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RIFIUTI - RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI





NOTIZIE IN BREVE

31 MAGGIO 2023 - PUBBLICATO IL D.M. N. 59/2023 - DAL 15 GIUGNO 2023 AL VIA IL R.E.N.T.RI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.


29 SETTEMBRE 2022 - Lo schema di regolamento del RENTRI al vaglio della Commissione europea

Il 29 settembre 2022 è stato trasmesso alla Commissione europea lo Schema di regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.


SISTRI SOSPESO a decorrere dal 1 Gennaio 2019 - Prevista la istituzione di un nuovo Registro

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il SISTRI è SOSPESO in attesa che venga definito un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Prevista la istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.



LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI
R.E.N.T.Ri


1. 12 FEBBRAIO 2019 - L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Soppressione del SISTRI – Prevista la istituzione di un nuovo Registro - Delineate alcune caratteristiche

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
L’articolo 6 conferma la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente - dispone l’applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

1) Il comma 3, come riscritto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e precisamente dal 13 febbraio 2019) del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente.

Lo stesso comma elenca i soggetti obbligati ad iscriversi al Registro ed i termini per l’iscrizione.
I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti previsti all'articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

2) Il comma 3-bis riguarda la disciplina del Registro, che sarà regolamentato con apposito decreto interministeriale, che dovrà fissare le modalità di organizzazione e di funzionamento, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori,

3) Il comma 3-ter contiene le disposizioni collocate nel comma 3 del testo iniziale del decreto-legge.
Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire tramite la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e la trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale). Tali adempimenti, in virtù del l’art. 194-bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale.
Il comma in esame prevede altresì l’applicazione, nel periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), delle sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 e che riguardano la mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

4) Il comma 3-quater dispone che l’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.
Lo stesso comma disciplina anche la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione del Registro elettronico. Per il 2019 vengono stanziati 1,61 milioni di euro. A decorrere dal 2020, agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale.

5) Il comma 3-quinquies prevede l’erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per:
- la violazione dell’obbligo di iscrizione;
- il mancato o parziale versamento del contributo;
- le violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento.

I termini per l’iscrizione al Registro, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Registro, nonché quelle per l’iscrizione dei soggetti obbligati allo stesso, gli importi e le modalità di versamento del contributo a carico dei soggetti iscritti, gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e gli importi delle sanzioni saranno individuati da un apposito decreto del Ministero dell’ambiente, da emanarsi in attuazione del comma 3-bis e da aggiornare ogni tre anni.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018,, clicca QUI.


2. 29 SETTEMBRE 2022 - R.E.N.T.Ri - Il nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti al vaglio della Commissione europea

Il decreto ministeriale che introduce il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (“R.E.N.T.Ri.”) sta per diventare realtà.
Il 29 settembre 2022 è stato trasmesso alla Commissione europea lo “Schema di regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152”, per la verifica della conformità della norma tecnica al diritto dell'Unione europea.

A partire dal 29 settembre 2022 a livello nazionale l’iter del provvedimento viene sospeso mentre la Direzione Generale TRIS della Commissione europea e gli altri Stati membri hanno 90 giorni di tempo, il cosiddetto “stand still”, per valutare la bozza del decreto italiano ed eventualmente esprimere un parere.
Tale periodo esiterà il 28 dicembre.

Nel dettaglio, lo schema di regolamento disciplina:
- modelli e formati del registro cronologico dei rifiuti e del formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRi e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o di chi volontariamente vi aderisce;
- il funzionamento del RENTRi comprese le modalità di trasmissione dei dati;
- le modalità di condivisione dei dati del RENTRi con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto rifiuti, nonché
- le modalità di coordinamento tra il MUD e gli adempimenti trasmessi al RENTRi.

Le modalità di compilazione, però, così come tutte le principali modalità operative della piattaforma - a partire da quelle relative alla trasmissione dei dati al RENTRi - saranno definite successivamente dal Ministero della Transizione Ecologica con uno o più decreti direttoriali “sentito l’Albo Nazionale Gestori Ambientali”.

Con la piena operatività delle nuove regole (secondo le tempistiche indicate dal provvedimento), saranno abrogati i modelli previsti dal D.M. n. 145/1998 (che regola il contenuto del formulario di accompagnamento dei rifiuti) e il D.M. n. 148/1998 (che regola il contenuto del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti).

Quello che lo schema di regolamento definisce con chiarezza è il cronoprogramma delle iscrizioni alla piattaforma, che non partiranno prima di diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto (due mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e procederanno a blocchi, a seconda delle dimensioni di enti e imprese.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI - secondo quanto stabilito all’articolo 3 - è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere da 18 mesi (15 dicembre 2024) ed entro i 60 giorni successivi (12 febbraio 2025), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere da 24 mesi (15 giugno 2025) ed entro i 60 giorni successivi (13 agosto 2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
c) a decorrere da 30 mesi (15 dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi (14 febbraio 2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche citate sopra.

