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IMPIANTISTICA - PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE – APPROFONDIMENTI





PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE – APPROFONDIMENTI

1. 20 FEBBRAIO 2004 - LETTERA G - Abilitazione impianti antincendio

Con la lettera-circolare n° 547894 del 20 febbraio 2004, il Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, riporta il parere del Ministero dell'interno circa la possibilità di procedere ad abilitazioni limitate con riferimento alle attività di “installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla lettera g) dell’articolo 1 della legge n. 46/90.
È stato richiesto, tra l’altro, se sia possibile accogliere denunce di inizio attività di “installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica” e di “installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica”.
A questo proposito il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi, sentito sullo specifico punto, ha comunicato, con nota prot. n. P115/4101 sott. 106/21 del 5 febbraio 2004, di concordare con questa Amministrazione circa la necessità di attenersi, nella materia in questione, alle prescrizioni contenute nella circolare MICA n. 3439/C del 27 marzo 1998.
Il Ministyeri ricorda che la citata circolare ha espresso l’avviso che possono essere riconosciute abilitazioni limitate (e quindi iscrizioni limitate) relativamente alle attività indicate dalle varie lettere dell’articolo 1 della legge n. 46 del 1990, purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
In sostanza, si ritiene che l'abilitazione per la lettera G "impianti antincendio" non può essere scomposta per “l'installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica” e di “installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica”, l'abilitazione alla lettera G, prevede insieme anche l'abilitazione alla lettera A e D.

. Se vuoi scaricare il testo della lettera-circolare, clicca QUI.


2. MAGGIO 2010 - D.L. N. 78/2010 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO A METANO

Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) ha dettato, all’articolo 51, disposizioni semplificative anche in materia di installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione (metano) prevedendo la sola presentazione di una dichiarazione d'inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte presso la Camera di Commercio e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.

L’articolo introduce disposizioni dirette a semplificare le procedure per l’installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l’utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, i quali, negli ultimi tempi, stanno trovando una sempre più elevata diffusione soprattutto nelle Regioni del nord Italia.
Purtroppo, allo stato attuale, la rete distributiva di metano è piuttosto scarsa essendo presenti sul territorio italiano circa 750 distributori, con poche stazioni autostradali e orari di apertura relativamente ridotti.
Per ovviare a tale inconveniente e creare le condizioni perché si possa formare nel territorio italiano una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, si propone di eliminare una serie di inutili adempimenti che di fatto ostacolano il raggiungimento di tale obiettivo.

In particolare, il comma 1 introduce la possibilità di installare i suddetti impianti di rifornimento con una semplice dichiarazione di inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
A tale semplificazione si aggiunge la previsione del comma 5 che elimina la necessità del preventivo rilascio di una autorizzazione antincendio, fermi restando i poteri dell’autorità competente di effettuare controlli ed emettere prescrizioni, nonché l’obbligo per l’impresa installatrice di rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti alla normativa vigente, la cui mancata esibizione comporta l’applicazione di apposite sanzioni amministrative pecuniarie.

Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte presso la Camera di Commercio e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.
Le regole per l’installazione degli apparecchi di distribuzione e le modalità di esercizio degli stessi saranno dettate con apposito decreto del Ministro dell’interno.

. Se vuoi scaricare il testo della manovra, clicca QUI.


3. LA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

In ingegneria elettrica la messa a terra, o più propriamente messa a massa, è l'insieme di azioni e sistemi volti a portare un elemento metallico allo stesso potenziale elettrico del terreno.
Le funzioni di tale connessione possono essere:
1. Messa a terra di protezione
Collegamento imposto dalla norma vigente (D.P.R. n. 547/1955; Legge n. 46/1990; D.P.R. m. 462/2001; Norma CEI 64-8/4) per mantenere le masse al potenziale di terra in condizione di normale utilizzo, realizzando una protezione mediante messa a terra;
2. Messa a terra di funzionamento
Collegamento di parti attive del sistema così da sfruttare il terreno come conduttore (es. Trazione elettrica ferroviaria)
3. Messa a terra per lavori
Collegamento temporaneo per mettere fuori servizio la parte di impianto soggetta a lavori, utilizzando un sistema sicuro e ben visibile.
(Fonte: dal sito Wikipedia).

