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GENERI DI MONOPOLIO - PRODUZIONE, VENDITA E UTILIZZO DI SIGARETTE ELETTRONICHE





LA PRODUZIONE, LA VENDITA E L'UTILIZZO DI SIGARETTE ELETTRONICHE

1. La sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica viene comunemente chiamata anche e-sigaretta, sigaretta a vapore, vaporizzatore personale o Personal Vaporizer, e-sig, funzionano tutte con lo stesso principio: vaporizzare un liquido o E-liquid pensato appositamente per questo utilizzo.
La sigaretta elettronica è composta da una batteria, un atomizzatore e da una cartuccia, tramite la resistenza dell’atomizzatore che si riscalda quando alimentato dalla batteria fa vaporizzare il liquido presente nella cartuccia.
L’Atomizzatore o vaporizzatore è il cuore della sigaretta elettronica.
La Batteria nella maggior parte dei casi è del tipo agli ioni di litio ricaricabile e serve a fornire energia al vaporizzatore.
La Cartuccia è di materiale plastico e contiene il liquido che viene vaporizzato, in alcuni casi la cartuccia fa parte dell’atomizzatore. In base al modello cambia la quantità di liquido contenuto normalmente da 0,8 a 3 ml.


2. Parere dell'Istituto Superiore di Sanità

L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha consegnato al Ministero della salute un aggiornamento scientifico in merito alla pericolosità delle sigarette elettroniche contenenti nicotina. Esso contiene una “valutazione del rischio” per la salute umana delle sigarette elettroniche che contengono nicotina, effettuata sulla base di un complesso algoritmo.
L’ISS conclude che le sigarette elettroniche contenenti nicotina “presentano potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali non si possono escludere effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i consumatori in giovane età”.

La nota dell’ISS fa riferimento a quanto affermato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
“L’OMS ritiene che sebbene i produttori vendano gli ENDS (Electronic Nicotine Delivery System) come dispositivi efficaci che aiutano a smettere di fumare, ad oggi non esiste evidenza scientifica sufficiente a stabilirne la sicurezza d’uso e l’efficacia come metodo per la disassuefazione da fumo e andrebbero regolamentati come dispositivi medici o prodotti farmaceutici e non come prodotti da tabacco”.


3. Interventi del Ministero della Salute

3.1. GENNAIO / FEBBRAIO 2010 - Sigarette elettroniche - Etichettatura

Il Ministero della salute segue da tempo l'evoluzione delle conoscenze sulla materia ed ha emanato, nel 2010, due circolari con le quali sono state dettate prescrizioni per l'etichettatura di tutti i prodotti, in particolare relativamente alla concentrazione di nicotina, alla presenza dei simboli di tossicità e alla necessita di tenere tali prodotti lontano dai bambini.

- Si riporta il testo delle due circolari:
. Ministero della salute - Circolare del 11 febbraio 2010, Prot. 0006710 - Elementi per verifica di corretta etichettatura di sigarette elettroniche/inalatore di nicotina.

- Si riporta il testo delle due circolari:
. Ministero della salute - Circolare del 9 marzo 2010, Prot. 0011014 - Elementi per verifica di corretta etichettatura di sigarette elettroniche/inalatore di nicotina. Modifica nota 6710 del 11 febbraio 2010 a seguito di rettifica del parere ISS 2753.


Inoltre, il Ministro della salute ha adottato l'ordinanza 4 agosto 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011), con la quale è stato disposto il divieto di vendita a soggetti minori di anni 16 di sigarette elettroniche contenenti nicotina.
Tale ordinanza è stata successivamente reiterata con l'ordinanza del 28 settembre 2012.
L’approfondimento all’ISS è stato chiesto in seguito a tale reiterazione. L’ISS avverte che “gli studi disponibili sull’efficacia delle sigarette elettroniche contenenti nicotina come prodotti per la disassuefazione al fumo non possono essere ritenuti conclusivi”.
L’aggiornamento scientifico dell’ISS si basa altresì su 37 studi scientifici mondiali sull’argomento, citati nella bibliografia allegata al documento.

. Se vuoi scaricare il testo dell'ordinana del 4 agosto 2011, clicca QUI.


