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Elenco autorizzato degli spedizionieri

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NOTIZIE IN BREVE

Introdotte altre novità dal D.Lgs. n. 147/2012

Con l’articolo 14 del D.Lgs. n. 147/2012 vengono apportate modifiche sia all'articolo 76 del D.Lgs. n. 59/2010 che alla legge n. 1442/1941, che riguardano i requisiti di adeguata capacità finanziaria.


Pubblicato il decreto attuativo dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.


Pubblicato il decreto legislativo n. 59/2010 di recepimento della “Direttiva servizi” – Prevista la soppressione di Ruoli ed elenchi camerali - Novità in materia di requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli spedizionieri

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
All'art. 76 di tale decreto viene prevista la soppressione dell'Elenco degli spedizionieri.
L’esercizio di tale attività sarà soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio dovrà verificare il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'interessato e iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la relativa qualifica.
Le competenze, già attribuite alle Commissioni per la tenuta dell’elenco soppresso, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della “Direttiva servizi” 2006/123/CE, clicca QUI.



SOPPRESSIONE DELL'ELENCO


ATTENZIONE!


L'Elenco autorizzato degli spedizionieri è SOPPRESSO a decorrere dal 8 maggio 2010, data di entrata in vigore dell’art. 76 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.

Il D. Lgs. n. 59/2010, ha dettato, agli articoli 73, 74, 75e 76, una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, prevedendo la soppressione dei relativi ruoli o elenchi camerali e indicando nella dichiarazione di inizio attività (DIA), di cui all’articolo 19 della legge 241/90, la nuova modalità di accesso.
Si ricorda che la legge n. 122/2010, di conversione del decreto-legge n. 78/2010, ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) - in sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività o D.I.A. - per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti.
Chi è in possesso dei requisiti di iscrizione nei Ruoli ed Elenchi di cui alle attività in questione e vuole contestualmente iniziare l’attività, deve utilizzare tale strumento.
La S.C.I.A. deve:
essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.);
essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese;
contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalle normative.

Si ricorda che la nuova disciplina troverà concreta applicazione, secondo quanto previsto dall’art. 80 del citato D. Lgs. n. 59/2010, nel momento in cui il Ministero dello Sviluppo Economico emanerà i relativi decreti di attuazione, con i quali saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.
Nel frattempo, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 6 maggio 2010, al § 13, ha chiarito il regime transitorio: l'applicazione dell'art. 73 deve essere contemperata con la previsione dell'art. 80; ed ha disposto che in via assolutamente transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni da adottarsi ai sensi del citato articolo 80, coloro i quali intendono svolgere le attività in questione verranno iscritti provvisoriamente nei soppressi Ruoli ed Elenchi, anche al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio nel Registro delle imprese o nel REA; ai medesimi fini i predetti Ruoli ed Elenchi soppressi saranno gestiti dinamicamente, curandone gli adempimenti, anche per quanto riguarda revisioni, sospensioni e cancellazioni, secondo la disciplina vigente.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della “Direttiva Servizi”, clicca QUI.


SPEDIZIONIERI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NEL REA


1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Il decreto ministeriale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 76 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell’attività di spedizione e regola le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritti nell’Elenco autorizzato degli spedizionieri, soppresso dall’art. 76 del medesimo decreto.

Al decreto sono allegati due modelli:
• il MODELLO – SPEDIZIONIERI, per la segnalazione dell’inizio dell’attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;
• il MODELLO Intercalare REQUISITI, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa.

I modelli vanno allegati, a seconda dei casi, ai modelli: I1, I2, S5, UL, Intercalare P.

Ai sensi dell’art. 15, le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici, e pertanto a decorrere dal 12 maggio 2012.


1.2. La circolare ministeriale

Lo stesso Ministero delle Sviluppo Economico, in anticipo sulla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale, ha emanato la Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012, nella quale sono stati messi in rilievo i seguenti punti: la data di efficacia dei decreti, l’utilizzo dello strumento della SCIA, la portata esclusivamente procedurale dei decreti, l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici, la istituzione dell’apposita sezione del REA, la modulistica unica a livello nazionale.
Il testo del decreto e della circolare ministeriale viene riportato nell’Appendice normativa.


2. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI

2.1. Presentazione della SCIA – Comunicazione Unica

Le imprese di spedizione dovranno presentare all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge n. 1442/1941, relative anche all’avvenuto deposito cauzionale di cui all’articolo 10, comma 2, della medesima legge, compilando la sezione “SCIA” del MODELLO – SPEDIZIONIERI.
Tale modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di società.
L’impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

Nel caso l’impresa eserciti l’attività in più sedi o unità locali sarà tenuta a presentare una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell’attività.
Per ciascuno di questi soggetti dovrà essere compilato un apposito MODELLO Intercalare REQUISITI.

Per ogni sede o unità locale dovranno essere rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

L’impresa dovrà presentare le dichiarazioni (SCIA e Intercalari), contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.


2.2. Dichiarazione di possesso dei requisiti – Accertamenti da parte dell’ufficio

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del MODELLO -“SPEDIZIONIERI”.
Sono tenuti alla compilazione della sezione “REQUISITI”:
• il titolare, nel caso di impresa individuale,
• tutti i legali rappresentanti, nel caso di impresa societaria,
• gli eventuali preposti,
• tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), nonché quelli richiamati dall’articolo 7 della legge n. 1442/1941.

I soggetti successivi al primo, dovranno compilare ciascuno un MODELLO Intercalare “REQUISITI”.

L’ufficio del Registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui sopra, provvederà immediatamente ad assegnare la qualifica di spedizione, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
L’assegnazione della qualifica viene certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.


2.3. Diritto di stabilimento – Libera prestazione di servizi

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010 e delle altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o all’esercizio di una professione.

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività é consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 3-bis del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Secondo quanto disposto dai due citati commi:
1) l'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede;
2) gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese nè all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le Camere di Commercio, di cui alla legge n. 1442/1941.


2.4. Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L’ufficio del Registro delle imprese dovrà verificare, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti.

Il Conservatore del Registro delle imprese, verificata la eventuale sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, dovrà avviare il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adottare il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività viene iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.


2.5. Modifiche

Le eventuali modifiche inerenti l’attività o i soggetti coinvolti nell’attività (titolare, legali rappresentanti, eventuali preposti) dovranno essere comunicate all’ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante la compilazione della sezione “MODIFICHE” del MODELLO – SPEDIZIONIERI.
Tale modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, o da un amministratore, nel caso di società ed inviato telematicamente.


2.6. Cessazione dell’attività – Liberazione della cauzione

Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell’attività, l’impresa dovrà richiedere all’ufficio del Registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all’articolo 10, comma 2, della legge n. 1442/1941, compilando il riquadro “svincolo della cauzione” della sezione “MODIFICHE” del MODELLO – SPEDIZIONIERI.

La cessazione dell’attività e la liberazione della cauzione vengono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa a cura del Conservatore del Registro delle imprese.

Si ricorda che l’articolo 1 della legge 15 dicembre 1949, n. 1138 aveva portato il limite per la cauzione a lire 500.000 (euro 258,23).
La stessa legge aveva inoltre stabilito che la cauzione poteva essere prestata:
• in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere od al portatore, o
• mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o
• sentita la competente Camera di Commercio, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.
La cauzione è dovuta sia per l’ iscrizione di sede operativa che per l’apertura di ulteriore filiale operativa di un’impresa.

La stessa legge aveva inoltre stabilito che la predetta cauzione poteva essere liberata presentando domanda alla Camera di Commercio e dopo aver pubblicato la notizia all’albo della Camera ed inserita per estratto la medesima nel giornale degli annunzi legali ed almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.
Per quanto riguarda la liberazione della cauzione, ciascuna Camera di Commercio, con un’apposita deliberazione del dirigente, aveva in seguito sostituito questi adempimenti, ritenuti obsoleti, con altri adempimenti che riguardavano il Registro delle imprese.
L’impresa, contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell’attività di spedizioniere o contestualmente alla domanda al Registro delle imprese di cancellazione dell’impresa, era tenuta a precisare nelle note che l’istanza valeva anche ai fini dello svincolo del deposito cauzionale.


