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TERZO SETTORE - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - IN VIGORE IL DECRETO ATTUATIVO - APPROFONDIMENTI





IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)
STRUTTURA E CONTENUTI


1. La struttura e la formazione del Registro Unico Nazionale

1.1. Principi generali

Secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), gli Enti del Terzo settore dovranno iscriversi:
a) nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e
b) nel Registro delle imprese, nel caso di esercizio esclusivo o principale in forma di impresa commerciale.
Gli estremi dell’iscrizione nel RUNTS dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’iscrizione al Registro unico nazionale è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione a favore.
Il RUNTS è soggetto a revisione triennale (art. 51).


1.2. La struttura del Registro Unico Nazionale

Il Registro unico nazionale del terzo settore è disciplinato negli articoli dal 45 al 54 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).
Il Registro, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Presso le Regioni, la struttura è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore» (art. 45)

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore (art. 46).

Le organizzazioni di volontariato (ODV) – secondo quanto disposto dall’art. 32 - sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le associazioni di promozione sociale (APS) – secondo quanto disposto dall’art. 35 - sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli enti filantropici – secondo quanto disposto dall’art. 37 - sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.

Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le reti associative – secondo quanto disposto dall’art. 41 - sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attivita' di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso i soggetti istituzionali.
Sono reti associative nazionali le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni (art. 42).
Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali. Le stesse non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi (art. 44).

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente potrà essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, potrà istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti (art. 46).


2. I contenuti del Registro Nazionale

2.1. L’iscrizione al Registro Unico Nazionale – Le informazioni obbligatorie

La domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore va presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione (art. 47).
Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

All’articolo 48 vengono indicate le informazioni che vanno riportate nel RUNTS.
Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
• la denominazione; la forma giuridica;
• la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
• la data di costituzione;
• l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5,
• il codice fiscale o la partita IVA;
• il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4;
• le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
• le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni
.

Nel Registro devono inoltre essere iscritte:
• le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
• le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione,
• le deliberazioni di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione,
• i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori,
• tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento
.

Le informazioni aggiornate devono essere pubblicate e gli atti depositati entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica (art. 48, comma 3).

2.2. Rendiconti e bilanci

I rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, comma 3).

Secondo quanto stabilito all’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalita' statutarie.
Il bilancio deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Tali enti devono, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore (art. 13, comma 7).

2.3. Bilancio sociale

Ai sensi dell’art. 14, gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' agli associati.

All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore (le associazioni, riconosciute o non riconosciute e le fondazioni), l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia (art. 48, comma 6).

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonchè di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.
Si applica l'articolo 2630 del codice civile. Pertanto, ciascun amministratore, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro unico nazionale, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.


3. Funzionamento del Registro Unico Nazionale – Le risorse stanziate

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovrà definire, con proprio decreto:
- la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione,
- le modalità di deposito degli atti, nonchè
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso (art. 53, comma 1).

Le Regioni e le province autonome, a loro volta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore ed, entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica . dovranno rendere operativo il Registro (art. 53, comma 2).

Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite:
- in 25 milioni di euro per l'anno 2018,
- in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020,
- in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e
- in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Tali risorse sono da impiegare per l'infrastruttura informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 53, comma 3).


4. I controlli

I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite
(art. 93, comma 1).

L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c), nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b).
In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo puo', ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati (art. 93, comma 3).


5. Operatività del Registro - Disposizioni transitorie

Per l’operatività vera e propria del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) mancano ancora alcuni passaggi fondamentali:
1) l’approvazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
2) l’adozione da parte delle Regione e province autonome dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti d’iscrizione e cancellazione dal Registro.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 3 agosto 2017 e quindi entro il 3 agosto 2018), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, avrebbe dovuto definire, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonchè le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, al fine di “assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese”.
Le Regioni e le Province autonome, a loro volta. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, avrebbero dovuto disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore e rendere operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.
Tuttavia, proprio le difficoltà di predisposizione della struttura informatica, non hanno consentito il corretto rispetto della suddetta tempistica.
Si resta, quindi, ancora in attesa dell’emanazione del decreto di iscrizione al registro e, a seguire, delle delibere di Regione e Province autonome per definire i provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore.

In assenza del decreto istitutivo del Registro, il D.Lgs n. 105 del 2018, modificando l'art. 101, comma 2 del Codice del terzo settore, ha spostato in avanti di sei mesi - dal 3 febbraio al 3 agosto 2019 - il termine entro il quale ONLUS, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale potranno modificare lo statuto per adeguarlo alle regole degli enti del Terzo settore con maggioranze semplici.
Secondo quanto stabilito all’art. 101, comma 2, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Nel successivo comma 3 si stabilisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.


AL VIA IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)
I DECRETI ATTUATIVI

1. 21 OTTOBRE 2020 - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) – Pubblicato il decreto attuativo

1) In attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, con il quale vengono disciplinate:
- le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
- le modalità di deposito degli atti,
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro,
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Il Decreto è composto di 10 Titoli e di 40 articoli.
L’entrata in vigore del nuovo Registro segnerà la fine di numerosi registri territoriali gestiti autonomamente da diverse autorità locali e nazionali, che diventeranno “sezioni” di un unico Registro.
Per gli Enti non profit si apre così la strada per l’adozione della qualifica di “Ente del Terzo settore” (ETS). Inizia, infatti, il percorso di 180 giorni che porterà all’operatività del Registro.

