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AGRICOLTURA BIOLOGICA - SISTEMA INFORMATIVO BIOLOGICO - NASCE L'ELENCO DEI LABORATORI ABILITATI ALLE ANALISI





L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA

1.1. Il Regolamento CE n. 834/2007

Il Regolamento CE del 28 giugno 2007, n. 834, (abrogativo del regolamento CEE n. 2092/91), prevede nuove norme in materia di produzione ed etichettatura di prodotti biologici.
Detto provvedimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, ha come punto rilevante l’introduzione del divieto assoluto di utilizzare OGM o radiazioni ionizzanti nella produzione di alimenti biologici.
E’ stata anche introdotta la possibilità di utilizzare - sia in etichettatura che in fase pubblicitaria - il logo comunitario di produzione biologica per quei prodotti i cui requisiti siano corrispndenti a quanto previsto da detto regolamento.
L’uso del marchio biologico UE è reso obbligatorio, ma può essere accompagnato da marchi nazionali o privati. Un'apposita indicazione informerà i consumatori del luogo di provenienza dei prodotti.
Potranno avvalersi del marchio biologico solo i prodotti alimentari che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici, ma i prodotti non bio potranno indicare, nella composizione, gli eventuali ingredienti biologici.
L’alveo applicativo di questo regolamento è costituito:
- dai prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- dai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- dai mangimi; ed infine
- dal materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione
.
Rimangono esclusi dalla detta normativa i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.


1.2. Il Regolamento CE n. 889/2008, di applicazione del Regolamento n. 834/2007

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea L250 del 18 settembre 2008 il Regolamento CE n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura di prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
Il regolamento 889/2008 stabilisce le norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del (CE) n. 834/2007.

Il Capo 2 del nuovo regolamento, in particolare, disciplina dettagliatamente la produzione biologica degli animali, bovini, equidi, suini, ovini, caprini e avicoli ( per le specie ammesse v. Allegato III), stabilendo regole su:
- Origine degli animali (sez. 1);
- Locali di stabulazione e pratiche di allevamento (sez. 2);
- Alimenti per animali (sez. 3);
- Profilassi e trattamenti veterinari (sez. 4)
.
Il nuovo regolamento prevede importanti cambiamenti anche per quanto attiene le indicazioni in etichetta: in particolare, l’uso del logo europeo diventa obbligatorio per tutti i prodotti bio confezionati, con un contenuto in ingredienti bio superiore al 95%, prodotti e coltivati all’interno della UE.
Per i prodotti con un contenuto in ingredienti bio inferiore al 95% non può essere utilizzata la dicitura “Prodotto Biologico” e continua ad essere richiesta la chiara indicazione degli ingredienti certificati e della loro incidenza percentuale.
In materia di controlli, infine, è stato confermato e ulteriormente esteso l’obbligo del controllo per tutti gli attori della filiera.


1.3. Il Regolamento CE n. 967/2008, modifica del regolamento (CE) n. 834/2007

Con il Regolamento n. 967/2008/CE del 29 settembre 2008 è stato disposto che “Ai fini di una corretta comprensione da parte dei consumatori, è importante garantire un’etichettatura informativa comprendente un logo comunitario distintivo e attraente, che simboleggi la produzione biologica e identifichi chiaramente i prodotti.”
Il logo comunitario da apporre sui prodotti biologici sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2009, come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio d’Europa.
Per evitare di imporre agli operatori inutili oneri finanziari e organizzativi, il Consiglio ha deciso che l’uso obbligatorio del logo comunitario, deve essere rimandato, per il tempo necessario alla creazione di un nuovo logo comunitario.
Il nuovo Regolamento, modificando l'art. 24 del Regolamento (CE) n. 834/2007, ha previsto che tale obbligo decorrerà dal 1° luglio 2010.
Nel frattempo, gli operatori possono continuare ad utilizzare, a titolo facoltativo, il logo attuale quale definito dal regolamento (CEE) n. 2092/91.


