Entro il 1° marzo 2021 (essendo il 28 febbraio giorno festivo), i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, e i contratti di rete che, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, hanno istituito un Fondo patrimoniale comune e un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020.
Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa. L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia "2018-11-04”.
I diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 e l'imposta di bollo a euro 65,00.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.
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