2) L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore, e più in generale, di potersi qualificare come “ETS”.
Da tener, tuttavia, presente che la mancata iscrizione al Registro impedisce in assoluto di accedere a tutte le agevolazioni previste, sia di carattere fiscale (ad esempio, esclusione dagli studi di settore e dai nuovi “indici di affidabilità fiscale” per gli enti iscritti che applicano il regime forfetario previsto dall’art. 80 del Codice del Terzo settore) sia di carattere extra-fiscale (si pensi alle Convenzioni con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 dello stesso Codice o all’accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo ex art. 69 o ancora alle devoluzioni del cinque per mille).

3) Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale (art. 3, comma 3). Molta analogia con il Registro delle imprese.

4) Il nuovo registro sarà gestito dall’Ufficio Statale e dagli Uffici regionali e provinciali in collaborazione tra loro, istituiti, rispettivamente, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
L'individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente è effettuata in via ordinaria su base territoriale. L'Ufficio competente sarà quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale.
Nel caso di enti iscritti nella sezione «Reti associative», l'Ufficio del RUNTS competente sarà esclusivamente quello statale (art. 5, comma 1; art. 8, commi 2, 3 e 4, D.M. 15 settembre 2020).

5) Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, dovranno essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche (art. 6, comma 1, D.M. 15 settembre 2020).
L’istanza telematica è formata e trasmessa secondo la modulistica definita nell’Allegato B al decreto in commento. La gestione informatica del RUNTS è stata affidata ad Infocamere, la società telematica delle Camere di Commercio, attraverso una convenzione firmata nel marzo del 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, proprio in forza dell’esperienza modello del Registro delle Imprese creato in modalità telematica sin dalla sua nascita avvenuta nel 1995.

6) Tutti gli ETS hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale indirizzo dovrà essere utilizzato per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche e dovrà essere fornito anche al momento dell’iscrizione nel Registro e sarà reso pubblico attraverso il RUNTS stesso (art. 6, comma 3, D.M. 15 settembre 2020).

7) Successivamente all’iscrizione nel RUNTS, ogni ETS è tenuto ad effettuare l’aggiornamento delle medesime informazioni iscritt, ai sensi dell’articolo 20 del decreto in commento.
Tra l’altro, nel Registro vanno poi iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni relative alle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione), i provvedimenti che ordinino lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento nonché i rendiconti e i bilanci dell’ente, tra i quali i rendiconti sulle attività di raccolta fondi.

8) Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti sono responsabili gli amministratori.
La richiesta di aggiornamento è presentata nel rispetto delle regole tecniche descritte nel paragrafo 4 dell’Allegato A e della modulistica definita nell’allegato B, annessi al decreto in commento.

9) L’apparato sanzionatorio, delineato agli articoli 48, comma 5 e 91 del D.Lgs. n. 117 del 2017, è piuttosto severo. In caso di irregolarità, l’ufficio del RUNTS adotta le seguenti sanzioni pecuniarie:
- da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro per violazione del divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, a carico di tutti i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione (art. 91, comma 1);
- da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro in caso di violazione delle norme sulla devoluzione del patrimonio residuo, a carico di tutti i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione (art. 91, comma 2);
- da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l’utilizzo illecito delle denominazioni di “Ente del Terzo settore” o “Associazione di promozione sociale” o di “Organizzazione di volontariato” oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV. La sanzione è raddoppiata se il fine dell’illecito è ottenere da terzi denaro o di altre utilità.

Come per il Registro delle imprese, anche per quanto riguarda la omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi nei confronti del RUNTS, viene prevista l’applicazione dell’articolo 2630 Codice civile (art. 48, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017).
Pertanto, per il mancato o incompleto deposito nel RUNTS degli atti prescritti, è prevista, a carico degli amministratori, una sanzione pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. Le sanzioni sono versate nel bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 91, comma 5).

10) Spetta agli uffici regionali o provinciali provvedere, con cadenza almeno triennale, alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS (art. 4, comma 2, lett. d)). Cosa non prevista per il Registro delle imprese, che ha finalità diverse dal RUNTS.
La revisione periodica del Registro è prevista dagli articoli 51 e 93 del D.Lgs. n. 117/2017 e dall’art. 21 del decreto 15 settembre 2020.
Sono esclusi dall’attività di revisione gli enti iscritti nelle sezioni di cui alla lett. d) (Imprese sociali e cooperative sociali) e di cui alla lett. f) (Società di mutuo soccorso). L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 117/2017).