1.4. Il regolamento CE n. 271/2010 - Dal 1° luglio 2010 è operativo il nuovo marchio UE del biologico

E' entrato in vigore, il 1° Luglio2010, il Regolamento Europeo n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010, che introduce il nuovo marchio del biologico, creato attraverso un concorso paneuropeo da alcuni studenti di arte e design, ed approvato nel febbraio scorso da una giuria internazionale di esperti.
Il nuovo logo, rappresentato da “un’eurofoglia” con dodici stelle bianche su fondo verde brillante con al centro una cometa, sarà per il futuro il marchio di riferimento per i consumatori europei che vorranno acquistare biologico e sarà obbligatorio per gli alimenti biologici che rispondono a determinati requisiti essenziali, mentre sarà opzionale per i prodotti importati.
Nel Regolamento Europeo 271/2010 è previsto, inoltre, che accanto al logo comunitario sarà comunque consentito riprodurre altri simboli privati, locali o nazionali.
Per il futuro, quindi, “l’Eurofoglia” garantirà che almeno il 95% degli ingredienti è stato prodotto con metodo biologico e che il prodotto è conforme alle regole del piano ufficiale di ispezione.

Dunque, dal 1° luglio 2010 tutti i prodotti biologici confezionati, etichettati e chiusi in unità singole di vendita che contengono una percentuale di ingredienti di origine agricola bio superiore o uguale al 95% (o siano mono ingrediente), dovranno riportare in etichetta l’apposito logo comunitario descritto in allegato XI del Reg. CE 889/08 come modificato dal Reg. CE 271/2010.
L’uso del logo è facoltativo solo per i prodotti provenienti da Paesi Terzi.
Il logo è vietato nei prodotti biologici in conversione ed in quelli con un contenuto di ingredienti di origine agricola biologici inferiore al 95%.
Accanto al logo comunitario è necessario riportare anche il nuovo codice ICEA (IT BIO 006) e l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole che compongono il prodotto.
Le indicazioni di origine previste sono le seguenti:
«Agricoltura UE» quando la materia prima agricola bio è stata coltivata in uno degli Stati membri,
«Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola bio è stata coltivata in Paesi Terzi,
«Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola bio è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.


. Per un approfondimento sulla legislazione europea in materia di agricoltura biologica, clicca QUI.


2. LA NORMATIVA NAZIONALE

. Per una rassegna completa della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, clicca QUI.


2.1. PROPOSTE DI RIFORMA

L’espansione del settore, da venti anni a questa parte, ha indotto l’Unione europea a rivedere la legislazione quadro in materia di agricoltura biologica con la recente emanazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
A tale regolamento del Consiglio, e` seguito il regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalita` di applicazione recante modalita` di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichetta tura e i controlli.
Entrambi sono applicabili a partire dal 1º gennaio 2009.
Di conseguenza, è apparsa opportuna una specifica iniziativa legislativa che applicando il citato regolamento (CE) n. 834 del 2007, adegui il quadro normativo nazionale e fornisca gli strumenti necessari per un ulteriore processo di sviluppo e qualificazione della filiera, con particolare riferimento ai settori della zootecnia e dell’ortofrutta che costituiscono gli assi portanti del sistema agroalimentare biologico.

Due sono i disegni di legge fermi in Parlamento che prevedono una nuova regolamentazione della produzione biologica:
- il n. 1035 (d’iniziativa dei senatori: DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI e RANDAZZO) e
- il n. 1115 (d’iniziativa dei senatori: SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, MAZZARACCHIO, PICCONE, SANTINI e BEVILACQUA).

. Se vuoi scaricare il testo del DDL n. 1035, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DDL n. 1115, clicca QUI.


Nella riunione del 4 febbraio 2009 è stato discusso il testo unificato dei disegni di legge n.1035 su "Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico" e n. 1115 su "Disposizioni in materia di produzione biologica", elaborato dal Comitato ristretto.
Il testo è suscettibile di modifiche, sotto forma di emendamenti, che dovranno essere presentate dai gruppi parlamentari entro il 18 febbraio 2009.

. Se vuoi scaricare il testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge n. 1035 e 1115, clicca QUI.


3. L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

3.1. Cos’è l’agricoltura biologica

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione definito dal punto di vista legislativo a livello comunitario con un regolamento, il Regolamento CEE 2092/91 (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dal Regolamento CE del 28 giugno 2007, n. 834), e a livello nazionale con il D.M. 220/95.
Il termine "agricoltura biologica" indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo.
Per salvaguardare la fertilità naturale di un terreno gli agricoltori biologici utilizzano materiale organico e, ricorrendo ad appropriate tecniche agricole, non lo sfruttano in modo intensivo.
Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al benessere degli animali, che si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte. Inoltre, nelle aziende agricole devono esserci ampi spazi perché gli animali possano muoversi e pascolare liberamente.


