Diritto Societario: Deposito della situazione patrimoniale dei consorzi
Postato il Venerdì, 11 febbraio @ 10:41:25 CET di claudio |
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Si ricorda che, entro il 28 febbraio, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004, senza allegare l’elenco dei consorziati, attraverso l’invio telematico o il deposito su supporto informatico, con l'utilizzo della firma digitale.
Per i consorzi di garanzia collettiva fidi (quelli che hanno come scopo sociale l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito o finanziarie alle imprese associare) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, e in particolare i commi 34, 35 e 36, nelle quali viene previsto quanto segue:
- le modificazioni dei consorziati devono essere comunicate soltanto una volta l’anno, contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio;
- il bilancio d’esercizio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni previste per le Spa, approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e depositato al Registro imprese entro 30 giorni dall’approvazione, corredato dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione e dalla eventuale relazione del collegio sindacale, utilizzando la consueta modulistica informatica (mod. B + Int. S).
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