11) In appendice al decreto attuativo sono riportati tre allegati, gli Allegati A, B e C che entrano nel merito del funzionamento del registro.
Nello specifico, l’Allegato A approfondisce il contenuto del registro, l’organizzazione della piattaforma informatica, la tipologia di informazioni contenute, l’istanza telematica, la tenuta del registro - sia per l’iscrizione che per la cancellazione - la comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e l’accesso ai dati del registro, la gestione degli adempimenti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali.
L’Allegato B analizza la compilazione delle istanze e riporta in appendice il Tracciato dati delle maschere di iscrizione e di variazione per le istanze al RUNTS”.
Infine, l’Allegato C contiene le informazioni per la trasmigrazione nel registro, con approfondimenti sulle modalità, la verifica delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS), l’acquisizione dei dati degli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS, l’integrazione delle informazioni, gli esiti e la pubblicità del dato e, infine, le disposizioni transitorie.
In appendice, il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del registro con i dati e la relativa legenda esplicativa.

. Per scaricare il testo del decreto e dei suoi tre allegati, clicca QUI.


2. 29 LUGLIO 2021 - APPORTATE MODIFICHE AGLI ALLEGATI TECNICI DEL D.M. 15 SETTEMBRE 2020

Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono state disciplinate, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Tale decreto reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S..
Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 d.m.), per esigenze tecniche.

Con Decreto del Direttore Generale n. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l'allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C.

. Per scaricare il testo del decreto del Direttore Generale n. 344/2021, comprensivo di tutti gli allegati, clicca QUI.


3. 26 OTTOBRE 2021 - RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - Fissata al 23 novembre 2021 la data di avvio

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
La data di avvio, attesa da molto tempo dal mondo del Terzo settore, è stata individuata, come previsto dall’art. 30 del D.M. 15 settembre 2020, con Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.
Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS.
Al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.
Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), l'Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero del lavoro le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle ONLUS.

Tutti gli Enti di nuova iscrizione, a decorrere dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere.

. Per scaricare il testo del decreto direttoriale n. 561/2021, clicca QUI.


4. 23 NOVEMBRE 2021 - OPERATIVA LA PIATTAFORMA TELEMATICA DE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) PER LA TRASMIGRAZIONE E LE NUOVE ISCRIZIONI

1. A decorrere dal 23 novembre 2021 - data fissata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021 – è operativo il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), che va a sostituire gli attuali registri delle APS e delle ODV e l'Anagrafe delle ONLUS, previsti dalle precedenti normative di settore.

1.1. A partire da tale data ha inizio la fase di “trasmigrazione” dei dati degli enti già iscritti - alla data del 22 novembre 2021 – ai preesistenti registri regionali o provinciali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) al RUNTS, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.

1.2. Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell’attuale Anagrafe unica tenuta e gestita dall'Agenzia delle entrate inizia, invece, una fase transitoria - nella quale coesisteranno il RUNTS e l’Anagrafe Unica (congelata alla data del 22 novembre 2021) - che si concluderà solo il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.
Durante questo periodo le ONLUS saranno chiamate a fare delle scelte che riguarderanno sia la sezione del RUNTS all’interno della quale iscriversi che le tempistiche con cui accedere al Registro.

1.3. Sempre a decorrere dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l'iscrizione:
- ai registri regionali o provinciali preesistenti delle ODV e delle APS;
- all’Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

2. A decorrere dal 24 novembre 2021, tutti gli Enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, che intendono acquisire la qualifica di “Ente del Terzo Settore” (ETS), potranno richiedere l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo al portale dedicato.

2.1. L’accesso alle funzionalità della piattaforma telematica del RUNTS è possibile esclusivamente attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ed è vincolata al riconoscimento tramite le credenziali SPID o CIE.
Dopo l’accesso si dovrà cliccare sull’apposita icona per poi entrare nella piattaforma dedicata al RUNTS.

2.2. Attraverso il portale del RUNTS, l’ente accede alle funzionalità telematiche di compilazione, invio ed integrazione delle istanze, deposito atti, visualizzazione degli stati di avanzamento dell’istruttoria e consultazione dei dati.

2.3. Credenziali di accesso e strumenti obbligatori.
Gli enti interessati, per poter utilizzare la piattaforma preposta dovranno necessariamente munirsi di:
identità digitale SPID, di almeno 2° livello, o CIE (Carta Identità Elettronica) del legale rappresentante dell’ente e/o suo delegato;
• un indirizzo PEC riferibile direttamente all’ente (e non alla persona fisica);
firma digitale di tipo CADES del legale rappresentante dell’ente e/o suo delegato.

3. Consultazione dei dati e ulteriori funzionalità.
Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l'aggiornamento attraverso il sistema.
Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

. Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero del Lavoro, clicca QUI.



IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)
APPROFONDIMENTI


1. LA GESTIONE INFORMATICA DEL REGISTRO AD INFOCAMERE - Siglata una convenzione tra Ministero del lavoro e Unioncamere

Con la gestione informatica affidata a Infocamere, la società telematica delle Camere di commercio, si dà finalmente il via al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
È l'effetto della convenzione siglata recentemente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Unioncamere. Accordo che prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.

