REVISIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI - LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 20 MAGGIO 2018
REVISIONE AUTO LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 20 MAGGIO 2018
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1. La Direttiva (UE) 2014/45
Con la Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, sono stati stabiliti i requisiti minimi per un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore utilizzati sulle strade pubbliche.
La Direttiva Europea 2014/45 relativa alle revisioni veicoli interessa direttamente tutte le aziende che esercitano l’attività di revisione in aggiunta a quella di riparazione.
Si tratta di nuove regole che mirano all’armonizzazione del settore nell’Unione e, nello specifico, a migliorare la sicurezza e abbassare il tasso di mortalità sulle strade, aumentando la severità nei controlli periodici.
La direttiva del 2014 impone agli Stati membri di recepirla entro il 20 maggio 2017.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare - entro il 20 maggio 2017 - le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Tali disposizioni si applicheranno a decorrere dal 20 maggio 2018.
2. D.M. 19 maggio 2017 - Recepita la direttiva (UE) 2014/45
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017) è stata recepita. nel nostro ordinamento, la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che aveva abrogato la direttiva 2009/40/CE, la quale, a sua volta, aveva abrogato la direttiva 96/96/CEE che era stata recepita dal decreto 408/98.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati, clicca QUI.
2.1. I contenuti del decreto
Il nuovo decreto - che entrerà in vigore il 20 Maggio 2018 - riguarda la revisione dei veicoli:
- M1, M2, M3 (veicoli trasporto persone)
- N1, N2, N3 (veicoli trasporto cose)
- O1, O2, O3, O4 (rimorchi)
- L1e, L2e, L33, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motoveicoli)
- T1b, T2b, T3b, T4b, T5 (trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h).
Il decreto si applica, inoltre, ai veicoli atipici (con esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che effettuano la revisione con le cadenze ordinarie previste per categoria, ai sensi del dm 17 dicembre 2009); non si applica, invece, alle macchine agricole (con esclusione dei trattori a ruote T1b, T2b, T3b, T4b, T5) in quanto la revisione di tali veicoli è disciplinata dal dm 20 maggio 2015.
Sono esclusi anche i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con velocità di progetto inferiore o uguale a 40 km/h, immatricolati in Italia che circolano esclusivamente nel territorio nazionale.
La cadenza della revisione rimane pressoché invariata e sarà quindi annuale per i veicoli M2, M3, N2, N3, O3, O4, nonché per i veicoli M1 o L motoveicoli in servizio di piazza o NCC e per i veicoli atipici (ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico).
La revisione dovrà essere effettuata entro 4 anni dalla data della prima immatricolazione e, successivamente, entro 2 anni dal precedente controllo, quando si tratta di veicoli M1, N1, O1, O2, T1b, T2b, T3b, T4b, T5 e dei veicoli di categoria L.
Anche il riferimento della scadenza rimane invariato e continua ad essere disposta la revisione entro il mese di rilascio della carta di circolazione (prima revisione) ed entro il mese del precedente controllo (revisioni successive alla prima).
2.2. Le novità introdotte dal decreto
Il decreto introduce numerosi spunti di cambiamento che dovranno essere però definiti, quantificati e avviati da successivi decreti e circolari di attuazione.
I punti principali sono:
1) Definizione del ruolo di "Ispettore" che andrà a sostituire l'attuale figura del Responsabile Tecnico (RT). La nuova figura dovrà rispondere a criteri di formazione ed esperienza superiori agli attuali RT, fermo restando che gli attuali RT saranno riconfermati a condizione di un probabile percorso formativo aggiuntivo.
L'ispettore inoltre, come si evince dal testo del decreto (Art. 3 comma 3), dovrà garantire un elevato livello di imparzialità e obbiettività, ponendo un problema per l'attuale conformazione dei centri revisioni in Italia in cui il RT revisioni è nella maggior parte dei casi anche preposto tecnico alle attività di officina.