3.2. I controlli e le garanzie

Chi controlla e garantisce le produzioni biologiche?
L’agricoltura biologica è l’unica forma di agricoltura controllata in base a leggi europee e nazionali.
Non ci si basa, quindi, su autodichiarazioni del produttore ma su un Sistema di Controllo uniforme in tutta l’Unione Europea.
L’azienda che vuole avviare la produzione biologica notifica la sua intenzione alla Regione e ad uno degli Organismi di controllo autorizzati.
L’Organismo procede alla prima ispezione con propri tecnici specializzati che esaminano l’azienda e prendono visione dei diversi appezzamenti, controllandone la rispondenza con i diversi documenti catastali, dei magazzini, delle stalle e di ogni altra struttura aziendale.
Se dall’ispezione emerge il rispetto della normativa, l’azienda viene ammessa nel sistema di controllo, e avvia la conversione, un periodo di disintossicazione del terreno che, a seconda dell’uso precedente di prodotti chimici e delle coltivazioni può durare due o più anni.
Solo concluso questo periodo di conversione, il prodotto può essere commercializzato come da agricoltura biologica.
L’Organismo provvede a più ispezioni l’anno, anche a sorpresa, e preleva campioni da sottoporre ad analisi.
Le aziende agricole che producono con il metodo biologico devono poi documentare ogni passaggio su appositi registri predisposti dal Ministero, ciò assicura la totale tracciabilità.


3.3. Cosa deve sapere il consumatore

Deve controllare che in etichetta ci sia la dicitura "agricoltura biologica" accompagnata da uno dei nove marchi rilasciati dagli Organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
L'etichetta deve anche contenere il nome e l'indirizzo del produttore e del preparatore di prodotti trasformati.
Su base facoltativa, il produttore può anche inserire il logo della UE sui prodotti biologici.
Tuttavia, affinché il prodotto riporti in etichetta la dicitura "da agricoltura biologica, è necessario che la percentuale di ingredienti "bio" oscilli tra il 95% e il 100% e comunque l'eventuale restante 5% provenga da sostanze permesse.
Se invece la percentuale è più bassa (tra il 70% e il 95%), deve essere riportata la percentuale del componente biologico.
Esiste poi la possibilità di vedere etichette con la dicitura "prodotto in conversione dall'agricoltura biologica". Si tratta di prodotti provenienti da aziende che utilizzano metodi di agricoltura biologica da almeno 12 mesi.
I prodotti devono essere contenuti e venduti in imballaggi chiusi.
In un supermercato, un contenitore di prodotti biologici sfusi deve riportare la provenienza (nome e indirizzo del produttore) e il marchio dell'Organismo di controllo.
(Fonte: Ministero delle politiche agricole e forestali)


3.4. Come certificare i prodotti biologici

L'azienda che vuole certificare le attività di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione dei prodotti agricoli biologici deve essere sottoposta al sistema di controllo, secondo queste fasi:
1) compilazione della notifica di attività con metodo biologico ed invio tramite posta raccomandata AR all'Organismo di controllo ed ai competenti Uffici regionali (nel caso di aziende importatrici, direttamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali);
2) successivamente l'Organismo di controllo esegue in azienda una visita ispettiva "Fase di Avvio" durante la quale viene verificata la conformità dei siti produttivi a quanto previsto dal Regolamento(CE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) sulla base dei risultati della visita viene redatto un documento denominato "Relazione di Ispezione Fase di Avvio", contenente tutte le informazioni utili alla Commissione di Certificazione per esprimere il giudizio di idoneità;
4) la Commissione di Certificazione decide sull'ammissione o meno dell'azienda nel sistema di controllo.

Le aziende idonee entrano a far parte dell'elenco delle aziende controllate sulle quali, in base ad un Piano Preventivo dei Controlli Annuali (PPCA) redatto dal Responsabile Attività di Controllo ed approvato, vengono esercitate annualmente una o più visite di sorveglianza che hanno lo scopo di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità e la completa applicazione di quanto previsto dal Regolamento(CE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'azienda riceverà tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua adesione al sistema di produzione biologica: dichiarazione di assoggettamento, dichiarazione di conformità, certificazione di lotto prodotto, autorizzazione alla stampa di etichette.

