TERZO SETTORE - IL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DPCM 23 LUGLIO 2020
IL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
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1. Anni 2006 - 2007 - 2008 - Disposizioni operative per la destinazione del 5 per mille al volontariato e alla ricerca
L’art. 1, comma 337 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di:
a. sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;
b. finanziamento della ricerca scientifica e delle università;
c. finanziamento della ricerca sanitaria;
d. attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
La domanda di iscrizione deve essere presentata, utilizzando un apposito modello, entro e non oltre il 10 febbraio 2006 esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fiscoline, o tramite gli intermediari abilitati.
Pubblicato nella G.U. n. 22 del 27 gennaio 2006 il D.P.C.M. 20 gennaio 2006 che definisce le modalità operative.
Il testo viene riportato nell'Appendice normativa.
Il decreto 2 aprile 2009 stabilisce, inoltre, le modalità di accesso al riparto del cinque per mille per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Le associazioni sportive dilettantistiche che, per gli anni 2006 e 2007, hanno presentato domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti di volontariato, inserite negli elenchi dei soggetti esclusi e successivamente riammesse al riparto (articolo 20, comma 2, decreto legge 159/2007), devono attestare il possesso dei requisiti.
A tal fine, il rappresentante legale dovrà inviare al Coni, entro il 16 maggio 2009, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio unitamente alla copia del proprio documento d'identità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Lo stesso adempimento, per l'ammissione al riparto del cinque per mille relativo all'anno 2008, è previsto per le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco predisposto dal Coni.
Gli uffici del Coni effettueranno il controllo delle autocertificazioni ricevute nei successivi 60 giorni, per gli anni 2006 e 2007, entro 120 giorni, invece, per il 2008.
L'elenco dei soggetti ammessi e quello degli esclusi saranno inviati all'Agenzia delle Entrate per la pubblicazione e i successivi adempimenti.
2. Anno 2009 - Disposizioni in materia di 5 per mille per le Associazioni di volontariato e ONLUS
Anche per il 2009 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale (art. 63 bis del decreto legge n. 112/2008).
Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2009), ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale le cui modalità di ammissione sono state stabilite dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato successivamente dal decreto del 16 aprile 2009.
2.1. Anno 2009 - Riparto del 5 per mille per le Associazioni sportive dilettantistiche
Anche alle Associazioni sportive dilettantistiche è stata concessa la possibilità, previa iscrizione nelle apposite liste, di beneficiare del cinque per mille.
Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute a fini sportivi dal Coni affiliate ad una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni possono presentare domanda di iscrizione all'apposito elenco di beneficiari del cinque per mille per l'anno 2009.
E' quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2009, previsto dall’articolo 63 bis, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come successivamente modificato dal D.M 16 aprile 2009.
Il provvedimento fissa i criteri per l'ammissione al riparto del cinque per mille da parte delle associazioni che svolgono una "rilevante attività di interesse sociale" e svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport di giovani al di sotto dei 18 anni di età;
• avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni;
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare, esclusivamente in via telematica, sin d'ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate direttamente utilizzando il relativo software, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello contenente le modifiche apportate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009.
Sono valide le domande inviate con la precedente versione del modello.
La domanda di iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 20 aprile 2009. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
Successivamente, i legali rappresentanti delle Associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno – entro il 30 giugno 2009 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente le modifiche apportate dal Decreto del 16 aprile 2009, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
La dichiarazione dovrà essere corredata da una fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Il Coni effettuerà la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, depennando i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti e trasmettendo l'elenco degli ammessi e quello degli esclusi all'Agenzia delle Entrate, che ne curerà la pubblicazione entro il 31 marzo 2010 sul proprio sito.
2.2. Anno 2009 - Elenchi degli ammessi e degli esclusi con l'indicazione delle scelte e degli importi
I dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nell’anno 2009 (relativi ai redditi 2008) per la destinazione della quota del 5 per mille e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio sono stati raccolti in otto elenchi:
- Onlus e volontariato (ammessi ed esclusi),
- ricerca scientifica (ammessi ed esclusi),
- ricerca sanitaria (ammessi),
- comuni di residenza (ammessi) e
- associazioni sportive dilettantistiche (ammesse ed escluse).