Per l’operatività vera e propria del Registro mancano ancora alcuni passaggi fondamentali:
- l’approvazione di un decreto del Ministero del Lavoro e
- l’adozione da parte delle Regione e province autonome dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti d’iscrizione e cancellazione dal Registro.
Nel frattempo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Unioncamere hanno siglato una convenzione che affida la gestione informatica del Registro unico nazionale del Terzo settore a Infocamere.
Si tratta di un primo passaggio per la concreta operatività del Registro, al quale gli enti dovranno iscriversi per accedere ai benefici fiscali che il Codice del Terzo settore riserva ad essi e che sostituirà tutti gli albi, gli elenchi ed i registri esistenti di carattere regionale o nazionale.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanare previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovranno essere definite le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.


2. 22 MAGGIO 2019 - ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVE - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sull'iscrizione nel RUNTS - Escluso ogni automatismo

Con la Nota n. 4787 del 22 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in materia di Organizzazioni Non Governative (ONG), relativamente all’applicazione dell’art. 32, comma 7 della Legge n. 125/2014, come integrato dall’art. 89, comma 9 del D.Lgs. n.117/2017.
Alla luce del quadro normativo attuale, secondo il Ministero "si deve escludere per diverse ragioni ogni automaticità dell’iscrizione nel RUNTS delle ONG.
In primo luogo, l'eterogeneità delle forme organizzative dalle medesime assunte impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del RUNTS.
Inoltre, l'ipotizzata automaticità finirebbe per attribuire alle ONG un trattamento giuridico di maggiore favore rispetto a quello previsto per le categorie soggettive (ODV e APS) che sono state considerate dal legislatore meritevoli di un maggior grado di tutela"
.
Infine - continua il Ministero - il differente contesto normativo di partenza rispetto al codice del Terzo settore impedisce di riproporre il precedente orientamento maturato in tema di iscrizione, su domanda, all'anagrafe delle ONLUS a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 125/2014: in quest'ultimo caso, infatti, preesisteva una qualificazione ex lege delle ONG come ONLUS di diritto.
Nel codice, la qualificazione di ETS non è mai automatica, essendo legata, tra l'altro, al requisito dell'iscrizione al RUNTS e gli stessi soggetti che medio temporesono considerati tali (ODV, APS e ONLUS) hanno l'onere di provvedere agli adeguamenti statutari necessari a conformarsi al nuovo quadro normativo, se intendono, beninteso, permanere all'interno del perimetro del terzo settore.

La previsione dell'articolo 89, comma 9 del codice pertanto, lungi dal generare alcun automaticità di iscrizione nel RUNTS per i soggetti ivi contemplati, "impone la necessità di prevedere, attraverso il decreto ministeriale di cui all'articolo 53 del codice stesso, uno specifico percorso di inserimento delle ONG all'interno del RUNTS, che le differenzi rispetto alla più vasta platea di soggetti che aspirano all'acquisizione della qualifica di ETS".

Per quanto precede:
1) Le ONG che hanno già la qualifica di ODV, APS e ONLUS: saranno considerate ETS nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 e potranno adeguare gli statuti grazie al regime alleggerito.
Quando il RUNTS sarà operativo, alle ONG che hanno scelto la forma d ODV o APS sarà applicabile il disposto dell’art. 54 del Codice del Terzo Settore ovvero il passaggio dei dati dai registri attualmente esistente al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
Per le ONG aventi la forma di ONLUS, invece, si deve attendere l’emanazione del Decreto ministeriale disciplinante il RUNTS, per le modalità di iscrizione; 2) le ONG prive della qualifica di ODV, APS e ONLUS: non potranno, nel medesimo periodo transitorio, essere considerate ETS e, qualora intendano acquisire tale qualifica, dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni.
L’iscrizione al RUNTS anche in questo caso avverrà in base alle regole dettate dal Decreto.

Al momento dell'operatività del RUNTS, per le ONG in possesso della qualifica di ODV o APS si applicherà il sopra descritto articolo 54 del codice; per le ONG iscritte all'anagrafe delle ONLUS dovrà essere previsto nell'emanando decreto ministeriale recante la disciplina di dettaglio sul funzionamento del RUNTS (ex articolo 53 del codice) un peculiare percorso di inserimento all’interno del RUNTS.
Infine, lo stesso decreto recherà la normazione dedicata alle restanti ONG, per effetto della previsione dell’articolo 89, comma 9 del codice.

. Per scaricare il testo della Nota ministeriale n. 4787/2019, clicca QUI.


3. 3 LUGLIO 2019 - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - Intesa sul riparto delle risorse per l'avvio del RUNTS

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 luglio 2019 ha sancito l'intesa sul riparto delle risorse per l’avvio e la gestione degli uffici regionali e delle province autonome del Registro unico nazionale del Terzo settore.

. Per scaricare il testo dell'Intesa Stato Regioni, clicca QUI.


4. 25 OTTOBRE 2019 - ENTI DEL TERZO SETTORE - Il regime fiscale applicabile fino alla operatività del Registro Unico Nazionale - Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

Un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti da quell’iscrizione, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali, sino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, emanata in risposta ad un quesito posto dal Forum Nazionale del Terzo Settore con il quale ha chiesto se un ente iscritto in uno dei registri previsti dall’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS) che, entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo decreto, possa continuare – fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS).
L’Agenzia ricorda che l’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che “Sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 3 agosto 2019). Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
In relazione all’applicazione di tale articolo, ulteriori chiarimenti sono arrivati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019.
Successivamente l’articolo 43, comma 4-bis, del D.L.. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ha previsto, tra l’altro, in deroga a quanto disposto dal comma 2 del citato art. 101, che i termini per l’adeguamento degli statuti delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale “sono prorogati al 30 giugno 2020”.