3.2. 2 APRILE 2013 - Sigarette elettroniche - Vendita vietata ai minori di anni 18

Con una ordinanza del 2 aprile 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2013), il Ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi, ha innalzato il divieto di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina da 16 a 18 anni.
Viene così modificata l’ordinanza del 28 settembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2012), la quale è stata in vigore fino al 23 aprile 2013. Dopo quella data e fino al 31 ottobre 2013 il divieto di vendita vale per i minori di anni 18.
Il Ministro Balduzzi aveva chiesto all’Istituto Superiore di Sanità un parere in merito alla valutazione del rischio connesso all'utilizzo delle sigarette elettroniche, in particolare sui minori, sulla base degli ultimi aggiornamenti scientifici.
L’ISS ha fornito le proprie valutazioni il 20 dicembre 2012, proponendo una metodologia per la valutazione della pericolosità che prevede l’applicazione di un modello che misura l’assorbimento di nicotina dalle diverse cartucce disponibili, considerando il ricorso alla sigaretta elettronica da parte di “fumatori” a moderata, media e forte intensità di utilizzo.
Lo studio condotto dall’ISS ha evidenziato come, anche per i prodotti a bassa concentrazione, la dose quotidiana accettabile di nicotina - come determinata dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) - è superata anche solo con un uso moderato delle sigarette elettroniche. Tale evidenza è ancora più significativa negli adolescenti.
Quindi non si possono escludere effetti dannosi per la salute.
Il Ministro Balduzzi ha chiesto in seguito un ulteriore parere al Consiglio superiore di sanità (CSS).
In particolare, il Consiglio superiore di sanità dovrà valutare lo studio condotto dall’Istituto superiore di sanità in merito alla pericolosità delle sigarette elettroniche nonché stabilire se le sigarette elettroniche, e le ricariche contenenti nicotina o altre sostanze, possano ricadere nella definizione di “medicinale per funzione”, pur in assenza di un’esplicita destinazione d’uso in tal senso da parte del responsabile dell’immissione in commercio.
Il CSS ha iniziato l’esame della questione il 19 marzo 2013.

- Si riporta il testo delle due tabelle a confronto:
. Ministero della salute - Ordinanza del 2 aprile 2013: Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

. Se vuoi scaricare il testo del parere dell'Istituto Superiore di Sanità, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo dell'ordinana del 28 settembre 2012, clicca QUI.


3.3. 4 GIUGNO 2013 - Parere del Consiglio superiore di sanità

Il 4 giugno 2013 il Consiglio Superiore di Sanità ha reso al Ministro un parere in merito alla eventuale collocazione delle sigarette elettroniche contenenti nicotina tra i medicinali, pur in assenza di una esplicita destinazione d’uso in tal senso (medicinali "per funzione"), nonché su una metodologia per la valutazione della pericolosità di tali articoli messa a punto dall’Istituto superiore di Sanità nella relazione del 20 dicembre 2012.
Il C.S.S. nel proprio parere ha ritenuto che non vi siano, allo stato delle conoscenze, sufficienti evidenze per far rientrare le sigarette elettroniche tra i medicinali "per funzione".
Ha raccomandato al Ministero di costituire un tavolo permanente ove far convogliare le diverse fonti di dati ed osservatori e di progettare iniziative informative sui potenziali pericoli legati all’uso di questi strumenti e di promuovere attività di ricerca e studio sui vari aspetti della problematica.

. Se vuoi approfondire l'argomento dal sito del Ministero della salute, clicca QUI.


3.4. 26 GIUGNO 2013 - Nuova Ordinanza del Ministero della Salute

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013, l. ORDINANZA del Ministero della Salute 26 giugno 2013, recante "Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche".
E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale.

- Si riporta il testo dell'ordinanza:
. Ministero della salute - Ordinanza del 26 giugno 2013: Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.


