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RIFIUTI - RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI





NOTIZIE IN BREVE

29 SETTEMBRE 2022 - Lo schema di regolamento del RENTRI al vaglio della Commissione europea

Il 29 settembre 2022 è stato trasmesso alla Commissione europea lo Schema di regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.


SISTRI SOSPESO a decorrere dal 1 Gennaio 2019 - Prevista la istituzione di un nuovo Registro

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il SISTRI è SOSPESO in attesa che venga definito un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Prevista la istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.



LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI


1. 12 FEBBRAIO 2019 - L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Soppressione del SISTRI – Prevista la istituzione di un nuovo Registro - Delineate alcune caratteristiche

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
L’articolo 6 conferma la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente - dispone l’applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

1) Il comma 3, come riscritto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e precisamente dal 13 febbraio 2019) del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente.

Lo stesso comma elenca i soggetti obbligati ad iscriversi al Registro ed i termini per l’iscrizione.
I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti previsti all'articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

2) Il comma 3-bis riguarda la disciplina del Registro, che sarà regolamentato con apposito decreto interministeriale, che dovrà fissare le modalità di organizzazione e di funzionamento, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori,

3) Il comma 3-ter contiene le disposizioni collocate nel comma 3 del testo iniziale del decreto-legge.
Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire tramite la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e la trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale). Tali adempimenti, in virtù del l’art. 194-bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale.
Il comma in esame prevede altresì l’applicazione, nel periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), delle sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 e che riguardano la mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

4) Il comma 3-quater dispone che l’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.
Lo stesso comma disciplina anche la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione del Registro elettronico. Per il 2019 vengono stanziati 1,61 milioni di euro. A decorrere dal 2020, agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale.

5) Il comma 3-quinquies prevede l’erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per:
- la violazione dell’obbligo di iscrizione;
- il mancato o parziale versamento del contributo;
- le violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento.

I termini per l’iscrizione al Registro, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Registro, nonché quelle per l’iscrizione dei soggetti obbligati allo stesso, gli importi e le modalità di versamento del contributo a carico dei soggetti iscritti, gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e gli importi delle sanzioni saranno individuati da un apposito decreto del Ministero dell’ambiente, da emanarsi in attuazione del comma 3-bis e da aggiornare ogni tre anni.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018,, clicca QUI.


2. 29 SETTEMBRE 2022 - R.E.N.T.Ri - Il nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti al vaglio della Commissione europea

Il decreto ministeriale che introduce il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (“R.E.N.T.Ri.”) sta per diventare realtà.
Il 29 settembre 2022 è stato trasmesso alla Commissione europea lo “Schema di regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152”, per la verifica della conformità della norma tecnica al diritto dell'Unione europea.

A partire dal 29 settembre 2022 a livello nazionale l’iter del provvedimento viene sospeso mentre la Direzione Generale TRIS della Commissione europea e gli altri Stati membri hanno 90 giorni di tempo, il cosiddetto “stand still”, per valutare la bozza del decreto italiano ed eventualmente esprimere un parere.
Tale periodo esiterà il 28 dicembre.

Nel dettaglio, lo schema di regolamento disciplina:
- modelli e formati del registro cronologico dei rifiuti e del formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRi e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o di chi volontariamente vi aderisce;
- il funzionamento del RENTRi comprese le modalità di trasmissione dei dati;
- le modalità di condivisione dei dati del RENTRi con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto rifiuti, nonché
- le modalità di coordinamento tra il MUD e gli adempimenti trasmessi al RENTRi.

Le modalità di compilazione, però, così come tutte le principali modalità operative della piattaforma - a partire da quelle relative alla trasmissione dei dati al RENTRi - saranno definite successivamente dal Ministero della Transizione Ecologica con uno o più decreti direttoriali “sentito l’Albo Nazionale Gestori Ambientali”.

Con la piena operatività delle nuove regole (secondo le tempistiche indicate dal provvedimento), saranno abrogati i modelli previsti dal D.M. n. 145/1998 (che regola il contenuto del formulario di accompagnamento dei rifiuti) e il D.M. n. 148/1998 (che regola il contenuto del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti).

Quello che lo schema di regolamento definisce con chiarezza è il cronoprogramma delle iscrizioni alla piattaforma, che non partiranno prima di diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto (due mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e procederanno a blocchi, a seconda delle dimensioni di enti e imprese.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI - secondo quanto stabilito all’articolo 3 - è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
c) a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche citate sopra.

Pertanto, qualora il Ministero riuscisse a tenere fede al proposito di pubblicare il decreto entro la fine del 2022, stando al cronoprogramma appena citato, l’avvio ufficiale della piattaforma non arriverebbe prima della primavera del 2024.

Altro segnale di discontinuità rispetto al SISTRI è quello delle tariffe d’iscrizione, sensibilmente più basse.
Per le imprese di maggiori dimensioni si va dai 100,00 euro per il contributo del primo anno ai 60,00 euro per gli anni successivi, mentre per le medie imprese si passa a 50,00 euro e poi a 30,00 euro e per le piccole a 15,00 e poi 10,00 euro.
Merito anche di un’infrastruttura più snella, che proprio a differenza della controversa piattaforma abrogata nel 2018 non obbligherà le imprese a dotarsi di nuovo hardware, fatta eccezione per i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi, che dovranno garantire la presenza “sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato”.
Confermato dunque l’addio a ‘black box’ e chiavette usb, che nei dieci anni di travagliata esistenza del Sistri erano diventate un vero e proprio simbolo del fallimento della piattaforma.

. Se vuoi consultare lo schema di decreto al vaglio della Commissione europea, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI


. Se vuoi accedere al portale dedicato, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI




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Pubblicato su: 2019-02-23 (1984 letture)

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