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IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI-TERMICI - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA - IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - IMPIANTI DI COGENERAZIONE





IL SISTEMA FOTOVOLTAICO - AUTORIZZAZIONI E INCENTIVI

1. IL SISTEMA FOTOVOLTAICO

L’energia solare può essere utilizzata, tramite l’uso di collettori o pannelli solari, per la produzione di acqua calda a bassa temperatura, utilizzata per usi igienico-sanitari.
L’energia solare può tuttavia essere utilizzata anche per la produzione di energia elettrica, sia tramite sistemi che alimentano cicli di conversione termodinamica, sia attraverso la conversione fotovoltaica.
Quest’ultima è basata sulla capacità di alcuni materiali semiconduttori opportunamente trattati, come il silicio, di generare direttamente energia elettrica quando vengono esposti alla radiazione solare.
Per sistema fotovoltaico si intende, dunque, in generale, un sistema capace di produrre energia elettrica, mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico).
La conversione fotovoltaica, che vanta oramai numerose applicazioni in tutto il mondo, si sta rivelando, sul piano industriale, una tecnologia promettente per le sue caratteristiche di modularità, affidabilità e per le ridotte esigenze di manutenzione.
Su di essa, pertanto, si stanno concentrando gli investimenti e si stanno determinando i principali progressi nel campo dello sfruttamento dell’energia solare.


2. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE

Secondo il disposto di cui al comma 3, dell’art. 12, del D. Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Non è previsto il possesso dell'autorizzazione di cui sopra:
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili (biomasse, fonte idraulica non fluente) e
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta (impianti che non rientrano nel caso precedente).


2.1. Applicabilità della disciplina dettata dalla normativa sull'impiantistica

Si ritiene che l’attività di installazione di impianti fotovoltaici sia, inoltre, soggetta al rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, con la relativa nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) (impianti elettrici), del medesimo decreto.
Al fine dei lavori, tra gli altri documenti, dovrà essere rilasciata, da parte dell’installatore, anche la dichiarazione di conformità dell’impianto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 37/2008.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con ha comunicato di ritenere che nell'attuale quadro normativo, sia l'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per la distribuzione e utilizazzione dell'energia elettrica, che l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 46/1990 (ora del D.M. n. 37/2008).
Potrebbe non rientrare in questo ambito solo nel caso in cui le celle fotovoltaiche fossero connesse solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell'energia e non esistesse alcun collegamento con l'impianto installato a valle del contatore.
Il testo della lettera-circolare viene riportato tra i riferimenti normativi.


2.2. La denuncia di inizio attività da presentare al Comune

Per l'installazione di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale inferiore a 20 Kw, su appartamenti non è richiesta alcuna autorizzazione, ma è sufficiente presentare, all’Ufficio tecnico del Comune, una"Denuncia di inizio attività edilizia" (DIA) (art. 22, D.P.R. n. 380/2001), come richiesto per qualsiasi tipo di lavoro di manutenzione straordinaria.
E’ possibile che i regolamenti urbanistici di alcuni Comuni prevedano norme più restrittive per gli edifici ubicati in zone con valenza storico-architettonica.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla installazione e manutenzione di impianti, clicca QUI.


3. INCENTIVI ALLA INSTALLAZIONE

Il decreto legislativo n. 387 del 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili, getta le basi per un futuro quadro europeo in materia di promozione delle fonti rinnovabili di energia per la produzione di elettricità.
In particolare, il provvedimento:
- prevede misure agevolative per la diffusione di impianti di piccola taglia, cioè con potenza nominale non superiore a 20 KW (ad esempio impianti eolici);
- include i rifiuti fra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
- prevede l'emanazione di specifiche disposizioni a favore dell'energia solare;
- definisce misure atte a promuovere studi ed iniziative che favoriscano una più efficace valorizzazione energetica delle biomasse.

Con il D.M. 28 luglio 2005 sono stati, inoltre, definiti i criteri e le misure per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e stabilite le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta dagli impianti.
Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2005.
Per la prima volta si dà il via ad un decreto che incentiva l'installazione di 100 MW di impianti fotovoltaici e si pone come obiettivo da raggiungere i 300MW al 2015.
Gli incentivi verranno concessi in conto energia (e non in conto capitale), arriveranno cioè con l'energia prodotta il cui surplus può essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivanti.
Il nuovo progetto del Governo apre la porta del solare oltre che al pubblico anche alle famiglie, ai condomini e ai privati che potranno installare impianti con procedure semplici ed agevoli.
Il decreto stabilisce, inoltre, una differenziazione tra le tipologie di impianti: piccoli (meno di 20kW), medi (tra 20-50 kW) e grandi (più di 50kW).
Per avere diritto all'incentivo l'impianto dovrà essere esercito e mantenuto da parte del proprietario o dal condominio che potrà poi vendere la produzione di energia in eccesso alla rete ad una tariffa incentivante pari a circa tre volte la tariffa media di fornitura dell'energia elettrica.
Gli incentivi sono stati scelti in modo tale da cercare di superare gli attriti che il mercato del fotovoltaico presenta oggi.

La prima scadenza entro cui era possibile inoltrare al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (GRTN) le domande di ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici fu fissata al 30 settembre 2005.
Poi l'operazione si poteva ripetere ogni tre mesi (con la scadenza successiva fissata al 31 dicembre), fino all'esaurimento della prima tranche di incentivi.


3.1. Contributi per l'installazione di pannelli solari termici - Finanziamenti statali e regionali

Installare un sistema di pannelli solari termici nella propria abitazione è ora un grande investimento, una rendita se si considera che per una famiglia media di 3-4 persone i costi si ammortizzano in un periodo di 7-8 anni circa contro una durata del pannello di 20-25 anni.

