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AUTOTRASPORTATORE DI MERCI E DI VIAGGIATORI - NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE - ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTISTI





LA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI


Con il D. Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000 è stata disciplinata la professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi e di persone, in attuazione della Direttiva europea 98/76/CE del 1° ottobre 1998, che ha modificato la Direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996.
Secondo il disposto di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 395/2000, successivamente modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 478/2001, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autobus adibiti ad uso proprio), esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.
E', invece, impresa di trasporto su strada, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3.
Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161 è stato emanato il relativo regolamento di attuazione, entrato in vigore il 17 agosto 2005.


Requisiti richiesti

Secondo la normativa citata, le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori:
1) possono utilizzare un autoveicolo con massa complessiva a pieno carico (non si parla più di portata) non superiore a 1,5 tonnellate;
2) devono essere preventivamente iscritti all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, dimostrando i soli requisiti di onorabilità previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 395/2000;
3) devono possedere il requisito della capacità finanziaria, di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 395/2000, da dimostrare mediante apposita attestazione di un istituto bancario, resa nelle modalità di cui all’art. 2 del D.M. n. 161/2005;
4) devono possedere i requisiti di idoneità professionale, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 395/2000.

Le autorità competenti procederanno ad una verifica periodica della persistenza dei requisiti previsti, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 161/2005.
Per cui, le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate effettuano l'iscrizione all'albo dimostrando il solo requisito di onorabilità.
Nel caso, invece, l'autoveicolo abbia una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, l'impresa dovrà essere il possesso dei seguenti tre requisiti: onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.


Adeguamento dei requisiti - Norme transitorie

In attuazione dell'articolo 18, comma 2 del D. Lgs. n. 395/2000, l'art. 5 del D.M. n. 161/2005 aveva stabilito quanto segue:
A. Le imprese che già esercitano attività di autotrasporto conto terzi e che risultino iscritte all'albo tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 9 del decreto del Ministro dei trasporti n. 508 del 5 novembre 1987, devono adeguarsi ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 395/2000 entro il 17 agosto 2007.

B. Le imprese che già esercitano attività di autotrasporto conto terzi e che si sono iscritte all'albo entro il 16 agosto 2005, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 16 maggio 1991, devono adeguarsi ai medesimi requisiti entro il 17 agosto 2009.
Tale disposto si applica solo nel caso le imprese interessate utilizzino esclusivamente i seguenti tipi di autoveicolo:
1) veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate;
2) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
3) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;
4) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

C. Le imprese che già esercitano attività di autotrasporto conto terzi, le quali, ai sensi del decreti del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991 e n. 448 del 1991, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, devono adeguarsi al requisito di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 395/2000 in occasione della prima verifica periodica prevista dall'art. 18 del medesimo decreto.


Adeguamento dei requisiti - Fissato nuovo termine per alcune categorie

Con il D.M. 22 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2010, il termine in precedenza fissato dall'art. 29, comma 1-duodecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 “entro sessanta mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento” è stato prorogato al 4 dicembre 2011.
L'obbligo riguarda le aziende, individuate dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1991 n. 198, che esercitano l'attività con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di massa complessiva non superiore a 6 tonnellate, nonché quelle che operano con:
a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;
c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo pozzi neri.


Iscrizione Albo Nazionale - Quote 2006

Con la Deliberazione del Comitato Centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi n. 19/2005 del 27 ottobre 2005 sono state approvate le nuove quote relative all’anno 2006 che devono essere corrisposte al Comitato Centrale da parte di tutte le imprese che risultano iscritte all’Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2005.
Le quote dovranno essere versate sul CCP n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori entro il 31 dicembre 2005.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2006, deve essere fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle competenti amministrazioni provinciali, ovvero, nelle regioni a statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'Albo entro il 30 gennaio 2006.


Iscrizione Albo Nazionale - Quote 2007

Con la Deliberazione del Comitato Centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi n. 22/06 del 26 ottobre 2006 sono state approvate le nuove quote relative all’anno 2007 che devono essere corrisposte al Comitato Centrale da parte di tutte le imprese che risultano iscritte all’Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2006.
Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.
In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2006, l'impresa e' comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2006, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2007.
Il testo della Deliberazione viene riportato nell'Appendice normativa.


Consulta generale e Comitato centrale per l'Albo

Con il Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 vengono riordinate le strutture e gli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
Vengono, in particolare, riordinati la Consulta generale, che assume ora la denominazione di "Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica" e il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
Con un apposito decreto dovranno essere fissate le dotazioni di personale necessaria per il funzionamento della Consulta, dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi.