Per la certificazione delle produzioni come "Prodotto da agricoltura biologica", l'azienda agricola deve aver rispettato le norme dell'agricoltura biologica per un periodo, definito "di conversione all'agricoltura biologica", di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto.
La data iniziale del computo di tale periodo è quella di notifica.

Prima che sia trascorso l'intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi dalla data iniziale, le produzioni possono essere certificate come "Prodotto in conversione all'agricoltura biologica".
In certi casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l'intera azienda o per parte di essa, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.
Trascorso il periodo di conversione le produzioni potranno essere certificate con la dicitura "Prodotto da agricoltura biologica".
(Dal sito del Ministero delle politiche agricole)


3.5. Gli organismi di controllo italiani

Gli organismi nazionali che possono effettuare i controlli e la certificazione delle produzioni biologiche sono nove. Questi sono riconosciuti con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, e sono sottoposti a loro volta al controllo dello stesso ministero e delle regioni.

. Se vuoi scaricare l’elenco degli organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale, clicca QUI.


3.6. Meno adempimenti per i venditori di prodotti biologici

In base al nuovo decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 luglio 2005, coloro che vendono prodotti biologici preconfezionati e pre-etichettati, immagazzinati solo in connessione con il punto vendita non sono tenuti agli adempimenti imposti dal Regolamento CEE n. 2092/1991.
La norma ha validità dal 1° luglio 2005.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


4. SISTEMA INFORMATIVO BIOLOGICO - SIB

4.1. Istituzione del sistema informativo biologico

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1° gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2012, è stato istituito il Sistema Informativo Biologico (SIB), per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico e sono state definite le relative modalità applicative, in conformità quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1999 e dal D. Lgs. n. 173/1998.
Il SIB utilizza l'infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), che garantisce la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.

4.2. 1° OTTOBRE 2012 - Operativo il SIB - Sistema informativo biologico

Dal 1° ottobre 2012 è obbligatorio per gli operatori notificare l’inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica tramite il SIB.
Tutti gli operatori che hanno già presentato la notifica alle Amministrazioni competenti e sono già inclusi negli elenchi regionali e nazionale sono tenuti ad informatizzare la notifica entro il 31 dicembre 2012.
Il Sistema, che va ad integrare le funzionalità del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) utilizzandone anche le banche dati certificate, offre la possibilità alle imprese dell'agroalimentare di avviare in maniera telematica l'iter amministrativo per il riconoscimento dello status di operatore biologico.
Grazie al nuovo sistema per il biologico, infatti, tutte le informazioni già contenute nel Fascicolo aziendale del SIAN non dovranno più essere trascritte ed inviate alle diverse Amministrazioni e agli Enti competenti, ma saranno tutte contenute nella nuova "notifica on line" che le renderà automaticamente disponibili a tutti gli utenti del sistema.
Il percorso previsto dal progetto di informatizzazione per il biologico prevede ancora altri passaggi: a breve verrà infatti sviluppata l'integrazione a livello nazionale dei sistemi informativi che alcune regioni hanno sviluppato in maniera autonoma proprio sul biologico. Tutte le informazioni relative all’informatizzazione del settore biologico sono disponibili sul sito web del Sinab.

. Se vuoi accedere al sito del SINAB, clicca QUI.

4.3. Notifica di inizio attività e variazione

Le persone fisiche o giuridiche, che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all’art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 834/2007, o che immettono tali prodotti sul mercato, sono tenute a notificare l’inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica, tramite il SIB.


5. IL SISTEMA DI CONTROLLO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

5.1. Gli organismi di controllo

Le attività svolte dagli operatori biologici presenti sul territorio nazionale sono vigilate dagli Organismi di controllo (OdC).
Gli OdC per svolgere i controlli sulla produzione, preparazione ed importazione dei prodotti dell´agricoltura biologica devono essere:
a) accreditati alla norma UNI CEI EN 45011 (ISO 65);
b) autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
, dopo aver ottenuto l'accreditamento, con l'approvazione delle procedure di controllo, da loro messe a punto.

Gli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole sul territorio nazionale sono soggetti privati con due mansioni fondamentali:
a) verificare l'idoneità e il percorso produttivo delle imprese che intendono aderire o già aderiscono al sistema di controllo per le produzioni con metodo biologico;
b) concedere l'uso dei relativi Marchi alle imprese associate, da apporre sulle etichette dei prodotti controllati e sul materiale divulgativo che le stesse intendono realizzare.