Sulle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV), la citata circolare n. 13/2019 pone in correlazione l’articolo 101, comma 2, del CTS con la disciplina dell’istituto della trasmigrazione dei registri esistenti, di cui all’articolo 54 del medesimo Codice, in base al quale “gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore”.
A seguito di tale trasmigrazione, spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere informazioni o documenti mancanti.
In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno ad essere considerati APS e ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Per quanto riguarda le ONLUS, la citata circolare fa riferimento al contenuto dell’articolo 102, comma 2, lettera a), del Codice ed esplicita che la disciplina relativa alle ONLUS resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice.
Stante il “il perdurare, nel periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni recate” dal D.Lgs. n. 460 del 1997, la circolare afferma che la verifica dello statuto alle nuove disposizioni codicistiche dovrà essere condotta “dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente”.
Ciò posto, per quanto riguarda le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella citata circolare, l’Agenzia ritiene che:
- un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV- Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS – Associazioni di Promozione Sociale) può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice;
- un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dallo stesso D.Lgs.n. 460/1997, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.
Tale conclusione è confermata dall’articolo 5-sexies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.

. Per scaricare il testo della risoluzione n. 89/E/2019, clicca QUI.


5. 29 OTTOBRE 2019 - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – Accesso ai benefici fiscali solo con l’iscrizione nei registri regionali del volontariato - Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'iscrizione nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" costituisce una condizione necessaria affinché l’organizzazione possa accedere ai benefici fiscali previsti ai fini dell'IVA.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 445 del 29 ottobre 2019, resa ad una Associazione, senza finalità di lucro e regolarmente iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione, che ha chiesto di conoscere se l'importo ricevuto da un Ministero per lo svolgimento di una determinata attività su base convenzionale sia o meno da assoggettare ad IVA e, conseguentemente, se sia possibile emettere una semplice nota di debito in luogo della fattura elettronica.
L’Agenzia delle entrate ricorda che l'articolo 8, comma 2, primo periodo della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Tale disposizione è stata abrogata ad opera dell'articolo 102, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS) con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 104, comma 2, del CTS).
Pertanto, ad oggi, il citato articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991 è da considerarsi pienamente vigente e si applica alle sole organizzazioni di volontariato che possono qualificarsi come tali ai sensi della disciplina contenuta nella medesima legge n. 266 del 1991. Ne consegue che l'iscrizione nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" costituisce una condizione necessaria affinché un'organizzazione di volontariato possa accedere ai benefici fiscali previsti, ai fini dell'IVA, dall'articolo 8.
Ad ulteriore precisazione, l'articolo 33, comma 3, del CTS dispone che "per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate".
Alla luce del quadro normativo appena ricostruito, che resterà in vigore fino al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS, si ritiene che affinché un'organizzazione di volontariato possa beneficiare dell'agevolazione fiscale, ai fini dell'Iva, prevista dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991,è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome; iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;
- le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.
Nel caso di specie, le somme versate dal Ministero all'Associazione per lo svolgimento dell'attività svolta su base convenzionale non devono essere assoggettate ad IVA per carenza del presupposto oggettivo, come previsto dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991. Conseguentemente, relativamente a dette attività, l'Associazione non è tenuta ad aprire la partita IVA né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero.

. Per scaricare il testo della risposta n. 445/2019, clicca QUI.


6. 4 MARZO 2020 - TERZO SETTORE - Controllo degli Enti in base alle norme del Codice civile - Le linee guida del Ministero del Lavoro per verificare i requisiti soggettivi degli enti che si iscriveranno al Registro Unico

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale, con nota del 4 marzo 2020, Prot. 2243, ha comunicato a tutti gli uffici regionali le linee guida da utilizzare in sede di verifica dei requisiti soggettivi degli Enti che si iscriveranno nel Registro Unico.
La nota fornisce, in concreto, le prime indicazioni in merito al “controllo” e alla “direzione e coordinamento” degli enti del Terzo settore (ETS).
La normativa si preoccupa di evitare ogni possibile effetto di aggiramento indiretto della previsione normativa dell’esclusione dal Terzo settore delle “categorie escluse”. Tale previsione si potrebbe concretizzare attraverso la soggezione dell’ETS a direzione, coordinamento o controllo da parte di uno o più dei soggetti esclusi.

Già la legge delega n. 106/2016, all’articolo 1, comma 1, contiene una prima, chiara statuizione, allorquando fissa come uno degli elementi qualificanti l’ente del Terzo settore (ETS) la sua natura privatistica, con conseguente esclusione delle pubbliche amministrazioni dal perimetro del Terzo settore, nel quale non rientrano altresì le altre categorie di soggetti quali: le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Tale principio viene poi ripreso dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), il quale, all’articolo 4, comma 1, dopo aver fornito la definizione degli “Enti del Terzo Settore” (ETS), al successivo comma 2 individua i soggetti che non fanno parte del Terzo settore, stabilendo che “Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche …. , le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonchè gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ….”.