L’ispettore autorizzato, che sostituisce quella dell’attuale responsabile tecnico revisioni, dovrà garantire il requisito di terzietà richiesto dalla direttiva UE.
La terzietà è realizzata dal decreto stabilendo che l’ispettore deve essere estraneo all’eventuale attività di riparazione svolta dal centro e quindi non può essere il responsabile tecnico dell’officina,
Questo principio causerrà un vespaio di polemiche.
Anche se dal punto di vista dei requisiti inizialmente cambierà poco o nulla, tutti gli attuali responsabili tecnici dei centri revisioni saranno confermati nel ruolo di ispettore, salvo che siano anche responsabili tecnici dell’eventuale officina riparazioni. Per gli aspiranti al ruolo sarà invece necessario avere una serie di conoscenze tecniche specifiche, almeno tre anni di esperienza documentata e una formazione appropriata per acquisire il certificato di abilitazione.
Il problema nasce dal fatto che l’articolo 13, comma 3, del decreto richiede di assicurare un elevato livello di imparzialità e di obiettività, ma non riprende il testo della direttiva relativo al compenso dell’ispettore (che non deve essere direttamente collegato ai risultati dell’attività di revisione) e quello relativo alla separazione dell’attività di revisione da quella di riparazione.
È chiaro che uno degli obiettivi della direttiva è di disciplinare l’attività di revisione distinguendo tra centri di revisioni senza officina e quelli che operano all’interno di strutture di riparazione.
2) Introduzione del principio di continuo aggiornamento e formazione degli Ispettori. Un principio che garantisce agli Ispettori un percorso di aggiornamento obbligatorio periodico e interrompe l'attuale condizione che costringe i RT a far pratica solo sul campo, senza indicazioni precise sui numerosi nuovi sistemi che il settore automotive ha introdotto e sempre più introddurrà nel mercato.
3) Certificato di Revisione. Nel testo del decreto viene definito, come presente nella direttiva Europea, il Certificato di Revisione, ovvero un documento rilasciato dal centro di revisioni in cui siano presenti alcuni dati minimi, ma soprattutto eventuali carenze e diffettosità che dovranno essere inoltre chiaramente comunicate all'utente.
All’allegato II è chiarito che il contenuto minimo dei certificati di revisione rilasciati in seguito a un controllo tecnico prevede quanto segue:
- numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
- targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
- luogo e data del controllo;
- lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
- categoria del veicolo, se disponibile;
- carenze individuate e livello di gravità;
- risultato del controllo tecnico;
- data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
- nome dell'organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile del controllo;
- altre informazioni.
A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021, i centri di controllo dovranno comunicare, per via elettronica, al Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati e, contestualmente, l'invio dell'esito della revisione al CED.
Le informazioni predette dovranno essere conservate dal CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, per un periodo di almeno quarantotto mesi.
4) Controllo pneumatici a ruote sollevate o rotolamento completo. Il decreto non introduce modificazioni sostanziali ai controlli tecnici che dovranno essere eseguiti, anche se risulta ovvio che alcuni controlli ad oggi effettuati dovranno essere certamente rivisti in termini di metodologia, dati acquisiti e non è escluso che possano esserne introdotti di nuovi, ma un punto in particolare comporterà una modifica ad una prova attualmente effettuata: il controllo degli pneumatici. Nel decreto infatti si definisce il controllo dei pneumatici mediante la rotazione completa della ruota staccata dal ponte sollevatore o il rotolamento della ruota per tutta la sua circonferenza con vicolo su fossa di ispezione. Questo comporterà inevitabimente l'utilizzo di sistemi ausiliari al ponte sollevatore come traverse interne o sollevatori ausiliari sulle pedane (lift-table).
5) Interfaccia di collegamento al sistema elettronico del veicolo. Viene introdotto l'utilizzo di uno Scan Tool OBD in sede di revisione per la verifica dei parametri anti inquinamento e dei sistemi di sicurezza.
6) Controllo perdite nel caso di GPL, GNC, GNL. Nella lista delle attrezzature minime compare anche anche un cerca fughe da utilizzarsi in caso di controllo di mezzi con tali alimentazioni.
