In base alla disposizione dettata dall’art. 1, comma 560, della Legge 147/2013, che ha sostituito il previgente testo del comma 5-bis, dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali sono tenute:
1) all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) entro il 31 maggio di ciascun anno;
2) al deposito del proprio bilancio nei predetti Registro o Repertorio entro la medesima data.
Con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014, sono arrivate, dal Ministero dello Sviluppo Economico, le indicazioni operative in merito sia all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA che al deposito del bilancio d’esercizio da parte dei soggetti in questione.
A. Le aziende speciali degli enti locali sono tenute ad iscriversi nel Registro delle imprese; mentre le istituzioni, considerata la loro natura di "organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali", sono tenute ad iscriversi nel REA.
B. Le aziende speciali sono tenute a depositare nel Registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio, redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL) di cui al D.P.C.M. 10 dicembre 2008, entro il 31 maggio di ciascun anno; mentre le istituzioni sono tenute a depositare nel REA il proprio bilancio d’esercizio entro la predetta data.
C. Come tutte le altre imprese e i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel REA, anche le istituzioni e le aziende speciali di cui all’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 sono tenute al versamento del diritto annuale in favore della Camera di Commercio competente territorialmente.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.
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