E’ proprio sulle nozioni di “controllo, direzione e coordinamento” che nascono i dubbi interpretativi.
Nella nota ministeriale si evidenzia che se da un lato nel D.Lgs. n. 117/2017 non è rinvenibile un’espressa definizione della nozione di direzione, coordinamento e controllo, dall’altro il medesimo decreto fornisce una chiave interpretativa di tali concetti, per effetto della previsione contenuta nell’articolo 3, il quale nel disegnare il sistema delle fonti del diritto applicabili agli ETS, al comma 2 prevede che in mancanza di un’espressa disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
Dunque, al panorama degli Enti del Terzo settore possono applicarsi - seppure “adattate” - le norme dettate, in materia di controllo, direzione e coordinamento, dal Codice civile.
La ratio non è quella di negare tout court la partecipazione in un ETS, ma solo l’assunzione di una posizione di influenza dominante sugli stessi tale da condizionarne le scelte.

6.1. La definizione di controllo nel Codice civile

In riferimento al “controllo”, la nota specifica che il riferimento normativo è l’articolo 2359 del Codice civile, secondo cui il controllo si attua nelle seguenti situazioni:
1) Controllo interno di diritto: partecipazione maggioritaria al capitale di una società, tale da determinare la disponibilità della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) Controllo interno di fatto: può derivare da una partecipazione minoritaria, la quale tuttavia per la presenza di azioni senza diritto di voto o per l’assenteismo diffuso degli altri azionisti, consenta di far prevalere la propria volontà nell’assemblea ordinaria e quindi imprimere, attraverso la nomina degli amministratori e dei sindaci, l’indirizzo amministrativo della società: ciò determinerebbe una disponibilità di voti comunque sufficienti per esercitare un’influenza dominante nella medesima assemblea ordinaria;
3) Controllo esterno di fatto: particolari vincoli contrattuali che consentono ad un soggetto di esercitare un’influenza dominante sulla società.

In riferimento al controllo da parte di soggetti appartenenti alle categorie “escluse” dal Terzo settore, il Ministero del Lavoro ritiene che, in un Ente del Terzo settore, bisogna evitare che si verifichi una delle tre possibili situazioni:
1) La situazione di controllo “di diritto”: ipotesi che può verificarsi laddove “l’atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso (oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la maggioranza dei voti esercitabili nell’organo assembleare, di indirizzo o nell’organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli ETS possono adottare”.
La descritta situazione di controllo ricorre altresì nella circostanza nella quale, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell’ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell’organo assembleare o nell’organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce parimenti la disponibilità della maggioranza dei voti.
2) La situazione di controllo in via “di fatto”: ipotesi che non emerge necessariamente dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto mentre può invece risultare da situazioni di fatto, “oggettivamente riscontrabili alla luce delle circostanze del caso concreto, ad esempio, dall’esame delle deliberazioni degli organi in grado di indirizzare l’attività dell’ente, con particolare riferimento a quelli amministrativi”.
3) La situazione di un eventuale “controllo esterno”: ipotesi che potrebbe risultare nel caso in cui “emerga all’evidenza l’esistenza di appositi accordi di natura contrattuale tra due o più enti, dei quali quello (o quelli) appartenente alle categorie escluse, sia posto in condizione, in virtù di tali accordi, di esercitare un’influenza dominante sull’altro, determinandone gli indirizzi gestionali”.

6.2. Direzione e coordinamento

Considerazioni simili a quelle ora esposte in relazione al controllo possono essere effettuate con riferimento all’eventuale sussistenza di una situazione di “direzione e coordinamento” da parte di soggetti appartenenti alle categorie “escluse” dal Terzo settore.
Le disposizioni dettate negli articoli 2497 e seguenti del Codice civile, non contengono una specifica nozione di attività di direzione e coordinamento, che può essere identificata come l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’ente, cioè sulle scelte strategiche ed operative. In termini generali, può quindi affermarsi che la formula “direzione e coordinamento” equivalga ad un’attività di “gestione unitaria” o “direzione unitaria”, intesa come elemento qualificante un gruppo di enti.
Con specifico riferimento agli enti del Terzo settore, il Ministero ribadisce che l’eventuale sussistenza di un’attività di direzione e coordinamento da parte dei soggetti esclusi in base all’art. 4, comma 2 del CTS dovrà essere valutata in concreto “sulla base di elementi suscettibili di indicare un’effettiva influenza sulla gestione dell’ente da parte del soggetto ‘escluso’ ”.
In definitiva, Il Ministero ritiene che, se la ratio della disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, è quella di precludere l’adozione della qualifica di ETS ad enti equiparabili ai c.d. soggetti “esclusi”, in ragione di una effettiva commistione nella governance o nei processi gestori e decisionali, per altro verso “deve considerarsi ammissibile la possibilità per le amministrazioni pubbliche e per gli altri enti esclusi dalla qualifica di ETS di partecipare alle organizzazioni del Terzo settore, purché tale partecipazione non si traduca nell’esercizio da parte dei soggetti “esclusi” di un’influenza dominante sull’ETS, né nella disponibilità da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini dell’amministrazione e della gestione dell’ente”.

