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Le camere arbitrali e gli uffici di conciliazione - Il Registro degli organismi di mediazione e l'Elenco degli enti di formazione - Mediaconciliazione - Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

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NOTIZIE IN BREVE

D.M. N. 150/2023 - ORGANISMI DI MEDIAZIONE - Fissati i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta del Registro e degli Elenchi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del31 ottobre 2023, il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 con cui il Ministero della Giustizia disciplina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere.

6 APRILE 2015 - Al via il Registro informatico degli organismi di mediazione e dell'Elenco degli enti di formazione

E’ in via di attuazione il Registro informatizzato degli organismi di mediazione e il nuovo Elenco degli enti di formazione dei mediatori.
A decorrere dal 6 aprile 2015, nella pagina web del sito del Ministero della Giustizia, alla voce Registro organismi di Mediazione ed Elenco enti di formazione, saranno presenti i soli organismi che avranno provveduto ad inoltrare all’amministrazione tutti i dati mediante il sistema informatico.


Nuove modifiche al D.M. n. 180 del 2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014, il D.M. 4 agosto 2014, n. 139, con il quale vengono apportate modifiche al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

Informatizzazione del registro - Circolare del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha emanato la Circolare 18 settembre 2014 con la quale comunica la informatizzazione del registro organismi di mediazione e dell'elenco enti di formazione.


Circolare e direttiva del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha emanato la circolare 27 novembre 2013, Prot. 168322 fornendo chiarimenti in merito alla prima attuazione delle norme introdotte con il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013.
La circolare segue la direttiva del ministro 5 novembre 2013 sulla rigorosa vigilanza da parte del ministero sugli organismi di mediazione.


TORNA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Con le modifiche apportate dall'art. 84 della L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il legislatore ripresenta la mediazione obbligatoria, spogliandola dei profili d'incostituzionalità che avevano portato la Corte Costituzionale a dichiararla illegittima.


Conciliatori ed arbitri iscritti negli elenchi della CONSOB – Fissate la misura dei contributi e le modalità di versamento

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2013, la delibera 5 giugno 2013, n. 18566, con la quale la CONSOB ha determinato – per l'anno 2013 – la misura e le modalità di versamento dei contributi (di iscrizione e annuale) dovuti dai conciliatori e dagli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB stessa.


Mediazione obbligatoria incostituzionale - La sentenza della Corte Costituzionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 49 del 12 dicembre 2012, la sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.


La Corte costituzionale boccia la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali

La Corte costituzionale - si legge in un scarno comunicato stampa diffuso dalla Consulta il 24 ottobre 2012 - ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione».


Mediazione civile e commerciale - Circolare del Dipartimwento della Funzione Pubblica

E’ stato pubblicata, sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, la Circolare n. 9 del 10 agosto 2012, con la quale vengono fornite le linee guida in materia di mediazione nelle controversie civile e commerciali.


Pubblicata dal Ministero della Giustizia una nuova circolare interpretativa del decreto n. 145/2011

E’ stato pubblicata, sul sito del Ministero della Giustizia, la Circolare 20 dicembre 2011, interpretativa delle misure correttive alla disciplina della mediazione che sono state introdotte con il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.145.


Registro degli Organismi di mediazione – Emanato un nuovo decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il decreto 6 luglio 2011, n. 145, di modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.


Conciliazione – Nuova Circolare del Ministero della Giustizia sui requisiti obbligatori per mediatori e formatori

Sul sito del Ministero della Giustizia è stata pubblicata la Circolare del 23 giugno 2011 sulla "Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull’applicabilità della disciplina del silenzio assenso”.


Conciliazione – Primi chiarimenti del Ministero della Giustizia su procedure e requisiti dei mediatori

A meno di un mese dalla data di entrata in vigore della conciliazione obbligatoria, il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 4 aprile 2011 della Direzione della Giustizia Civile, ha fornito i primi chiarimenti relativi al regolamento di procedura ed ai requisiti dei mediatori.


Registro degli organismi di mediazione e l'Elenco degli enti di formazione - Resa nota la modulistica

Con Provvedimento del 4 novembre 2010 sono stati approvati i nuovi modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione.


Pubblicato il regolamento che istituisce il Registro degli organismi di mediazione e l'Elenco degli enti di formazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, il decreto 18 ottobre 2010, n. 180, recante "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".


18 – 24 Ottobre 2010: Al via la Settima Settimana Nazionale della Conciliazione

Dal 18 al 24 ottobre 2010 si svolgerà, su tutto il territorio nazionale, la Settimana della Conciliazione, promossa dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio.
Una sette giorni di incontri e dialoghi con i soggetti istituzionali, associativi, economici e appartenenti al mondo delle professioni, per diffondere le informazioni sulle potenzialità di questo tipo di giustizia alternativa.
Una importante occasione per far conoscere le novità introdotte dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, che ha comportato un cambiamento della natura della Conciliazione che, a partire dal prossimo marzo 2011, prima di agire in giudizio, diventerà obbligatoria, per una serie numerosa di liti civili: da quelle condominiali a quelle in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari, per spaziare poi dalla divisione alle successioni ereditarie e patti di famiglia, ai diritti reali (proprietà, usufrutto, ipoteche eccetera), locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legislativo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali

IE' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 che, in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione.


19 – 24 Ottobre 2009: Al via la Sesta Settimana Nazionale della Conciliazione

Dal 19 al 24 ottobre 2009 si rinnova l'ormai consueto appuntamento con la Settimana della conciliazione, giunta alla VIª Edizione.
Aderendo all’iniziativa di Unioncamere, le Camere di Commercio organizzeranno una serie di iniziative con l’obiettivo di diffondere e di sensibilizzare sempre più sull’uso degli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria nelle controversie commerciali tra imprese e consumatori.
Durante tutta la settimana le domande presentate all'ufficio conciliazione delle Camere di Commercio saranno gratuite.

Con il Servizio di Conciliazione delle Camere di Commercio è possibile risolvere, nel modo più semplice, rapido ed economico, una lite tra due imprese o tra un’impresa e un consumatore attraverso l’aiuto del conciliatore: una figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e di trovare tra le parti una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa.


LA CAMERA ARBITRALE E DI GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

1. La competenza

La Camera Arbitrale e di Conciliazione fornisce strumenti di composizione delle controversie per gli operatori economici e per i consumatori.
La legge 29 dicembre 1993 n. 580 sul riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ha attribuito, con l'articolo 2, comma 4, lett. a), alle stesse la facoltà di introdurre una Commissione di conciliazione di tipo stragiudiziale per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori o utenti.
Lo stesso procedimento è stato successivamente previsto da recenti provvedimenti normativi, quali la legge 18 giugno 1998, n. 192 (i contratti di sub fornitura nelle attività produttive), la legge 30 luglio 1998, n. 281 (la tutela dei consumatori e degli utenti), e la legge 29 marzo 2001, n. 135 (la riforma del settore del turismo).
In tali leggi, sono riscontrabili disposizioni che espressamente rinviano allo strumento conciliativo ad opera delle Camere di Commercio.
- L'articolo 10 della legge 18 giugno 1998, n. 192, prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Commercio competente, quale condizione di ammissibilità o procedibilità dell'azione in sede giurisdizionale.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, articolo 3 comma 2, riconosce, invece, alle associazioni di consumatori la facoltà di promuovere la procedura conciliativa presso la Camera di commercio competente per territorio.
- La legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 4, comma 3, demanda alle Camere di commercio la costituzione di commissioni conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, con possibilità per gli utenti di avvalersi delle associazioni di consumatori.
Infine la
legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di servizi di pubblica utilità e istituzione delle relative Autorità prevede, all'articolo 2, una procedura di conciliazione che, in determinati casi da individuarsi con apposito regolamento, può essere rimessa – in prima istanza - alla Camera di Commercio.


2. L’arbitrato

L’arbitrato è un mezzo di risoluzione di controversie di natura prevalentemente economica e commerciale.
Ricorrendo all’arbitrato, le parti si impegnano ad affidare la risoluzione della controversia tra loro insorta al giudizio di uno o più arbitri scelti dalle stesse parti, escludendo così il ricorso al giudice ordinario.
Per praticare l’arbitrato occorre inserire un’apposita clausola nel contratto.
Le Camere Arbitrali assistono le parti e gli arbitri nel corso di tutto il procedimento arbitrale; forniscono assistenza in merito all’interpretazione dei regolamenti (quello nazionale e quello internazionale); erogano informazioni sull’arbitrato e sulle materie a esso connesse. I vantaggi rispetto alla giustizia ordinaria sono la rapidità, la riservatezza, i minori costi, la competenza tecnica degli arbitri.


3. La conciliazione

La conciliazione è un mezzo di risoluzione delle controversie offerto dal nostro ordinamento giuridico e disciplinato dal codice di procedura civile.
Esso può essere utilizzato sia dal singolo cittadino sia dall'impresa e consiste in un procedimento semplice, rapido e poco costoso.
La conciliazione non è uno strumento obbligatorio ma volontario, basato sulla effettiva volontà delle parti di collaborare per giungere alla soluzione della controversia.


3.1. La figura del conciliatore

Il conciliatore, a differenza del giudice ordinario o di un arbitro, non è colui che "decide" la lite: egli si limita ad assistere le parti, aiutandole a trovare un accordo che ponga fine alla controversia. Si tratta sostanzialmente di un terzo super partes, imparziale, nonché conoscitore delle tecniche di negoziazione e mediazione.
I conciliatori sono professionisti e tecnici scelti, oltre che per la loro esperienza professionale, anche sulla base della frequenza di appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Camera di Commercio.


3.2. Il servizio di conciliazione

Il servizio di conciliazione è disciplinato da un apposito regolamento che comprende sia le norme procedurali del servizio, sia i principi deontologici dei soggetti coinvolti (le parti, i conciliatori, i funzionari).
Nell’ottica di facilitare l’accesso al servizio, si possono utilizzare i moduli che guidano gli utilizzatori nella fase di presentazione della domanda, consentendo un facile avvio al procedimento.


3.3. La conciliazione telematica - CONCILIANET

ConciliaNet è un servizio innovativo di conciliazione online delle Camere di Commercio italiane.
Per la prima volta in Italia è possibile usufruire di un servizio efficace e capillare, grazie all’integrazione in rete degli Uffici e degli Sportelli di conciliazione delle Camere di Commercio italiane.

. Se sei interessato, clicca QUI


3.4. Il progetto concilia on-line

Adesso la conciliazione si risolve anche on line col sistema utilizzato dalla Camera di Commercio di Firenze, ente pilota per tutto il sistema camerale italiano.
L'iniziativa è stata adottata successivamente anche dalle Camere di Commercio toscane, coordinate da Unioncamere Toscana; la Camera Arbitrale di Roma e le Camere di Commercio piemontesi, coordinate da Unioncamere Piemonte.
Il progetto "Concilia online" nasce nel 2002 con l'obiettivo di facilitare la conciliazione attraverso le nuove opportunità offerte dall'Information Technology.