Gli scopi fondamentali della messa a terra sono:
• Offrire protezione contro la folgorazione indiretta;
• Agevolare l'intervento dell'interruttore differenziale in caso di guasto verso terra;
• Proteggere persone e impianti dalla fulminazione e da tensioni elettriche di qualsiasi origine
.
Altre funzioni sono:
• Impedire l'accumulo di elettricità statica e prevenire scariche elettrostatiche dannose per apparati elettronici e di telecomunicazione;
• In elettronica ha anche la funzione di scaricare i disturbi elettromagnetici e fornire un potenziale di riferimento
.


Le verifiche periodiche e straordinarie

Con il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 è stata dettata la disciplina dei procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI

- Si riporta il:
. Fac-simile della presentazione della dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell’impianto (art. 2, D.P.R. n. 462/2001).

- Si riporta l’elenco della documentazione a corredo della domanda di abilitazione, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico:
. D.P.R. n. 462/2001 – Elenco della documentazione a corredo della domanda di abilitazione all’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di terra degli impianti elettrici.


4. ASCENSORI – MESSA IN ESERCIZIO E SICUREZZA - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.


5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS - COINVOLTE ANCHE LE CAMERE DI COMMERCIO

Con la Deliberazione n. 40/04 del 18 marzo 2004 sono state dettate le regole per l’attivazione della fornitura di gas.
Queste regole, intese ad accertare la sicurezza degli impianti del gas di nuova istallazione, affidano compiti diversi e specifici ad ognuno dei quattro soggetti che intervengono in questa operazione, ovvero:
1) Cliente Finale: colui che richiede l’attivazione della fornitura del gas;
2) la Società di Vendita del gas (detta anche "Venditore"): la società scelta dal Cliente Finale;
3) l’Installatore abilitato: il tecnico abilitato ai sensi della legge n. 46/1990 che ha realizzato l’impianto su richiesta del Cliente Finale;
4) la Società di Distribuzione (detta anche "Distributore"): la società che gestisce la rete di distribuzione del gas nel Comune dove si trova l’impianto di cui si deve accertare la sicurezza.
La Deliberazione n. 40/04, con le modifiche apportate dalla Deliberazione n. 129/04, è entrata in vigore il 1° ottobre 2004. A partire da tale data, le Società di distribuzione del gas hanno adottato la modalità transitoria prevista dalla delibera, attivando la fornitura, nel caso di nuovi impianti a gas, solo ed esclusivamente dopo aver ritirato dal cliente il Modulo Allegato E, debitamente compilato e sottoscritto dalla ditta installatrice.
Dal 1° luglio 2005, a seguito della proroga di cui alla Deliberazione n. 43/05 del 15 marzo 2005, è cessato il periodo transitorio e sono entrate in vigore le nuove regole previste dalla Deliberazione n. 40/04.
Il regolamento non si applica agli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi, industriali o artigianali.

Con la Deliberazione n. 192/05 del 21 settembre 2005, pubblicata nella G.U. n. 234 del 7 ottobre 2005, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha modificato ed integrato la Deliberazione n. 40/04.
Una importante modifica è quella apportata all’articolo 11, al quale viene aggiunto il comma 11.7, che riguarda la fase finale di accertamento.
Nel caso l’accertamento sia positivo, l’iter di attivazione della fornitura si ritiene concluso.
Nel caso si riscontrino errori non sostanziali o una mancanza di documentazione, viene concessa all’installatore la possibilità di correggere od integrare quanto incompleto entro 60 giorni dalla comunicazione.
Qualora non si provveda entro tale termine, l’accertamento sarà dichiarato negativo.
In questo caso, ai sensi del nuovo comma 11.7 il distributore dovrà comunicare alla competente Camera di Commercio gli estremi dell’installatore interessato, i casi di accertamento negativo o di mancato invio della documentazione nei tempi previsti dal regolamento.