2.7. Provvedimenti sanzionatori - Ricorsi

Ricordiamo che l’articolo 11 della L. n. 1442/1941 prevede le seguenti sanzioni:
1) la censura;
2) il pagamento di una somma di denaro che doveva essere devoluta in beneficienza;
3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;
4) la radiazione dall'elenco autorizzato.

Secondo quanto disposto dal decreto in commento, tali sanzioni dovranno essere annotate ed iscritte per estratto nel REA.
A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività, nonché quelli relativi all’accertamento o alla perdita dei requisiti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell’articolo 76, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 e dell’articolo 16 della legge n. 1442/1941.


RICORSI GERARCHICI IMPROPRI - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 3675/C del 15 ottobre 2014, è intervenuto in risposta a un quesito concernente i termini per la presentazione a questa Amministrazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti inibitori dell’attività, emessi dalle Camere di Commercio, inerenti le seguenti attività regolamentate, per il cui accesso è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi:
- Agente e Rappresentante di commercio,
- Agente di affari in mediazione,
- Perito ed Esperto,
- Spedizioniere,
- Mediatore marittimo
.
Avverso detti provvedimenti gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) hanno facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Via Sallustiana n. 53, 00187 ROMA, secondo i termini indicati nella presente circolare.
L’ufficio ministeriale, una volta esaminato il ricorso in questione e l’ eventuale documentazione probatoria presentata dal ricorrente, nonché le controdeduzioni richieste per legge alla Camera di Commercio competente, provvederà, nel previsto termine di 90 giorni dal completamento dell’istruttoria, alla valutazione dei medesimi atti e all’emanazione di un parere che si sostanzierà in un decreto ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso stesso.
La copia conforme di tale atto sarà quindi inviata, per raccomandata A/R, o tramite PEC, al ricorrente, nonché, tramite PEC, alla Camera di Commercio.
Nella circolare si ricorda, inoltre, che unicamente in relazione agli Agenti e Rappresentanti di commercio, gli Agenti di affari in mediazione, gli Spedizionieri ed i Mediatori marittimi, è opportuno ribadire che possono essere presentati al Ministero in questione unicamente i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti camerali concernenti il diniego all’avvio iniziale o alla prosecuzione dell’attività che discendono dall’accertamento della mancanza/carenza dei requisiti o delle condizioni previste per l’esercizio della stessa, iniziale o sopravvenuta che sia; mentre non compete al Ministero stesso l’esame della fattispecie relativa al mancato aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro imprese/REA (anche se questa, nella sostanza, determina comunque un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell’attività).
Pertanto in merito ad un ricorso presentato contro un provvedimento camerale di inibizione alla prosecuzione dell'attività causato dall'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento della propria posizione da uno degli ex Ruoli di riferimento al Registro delle imprese o al REA, il Ministero non potrà che esprimersi con una dichiarazione di improponibilità.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO

E’ stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro delle imprese) il Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti.
In data 28 giugno 2019 è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la prima release del massimario 2019 , aggiornata al 28 giugno 2019.

. Se vuoi scaricare la nuova edizione 2019 del Massimario, clicca QUI.


2.8. Norme transitorie

2.8.1. Dettate dal D.M. 26 ottobre 2011

Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nell’Elenco autorizzato alla data del 12 maggio 2012 (data di efficacia del decreto), dovranno compilare la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del MODELLO – SPEDIZIONIERI per ciascuna sede o unità locale e inoltrarla per via telematica, entro il 12 maggio 2013, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilita la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese.