E' prevista una ripartizione di risorse tra Stato, Regioni e Province autonome per erogare risorse destinate sia a soggetti pubblici che privati selezionati da bandi di gara. Si può accedere ai contributi verificando la presenza di bandi di gara regionali consultando il bollettino regionale pubblicato on line sul sito della propria Regione oppure informandosi direttamente presso gli uffici regionali.
Presso gli uffici regionali ci si può informare anche su altre modalità di sostegno e incentivi per acquistare i pannelli solari.
Per quanto riguarda la normativa la legge n. 488/1999 concede la detrazione fiscale IRPEF del 36% sulle spese per l'acquisto e l'installazione dei pannelli solari.
La finanziaria del 2007 assicura la detrazione del 55% sulla spesa sostenuta realizzazione un sistema di pannelli solari. Si ha diritto alla detrazione se al momento dell'installazione viene fatta eseguire una "attestazione energetica" cioè una sorta di resoconto sull'energia prodotta dal proprio impianto.

Riportiamo una sintesi delle misure inserite nella FINANZIARIA 2007, che interessano l'energia

3.2. Agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
Innalzamento dal 36% al 55% della percentuale di detrazione fiscale in 3 anni per :
- Interventi per installare pannelli solari termici (fino a un ammontare di 60.000,00 euro in 3 anni).
- interventi di riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale almeno del 20 % rispetto ai valori di legge per i nuovi edifici (fino a 100.000,00 euro in 3 anni);
- interventi specifici su pareti e finestre (fino a 60.000,00 euro in 3 anni);
- sostituzione di vecchie caldaie con caldaie a condensazione (fino a 30.000,00 euro in 3 anni).

3.3. Fondo per l’incentivazione di edifici ad altissima efficienza
Al fine di favorire la costruzione di nuovi edifici di medie e grandi dimensioni (volumetria superiore a 10.000 m3) con un fabbisogno energetico minore del 50% di quanto dispone l’attuale normativa è previsto un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore.
Per questa voce è previsto un fondo di 45 milioni di euro, che dovrebbe consentire la realizzazione di 15-20 edifici esemplari dal punto di vista energetico e replicabili sul territorio nazionale.

Agevolazioni fiscali per i commercianti che scelgono lampade a basso consumo
Deduzione fiscale del 36% per i commercianti che sostituiscono gli apparecchi di illuminazione con sistemi ad alta efficienza energetica negli esercizi commerciali.
In sostanza, chi scegli lampade fluorescenti negli ambienti interni e lampade a vapore di sodio in quelli esterni beneficerà dell’agevolazione.

3.4. Contributi per frigoriferi ad alta efficienza ad alta efficienza
Detrazione fiscale in un’unica rata – per una quota pari al 20% degli importi a carico del contribuente (e un ammontare complessivo non superiore a 200,00 euro per ciascun apparecchio) per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati nel corso del 2007.

Incentivi per l’installazione di motori industriali ad alta efficienza e a velocità variabile
Per motori a elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 Kw è prevista una detrazione fiscale in un'unica rata, per una quota pari al 20% degli importi a carico del contribuente, per un ammontare complessivo (comprensivo delle spese di installazione non superiore a 1.500,00 euro per ciascun motore).
Nel caso, invece, di acquisto o installazione di inverter su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW, la soglia massima per la detrazione è pari a 1.500,00 euro.

3.5. Riduzione dell’accisa del GPL e incentivi all’impiego di autoveicoli a GPL e metano
Riduzione del 20% del carico fiscale per il GPL. L’accisa si riduce così a 227,77 € per 1.000 kg di prodotto.
Incentivi per trasformare autovetture a gas metano o GPL e per l’acquisto di autoveicoli a metano e/o GPL con un fondo di 100 milioni euro/anno per il 2007, 2008 e 2009.

3.6. Incentivi per i biocarburanti
Viene allineata la legislazione italiana sui biocarburanti alla Direttiva europea 2003/30/CE sugli obiettivi di miscelazione obbligatoria dei biocarburanti nei carburanti petroliferi, secondo una percentuale progressiva: 1% al 2005; 2,5% al 2008; 5,75% al 2010.

3.7. Interventi sulla fiscalità energetica
Il maggior gettito fiscale IVA derivante da carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione agli aumenti del prezzo internazionale del greggio, va a costituire un apposito fondo di 50 Mln di € per il triennio 2007-08-09 da utilizzare a copertura di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per le fasce sociali che più risentono del peso del caro energia.

3.8. Iva agevolata per forniture di energia “ecologica”
La fornitura di energia termica per uso domestico tramite reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia prevede l’Iva agevolata solo se prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota. ordinaria.

. Se vuoi scaricare un documento elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle novità introdotte dalla finanziaria 2007, clicca QUI.


4. FOTOVOLTAICO - AL VIA IL NUOVO REGIME INCENTIVI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, il decreto ministeriale 5 maggio 2011, che determina una nuova disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Il provvedimento pone le basi per lo sviluppo di medio-lungo periodo del comparto, accompagnandolo al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Attraverso la razionalizzazione e una progressiva riduzione delle tariffe, sarà possibile controllare e impiegare con maggiore efficacia l'onere a carico di cittadini e imprese.

Queste le principali caratteristiche del provvedimento:
1) NUOVO REGIME DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INCENTIVI
Il testo elimina ogni limite alla produzione con un nuovo sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013.
Nel periodo transitorio è previsto un decalage progressivo necessario per allineare il nostro Paese ai livelli comunitari e la salvaguardia degli investimenti in corso.
Inoltre un tetto di spesa massima ed un registro tenuto dal Gse solo sui grandi impianti (superiori a 1 mw su tetto e 200kw a terra), consentiranno di limitare i fenomeni speculativi.
La tariffa percepita viene determinata dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell’iter di connessione da parte del gestore di rete, in conformità con i tempi e le relativi sanzioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Con questo nuovo sistema si prevede di raggiungere la grid parity – e cioè la competitività della tecnologia - già al 2017.