Non viene chiarito chi deve intervenire e quali conseguenze ne derivano per l’installatore.
Secondo il nostro parere, in questo caso dovrebbe tornare applicabile il disposto di cui al 4° comma dell’at. 10 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, secondo il quale la violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte di imprese abilitate comporta la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
La eventuale sospensione dovrebbe essere fissata dalla Giunta Camerale, per le imprese iscritte al Registro delle imprese, dalla Commissione provinciale dell'artigianato, per le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane.
I testi delle Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas citate sono riportate nell’Appendice normativa.


6. INSTALLAZIONE DI ANTENNE PARABOLICHE E DI IMPIANTI DECODER

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3643/C del 24 ottobre 2011, rispondendo ad un quesito posto dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Mantova e dalla Camera di Commercio di Firenze, ha precisato che per l'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi dell'antenna parabolica e del decoder, è sufficiente essere in possesso dell'abilitazione alla mera "installazione di antenne" e non anche di "impianti elettronici in genere".
Secondo il Ministero non si ravvisa, rispetto agli altri impianti televisivi via cavo, una peculiarità della fattispecie tale da richiedere una più ampia abilitazione.
Sotto taluni aspetti - scrive il Ministero - l’installazione del decoder, che rappresenterebbe l’upgrade rispetto ai sistemi tradizionali, non appare altro che una installazione di apparecchiatura plug and play che, per definizione dello stesso D.M. 37 è sottratta all’applicazione della disciplina.
D’altronde se fosse diversamente non si ravviserebbe (tenuto conto dell’ormai quasi definitivo switch off del sistema ATV sul territorio nazionale) una differenza con l’installazione di antenne tradizionali e la successiva installazione del decoder DTV, con la conseguenza che sarebbe interdetta ogni attività alle imprese legittimamente abilitate per la sola installazione di antenne.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. EFFICIENZA ENERGETICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - DAL 1° GIUGNO 2014 IN VIGORE NUOVI MODELLI

In attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n, 74, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, che ha definito i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.
A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici dovranno essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.
Il provvedimento consentirà nel tempo di contenere i consumi di energia negli edifici per effetto dell’ampliamento della platea degli impianti da sottoporre a verifica e controllo dell’efficienza energetica e di avere un quadro sempre aggiornato su caratteristiche e dimensioni del parco nazionale degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva.

. Se vuoi scaricare i nuovi modelli dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


8. 10 NOVEMBRE 2014 - DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI resa da impresa operante in Italia in regime di prestazione occasionale e temporanea

L’impresa comunitaria in libera prestazione di servizi è in ogni caso tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore italiano.
La Camera di Commercio competente a ricevere la documentazione è quella nella cui circoscrizione è ricompreso l’immobile oggetto dell’intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità.
La Camera di Commercio potrà, a sua volta, effettuare le verifiche demandatele dal decreto ministeriale 37/2008 consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui il Ministero dello Sviluppo Economico cura la pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale.
E’ questo quanto contenuto nel Parere del 10 novembre 2014, Prot. 197743, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso in risposta ad un quesito posto dal Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di un Comune in merito alla possibilità, da parte di imprese estere che operano in Italia in regime di “prestazione occasionale temporanea” di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 206/2007, di redigere, al termine dei lavori, le dichiarazioni di conformità degli impianti, necessarie per ottenere il certificato di agibilità.

Il Ministero ricorda che il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, reca al suo Titolo II disposizioni volte a disciplinare la libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Gli articoli 9 e seguenti del decreto afferiscono all’esercizio, in modo temporaneo ed occasionale, di una attività professionale da parte di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea.
In particolare, l’articolo 10 prevede che il prestatore, in occasione della prima prestazione di servizi sul territorio dello Stato, sia tenuto a darne in anticipo informativa all’Autorità nazionale competente, trasmettendo ad essa una dichiarazione scritta contenente le informazioni e corredata della documentazione previste dalla norma.
Il successivo articolo 11 stabilisce che, per le professioni che non beneficino del riconoscimento automatico ai sensi del Titolo III, Capo IV, del decreto e che presentino ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l’Autorità nazionale competente possa procedere allo svolgimento di una verifica delle qualifiche del prestatore, preliminare rispetto alla prestazione del servizio da parte di questi.

