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CNS - CIE - TS - ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI





CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS) - CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) - TESSERA SANITARIA (TS)
ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI


1. ASSORBIMENTO DELLA TESSERA SANITARIA NELLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS) o NELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)

1.1. MAGGIO 2011 - Le novità contenute nella legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".
Il decreto legge è stato successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
L'art. 10 riguarda i servizi ai cittadini, quali: la carta di identità elettronica, la tessera sanitaria.

Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, viene previsto:
a) una semplificazione dell’intero sistema del rilascio;
b) la riduzione dei costi, resa possibile per le potenzialità offerte dall’esistente sistema di interconnessione anagrafica tra i Comuni e il Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD) operante presso il Ministero dell’interno.

La carta di identità elettronica (CIE) diventa documento obbligatorio di identificazione.
In particolare, viene previsto:
• il mantenimento delle caratteristiche proprie delle carte valori per la CIE (rispetto delle norme che regolano la riduzione dei documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard di sicurezza internazionali);
l’unificazione, anche progressiva, della CIE con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria e per la definizione delle modalità tecniche di attuazione sarà necessaria l’adozione di un decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute;
• nelle more della unificazione nella CIE, il mantenimento della competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi;
• la responsabilità sull’intero processo di produzione e rilascio della CIE viene riservata al Ministero dell’interno.


1.1.1. Documento digitale unificato - Unificazione CIE e Tessera sanitaria - Rilascio gratuito dal Comune di residenza

Ai commi 2 e 3 dell'art. 10 viene prevista "la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonchè il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.


1.1.2. LUGLIO 2013 - In arrivo la card unica, tessera sanitaria più carta d'identità elettronica

Dopo essere stato annunciato prima dall'ex ministro Brunetta e poi dall'ex premier Mario Monti nell'agenda digitale, il «documento digitale unificato» tenta di tagliare il primo traguardo, grazie a uno schema di D.P.C.M. trasmesso alle Regioni.
La bozza di regolamento, proposta dai ministeri dell'Interno e dell'Economia ai sensi del D.L. n. 70/2011 (legge n. 106/2011) come modificato dal decreto sviluppo bis del 2012 (legge n. 179/2012), sarà esaminata in una delle prossime riunioni della Conferenza Unificata.
Lo schema di decreto in otto articoli prevede che la nuova carta unica abbia una validità pari a quella fissata per le carte d'identità dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (10 anni per i maggiorenni, 3 anni per i bambini sotto i tre anni e 5 anni per bimbi e ragazzi tra 3 e 19 anni) e che sia rilasciata dal Comune di residenza o di dimora a tutti i cittadini italiani iscritti al Servizio sanitario nazionale nonché agli europei o agli stranieri residenti che abbiano diritto all'assistenza sanitaria pubblica.
Il rilascio è formalmente gratuito ed esente da bollo, anche se i Comuni possono esigere, oltre ai diritti di segreteria, il pagamento previsto dall'articolo 291 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per un massimo di 5 euro (le vecchie 10mila lire).

Il modello di documento - con le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione – deve essere definito da un successivo decreto del ministro dell'Interno, di concerto con gli altri dicasteri interessati.
L'unico cambiamento tecnico esplicito riguarda il codice fiscale: nella tessera sanitaria è riportato anche in banda magnetica, sul supporto fisico del documento unificato sarà solo per esteso e nel codice a barre.
Per ora non sono in cantiere utilizzazioni diverse da quelle attuali, ma un altro decreto, stavolta del presidente del Consiglio, potrà ampliare il ventaglio.

Sui costi per la nascita del nuovo supporto il regolamento è netto: le amministrazioni coinvolte dovrebbero provvedere «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Per il progetto il Governo Monti aveva autorizzato 60 milioni di euro per il 2013 e 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.


1.2. Le norme attuative dell'art. 50, comma 13, del D.L. n. 269/2003 convertito dalla L. n. 326/2003

Secondo quanto disposto dall’articolo 50, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ("Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, "13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabile le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".


