TERZO SETTORE - ONLUS - ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE - L'AVVIO DEL RUNTS E LA SOPPRESSIONE DELL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE - ONLUS
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1. PREMESSA
L'acronimo ONLUS contraddistingue le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. La figura e la regolamentazione di queste organizzazioni sono state introdotte nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero con un provvedimento di natura e finalità esclusivamente fiscali, costruito in modo tale da identificare soggetti che, svolgendo attività meritevoli di tutela, possano usufruire di un trattamento fiscale agevolato. Le ONLUS sono una sottocategoria speciale di enti non commerciali in possesso di determinati requisiti indicati dall'art. 10 del citato decreto. Il titolo di ONLUS è così subordinato alla presenza di alcuni presupposti sia soggettivi che oggettivi.
Il D. Lgs. n. 460/1997, nel riordinare la disciplina degli enti non commerciali, non ha apportato modifiche all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. che fornisce la nozione di "ente non commerciale", individuando tale tipologia negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Pertanto, l'elemento distintivo degli enti non commerciali - come viene precisato nella Circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 - è costituito dal fatto di non avere tali enti, quale oggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.
2. I presupposti soggettivi
In primo luogo il decreto individua i soggetti interessati al provvedimento, distinguendo quelli che hanno la facoltà di essere ONLUS, quelli che lo sono ope legis e quelli che in nessun caso possono qualificarsi come tali. In merito alla natura giuridica delle organizzazioni, la normativa sancisce che possono essere ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente alcune clausole che ne individuano il carattere meritorio delle agevolazioni fiscali. L’art. 10, comma 8, prevede l'automatica acquisizione della qualifica di ONLUS per le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, le cooperative sociali e le Organizzazioni non governative, mentre non possono in ogni caso essere ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria.
3. L'aspetto oggettivo
L'ambito oggettivo del provvedimento si riferisce invece alle attività che gli enti sopra descritti debbono svolgere per poter beneficiare della normativa in esame.
Per acquisire la qualifica di ONLUS occorre innanzi tutto perseguire finalità di solidarietà sociale o finalità inerenti a quelle di solidarietà sociale.
Le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite quando l'attività è rivolta ad apportare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, sociali, economiche o familiari, oppure a componenti di collettività estere relativamente agli aiuti umanitari.
Le finalità di solidarietà sociale si intendono sempre perseguite per le organizzazioni che svolgono attività nei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo ai sensi dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400.
3.1. La valutazione della condizione di “svantaggio”
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, dopo aver precisato che la valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce “un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado e grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale”, fornisce solo a titolo esemplificativo la seguente indicazione dei soggetti svantaggiati: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossico-dipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi; immigrati non abbienti.
Dalla disposizione in esame e dalla richiamata circolare esplicativa emerge la mancanza di una definizione tassativa dei soggetti svantaggiati, limitandosi la norma all’indicazione in via generale delle condizioni di disagio a tal fine rilevanti (fisico,
psichico, economico, sociale o familiare).
Per quanto riguarda lo svantaggio in ragione di condizioni economiche, al quale si riferisce il quesito in esame, l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 186/E del 17 luglio 2009 osserva che il disagio economico costituisce il requisito al quale specifiche normative subordinano l’accesso a benefici finanziari, a regimi di esonero o a particolari tipologie di servizi.
La condizione economica di disagio è stabilita con modalità e limiti (reddituali e patrimoniali) che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale: dall’assistenza sociale per casi di grave indigenza a forme di supporto di rilevanza sociale per situazioni di svantaggio di minore entità.
La condizione di svantaggio economico va, pertanto, verificata con riguardo al settore di intervento di solidarietà sociale da attuare.