. Se vuoi scaricare il testo del parere ministeriale, clicca QUI.


9. 16 LUGLIO 2015 - Requisiti tecnico-professionali - Le novità introdotte dalla L. n. 107/2015

Il comma 50, dell'art. 1, della L. 107/2015, in vigore dal 16 luglio 2015, ha modificato il comma 1 dell'art. 4 (Requisiti tecnico-professionali), del D.M. n. 37/20808, inserendo, dopo la lettera a), la seguente lettera a-bis:
"a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011"..
Ne consegue che, accanto alle lauree, risultano ora immediatamente abilitanti all'esercizio dell'attività impiantistica, senza necessità di esperienza professionale, anche i diplomi di Istituto Tecnico Superiore, Area 1 - Efficienza Energetica, e precisamente:
- diploma di tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti;
- diploma di tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici;
- diploma di tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile.

RICAPITOLANDO - I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività di impiantista di cui all'articolo 1 del DM 37/2008 (401 Kb), presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M.37/2008.


10. 22 SETTEMBRE 2015 - Dichiarazione di conformità resa da impresa comunitaria in libera prestazione occasionale di servizi - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Una ditta stabilita in altro Stato membro dell’Unione europea a cui viene affidata, nell’ambito di lavori di ristrutturazione di un immobile, la realizzazione degli impianti idraulico ed elettrico può rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, a condizione che, in occasione della prima prestazione di servizi sul territorio dello Stato, abbia fornito in anticipo - ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) - informativa all’Autorità nazionale competente (che in questo caso è il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica), trasmettendo ad essa una dichiarazione scritta contenente le informazioni e corredata della documentazione previste dalla norma.
l’Autorità nazionale competente procederà allo svolgimento di una verifica delle qualifiche del prestatore, preliminare rispetto alla prestazione del servizio da parte di questi. Dell’esito della procedura amministrativa avviata dal prestatore comunitario è data informazione per il tramite del sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel parere viene, inoltre, precisato che l’invio nei modi di legge della dichiarazione preventiva da parte del prestatore comunitario che intenda operare in Italia in regime di libera prestazione occasionale e temporanea, e l’esito positivo delle verifiche svolte dall’Amministrazione o comunque l’assenza di determinazioni nel termine previsto dalle disposizioni di cui al citato articolo 11 del D. Lgs. n. 206/2008, costituisce condicio sine qua non affinché l’impresa dichiarante possa considerarsi abilitata all’esercizio in Italia della propria attività per l’anno in corso e, conseguentemente, al rilascio delle prescritte dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.
Il deposito della dichiarazione di conformità va effettuato presso lo Sportello unico per l’edilizia e la verifica dell’abilitazione dell’installatore spetta alla competente Camera di Commercio.
Trattandosi, in questo caso, di impresa comunitaria non iscritta ad alcuna Camera di Commercio, il Ministero ritiene che si debba fare riferimento alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ricompreso l’immobile oggetto dell’intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la documentazione depositata dall’impresa comunitaria.
Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il parere del 22 settembre 2015, Prot. 169311, emanato in risposta ad un quesito in merito alla dichiarazione di conformità degli impianti resa da un'impresa comunitaria operante in Italia in regime di prestazione occasionale e temporanea.
Viene di fatto ribadito quanto già chiarito dallo stesso Ministero con la nota del 6 agosto 2008, Prot. n. 15314, nella quale, in relazione ad analoga fattispecie, si concludeva nel senso di ritenere che «l’impresa comunitaria in libera prestazione di servizi è comunque tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore italiano».

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11. 12 NOVEMBRE 2015 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - Esercizio in Italia da parte di una società avente sede principale nel Regno Unito - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Una società comunitaria di diritto inglese, può esercitare, a norma del Trattato sul funzionamento del Unione europea (TFUE), l’attività, per cui risulta registrata nel Paese d’origine, sull’intero territorio dell’Unione secondo due modalità:
a) in regime di stabilimento, cioè radicandosi per un periodo continuativo, più o meno prolungato nel nostro paese;
b) in libera prestazione di servizi, cioè svolgendo un’attività temporanea ed occasionale.
Nel primo caso, l’impresa sarà tenuta ad iscrivere una sede secondaria o unità locale in Italia, limitandosi a dichiarare l’attività esercitata nel Regno Unito e chiedendo di esercitare quella medesima attività in Italia, presso la localizzazione eletta.
In questo caso non potrà essere richiesto nessun altro adempimento e non potrà essere richiesta la nomina di alcun responsabile tecnico. Infatti, secondo quanto stabilito al comma 2, dell’art. 11, del D.P.R. n. 558/1999 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59) “Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività”.