. Se sei interessato a consultare il progetto Concilia online, clicca QUI.


4. I FOCUS DI UNIOCAMERE

Per risolvere le controversie commerciali occorre spesso seguire una strada tortuosa, perdere tempo e sostenere costi elevati. La conciliazione è un modo rapido, efficace, riservato ed economico per tentare di risolvere le controversie commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori. Il servizio di conciliazione delle Camere di Commercio si rivolge alle imprese, ai consumatori ed ai professionisti e le assiste nel raggiungimento di un accordo.
Per un approfondimento sull’argomento proponiamo una pubblicazione dal titolo: “Arbitrato e conciliazione”, che fa parte di una collana editoriale dal titolo “I FOCUS di Unioncamere”, curata da Unioncamere.

. Se sei interessato a scaricare il testo, clicca QUI


Primo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia

Il sistema della giustizia alternativa, tra arbitrato, conciliazione e risoluzione online, è una realtà che nel biennio 2005 –2006 ha gestito in Italia quasi 35.000 domande e oltre 50.000 procedimenti.

I settori dove si litiga di più?
Telecomunicazioni, credito e servizi. Ma crescono le dispute legate a internet: le controversie sui nomi dei domini .it sono aumentate del 40% tra 2005 e 2006.

Chi litiga?
Soprattutto consumatori e imprese tra di loro e cittadino ed amministrazione. Quasi sempre tra parti italiane, le controversie commerciali gestite dalla giustizia alternativa hanno avuto nel 2006 in media un valore di quasi un milione di euro e una durata di 96 giorni. Più veloci le conciliazioni, si risolvono in media in due mesi; richiedono più tempo gli arbitrati, procedimenti più complessi che riguardano in un caso su due controversie tra due imprese e durano in media circa sei mesi.

Perché ricorrere alla giustizia alternativa?
Conviene non solo in termini di tempi, ma anche di costi: il servizio di conciliazione è, soprattutto quando sono coinvolti i consumatori, quasi sempre gratuito. Tra le più impegnate amministratrici di giustizia, spiccano le Camere di Commercio, con oltre 16.000 domande e circa 6.500 procedimenti tra 2005 e 2006, e i Corecom, uffici regionali specializzati in conciliazioni nel settore delle telecomunicazioni, con 16.500 domande e 13.000 procedimenti in due anni.

Si riporta il testo del:
. Primo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia.


IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

1. Le fonti normative

L'istituzione del Registro degli organismi di conciliazione è previsto dagli articoli 38-40 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, concernente "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366".
Corrisponde a una più generale linea di tendenza del nostro ordinamento rivolta a individuare e disciplinare strumenti alternativi di definizione delle controversia, capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d'altra parte, di ridurre il contenzioso giurisdizionale, senza naturalmente rinunciare al carattere universale della relativa tutela, in conformità dei precetti costituzionali.
In attuazione alle disposizioni normative emanate negli articoli 38 e 39 sono stati emanati, rispettivamente:
• il D.M. 23 luglio 2004, n. 222, concernente "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5";
• il D.M. 23 luglio 2004, n. 223, concernente "Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".


2. La formazione e la tenuta del Registro

Gli organismi di conciliazione, per poter assolvere la funzione prevista dalla legge, sono iscritti in un registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia e sottoposto alla vigilanza del Responsabile del registro, nella persona del Direttore generale per gli affari civili del Ministero o un suo delegato, che può essere affiancato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 222/2004, da un Comitato di esperti con funzioni consultive.
Il Registro degli organismi di conciliazione è una banca di dati tenuta presso il Ministero della Giustizia, nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda corredata dei requisiti e degli allegati richiesti, siano stati iscritti nel registro e abbiano perciò la qualificazione a svolgere procedimenti idonei a produrre gli effetti di cui agli artt. 38-40 del D. Lgs. n. 5/2003.

Il registro è articolato in:
A. una prima sezione che contiene l'elenco degli organismi pubblici, con una sottosezione che contiene l'elenco dei conciliatori operanti negli organismi pubblici,
B. una seconda sezione in cui sono elencati gli organismi privati, con una prima sottosezione che contiene l'elenco dei soci, gli associati, i dipendenti, gli amministratori e rappresentanti dell'organismo e una seconda sottosezione, che contiene l'elenco dei conciliatori attivi in ciascuno organismo privato.


3. Modulistica

Con determinazione dirigenziale del 24 luglio 2006 è stato approvato il modello di domanda per l'iscrizione nel registro, con l'elenco degli allegati, lo standard della polizza assicurativa per i soggetti ai quali ne è richiesta l'obbligatoria stipulazione, nonché lo standard dei corsi di formazione per i conciliatori non in possesso di un titolo di per sé abilitante.

La domanda, compilata secondo l’apposito modello e corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere inviata al Responsabile del Registro.
Decorsi novanta giorni dal ricevimento della domanda, senza che il Responsabile abbia provveduto, si provvede comunque all'iscrizione (art. 5, comma 5, D.M. n. 222/2004).

Si riporta il fac-simile della:
. Domanda di iscrizione al Registro degli organismi di conciliazione


4. Gli organismi di conciliazione

Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto (di carattere associativo, societario o altro) ovvero essere istituiti da altri enti (ad es. una associazione, una società o altro).
Gli organismi (come gli enti istitutivi) possono essere privati o pubblici.
Le Camere di Commercio che, individualmente o in forma associata, abbiano istituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 hanno "diritto di ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro" (art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003) "su semplice domanda" (art. 4, comma 2, D.M. n. 222/2004).
Nel Registro degli organismi di conciliazione possono iscriversi di diritto gli organismi istituiti dalla Camere di Commercio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 580/1003, nonché tutti gli organismi aventi i requisiti di professionalità ed efficienza indicati dall'art. 4 del D.M. n. 222/2004.


5. La tabella delle indennità

Con regolamento contenuto nel D.M. 23 luglio 2004, n. 223 è stata approvata la tabella delle indennità minime e massime per ogni affare di conciliazione, cui deve adeguarsi la tabella delle indennità apprestata da ciascun organismo.
L'iscrizione nel registro "per gli enti privati" (art. 6, comma 1, D.M. n. 222/2004) comporta altresì l'approvazione delle tariffe.


LA RIFORMA DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE IN AMBITO CIVILE E COMMERCIALE

1. I CONTENUTI DELLA DELEGA AL GOVERNO

L’art. 60 della legge n. 69/2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

La mediazione delle controversie civili e commerciali è il nuovo istituto giuridico che viene proposto, in attuazione di una delle deleghe date al Governo per la riforma del processo civile.
Scopo della delega è di invogliare le parti alla scelta della mediazione e della conciliazione come modi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto ai procedimenti giurisdizionali contenziosi, offrendo loro specifici vantaggi, e di sollecitare gli avvocati ad assumere un ruolo attivo nell’attività di conciliazione cercando di utilizzarla al meglio per la soddisfazione degli interessi dei propri clienti.


2. I CONTENUTI DEL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO N. 28/2010

In attuazione di questa delega è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

Prima di entrare in merito ai contenuti del decreto vogliamo riportare alcune definizioni che vengono riportate all’art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010, poi riprese dall’art. 1, comma 1, del D.M. n. 180/2010. Si tratta delle seguenti definizioni:
a) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) «organismo»: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.

Di seguito vengo evidenziati i punti essenziali del nuovo decreto.

1) Il decreto legislativo attua la delega contenuta nella legge di riforma del processo civile e introduce per la prima volta in Italia una mediazione generalizzata per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal diritto comunitario.

2) La mediazione consentirà di ridurre sensibilmente il debito giudiziario e solleverà i tribunali da un numero elevato di cause.

3) Dal punto di vista dei contenuti, la mediazione può essere di due tipi:
a) In quella facilitativa, il mediatore, soggetto professionale e terzo, aiuta le parti a raggiungere un accordo anche amichevole sul loro rapporto in funzione dei rispettivi interessi;
b) In quella aggiudicativa, propone una risoluzione della controversia distribuendo torti e ragioni
;

4) Dal punto di vista dei rapporti con il processo, i modelli di mediazione sono essenzialmente tre:
a) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;

b) giudiziale o demandata, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

c) A partire dal 20 Marzo 2011 sarà introdotta una terza fattispecie: la mediazione obbligatoria.

Infatti, a partire da tale data, prima di intraprendere una causa sarà obbligatorio a pena di improcedibilità esperire il tentativo di conciliazione per le controversie inerenti le seguenti materie:
• condominio;
• diritti reali;
• divisione;
• successioni ereditarie;
• patti di famiglia;
• locazione;
• comodato;
• affitto di azienda;
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
• risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
• contratti assicurativi, bancari e finanziari
.

L’obbligo della nuova procedura è stato introdotto nel tentativo di ridurre l’enorme numero di cause pendenti presso i Tribunali italiani, con una durata media nazionale di 977 giorni per ottenere il giudizio di I° grado, 11 milioni di fascicoli aperti nelle Cancellerie e un incremento di 220.000 fascicoli all’anno (cause iscritte - cause smaltite).
In particolare, si è scelto di rendere obbligatorio il tentativo di mediazione per quelle controversie dove il rapporto tra le parti, nonostante la lite, prosegue nel tempo, e quindi una soluzione amichevole è senza dubbio preferibile.

5) L’istituto della mediazione non può riguardare:
• i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
• i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 C.p.c.;
• i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, comma 3, C.p.c.;
• i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
• i procedimenti in camera di consiglio;
• l’azione civile esercitata nel processo penale
.

6) Le parti sono protette dalla riservatezza, che le norme del decreto legislativo prevedono con riguardo a tutte le informazioni e dichiarazioni rese o acquisite nel corso della mediazione; in questo modo si sentiranno libere di esprimere i propri reali interessi, così facilitando il successo della mediazione.

7) Il verbale di mediazione costituisce titolo per l'esecuzione forzata e ciò garantisce l'efficacia dello strumento.

8) L'introduzione della mediazione apre per le Camere di Commercio e gli ordini professionali un ampio spazio di operatività per collaborare con la giurisdizione nell'erogazione del servizio giustizia.

9) Gli Organismi di conciliazione e registro.
Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici o privati, che dovranno dare garanzia di serietà ed efficienza.
Questi Organismi dovranno essere iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia(peraltro già previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 5/2003, ora abrogato).
La formazione e la tenuta di tale registro saranno disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello Sviluppo Economico.
I consigli dell’ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.
Presso il Ministero della giustizia è, inoltre, istituito l'elenco dei formatori per la mediazione.
Un apposito decreto dovrà stabilire i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.

