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DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - ISTITUITO L'ALBO UNICO





LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO UNICO - TARIFFE PROFESSIONALI

1. La formazione e la tenuta dell'Albo professionale

Pubblicato, nel Suppl. Ord. n. 126 alla G.U. n. 166 del 19 luglio 2005, il Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34".
L'Albo unico è diviso in due Sezioni:
- Sezione A: Commercialisti e
- Sezione B: Esperti contabili.

Ai fini dell'esercizio della professione è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti all'Albo.

Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 61 del D. Lgs. n. 139/2005, "Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione".

Agli iscritti all'Albo è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
Lo schema di decreto legislativo che delinea l'ordinamento professionale delle nuove professioni contabili, a seguito dell'unificazione dell'Albo dei dottori commercialisti con quello dei ragionieri e dei periti commerciali, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva nella seduta del 24 giugno 2005.
Il provvedimento, che prevede anche dettagliate disposizioni per gestire la fase di transizione,è stato redatto con la collaborazione dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.


1.1. Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie vengono dettate all'articolo 78 del D. Lgs. n. 139/2005, così come modificato dall'art. 7-quinquies, comma 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Dal citato articolo si ricavano le seguenti disposizioni:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli Albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli Albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei «dottori commercialisti» ed agli iscritti negli Albi dei «ragionieri e periti commerciali».

4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali «dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionali dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.


1.2. Operatività dell'Albo - Intervento del TAR Abruzzo

Il TAR Abruzzo (Sezione staccata di Pescara), con la Sentenza n. 425 del 12 agosto 2006, è intervenuto sulla operatività dell'Albo stabilendo che il nuovo ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile decorre dalla data del 3 agosto 2005 e non a decorrere dal 1° gennaio 2008, come aveva sostenuto il Ministero della Giustizia in un parere espresso il 13 gennaio 2006.
Dunque, sin da tale data esiste la sostanziale equiparazione tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e gli iscritti negli albi dei ragionieri e periti contabili.


2. Approvata la nuova tariffa professionale in vigore dal 30 ottobre 2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2010, il D.M. 2 settembre 2010, n. 169, recante “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.
La tariffa approvata con questo regolamento, che sarà in vigore dal 30 ottobre 2010, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, e sostituisce le tariffe approvate con il D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e con il D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100.

La rivalutazione degli onorari presenti nella vigente tariffa è del 50% e assume come riferimento temporale il periodo settembre 1992-marzo 2010.
Le tariffe attualmente in vigore sono state adottate, per i dottori commercialisti, nel 1994, e per i ragionieri nel 1997, ma la loro elaborazione risale, rispettivamente al settembre 1992 e al maggio 1992.
La rivalutazione viene applicata in maniera differenziata a seconda che si tratti di onorari fissi, ovvero di onorari percentuali. Infatti, mentre per gli onorari fissi il coefficiente di rivalutazione del 50% è stato applicato direttamente sulla misura del compenso, per gli onorari percentuali il coefficiente di rivalutazione è stato applicato direttamente sui parametri di riferimento per la definizione dei compensi. Pertanto, la variazione è stata operata sugli scaglioni e non sugli onorari fissati in misura percentuale.

La nuova tariffa professionale prevede anche un compenso orario minimo di euro 77,48 e di euro 619,76 a giornata per l’attività di revisione contabile.
Sono stati previsti anche onorari specifici per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e degli altri documenti e istanze, distinguendo in ragione della complessità degli stessi.

La nuova tariffa presenta disposizioni innovative che disciplinano gli onorari spettanti per le nuove attività previste proprio con la nascita dell’Albo unico, dalla riforma del diritto societario a quella del diritto fallimentare fino alle disposizioni tributarie.
Nella nuova tariffa è stato inoltre reintrodotto il rimborso delle spese generali di studio nella misura del 12,5%, con il limite di 2.500 euro per ciascuna parcella.
Le tariffe minime, seppur previste, hanno una funzione meramente orientativa e non sono pertanto vincolanti.

Restano confermate le maggiorazioni per pratiche di «eccezionale importanza», che non possono superare il 100 per cento degli onorari massimi, e quella per le richieste «urgenti», fino al 50 per cento.

Nel nuovo testo dell'articolo 37 viene ricompreso anche l'onorario nel caso di nomina del professionista a componente del consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico, con attribuzione delle funzioni della lettera c) dell'articolo 2409-terdecies del Codice Civile, mentre nulla viene previsto per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema di amministrazione monistico, in quanto tali soggetti sono parte integrante del consiglio di amministrazione.
A questo si aggiungono, poi, le novità per l'attività di revisione negli enti pubblici qualora non fissate dalla legge.

. Se vuoi scaricare un commentario alla nuova traiffa, predisposto da Mario Tracanella dell'Ordine del Dottori Commercialisti di Milano, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, clicca QUI

. Se vuoi consultare e approfondire l’argomento della formazione e tenuta del Registro dei revisori contabili, clicca QUI


QUESTIONI PARTICOLARI

Gli ordinamenti professionali - Rispetto dei principi della concorrenza e della interdisciplinarità

Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione.
Lo ha chiarito la Seconda Sezione Civile della Cassazione, con la Sentenza n. 15530 dell’11 giugno 2008, annullando la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia aveva negato ad un consulente del lavoro il diritto al pagamento delle prestazioni professionali rese, relative alla cessione di azienda e alla redazione di un atto di transazione, in quanto non rientranti tra quelle attribuite alla competenza dei consulenti del lavoro.

Ecco quanto chiarito dal Collegio di legittimità: «nelle materie commerciali, economiche finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza e consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione».

Facendo sue alcune considerazioni della Consulta il Collegio ha chiarito che «il sistema degli ordinamenti professionali dev’essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l’interesse corporativo di una categoria professionale ma quello degli interessi di una società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere un’interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica». Insomma, ci devono essere più spazi «alla libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati ad iscrizione ad albi». Ciò, ovviamente, al di fuori delle attività espressamente riservate dal legislatore a chi è iscritto a un albo.


- Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione - Sezione Seconda - Sentenza 1° aprile - 11 giugno 2008, n. 15530.


Tirocinio all'estero per gli aspiranti commercialisti.

La possibilità di effettuare un tirocinio all'estero è prevista dal D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e dall'articolo 4 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143.
In pratica una parte del tirocinio tradizionale di tre anni da svolgere presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili può essere svolto, per un massimo di sei mesi, in un altro stato dell'Unione europea.
Perché sia valida la pratica oltreconfine è necessario che si tratti di un praticantato unico e ininterrotto, non superiore a sei mesi, svolto presso un soggetto abilitato all'esercizio di una professione equivalente.
Per aiutare i giovani aspiranti commercialisti ad individuare i professionisti esteri che svolgono una professione "equivalente" l'ordine di categoria ha preparato un elenco dei titoli equiparati a quelli di dottore commercialista od esperto contabile e degli organismi professionali di riferimento.
Per svolgere il tirocinio all'estero è necessario prima chiede l'autorizzazione al Consiglio dell'ordine presentando un'istanza accompagnata dal parere favorevole del dominus. Alla fine dell'esperienza il soggetto estero dovrà rilasciare un certificato dell'attività svolta dal tirocinante.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139: Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

. D.M. 7 agosto 2009, n. 143: Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

. D.M. 2 settembre 2010, n. 169: Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.


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Pubblicato su: 2005-06-28 (5912 letture)

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