Nel caso descritto nella citata risoluzione, in particolare, la Fondazione svolge la propria attività nel settore dell’istruzione e vuole favorire l’accesso allo studio del diritto economico da parte di ragazzi meritevoli, che potrebbero rinunciare al percorso universitario per mancanza di possibilità economiche.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, le ONLUS, che operano nel settore dell’istruzione e vogliono erogare borse di studio a giovani con scarse possibilità economiche, possono adottare i parametri ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per individuare l’effettivo stato di indigenza dei potenziali beneficiari. Il sistema tiene, infatti, conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e consente di rispettare il perseguimento delle finalità di utilità sociale richieste alle organizzazioni senza scopo di lucro.
Gli obiettivi sono gli stessi perseguiti dalla normativa che tutela il diritto allo studio universitario e che prevede, secondo i limiti ISEE, agevolazioni per i giovani in situazioni finanziarie disagiate.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ritiene che per valutare il livello di disagio economico dei destinatari delle borse di studio assegnate dalle ONLUS è corretto applicare i parametri ISEE stabiliti per l'esenzione dalle tasse universitarie nella regione in cui opera l'ente.
4. Vincoli statutari
Oltre ai vincoli descritti precedentemente, gli statuti delle ONLUS devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole, indicate nell'art. 10, comma 1, del decreto istitutivo:
1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Si intendono per «connesse» attività previste statutariamente e dirette ad arrecare benefici a persone non svantaggiate. Le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle di identica natura, ma con destinatari svantaggiati, definite «istituzionali». La prevalenza non deve manifestarsi nell'ambito del settore di attività e neppure nell'ambito temporale dell'esercizio annuale.
La ratio di questa norma è volta a consentire alle ONLUS di svolgere attività a supporto di quelle istituzionali senza assumere un carattere troppo marcatamente commerciale e, quindi - rispettivamente nei casi di buona e cattiva fede -, di non distogliere l'attenzione dai veri bisognosi o di non promuovere operazioni elusive e di turbativa del mercato;
2. Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
4. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
5. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
6. la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
7. l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
5. Agenzia per il terzo settore
L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, meglio nota con la denominazione sintetica di "Agenzia per le ONLUS", è un’agenzia governativa di diritto pubblico con sede a Milano in Via Rovello n. 6.
L’Agenzia opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (a cui è tenuta ad inviare annualmente una relazione sull’attività svolta) ed è stata istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 con cui si è dato seguito alla delega prevista dall’art. 3 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
Successivamente, con il D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, si è provveduto all’emanazione del regolamento dell’Agenzia per le ONLUS, in base al quale, in data 8 marzo 2002, la stessa si è regolarmente insediata.
Tale decreto è stato ora modificato dal D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, recante "Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329".
Il decreto che entra in vigore l’11 maggio 2011, apporta modifiche che riguardano, in particolare, i poteri e la composizione dell’Agenzia, nonché la modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» ad «Agenzia per il terzo settore».
Il testo di entrambi i decreti viene riportato neo Riferimenti normativi.
. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'Agenzia, clicca QUI.
6. Agevolazioni fiscali
A fronte dei requisiti richiesti per assumere la qualifica di ONLUS viene attribuito un regime fiscale agevolato sotto molteplici aspetti. Con questo lo Stato riconosce l'importanza della funzione sociale svolta da queste organizzazioni e concede benefici in cambio di trasparenza. Si tratta in particolare dell'applicazione di un regime agevolato:
• per le imposte sui redditi,
• per l'imposta sul valore aggiunto,
• per le imposte indirette (bollo e registro, spettacoli, ecc.) e
• per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali disposte a favore di tali enti.
7. Riconoscimento della qualifica di ONLUS agli Enti non residenti
Con la Circolare n. 24/E del 26 giugno 2006, l'Agenzia delle Entrate ha stbilito che, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge n. 460/1997, nulla osta al riconoscimento della qualifica di ONLUS in favore degli enti residenti all'estero e, quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo.
8. Anagrafe unica delle ONLUS
L’anagrafe unica delle ONLUS è stata istituita dall’art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997. L’iscrizione avviene a seguito di un’apposita comunicazione degli interessati alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione. Per l’iscrizione è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997. L’iscrizione nell’anagrafe ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal medesimo decreto.