2.3. Data e frequenza dei controlli
Nessuna novità per quanto riguarda tempi e scadenze, che restano quelle di sempre.
Secondo quanto stabilito all'art. 5, i veicoli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguenti intervalli:
a) veicoli delle categorie M1, N1, O1 ed O2: quattro anni dopo la
data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
b) veicoli della categoria M1 in servizio di piazza o di noleggio
con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data di prima immatricolazione e
successivamente ogni anno;
c) trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità di massima di progetto superiore a 40 km/h: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
d) veicoli della categoria L: quattro anni dopo la data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni;
e) veicoli della categoria L, classificati come motoveicoli ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano servizio di piazza o di noleggio con conducente: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
f) veicoli atipici, ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno.
2.4. Sanzioni
Le sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto sono quelle di cui agli artt. 79 e 80 del Codice della strada, rispettivamente, da euro 85,00 a euro 338,00 e da euro 169,00 a euro 680,00.
2.5. Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Secondo quanto stabilito all'art. 16, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018.
Secondo quanto stabilito all'art. 11, gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'allegato III al presente decreto, nonche' ai
requisiti stabiliti dalla autorita' competente.
Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni doivranno essere
periodicamente sottoposte a verifica della conformita' metrologica,
secondo le modalita' previste dalla autorita' competente nel rispetto
degli intervalli minimi indicati al punto II dell'allegato III.
Secondo quanto stabilito all'art. 16, comma 2, gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto sopra, possono essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell'autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023.
Salvo l'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'autorità competente, i requisiti di cui all'allegato V (relativi agli organismi di supervisione) si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.
2.6. Abrogazioni
A decorrere dal 20 maggio 2018, sono abrogati i decreti di seguito elencati:
a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6
agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del
27 novembre 1998;
b) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7
agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
2000;
c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo
2002;
d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12
agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002;
e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13
ottobre 2003.
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LA REVISIONE DEI VEICOLI PRIMA DEL MAGGIO 2018
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1. LA REVISIONE DI VEICOLI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI
L’operazione di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è un’operazione di verifica tesa ad accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione.
Si distingue in revisione periodica, revisione annuale e revisione straordinaria.
1.1. LA REVISIONE PERIODICA
Riguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi.
Dal 1° gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità europea, come già previsto dall'art. 80 del Codice della strada.
Secondo quanto stabilito dall'art. 80 del Codice della strada, per:
- le autovetture,
- gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tommellate, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso,
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo
la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
Questa operazione, come previsto dal Decreto n. 408 del Ministero dei Trasporti del 06/08/1998, è dunque obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
1.2. LA REVISIONE ANNUALE
Per:
- i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente,
- gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,
- i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,
- i taxi,
- autobus,
- le autoambulanze,
- i veicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC) e
- i veicoli atipici
la revisione deve essere disposta annualmente, a partire dall'anno successivo a quello della prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
1.3. LA REVISIONE STRAORDINARIA
Si tratta di una revisione parziale che può essere ordinata dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 80, comma 7, del Codice della Strada, su un veicolo che a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale ha riportato danni che possono interessare i dispositivi di sicurezza (freni, sospensioni, ecc.).
La segnalazione viene fatta dall’organo di Polizia che ha effettuato gli accertamenti sul luogo dell’incidente.
L’ufficio provvede ad inviare una lettera d’invito al proprietario del veicolo il quale deve presentare la domanda sul modello TT2100 e pagare la normale tariffa di revisione (45,00 euro sul bollettino di conto corrente postale n. 9001).
Lo stesso proprietario avrà cura di far eseguire i lavori di ripristino del veicolo e di esibire una dichiarazione dell’officina o regolare fattura con la specifica degli interventi effettuati e degli elementi eventualmente sostituiti.
Il funzionario tecnico di turno si limiterà a controllare gli elementi oggetto dell’intervento di ripristino.