10) Sono previste importanti agevolazioni fiscali per coloro che esperiscono il procedimento di mediazione, sotto forma di credito d'imposta per i compensi versati al mediatore.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.


3. APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi scaricare il testo della Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero della Giustizia, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare un contributo dal titolo "Il D. Lgs. n. 28/2010 e i diversi modelli di mediazione, di Massimiliano Bina, Avvocato del Foro di Varese, clicca QUI.


4. 20 MARZO 2010 – AL VIA L’INFORMATIVA DA PARTE DELL'AVVOCATO AL PROPRIO ASSISTITO - DISPOSIZIONI DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

A partire dal 20 marzo 2010, in attuazione del D. Lgs. n. 28/2010, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", gli avvocati dovranno informare i propri clienti, per gli incarichi assunti a partire da tale data, della possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione e della agevolazioni fiscali.
La mancata informativa è sanzionata con l’annullabilità del contratto d’opera concluso.
Per facilitare tale adempimento, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto un'apposita circolare (n. 11-C-2010 del 15 marzo 2010) e un fac simile di informativa che i legali potranno far sottoscrivere ai propri assistiti.
Il CNF specifica che l’informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico.
A quel momento, l’avvocato dovrà informare l’assistito.
• della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione per tutte le controversie relative a diritti disponibili;
• dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle materia enumerate del decreto legislativo;
• delle agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione.
Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio e, ove mancasse, il giudice è, a sua volta, tenuto ad informare la parte della facoltà di ricorrere alla mediazione.

Parimenti è già entrata in vigore la norma (art. 5 comma 2) che consente al giudice, anche in appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa e comunque previa valutazione della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti, di invitare le stesse a procedere alla mediazione.
Trattasi di conciliazione c.d. "delegata", già conosciuta a molti avvocati per essere al centro di esperienze pilota che hanno interessato alcuni uffici giudiziari (ad esempio Progetto Conciliamo di Milano e Progetto Nausicaa di Firenze).

. Se vuoi scaricare il testo della Circolare del CNF, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo dell'informativa, clicca QUI.


5. 26 GENNAIO 2011 - Si profila un rinvio dell'entrata in vigore della mediazione obbligatoria - Contrari Camere di Commercio imprese e professionisti - Critiche da parte dell'OUA

L'avvio della mediazione obbligatoria, prevista per il 20 marzo 2011, sembra debba subire un rinvio.
In fase di discussione della conversione in legge del decreto-legge n. 225/2010 (c.d. «milleproroghe»), il 25 gennaio 2011, è stato presentato un emendamento dal senatore Pdl Domenico Benedetti Valentini con il quale viene chiesto uno slittamento di un anno dell'entrata in vigore della mediazione obbligatoria.
Le carenze organizzative di diversi ordini forensi e l'impossibilità di pensare ad un tentativo di mediazione senza l'assistenza legale sono senza dubbio i motivi che hanno determinato la richiesta di questo emendamento.

Con un Comunicato Stampa del 28 gennaio 2011 Camere di commercio, imprese e professionisti dimostrano la loro netta contrarietà al rinvio.
Il documento congiunto, inviato al Ministro di Giustizia, Angelino Alfano, è stato sottoscritto dai vertici di Unioncamere, di tutte le Confederazioni imprenditoriali (Cia, Coldiretti, Compagnia delle Opere, Confagricoltura, Confapi, Confcooperative, Confindustria, Lega delle cooperative, Rete Imprese Italia) e degli Ordini professionali (Consiglio nazionale degli Architetti, Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati, Consiglio nazionale degli Ingegneri).

. Se vuoi scaricare il testo del documento congiunto, clicca QUI.

. Se vuoi visitare, sull'argomento, il sito del Ministero della Giustizia, clicca QUI.


Il 9 febbraio 2011, il Presidente dell’OUA, l'organismo di rappresentanza politica degli avvocati, Maurizio de Tilla, ha inviato due lettere (una al Ministro di Giustizia Alfano e una al Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia) nelle quali accusa la Confindustria e le Camere di Commercio di "indebita ingerenza".
L'OUA è contraria all’obbligatorietà del sistema di conciliazione perchè, così come concepito, non risponde alle direttive in materia della Comunità Europea e costituisce uno strumento illegittimo e incostituzionale di limitazione del diritto del cittadino ad accedere alla giustizia civile.

. Se vuoi scaricare il comunicato stampa del 9 febbraio 2011, clicca QUI.


6. 16 FEBBRAIO 2011 - Previsto lo slittamento parziale dell’obbligatorietà della mediazione obbligatoria - Critiche dell'OUA

In data 16 febbraio 2011, il Governo ha incassato la fiducia al Senato, posta sul maxiemendamento al decreto “Milleproroghe”, con 158 sì, 136 no e 4 astenuti.
Nel testo approvato dal Senato viene prevista la proroga di un anno dell'entrata in vigore della “mediazione obbligatoria” nelle controversie civili e commerciali che slitta dal 20 marzo 2011 al 20 marzo 2012.
Il rinvio è limitato alle cause condominiali e a quelle per incidenti stradali causati dalla circolazione di veicoli e natanti.
Così stabilisce l'art. 2, comma 16-decies:
“Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”.


Per L’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana) la mediazione obbligatoria è incostituzionale

L’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana) di nuovo critica duramente la scelta di inserire nel maxiemendamento il parziale e insufficiente slittamento dell’obbligatorietà della media-conciliazione per sole due materie schierandosi per uno slittamento ad un anno per tutte le materie e ritenendo che l’obbligatorietà della media-conciliazione è incostituzionale ed impedisce il libero accesso alla giustizia.

Il presidente dell’OUA, Maurizio de Tilla, ha diffuso un documento in cui elenca i molteplici motivi per cui è necessario, e doveroso, far slittare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediaconciliazione in attesa delle dovute modifiche.
De Tilla, però, insiste, e forte delle decine di delibere inviate al Ministro Alfano in queste ore dagli ordini degli avvocati di tutta Italia e dalle associazioni forensi ribadisce che il sistema di media-conciliazione obbligatoria così come concepito è incostituzionale e limita il diritto dei cittadini ad una giustizia civile giusta ed efficiente.
«La obbligatorietà della mediaconciliazione – spiega - viola la Costituzione, tanto più perché collegata alla mancata previsione di necessità dell’assistenza dell’avvocato. Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante – in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea – aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione dì procedibilità della domanda giudiziaria.
Con l’art. 5 del d.lgs. 28/10 il Governo, invece, ha introdotto entrambi, obbligatorietà e improcedibilità, arrogandosi un potere che non gli era stato conferito
».

. Se vuoi scaricare il comunicato stampa del 14 febbraio 2011 riportante il documento integrale dell'OUA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il comunicato stampa del 15 febbraio 2011, clicca QUI.


7. 26 FEBBRAIO 2011 - Al via la mediazione obbligatoria - Previsto uno slittamento di un anno per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

Come stabilito dall'articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", dal 21 marzo 2011 (essendo il 20 marzo domenica) il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie, quali: locazione, affitto d’azienda, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tale termine viene prorogato di un anno (20 marzo 2012) per effetto del disposto di cui all’art. 2, comma 16-decies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. “decreto milleproroghe”).

Nulla di fatto, quindi, in merito alla richiesta di sospensiva avanzata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) attraverso il ricorso al TAR Lazio il quale ha preso momentaneamente tempo in attesa di pronunciarsi.
La decisione che dovranno prendere i giudici della prima sezione non ci sarà probabilmente prima di fine marzo in quanto molto complessa: sono state sollevate infatti questioni di legittimità costituzionale in merito agli articoli 5 e 16 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.


8. 4 APRILE 2011 - Arrivano i primi chiarimenti dal Ministero della Giustizia

A meno di un mese dall'entrata in vigore della conciliazione obbligatoria, il Ministero della giustizia con la Circolare 4 aprile 2011 della Direzione della giustizia civile, ha fornito i primi chiarimenti relativi al regolamento di procedura ed ai requisiti dei mediatori.

1. Conclusione del procedimento di mediazione

Nella circolare viene evidenziato che non si ritiene corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del D.Lgs. n. 28/2010.

La Circolare ricorda inoltre che il mediatore:
- può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
- deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio;
- potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore
.
Per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.

2. Requisiti dei mediatori

Nel contempo sono stati forniti alcuni chiarimenti circa il possesso dei requisiti per ottenere l'inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione.
I requisiti di qualificazione dei mediatori di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), b), e c) del D.M. n. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione.
La Direzione Generale della Giustizia Civile ha così responsabilizzato chi intende ottenere l’inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione.
Il mediatore dovrà indicare, oltre ai propri dati personali, la sussistenza dei requisiti idonei per l’inserimento negli elenchi di un organismo di mediazione:
- titolo di studio posseduto;
- iscrizione a un ordine o collegio professionale;
- esperienza nella meteria dei rapporti di consumo;
- il corso di formazione frequentato presso un ente abilitato ai sensi dell’art. 18 del D.M. n. 180/2010, specificando la durata del corso e la valutazione finale
.
Inoltre, negli allegati 1) 2) e 3) il mediatore assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un numero di organismi non superiore a cinque.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


9. 2 MAGGIO 2011 - L'OUA impugna anche la Circolare del Ministro della Giustizia sui requisiti dei mediatori

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA), insieme a diversi Ordini, Associazioni forensi e singoli avvocati, ha impugnato la circolare del Ministero della Giustizia su: “Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori” del 4 aprile 2011.
L’impugnazione è stata presentata dagli avvocati Giorgio Orsoni e Maria Grazia Romeo.
Per il presidente dell’OUA, Maurizio de Tilla «la circolare prosegue con l’impianto del regolamento attuativo e acuisce i profili di incostituzionalità del decreto legislativo, perché non consente di individuare criteri di qualità per la formazione dei mediatori e requisiti idonei di competenze, nonché perché si prevede che il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale».

. Se vuoi leggere il comunicato stampa, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo dell'impugnazione, clicca QUI.


10. 12 APRILE 2011 - Il Tar Lazio manda la mediazione alla Corte Costituzionale

Il Tar Lazio - Prima sezione, con ordinanza del 12 aprile 2011, n. 3202, ha deciso di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione dell’eccesso di delega in cui sarebbe incorso l’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, avendo configurato l’istituto della mediazione “quale fase pre-processuale obbligatoria”.
In particolare, “Il Collegio non rinviene nella legge delega alcun elemento che consenta di ritenere che la regolazione della materia andasse effettuata nei sensi prescelti dall’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010. Laddove indubitabilmente è ascrivibile all’art. 60 della l. 60/09 la scelta di ampliare il ricorso alla mediazione nelle controversie interne in ambito civile e commerciale, nessuno dei criteri e principi direttivi previsti e nessuna altra disposizione dell’articolo espressamente assume l’intento deflattivo del contenzioso giurisdizionale o configura l’istituto della mediazione quale fase pre-processuale obbligatoria".