3.5. 22 AGOSTO 2013 - Pubblicata la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013 - Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e preventiva autorizzazione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la LEGGE 9 agosto 2013, n. 99, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

All'art. 11, commi 22 e 23, vengono introdotte novità in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo, con l'aggiunta del nuovo articolo 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
In particolare, viene prevista la introduzione - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - di una imposta di consumo (nella misura del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico) sui "prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo".
La commercializzazione di tali prodotti sarà assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.
Tali soggetti sono inoltre tenuti alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
Con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, dovranno essere stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti in questione, nonche' le modalità di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti in questione, la vendita dei prodotti medesimi sarà consentita, in deroga all'articolo 74 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il tramite di rivendite o patentini, di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
Da quanto sopra si desume che gli esercizi commerciali ordinari, fino all’approvazione del decreto, potranno continuare ad effettuare la vendita delle sigarette elettroniche e relative ricariche senza la prevista autorizzazione e la prestazione di cauzione.
La commercializzazione dei prodotti in questione e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.
Il soggetto autorizzato alla vendita decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi previsti.
In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.

Con l'aggiunta del comma 10-bis all'articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), si dispone che "Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute. Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonche' di tutela della salute dei non fumatori".

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 76/2013 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 99/2013, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare della Confesercenti del 3 luglio 2013, Prot.n. 4424.11/2013 GDA, clicca QUI.


4. OTTOBRE 2013 - Interventi della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'uso delle sigarette elettroniche può essere vietato dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso deve essere preceduto da una valutazione dei rischi ai quali i lavoratori potrebbero essere esposti.
La Commissione per gli Interpelli, in risposta ad una richiesta di interpello avanzata dall'Associazione Bancaria Italia (Interpello n. 15/2013 del 24 ottobre 2013), ritiene che, in assenza di una specifica normativa, le sigarette elettroniche, in quanto non contenenti tabacco, non siano soggette al divieto di fumo previsto dal nostro ordinamento (L. n. 3/2003).
In ragione delle caratteristiche delle sigarette elettroniche in commercio, ferma restando per il datore di lavoro la possibilità di vietarne l'uso in azienda, qualora questo non avvenga, l'uso delle e-cig potrà essere ammesso solo previa valutazione dei rischi a norma di quanto previsto dalle leggi in vigore.
La valutazione in questione deve tenere conto dei rischi derivanti dalla inalazione di nicotina e sostanze associate che si liberano a seguito del processo di vaporizzazione.

. Se vuoi scaricare il testo dell'Interpello n. 15/2013, clicca QUI.


5. DICEMBRE 2013 - Imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco – Direttive dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2013, il decreto 16 novembre 2013, recante la disciplina del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.
Il decreto è finalizzato a regolare la distribuzione dei "prodotti succedanei dei prodotti da fumo" ed il relativo regime fiscale.
Al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto seguito la circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 20 novembre 2013, Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013, con la quale vengono illustrati i contenuti del decreto.
Con l’articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è stato introdotto nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’articolo 62-quater, recante la disciplina per l’assoggettamento ad imposta di consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Istituzione del deposito - Autorizzazione

Il soggetto che intende istituire un deposito di prodotti succedanei del tabacco presenta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi, una apposita domanda allegando la planimetria dell'impianto da adibire a deposito.
L'Agenzia, dopo aver effettuato la verifica tecnica dei locali del deposito, adotterà il provvedimento di autorizzazione alla istituzione del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego.
L'autorizzazione all'esercizio del deposito e' subordinata alla prestazione della cauzione. Il provvedimento di autorizzazione verrà adottato entro trenta giorni dalla data di consegna della cauzione all'Agenzia.
L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilità del soggetto autorizzato qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni e certificazioni stabilite dalla normativa vigente.
A ciascun deposito per il quale e' adottato il provvedimento di autorizzazione verrà assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.

Nella circolare dell'Agenzia si precisa che l’autorizzazione in parola non deve essere richiesta dai punti di vendita al dettaglio, i quali ricevono i prodotti ad imposta assolta. Infatti, il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di consumo è il soggetto titolare dell’impianto, o il suo rappresentante fiscale, in cui sono fabbricati o detenuti per la successiva distribuzione i prodotti assoggettati ad imposta.

Successivamente al 1° gennaio 2014, la immissione in consumo, cioè la fornitura dei prodotti succedanei del tabacco ai punti di vendita, non sarà consentita in mancanza dell’autorizzazione alla gestione del deposito.
I punti di vendita, pertanto, sono obbligati a rifornirsi esclusivamente dai soggetti autorizzati, i quali sono tenuti ad indicare sulle bollette di vendita il codice di imposta dell’impianto e il codice prodotto assegnati dall’Agenzia.
I provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati sul sito internet www.aams.gov.it.