2) BONUS AMIANTO, AREE DI BONIFICA E PRODUZIONE UE
Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per rafforzare e potenziare la filiera industriale italiana attiva nella produzione di impianti fotovoltaici, quali: • premialita' per le installazioni finalizzate alla sostituzione di amianto, per la realizzazione di impianti in aree da bonificare o soggette a recupero ambientale, per i moduli su barriere fonoassorbenti;
• a vantaggio dei consumatori e della qualità del Made in Italy, vengono inoltre introdotti determinati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione più elevati.
(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico)


5. QUARTO CONTO ENERGIA - SI APRE LA SECONDA FINESTRA DEL REGISTRO GRANDI IMPIANTI - Iscrizione dal 1° al 30 novembre 2011

Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 1° al 30 novembre 2011, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 5 maggio 2011, è aperto un nuovo periodo di iscrizione al Registro informatico per i “grandi impianti fotovoltaici”, riferito al primo semestre dell’anno 2012.
La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità previsti dal Decreto, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.
Si invitano dunque i Soggetti Responsabili ad usare la massima attenzione nel caricamento dei dati sul Registro informatico, con particolare riferimento a quelli che determinano la posizione in graduatoria; nessuna responsabilità potrà essere attribuita al GSE per la registrazione di dati non corretti.
Trattandosi di un Registro informatico e di una procedura concorsuale, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione non potrà essere sanato con il successivo invio di documentazione integrativa, né saranno tenute in considerazione richieste di iscrizione al Registro inviate al GSE avvalendosi di modalità diverse dall’inserimento dei documenti nel portale informatico.
Il GSE, in considerazione del previsto limite di costo e della natura dei criteri che determinano la graduatoria, anche al fine di garantire l’efficienza ed efficacia della propria azione, analizzerà la documentazione relativa alle richieste di iscrizione risultate, sulla base dei menzionati criteri di priorità, potenzialmente ammissibili, fino a concorrenza del limite di costo di 150 milioni di euro e pubblicherà l’elenco degli impianti ammessi.

In considerazione del fatto che la graduatoria, in conformità a quanto previsto dal Decreto, non è soggetta a scorrimento, non assumendo dunque, in particolare, alcun rilievo l’ordine delle posizioni acquisite, il GSE:
- pubblicherà l’elenco degli impianti esclusi, tra quelli potenzialmente ammissibili, in quanto carenti dei requisiti previsti;
- pubblicherà l’elenco degli impianti non rientranti nei limiti di costo, ordinandoli in base alla data di iscrizione al Registro.

Il GSE, al fine di sensibilizzare nuovamente gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, ritiene utile segnalare di seguito le cause più frequenti di esclusione dalla graduatoria rilevate nel primo periodo di apertura del Registro:
- assenza di fotocopia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00;
- assenza del titolo autorizzativo/abilitativo, valido, efficace e regolarmente conseguito (non sono ammissibili, in sostituzione, mere istanze volte ad ottenerne il rilascio, verbali di conferenze di servizi, anche se di esito positivo, titoli la cui efficacia sia sospesa o sia oggetto di impugnazione);
- assenza della dichiarazione del Comune attestante l’idoneità alla realizzazione dell’impianto della DIA, della PAS o della Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (non sono ammissibili, in sostituzione, richieste o diffide dirette ad ottenere dall’Amministrazione il rilascio dell’attestazione).

Si rammenta che l’assenza anche di uno solo dei documenti e/o dei requisiti previsti dal D.M. 5 maggio 2011 nonché dalle Regole Tecniche per l’iscrizione pubblicate dal GSE, comporta l’esclusione dell’impianto dalla graduatoria.
Relativamente agli impianti fotovoltaici multi-sezione, si ribadisce che deve essere inviata al GSE una specifica richiesta di iscrizione al Registro per ciascuna sezione di cui si compone l’impianto, ai fini della determinazione del relativo costo ammesso nel periodo di riferimento.
(Fonte: Sito del GSE).


6. FOTOVOLTAICO - Previste semplificazioni procedurali per la realizzazione di piccoli impianti - Approvato un Modello unico

6.1. Le novità previste

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto uno schema di decreto con il quale vengono previste semplificazioni per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici.
Lo schema di decreto, con il quale si approva anche un “Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici”, ha ricevuto, il 16 aprile 2015, il parere favorevole, con qualche suggerimento di modifica, da parte dell’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente attraverso:
- una drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
- la razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

Il Modello unico proposto dal Ministero si compone di due parti:
• la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ;
• la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.
La compilazione e l’invio devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica.

Il Modello Unico potrà essere utilizzato soltanto dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici che possiedono le seguenti caratteristiche:
- siano realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- abbiano potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- abbiano potenza nominale non superiore a 20 Kw;
- per essi sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
- siano realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011;
- non siano presenti ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Lo schema di decreto trasmesso dal Ministero prevede anche che, nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura, l’iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l’emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del soggetto richiedente, come determinato dall’Autorità ed eventualmente suddiviso in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 4).

- Si riporta il testo dei seguenti tre documenti:
. Schema di decreto recante Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici.

. Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici.

. AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO - PARERE 16 aprile 2015, Prot. 172/2015/I/EFR - Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto recante "Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici.


6.2. Il decreto sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 23 novembre 2015

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, il DECRETO 19 maggio 2015, recante "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del decreto e del suo allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.

Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (dunque, dal 23 novembre 2015), il modello unico dovrà utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Il modello unico è composto di due parti: la PARTE PRIMA del modello reca i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori, mentre la PARTE SECONDA riporta i dati da fornire alla fine dei lavori.
Entrami le parti del modello unico dovranno essere trasmesse dal soggetto richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della Parte I del modello unico, verifica che:
1) la domanda sia compatibile con le condizioni indicate sopra, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
2) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.

In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della PARTE PRIMA del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non e' prevista l'emissione del preventivo per la connessione.
In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di Terna;
c) inviare copia del modello al GSE;
d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dove si prevede che il GSE, Terna, le Regioni e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello unico.
A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione, possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle comunicazioni inviate al Comune per l'inserimento dei dati nei database regionali.

Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete, la PARTE SECONDA del modello unico.
In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta:
a) il regolamento di esercizio;
b) il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:
a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;
b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto;
c) caricare sul portale Gaudi' l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il modello unico.

L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al presente decreto, effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo136, comma 1, lettere b) e c),del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica.
Resta ferma la facoltà dei Comuni di procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazione rese dal proponente con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovrà rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita dell'impianto.


PROBLEMI DI CARATTERE PARTICOLARE - CASISTICA

1. PANNELLI SOLARI - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla disciplina fiscale degli incentivi

L'Agenzia Entrate, con la Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, ha fornito alcune spiegazioni in materia di incentivi previsti per i pannelli solari.
In particolare il provvedimento chiarisce che le somme ricevute dall'utente come tariffa incentivante "per la realizzazione e la gestione dell’impianto fotovoltaico" non sono mai rilevanti ai fini Iva. Le stesse sono invece rilevanti ai fini delle imposte dirette nel caso in cui vengano erogate nell'ambito di un'attività commerciale.

Per quanto riguarda invece i ricavi derivanti dalla vendita di energia, essi vanno assoggettati al regime Iva ad eccezione del caso in cui derivino dall'utilizzo di un impianto con potenza massima di 20 Kw da parte di una persona fisica o di un ente non commerciale.


2. IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

Come è noto l'articolo 1, comma 423, della legge n. 266/05 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche, dispone, fra l'altro, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituisce attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e rientra nel reddito agrario.
La norma prevede quattro tipologie di energia da fonti rinnovabili che si possono ottenere in agricoltura e più precisamente: energia elettrica, calorica, carburanti e prodotti chimici.
L'energia elettrica e calorica possono essere ottenute da risorse agroforestali oppure fotovoltaiche; le produzioni agricola e zootecnica necessarie sia per la fabbricazione di energia elettrica e calorica, ma anche per il biodiesel e per i prodotti chimici devono essere ottenute prevalentemente dall'azienda agricola.
Non rientra nel settore agricolo la produzione di energia da fonti eoliche e nemmeno da risorse idriche e cioè mediante lo sfruttamento di salti d'acqua.
L'agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 per indicare quali siano i criteri da seguire per determinare la prevalenza dei prodotti propri ottenuti dall'azienda agricola in confronto a quelli acquistati presso terzi e utilizzati per la produzione di energia.
Tale circolare ricorda che la produzione di energia rientra in agricoltura a condizione che l'impresa agricola produca direttamente più del 50% delle risorse agroforestali necessarie per la produzione del biogas il quale a sua volta alimenta l'impianto di produzione di energia elettrica.
Relativamente agli impianti fotovoltaici fissa una superficie minima di terreno coltivato pari ad un ettaro per ogni 10 kW di energia prodotta, fatta salva la franchigia di 200 kW la cui produzione è agricola in ogni caso.
L'Agenzia delle Emtrate ricorda, inoltre, che la prevalenza dei prodotti propri in confronto all'ammontare complessivo dei beni impiegati, va misurata in termini quantitativi se i prodotti acquistati sono delle medesima natura, ovvero nel caso in cui non sia possibile tale raffronto, occorre verificare il costo dei beni acquistati da terzi con il valore normale dei beni prodotti in azienda.
Nel caso in cui i beni prodotti non siano suscettibili di valutazione (esempio residui zootecnici) la prevalenza viene dimostrata confrontando l'energia prodotta con i prodotti propri con quella complessivamente prodotta.

. Se vuoi approfondire l’argomento della produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in agricoltura, clicca QUI.


3. SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI DI SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI - Art. 15, D.Lgs. n. 28/2011

Dal 1° agosto 2013 entreranno in vigore nuovi obblighi in materia di formazione e certificazione degli installatori di impianti alimentati da energie rinnovabili.
La novità è prevista all'articolo 15 del D.Lgs. n. 28/2011, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili-

Si riporta il testo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 28/2011:
Art. 15 - Sistemi di qualificazione degli installatori
1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.


Il provvedimento stabilisce che la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.
In particolare, i soggetti interessati devono disporre di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1
.

Per quanto riguarda il titolo o attestato di formazione professionale, di cui alla lett. c), sono previste ulteriori prescrizioni a partire dal 1° agosto 2013.
Da tale data, il titolo o attestato di formazione professionale (lettera c) dovrà essere conseguito nell’ambito di uno specifico programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.
Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome dovranno infatti attivare un programma di formazione per gli installatori o dovranno procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In caso di inadempienza degli enti locali, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione.
Le Regioni e le Province autonome possono stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali.

Con l’obiettivo di promuovere la formazione certificata degli installatori di impianti per la produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, solare termico, biomasse, pompe di calore e geotermia), l'ENEA ha messo a punto una Guida per la certificazione e la qualificazione degli installatori di piccoli impianti di fonti rinnovabili.

. Se vuoi accedere al sito dell'ENEA, clicca QUI.