L´ingresso nel sistema di controllo di un'azienda avviene attraverso la compilazione della notifica di attività con metodo biologico ed il suo invio all´OdC prescelto oltre che alle Autorità regionali competenti o, nel caso di importatori, al Ministero delle Politiche Agricole.
A questo punto l´OdC attiva la procedura per la valutazione dell´azienda al fine di stabilirne l´idoneità a produrre con metodo biologico.
La valutazione viene fatta dalla Commissione di Certificazione che prende in esame i documenti forniti dall'azienda ed i risultati della visita ispettiva che nel frattempo è stata eseguita da un ispettore incaricato.
Le aziende idonee vengono inserite nel sistema di controllo dell´OdC e su di esse verrà esercitata l´attività di sorveglianza basata sul principio dell'analisi del rischio per la pianificazione dell'attività di controllo e che si compone di:
- visite ispettive (almeno una all´anno);
- esame e gestione della documentazione aziendale;
- prelievo di campioni ed analisi sui prodotti per la verifica dell´assenza di residui di sostanze non ammesse.

L'attività ispettiva degli organismi di controllo si compone di visite ordinarie e straordinarie operate con frequenza perlomeno annuale.
Ispezioni ordinarie annuali
Consistono in sopralluoghi all'azienda, dunque controlli "fisici" completi, effettuati con frequenza perlomeno annuale, finalizzati al mantenimento della certificabilità.
L'operatore riceverà comunicazione telefonica con adeguato preavviso e, in caso di impedimento, può delegare terza persona di sua fiducia. All'ispezione potranno partecipare soggetti esterni vincolati da segreto professionale ed in particolare ispettori SINCERT.

Ispezioni straordinarie
Si tratta di ispezioni addizionali a quelle ordinarie finalizzate al miglior controllo delle attività.

L'attività degli organismi di controllo ricade sotto la supervisione del Ministero delle Politiche Agricole (MiPAF), delle Regioni e delle Province autonome, per le strutture situate nel territorio di propria competenza.
Gli organismi di controllo devono presentare al Ministero e alle Regioni un Piano di controllo annuale. Recenti disposizioni (Reg. CE 2491/2001, in vigore dal 18 febbraio 2002) hanno contribuito a rendere più rigoroso il sistema di controllo per gli agricoltori ma anche per gli organismi di controllo ai quali si richiedono adempimenti precisi per quanto concerne la loro attività ispettiva in tutte le fasi della filiera produttiva che conduce il prodotto biologico "dalla terra alla tavola", considerando, quindi, non solo la fase di produzione ma anche quella di condizionamento, trasformazione e commercializzazione.

Gli organismi di controllo che certificano le produzioni biologiche in Italia sono una quindicina.

. Se vuoi conoscere gli Organismi di controllo autorizzati in Italia dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, clicca QUI.


5.2. Le autorità pubbliche di vigilanza sugli Organismi di controllo

1. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

E' l'autorità preposta al controllo e al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, nonché al riconoscimento e alla sorveglianza degli organismi di controllo.
Sono istituiti presso il MiPAF:
- un Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi medesimi;
- l'Elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica articolato in quattro sezioni: produttori agricoli, preparatori, raccoglitori dei prodotti spontanei, importatori;
- l'Elenco degli organismi di controllo autorizzati.


2. Regioni e Province autonome

Regioni e Province Autonome vigilano sull'attività degli organismi di controllo.
La Regione svolge verifiche periodiche dei requisiti tecnici degli organismi di controllo.
La Regione infatti predispone un programma annuale relativo all'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura biologica e lo invia alla Giunta Regionale, unitamente al resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.
Il programma annuale prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti nel territorio regionale e presso un campione rappresentativo di operatori biologici, pari almeno al 10% degli iscritti all'elenco regionale.
E' istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica suddiviso in tre sezioni:
- produttori agricoli,
- preparatori,
- raccoglitori dei prodotti spontanei
.

L'iscrizione all'elenco è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità da parte degli organismi di controllo autorizzati e al mantenimento di tali condizioni. In caso contrario l'organismo di controllo ne dà comunicazione immediata alla Regione che provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco regionale.
L'elenco regionale degli operatori è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).