- Si riporta il testo dell'ordinanza:
. TAR LAZIO - Ordinanza del 12 aprile 2011, n. 3202.


11. 3 MAGGIO 2011 - Garante privacy interviene sul trattamento dati personali

Il Garante privacy, con due deliberazioni del 21 aprile 2011 - nn. 161 e 162 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011), è intervenuto sulla disciplina del trattamento dei dati personali delle parti interessate e dei soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione.

Con un provvedimento e due autorizzazioni "ad hoc" il Garante privacy ha semplificato procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.
L'intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).
Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.).
Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.

Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati.
La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.
La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.

. Se vuoi scaricare il testo del provvedimento del 21 aprile 2011, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della PRIMA autorizzazione, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della SECONDA autorizzazione, clicca QUI.


12. 7 MAGGIO 2011 - Alfano incontra presidenti ordini avvocati Milano, Roma e Palermo

Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ha incontrato, in data 7 maggio 2011, i presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, di Roma, Antonio Conte, e di Palermo, Enrico Sanseverino.
Al centro dell’incontro, la possibile apertura di un tavolo che affronti, con l’avvocatura, le questioni legate all’introduzione della mediazione civile.
Nell’occasione, si è deciso di convocare, martedì 10 maggio prossimo, alle ore 21, presso la sede del Ministero della Giustizia, un tavolo programmatico, allargato anche ad altri partecipanti, nel quale saranno discusse le possibili soluzioni ai problemi sollevati da una parte dell’avvocatura e relativi all’applicazione dell’innovativo strumento della mediazione civile.


13. 13 GIUGNO 2011 - Nuova Circolare del Ministro della Giustizia sui requisiti dei mediatori

Il Ministero della Giustizia ha emanato la Circolare del 13 giugno 2011 sulla ”Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull’applicabilità della disciplina del silenzio assenso”.
I contenuti della circolare verranno esposti più avanti.


14. 9 GIUGNO 2011 - Decisione del Consiglio di Stato sulle modifiche al regolamento approvato con D.M. 180/2010

Il Consiglio di Stato, con il Parere dl 9 giugno 2011, n. 2011/2228, ha espresso parere favorevole sulle modifiche al regolamento concernente “Criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori”.
Si tratta del decreto del Ministero della Giustizia, n. 180 del 18 ottobre 2010, che aveva applicato l’articolo 16 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e che ora il Ministro della Giustizia sta cercando di modificare, per venire incontro alle richieste dell’Avvocatura.
Il Consiglio di Stato dà atto che “sul complesso della disciplina della mediazione il Tar del Lazio ha sollevato questione di costituzionalità sugli articoli 5, comma 1 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con riferimento agli articoli 24 e 77 della Cost.” … ma “ciò non incide sulla legittimità delle modifiche regolamentari in esame”.
In particolare, “lo schema di regolamento in esame, nelle more del giudizio di costituzionalità, si propone intanto di intervenire con l’intento di irrobustire la professionalità del mediatore”.
Il nuovo regolamento, osserva il Consiglio di Stato:
1) incrementa il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione, così da consentirne l’effettività;
2) incrementa l’aggiornamento formativo biennale dei mediatori;
3) incrementa le facoltà regolamentari degli organismi di mediazione, così da consentirne l’idonea completezza, in specie imponendo ai predetti regolamenti criteri predeterminati per l’assegnazione degli affari di mediazione, che siano rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia della laurea in ipotesi posseduta;
4) risolve alcune criticità della disciplina delle indennità in specie contenendone i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumaciale;
5) proroga i termini per l’adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa.

- Si riporta il testo del Parere:
. Consiglio di Stato - Parere del 9 giugno 2011, n. 2228 - Ministero della giustizia - Ufficio legislativo. Criteri e modalità di iscrizione, registro organismi di mediazione, elenco formatori per la mediazione, indennità spettanti agli organismi. modifiche dm 180/2010.


15. 19 LUGLIO 2011 - In arrivo un decreto di modifica al D.M. n. 180/2010

Dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato del 9 giugno 2011, n. 2228 sulle modifiche al regolamento approvato con D.M. n. 180/2010, concernente “Criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori”, sta per arrivare il nuovo regolamento sulla mediazione.
Si tratta del decreto del Ministero della Giustizia, adottato in applicazione dell’articolo 16 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che modifica il precedente D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.
Con tale decreto si prova a venire incontro alle richieste dell’Avvocatura, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità (sollevato dal Tar Lazio sugli articoli 5, comma 1 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010).
Il nuovo regolamento si propone di intervenire con l’espresso intento di irrobustire la professionalità del mediatore.

- Si riporta il testo della bozza di decreto:
. Ministero della Giustizia e Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.


16. 24 AGOSTO 2011 - Mediaconciliazione – Nuova questione di legittimità sollevata dal Giudice dei Pace di Parma

Con Ordinanza n. 271 depositata lo scorso 1° agosto 2011, il Giudice di pace di Parma ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’attrice con riferimento agli articoli 5 e 16 del D. Lgs. n. 28/2010 sulla conciliazione obbligatoria, per asserita violazione degli articoli 24 e 77 della Costituzione.
Nel dettaglio, gli articoli impugnati riguardano, rispettivamente, l’obbligo del previo esperimento di mediazione come condizione di procedibilità e l’abilitazione a costituire organismi di mediazione degli enti pubblici e privati.

Il Giudice di Pace di Parma ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010:
1) primo periodo, che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione;
2) secondo periodo, che prevede che detto esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
3) terzo periodo, che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Lo stesso Giudice di Pace ha poi dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D. Lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati su istanza della parte interessata a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà ed efficienza.


17. 25 AGOSTO 2011 - Sulla Gazzetta l’atteso decreto di modifica al D.M. n. 180/2010

A circa dieci mesi dalla pubblicazione del D.M. 180/2010, è stato emanato un regolamento correttivo di quest’ultimo.
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il decreto 6 luglio 2011, n. 145, recante “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.
Il testo di tale decreto, che è entrato in vigore il 26 agosto 2011, viene riportato nell'Appendice normativa.

Il contenuto del Regolamento, il cui contenuto è noto da tempo, interviene a correggere alcune criticità applicative della normativa sulla mediazione finalizzata alla conciliazione emerse nei suoi primi passaggi applicativi.
In particolare, si interviene sui requisiti per i mediatori, rendendoli più stringenti, sul procedimento di mediazione, in particolare quello contumaciale e, infine, sulle tariffe, modulate al ribasso.
Le modifiche al Regolamento n. 180/2010, tuttavia, intervengono nelle more dell’attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lazio con l’Ordinanza n. 3202 del 12 aprile 2011, cui si è recentemente aggiunta l’Ordinanza del Giudice di Pace di Parma dell’ 1° agosto 2011 n. 271.


17.1. Requisiti di qualificazione dei mediatori
In merito ai requisiti di qualificazione dei mediatori, è ora previsto il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, nonchè la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti (art. 2).
Dunque, viene stabilito l'obbligo per i mediatori, nell’arco di un biennio, di seguire come uditori 20 mediazioni presso un organismo diverso da quello di appartenenza (che si aggiunge alle 18 ore di aggiornamento teorico presso il proprio organismo, già prescritte).

17.2. Procedura di mediazione
Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore (art. 3, comma 1, lett. a)).
Quanto ai criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione, questi devono essere predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta (art. 3, comma 1, lett. b)).

17.3. Tirocinio dei mediatori
L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito (art. 4).

17.4. Nuovi criteri di determinazione dell'indennità
L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al decreto è così aggiornato:
- nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 180/2010 (controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti;
- quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento deve essere ridotto a o quaranta il primo scaglione e ad o cinquanta tutti gli altri scaglioni;
- qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, o al limite di euro 250.000lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 180/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto, sono derogabili (art. 5).


18. 20 DICEMBRE 2011 - Mediaconciliazione – Il TAR del Lazio non sospende l'efficacia del regolamento - La sorte della conciliazione torna nelle mani della Corte Costituzionale

Il Tar Lazio, infatti, con l'Ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4911 e l'Ordinanza 20 dicembre 2011, n. 4909, ha rigettato la sospensione dell'efficacia del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e del successivo D.M. 6 luglio 2011, n. 145.
Secondo i giudici non sussisteva un danno grave e irreparabile ai fini della concessione della richiesta misura cautelare.
Si ricorda che i ricorsi erano stati presentati dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, che lamentava le numerose incongruenze e le presunte incongruità cui darebbe luogo la nuova normativa, contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo Economico.

La sorte della conciliazione obbligatoria torna dunque ad essere rimessa nelle mani della Corte Costituzionale e, quando sarà, in quelle della Corte di Giustizia europea.
Davanti ai giudici costituzionali è, infatti, pendente il giudizio sulla legittimità di alcuni aspetti fondamentali della mediazione obbligatoria.
Il Tar Lazio ha, infatti, rinviato alla Consulta la questione di legittimità su degli aspetti chiave della normativa: vengono infatti censurati la previsione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità, e l’affidamento a enti pubblici e privati della costituzione di organismi di mediazione. Sotto esame finisce anche la corrispondenza tra le misure del decreto legislativo e quelle stabilite dalla delega contenute nella legge n. 69 del 2009 (art. 60).
Al vaglio della Corte Costituzionale è dunque l’impianto stesso della conciliazione imposta dal legislatore come passaggio obbligatorio prima del processo.


