L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, è illegittimo nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, anziché “previa intesa” con detta Conferenza.
L’illegittimità costituzionale è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 261/2017 dell’ 8 novembre 2017, depositata il 13 dicembre 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017.
A sollevare la questione sono state le Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, le quali hanno promosso, con quattro distinti ricorsi (rispettivamente notificati il 23-24 gennaio 2017, il 20-24 gennaio 2017, il 23-24 gennaio 2017 ed il 24-27 gennaio 2017), questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’intero testo, nonché alcune norme del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Molti i rilievi sollevati dalle Regioni e non accolti dalla Consulta, che li ha giudicati in parte inammissibili, in parte non fondati.
La Consulta spiega che le Camere di commercio “svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale” e "non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato" e che al contempo i compiti delle Camere di commercio “sono riconducibili a competenze sia esclusive dello Stato, sia concorrenti, sia residuali delle Regioni", che quindi vanno pienamente coinvolte in un processo di riforma attraverso la Conferenza Stato-Regioni.
Nel frattempo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 5 gennaio 2018, Prot. 0008663, ha invitato le Camere di Commercio a non avviare ulteriori attività in applicazione del decreto 8 agosto 2017 e ad attendere nuove indicazioni in merito.
. Se vuoi scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017 dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
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