Il rilascio delle autorizzazioni internazionali

Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.M. n. 198/2005, possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale ad effettuare trasporti internazionali.
Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate dalla Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006, il decreto 12 luglio 2006, con il quale vengono dettate le disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali per il trasporto merci su strada, in sostituzione di quanto previsto dal decreto 27 luglio 2004 e in applicazione del disposto di cui all’art. 8 del D.M. n. 198/2005.
Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 20 luglio 2006.
I testi delle disposizioni citate vengono riportati nell’Appendice normativa.


Iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane

Tutte le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto conto terzi devono provvedere a presentare, entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività, domanda di iscrizione al Registro delle imprese o, se in possesso dei requisiti artigiani, all'Albo delle imprese artigiane, allegando alla stessa la seguente documentazione:
1) copia della iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, da effettuarsi preso la Provincia competente per territorio;
2) copia della carta di circolazione di almeno un automezzo adibito al trasporto conto terzi, intestato al titolare o alla società che procede all'iscrizione
.



IL NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Con la legge 11 agosto 2003, n. 218 è stata dettata una nuova normativa concernente l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente .
Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
Il testo della legge viene riportato nell’Appendice normativa.


Il regime autorizzatorio

Presupposto indispensabile per l'esercizio di tale attività è l'applicazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 395/2000 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.M. n. 161/2005.
E' la stessa legge n. 218/2003 a stabilirlo laddove, all'articolo 2, comma 1, si afferma che "Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone ...".

Secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 3 del D. Lgs. n. 395/2000, per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività, le imprese che, mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove persone, autista compreso, devono possedere i seguenti requisiti:
a) requisiti di onorabilità, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 395/2000;
b) requisiti di capacità finanziaria, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 395/2000;
c) requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 395/2000, mediante superamento di un apposito esame presso la Provincia di competenza.

Secondo il nostro parere, stando a quanto affermato al comma 4 dell'art. 2, della legge n. 218/2003, le imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente devono, inoltre, provvedere all'iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto presso la competente Camera di Commercio.

Per quanto riguarda poi il regime autorizzatorio, è necessario rifarsi alle relative leggi regionali e ai relativi regolamenti comunali.


ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTISTI

DIRETTIVA 2002/15/CE

Dopo un lungo e complesso iter il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato la direttiva 2002/15/CE del 11 marzo 2002, che disciplina l’orario di lavoro degli autisti delle imprese di autotrasporto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 marzo 2002.
La direttiva stabilisce che, ferme restando le norme in materia di tempi di guida e di riposo, contenute nel regolamento 3820/85, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore (comprese le ore di lavoro straordinario) e che la durata massima può essere estesa a 60 ore solo se in un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera le 48 settimanali.
Tale regolamentazione si aggiunge ad una nuova definizione di orario di lavoro per il quale viene inteso “ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”.
In particolare è ricompreso nell’orario di lavoro il tempo dedicato alle operazioni quali la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo; i tempi di presenza a disposizione durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, quali ad esempio quelli di attesa al carico o allo scarico.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i tempi definiti “di disponibilità” durante i quali il lavoratore pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la guida o eseguire altri lavori. Tra questi la direttiva annovera i periodi durante i quali i lavoratori accompagnano il veicolo trasportato a bordo di una nave o di un treno, i periodi di attesa alle frontiere e quelli per i divieti di circolazione; il tempo di attesa del proprio turno di guida durante la marcia del veicolo, nel caso di presenza del secondo autista.

La direttiva in questione non si applica agli “autotrasportatori autonomi”, i cosiddetti “padroncini”, fino al marzo del 2009, data entro la quale la Commissione dovrà comunque valutare se ed a quali condizioni includere tali soggetti nel campo di applicazione della direttiva.
In ogni caso, costoro, al pari degli autisti dipendenti, devono rispettare il regolamento 3820/85 sui tempi di guida e di riposo, il quale – fino a che non entreranno in vigore le nuove disposizioni della direttiva comunitaria in commento - continuerà a rappresentare, insieme alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, il paramento per il calcolo del tempo di lavoro.


Attuazione della direttiva 2002/15/CE

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo dell'11 marzo 2002, e' diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonche' a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.


APPENDICE NORMATIVA

. Legge 6 giugno 1974, n. 298: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
(Testo aggiornato con le modifiche apportate dai Decreti legislativi 21 novembre 2005, n. 284 e n. 286).


. D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32: Istituzione Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
(Testo aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284).


. Direttiva 96/26/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Direttiva 98/76/CE).

. Direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

. D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395: Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

. Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

. L. 11 agosto 2003, n. 218: Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

. D.M. 28 aprile 2005, n. 161: Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

. D.M. 2 agosto 2005, n. 198: Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Deliberazione n. 19/2005 del 27 ottobre 2005: Quote da versare al comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2005.

. Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284: Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

. D.M. 12 luglio 2006: Disposizioni applicative del D.M. 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

. Ministero dei trasporti - Deliberazione n. 22/06 del 26 ottobre 2006: Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'anno 2007 da corrispondere al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

. Legge 20 giugno 2007, n. 77: Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.

. D. Lgs. 19 movembre 2007, n. 234: Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Nota del 30 gennaio 2008, Prot. 25/SEGR/0001625: Art. 8, D. Lgs. n. 234/2007 - Istituzione del registro dell'orario di lavoro da parte delle imprese di autotrasporto e relativi aspetti sanzionatori.

. D.M. 22 luglio 2010: Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010 n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

GIURISPRUDENZA

1. GENNAIO 2019 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE – Illegittimo il divieto regionale di utilizzo dei veicoli "datati" - Sentenza della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 5 dell’ 11 gennaio 2019 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale n. 3 del 16 gennaiuo 2019), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., nella parte in cui, in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, vietano alle imprese autorizzate l’utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri, con conseguente cancellazione dagli elenchi e con la disposizione della sospensione dell’autorizzazione ove non siano forniti i relativi dati o siano forniti dati non veritieri, poiché tali previsioni incidono negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale, eccedendo l’ambito costituzionalmente definito della potestà legislativa regionale.

Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autoveicolo con conducente (NCC) costituisce un «autoservizio pubblico non di linea», ai sensi dell’art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, esso rientrava nella competenza regionale concorrente in materia di «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», che comprendeva «i servizi pubblici di trasporto di persone e merci» (art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).
Gli artt. 4 e 5 della legge n. 21 del 1992, che indicavano gli oggetti delle competenze regionali e comunali, non comprendevano i requisiti di sicurezza dei veicoli. Questi ultimi rientravano infatti nella competenza esclusiva statale.
La sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, essendo connessa alla protezione dell’interesse generale dell’incolumità dei cittadini, che esige uniformità di parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, è di competenza dello Stato.
Alle Regioni spettano le competenze, che si riferiscono alla regolarità e alle diverse modalità di svolgimento delle tramvie e delle linee automobilistiche, cioè sostanzialmente alla gestione del servizio, in quanto si tratta di profili tipicamente inerenti al rapporto tra concedente e concessionario,
Dopo la riforma del Titolo V, mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell’ambito della competenza regionale residuale, la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale.
La disciplina diretta a garantire la sicurezza della circolazione, in relazione alle caratteristiche dei veicoli, è contenuta nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante «Nuovo codice della strada», artt. 71 – 80), e nelle norme attuative (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», artt. 227 e 228; 237 e 238).
I controlli tecnici periodici dei veicoli a motore sono poi stati disciplinati in modo dettagliato dalla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dal decreto ministeriale 19 maggio 2017, che recepisce la direttiva 2014/45/UE.
La competenza esclusiva statale sulla disciplina tecnica e sulla materia della sicurezza della circolazione e dei trasporti è confermata dagli artt. 98 (in materia di viabilità) e 104 (in materia di trasporti) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in relazione al trasporto pubblico locale, dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La normativa statale dedicata al noleggio di autobus con conducente adottata con la legge n. 218 del 2003 è peraltro rivolta anche a tutelare la concorrenza nell’attività di NCC (art. 1, commi 1 e 2), allo scopo di garantire in particolare «la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell’attività in riferimento alla libera circolazione delle persone», oltre che «la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro» (art. 1, comma 4).
Quanto alla sicurezza, la legge n. 218 del 2003 si occupa dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività, dell’autorizzazione richiesta, dei controlli, delle sanzioni, mentre, in relazione ai requisiti “oggettivi” dei veicoli, l’art. 2 si limita a prescrivere che le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente (utilizzino «autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità» comma 1), rinviando implicitamente al complesso della normativa statale in materia di requisiti tecnici dei veicoli.
La legge n. 218 del 2003 – scrive la Corte - costituisce dunque esercizio delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dell’attività di NCC e alla sicurezza del trasporto.
La sintesi fra questi interessi viene definita in una disciplina uniforme in materia di sicurezza, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l’assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale.

Secondo la Corte, gli articoli 1 e 4 della legge n. 218 del 2003 devono essere intesi nel senso che, essendosi assunto il legislatore statale il compito di conciliare la libertà di iniziativa economica con l’esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art. 1), le regioni sono abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la gestione del servizio, ma non possono introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i criteri di tutela della libertà di concorrenza fissati nella legge statale (art. 4, comma 1), penalizzerebbero gli operatori “interni”, data l’assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni (art. 5, comma 3).
Di conseguenza deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

. Per scaricare il testo della sentenza n. 5/2019, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2005-08-17 (3785 letture)

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