L’ufficio del Registro delle imprese destinatario delle comunicazioni di cui sopra, dovrà richiedere alla Camera di Commercio presso il cui elenco autorizzato l’impresa era iscritta, il trasferimento della posizione corredato dell’intero fascicolo, che dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

La data del 12 maggio 2013 è stata prorogata al 30 settembre 2013 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

. Per un approfondimento sulle DISPOSIZIONI TRANSITORIE e sulle conseguenze di una omessa o ritardata comunicazione, clicca QUI.


2.8.2. La legge n. 145/2019 riapre nuovamente i termini fino al 31 dicembre 2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.
Il comma 1134, lettera b), prevede che i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere - già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - potranno procedere all’iscrizione e all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019.
A seguito di tale disposizione, per le quattro citate categorie di ausiliari del commercio, vengono nuovamente riaperti i termini, più volte prorogati, per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo od Elenco, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, ovvero per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa, fino alla data del 31 dicembre 2019.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), clicca QUI.


2.9. Le ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2012

Con l’articolo 14 del D.Lgs. n. 147/2012 vengono apportate modifiche sia all'articolo 76 del D.Lgs. n. 59/2010 che alla legge n. 1442/1941.
Oltre alle Commissioni per la tenuta dell'elenco, le cui funzioni sono passate alla Camera di Commercio, viene soppressa anche la Commissione centrale, le cui funzioni vengono assicurate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con la modifica dell’articolo 6, comma 3, della L. n. 1442/1941: l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro.
Nel caso di SRL, SAS e SNC occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato.
Qualora sia inferiore ai 100.000. euro, dovranno essere richieste prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.
Per le imprese individuali e le società cooperative l’adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.
Sostituito anche l’articolo 7 della L. n. 1442/1941.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D.Lgs. n. 147/2012 e scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 57/2010, clicca QUI.


3. IMPOSTE DIRITTI E TASSE

Nessuno dei decreti nè la circolare ministeriale fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'imposta di bollo, della tassa di concessione governativa, del diritto annuale e dei diritti di segreteria, che devono essere pagati dai soggetti coinvolti.
Tuttavia, con la pubblicazione del decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012 è stata aggiornata e integrata la Tabella A dei diritti di segreteria e sono stati precisati gli importi dei diritti di segreteria dovuti dai soggetti che esercitano le attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D. Lgs. n. 59/2010 e che, a seguito della soppressione dei relativi Ruoli, ora sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

13 OTTOBRE 2015 - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia in ordine al pagamento della TCG

L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:
- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- commercio all'ingrosso (D.lgs. 114/1998)
non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Questo è il chiarimento giunto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all'istanza d'Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015, con la quale si chiedeva chiarimenti in ordine al trattamento tributario da riservare, ai fini delle tasse sulle concessioni governative, alle Segnalazioni certificate d'Inizio Attività (SCIA) inoltrate al Registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio.
L'Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell'art. 22 della Tariffa allegala al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nella precedente risposta all'Interpello n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013 e ribadisce che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.
Alla luce poi del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2913, Prot. 125591, con il quale veniva precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell'attività e che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta formulata dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania (CIDEC) della Campania, di cui all'Interpello n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014, avente ad oggetto le SCIA inoltrate per le medesime attività, precisò che alle iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Conclusione peraltro confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate in una risposta ad una istanza di Interpello presentata dalla Camera di Commercio di Vibo Valenzia, avente il medesimo oggetto in questione (Interpello 954-422/2015).

- Si riporta il testo della nota:
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale della Lombardia - Nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496: Interpello 904-682/2015 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia - Istanza presentata il 28 luglio 2015.

Alla luce di quanto sopra, nella tabella che segue vengono indicati gli importi dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti da soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese o nel REA denunciando l’esercizio di una o più delle attività in questione.

- Si riporta la:
. Agenti, Mediatori e Spedizionieri - TABELLA DELLE IMPOSTE E DEI DIRITTI.


4. MODULISTICA

. MODELLO – SPEDIZIONIERI – Inizio, modifica e cessazione attività – Dichiarazioni - Autocertificazioni.

. MODELLO Intercalare REQUISITI.