6.3. Le imprese sociali

Da ultimo, per completezza di trattazione, il Ministero richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale) e 4 (Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi) del D.Lgs. n. 112/2017, recante la disciplina dell’impresa sociale.
Per questi specifici enti, viene stabilito, all’art. 1, comma 2, che “Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.”.
Al comma 1 dell’articolo 4. Si stabilisce che “All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale”.
Nel successivo comma 3 si stabilisce ancora che “Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche …, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, …”.
Alla medesima esigenza di prevenire l’esercizio di una ingerenza o influenza indebita che possa sviare l’ente dalle sue finalità o dal suo carattere privatistico – si legge nella nota ministeriale - deve essere richiamato l’art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 112/2017 che, dopo aver ribadito al comma 1 che “L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali”, ma “in ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale”, sancisce, al comma 2, che “Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3”, e cioè le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche.
Un’interpretazione autentica del comma 2 e in particolare del termine “rappresentanti” – ricorda il Ministero - è rinvenibile nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 112/2017, dove essi sono definiti “soggetti nominati da pubbliche amministrazioni e da enti con scopo di lucro”.
Dunque, per evitare anche in questo caso eventuali ingerenze, possono essere nominati componenti degli organi sociali soggetti esterni all’impresa sociale ma che non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale i rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di enti non di terzo settore.

. Per scaricare il testo della nota ministeriale 2243/2020, clicca QUI.


7. 7 SETTEMBRE 2020 - RUNTS - Il decreto del Ministero del Lavoro all'esame della Conferenza Stato Regioni

L'operatività del RUNTS segnerà il cambio di passo nel percorso di attuazione della riforma che nel 2019 ha visto l'uscita di alcuni importanti provvedimenti di attuazione, come le linee guida sul bilancio sociale e quelle sulla valutazione di impatto sociale, nonché l'approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso palazzo Chigi, del decreto sulle attività “diverse” da quelle di interesse generale.
Quest’anno si concluderà anche l'ultimo miglio della riforma per dare maggiore certezza a operatori e professionisti che saranno chiamati ad applicare le nuove regole.
A fare da apripista alla definitiva fase operativa sarà proprio il decreto attuativo del RUNTS che, una volta ultimato dal Ministero del Lavoro, passerà alla Conferenza Stato Regioni per il parere di rito.
Nei sei mesi successivi alla definitiva approvazione del decreto il Registro verrà messo in funzione.
Per operatori e professionisti sarà importante, dunque, adeguare gli statuti degli enti ai criteri indicati nel Codice del terzo settore. Questo al fine di accelerare il controllo amministrativo prima della definitiva iscrizione dell'ente nel RUNTS.
Per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato questo aspetto sarà particolarmente rilevante giacché con l'operatività del RUNTS verranno meno gli attuali Registri tenuti a livello locale.
Per le Onlus, invece, l'attuale anagrafe gestita dalle Entrate resterà in vita fino alla entrata in vigore delle nuove misure fiscali al vaglio dell'Unione europea.
In questo caso spetterà agli enti scegliere la specifica sezione del RUNTS più idonea ai propri obiettivi e procedere all'adeguamento dello statuto prima della definitiva abolizione dell'anagrafe.

Altro tema importante nel 2020 sarà l'autorizzazione dell'Unione europea sui regimi fiscali introdotti dalla riforma.
Il confronto con l'Europa si baserà su un concetto chiave: gli enti del terzo settore (ETS) possono svolgere attività commerciale fruendo di benefici fiscali ma senza alterare le regole del mercato e della libera concorrenza.
Questo l'aspetto che fa da sfondo all'esigenza, sempre più avvertita, di mettere gli enti nelle condizioni di reperire risorse non solo dalla sfera pubblica ma anche dal mercato.
Per stimolare l'autofinanziamento gli Ets potranno svolgere attività “diverse”, superando i precedenti vincoli imposti dalla normativa ONLSUS (che ammetteva solo attività direttamente connesse ed accessorie a quelle di interesse generale).
La raccolta fondi, invece, trova un esplicito riconoscimento quale principale fonte di sostegno per il non profit, come tale meritevole di essere praticata anche in via «stabile e professionale».


8. GENNAIO 2023 - ISCRIZIONE NEL RUNTS - Ruolo del Notaio per le associazioni non riconosciute e gli enti senza personalità giuridica – Studio del CNN

Anche negli enti privi di personalità giuridica, qualora le parti abbiano fatto volontariamente ricorso all’intervento del notaio, questo, e non solo l’amministratore dell’ente, è legittimato all’attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS, cioè a richiedere l'iscrizione dell’ente.
Non è richiesto in questi casi che lo stesso pubblico ufficiale debba esibire all’Ufficio del RUNTS apposita delega per tali attività.
E’ quanto sostiene il Notariato nello Studio n. 14-2022/CTS, dal titolo “La legittimazione del notaio all’attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS”.