4. 12 GIUGNO 2014 - ENERGIA CON FONTI RINNOVABILI – La Conferenza delle Regioni definisce gli standard dei percorsi formativi

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 12 giugno 2014, ha approvato un documento sullo standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER).
Il documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.
Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all’articolo 3 che l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del decreto stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo articolo 4.
L’articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull’acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.
Pertanto, dal 1° agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 4 del D.Lgs. n. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida.
Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 devono frequentare percorsi di aggiornamento. La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente documento nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

- Si riporta il testo del documento:
. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 14/078/CR08bis/C9: Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (fer) - ai sensi D.Lgs.28/2011 .


LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

LE FONTI RINNOVABILI

Sono da considerarsi "energie rinnovabili" quelle forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono "esauribili" nella scala dei tempi "umani" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future.
Sono dunque generalmente considerate "fonti di energia rinnovabile" il sole, il vento, il mare, il calore della Terra, ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità nel futuro, mentre quelle "non rinnovabili", sia per avere lunghi periodi di formazione di molto superiori a quelli di consumo attuale (in particolare fonti fossili quali petrolio, carbone, gas naturale), sia per essere presenti in riserve non inesauribili sulla scala dei tempi umana (in particolare l'isotopo 235 dell'uranio, l'elemento attualmente più utilizzato per produrre energia nucleare), sono limitate nel futuro.

Se la definizione in senso stretto di "energia rinnovabile" è quella sopra enunciata, spesso vengono usate come sinonimi anche le locuzioni "energia sostenibile" e "fonti alternative di energia".
Esistono tuttavia delle sottili differenze:
- Energia sostenibile è una modalità di produzione ed uso dell'energia che permette uno sviluppo sostenibile: ricomprende dunque anche l'aspetto dell'efficienza degli usi energetici;
- Fonti alternative di energia sono invece tutte quelle diverse dagli idrocarburi cioè non fossili.
Alla luce di ciò, non esiste una definizione univoca dell'insieme delle fonti rinnovabili, esistendo in diversi ambiti diverse opinioni sull'inclusione o meno di una o più fonti nel gruppo delle "rinnovabili".
Secondo la normativa di riferimento italiana, vengono considerate "rinnovabili": « ...il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.» (art. 2, comma 15, D.Lgs. n. 79/1999, come modificato dall'art. 1, comma 1120, lett. e), L. n. 296/2006).

Le energie da fonti rinnovabili, definite da molti per convenzione "energie rinnovabili", sono quelle derivate dall’utilizzo di materiali naturali che sono inesauribili.
Quelle tradizionali sono invece generate da fonti esauribili e in quanto tali disponibili in quantità definita, per quanto ingenti possano essere le scorte, come i combustibili fossili (carbone, petrolio, gas, uranio…).

L’energia rinnovabile è tratta dal sole (fotovoltaica), dal vento (eolica), dal moto ondoso (marina), dalle masse di scarto (biomassa), dalle acque calde delle viscere della terra (geotermia). Insomma l’energia prodotta da tutte quelle fonti naturali che non si esauriscono.
Ma l’energia rinnovabile ha un altra fondamentale caratteristica: quella di non produrre effetti negativi sull’ambiente, né modifiche al clima e tantomeno variazioni alla temperatura globale della terra.


Pubblicate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, il D.M. 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ossia il provvedimento destinato alla regolamentazione del mercato delle eco-energie che consentirà di avere procedure unificate a livello nazionale, evitando le differenze tra singole regioni nei percorsi amministrativi di autorizzazione.

Le Linee Guida nazionali, emanate con sette anni di ritardo, riguardano l’Autorizzazione Unica per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’obiettivo è definire modalità e criteri unitari sul territorio nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato sul territorio delle infrastrutture energetiche.
Con le Linee Guida vengono fornite regole certe che favoriscono gli investimenti e consentono di coniugare le esigenze di crescita e il rispetto dell’ambiente e del paesaggio.
Sono state predisposte dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
Le Regioni e gli Enti Locali – a cui oggi è affidata l’istruttoria di autorizzazione – dovranno recepire le Linee guida entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del testo.

Nel provvedimento sono individuate le modalità con le quali dovrà essere effettuato il monitoraggio in merito alle realizzazioni di impianti e come dovrà essere garantita l'informazione ai cittadini.
Le autorizzazioni che vengono regolamentate riguardano sia le infrastrutture connesse, che le reti elettriche e sono individuate, fonte per fonte, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consentono l'accesso alle procedure semplificate: ovvero denuncia di inizio attività e attività edilizia libera.
Riguardo al procedimento unico di autorizzazione, vengono individuati i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e lo svolgimento.
Inoltre vengono stabiliti i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici per cui è stato inserito un allegato ad hoc.
Infine vengono dettate le modalità per coniugare esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio e alle Regioni viene data la possibilità di individuare eventuali aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili; ma esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Riassumendo, questi sono i principali contenuti delle Linee Guida per le fonti rinnovabili:
1) sono dettate regole per la trasparenza amministrativa dell’ iter di autorizzazione e sono declinati i principi di pari condizioni e trasparenza nell’ accesso al mercato dell’ energia;
2) sono individuate modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l’ informazione ai cittadini;
3) viene regolamentata l’ autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche;
4) sono individuate, fonte per fonte, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consento l’accesso alle procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia libera);
5) sono individuati i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione;
6) sono predeterminati i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc);
7) vengono dettate modalità per coniugare esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio: eventuali aree non idonee all’ installazione degli impianti da fontirinnovabilipossono essere individuate dalle Regioni esclusivamente nell’ ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.