5.3. 18 GIUGNO 2012 - Passaggio ad un Organismo di controllo unico

Con il D.M. 3 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2012, sono state definite le modalità di passaggio da un Organismo di Controllo ad un nuovo ed UNICO Organismo di controllo.
Il Ministero delle Politiche Agricole ha adottato misure urgenti volte a migliorare taluni aspetti relativi al sistema di controllo dell'agricoltura biologica.
Gli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo.
Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno le attività assoggettate a piu' Organismi di controllo devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (e quindi entro il 18 luglio 2012), una notifica di variazione, in conformità ai Decreti Ministeriali n. 91436 del 4 agosto 2000, n. 18354 del 27 novembre 2009 e n. 11955 del 30 luglio 2010, nella quale deve essere indicato l'Organismo di controllo unico prescelto e tutte le attività svolte dagli operatori medesimi.
Gli operatori devono contestualmente comunicare agli Organismi "eliminati" la cessazione dell'assoggettamento al loro controllo ed allegare tale comunicazione alla notifica di variazione.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. LABORATORI CHE POSSONO ESEGUIRE L'ANALISI DEI CAMPIONI PRELEVATI DURANTE I CONTROLLI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - Fissati i requisiti - Nasce l'elenco pubblico

Ritenuto opportuno fornire indicazioni uniformi che garantiscano una gestione coerente della normativa in ambito nazionale e tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Food and Veterinary Office della Commissione UE, il Ministero per le Politiche Agricole ha emanato il decreto 12 marzo 2014, con il quale vengono stabiliti i requisiti necessari per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014 e in vigore dal 1° maggio 2014, stabilisce i requisiti necessari per la designazione dei laboratori di prova incaricati di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica.
il campo di applicazione del decreto riguarda, dunque, le procedure di designazione dei laboratori che effettuano prove analitiche sui campioni prelevati unicamente dagli Organismi di Controllo e Certificazione nel corso dei controlli in agricoltura biologica.

L'autorità competente per la designazione di questi laboratori di prova è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
Spetta allo stesso Ministero istituire l'elenco pubblico dei laboratori designati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica. Tale elenco dovrà essere pubblicato sul sito dello stesso Ministero e dovrà essere tenuto aggiornato in tempo reale.
I laboratori di prova, per essere designati, devono essere accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

La procedura di designazione

Per essere designati, i laboratori dovranno procedere alla presentazione di una apposita istanza al Ministero per le Politiche Agricole, utilizzando l'apposito modello (Allegato I al decreto).
Una volta terminata l’istruttoria con esito positivo, i laboratori saranno iscritti nell’elenco pubblico per lo stesso periodo di tempo di validità dell’accreditamento alla norma 17025.
Una volta iscritti, i laboratori saranno tenuti ad informare lo stesso Ministero in merito ad ogni variazione intervenuta a carico delle informazioni fornite con l’istanza iniziale, incluse variazioni nell’elenco delle prove accreditate ed eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento, utilizzando l’apposito modello (Allegato II al decreto).
Il Ministero potrà procedere alla cancellazione dei laboratori dall’elenco, qualora siano persi i requisiti richiesti.

Disposizioni transitorie

All'articolo 5 del decreto si stabilisce che dal 1° giugno 2014 i laboratori che potranno essere utilizzati ai fini del sistema di controllo previsto per i prodotti biologici dovranno essere necessariamente inclusi nell’apposito elenco.
Nel frattempo, i laboratori attualmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 potranno continuare ad operare fino alla data di applicazione.
Il testo del decreto con i suoi due allegati viene riportato nell'Appendice normativa.