6. 26 AGOSTO 2014 - Sigarette elettroniche - OMS mette in guardia: "Vietarle nei luoghi chiusi"

Oltre raccomandare il divieto di vendita a minorenni e donne incinta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) chiarisce che non ci sono prove scientifiche che aiutino a smettere di fumare. Studio Usa conferma: adolescenti che non fumano attirati dalle bionde elettroniche.

Dopo l'OMS anche l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sostiene che «Le sigarette elettroniche non sono innocue».
È «necessario - rileva Ricciardi in una nota - che l’OMS e tutte la autorità sanitarie mondiali basino le proprie decisioni sulla migliore evidenza scientifica e non diano per scontate le strategie promozionali sia dei produttori di e-cig che di sigarette tradizionali».

i . Se vuoi leggere un articolo dal quotidiano Repubblica, clicca QUI.


7. 10 OTTOBRE 2014 - Sigarette elettroniche vietate ai minori - Nuova ordinanza del Ministero della Salute

E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del R.D. n. 2316/1934, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L n. 189/2012, e precisamente: la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000,00 euro; se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.
E’ questo il contenuto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 settembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2014 e che avrà validità fino al 5 ottobre 2015.
La presente ordinanza fa seguito all’ordinanza del Ministro della salute 26 giugno 2013, concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di utilizzo delle medesime sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale, il cui termine di validità è scaduto il 28 luglio 2014, e tiene presente quanto disposto:
a) dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2013, con il quale è stato disposto il divieto dell'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonchè presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
b) dalla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e in particolare il considerando 48 che lascia liberi gli Stati membri, tra l'altro, di introdurre un limite di età per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica;
c) dal rapporto redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 21 luglio 2014, in materia di sigarette elettroniche con nicotina, nell'ambito delle iniziative collegate all'esecuzione della Convenzione Quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, autorizzata e ratificata dall'Italia con legge 18 marzo 2008, n. 75, il quale riporta, tra l’altro, le determinazioni e le raccomandazioni scientifiche, adottate dal Gruppo di Studio sulla regolamentazione dei prodotti di tabacco nella materia in questione, tra le quali, al punto 51, il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con nicotina.
Ricordiamo, infine, che è all'esame del Senato della Repubblica un disegno di legge (Atto Senato n. 1324), riguardante varie norme in materia sanitaria, contenente una disposizione con cui viene sancito il divieto della vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

. Se vuoi scaricare il testo dell’Ordinanza del Ministro della Salute, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge - Atto del Senato S 1324, clicca QUI.


8. 18 GENNAIO 2016 - TABACCO E PRODOTTI CORRELATI - Pubblicato il decreto n. 6/2016 che recepisce la direttiva UE 2014/40 in materia di lavorazione, presentazione e vendita

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015, il Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”.
Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette:
- a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonchè ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
- ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Il decreto, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 1, disciplina:
a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette (artt. 3 - 8);
b) alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco (artt. 9 - 17);
c) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (art. 19);
d) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione (art. 20);
e) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe (artt. 21 - 23);
f) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale (art. 18).

Importanti, inoltre, tutta una serie di disposizioni finalizzate alla tutela dei minori come:
- il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia (art. 24, comma 1);
- il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza (art. 24, comma 2);
- il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione (art. 24, comma 3);
- la verifica dei distributori automatici: i distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 24, comma 4);
- inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, di sigarette elettroniche e di prodotti di nuova generazione (artt. 20 e 25).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


9. 4 FEBBRAIO 2016 - TABACCO E PRODOTTI CORRELATI - Circolare attuativa del Ministero della Salute

Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015, del Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”, arriva ora la circolare del Ministero della Salute 4 febbraio 2016 che reca chiarimenti e indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del citato decreto.
Le disposizioni del decreto sono, in via generale, applicabili a decorrere dal 20 maggio 2016, data peraltro individuata a livello comunitario per l’entrata in vigore delle disposizioni, armonizzate, nel territorio dell’Unione Europea.
Per alcune disposizioni è prevista una diversa data di entrata in vigore. Tra queste assumono particolare rilievo quelle contenute nell’articolo 24, concernente le misure a tutela della salute dei minori, vigenti a decorrere dal 2 febbraio 2016.
Nella circolare vengono sostanzialmente illustrate:
1) le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 6/2016;
2) le novità introdotte per la tutela dei minori in tema di consumo di tabacco, e precisamente:
- il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere;
- il divieto di fumo in auto;
- il divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco.

