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Categoria: Principale -> Capitale sociale - Riduzione per perdite

Domanda
·  A seguito di convocazione di assemblea per riduzione del capitale per perdite, quali sono le verifiche che un socio può fare in merito alla regolarità della stessa e alla documentazione all'uopo predisposta dall'organo amministrativo?

Risposta
·  A seguito di convocazione di assemblea per riduzione del capitale per perdite, quali sono le verifiche che un socio può fare in merito alla regolarità della stessa e alla documentazione all'uopo predisposta dall'organo amministrativo?

La disciplina della riduzione obbligatoria del capitale sociale di s.r.l. contenuta negli artt. 2482 bis, ter, quater cod. civ. è sostanzialmente identica a quella prevista per le s.p.a. agli artt. 2446 e 2447 cod. civ. Ai sensi dell'art. 2482 bis cod. civ., quando risulta che il capitale di s.r.l. è diminuito di oltre un terzo per perdite, gli amministratori devono:
a) convocare "senza indugio" l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti;
b) sottoporre all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società (con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., qualora esistenti) e dare conto in assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della sopra citata relazione;
c) depositare copia della relazione e delle predette osservazioni presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea, se l'atto costitutivo non prevede diversamente.

Convocazione dell'assemblea
Accertata la perdita superiore a un terzo del capitale, gli amministratori devono convocare l'assemblea senza indugio. Il termine "senza indugio" deve essere interpretato attraverso il combinato disposto degli artt. 2482 bis e 2631 cod. civ., laddove quest'ultimo dispone che "ove la legge e lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci siano venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci".
Alla luce di questa disposizione, in mancanza di una differente previsione statutaria, il termine di convocazione ex art. 2482 bis cod. civ. dovrebbe essere inteso come "entro trenta giorni" dall'accertata sussistenza delle perdite maggiori di un terzo del capitale.
Il mancato rispetto dell'obbligo di convocazione sottopone gli amministratori alle sanzioni amministrative di cui al predetto art. 2631 (da 1.032 a 6.197 euro); se l'omissione o il ritardo determinano un incremento delle perdite o producono un danno alla società, gli amministratori potranno essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.; si ritiene applicabile la convocazione dell'assemblea da parte dei sindaci in caso di omissione degli amministratori.

Relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale
Giurisprudenza e dottrina maggioritarie affermano che la relazione sulla situazione patrimoniale dovrebbe comprendere un vero e proprio bilancio (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, il tutto redatto con gli stessi criteri del bilancio di esercizio), al fine di soddisfare pienamente il diritto del socio ad avere conoscenza della situazione deficitaria della società.
E' da rilevare anche la condivisibile opinione di chi, in considerazione del fatto che la relazione suddetta debba essere redatta con urgenza e "senza indugio", ritiene ammissibile anche "una minore analiticità delle poste e la possibilità di un loro raggruppamento".
Tale situazione patrimoniale deve essere "aggiornata", al fine di permettere la conoscenza della "effettiva" situazione economica della società. A tal proposito non esiste un'opinione unitaria sulla data fino a cui può risalire la situazione patrimoniale. Si può sposare la tesi di chi afferma che "deve essere attuale non la situazione patrimoniale in sé, bensì la relazione sulla stessa degli amministratori (...). Sono gli amministratori che in tale documento devono dichiarare (sotto la propria responsabilità) che la situazione patrimoniale, riferita a qualsiasi data (non anteriore all'approvazione dell'ultimo bilancio), corrisponde a realtà"; e nella relazione potranno essere rilevati i fatti di rilievo intercorsi tra la data a cui risale la situazione patrimoniale e la data del suo deposito presso la sede sociale.
A ciò si aggiunga che in assemblea gli amministratori devono "dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione" (norma introdotta dal D.Lgs n. 6/2003). In tal modo, il legislatore della riforma non ha dettato un termine in merito alla data della situazione patrimoniale, ma ha comunque "spinto" l'obbligo di "attualizzazione" della relazione sino alla data stessa della riunione assembleare.

Osservazioni dell'organo di controllo
All'organo di controllo sono richieste delle "osservazioni", e non una relazione ex art. 2429 cod. civ.
L'organo di controllo, in seguito all'esame della documentazione predisposta dagli amministratori, dovrà verificare se:
• gli amministratori si siano attenuti, o meno, alle norme civilistiche che disciplinano la formazione del bilancio di esercizio;
• la relazione degli amministratori illustri la natura e le cause della perdita e informi sulle previsioni dei risultati economici dell'esercizio in corso e di quello successivo;
• la situazione predisposta dall'organo amministrativo rappresenti o meno in modo corretto la situazione patrimoniale della società;
• gli amministratori abbiano fornito nella relazione accompagnatoria alla situazione patrimoniale tutti i necessari elementi di giudizio per deliberare gli opportuni provvedimenti in relazione alla perdita conseguita.

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