In deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata, rispettivamente:
a) a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale;
b) a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui sopra, l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Questo è quanto è stato stabilito dal Consiglio europeo con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 217 del 18 agosto 2015.
L’Italia potrà, dunque, applicare retroattivamente, cioè a partire dal 1° gennaio 2015, il meccanismo dello “Split Payment”, ma solo fino al 31 dicembre 2017, allorché saranno sviluppati adeguati controlli basati sui dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015 per le operazioni effettuate nei confronti di tutte le Amministrazioni Pubbliche.
. Se vuoi scaricare il testo della decisione del Consiglio europeo, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dello "Split Payment" e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento della fatturazione elettronica, clicca QUI.
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