1.2.1. Lo schema di decreto predisposto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

A seguito di tale delega, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha predisposto uno scheda di decreto recante modalità di assorbimento della Tessera sanitaria nella Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell’articolo 50, comma 13, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 326.


1.2.2. Parere del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 21 gennaio 2010, ha dato via libera allo schema di decreto sulle modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ma ha chiesto alcune garanzie per rafforzare la tutela dei dati dei cittadini: in particolare, misure di sicurezza e procedure uniformi per l’attivazione e la gestione della carta.

. Se vuoi scaricare il testo del provvedimento del Garante per la Privacy, clicca QUI.


1.2.3. Parere della Conferenza delle Regioni

Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione recante modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi (legge 24 novembre 2003, n. 326) ha ricevuto un parere favorevole anche dalle Regioni (nella Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2010) che hanno però formulato le seguenti osservazioni:
• Il processo di gestione della CNS in qualità di TS determina pesanti ricadute di tipo economico a totale carico delle Regioni che aderiscono alla convenzione.
• La fase di riconoscimento, come auspicato dal garante, dovrebbe prevedere modalità uniformi in tutto il territorio nazionale.
• L’allegato tecnico 2 in cui si specificano le caratteristiche del CMS (Card Management System) presenta alcune criticità:
- le modalità di acquisizione del consenso dovrebbero essere lasciate alla autonomia organizzativa delle Regioni;
- l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati sanitari non dovrebbe essere obbligatoria al momento dell’attivazione della CNS
.


1.2.4. La TS-CNS - La pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011, il decreto 20 giugno 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri . Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante ”Modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi”.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.


Il decreto stabilisce le modalità per l'assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica (CIE) o nella carta nazionale dei servizi (CNS).

Secondo quanto stabilito all'articolo 3 del decreto in questione, è facoltà delle Regioni e delle Province Autonome chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la generazione e consegna delle TS-CNS per i propri assistiti, nell'ambito della generazione e progressiva consegna delle TS che il Ministero dell'Economia e Finanze cura in occasione del processo di riemissione massiva delle TS in scadenza, il cui piano di attuazione e' pubblicato sul sito del Sistema TS, in raccordo con il Ministero della Salute, ai fini della compatibilità con le decisioni della Commissione Amministrativa della Comunità europee per la Sicurezza Sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), per garantire la validità della TS-CNS quale tessera europea di assicurazione malattia.
Le Regioni e le Province Autonome che intendono avvalersi di tale facoltà, a seguito dell'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze:
a) sottoscrivono con l'Agenzia delle Entrate una apposita convenzione secondo lo schema pubblicato sul sito del Sistema TS, allo scopo di garantire la validità della TS-CNS, in sostituzione del tesserino di codice fiscale;
b) si dotano di un sistema di gestione della componente CNS delle TS-CNS, come definito all'art. 4 del decreto in questione;
c) garantiscono, nei processi di erogazione dei servizi regionali che utilizzano la componente CNS, il rispetto degli standard tecnologici previsti dalla normativa vigente e in particolare di quelli definiti nell'allegato 1 al decreto in commento.

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della convenzione, fornisce alle Regioni e alle Province Autonome le informazioni necessarie alla gestione della componente CNS della TS-CNS, così come prodotte nel processo di emanazione delle carte e ricevute dai certificatori interessati, secondo i formati di trasferimento dei dati pubblicati sul sito del Sistema TS.
Le Regioni e le Province Autonome, in qualità di enti emettitori della componente CNS delle TS-CNS, curano le attività di attivazione su richiesta dei propri assistiti e di gestione della componente CNS con modalità organizzative autonomamente definite.

Le tessere sanitarie regionali, di cui al decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e successive modificazioni, adottate dalle Regioni Lombardia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Toscana sono riconosciute valide come TS-CNS ai sensi del presente decreto (art. 9).