Pertanto, qualora il Ministero riuscisse a tenere fede al proposito di pubblicare il decreto entro la fine del 2022, stando al cronoprogramma appena citato, l’avvio ufficiale della piattaforma non arriverebbe prima della primavera del 2024.

Altro segnale di discontinuità rispetto al SISTRI è quello delle tariffe d’iscrizione, sensibilmente più basse.
Per le imprese di maggiori dimensioni si va dai 100,00 euro per il contributo del primo anno ai 60,00 euro per gli anni successivi, mentre per le medie imprese si passa a 50,00 euro e poi a 30,00 euro e per le piccole a 15,00 e poi 10,00 euro.
Merito anche di un’infrastruttura più snella, che proprio a differenza della controversa piattaforma abrogata nel 2018 non obbligherà le imprese a dotarsi di nuovo hardware, fatta eccezione per i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi, che dovranno garantire la presenza “sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato”.
Confermato dunque l’addio a ‘black box’ e chiavette usb, che nei dieci anni di travagliata esistenza del Sistri erano diventate un vero e proprio simbolo del fallimento della piattaforma.

. Se vuoi consultare lo schema di decreto al vaglio della Commissione europea, clicca QUI.


3. 31 maggio 2023 - D.M. N. 59/2023 - Pubblicato il nuovo regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il decreto – che entra in vigore dal 15 giugno 2023 - disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ed è espressamente previsto dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti che prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione, attraverso un nuovo sistema di tracciabilità e di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti.
Inoltre, il PNRR - nella missione M2-C1, Riforma 1.1, Strategia nazionale per l’economia circolare - prevede l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti).

Struttura del decreto
Il Regolamento si compone di 24 articoli, suddivisi in quattro Titoli:
• Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1- 3)
• Titolo II - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (artt. 4 – 9)
• Titolo III - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (artt. 10 – 22)
• Titolo IV - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI (artt. 23 – 24).

Al decreto sono presenti tre Allegati:
• ALLEGATO I - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (art. 4, comma 1)
• ALLEGATO II - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art. 5, comma 1)
• ALLEGATO III - CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA (art. 14).

I contenuti del decreto
Il RENTRI, che sarà gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, disciplina tra l'altro:
• il sistema di tracciabilità dei rifiuti, integrato nel registro elettronico nazionale dei rifiuti, istituito dalla legge n. 12/2019;
• le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti;
• l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, disponendo in particolare:
- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli artt.190 e 193 del D.Lgs.n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del RENTRI, incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti;
- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
- le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’art.188-bis, comma 4, lettera h), del d.lgs. 152/2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Soggetti tenuti all’iscrizione
Sono tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art.6 del D.L. n. 135/2018, come convertito dalla L. n. 12/2019, e precisamente:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente alle scadenze di cui all’articolo 13, comma 1, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

Tempistiche
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (15 giugno 2023), l’iscrizione al RENTRI - secondo quanto stabilito all’articolo 13 - è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere da 18 mesi (15 dicembre 2024) ed entro i 60 giorni successivi (12 febbraio 2025), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere da 24 mesi (15 giugno 2025) ed entro i 60 giorni successivi (13 agosto 2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
c) a decorrere da 30 mesi (15 dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi (14 febbraio 2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1 (art. 13, comma 2).
Il numero dei dipendenti di cui alle lettere a), b) e c) è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (art. 13, comma 3).

Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il Catasto dei rifiuti di cui all’art.189 del D.Lgs. n. 152/2006 e con la banca dati di cui alla legge n. 70/1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ai sensi dell’articolo 71 del C.A.D.

Costi
L'iscrizione al RENTRI costa 10,00 euro di diritti di segreteria per tutti, più i contributi annuali che variano per il primo anno da 100,00 a 15,00 euro.
Negli anni successivi il contributo varia da 50,00 a 10,00 euro.

Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A.

I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni.


MODULISTICA


- Si riporta il testo del:
. REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (art. 4, comma 1, D.M. n. 59/2023).

- Si riporta il testo del:
. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO - FIR (art. 5, comma 1, D.M. n. 59/2023).


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI


Scheda di lettura del D.I. n. 59/2023, a cura di Claudio Venturi

In attesa che vengano emanati i previsti decreti attuativi e, dal competente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche gli opportuni chiarimenti e indirizzi operativi, abbiamo voluto fornire ai nostri lettori una scheda di lettura del decreto interministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, entrato in vigore il 15 giugno 2023, riservandoci di fornire gli opportuni aggiornamenti non appena interverranno novità normative.

- Si riporta il testo della scheda di lettura
. DEBUTTO DEL R.E.N.T.Ri - Al via il nuovo Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti (Aggiornamento al 3 luglio 2023).



. Se vuoi accedere al portale dedicato, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI


. DECRETO 4 aprile 2023, n. 59: Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».



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Pubblicato su: 2019-02-23 (2551 letture)

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