5. GUIDE

. Se vuoi scaricare la GUIDA ALL'ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE, predisposta da Unioncamere Toscana, clicca QUI.


LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO AUTORIZZATO DEGLI SPEDIZIONIERI

1. La formazione dell'Elenco

E´ spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare del materiale via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, anche lo stesso spedizioniere) per il disbrigo, su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.).
Tutti coloro che svolgono l´attività di spedizioniere, sia in forma individuale che societaria, sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco, istituito presso la Camera di Commercio con la legge 14 novembre 1941 n. 1442.
L' Elenco ha carattere interprovinciale.


2. La domanda di iscrizione e i requisiti previsti dalla legge n. 1442/1934

La domanda per l´iscrizione all´elenco spedizionieri deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo in cui viene svolta l´attività.
Una commissione interprovinciale istituita presso la Camera di Commercio si occupa di ricevere e valutare le domande di iscrizione nell'Elenco.
Vige il principio del silenzio-assenso, in base al quale la domanda si considera accolta se non viene data risposta al richiedente entro 60 giorni.
La ditta o società che, avendo ottenuto l’iscrizione nell’elenco autorizzato presso la Camera di Commercio, nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l’iscrizione anche per le sue eventuali filiali o succursali esistenti in altre province, dovrà presentare domanda presso le Camere di Commercio competenti.

L'iscrizione presuppone che l'esistenza di requisiti:
- morali (assenza di condanne per determinati reati),
- finanziari (una adeguata capacità finanziaria, fissata in euro 103.291,38, per la sede e per ciascuna unità operativa, sotto forma di capitale versato. Ove il capitale sociale versato non sia sufficiente, deve essere prestata ad integrazione adeguata fideiussione bancaria o assicurativa fino a raggiungere una garanzia per il medesimo ammontare. Per le ditte individuali tale capacità finanziaria può essere dimostrata oltre che con la fidejussione anche con il possesso di immobili o depositi vincolati in denaro o titoli fino alla concorrenza della cifra suindicata) e
- tecnico-professionali (aver lavorato per almeno due anni come impiegato di 1º livello o dirigente operativo nel settore specifico alle dipendenze di un'impresa di spedizioni autorizzata; oppure aver ricoperto per almeno un biennio la carica di amministratore o legale rappresentante - con funzioni operative - di società di spedizioni autorizzate).


3. 8 maggio 2010 - Entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 - Novità in materia di requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco

L'articolo 76 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, oltre ad aver soppresso l'lelenco autorizzato degli spedizionieri, al comma 3, ha provveduto a sostituire l'articolo 6 della legge n. 1442/1941 in merito al riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività.
Si riporta il testo del nuovo articolo 6:
"Art. 6.
1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i' requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilita' limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacità finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.".


Dunque, dal 8 maggio 2010 cambiano alcuni requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco autorizzato degli spedizionieri:
1) la capacità finanziaria deve corrispondere ad almeno 100.000,00 euro che:
a) nel caso di società deve essere comprovato dall’ammontare del capitale sociale e nel caso fosse inferiore attraverso fideiussioni rilasciate da compagnie assicurative o aziende di credito;
b) nel caso di impresa individuale l’adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli o mediante fideiussione come sopra indicata sempre per un importo non inferiore a 100.000,00 euro;

2) i requisiti professionali sono alternativamente:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda, all’interno di imprese del settore.


4. Ricorsi

Nei casi di diniego di iscrizione nel Ruolo o di cancellazione dal medesimo, oppure nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari da parte delle Camere di Commercio, l'interessato, direttamente o per il tramite di un legale, ha facoltà di presentare un ricorso gerarchico improprio al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI Registro imprese, Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA.


Le modalità applicative per presentare un eventuale ricorso

Al fine di uniformare l'applicazione delle norme che disciplinano i ricorsi da parte degli ausiliari del commercio tra le varie Camere di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un piccolo pro-memoria, che si riporta di seguito.