D.M. 6 agosto 2010 - Conto Energia 2011 - Predisposto un portale informativo

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con la delibera Arg/elt 181/2010 del 20 ottobre 2010, ha definito le modalità di attuazione del decreto 6 agosto 2010 riguardante il terzo Conto Energia (2011-2013) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.
Per poter accedere alle tariffe incentivanti, è necessario che il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico dichiari di rispettare i requisiti per l’ammissibilità previsti dal D.M. 6 agosto 2010 e di essere proprietario dell’immobile dove è installato l’impianto o avere un’autorizzazione sottoscritta dal proprietario (o dai proprietari) del bene immobile.
Lo stesso dovrà, inoltre, essere in possesso delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di realizzazione ed esercizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti.

Per quanto riguarda la gestione dell’impianto fotovoltaico, il soggetto responsabile non dovrà «alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime» come si legge nel documento pubblicato dall’AEEG.
Inoltre, sarà obbligato a «consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l’espletamento delle attività di verifica e controllo».
Infine, dovrà comunicare al soggetto attuatore il nuovo numero di matricola a sostituzione di quello precedente e riferire al GSE «ogni altra modifica relativa all’impianto fotovoltaico che potrebbe comportare modifiche nell’erogazione delle tariffe incentivanti o dell’eventuale premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti».


Portale informativo predisposto dal GSE

La delibera Arg/elt 181/2010 stabilisce, inoltre, che dal 15 novembre 2010, i soggetti responsabili degli impianti sono tenuti ad utilizzare il portale informativo predisposto dal GSE per registrarsi, inserire i dati dell’impianto e trasmettere per via informatica i documenti necessari.
Ricordiamo, a questo proposito, che il GSE ha anche pubblicato di recente una guida d’uso per la registrazione e l’accesso al portale, con tutte le indicazioni necessarie per richiedere gli incentivi al fotovoltaico previsti dal nuovo Conto Energia.

La procedura di registrazione al Portale del Gestore dei Servizi Elettrici SpA (GSE) consente di registrare un Operatore Elettrico/Soggetto Responsabile e i relativi utenti a quest’ultimo associato.
Gli utenti sono le persone che materialmente effettuano l’accesso al portale ed eseguono le attività previste dalle applicazioni che sono disponibili all’interno del portale stesso.

. Se vuoi accedere al portale applicativo del GSE, clicca QUI.

. Se vuoi accedere alla registrazione, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare la GUIDA D’USO PER LA REGISTRAZIONE E L’ACCESSO, clicca QUI.


SVILUPPO SOSTENIBILE – PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL’ENERGIA

1. La politica energetica comunitaria

La Comunità europea, con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia, ha definito il quadro di riferimento per l’emanazione di successivi provvedimenti, anche regolamentari, finalizzati a definire i requisiti minimi in termini di progettazione che dovranno avere i prodotti che impattano sul consumo energetico durante il loro utilizzo (misure di esecuzione).
La direttiva in esame abroga la direttiva 2005/32/CE del Parlamento eiuropeo e del Consiglio del 6 luglio 2005.
Si tratta, in effetti di una rifusione, dal momento che la direttiva 2009/125/CE, pur formalmente abrogando la precedente, la conferma e la ingloba ampliandone in modo significativo l'ambito di applicazione.
Infatti, la direttiva 2009/125/CE (meglio conosciuta cone "direttiva sull'ecodesign"), non prende in considerazione solo i prodotti che "consumano energia", ma anche tutti quelli "connessi all'energia", ovvero qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico duranti l'utilizzo, sia in maniera diretta che indiretta.

La direttiva 2005/32/CE definiva «prodotto che consuma energia» un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato, mentre la definizione di «prodotto connesso all’energia» data dalla nuova direttiva 2009/125/CE ricomprende qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo.
Sotto un profilo pratico, sembra quindi che molti materiali da costruzione - come taluni infissi, finestre, apparecchi idraulici, rubinetti, materiali isolanti vari – possano essere ricompresi all’interno di tale definizione e quindi rientrare tra i prodotti soggetti alle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei beni.

Gli elementi chiave alla base del provvedimento comunitario sono principalmente la "progettazione ecocompatibile" o "ecodesign" ed il ciclo di vita del prodotto.
Per “progettazione ecocompatibile” si intende l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto con la finalità di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita.

I parametri della progettazione ecocompatibile dipendono dai vari stadi del ciclo di vita del prodotto:
• selezione e impiego di materie prime;
• fabbricazione;
• condizionamento, trasporto e distribuzione;
• installazione e manutenzione;
• uso;
• fine vita.

Per ciascuno stadio devono essere valutati i seguenti aspetti ambientali del prodotto:
• consumo presunto di materiali, energia e altre risorse;
• emissioni previste nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
• inquinamento previsto (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici);
• generazione prevista di rifiuti;
• possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia, tenuto conto della direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Si ricorda che le modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici e delle lavastoviglie per uso domestico sono stabilite rispettivamente dai Regolamenti (UE) n. 1015/2010 e n. 1015/2010 della Commissione del 10 novembre 2010.


2. Il decreto di recepimento

2.1. I contenuti del decreto

In attuazione di questa direttiva, è stato emanato il D. Lgs. 16 febbraio 2011, n. 15, con il quale viene fissato un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione della citata direttiva 2009/125/CE.

Il decreto legislativo in esame abroga e sostituisce integralmente, con limitate modifiche sostanziali, il vigente D.Lgs. 201/2007, in coerenza con la scelta fatta dal legislatore comunitario che ha integralmente sostituito, e non novellato, la direttiva precedente in materia.

In particolare, l’articolo 1 definisce l’oggetto e l’ambito d’applicazione del provvedimento. Esso riprende l’articolo 1 della direttiva e riproduce la citata normativa nazionale vigente in materia, riadattandola alla definizione più estensiva (le parole “prodotti che consumano energia” sono sostituite con “prodotti connessi all’energia”).
Come già in precedenza, ed in coerenza con la direttiva, si escludono dal campo di applicazione i mezzi di trasporto.