L'Agenzia delle entrate ha provveduto ad integrare e ad aggiornare le istruzioni impartite con la Circolare n. 14/2003 in ordine ai requisiti necessari per l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS e per poter fruire delle agevolazioni previste per tali organizzazioni, intervenendo, in particolare, sul controllo preventivo dell'iscrizione, sulle ipotesi di cancellazione dall'anagrafe, sui casi in cui è necessario richiedere il parere dell'Agenzia per le ONLUS e sulla disciplina transitoria.
9. Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
Con il D.M. n. 266/2003 sono state dettate nuove modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione ONLUS .
A decorrere dal 4 ottobre 2005, i soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione effettuata secondo il modello approvato con il D.M. 19 gennaio 1998, avranno 30 giorni per integrare tale comunicazione attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva , resa dal legale rappresentante e sottoscritta secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000, ovvero della copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
La comunicazione dovrà essere redatta in duplice copia e dovrà essere consegnata o inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’organizzazione.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2003 è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) devono allegare al modello di comunicazione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1998.
10. Enti non-profit e pubblicità nel Registro imprese
I principali afferenti al terzo settore sono le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici. Si tratta di enti non commerciali sui quali da tempo, sia la dottrina che la giurisprudenza, si dibatte per determinare quale sia il regime pubblicitario più appropriato, se possano o debbano, in altre parole, essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, come tutti gli altri soggetti collettivi, o solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA). Secondo alcuni, una associazione o una fondazione, nel caso eserciti un’attività economica in via esclusiva o principale, deve essere iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sulla base del fatto che esercitano un’attività economica. Vanno iscritti solamente nel REA nel caso l’attività svolta si collochi in una dimensione di sussidiarietà e di ausiliarità rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativo, ecc.
Secondo altri, trattandosi di soggetti diversi da quelli previsti come iscrivibili nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le associazioni e le fondazioni, nel caso svolgano anche una attività economica, vanno iscritte solamente nel REA.
Il primo orientamento, ora maggioritario, è stato recepito anche dal Ministero delle attività produttive sia nella Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997, laddove si afferma che “qualora le associazioni, le fondazioni, gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale, essi debbano iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e sottostare, a tutti gli effetti, alla disciplina della pubblicità legale prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188 – 2202 del Codice civile”, sia nella Circolare n. 3450/C del 27 ottobre 1998, laddove si prevede come soggetti obbligati all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese tutti i soggetti collettivi, comprese le associazioni e le fondazioni che esercitano una attività di impresa in via esclusiva o permanente.
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L'AVVIO DEL REGISTRO UNICO E LA SOPPRESSIONE DELL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
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1. LA SOPPRESSIONE DELL’ANAGRAFE DELLE ONLUS - La procedura di iscrizione nel RUNTS
Le ONLUS sono associazioni, enti o cooperative “no-profit” che a vario titolo operano sul territorio nazionale, e precisamente sono Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (da qui, appunto, l’acronimo “ONLUS”) introdotte nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Sono enti di carattere privato che, in base allo statuto o all’atto costitutivo, svolgono la loro attività per finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall’ordinamento.
Le organizzazioni non profit che intraprendono l’esercizio delle attività indicate nell’art. 10 D.Lgs n. 460/1997, nonché i soggetti che già svolgono tali attività, per poter beneficiare delle agevolazioni previste nel D.Lgs n. 460/1997, devono darne comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale (art. 11 D.Lgs n. 460/1997).
Tutti i dati comunicati confluiscono nell’Anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso l’Agenzia delle Entrate.
Per un approfondimento sull'argomento, rimandiamo al Capitolo 4 della nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020 (AGGIORNATA AL 1° APRILE 2021), interamente dedicata all' AVVIO DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS).
. Per scaricare il testo della Newsletter n. 28/2020, clicca QUI.
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RIFERIMENTI
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2019-03-07 (1090 letture) [ Indietro ] |