Nell’ipotesi invece di libera prestazione di servizi, la società sarà solamente tenuta a presentare, al Ministero dello Sviluppo Economico, una dichiarazione scritta di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività.
Per quanto riguarda il deposito della dichiarazione di conformità, non risultando iscritta presso alcuna Camera di Commercio, l’impresa comunitaria dovrà fare riferimento non allo Sportello unico per l’edilizia ma alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ricompreso l’immobile oggetto dell’intervento installativo, trasmettendo ad essa la prevista documentazione.
La Camera di Commercio potrà, a sua volta, effettuare le verifiche affidatele dal comma 3, dell’art. 11 del D.M. n. 37/2008 consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico cura la pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale.
Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere 12 novembre 2015, Prot. 232178, emanato in risposta ad un quesito posto da una camera di Commercio.

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12. APRILE 2016 - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI NEGLI EDIFICI - Fissate le misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali

Con il decreto direttoriale del 22 aprile 2016, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 4 maggio 2016, sono state dettate le disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali in relazione alle attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica, di cui alle lettere a) e b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.
Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.
La prova attitudinale, prevista dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), e verterà sulle materie indicate all’art. 2 del presente decreto.
L'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale dovrà curare l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. La Regione può avvalersi di rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e di funzionari della ASL settore prevenzione infortuni.
Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. A conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto dovrà comunicare l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico.

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13. LUGLIO 2016 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, IDRICI E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - Fissate le misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali
E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 27 luglio 2016, recante “Disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali”.

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.
La prova attitudinale, prevista dall'art. 23, comma 2 del citato D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 gennaio 2008, n. 37.
L'esame teorico-pratico dovrà essere organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale dovrà curare l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.
La Regione può avvalersi di rappresentanti del Comitato italiano gas (CIG) e di funzionari della ASL settore prevenzione infortuni.
Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura auto rizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
A conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto comunica l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico.
La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, e verte su una o più delle materie indicate all’art. 2 del presente decreto direttoriale.

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14. DICEMBRE 2017 - VEICOLI ELETTRICI - Pubblicato il decreto che individua la documentazione da allegare alla SCIA per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, il Decreto 3 agosto 2017, recante “Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonchè degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”.
Il presente decreto interministeriale – che entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici che devono essere presentati a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo».
Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica, il comma 2-bis, del citato art. 23 del D.L. n. 5/2012 ha assoggettato la realizzazione di dette infrastrutture a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonchè gli elaborati tecnici da presentare a corredo della SCIA di inizio attività per la realizzazione delle predette infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stati individuati con il decreto in commento, previsto dal comma 2-ter, dell’art. 23 della L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012, aggiunto dal comma 4, dell’art. 15 del D.Lgs. n. 257/2016 (recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”).
Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) il documento di inquadramento del progetto;
2) il progetto tecnico per ogni infrastruttura di ricarica;
3) la relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica;
4) la copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente
.

Ricordiamo che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con l’art. 17-septies della L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012 (recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»), è stato poi approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) e disciplinata la procedura di approvazione e i contenuti del Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Il PNire deve, inoltre, definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, “valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale”.
Il PNire, approvato con il D.P.C.M. del 26 settembre 2014, è stato successivamente aggiornato con il D.P.C.M. del 18 aprile 2016.

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15. DICEMBRE 2022 - LE INFRASTRUTTURE DIGITALI ALL’INTERNO DI EDIFICI - Nuovi compiti del responsabile tecnico abilitato per gli impianti - Modifiche al D.M. n. 37/2008

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022, il Decreto 29 settembre 2022, n. 192, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 207/2021, il quale, al comma 2 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) doveva provvedere - entro il 24 marzo 2022 (tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 207/2021) - ad adeguare il proprio D.M. n. 37/2008, ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di “infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici”, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia).

