ceduta la CIE.
Il legame con lo smartphone può aprire ulteriori scenari in mobilità anche nei settori ad alta innovazione come il cosiddetto fintech (l’innovazione tecnologica per il mondo finanziario) ma anche per la gestione di servizi per i minori come il blocco per il gioco online ma anche per il controllo dei flussi illeciti di denaro che in quest’ultima sede vengono utilizzati.

Concludendo possiamo affermare senza timori che l’identità affidabile, gestita con strumenti ad altissima sicurezza come la CIE è la fondamentale base di partenza per applicare il principio di apertura del regolamento eIDAS
“Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. La mancanza di fiducia, dovuta in particolare a una percepita assenza di certezza giuridica, scoraggia i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche dall’effettuare transazioni per via elettronica e dall’adottare nuovi servizi”.
La realtà quotidiana poi ci conferma che la password è uno strumento che è troppo debole per il mondo della rete pervasivo, indispensabile e pericoloso anche per i professionisti della sicurezza ICT e quindi da sostituire con strumenti più evoluti e semplici da utilizzare come la CIE.
(Articolo di Giovanni Manca - da Agenda Digitale - Maggio 2019).


RIFERIMENTI

. Per un approfondimento sulla CNS proposto dall'Agenzia per l'Italia digitale - AgID, cliccate QUI

. Per la CNS rilasciata dalle Camere di Commercio, cliccate QUI

. Se vuoi approfondire l’argomento della CIE e visitare il sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Tessera Sanitaria e visitare il sito del Ministero della Salute, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia) e visitare il sito del Ministero della Salute, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia) e visitare il sito della Commissione europea, clicca QUI.

. Se vuoi richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria dal sito dell’Agenzia delle Entrate, clicca QUI.

. Per un approfondimento dal sito Cittadinanza Attiva, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il portale SISTEMA TESSERA SANITARIA, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere i contenuti e le novità introdotte dal CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE e dai successivi decreti correttivi e integrativi, clicca QUI.



. Per la CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - CNS , clicca QUI.

. Per lA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONIXA - CIE, clicca QUI.

. Per gli argomenti di carattere particolare - Approfondimenti , clicca QUI.

. Per la TESSERA SANITARIA - TS, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI , clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-01-30 (1264 letture)

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