Nello studio si esaminano le disposizioni del codice del terzo settore relative al procedimento di iscrizione degli atti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
In particolare si approfondisce il tema della legittimazione alla attivazione del procedimento pubblicitario e ci si sofferma sulla legittimazione del notaio alla richiesta di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi degli enti del terzo settore.
Per gli enti dotati di personalità giuridica l’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS) attribuisce espressamente al notaio il compito di chiedere l’iscrizione dei relativi atti nel Runts, mentre per gli enti sprovvisti di personalità giuridica l’art. 47 dello stesso CTS riconosce tale legittimazione all’attivazione del procedimento pubblicitario solamente al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca.

Nello studio però si pone in evidenza la particolare posizione del notaio rogante degli atti costitutivi e modificativi di Enti del Terzo settore sprovvisti di personalità giuridica e si precisa che, per le richieste di iscrizioni al RUNTS al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 del CTS (ossia per l’iscrizione di atti costitutivi e modificativi di ETS non personificati), il notaio è comunque legittimato a richiedere l’iscrizione dell’atto da lui ricevuto e non occorre esibire all’Ufficio del RUNTS apposito mandato al pubblico ufficiale rogante.

- Si riporta il testo dello Studio:
. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Studio n. 14-2022/CTS - La legittimazione del notaio all’attivazione del procedimento pubblicitario nel RUNTS.




APPROFONDIMENTI

Sull'argomento segnaliamo la nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020, interamente dedicata all' AVVIO DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS).

SOMMARIO:
1. AL VIA IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Caratteristiche e finalità del nuovo Registro - Struttura dei due decreti che lo rendono operativo - Date e adempimenti.
2. LA NASCITA DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
3. IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - Struttura e soggetti iscrivibili - Peculiarità e limitazioni
4. LA SOPPRESSIONE DELL’ANAGRAFE DELLE ONLUS - La procedura di iscrizione nel RUNTS
5. LE SOCIETA’ DI MUTO SOCCORSO (SOMS) - La procedura di iscrizione nel RUNTS
6. L’ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA - Superamento del regime concessorio - I compiti dei Notaio
7. IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) - AVVIO E TEMPISTICA DI ATTUAZIONE - La piattaforma informatica - Avvio del popolamento inziale - Trasmigrazione dai Registri regionali e provinciali esistenti
8. DEPOSITO DEGLI ATTI NEL REGISTRO - I controlli del notaio e dell’Ufficio - Natura e finalità
9. LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO CONTABILE - L’indirizzo del Consiglio notarile di Milano
10. L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ALLE NORME PREVISTE DAL CODICE DEL TERZO SETTORE - Soggetti coinvolti, termini e modalità - Prorogato il termine per la modalità semplificata
11. ENTI TERZO SETTORE - ORGANI SOCIALI - Assemblea, organo di amministrazione e organo di controllo
12. IL CORRETTO UTILIZZO DELLA LOCUZIONE “ENTE DEL TERZO SETTORE” O DELL’ACRONIMO “ETS” - Sanzioni per l’uso illegittimo - Periodo transitorio
13. LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO
14. BILANCI E RENDICONTI - Approvati i modelli e le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI
16. LA PUBBLICITA’ E L’ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO
17. REGISTRO DELLE IMPRESE E RUNTS - Affinità e differenze - Scambio di comunicazioni
18. LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE
19. CONTROLLI E VIGILANZA SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - APPARATO SANZIONATORIO
20. IL CINQUE PER MILLE DOPO L'EMANAZIONE DEL D.P.C.M. 23 LUGLIO 2020
21. LA DENUNCIA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE.
RIFERIMENTI NORMATIVI

. Se vuoi scaricare il testo della Newsletter n. 28/2020 nella sua redazione aggiornata al 23 novembre 2021, clicca QUI.

In ALLEGATO alla Newsletter sono state aggiunte le seguenti tre Tabelle riepilogative:
TABELLA A - Enti del Terzo settore - La situazione prima e dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore.
TABELLA B - Enti del Terzo settore - Il nuovo Registro unico nazionale - Struttura e contenuti.
TABELLA C - Enti del Terzo settore - Al via il nuovo Registro unico nazionale - Date e adempimenti.

- Si riporta il testo delle tre tabelle:
. TABELLA A - Enti del Terzo settore - La situazione prima e dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore.

. TABELLA B - Enti del Terzo settore - Il nuovo Registro unico nazionale - Struttura e contenuti.

. TABELLA C - Enti del Terzo settore - Al via Il nuovo Registro unico nazionale - Date e adempimenti.


RIFERIMENTI

. Per le linee guida e i DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, clicca QUI.

. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.

. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.

. Per le ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, clicca QUI.

. Per gli ENTI ASSOCIATIVI – Adempimenti ai fini fiscali – MODELLO EAS, clicca QUI.

. Per il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF, clicca QUI.

. Per la PUBBLICAZIONE DEI CONTRIUBUTI RICEVUTI da parte degli Enti del Terzo settore , clicca QUI.

. Per le MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO NO-PROFIT, clicca QUI.

. Per gli ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI , clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.

. Per un approfondimento dell’IMPRESA SOCIALE, clicca QUI.

. Per un approfondimento delle SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, clicca QUI.

. Per un approfondimento delle SOCIETA’ EBENEFIT – Le società con missione sociale, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-03-07 (99141 letture)

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