L’operazione di revisione straordinaria, normalmente, non copre la revisione periodica o annuale a meno che una di queste ultime non scada entro l’anno in corso: in questo caso si eseguono tutti i controlli di rito e la revisione può considerarsi completa.
Per essere ammessi alla visita di revisione del veicolo occorre la seguente documentazione:
1. Domanda redatta sul modello TT2100 (foglio giallo) disponibile presso lo sportello informazioni compilato con i dati del proprietario del veicolo da revisionare;
2. carta di circolazione originale (eccetto il caso in cui questa è stata ritirata dagli organi di Polizia);
3. attestazione del versamento di: euro 45,00 sul conto corrente n. 9001.
Una volta compilato il modulo di domanda lo si presenta, insieme all’attestazione del versamento, allo sportello revisioni per la prenotazione.
2. LA PROCEDURA DI REVISIONE PRESSO IL DTT
La revisione può essere effettuata presso gli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri - DTT (ex Motorizzazione Civile) oppure presso una delle officine autorizzate.
Il 20 ottobre 2007 è entrato in vigore il decreto n° 161 del 2 agosto 2007 recante le nuove tariffe applicabili alla revisione dei veicoli.
Per effettuare la revisione presso gli uffici del DTT è necessario:
- compilare l’apposita domanda di revisione,
- allegare la ricevuta di versamento di 45,00 euro sul c/c postale n. 9001 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri, Roma,
- presentare la carta di circolazione in originale.
3. OFFICINE AUTORIZZATE - REQUISITI E AUTORIZZAZIONI RICHIESTI
3.1. I requisiti richiesti
Secondo il disposto di cui all’art. 239 del D.P.R. n. 495/1992, le imprese di autoriparazione, per effettuare la revisione dei veicoli ed avere quindi l'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, devono possedere i seguenti requisiti:
A) essere in possesso dei requisiti per l’esercizio effettivo di tutte e quattro le attività previste e regolamentate dalla legge n. 122/1992 (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista);
B) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro;
C) avere sede in una delle province per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’art. 80, comma 8 del codice della strada;
D) essere dotate di appositi locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
1) superficie di officina non inferiore 120 m²;
2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
E) essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'Appendice X al D.P.R. n. 495/1992.
La concessione può essere altresì rilasciata ai consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione iscritte ciascuna nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558 e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'art. 1 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 122.
Qualora l'impresa eserciti più di una attività può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito del consorzio per coprire esclusivamente il numero delle attività effettivamente svolte, necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro attività senza determinare duplicazioni di competenze nel medesimo raggruppamento.
3.2. Autorizzazione richiesta
Per l'esercizio dell'attività di revisione è necessario essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia (art. 105, comma 3, lett. d), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
La modulistica necessaria per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è scaricabile direttamente dai siti Internet di ciascuna Provincia.
Si riporta l'elenco dei documenti richiesti:
. Elenco della documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione provinciale per le revisioni di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
3.3. Le tariffe applicabili
Il 20 ottobre 2007 è entrato in vigore il decreto n° 161 del 2 agosto 2007 recante le nuove tariffe applicabili alla revisione dei veicoli.
La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle officine autorizzate è fissata in Euro 45,00 che l’utente corrisponde anticipatamente all’impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l’utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste, per l’annotazione dell’esito della revisione sulla carta di circolazione.
In sostanza, la tariffa relativa alle operazioni di revisione è di euro 45,00, a cui vanno aggiunti:
- euro 9,00 per IVA;
- euro 9,00 per diritti dovuti al Dipartimento Trasporti Terrestri;
- euro 1,70 per spese per versamento in c/c postale dei citati diritti,
per un TOTALE di euro 64,70.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi consultare una scheda riassuntiva sul quando, come e dove effettuare la revisione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, direttamente dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, clicca QUI
. Se vuoi approfondire il tema relativo all'attività di AUTORIPARAZIONE, clicca QUI
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