Diritto Societario: Quote sociali Srl – Scontro tra Notai e Commercialisti
Postato il Sabato, 09 agosto @ 23:36:49 CEST di claudio |
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All’art. 36 del decreto-legge n. 112/2008, dedicato inizialmente alla sola “class action”, è stato aggiunto - in fase di conversione in legge - il comma 1-bis dedicato alla “sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie”.
In tale comma si stabilisce che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di Srl – oltre che essere redatto con sottoscrizione autenticata e depositato entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del Registro delle imprese (come stabilito dal 2° comma dell’art. 2470 C.C.) - potrà anche essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e precisamente da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
Questa nuova disposizione ha originato roventi polemiche tra i dottori commercialisti ed esperti contabili, che si sono visti ufficializzare una competenza da tempo perseguita, e il Consiglio Nazionale del Notariato, che invece sostiene che tale concessione segni un passo indietro rispetto agli obiettivi di controllabilità e di tracciabilità dei trasferimenti aziendali che si era prefissato la legge n. 310/1993.
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