L’articolo 24, comma 3, del decreto in commento, ribadendo il generale divieto di fumo per i minori di diciotto anni:
a) introduce in via legislativa il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché di prodotti del tabacco di nuova generazione;
b) prevede un inasprimento delle sanzioni per chiunque venda o somministri ai minori di diciotto anni prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché prodotti del tabacco di nuova generazione, attraverso una modifica del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316.
La violazione del divieto comporta ora l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività.
Nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.


10. MAGGIO 2016 - SI ALLE SIGARETTE ELETTRONICHE NO ALLE SIGARETTE AL MENTOLO - Interventi della Corte di Giustizia dell’Unione europea

La direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati sul mercato interno europeo è valida.
Tanto l’ampia standardizzazione dei confezionamenti quanto il futuro divieto delle sigarette al mentolo nell’Unione e la specifica regolamentazione delle sigarette elettroniche sono leciti.
Lo ha confermato la Corte di Giustizia, con tre distinte sentenze del 4 maggio 2016 (C-477/14; C-547/14 e C-358/14), che rappresentano il momento conclusivo di tre procedimenti paralleli che hanno consentito ai giudici europei di esaminare, rispettivamente:
- la parte della direttiva dedicata alla nuova disciplina sulle sigarette elettroniche (caso Pillbox 38),
- talune singole disposizioni della direttiva e in particolare, le questioni della scelta dell’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) quale fondamento giuridico e i problemi connessi alla delega del potere legislativo ed esecutivo alla Commissione (caso Philip Morris Brands e a.) nonché, infine,
- il divieto delle sigarette al mentolo (caso Polonia c/Parlamento e Consiglio).

La nuova direttiva del 2014 sui prodotti del tabacco – si legge nel comunicato stampa del 4 maggio 2016 della Corte di Giustizia dell’UE - mira, da una parte, ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, e, dall’altra, ad adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo.
Tale direttiva prevede in particolare il divieto, a decorrere dal 20 maggio 2020, di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante nonché la standardizzazione dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco. Inoltre, essa istituisce un regime specifico per le sigarette elettroniche.
La Polonia, sostenuta dalla Romania, contesta dinanzi alla Corte di giustizia il divieto delle sigarette al mentolo (causa C-358/14).
In altre due cause (C-477/14 e C-547/14), la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Tribunale di secondo grado d’Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo) chiede alla Corte se una serie di disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco siano valide.
Con le sue sentenze odierne, la Corte respinge il ricorso della Polonia e conferma la validità delle disposizioni della diretti vada essa esaminate.

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11. NOVEMBRE 2017 - CORTE COSTITUZIONALE - Legittima la tassa sulla sigaretta elettronica

È legittima la tassa sulla sigaretta elettronica indipendentemente dal fatto che contenga o meno nicotina. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale con sentenza n. 240 del 24 ottobre 2017 (depositata il 15 novembre 2017 e pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 47 del 22 novembre 2017).
La Consulta ha avvalorato la scelta – respingendo gli argomenti del Tar Lazio contro la legittimità dell’imposta di consumo sui liquidi da inalazione, vigente dal 2015 – e facendo presente come l’attuale livello di conoscenze in materia di fumo elettronico non assicuri l’innocuità dei liquidi senza nicotina, molto attrattivi nei confronti di giovani e non fumatori.
Secondo la Corte Costituzionale è dunque ragionevole sottoporre a un identico regime fiscale, comunque più lieve rispetto al tabacco tradizionale, tutti i liquidi da inalare.
Secondo i giudici finalità primaria del provvedimento «è data dal recupero di un'entrata erariale (l'accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche», attività che, in questo caso, «non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici».
La tassazione, secondo la sentenza, «colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta. D'altronde, al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale».
. Se vuoi scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2017, clicca QUI.