19. 20 DICEMBRE 2011 - Mediaconciliazione – Pubblicata dal Ministero della Giustizia una circolare interpretativa del decreto n. 145/2011

E’ stata pubblicata, sul sito del Ministero della Giustizia, una circolare interpretativa delle misure correttive alla disciplina della mediazione che erano state introdotte con il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.145, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180.
Con la Circolare 20 dicembre 2011, a firma del Direttore Generale della Giustizia Civile Maria Teresa Saragnano, vengono forniti chiarimenti in materia di mediazione e nello specifico oggetto di intervento sono state l’attività di vigilanza, il tirocinio assistito, i criteri di assegnazione degli affari di mediazione, la chiusura del procedimento e le indennità del servizio.
In merito all’attività di vigilanza è stato esplicitato che il Ministero stesso esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva, verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti, che successiva, verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione.
Con riferimento al tirocinio assistito è stato precisato che l’obbligo del tirocinio assistito riguarda evidentemente solo i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito comporta la solo presenza del tirocinante senza compimento da parte sua di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento.
Viene ritenuta valida anche la sola presenza ad una singola fase del procedimento di mediazione, ovvero, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione.
Il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni due anni.
Nessuna limitazione viene posta agli organismi per la determinazione del numero dei mediatori tirocinanti che possono essere presenti alle singole procedure, organismi a cui è lasciata ampia discrezione nel determinare a quale procedure dare accesso ai mediatori tirocinanti.
In relazione ai criteri di assegnazione delle mediazione, i regolamenti dei singoli organismi potranno indicare i criteri di designazione. Tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, vale a dire acquisiscono particolare valore le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercita.
Altro chiarimento fornito è quello relativo alla chiusura dei procedimenti di mediazione obbligatoria nei quali la parte chiamata in mediazione non aderisce.
Al riguardo, il Ministero ritiene essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione.
Per quanto attiene alle indennità la circolare afferma che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva, le quali, al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, devono essere corrisposte.
Ne consegue che oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’articolo16, commi 3 e seguenti del D.M. n.180/2010, come modificati dall’articolo 5 del D.M. n. 145/2011.
Oltre alla suddetta indennità complessiva, il Ministero sostiene che debbano essere corrisposte all’organismo di mediazione le spese vive, purché documentate dall’organismo di mediazione.
Infine, in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del TU di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso, né nei confronti della parte, né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


20. 23 DICEMBRE 2011 - Mediaconciliazione – Pubblicato il D.L. n. 212/2011 - Previste modifiche al D. Lgs. n. 28/2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011, il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".
Con l'articolo 12 vengono apportate modifiche agli articolo 5 e 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Con l'aggiunta del comma 6-bis all'articolo 5 viene chiesto ai capi degli uffici giudiziari di dare maggior impulso alla mediazione delegata, nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato, comunicando anche gli esiti al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia.
Viene inoltre stabilito che la sanzione, (pari al valore del contributo unificato) alla parte contumace che non si sia presentata al tentativo di conciliazione, venga inflitta alla prima udienza di comparizione nel successivo processo e non al termine, con la sentenza che definisce la lite.
Il testo del decreto legge viene riportato nell'Appendice normativa.

Con tale provvedimento viene, inoltre, introdotta nell’ordinamento italiano una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento destinata ai soggetti privati (consumatori) ed ai piccoli imprenditori non rientranti nella disciplina fallimentare.
Tale procedura permette di predisporre una accordo di adempimento delle obbligazioni senza che il nuovo strumento abbia valenza concorsuale né, quindi, alcuna efficacia obbligatoria nei confronti dei soggetti che non partecipino all’accordo.

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21. 24 OTTOBRE 2012 - La Corte Costituzionale boccia la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali

La Corte costituzionale - si legge in un scarno comunicato stampa diffuso dalla Consulta il 24 ottobre 2012 - ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione».
Le motivazioni, secondo quanto riferito dall’ufficio stampa, saranno pubblicate nelle prossime settimane.

Ad essere investito dall’incostituzionalità è l’art. 5, comma 1°, primo, secondo e terzo periodo del D.Lgs. n. 28/2010, laddove si afferma che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione“.
Ma non solo. Sotto la scure della Corte Costituzionale va a finire anche l’esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ovviamente, a cascata rimarranno coinvolte anche le altre disposizione che facevano rinvio all’art. 5, comma 1, come ad esempio quella di cui all’art. 8, comma 5, seconda parte, il quale prevede che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Contrastanti i giudizi!
Secondo alcuni, questa decisione della Corte Costituzionale è solo provvisoria e presto, nel giro di pochi mesi, verrà riproposta mediante un decreto legislativo approntato per il caso specifico.
Secondo altri, invece, la bocciatura della mediazione è semplicemente una mossa di carattere politico perché si stava rivelando efficace, ma inconveniente in quanto scomoda per la categoria degli avvocati.
La speranza è che ci sia appunto un nuovo intervento del legislatore, il più celere possibile, per sanare il provvedimento di incostituzionalità e per far sì che venga ripristinata.

Ma quali sono gli effetti immediata della declaratoria di illegittimità?
L’art. 136 della Costituzione sancisce che ”Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione“.
Quindi il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione, cesserà di avere efficacia già all’indomani della pubblicazione della sentenza della Consulta.
Rimangono in piedi le altre forme di mediazione: facoltativa, delegata e contrattuale.


22. 12 NOVEMBRE 2012 - Le prime indicazioni del Ministero della Giustizia sugli effetti della sentenza della Consulta

Il Ministero della Giustizia ha emanato la circolare 12 novembre 2012 recante le prime indicazioni a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010.
Innanzitutto, il Ministero richiama l’attenzione sulla circostanza che, allo stato, la sentenza non è ancora stata pubblicata e, quindi, «chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale» potranno essere date, ovviamente e condivisibilmente soltanto dopo la lettura della motivazione della sentenza.

In questo contesto, il Ministero fornisce due specifiche indicazioni:
a) Gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
• art.7 , comma 5 lett.d);
• art.16, comma 4 lett. d);
• art. 16, comma 9, ultimo periodo.
b) Per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

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23. 6 DICEMBRE 2012 - Mediazione obbligatoria incostituzionale - Pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale

Pubblicata la sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

La sentenza, per spiegare i suoi effetti, dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale Corte Costituzionale. Solo da quel momento potrà dirsi abrogata dal nostro ordinamento la mediazione obbligatoria nella materia civile e commerciale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nonché di tutte le altre disposizioni dichiarate incostituzionali in via consequenziale.

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24. 12 DICEMBRE 2012 - La sentenza sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 49 del 12 dicembre 2012, la sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

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25. 21 GIUGNO 2013 - Pubblicato il D.L. n. 69/2013 - Torna la mediazione obbligatoria

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 (Supp. Ord. n. 50), il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
Una delle novità più importanti riguarda la giustizia civile con il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense (art. 84).

Il provvedimento era atteso dallo scorso dicembre quando la Corte Costituzionale aveva spazzato via l’istituto della mediazione obbligatoria (Sentenza 6 dicembre 2012, n. 272).
L’obbligo di ricorrere alla mediazione civile per risolvere le controversie riguardanti i diritti disponibili con un più rapido accordo tra le parti attraverso l’intervento di un mediatore professionista è stato voluto fortemente dal ministro per la Giustizia, Annamaria Cancellieri.
L'obiettivo è quello di fornire una risposta adeguata e efficace all’enorme arretrato della giustizia civile che scoraggia gli investitori esteri a rischiare con il proprio capitale in Italia.
Dopo mesi di sospensione dell’istituto, per via della decisione della Corte di Cassazione, del 24 ottobre 2012, di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’obbligatorietà della mediazione civile per eccesso di delega del precedente Governo Berlusconi, il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 subirà alcune interessanti modifiche.
La revisione della normativa sulla mediazione, con il ripristino dell’obbligatorietà rappresenta, secondo quanto sottolineato dalla Cancellieri, “una terapia d’urto per rispondere alla impellente necessità di ridurre gli arretrati nei tribunali e tagliare oltre un milione e 200 mila pratiche arretrate in cinque anni”.

Rispetto al vecchio assetto della conciliazione, sono 8 i punti di novità che la relazione tecnica al decreto indica come qualificanti e, in gran parte, si sottolinea, in adesione alle richieste dell'avvocatura. Nel dettaglio:
1) esclusione delle liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (le altre materie, dal condominio alle successioni sono confermate);
2) introduzione della mediazione prescritta dal giudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante e sempre nell'area generale dei diritti disponibili;
3) integrale gratuità della mediazione, anche nel caso del punto precedente, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4) previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione;
5) forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare;
6) limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, invece di 4, trascorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;
7) previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale, l'accordo concluso davanti al mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;
8) riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori
.
In particolare, sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice civile, alla prima udienza o sino al termine dell'istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa.
Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.


26. 20 AGOSTO 2013 - Pubblicata la L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013 - Dal 21 settembre 2013 torna la mediazione obbligatoria

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

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Le novità in materia di mediazione civile e commerciale

L'articolo 84 apporta rilevanti modifiche al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di di mediazione civile e commerciale.
Nell'Appendice normativa viene riportato il testo aggiornato di tale decreto.

Dal 21 settembre 2013 (decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. n. 98/2013 avvenuta il 20 agosto 2013) torna ad operare l’obbligatorietà del tentativo di mediazione civile e commerciale nelle materie indicate dal nuovo comma 1-bis, dell'art. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come introdotto dall'art. 84 della L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del Fare").
A distanza di soli 6 mesi dalla pubblicazione della nota sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega del regime obbligatorio della mediazione (Sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012), eliminando con ciò il fulcro della riforma dell’istituto introdotta nel 2010, il Governo ha deciso di ripristinarlo prevedendone la reintroduzione.
L’obbligatorietà è stata confermata per tutte le materie elencate nel D.Lgs. n. 28/2010, ad eccezione di quella relativa alla responsabilità per danni da circolazione stradale. Pertanto dal 21 settembre 2013 - per un periodo sperimentale di quattro anni - prima di esercitare l’azione giudiziaria, dovrà essere obbligatoriamente esperito il tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In sintesi, riportiamo di seguito le principali novità che in tutte le ipotesi di mediazione obbligatoria riguarderanno le procedure di mediazione:
1) la mediazione aveva prima una durata massima di 4 mesi, mentre oggi se ne prevede una durata più ridotta, massimo tre mesi, con la fissazione di un primo incontro non oltre i 30 giorni dal deposito della domanda.
2) La domanda di mediazione dovrà essere depositata presso un organismo del luogo del giudice competente a esaminare l’eventuale successiva controversia. E’ stato quindi introdotto un criterio di competenza territoriale che mira a impedire per esempio a un’impresa di chiamare in mediazione un consumatore presso un organismo la cui sede sia molto lontana dalla residenza del consumatore stesso per rendergli difficile o impossibile la partecipazione.
3) Il primo incontro di mediazione assume una rilevanza peculiare, perché le parti, assistite dai propri legali, potranno stabilire se continuare o meno nella procedura di mediazione. Se insieme al mediatore le parti verificheranno che non ci sono i presupposti per proseguire, la mediazione sarà chiusa senza costi per i partecipanti, (tranne che le spese di avvio, euro 40,00 + IVA).
4) Raggiunto l’accordo, le parti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo il verbale di mediazione ma i legali delle parti potranno attestare loro stessi che l’accordo raggiunto non è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, consentendo alle parti di ottenere subito l’esecutività dell’accordo stesso.
5) Sono state inoltre reintrodotte le norme relative al gratuito patrocinio per i casi di mediazione obbligatoria e le sanzioni processuali relative alla mancata presentazione del chiamato in mediazione all’incontro.

