E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. 15 giugno 2016, recante “Differimento, per l'anno 2016, del termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”. Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), al giorno 6 luglio 2016.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011; artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).
Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti, compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (essendo i giorn1 16 e 17 festivi) con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
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