12. DICEMBRE 2017 - L. N. 172/2017 - COLLEGATO FISCALE 2018 - Adeguamento della disciplina sulla vendita di sigarette elettroniche

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”.
L’articolo 19-quinquies incide sulla disciplina della circolazione e vendita:
- dei “prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo” (art. 62-quater, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995) e
- dei “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali” (art. 62-quater, comma 1-bis, D.Lgs. n. 504/1995).

1) In particolare, al comma 1 si modifica il comma 5 dell'articolo 62-quater del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 (“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”): in luogo della clausola che consentiva la vendita dei prodotti - costruendola in termini di deroga all'articolo 74 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e subordinava la relativa previsione all'attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio - ora invece la vendita dei prodotti in questione è effettuata in via esclusiva, sempre per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (“Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”), ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38).
Pertanto, d’ora in poi, le sigarette elettroniche potranno essere vendute solo presso le tabaccherie e le rivendite autorizzate.
Per gli “esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina” già attivi prima della data di entrata in vigore della legge in questione (quindi prima del 5 dicembre 2017), viene previsto che, con un decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane е dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, dovranno essere stabiliti modalità е requisiti per l'autorizzazione е 1'approvvigionamento dei prodotti con nicotina.
Nelle more dell'adozione di tale decreto, agli esercizi in questione sarà consentita la prosecuzione dell'attività.

2) Con il comma 2, che apporta modifiche all'articolo 21 del D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (“Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”), il divieto della vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica (ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato) non reca più la specificazione "transfrontaliera". Pertanto, al fine di contrastare l'evasione fiscale connessa al mercato illegale del fumo elettronico e di aumentare il controllo sanitario sui liquidi venduti, d’ora in poi “E' vietata la vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato” (comma 11, art. 21, D.Lgs. n. 6/2016).
Anche la previsione secondo cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato – deve comunicare ai soggetti competenti i siti web ai quali inibire l'accesso, viene modificata: si tratta sempre dei siti offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; ma non si prevede più che tale potere operi solo in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 (ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995), o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa (comma 12, art. 21, D.Lgs. n. 6/2016).

3) Il comma 3, infine, incrementa di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, provvedendo a coprire la spesa mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi precedenti.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017, clicca QUI.


13. 29 DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SIGARETTE ELETTRONICHE - Vendita in via esclusiva da parte di rivendite autorizzate - Precisazioni sul divieto di vendita a distanza

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. I commi 75 e 76 apportano modifiche alla disciplina dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel D.Lgs. n. 5604 del 26 ottobre 1995 (Testo unico accise).
In primo luogo, il comma 75 estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate, introdotta dall’articolo 19-quinquies della legge n. 172/2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio (modificato comma 5 dell’art. 19-quinquies).
Si interviene inoltre sulla previsione che demanda a un decreto dell'Agenzia delle Dogane е dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di modalità е requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini dell'autorizzazione е dell'approvvigionamento dei prodotti (comma 5-bis dell’articolo 62-quater): in sintesi, se ne amplia l’ambito soggettivo introducendo le farmacie e le parafarmacie e si definiscono i seguenti criteri direttivi:
i) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
ii) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
iii) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività.
Si inserisce un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 62-quater, che estende alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
Il comma 76 interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. n. 148/2017, precisando che il divieto di applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), clicca QUI.


14. 23 MARZO 2018 - SIGARETTE ELETTRONICHE - Dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopolo indirizzi per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie - Fissate le modalità di rilascio dell'autorizzazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con decreto direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018 – pubblicato sul proprio sito istituzionale il 23 marzo 2018 - ha fissato modalità e requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento da parte degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall’articolo 1, comma 75, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Tale disposizione ha previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Area monopoli, emanasse un apposito decreto direttoriale con il quale fossero stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, «le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, …. ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento….»
.
Nelle more dell'adozione di tale decreto, agli esercizi di cui sopra sarà consentita la prosecuzione dell'attività.