Per le mediazioni volontarie, ovvero per le mediazioni che hanno un oggetto diverso da quelli indicati dall’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010 è sicuramente prevista una durata inferiore alla precedente, cioè tre mesi e non più quattro, nonché la necessità di deposito presso un organismo del luogo del giudice competente a decidere l’eventuale controversia, mentre non è chiaro se le parti debbano presentarsi assistite da un avvocato di fiducia.
Si applicherà invece anche alla mediazione volontaria la norma più favorevole che prevede il primo incontro di programmazione senza spese per le parti (tranne che le spese di avvio di euro 40,00 + IVA).

Rimangono invariati i benefici fiscali già precedentemente accordati all’istituto: l’esenzione dall’imposta di registro fino al limite di euro 50.000,00 per i verbali di accordo e il credito di imposta per le parti che hanno sostenuto le spese di mediazione.

Ecco nel dettaglio le modifiche apportate al D.Lgs. n. 28/2010 dall'art. 84 della L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia".

Nozione di mediazione
E' intesa come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, comma 1, lett. a).

Modalità procedimento
Avviene tramite il deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Se dovessero insorgere più domande in merito alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda (art. 4, comma 1).

Diritti di informazione dell'assistito
Spetterà all'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, il compito di informare l'assistito, chiaramente e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali, oltreché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La violazione degli obblighi di informazione, comporterà l'annullamento del contratto tra i due soggetti.
Tali informazioni saranno contenute in un documento che verrà sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. In caso di mancata allegazione del documento, il giudice, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione (art. 4, comma 3).

Tempo della domanda
Verrà calcolato in base alla data del deposito dell'istanza (art. 4, comma 1, ultimo periodo).

Condizioni di procedibilità
Chi intende esercitare in giudizio l'azione adesso è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento con l'assistenza dell'avvocato.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per questa disposizione è stabilito che il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore.
Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione (art. 5, comma 1-bis).

Improcedibilità
Dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (art. 5, comma 1-bis).

Poteri del giudice
Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (art. 5, comma 2).
Inoltre, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo (art. 5, comma 2-bis).

Mancato esperimento del tentativo
Se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi.
La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1.
In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto (art. 5, comma 5).

Procedimento
Il procedimento di mediazione deve avere una durata non superiore a tre mesi (art. 6, comma 1).
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta (prima era quindici) giorni dal deposito della domanda (art. 8, comma 1).

Assistenza dell'avvocato
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento (art. 8, comma 1).

Assenza della parte
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis).

Efficacia esecutiva ed esecuzione
Cambia la formulazione dell'efficacia dell'accordo, soprattutto riguardo alla presenza degli avvocati, infatti l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato. Inoltre gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (art. 12, comma 1).

Spese processuali
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente (art. 13).

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del Codice deontologico forense (art. 16, comma 4.bis).


27. 27 NOVEMBRE 2013 - Dal Ministero della Giustizia i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla L. n. 98/2013

Con la circolare 27 novembre 2013, Prot.168322, il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alla prima attuazione delle norme introdotte con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha introdotto alcune modifiche al testo del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Tenuto conto delle novità introdotte, dei quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza applicativa che sono stati posti all’attenzione degli uffici ministeriali, il ministro della giustizia ha ritenuto necessario fornire le linee interpretative e direttive in tema di:
• obbligatorietà della mediazione, anche nella nuova forma di mediazione disposta dal giudice;
• riflessi in materia di spese;
• competenza territoriale;
• ruolo degli avvocati;
• principi deontologici per gli organismi di mediazione.

La circolare segue la direttiva del ministro della giustizia del 5 novembre 2013 sulla rigorosa vigilanza da parte del ministero sugli organismi di mediazione.
Con tale direttiva il Ministro della Giustizia sottolinea nuovamente l’importanza strategica della mediazione nell’ambito della politica del Governo volta a incrementare l’efficienza del sistema giudiziario così contribuendo a restituire un’immagine di affidabilità internazionale del nostro Paese.
Ma per raggiungere l’obiettivo è necessario – scrive il Ministro – che l’istituto della mediazione non rappresenti «un vuoto e oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice».
E per evitare questo occorre agire almeno su due fronti.
Il primo è quello della qualità del servizio e, in particolare sulla preparazione professionale dei mediatori, che da sempre rappresenta uno dei temi più discussi in materia di mediazione civile e commerciale, nonché sull’effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti.
A tal fine il Ministero dovrà vigilare «allo scopo di impedire […] la costituzione di gruppi di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altro».
Il secondo fronte di intervento sarà quello relativo ai costi che, secondo la direttiva, rappresenta un «profilo che appare oltremodo necessario nell’attuale difficile momento economico in cui versa il Paese».

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28. 18 SETTEMBRE 2014 - Circolare del Ministero della Giustizia sulla informatizzazione del registro

A decorrere dal 3 novembre 2014, le domande di iscrizione degli organismi di mediazione ed enti di formazione dovranno essere presentate solo in modalità telematiche.
Questo è quanto è stato comunicato dal Ministero della Giustizia con Circolare del 18 settembre 2014.
Al fine di dare attuazione all’art. 3, comma 5, del D.M. 18 ottobre 2010, nel quale si prevede che la gestione del registro avvenga con modalità informatiche, e dell’art. 5, del medesimo decreto, nel quale si prevede che la domanda di iscrizione e i relativi allegati vengano trasmessi al Ministero anche in via telematica, è stato, infatti, realizzato un sistema informatico che comporterà l’utilizzo della modalità informatica anche per quanto riguarda la richiesta di nuova iscrizione di un organismo di mediazione o di un ente di formazione, ovvero di modifica dei dati già trasmessi.
Considerato che in una prima fase temporanea viene prevista la coesistenza dei due sistemi (cartaceo e digitale), la circolare ha fornito alcune direttive, che riguardano:
a) la presentazione di nuove domande di iscrizione;
b) la richiesta di modifiche da parte di un organismo e gli enti già iscritti nel registro e nell’elenco;
c) gli adempimenti per tutti gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti alla data del 2 novembre 2014.
A far data dal 1° marzo 2015, nella pagina web del sito del Ministero della Giustizia, alla voce Registro organismi di Mediazione ed Elenco enti di formazione, saranno presenti i soli organismi che avranno provveduto ad inoltrare all’amministrazione tutti i dati mediante il sistema informatico.
La trasmigrazione dei dati su tale sistema comporterà la visualizzazione di un nuovo registro e di un nuovo elenco che si andranno a popolare via via che gli organismi e gli enti si iscriveranno.

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29. 23 SETTEMBRE 2014 - D.M. n. 139/2014 - Nuove modifiche al D.M. n. 180/2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014, il DECRETO 4 agosto 2014, n. 139, recante “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.
Il decreto, in vigore dal 24 settembre 2014, si compone di dieci articoli, diretti a modificare o integrare le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010.
L’articolo 2 reca modifiche all’articolo 4, comma 2, lett. a) del decreto, definendo quale requisito di capacità finanziaria della società richiedente l’iscrizione nel registro, di un capitale pari ad almeno euro 10.000, in luogo della generica formulazione contenuta nel precedente decreto.

L’articolo 3 incide sull’articolo 8, aggiungendo un ulteriore comma in ordine alla previsione di un obbligo di comunicazione trimestrale al Ministero dei dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.

L’articolo 4 incide sull'art. 10 ed è inteso a rafforzare l’obbligo di comunicazione dei dati imposto dall’articolo 8.
Per l'organismo iscritto viene previsto l’obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi all’attività di mediazione svolta.
Prevista la sospensione, da parte del responsabile, per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunica i dati statistici e la cancellazione dal registro se l'organismo non invia i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.

L’articolo 5 interviene sull’articolo 11 nell’ottica di una intensificazione dell’attività di monitoraggio da parte del Ministero. Il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione, svolti presso gli organismi medesimi da parte del Ministero, sarà effettuato non più annualmente ma ogni sei mesi.

L’articolo 6 integra l’articolo 14 mediante l’introduzione dell’articolo 14 bis, definendo le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi.
Con l’aggiunta di questo nuovo articolo il mediatore non potrà essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso il quale è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo.
Egualmente il mediatore non potrà assume tale funzione qualora abbia in corso o abbia avuto rapporti professionali con una delle parti negli ultimi due anni, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza delle ipotesi di cui all’articolo 815, comma 1, nn. da 2 a 6, del codice di procedura civile.
Infine, chi ha svolto l’incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non dopo che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

L’articolo 7 modifica l’articolo 16, comma 2, introducendo un aumento delle spese di avvio per le controversie di valore superiore a 250.000 euro, chiarendo nel contempo che le stesse sono dovute da ciascuna delle parti, per lo svolgimento del primo incontro, anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo.
Per cui, per dette controversie, ciascuna parte sarà tenuta a versare 80 euro + IVA anzichè le attuali 40 euro + IVA.

L’articolo 8 introduce anche per gli enti di formazione una modifica analoga a quella prevista per gli organismi di mediazione quanto al requisito della capacità finanziaria.

L’articolo 9 reca disposizioni in ordine alla fase transitoria.
In primo luogo, il nuovo decreto fissa un periodo di 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto perché gli organismi di mediazione e gli enti di formazione che non ne fossero in possesso possano avere il tempo per adeguarsi al nuovo requisito della capacità finanziaria. Si dispone, infatti, che la società richiedente l’iscrizione nel registro sia dotata di un capitale pari ad almeno euro diecimila (attualmente, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata che può essere costituita anche con un euro).
L’integrazione relativa ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del D.M. n. 180/2010 è prevista a pena di cancellazione rispettivamente dal registro o dall’elenco ministeriale.
La seconda norma transitoria prevede che entro il termine di un anno i mediatori non in regola con l’obbligo del “tirocinio assistito”, quale obbligo di aggiornamento biennale, potranno completarlo mantenendo così l’iscrizione nell’elenco.

L’articolo 10 stabilisce la data di entrata in vigore del decreto; 24 settembre 2014.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


30. 28 GENNAIO 2015 - TAR LAZIO - Mediazione obbligatoria: primo incontro gratuito se non si aderisce

Con la Sentenza 17 dicembre 2014 – 23 gennaio 2015, n. 1351 il TAR del Lazio è tornato a pronunciarsi sulla normativa in materia di mediazione civile e commerciale e, in particolare, su alcuni aspetti concernenti le ipotesi in cui è prevista l’obbligatorietà del procedimento di mediazione a pena dell’improcedibilità della domanda giudiziale.
La pronuncia riguarda sia il D.lgs. n. 28 del 2010, sia il D.M. n. 180 del 2010.

Il TAR affronta innanzitutto le censure di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 77 Cost., relative al D.lgs. n. 28 del 2010, così come modificato dall’art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 79, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Tali questioni vengono ritenute infondate alla luce proprio delle rilevanti novità introdotte dalla riforma della mediazione del 2013.