L’articolo 2 reca le definizioni dei termini usati nel provvedimento.

Anche l’articolo 3 riproduce, con leggere modifiche, la normativa vigente sull’immissione nel mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all’energia.
Si stabilisce che l’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera.

L’Autorità competente per la sorveglianza del mercato – ai fini dell’attuazione del provvedimento - è designata dall’articolo 4 nel Ministero dello Sviluppo Economico, che garantisce il necessario coordinamento con le Regioni e con le altre Amministrazioni interessate nell’attuazione delle misure di esecuzione, anche tramite la convocazione di periodiche conferenze di servizi.
Le funzioni di tale Autorità sono specificate dal successivo articolo 5 (vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento, organizzazione di controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all’energia alla misura di esecuzione applicabile, efficace sorveglianza del mercato).

L’articolo 6 prevede che il supporto al Ministero dello Sviluppo Economico, quale Autorità competente nella materia oggetto dello schema, sia fornito dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), sia in campo energetico che ambientale.

L’articolo 7 fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall’Autorità competente per verificare la conformità dei prodotti connessi all’energia alle misure di esecuzione o ai provvedimenti attuativi delle medesime.

L’articolo 8 stabilisce che, qualora il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e riporti la marcatura CE incombono sull’importatore.
Analogamente, rientra nella responsabilità dell’importatore anche detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita.

L’articolo 9 definisce le specifiche tecniche per l’apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all’energia (rinviando all’Allegato I), vietando l’apposizione di marcature ingannevoli, e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità (rinviando all’Allegato II).
La norma stabilisce inoltre che il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni sul prodotto di cui all’Allegato III, redatte in lingua italiana e rese disponibili nel momento in cui il prodotto raggiunge l’utilizzatore finale.

L’articolo 10 definisce gli interventi che l’Autorità competente deve attuare per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione (clausola di salvaguardia), come il divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto sospetto non conforme, l’ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto accertato non conforme, il divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio dopo che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto.
L’Autorità competente può anche disporre il ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante, del mandatario o dell’importatore.
La norma disciplina, infine, la trasmissione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni relative alle decisioni prese sulla base della disposizione in esame. In pratica, la norma, che recepisce l’articolo 7 della direttiva, riproduce la disciplina nazionale vigente, con marginali modifiche.

L’articolo 11 prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante (o dall’importatore), sulla base delle indicazioni fornite dalla misura stessa.
Il fabbricante (o l’importatore) può scegliere tra due procedure di valutazione: la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull’adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V).

L’articolo 12 stabilisce che l’Autorità di sorveglianza del mercato è tenuta a riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto provvisto della marcatura CE.
Se sussistono dubbi in proposito, spetta all’Autorità competente dimostrare che alcuni requisiti essenziali previsti dalle misure di esecuzione non sono soddisfatti e quindi adottare i provvedimenti necessari per impedire la libera circolazione del prodotto, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 10.

L’articolo 13 disciplina l’utilizzo, nell’ambito delle misure di esecuzione, delle norme armonizzate (specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione europea), fornendo indicazioni sulla loro predisposizione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale delle determinazioni della Commissione europea in materia.

L’articolo 14 riguarda i componenti e le sottounità dei prodotti contemplati dalle misure di esecuzione, e stabilisce che, qualora richiesto dalle stesse misure, i fabbricanti, i mandatari o gli importatori devono fornire tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità.

L’articolo 15 disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l’Autorità nazionale competente, la Commissione europea e le autorità responsabili degli altri Stati membri, per agevolare l’attuazione del decreto e in particolare l’applicazione dell’articolo 10 sulla clausola di salvaguardia.

L’articolo 16 riguarda l’informazione ai consumatori, e dispone che – qualora richiesto dalla pertinente misura di esecuzione – i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sull’uso sostenibile del prodotto nonché sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione.

L’articolo 17 reca le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni del provvedimento, definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione e irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente.

L’articolo 18 recepisce all’articolo 24 della direttiva, prevedendo l’abrogazione del D.Lgs. 201/2007 di attuazione della precedente direttiva 2005/32/CE. L’articolo 19, che costituisce un’innovazione rispetto alla normativa vigente, dispone che alle modifiche degli allegati allo schema di decreto, derivanti da modifiche della direttiva 2009/125/CE, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L’articolo 20 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria, già prevista anche dalla normativa vigente.


2.2. Autorità ed enti coinvolti

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l'Autorità competente per la sorveglianza del mercato ed assicura il necessario coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.

L'Agenzia delle Dogane è l'autorità responsabile dei controlli alle frontiere di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

L'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) è l'ente che dovrà fornire il supporto tecnico all'Autorità competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.


2.3. Le sanzioni

Quattro sono le sanzioni previste dall'art. 17:
1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 150.000,00 euro.
3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

Alla Camera di Commercio territorialmente competente viene conferito il potere di comminare sanzioni in caso di violazioni della norma.
Al procedimento si applicheranno, per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


IMPIANTI DI COGENERAZIONE

1. Gli impianti di cogenerazione e di microcogenerazione

La cogenerazione è la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica (ed eventualmente meccanica).
La cogenerazione utilizza sistemi di generazione tradizionali (ad es. motori a combustione interna, turbine a vapore, turbine a gas, cicli combinati…) dove l’energia termica prodotta viene recuperata e riutilizzata per usi diversi dalla generazione elettrica (ad es. usi industriali, teleriscaldamento, etc…).