Per gli esercizi di vicinato, di cui all’articolo 4, del D.Lgs. n. 114/1998, le farmacie e le parafarmacie, che già effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale decreto (e quindi entro il 23 aprile 2018) – dovranno inoltrare all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, un’istanza di rilascio dell’autorizzazione prevista dal citato art. 62-quater, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (art. 1, comma 1).
Per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, che intendono iniziare l’esercizio dell’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, l’istanza dovrà essere presentata prima di iniziare l’attività medesima (art. 1, comma 2).
Per l’istanza dovrà essere utilizzato il modello allegato al presente decreto direttoriale (art. 2, comma 1).
L’Autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza, previa verifica della conformità dell’istanza a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto. L’autorizzazione ha validità biennale (art. 2, commi 1, 2 e 3).

Come stabilito al comma 5 dell’art. 2, l’autorizzazione “non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina” (art. 2, comma 5).

Gli Uffici dei monopoli dovranno istituire un registro degli esercizi autorizzati, distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie (art. 2, comma 6).

Gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che, alla data a decorrere dalla quale si applica il presente decreto (23 marzo 2018), sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, “hanno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sopraindicata data” (e quindi entro il 23 aprile 2018) (art. 3, comma 3).
Gli esercizi di vicinato per i quali venga meno la prevalenza del Valore delle vendite annuali dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, rispetto al valore delle vendite annuali delle eventuali altre attività dell’esercizio, possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma entro 30 giorni dalla fine del relativo anno.

Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi del presente decreto sono obbligati a fornirsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 (il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia), i quali sono obbligati ad evadere l’ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all’Agenzia di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco dei prodotti ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto (art. 4, comma 1)..
Il testo del decreto direttoriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


15. DICEMBRE 2018 - DECRETO FISCALE - Pubblicata la L. n. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018 - Modifiche alla disciplina delle sigarette elettroniche

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, la Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.
L’articolo 25-decies, rubricato “Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”, reca una complessiva riforma delle imposte gravanti sui succedanei dei prodotti da fumo e sulla disciplina relativa alla loro commercializzazione. In sintesi:
a) viene abrogata l'imposta di consumo per i succedanei dei tabacchi lavorati;
b) vengono ridotte l'imposta sui prodotti da inalazione senza combustione e l'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione.
L'imposta sui liquidi:
- con nicotina: passa dal 50% al 10%;
- per quelli senza nicotina: passa dal 50% al 5%.
Anche la misura per il calcolo dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione viene ridotta dal 50% al 25%.
c) Vengono rese più stringenti le norme in tema di commercializzazione di tali prodotti; concessa la vendita online, ma solo in Italia e solo ai depositari autorizzati.
La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione.
Restano comunque fermi i divieti di cui all’articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina.