2.3. Proroga al 30 aprile per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate da ONLUS, Enti del volontariato e Associazioni sportive dilettantistiche
L'art. 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (c.d. "milleproroghe"), ha posticipato al 30 aprile 2010 il termine per l’integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.
La norma consente alle “ONLUS” e agli "Enti del volontariato" che hanno presentato la domanda di iscrizione al beneficio e sono stati, in seguito, escluse per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva ovvero per averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria posizione.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 26 marzo 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla proroga dei termini e ha illustrato gli adempimenti che gli enti interessati devono effettuare per poter regolarizzare la propria posizione.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
Entro il 30 aprile 2010 va trasmessa - con raccomandata r.r. - alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in relazione al domicilio fiscale dell'ente) la dichiarazione sostitutiva approvata per quell'annualità, sottoscritta dall'attuale legale rappresentante dell'ente.
Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento di quest'ultimo.
Per ciascuna annualità che si intende regolarizzare, andrà inviata, con plichi separati, una dichiarazione sostitutiva.
L'Agenzia delle Entrate ha comunque precisato che sono ritenute valide le dichiarazioni sostitutive - tempestive e complete - inviate a una Direzione Regionale non competente o a un ufficio locale.
Il "re-inoltro" alla direzione competente avvarrà poi a cura di questi ultimi.
L'adempimento non interessa gli enti esclusi per la tardiva (a suo tempo) presentazione della dichiarazione sostitutiva, ammessi di diritto se l'atto, all'epoca intempestivo, risulta completo di tutte le indicazioni necessarie, debitamente firmato e corredato della copia del documento del legale rappresentante pro tempore firmatario.
La proroga al prossimo 30 aprile interessa anche le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, a cui vanno trasmesse le dichiarazioni sostitutive (comprese quelle relative agli esercizi finanziari 2006 e 2007, durante i quali tali associazioni erano iscritte negli elenchi degli enti del volontariato).
3. Il cinque per mille 2010
Anche per il 2010 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale.
Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il D.P.C.M. 23 aprile 2010.
I settori da beneficiare sono gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.
4. Il cinque per mille 2011 - Iscrizioni on line dal 15 marzo
Con Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le categorie dei soggetti destinatari, la tempistica, le modalità di ammissione negli appositi elenchi e quelle di riparto delle somme destinate dai contribuenti per l’avvio della campagna cinque per mille 2011.
Il decreto “mille proroghe” ha ribadito per l’esercizio finanziario 2011 la possibilità di destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti, a finalità di interesse sociale con le medesime modalità di riparto e gli stessi termini previsti per l’anno 2010.
Soggetti ammessi al 5 per mille 2011
Come lo scorso anno, anche nel 2011 la quota del 5 per mille può essere destinata a una delle seguenti finalità:
• sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997;
• finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
• finanziamento della ricerca sanitaria;
• sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza;
• sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
La circolare delle Entrate precisa che le iscrizioni saranno possibili a partire dal 15 marzo 2011.
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari autorizzati.
Il termine ultimo, a pena di decadenza, è il 7 maggio 2011, data entro la quale dovranno riproporre l’iscrizione anche gli enti presenti negli elenchi dello scorso anno.
Gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e gli enti della ricerca sanitaria devono inviare le loro richieste, entro il 30 aprile 2011, rispettivamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei modelli di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, e al Ministero della Salute, che predispone l’elenco degli enti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille.
Effettuate eventuali correzioni di errori di iscrizione nei rispettivi elenchi, entro il 5 maggio, i due ministeri provvederanno all’invio degli elenchi all’Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio 2011.
Per i Comuni non è previsto un elenco apposito, dal momento che i cittadini che vogliono destinare la loro quota all’ente locale potranno farlo, nella dichiarazione dei redditi, esclusivamente a favore del proprio comune di residenza.
Gli elenchi gestiti dall’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate curerà anche quest’anno la pubblicazione degli iscritti al beneficio, suddivisi per categorie: la data per gli elenchi provvisori è fissata al 14 maggio 2011.
La circolare fornisce specifiche indicazioni per gli adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive, di cui segue direttamente la predisposizione degli elenchi.
