Per le Società di mutuo soccorso, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dal 20 maggio 2013 scatta l'obbligo dell'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza:
a) nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006;
b) alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative, istituita con il decreto 6 marzo 2013, che ha apportato modifiche al D.M. 23 giugno 2004.
Lo prevede il decreto 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013 e divenuto efficace trascorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione (18 maggio 2013).
Previste particolari procedure per le Società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013:
1) che risultano iscritte nel Registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel REA, sia nel caso in cui l'atto costitutivo sia già conforme che nel caso in cui sia da conformare alle disposizioni di cui alla L. n. 3818/1886;
2) che non risultano iscritte nel Registro delle imprese o nel REA.
Nel caso le Società di mutuo soccorso non provvedano - entro il 20 novembre 2013 - agli adempimenti ivi previsti, l'ufficio del Registro delle imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto che descrive le procedure da seguire, clicca QUI.
|
| |
|
Login |
|
|
|
Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti.
|
|
|
|
Links Correlati |
|
|
|
Article Rating |
|
|
|
Opzioni |
|
|
|