7. MARZO 2018 - AGRICOLTURA BIOLOGICA – Dettate nuove disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2018, il Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Il decreto legislativo è stato adottato sulla base dell'articolo 5, commi 1 e 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, che delega all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali e per l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari.
Viene, inoltre, richiamato l'articolo 2 della legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015), il quale reca una delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.
Il decreto costituisce testo unico in materia di controlli nel settore sopra citato ed è coerente con la delega e i principi e i criteri in essa contenuti.
Il provvedimento – come si legge nella relazione - attua le previsioni contenute nella normativa europea, introducendo nel diritto interno disposizioni di dettaglio coerenti con le finalità della delega; prevede l’abrogazione espressa della disciplina legislativa nazionale, che viene integralmente sostituita alla luce, sempre, dei principi e criteri contenuti nell’articolo 5, sopra citato. In particolare:
a) soddisfa la necessità di conferire organicità e sistematicità alla materia dei controlli sulla produzione agricola biologica, riunendo in un unico testo di legge una disciplina attualmente frammentaria e incompleta;
b) assicura il coordinamento dell’attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, al fine di evitare duplicazioni;
c) garantisce una maggiore tutela del consumatore, oggi quanto mai prioritaria e urgente in un settore di forte sensibilità;
d) prevede, nell’ambito dei principi disposti dal Regolamento n. 834/2007, disposizioni volte ad assicurare una maggiore tutela del commercio e della concorrenza.
Il decreto – in vigore dal 22 marzo 2018 - si compone di 14 articoli e di 3 allegati.
L’articolo 4 reca la disciplina degli organismi di controllo, i quali sono autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di parte, sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, gli organismi di controllo devono essere accreditati in conformità con la norma UNI CEI EN 17065/2012.
La norma chiarisce i contenuti dell’istanza, che deve prevedere la descrizione della procedura di controllo che l’organismo di controllo intende seguire sulla base dei requisiti minimi fissati nell’allegato 1 del decreto legislativo in esame, comprensiva del tariffario che si intende applicare agli operatori, delle misure di controllo e precauzionali che si intende imporre agli stessi nonché le misure che si intende applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze.
L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza.
Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo, è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
L’articolo 6 individua, in coerenza con l’istituzione di un sistema sanzionatorio che garantisca il rispetto delle previsioni contenute nel regolamento, una serie di obblighi degli organismi di controllo, che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza.
L’articolo 8 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo, derivanti dalla inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 6.
L’articolo 14, rubricato “Disposizioni transitorie”, prevede che gli organismi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare per un periodo non superiore a dodici mesi da detta data e che almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine gli organismi presentino richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo.
La previsione è volta a garantire la continuità del sistema di controllo, nelle more dell’applicazione del nuovo sistema di autorizzazione.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


8. MARZO 2022 - AGRICOLTURA BIOLOGICA – DETTATE LE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2023, la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante le disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

La legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.



RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

. Per un approfondimento sull’argomento dell’agricoltura biologica proposto dalla Commissione europea, clicca QUI.

. Per un approfondimento sull’argomento dell’agricoltura biologica all'interno del sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito del SINAB - Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalle Regioni, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il portale del Mondo Biologico Italiano, clicca QUI.


Agricoltura biologica – Finanziamenti ai progetti di sviluppo

Sono state definite le modalità attuative dell'intervento pubblico previsto dal “Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2007” ed individuate le iniziative finanziabili, i soggetti proponenti e le modalità di presentazione dei progetti.
Lo prevedono il D.M. 24 dicembre 2008, n. 11369 ed il collegato D.M. 24 dicembre 2008, n. 11370 con i quali il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali è intervenuto a sostegno dell’agricoltura biologica.
Il primo provvedimento contiene il bando per il finanziamento di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità del prodotto biologico con uno stanziamento di euro 300.000,00.
Tra le attività previste, per le quali il decreto indica nel dettaglio modalità di presentazione e caratteristiche tecniche:
• studi di mercato;
• ideazione e progettazione del prodotto;
• formazione dei produttori biologici
.

Il secondo provvedimento contiene il bando per uno stanziamento di 2.000.000,00 euro e riguarda anch’esso iniziative per il miglioramento della qualità del prodotto biologico e per sostenere l’interprofessione, che garantisce la presenza di tutti gli attori del processo produttivo, di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

I progetti dovranno pervenire entro le ore 14,00 del quarantesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Segreteria, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma.

. Se vuoi scaricare il testo del primo provvedimento, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del secondo provvedimento, clicca QUI.


Biologico - I dati del 2010

L'agricoltura biologica, in Italia, coinvolge circa 48mila imprenditori che operano su oltre un milione di ettari di superficie.
Rispetto al 2009, nel 2010 si rileva una riduzione complessiva del numero di operatori dell’1,7% a fronte di un incremento della superficie interessata, in conversione o interamente convertita ad agricoltura biologica, dello 0,6%.
Sono questi, in sintesi, i dati elaborati dal SINAB – Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica, presentati al Sana - Salone internazionale del naturale la scorsa settimana.

. Se vuoi approfondire l'argomento e accedere al sito del Governo, clicca QUI.