Tali soggetti avranno tempo fino al 20 maggio 2011 per segnalare, tramite il rappresentante legale, eventuali errori di iscrizione alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Il 25 maggio 2011 sarà pubblicata la versione aggiornata degli elenchi.
L’Agenzia trasmetterà una copia di quello relativo alle associazioni sportive dilettantistiche al CONI, ente competente ad acquisire le dichiarazioni sostitutive e a effettuare i controlli su quei soggetti.
Gli elenchi dei percettori e degli esclusi
E’ fissato al 31 marzo 2012 il termine ultimo per “scoprire” chi ha ottenuto il beneficio del 5 per mille.
L’agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito gli elenchi, distinti per categoria (volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria), degli enti ammessi e degli esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.
Per tutti l’obbligo della rendicontazione
Anche per il 2011, i beneficiari del 5 per mille sono chiamati a redigere, entro un anno dall’incasso del contributo, e a trasmettere, entro 30 giorni dalla data ultima per la compilazione, uno specifico rendiconto con l’indicazione precisa di come sono state impiegate le somme percepite.
Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori ai 20mila euro non devono trasmettere il rendiconto, ma soltanto redigerlo e conservarlo per dieci anni.
(Fonte: FiscoOggi - 3 marzo 2011)
5. Il cinque per mille 2013 - Iscrizioni on line dal 22 marzo 2013
Fino al 7 maggio 2013, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno attivarsi per presentare le istanze di accesso alla ripartizione delle somme del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013.
Le modalità e l’iter procedimentale sono state illustrate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 21 marzo 2013.
A partire dal 22 marzo 2013, attraverso il portale telematico dell’Agenzia delle Entrate, è possibile avviare le pratiche per la presentazione delle candidature degli enti coinvolti in attività di interesse sociale al riparto delle quote del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013.
Anche per quest’anno, infatti, i contribuenti potranno destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF al finanziamento di attività sociali, ovvero di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (novità introdotta dal D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011).
Le risorse complessivamente stanziate per la liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2013, ammontano a 400 milioni di euro (art. 23, comma 2, D.L. n. 95/2012).
La circolare n. 6/E del 2013, in particolare, contiene un’attenta disamina delle procedure necessarie per il riconoscimento del beneficio, attraverso una sintesi schematica delle stesse, segnalando ai soggetti interessati cosa fare e come procedere con riferimento alle principali situazioni di criticità segnalate negli anni passati. Tra queste, sono segnalate le cause che più frequentemente hanno determinato l’esclusione dal contributo.
Il nuovo calendario del 5 per mille non si discosta sostanzialmente rispetto a quello dell’anno scorso. La campagna di iscrizione 2013, infatti, si chiuderà anche quest’anno il 7 maggio.
La domanda d’iscrizione dovrà essere inoltrata a pena di inammissibilità esclusivamente secondo modalità telematiche, utilizzando i canali Fisconline o Entratel, a condizione che si sia abilitati agli stessi. A tal fine, gli enti di volontariato e le associazioni potranno predisporre il modulo di iscrizione avvalendosi dell’apposito software di compilazione, ovvero rivolgendosi ad un professionista o un intermediario abilitato.
Gli elenchi provvisori degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche saranno disponibili a partire dal 14 maggio 2013.
In tale circostanza, l’Agenzia pubblicherà, distinguendo per tipologia, anche gli elenchi degli enti di ricerca scientifica e dell’università e quello degli enti della ricerca sanitaria, predisposti dai Ministeri competenti.
Una volta pubblicati gli elenchi, i soggetti avranno una settimana di tempo per presentare le eventuali istanze di correzione degli errori di iscrizione.
Al termine di questa fase, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia la versione aggiornata degli elenchi.
Gli enti di volontariato saranno altresì tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille.
Tra le principali novità di quest’anno, figura la possibilità di inviare quest’ultima a mezzo posta elettronica certificata, in via alternativa rispetto alla tradizionale spedizione a mezzo raccomandata.
La dichiarazione dovrà essere prodotta entro il 1° luglio 2013.
In caso di spedizione a mezzo PEC, la missiva dovrà essere indirizzata all’indirizzo della Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente, con l’allegazione di una copia del documento d’identità del rappresentante legale firmatario.
Allo stesso modo, alle associazioni sportive dilettantistiche è richiesto l’invio di analoga dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI competente territorialmente.