Dobbiamo premettere che gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a importante ristrutturazione devono essere predisposti per l’utilizzo della fibra ottica per le comunicazioni ad alta velocità. Infatti, questa tipologia di edifici, che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, devono essere equipaggiati di un punto d’accesso per l’infrastrutturazione digitale.
A prevederlo è stato inizialmente l’articolo 135-bis del D.P.R. n. 380/2001, come introdotto dall’articolo 6-ter, comma 2, della legge n. 164 del 11 novembre 2014 di conversione del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 (decreto Sblocca Italia), per gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo la data del 1º luglio 2015.
Successivamente all’articolo 135-bis del D.P.R. n. 380/2001 è stato aggiunto il comma 2-bis dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 207/2021, per i nuovi edifici nonchè in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, nell’ambito delle “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici” è obbligatorio dotare gli immobili sia dell'attestato sia dell’etichetta con la dicitura «edificio predisposto alla banda ultra larga».
E’ quanto prevede l’articolo 4 del D.Lgs. n. 207 dell'8 novembre 2021, n. 207 che riguarda «l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», entrato in vigore il 24 dicembre 2021.
Detto provvedimento ha apportato modifiche e integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e più precisamente ha regolamentato le “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici”, modificando gli articoli 24 e 135-bis del citato Testo Unico.

Nel dettaglio, viene previsto che:
• per i nuovi edifici per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, diventa obbligatoria l’apposizione dell’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”;
• tale obbligo di etichetta si estende anche in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001.

In pratica è stato modificato quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (artt. 24 e 135-bis, D.P.R. n. 380/2001), rendendo da “volontaria” a “obbligatoria” l’apposizione dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”. Risulta quindi prescritta l’applicazione delle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
Nei suddetti casi, oltre all’obbligatoria apposizione dell’etichetta, scatta anche l’obbligo di dotarsi dell’attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga".

Con la modifica all’articolo 24 del Testo Unico dell’edilizia, dedicato all’agibilità degli edifici, viene in particolare integrata la lista delle condizioni della segnalazione certificata di agibilità.
Oltre alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, la segnalazione deve dare conto, se obbligatorio, dell'avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale (art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 380/2001).
Conseguentemente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - ai fini dell’agibilità - dovrà essere corredata dei documenti indicati al comma 5, dell’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, tra cui quello riportato alla lettera e-bis) (aggiunta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 207/2021), e precisamente “l’attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3”.

Come si è detto, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto - entro il 24 marzo 2022 - aggiornare il proprio D.M. n. 37/2008 per inserirvi i contenuti necessari a rendere operativa l’applicazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 207/2021 in materia di infrastrutturazione elettronica degli edifici.
Lo ha fatto solo ora, con nove mesi di ritardo, con il D.M. n. 192/2022, che entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022.

Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, comprese le reti di accesso cablate in fibra ottica, è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti.
Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il medesimo responsabile tecnico dell'impresa deve rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della SCIA di cui all'art. 24, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

. Se vuoi consultare il testo del D.M. n. 192/2022, clicca QUI.

- Si riporta una:
. Tabella comparativa della normativa in vigore dopo le modifiche apportate dal D.M. n. 192/2022.


RIFERIMENTI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per l’attività di AUTORIPARAZIONE , cliccate QUI.

. Per l’attività di IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE, cliccate QUI.

. Per l’attività di FACCHINAGGIO, cliccate QUI.

. Per un approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI

. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI



. Per l’attività di IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE, DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, DI SOLLEVAMENTO, ANTINCENDIO – DALLA LEGGE N. 46/1990 AL D.M. N. 37/2008, cliccate QUI.

. Per i REQUISITI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ NELLA VIGENZA DEL D.M. N. 37/2008 - Casistica, cliccate QUI.

. Per MANUALI E GUIDE OPERATIVE - MODULISTICA , cliccate QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2019-02-02 (912 letture)

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