Dove interviene la nuova normativa?
Le imposte in oggetto sono previste dall'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504 del 1995). Trattandosi di prodotti diversi dal tabacco, essi sono assoggettati ad imposta di consumo e non ad accisa.
Al riguardo si ricorda che il comma 1 dell'articolo 62-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha assoggettato “i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo” (c.d. sigarette elettroniche), sono stati assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
Successivamente il decreto legislativo n. 188 del 2014 (emanato in attuazione della delega fiscale, legge n. 23 del 2014 al fine di riformare l’imposizione gravante sui tabacchi lavorati):
- ha sottratto dall'imposizione i suddetti dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
- ha disciplinato l’imposizione sulle sostanze liquide da inalazione diverse dal tabacco, non destinate ad essere usati come medicinali (articolo 62-quater, comma 1-bis).
Con riferimento a tali ultime sostanze, la definizione dei beni costituenti la base imponibile dell'imposta (“prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali”, ai sensi del al comma 1-bis) si basa sulla loro destinazione d'uso e non sulla loro succedaneità.
Ad essi si applica un'imposta pari al 50 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e alla equivalenza di consumo convenzionale. Tali fattori sono determinati sulla base di apposite procedure tecniche, definite con specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si prevede inoltre che il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta debba dichiarare, prima della commercializzazione, l'equivalenza del consumo del prodotto ad un chilogrammo convenzionale di sigarette.
Da ultimo, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 25 gennaio 2018, n. 11038/RU, l'imposta di consumo è stata fissata in misura pari a euro 0,3976 il millilitro.
Il medesimo provvedimento ha sospeso il pagamento dell'imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina (articolo 62-quater, comma 1-bis), in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale a seguito delle ordinanze n. 139 e n. 140 del 2016 del Tar Lazio.
Su tale questione è intervenuta la sentenza della Corte n. 240/2017, che ha dichiarato inammissibili o non fondate le censure sollevate relativamente.
Si ricorda che, con la sentenza n. 83/2015, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 188 del 2014), nella parte in cui sottoponeva ad imposta di consumo la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, succedanei del tabacco (nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo).
La citata pronuncia n. 240/2017 ha, invece, considerato congrua l'imposizione prevista dal comma 1-bis dell'art. 62-quater, in quanto non vi è più l'equiparazione con l'accisa sulle sigarette tradizionali e vi è una differenziazione ragionevole tra sigarette elettroniche e sigarette tradizionali, fondata, nell’esercizio della discrezionalità legislativa, sul diverso processo di assunzione del fumo elettronico e del fumo da sigarette tradizionali, quest’ultimo ritenuto più dannoso per la salute del consumatore.
Richiamando di tale decisione, il TAR Lazio, Seconda Sezione, nella sentenza 30 luglio 2018 ha respinto un ricorso che prospettava l’illegittimità della sottoposizione al medesimo regime tributario i liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis.
Si segnala, inoltre, che l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018 (Proroga di termini di disposizioni legislative) ha sospeso fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute sui prodotti succedanei del tabacco e liquidi da inalazione in esame.
Riguardo alle scadenze temporali per l'adesione previste dal comma 2:
- entro il 28 febbraio 2019 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito internet istituzionale la modulistica e le modalità per l'adesione alla definizione anticipata;
- perentoriamente entro il 30 aprile 2019 il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia medesima la propria intenzione di aderire alla definizione agevolata;
- qualora la suddetta pubblicazione da parte dell'Agenzia non avvenga entro il 28 febbraio 2019, la dichiarazione di adesione dovrà essere inviata dal soggetto obbligato, perentoriamente, entro 60 giorno dalla pubblicazione.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 136/2018, clicca QUI.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. DIVIETI DI SVAPO nei luoghi pubblici e nei posti di lavoro

Fino a qualche tempo fa venivano applicate alle sigarette elettroniche le norme in materia di tutela della salute dei non fumatori previste per i tabacchi. In un secondo momento, tale accostamento è venuto meno rendendo possibile “svapare” dove vige il divieto per le sigarette tradizionali in uffici, ristoranti, cinema, mezzi pubblici e bar.
Attualmente, l’uso delle sigarette elettroniche rimane categoricamente vietato per legge:
- all’interno dei locali chiusi,
- nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie,
- nelle scuole di comunità di recupero, istituti di correzione minorili,
- nei centri per l’impiego e la formazione professionale
.

Nessun divieto, invece, nei locali pubblici, fermo restando la possibilità per esercenti o gestori di sale e ristoranti, così come nelle aziende, di dare indicazioni sulla possibilità o meno di “svapare” in pubblico.
Ad esempio, negli uffici e nei negozi per ora l’uso delle sigarette elettroniche dipende un po’ dalla concezione che ne hanno capi, proprietari dei negozi stessi e datori di lavoro.

Nuovo Trasporto Viaggiatori, Trenord e Trenitalia hanno vietato l’uso delle sigarette elettroniche sui loro treni, così come alcune compagnie aeree (Alitalia, Air France, Easy jet e Rayanair), a meno che si tratti di sigarette elettroniche che non producono vapore: in ogni caso il comandante dell’aereo o di una nave può decidere a suo insindacabile giudizio se la sigaretta elettronica può essere o meno fumata a bordo.


Sigarette elettroniche vietate ai minorenni - Sanzioni

Divieto di acquisto per i minorenni sia per le sigarette elettroniche sia per il liquido di ricarica che contenga della nicotina.
Il rivenditore che, nel dubbio, non chieda la carta di identità e chiuda un occhio, rischia la sospensione di 15 giorni della licenza all’esercizio dell’attività ed una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Se le sigarette le vende non a uno ma a più minorenni, la sanzione va da 1.000,00 a 8.000,00 euro.


Divieto di pubblicità

E' vietata anche la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, all’interno di programmi TV rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi in televisione nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le 19.


RIFERIMENTI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per accedere al sito dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cliccate QUI.


. Per l'APERTURA DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO, cliccate QUI.

. Per I RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2019-02-03 (2412 letture)

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