La produzione combinata di energia elettrica e calore in uno stesso impianto prende generalmente il nome di cogenerazione.
La produzione combinata può incrementare l'efficienza di utilizzo del combustibile fossile fino ad oltre l'80%; a ciò corrispondono minori costi per l’approvvigionamento del combustibile fossile e minori emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra (cosiddetti gas climalteranti) rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore.

Con “piccola cogenerazione” si indicano le unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe.
Con “micro-cogenerazione” si intendono invece le unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 50 kWe.
La microcogenerazione è la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia.
La microcogenerazione viene spesso identificata dalla sigla inglese MCHP, acronimo di micro combined heating and power.

La configurazione più comune di un microcogeneratore consiste nell'abbinamento tra un motore a combustione interna alimentato a gas, la cui energia meccanica viene trasformata in energia elettrica, e un sistema di recupero del calore di scarto per la produzione di energia termica.
I microcogeneratori sono apparecchi tecnologicamente avanzati che svolgono contemporaneamente due funzioni:
• integrano o sostituiscono le caldaie per il riscaldamento • soddisfano in tutto o in parte le necessità di autoconsumo elettrico.

Quando si parla di “microcogenerazione”, occorre fare riferimento a quanto prevede la normativa vigente. La legge più recente in materia è il D.Lgs. n. 20/2007, che recepisce quanto previsto dalla direttiva europea 2004/8/CE sulla promozione delle cogenerazione.
Il decreto, in accordo con la direttiva europea, definisce “unità di microcogenerazione” come “un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici”. Un’unità di “piccola cogenerazione”, invece, viene definita come “un’unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MW elettrico”.

. Se vuoi approfondire l’argomento sulla cogenerazione dal sito del GSE, clicca QUI.


Gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento

La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) è la produzione di energia elettrica/meccanica e termica che rispetti precisi vincoli in termini di risparmio energetico.
Tali vincoli sono definiti nel Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal DM 4 agosto 2011.

. Se vuoi approfondire l’argomento della cogenerazione ad alto rendimento dal sito del GSE, clicca QUI.


2. MARZO 2017 - IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE - Pubblicato il decreto che disciplina la semplificazione delle procedure per la realizzazione degli impianti - Approvati i modelli unici telematici

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2017, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 marzo 2017, recante “Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili”.
Il presente decreto – in vigore dal 29 marzo 2017 - disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e il Gestore dei servizi energetici (GSE).
Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti in questione, sono stati approvati due modelli unici:
- il primo, relativo agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento; - il secondo, relativo agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.
I due modelli, riportati negli Allegati 1 e 2 del presente decreto, sono costituiti da due parti: la Parte I, recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e la Parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.
I modelli unici potranno essere utilizzati - a decorrere dal 25 settembre 2017 (decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto) - per la realizzazione, la connessione e l'esercizio:
1) degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero 2) degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
f) aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe (art. 2)
.
Il soggetto richiedente dovrà compilare il modello unico previsto per la tipologia di fonte utilizzata e trasmetterlo al gestore di rete competente solo per via informatica, seguendo le indicazioni riportate all’art. 3 del decreto.
Il testo del decreto con i due allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

- Se vuoi approfondire l'argomento del fotovoltaico e visitare il sito del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), quale soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica, clicca QUI

- Se sei interessato ad approfondire l’argomento degli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici e visitare il portale del fotovoltaico, clicca QUI

- Se sei interessato a conoscere i bandi per la realizzazione di impianti solari termici e visitare il sito dell’Agenzia AGESS – Agenzia per l’energia dello sviluppo sostenibile della Provincia di Forlì-Cesena, clicca QUI


- Se vuoi scaricare una GUIDA per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Normativa di prevenzione incendi, elaborata dall'Ing. Mauro Malizia del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, clicca QUI

- Se vuoi scaricare il testo del D.P.R. n. 151/2011, commentato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, clicca QUI

- Se vuoi scaricare il testo dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, commentato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE

NORMATIVA EUROPEA

. DIRETTIVA 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

. DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

. DIRETTIVA 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

. DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia



NORMATIVA NAZIONALE

. D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79: Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

. D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

. D.M. 28 luglio 2005: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

. D.M. 6 febbraio 2006: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

. D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20: Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

. D.M. 19 febbraio 2007: Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007: Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Lettera-Circolare del 7 agosto 2007, Prot. 0007821: Legge 46/90 ("Norme per la sicurezza degli impianti") - Ambito di applicazione - Attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e solari-termici.

. DIRETTIVA 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

. D.M. 6 agosto: Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

. D.M. 10 settembre 2010: Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
. D.M. 10 settembre 2010 - ALLEGATI.

. REGOLAMENTO (UE) N. 1015/2010 della Commissione del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico.

. REGOLAMENTO (UE) N. 1016/2010 della Commissione del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico.

. DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 15: Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. . D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

. D.M. 5 maggio 2011: Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011).

. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINAZIONE 26 ottobre 2011: Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici. (Determinazione n. 6). (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2011).

. DECRETO 19 maggio 2015: Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
. DECRETO 19 maggio 2015 - ALLEGATO - Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

. DECRETO 16 marzo 2017: Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.
. DECRETO 16 marzo 2017 - ALLEGATO 1 - Modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione ad alto rendimento.
. DECRETO 16 marzo 2017 - ALLEGATO 2 - Modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili.


RIFERIMENTI NORMATIVI
INTERVENTI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Deliberazione 14 settembre 2005: Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 (deliberazione n. 188/05).
(Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 14 settembre 2005 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 2005).

. Se vuoi scarficare il testo della Delibera n. 188/05 del 14 settembre 2005, clicca QUI.


- AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Deliberazione 20 ottobre 2010 - ARG/elt 181/10: Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.



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Pubblicato su: 2005-08-09 (9162 letture)

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