. Ausiliari del Commercio - Operazione trasparenza sui ricorsi gerarchici impropri degli ausiliari del commercio.


5. L'Elenco interprovinciale degli spedizionieri

. L'Elenco interprovinciale degli spedizionieri.


ARGOMENTI DI CARRATERE PARTICOLARE

1. SPEDIZIONIERI - Attività in regime di libera prestazione di servizi - Non richiesta la comunicazione ex art. 115 TULPS

L’applicazione dell’articolo 115 del R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ad uno spedizioniere stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea, e conseguentemente la pretesa da esso dell’invio della comunicazione prevista dal primo comma della norma, costituisca una violazione della normativa europea.
Tale violazione si rinviene sia dai Trattati (nello specifico, gli articoli da 56 a 62 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che dalle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, recentemente modificata dalla direttiva 2013/55/UE, entrambe recepite nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
E’ questo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 9 dicembre 2016, n. 387029, emanato in risposta ad un quesito concernente la normativa applicabile ad una società stabilita in altro Stato Membro dell’Unione europea operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
In particolare, nel quesito si chiede «se una società non avente sede legale in Italia, e nemmeno presente in Italia con una sede secondaria, uno stabilimento o un ufficio, sia tenuta, ai fini dello svolgimento dell’attività di “spedizioniere” e/o di “intermediario di spedizione”, a trasmettere la Comunicazione ex art. 115 TULPS». Nell’eventualità in cui al quesito sia data risposta affermativa, si chiede ancora «quale sia l’Ufficio competente a ricevere la Comunicazione ex art. 115 TULPS e come la competenza debba essere individuata, tenuto conto del fatto che l’impresa non ha sedi o stabilimenti in Italia e non è iscritta nel registro delle imprese; quali siano inoltre gli adempimenti necessari per la presentazione della Comunicazione ex art. 115 TULPS».
Ricordiamo che al primo comma dell’art. 115 del R-D. n. 773/1931 si stabilisce che «non possono condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore» (la comunicazione è ora rivolta allo Sportello unico per le attività produttive in forza dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160). Secondo il Ministero, una società non avente sede legale in Italia, e nemmeno presente in Italia con una sede secondaria, uno stabilimento o un ufficio, non è tenuta, ai fini dello svolgimento dell’attività di “spedizioniere” e/o di “intermediario di spedizione”, a trasmettere la Comunicazione ex art. 115 TULPS allo Sportelli Unico in quanto attività svolta in regime di libera prestazione di servizi.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per la MODULISTICA da utilizzare, a decorrere dal 31 luglio 2010, per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese, cliccate QUI.

. Per la normativa INPS, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.


Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di Spedizioniere

Le Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna hanno predisposto un manuale operativo recante le istruzioni per la compilazione dei modelli di iscrizione ed aggiornamento della posizione Registro Imprese/REA degli SPEDIZIONIERI.

. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA (versione 15 gennaio 2013), clicca QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. Codice Civile - Titolo III - Dei singoli contratti: Articoli dal 1703 al 1765 - Riportati anche gli artic 2761. (Testo aggiornato al 1° gennaio 2022 con le modifiche apportate dalla L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021).

. Legge 14 novembre 1941, n. 1442: Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - In vigore dal 14 settembre 2012).
N.B. Da tener presente che tale legge era stata abrogata dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 - Allegato 1. Successivamente tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9.

. Legge 15 dicembre 1949, n. 1138: Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.

. Legge 10 giugno 1982, n. 348: Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici.

. D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

. D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Artt. 76 e 80-sexies.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Circolare esplicativa.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

. D.M. 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
. D.M. 26 ottobre 2011 - ALLEGATI.

. D.M. 23 aprile 2013: Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013, Prot. 0166082: Ausiliari del commercio - Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75 e 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3675/C del 15 ottobre 2014, Prot. 180563: Termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri, in materia di attività di mediazione, agenzia, mediazione marittima, spedizione e di periti ed esperti.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Parere dl 9 dicembre 2016, Prot. 387029: Attività degli spedizionieri. Libera prestazione di servizi.


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