Con l’emanazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", ad oggi esistono ben tre tipologie di Società a responsabilità limitata:
1) le Società a responsabilità limitata ordinarie (SRL), previste dal Codice Civile e con capitale sociale minimo di euro 10.000;
2) le Società a responsabilità limitata semplificate (SRLS), introdotte dall'art. 3, D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012, accessibili ai soli soci che non abbiano compiuto 35 anni d'età;
3) le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR), introdotte dall’art. 44 del D.L. 83/2012, accessibili anche a soggetti con più di 35 anni.
Per entrambi i due nuovi tipi di SRL è prevista la possibilità di avere un capitale sociale da 1 euro a 9.999 euro.
Le disposizioni agevolative (spese notarili, spese di bollo e diritti di segreteria) sarebbero limitate alla SRL semplificata, riservata agli under 35 e non anche alla SRL a capitale ridotto, riservata agli over 35.
Mentre la SRL semplificata può essere amministrata da un socio, la SRL a capitale ridotto - alla quale si applicherà la normativa prevista per la SRL ordinaria - viene concessa la possibilità di essere amministrata anche da amministratori esterni alla compagine societaria.
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