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TERZO SETTORE - ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE





LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. L’attività sportiva dilettantistica

Negli ultimi anni l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Infatti, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività.
Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, sotto il profilo tributario, può fruire di rilevanti agevolazioni.

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”.
Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida dal titolo ”Le agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica”, nella quale viene tracciato un quadro sintetico delle disposizioni tributarie che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad osservare, con particolare attenzione sugli aiuti e sugli incentivi fiscali introdotti in loro favore.

. Se vuoi scaricare la guida, clicca QUI.


2. L’iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.
Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.
Il Registro è suddiviso in tre sezioni:
• associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività);
• associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
• società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere, ai sensi della normativa vigente, all’Agenzia delle Entrate.

L’Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi del CONI ha predisposto una guida all’iscrizione nel “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche”.

. Se vuoi accedere all’iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare l’Elenco provvisorio delle Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI 2012, clicca QUI.


3. ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Novità dalla legge di bilancio 2018 - Introdotte le società sportive dilettantistiche lucrative

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro quinto del Codice civile.
E’ quanto stabilisce il comma 353, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
Vengono così introdotte, nell’ordinamento giuridico nazionale, le “società sportive dilettantistiche lucrative” a fianco delle attuali “società sportive dilettantistiche non lucrative”. Ciò al fine di favorire il processo di ammodernamento del settore sportivo dilettantistico.
Si tratta di una svolta epocale nelle modalità organizzative e nelle strutture giuridiche e fiscali dei soggetti operanti nel mondo dello sport non professionistico. Da sempre, infatti, questo settore è stato ancorato all’assenza di fine di lucro e, fino ad oggi, le possibilità di organizzazione sportiva offerte dall’art. 90, comma 17, della legge n. 289/2002, così come modificata dalla legge n. 128/2004, erano le seguenti:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
Conseguentemente, solo chi utilizzava una delle forme giuridiche sopra indicate avrebbe potuto conseguire particolari benefici di settore e, quindi, pur essendo comunque legittimo utilizzare anche una diversa forma organizzativa non contemplata tra quelle predette (ad esempio, società per azioni/responsabilità limitata con scopo di lucro), sarebbe stata esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento, da parte del CONI, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 186/2004, in quanto limitato all'ambito delle strutture non profit.
A fronte della scelta di costituire una società sportiva dilettantistica lucrativa (o di trasformare una società dilettantistica non lucrativa in una società sportiva dilettantistica lucrativa), la legge di bilancio 2018, ha previsto, al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica, l’obbligatorietà di una serie di prescrizioni nello statuto, a pena di nullità. Secondo quanto stabilito dal comma 354, dell’art. 1, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « società sportiva dilettantistica lucrativa »;
b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie
.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018, clicca QUI.


4. ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su questioni di carattere fiscale - Precisazioni in materia di imposta di bollo

Con la circolare n 18/E del 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riepilogativo delle questioni di carattere fiscale, che sono state approfondite nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e che interessano le associazioni e le società sportive dilettantistiche, anche a seguito dell’approvazione del Codice del Terzo settore (CTS ) (D.Lgs. n. 117/2017) e del D.Lgs. n. 112/2017, contenente la disciplina dell’impresa sociale.

1) In particolare, viene fornita risposta ad alcuni profili riguardanti l’applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro (Punto 3).
Vengono, inoltre, affrontate, – in risposta ad ulteriori specifici quesiti – alcune questioni concernenti l’applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall’articolo148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati (Punto 4).
Al successivo Punto 5 vengono precisati gli effetti della riforma del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) sull’applicabilità del regime fiscale di cui alla L. n. 398/1881 e dell’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3 del TUIR.
Ai Punti 6 e 7 vengono fornite risposte a precisi quesiti su questioni connesse all’applicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 (Punto 6) e su questioni connesse all’applicazione dell’art. 148, comma 3, del TUIR (Punto 7).

2) al Punto 8, viene, infine, fornita una risposta in relazione alla previsione agevolativa in materia di imposta di bollo per taluni organismi sportivi. In particolare viene fornita una risposta ad un doppio quesito:
a) se, ai sensi dell’articolo 27-bis, contenuto nella Tabella, allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rientrino nel regime di esenzione dall’imposta di bollo i documenti, ricevute, eccetera, rilasciati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche non lucrative e dai singoli tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a fronte di contributi, rimborsi spese, indennità forfettarie, e
b) se nella locuzione generica “federazioni sportive” rientrino sia le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) che le Discipline Sportive Associate (DSA)
.

L’esenzione, in modo assoluto, dal pagamento dell’imposta di bollo, a favore delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, è prevista dall’articolo 27-bis, contenuto nella Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972.
Tale articolo, precisa l’Agenzia, ha avuto nel tempo diverse formulazioni, ma l'esenzione, anche se originariamente riguardante gli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”, è tuttora in vigore per gli atti e documenti ivi indicati.
Ciò posto, in merito alla prima questione interpretativa posta nella domanda, si ritiene che nel concetto di “atti, documenti (...) richiesti dalle Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” rientrino le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto - trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene “richiesto” dalle “Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per quanto riguarda il secondo quesito, con il quale si intende conoscere se nella definizione generica di “federazioni sportive” rientrino sia le Federazioni Sportive Nazionali che le Discipline Sportive Associate, l’Agenzia ricorda che gli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 242 del 1999 (in tema di riordino del CONI) disciplinano unitariamente sia le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) che le Discipline Sportive Associate (DSA).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia ritiene che il legislatore, estendendo l’esenzione dell’articolo 27-bis anche alle “federazioni sportive ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”, abbia voluto sollevare le federazioni sportive, comprese le Discipline Sportive Associate, e gli Enti di Promozione Sportiva dall’onere di corrispondere l’imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi che su quelli richiesti.
Dunque, conclude l’Agenzia, tutti i documenti, comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle Federazioni sportive (Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate) e dagli Enti di Promozione Sportiva, rientrano tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo di cui al più volte citato articolo 27-bis.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della Tabella, Allegato B, al DPR n. 642 del 1972, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Per le linee guida e i DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, clicca QUI.

. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.

. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.

. Per gli ENTI ASSOCIATIVI – Adempimenti ai fini fiscali – MODELLO EAS, clicca QUI.

. Per il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS, clicca QUI.

. Per il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF, clicca QUI.

. Per la PUBBLICAZIONE DEI CONTRIUBUTI RICEVUTI da parte degli Enti del Terzo settore , clicca QUI.

. Per le MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO NO-PROFIT, clicca QUI.

. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI , clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.

. Per un approfondimento dell’IMPRESA SOCIALE, clicca QUI.

. Per un approfondimento delle SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, clicca QUI.

. Per un approfondimento delle SOCIETA’ EBENEFIT – Le società con missione sociale, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-03-07 (854 letture)

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