GUIDE E MANUALI

Guida predisposta dal MPAF

L’agricoltura biologica rappresenta oggi una delle punte di diamante della produzione agricola e del patrimonio enogastronomico italiano.
Anche se le stime in termini produttivi e occupazionali sono lusinghiere, nel settore biologico molto ancora resta da fare. Occorre un ulteriore salto di livello dei produttori, da un lato, e delle autorità amministrative, dall'altro, soprattutto nei termini di una corretta informazione rivolta al consumatore.
Il Ministero per le politiche agricole e forestali ha predisposto una "guida", che rappresenta un preziosissimo viatico ai prodotti biologici, un tassello fondamentale posto sulla strada di una corretta comunicazione nei confronti dei cittadini e, anche e soprattutto, sulla strada della piena valorizzazione di un settore che, nella più generale battaglia del nostro Paese per la qualità della produzione, è e resta tra le avanguardie della immagine italiana all'estero.

l volumetto è diviso in cinque parti:
1) strumenti operativi per l'impresa;
2) sicurezza e qualità degli alimenti;
3) attuazione della Pac in Italia;
4) strumenti operativi di filiera;
5) il Sistema Mipaf.

La prima parte è tutta concentrata sulle nuove opportunità per gli imprenditori e le società agricole. Si parla anche delle agevolazioni per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria, i contratti d'affitto, informando anche sulla nuova legge quadro per le imprese agrituristiche e sul nuovo piano irriguo nazionale.

La seconda parte punta l'attenzione sull'etichettatura d'origine, sui provvedimenti del Mipaf per la coesistenza tra colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche. Anche la tutela delle indicazioni geografiche e dei vini viene dettagliatamente presa in esame così come l'agricoltura biologica.

Una sezione della guida è invece dedicata all'attuazione della Politica agricola comune, con specifiche richiami sul pagamento unico per aziende, l'articolo 69 del regolamento 1782/03, la condizionalità, i pagamenti accoppiati e anche la politica di sviluppo rurale 2007-2013.

Di particolare interesse il capitolo relativo agli strumenti operativi di filiera, mentre un discorso a parte viene riservato ai distretti rurali e agroalimentari che servono a rafforzare la competitività del settore.

Infine con il quinto capitolo si entra nel Sistema Mipaf. Un minuzioso elenco di realtà istituzionali che rendono ricca e variegata la costellazione Mipaf consentendo per la prima volta uno sguardo d'insieme sulla ricchezza istituzionale legata al Palazzo dell'Agricoltura.
Per ognuno di essi una scheda di presentazione con i riferimenti telefonici e telematici, anche delle eventuali strutture periferiche, per rendere immediato l'eventuale contatto.
La guida fornisce anche un sintetico riepilogo dei recapiti telefonici degli Assessorati regionali all'agricoltura.

. Se vuoi scaricare la guida, clicca QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

. D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 220: Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

. REGOLAMENTO (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

. D.M. 7 luglio 2005: Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari».
. Allegato al D.M. 7 luglio 2005.

. Regolamento n. 834/2007/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Decreto 9 aprile 2008: Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, l'aggregazione dell'offerta, il sostegno all'interprofessione e l'organizzazione commerciale.

. Regolamento (CE) n. 889/2008/CE della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

. Regolamento (CE) n. 967/2008/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

. D.M. 28 maggio 2010: Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

. REGOLAMENTO (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea.

. D.M. 28 maggio 2010: Modifica del decreto del 27 novembre 2009 n. 18354 sulle «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici».

. REGOLAMENTO (UE) n. 471/2010 della Commissione del 31 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno dell’Unione europea.

. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Circolare del 3 agosto 2010, Prot. 12096: Documento esplicativo e di chiarimento tecnico circa i contenuti dell'art. 3 del D.M. 27 novembre 2009 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

. D.M. 16 febbraio 2012: Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate.

. D.M. 1 febbraio 2012: Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

. D.M. 3 maggio 2012: Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione.

. D.M. 12 marzo 2014: Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
. D.M. 12 marzo 2014 - Allegato 1 - Prima autorizzazione.
. D.M. 12 marzo 2014 - Allegato 2 - Variazione e Rinnovo.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

. DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 2: Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

. DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 2 - RELAZIONE.

. LEGGE 9 marzo 2022, n. 23: Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2022).

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Pubblicato su: 2005-08-02 (3120 letture)

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