Di contro, i Giudici sottolineano il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 17, comma 5-ter, D.lgs. 28/2010 (relativo alla gratuità del primo incontro laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo) e la disposizione di cui all’art. 16, commi 2 e 9, D.M. 180/2010. I richiamati commi, difatti, prevedono rispettivamente, tra l’altro, che per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 (per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore; oltre alle spese vive documentate) e che le spese di mediazione vanno corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
Sul punto la sentenza in commento sottolinea che “è evidente che entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo”.
Pertanto, il TAR dispone l’annullamento dell’art.16, commi 2 e 9, D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i..
I Giudici confermano anche il sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 16, comma 4-bis D.lgs. 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, lett. b), D.M. n. 180/2010, osservando che quanto previsto dalla disposizione da ultimo richiamata in tema di formazione dei mediatori si profila “palesemente in contrasto con le nuove disposizioni, nella misura in cui è suscettibile di essere applicata in via generale, ovvero anche nei confronti degli avvocati iscritti all'albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui formazione in materia di mediazione viene regolata con precipue disposizioni”.
Pertanto, il TAR dispone l’annullamento dell’art.4, comma 3, lett. b), D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 e s.m.i..

. Se vuoi scaricare il testo della Sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, clicca QUI.


31. 2 FEBBRAIO 2015 - Organismi di mediazione - Il Ministero della Giustizia interviene sulle spese di avvio

Con proprio comunicato stampa, diffuso il 2 febbraio 2015, il Ministero della Giustizia ha reso noto che «a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro.
Gli organismi di mediazione sono invitati ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni»
.

. Se vuoi leggere il comunicato stampa del Ministero della Giustizia, clicca QUI.


32. 6 APRILE 2015 - Al via il Registro informatizzato degli organismi di mediazione e l’Elenco degli Enti di formazione

E’ in via di attuazione il Registro informatizzato degli organismi di mediazione e il nuovo Elenco degli enti di formazione dei mediatori.
A decorrere dal 6 aprile 2015, infatti, solo gli organismi e gli enti che hanno inoltrato i propri dati mediante il sistema informatico, come previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 18 settembre 2014, sono iscritti al nuovo Registro.
Ricordiamo che la circolare 18 settembre 2014 aveva disposto che dal successivo 3 novembre, le domande di iscrizione al Registro degli organismi di mediazione e all'Elenco degli enti di formazione dovevano essere presentate solo in modalità telematica utilizzando il nuovo sistema sviluppato in house dall'amministrazione della giustizia, che di fatto ha rivoluzionato il rapporto enti-amministrazione, semplificato il lavoro nella procedura d'iscrizione di organismi ed enti e la modifica dei dati già trasmessi.
La stessa circolare aveva anche stabilito che a decorrere dal 1° marzo 2015 nella pagina web del sito del Ministero della Giustizia, alla voce Registro organismi di Mediazione ed Elenco enti di formazione, sarebbero stati presenti i soli organismi che avrebbero provveduto ad inoltrare all’amministrazione tutti i dati mediante il sistema informatico.
Tale data è stata successivamente posticipata al 6 aprile 2015.
A decorrere da tale data, sulla pagina web del Ministero della Giustizia, è dunque possibile accedere al Registro degli organismi di mediazione e all’Elenco degli enti di formazione, dove sono presenti i soli organismi che hanno provveduto ad inoltrare i propri dati mediante il sistema informatico.
Il Ministero della Giustizia ha reso noto che attualmente, sono in fase di compilazione 203 domande di organismi di mediazione e 72 di enti di formazione. Sono in lavorazione da parte dell'amministrazione 36 domande di organismi di mediazione e 17 di enti di formazione.
Sono in coda per il controllo e la chiusura della procedura 175 iscrizioni di organismi di mediazione e 84 di enti di formazione.
Infine, sono 227 gli iscritti nel nuovo registro organismi di mediazione e 69 nell'elenco degli enti di formazione.

. Se vuoi accedere al Registro degli organismi di mediazione e all'Elenco degli enti di formazione, clicca QUI.



33. 24 APRILE 2015 - MEDIAZIONE - Il Consiglio di Stato ripristina le spese di avvio

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza del 22 aprile 2015, n. 1694, nel sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.
Pertanto, a decorrere dal 24 aprile 2015, conformemente all'ordinanza del Consiglio di Stato, i Servizi di Conciliazione delle Camere di Commercio chiederanno le spese di avvio e le spese vive documentate per lo svolgimento del primo incontro, anche qualora lo stesso si concluda con esito negativo.

- Si riporta il testo dell'Ordinanza:
. CONSIGLIO DI STATO - Ordinanza del 22 aprile 2015, n. 1694.


34. 1° APRILE 2016 - MEDIAZIONE - Illegittima la norma sulla incompatibilità dei mediatori - Sentenza del TAR del Lazio

Il il TAR Lazio, con la Sentenza del 1° aprile 2016, n. 3989, ha dichiarato l'illegittimità della norme regolamentari con le quali il Ministero della Giustizia aveva introdotto nell'ambito del D.M. n. 180/2010 la contestata norma sulle incompatibilità del mediatore nonché della successiva circolare.
L’imparzialità e terzietà del mediatore sono ritenute necessarie ma legate alla dichiarazione del singolo secondo l’imposizione del regolamento dell’organismo, a pena di procedibilità, e in relazione a quanto già previsto dalla normativa primaria in tal senso.
In tale contesto - si legge nella sentenza - stride la disposizione contestata nella presente sede, di cui all’art. 14 bis, come introdotto dall’art. 6, comma 1, d.m. 4.8.2014, n. 139, che si occupa direttamente dell’incompatibilità e dei conflitti di interesse del singolo mediatore, affermando che: “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.”.

- Si riporta il testo della Sentenza:
. TAR DEL LAZIO - Sentenza n-3989 depositata il 1° aprile 2016.


35. 6 OTTOBRE 2016 - PROCEDIMENTI ARBITRALI - L’assolvimento dell’imposta di bollo grava sulle parti e non sulla Camera di Commercio

L’imposta di bollo sugli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali è dovuta fin dall’origine; il compito, pertanto, non spetta alla Camera di Commercio che li riceve per curare la procedura, ma ai contribuenti che li producono.
Si può pagare tramite contrassegno o con modalità virtuale.
È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 89/E del 6 ottobre 2016, in risposta all’istanza di una Camera di Commercio, che riteneva di essere legittimata a utilizzare l’autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale, già posseduta in rifermento ad altre tipologie di atti lavorati, anche per quelli, ricevuti con modalità telematiche, dei procedimenti arbitrali.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate si fonda su quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, ossia che, per tali documenti, l’imposta è dovuta fin dall’origine (nella misura di 16,00 euro per ogni foglio).
Ne consegue necessariamente che devono provvedervi coloro che formano i documenti (imprese e/o privati), per poi consegnarli o spedirli, non il soggetto che li riceve.
L’attività della Camera di Commercio, infatti, è di mera ricezione documentale e di svolgimento di un servizio simile a quello di una segreteria: ricezione della domanda di arbitrato; invio della stessa alla controparte invitata; cura dei successivi scambi di memorie; assistenza per la gestione delle udienze; invio alle parti del lodo finale emesso dall’organo arbitrale.
Non è dunque la Camera di Commercio a doversi occupare dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma le parti che formano i documenti.
Due le modalità ammesse (articolo 3, D.P.R. n. 642/1972):
tramite contrassegno, versando il corrispondente importo a un intermediario convenzionato e indicando nel documento inviato il relativo codice numerico di 14 cifre (il contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario va conservato almeno per tre anni, termine previsto per l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria);
con modalità virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o altri uffici autorizzati o con versamento in conto corrente postale. Il testo deklla risoluzione viene riportata nei Riferimenti normativi.


IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E
L’ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE


1. IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE SECONDO IL D.M. N. 180/2010

1.1. Formazione e tenuta del Registro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, il decreto 18 ottobre 2010, n. 180, recante "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".
Con l'emanazione di questo decreto prende pienamente il largo il nuovo istituto della mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali. Sono infatti definite le regole che, a partire dal 5 novembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto), disciplinano sia i soggetti chiamati, a vario titolo, ad operare in materia (organismi abilitati alla mediazione ed enti di formazione) che le modalità di svolgimento della mediazione e i criteri per determinare le indennità spettanti per l'attività svolta.
Il nuovo istituto sarà pienamente operativo dal 20 marzo 2011 (data a partire dalla quale scatta l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie).
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa

Il decreto disciplina:
a) l'istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;
e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
- Parte Ia): enti pubblici; - sezione A: elenco dei mediatori;
- sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
- sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

- Parte IIa): enti privati;
- sezione A: elenco dei mediatori;
- sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
- sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
- sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

La gestione del registro avviene con modalità informatiche.
Gli elenchi dei mediatori sono pubblici.


1.2. Requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro

Per l’iscrizione nel Registro devono essere verificati: a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche' la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell'organismo.

Dovranno, inoltre, essere verificati:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
• non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
• non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
• non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
• non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento
;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, Parte Ia), sezione B e Parte IIa), sezione B.

Il possesso dei requisiti di cui sopra, eccetto quello riferito al possesso della polizza assicurativa, che deve essere provato mediante produzione di copia della polizza, puo' essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione.

Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle Camere di Commercio e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, previa:
a) verifica del possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione, per quanto riguarda l’organismo;
b) verifica dei requisiti di qualificazione dei mediatori, di una specifica formazione e dei requisiti di onorabilità, per quanto riguarda i mediatori.

Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione e' sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 28/2010.


1.2.1. I requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro e le novità contenute nella Circolare del 13 giugno 2011

Il Ministero della Giustizia ha emanato la Circolare 13 giugno 2011, a firma del Direttore Generale Maria Teresa Saragnano, sulla ”Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull’applicabilità della disciplina del silenzio assenso”.
La circolare quale chiarisce i requisiti necessari per svolgere l’attività di mediazione e di formazione e fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.

Requisiti di qualificazione
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione, il Ministero chiarisce che i mediatori devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, essere iscritti ad un ordine o collegio professionale.
Viene chiarito che non ha lo stesso valore l’iscrizione presso albi od elenchi (come, ad esempio, i tributaristi e gli iscritti in associazioni non ordinistiche che non sono in possesso di laurea), dal momento che la norma fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.

Maglie più strette per i formatori. Il D.M. n. 180/2010, all'articolo 18, comma 3, lett. a), prevede infatti che gli aspiranti docenti attestino di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); e di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici).
In entrambi i casi, devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere.