Si segnala che anche quest’anno potranno partecipare al riparto delle quote del 5 per mille gli enti “ritardatari” che presenteranno le domande di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013, con il versamento contestuale di una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 (codice tributo 8115).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda d’iscrizione relativa a ogni settore.
. Se vuoi accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate - Sezione 5 per mille, clicca QUI.
6. Il cinque per mille 2014 - Iscrizioni on line dal 21 marzo 2014
Con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari e alle modalità di attribuzione del contributo del cinque per mille.
L’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l’istituto del cinque per mille anche per l’esercizio finanziario 2014 richiamando ai fini dell’applicabilità del contributo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
Rispetto alle precedenti annualità rimangono immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio.
Il testo della circolare viene riportato bei Riferimenti normativi.
7. Il cinque per mille 2015 - Iscrizioni on line dal 26 marzo 2015
L’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) conferma l’applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef “relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente”.
Con tale previsione la legge di stabilità 2015 trasforma il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale.
Conseguentemente, l’ultimo periodo dello stesso articolo 1, comma 154, autorizza per la liquidazione della quota del cinque per mille, la spesa di 500 milioni di euro annui “a decorrere dall’anno 2015”, prevedendo che le “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”.
La norma lascia invariate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.
In considerazione della “stabilizzazione” dell’istituto del cinque per mille la presente circolare fornisce, con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi.
Le istruzioni contenute nella Circolare n. 13/E del 26 marzo 2015 valgono, pertanto, anche per gli esercizi successivi al 2015, salvo sopravvenute modifiche normative che saranno appositamente segnalate.
La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico fino al termine del 7 maggio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010. Per l’esercizio finanziario 2015, l’apertura del canale telematico è fissata al 26 marzo 2015.
Il testo della circolare viene riportato bei Riferimenti normativi.
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8. Il cinque per mille 2016 - Iscrizioni on line dal 31 marzo 2016
A decorrere dal 31 marzo 2016 e fino al 9 maggio 2016, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno presentare la domanda di iscrizione al 5 per mille 2016 utilizzando esclusivamente i canali telematici Entratel e Fisconline, ovvero, in alternativa, ricorrendo a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2016:
- dagli enti del volontariato: alla Direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale;
- dalle associazioni sportive dilettantistiche: all’ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata.
Gli elenchi provvisori saranno disponibili entro il prossimo 14 maggio 2016; in caso di errori di iscrizione, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno chiederne la correzione entro il 20 maggio 2016.
Gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti, possono regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi alla ripartizione delle quote entro il 30 settembre 2016.
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9. LUGLIO 2016 - CINQUE PER MILLE - Fissate nuove modalità di rendicontazione - Modifiche al D.P.C.M 23 aprile 2010
Più trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione del cinque per mille. Nuove modalità di rendicontazione della quota derivante dal cinque per mille. Modificate le norme sulla modalità di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione nel caso in cui le stesse siano state impiegate per finalità diverse da quelle perseguite dal beneficiario.
E’ quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
Il nuovo decreto modifica il D.P.C.M. 23 aprile 2010 inserendo una serie di norme che valorizzano le tematiche della semplificazione e della rendicontazione.
In particolare, a partire dall’esercizio finanziario 2017 è stato previsto che la validità del beneficio si ha con l'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo.
Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito elenco, pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Nell’ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione.
Con riferimento alla rendicontazione, gli enti beneficiari di somme superiori a 20.000 euro entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite.
Il rendiconto include anche l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Inoltre dovranno essere indicati gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
È stato, inoltre, espressamente previsto che nel caso di impiego per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, si procede al recupero del contributo che comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito.
Se l'obbligato non ottempera al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, secondo le norme vigenti, con la relativa applicazione delle sanzioni penali e amministrative.
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10. 19 LUGLIO 2017 - CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF- Pubblicato il decreto che completa la riforma strutturale dell’istituto
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Il decreto - in vigore dal 19 luglio 2017 - rientra nella più ampia riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale e prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.
Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.
Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio:
a) il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
b) il finanziamento della ricerca sanitaria;
c) il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
d) il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
e) la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 3, comma 1).
Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice.