1.3. La Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi

La TS-CNS rappresenta l'evoluzione "tecnologica" della Tessera Sanitaria (TS) in quanto oltre ai servizi sanitari normalmente offerti dalla tessera sanitaria nazionale permette l'accesso ai servizi in rete offerti dalla Pubblica Amministrazione in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy.
La TS-CNS e' gratuita, viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in sostituzione, alla scadenza, dell'attuale Tessera Sanitaria ed ha, normalmente, validità di sei anni, o pari alla durata del permesso di soggiorno.

La Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi è un documento personale ed è valido da subito - senza la necessità di richiederne l'attivazione - come:
Tessera sanitaria nazionale (TS);
Tessera europea di assicurazione malattia (Team) sostituisce il modello E-111 e garantisce l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei singoli paesi;
Tesserino del codice fiscale.

Per usare la tessera come Carta Nazionale dei Servizi ed accedere ai servizi pubblici on-line, è necessaria l'attivazione presso uno degli sportelli abilitati presso la propria regione di appartenenza.
L'elemento innovativo della carta è la presenza di un microchip color oro che garantisce il riconoscimento sicuro e tutela la privacy nell'utilizzo della tessera per entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione tramite internet.


1.4. Approfondimenti e riferimenti

. Se vuoi verificare la TS-CNS Regione per Regione, clicca QUI.

Da questo sito, cliccando sulla Regione è possibile visualizzare il layout della TS-CNS.


. Se vuoi scaricare le FAQ sulla Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi, clicca QUI.


2. 29 LUGLIO 2015 - DONAZIONE DEGLI ORGANI - Le Linee guida dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute per l’indicazione del consenso o del diniego sulla carta d’identità

Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute hanno emanato la direttiva 29 luglio 2015, Prot. 0002128, contenente le “Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. l94, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, successivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte”.
La direttiva contiene le “Linee guida” per l'attuazione del novellato articolo 3, comma 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo cui la carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I cittadini maggiorenni che desiderano donare organi e tessuti in caso di morte ora possono manifestare la propria volontà - che, come precisano nella direttiva, rimane assolutamente libera, trattandosi di facoltà e non di obbligo - quando si recano presso gli uffici comunali per richiedere il rinnovo o il rilascio della carta d’identità.
Per manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione, l’interessato dovrà sottoscrivere, al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità, una dichiarazione contenuta in un modulo standard (Vedi Allegato 1 alla Direttiva).
Tale dichiarazione deve essere resa in doppia copia in quanto una copia sarà conservata agli atti di archivio, un'altra sarà consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identità.
Il sindaco o suo delegato dovrà riportare l'informazione fornita dal cittadino nell'ambito dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o rinnovo della carta d'identità. Il dato così acquisito viene inviato direttamente in modalità telematica al Sistema Informativo dei Trapianti (SIT) unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identità al fine di consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei Centri regionali per i trapianti.
Solo su richiesta del richiedente, tale dichiarazione potrà essere riportata anche sul documento d’identità. Considerata la delicatezza della materia, le linee guida sono state sottoposte al Garante per la protezione dei dati personali.

. Se vuoi scaricare il testo della direttiva, clicca QUI.



RIFERIMENTI

. Per un approfondimento sulla CNS proposto dall'Agenzia per l'Italia digitale - AgID, cliccate QUI

. Per la CNS rilasciata dalle Camere di Commercio, cliccate QUI

. Se vuoi approfondire l’argomento della CIE e visitare il sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Tessera Sanitaria e visitare il sito del Ministero della Salute, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia) e visitare il sito del Ministero della Salute, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia) e visitare il sito della Commissione europea, clicca QUI.

. Se vuoi richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria dal sito dell’Agenzia delle Entrate, clicca QUI.

. Per un approfondimento dal sito Cittadinanza Attiva, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il portale SISTEMA TESSERA SANITARIA, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere i contenuti e le novità introdotte dal CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE e dai successivi decreti correttivi e integrativi, clicca QUI.



. Per la CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - CNS , clicca QUI.

. Per lA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONIXA - CIE, clicca QUI.

. Per gli argomenti di carattere particolare - Approfondimenti , clicca QUI.

. Per la TESSERA SANITARIA - TS, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI , clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-01-30 (594 letture)

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