In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo. Il primo obbligo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità (art. 8, comma 1). Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto (art. 8, comma 2).
In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25 per cento del contributo percepito (art. 8, comma 3).
Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario (art. 8, comma 5).
I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione di tale divieto (art. 7).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
11. 26 FEBBRAIO 2019 - CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF- Obblighi di rendicontazione - Chiarimenti Ministero del Lavoro
A seguito di numerosi quesiti di enti e centri di servizio per il volontariato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Nota del 26 febbraio 2019, Prot. 0002106, ha chiarito la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione del contributo 5x1000.
Ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 2010, tutti gli enti beneficiari del contributo sono obbligati a redigere il rendiconto delle somme ricevute a titolo di 5x1000 e la relazione illustrativa.
Solo per gli enti che hanno percepito un contributo non inferiore a 20.000 euro grava l’ulteriore obbligo di trasmettere la documentazione all’Amministrazione finanziatrice (che ha a sua volta l’obbligo di pubblicare l’elenco dei beneficiari e i rendiconti trasmessi).
Il D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017, che ha riformato l’istituto del 5x1000, ha introdotto (all'art. 8) l’ulteriore obbligo per i beneficiari di pubblicare sul proprio sito (e poi comunicarlo all’Amministrazione finanziatrice):
- gli importi percepiti;
- il rendiconto;
- la relazione illustrativa.
A Ciascuna amministrazione erogatrice spetta, inoltre, l’obbligo di pubblicare, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonchè il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi da parte dei beneficiari.
L’art. 4, D.Lgs. n. 111/2017 devolve la definizione delle modalità e dei termini per il riparto del 5x1000, nonché le modalità per formazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco degli enti iscritti, ad un D.P.C.M. che, a tutt’oggi, non risulta ancora emanato.
Pertanto, in assenza del D.P.C.M. attuativo del D.Lgs. n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del 5x1000 continuano ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12-bis, D.P.C.M. 23 aprile 2010.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
12. TERZO SETTORE - CINQUE PER MILLE - Le novità introdotte dal D.P.C.M. 23 luglio 2020
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dovranno essere “definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.
In attuazione del disposto di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 111/2017, è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, recante "Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi".
Con la pubblicazione di questo decreto è arrivata al traguardo la riforma dell'istituto del cinque per mille, inserita all'interno del più ampio processo di riforma del Terzo Settore.
Il nuovo decreto disciplina, infatti, le modalità e termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 sostituisce sia il D.P.C.M. 23 aprile 2010 che il D.P.C.M. 7 luglio 2016.
. Se vuoi scaricare il testo del D.P.C.M. 23 luglio 2020, clicca QUI.
Per un approfondimento sull'argomento, rimandiamo al Capitolo 20 della nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020 (AGGIORNATA AL 1° APRILE 2021), interamente dedicata all' AVVIO DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS).
. Per scaricare il testo della Newsletter n. 28/2020, clicca QUI.
. Per scaricare il testo della TABELLA A, clicca QUI.
. Per scaricare il testo della TABELLA B, clicca QUI.
13. TERZO SETTORE - Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
Entro il prossimo 31 marzo 2021 gli Enti non commerciali dovranno provvedere ad inviare il modello EAS (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) per le variazioni intervenute nel 2020.
Alla presentazione del Modello EAS è subordinata la concessione agli Enti dei benefici fiscali ovvero la detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati.
Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato) il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (con alcune eccezioni) e interessa, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:
- richieda agli associati la quota associativa;
- ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo.
Sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono mai presentare:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Da tener presente che il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede che gli enti che si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) non dovranno più inviare il modello EAS. Considerato che allo stato attuale il registro non è ancora del tutto operativo, risulta pertanto ancora obbligatorio l'invio del modello EAS.
L’adempimento resterà in vigore per gli enti che non si iscriveranno nel Registro Unico RUNT.
. Se vuoi accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate, clicca QUI.
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MODULISTICA
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RIFERIMENTI
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. Per le linee guida e i DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, clicca QUI.
. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.
. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.
. Per le ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, clicca QUI.
. Per gli ENTI ASSOCIATIVI – Adempimenti ai fini fiscali – MODELLO EAS, clicca QUI.
. Per il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS, clicca QUI.
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