Entrando nel dettaglio dei requisiti, la circolare precisa poi che il contributo "deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico – giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura può comportare nonché della piena comprensione della stessa dagli operatori del diritto".
Con riguardo invece all’oggetto della pubblicazione, si chiarisce che debba riguardare "specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie". Implicando, dunque "un necessario momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie".
Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione, deve trattarsi:
a) di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate;
b) di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici.
Mentre non sono valide le pubblicazioni online.

Per quanto concerne l’esperienza sul campo poi "non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore" e cioè "quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia".
In questo senso, chi richiede l’abilitazione "deve specificamente indicare, nell’ambito della modulistica approvata, quale specifica attività di mediazione ha svolto, presso quale organismo, quando, nonché il numero del procedimento".

Stessa procedura anche con riferimento al terzo requisito, quello dell’esperienza didattica: "l’istante non può fare generica indicazione di avere svolto attività di docenza; dovrà, invece, dare specifica indicazione della data del corso tenuto e presso quale ente".
Infine, la circolare precisa che "i formatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di formazione, purché entro sei mesi dalla scadenza dell’entrata in vigore del regolamento, abbiano acquisito i requisiti di aggiornamento di cui all’art.18".

Iscrizione nel registro - Applicabilità del silenzio assenso nei procedimenti di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione
Nella circolare in commento, oltre a quanto previsto in materia di requisiti per lo svolgimento delle attività di mediatore e di formatore, vengono fornite specifiche indicazioni in merito all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso nei procedimenti di iscrizione nel registro da parte degli organismi.
Come noto, l’istituto del silenzio assenso è disciplinato dall'art. 20 della L. n. 241/1990, che prevede la sua applicazione generalizzata ad ogni procedimento amministrativo.
Sulla base di tale disposizione il Ministero della Giustizia ha chiarito che il silenzio assenso si applica anche a qualunque vicenda modificativa dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, che ciascun organismo di mediazione o ente di formazione è tenuto a comunicare alla direzione generale del Ministero della Giustizia.
In particolare, deve essere applicato l’articolo 2 e l’articolo 20 della L. n. 241/1990 secondo cui:
• ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio, le Pubbliche Amministrazioni devono concluderlo con un provvedimento espresso e i procedimenti amministrativi devono concludersi entro 30 giorni, salvo sia previsto un termine diverso;
• il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica il provvedimento di diniego.


1.3. Il procedimento di iscrizione nel Registro

La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo' essere effettuata dal responsabile per una sola volta.
Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
Quando e' scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.


1.4. Il Registro degli affari di mediazione

Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
A norma dell'articolo 2961, primo comma, del Codice Civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.


1.5. Criteri di determinazione dell’indennità

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione dell’indennità, che comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, si deve fari riferimento all’art. 16 del decreto in commento.


1.6. L’ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

1.6.1. Formazione e tenuta dell’Elenco

L'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori e' tenuto presso il Ministero della giustizia.

L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
- Parte Ia): enti pubblici;
• sezione A: elenco dei formatori;
• sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

- Parte IIa): enti privati;
• sezione A: elenco dei formatori;
• sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
• sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche.
Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici.


1.6.2. Requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco

Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
Per l’iscrizione nell’Elenco devono essere verificati:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo. Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica;
g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione;
h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;
i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

Devono, inoltre, essere verificati:
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando:
• per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie;
• per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure;
• per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonche' di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità conformi a quelli fissati dall’art. 13 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Per quanto riguarda il procedimento di iscrizione nell'elenco, la tenuta dello stesso, la sospensione e la cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.


Le materie oggetto dei corsi

I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:
• normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione,
• metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice,
• efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione,
• forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.


1.7. DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie è necessario fari riferimento all’art. 20 del decreto in commento, il quale è entrato in vigore il 5 novembre 2010.


1.8. MODULISTICA

1) Con il Decreto 24 luglio 2006 è stato approvato il modello di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto e il modello di domnada, clicca QUI.


2) Con Provvedimento del 4 novembre 2010 sono stati approvati i nuovi modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione.

. Se vuoi scaricare il testo del provvedimento con i relativi modelli, clicca QUI.


3) Con Nota del 2 febbraio 2011 sono state fornite indicazioni per la compilazione dei modelli di domanda.

. Se vuoi scaricare il testo della nota ministeriale, clicca QUI.


1.9. LA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO E DELL'ELENCO

. Se vuoi consultare il REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE direttamente dal sito del Ministero della Giustizia, clicca QUI.

. Se vuoi consultare l'ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PER MEDIATORI direttamente dal sito del Ministero della Giustizia, clicca QUI.


2. IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE SECONDO IL NUOVO D.M. N. 150/2023

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023, il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, con cui il Ministero della Giustizia disciplina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere.

Tale decreto sostituisce il D.M. 180 del 18 ottobre 2010 (ora abrogato) e costituisce l’attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (cd “Riforma Cartabia”).

Il decreto - in vigore il 15 novembre 2023 - consta di 49 articoli suddivisi nei seguenti sette Capi:
Capo I - Disposizioni generali (artt. 1 – 2)
Capo II - Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la mediazione e requisiti di iscrizione (artt. 3 – 11)
Capo III - Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza (artt. 12 – 22)
Capo IV - I percorsi di formazione (artt. 23 – 27)
Capo V - Indennità, spese e tabelle (artt. 28 – 34)
Capo VI - Sospensione e cancellazione degli iscritti (artt. 35 – 41)
Capo VII - Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali (artt. 42 – 49).

Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:
a) del registro degli organismi;
b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
c) dell'elenco degli enti di formazione;
d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione.

Il decreto disciplina altresì:
a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
d) gli obblighi degli iscritti;
e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori; f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

Sono istituiti presso il Ministero della giustizia:
1) il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e
2) la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution).

La parte prima del registro è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR.

Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità (art. 4), serietà (art. 5) e di efficienza (art. 6).

Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle Camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.
L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo (art. 7).

E' istituito presso il Ministero l'Elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto. La parte prima dell'elenco è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati (art. 10).

L’art. 13 disciplina il procedimento di iscrizione per gli Organismi nel Registro e negli Elenchi.
A tal fine saranno resi disponibili dei modelli sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DM 150/2023.

Dopo l'iscrizione nel Registro, l'Organismo non potrà, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 16, secondo comma, DM 150/2023).
L'Organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

L’art. 16, comma 6, DM 150/2023 disciplina la trasmissione dei dati statistici.

Gli art. 17, 18 e 19 disciplinano rispettivamente gli obblighi di trasparenza degli Organismi, degli Organismi ADR [in materia di consumo] e degli enti di formazione.

L’art. 21 disciplina gli obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse.

L’art. 22 contiene le indicazioni per i regolamenti di procedura. Degne di nota le lettere:
a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo;
b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;
c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;
m), in realtà già presente nel DM 180/2020, secondo cui non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
n) la previsione di 2 ore per il primo incontro con possibilità di estenderlo nella stessa giornata;
r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

Gli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 disciplinano la formazione inziale e successiva dei mediatori, dei mediatori esperti e dei formatori.
L’art. 28 prevede le nuove indennità e spese del primo incontro. Importante novità è la retribuzione dell’Organismo e di conseguenza del mediatore, al primo incontro informativo.
Ai sensi dei commi 1 e 2, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

I commi 4 e 5 dell’art. 28 prevedono la determinazione delle spese di avvio con la previsione di 3 scaglioni:
• euro 40,00 per le liti di valore sino a euro 1.000,00;
• euro 75,00 per le liti di valore da euro 1.000,01 sino a euro 50.000,00;
• euro 110,00 per le liti di valore superiore a euro 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: • euro 60,00 per le liti di valore non superiore a euro 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
• euro 120,00 per le liti di valore da euro 1.000,01 sino a euro 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
• euro 170,00 per le liti di valore superiore a euro 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

I commi 6, 7 e 8 prevedono che quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7 (ultima regola era già contenuta nel DM 180/2010.

L’art. 29 prevede le regole per la determinazione del valore della pratica di mediazione. Ai sensi del comma 2, quando con l’atto di adesione si introduce un'ulteriore domanda deve esserne indicato il valore.
Per il dettaglio delle indennità previste dall’art. 30 si rinvia all’allegata Tabella.

In caso di accordo successivamente al primo incontro, l’art. 30, comma 2, prevede che in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli Organismi pubblici o agli Organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Gli artt. 35 e ss disciplinano le cause di sospensione, cancellazione, la procedura di contestazione.

L’art. 42 prevede le disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio dal precedente al nuovo Registro.

Ai sensi dell’art. 43 il responsabile dell’Organismo deve, fra le altro, aver conseguito il titolo di mediatore.

Ai sensi dell’art. 45 comma 1, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del Registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.

Infine, in tema di spese, l’art. 46, comma 1, prevede che alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata. Inoltre, secondo il comma 2, alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli Organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.


RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

. Se vuoi visitare il sito della Conciliazione delle Camere di Commercio, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano), clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della CLASS ACTION, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento CONSUMATORI - IL CODICE DEL CONSUMO - SICUREZZA DEI PRODOTTI E TUTELA DEI CONSUMATORI - PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITA' INGANNEVOLE - IL CENTRO EUROPEO CONSUMATORI (CEC) - TRANSAZIONI COMMERCIALI - SAGGIO D'INTERESSE, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento dell'ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO - ABF, clicca QUI.


- Si riporta un approfondimento tratto dalla rivista "Pratica Fiscale e Professionale n. 44 del 22 novembre 2010 (IPSOA Editore):
. Saverio Cinieri - Mediazione e conciliazione nelle controversie civili.

. Se vuoi scaricare ARBITRATO E CONCILIAZIONE - I focus di Unioncamere , clicca QUI.

. Se vuoi scaricare PREFERISCO LA CONCILIAZIONE - La giustizia alla portata del consumatore - Assoutenti, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il TERZO RAPPORTO SULLA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIUA ALTERNATIVA IN ITALIA (2010), clicca QUI.


AVVOCATI MEDIATORI - LE DISPOSIZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

1. 21 FEBBRAIO 2014 - Dettate le regole per la formazione degli avvocati mediatori

Con una delibera del 21 febbraio 2014, il Consiglio Nazionale Forense (CAF) ha fissato gli standard formativi per l’avvocato che intende esercitare il ruolo di mediatore e che aspiri ad iscriversi nelle liste di mediatori degli organismi di mediazione in base al decreto legislativo n. 28/2010.
Premesso che l’Organismo di mediazione non è obbligato ad accettare tutte le domane di iscrizione che riceve, con la conseguenza che prevedere un percorso di formazione costituisce una garanzia innanzitutto per chi ha intenzione di dedicarsi a questa attività, il Consiglio nazionale forense propone un percorso più snello pari 15 ore di teorico-pratiche integrate da un tirocinio:
Primo step:
• 15 ore teorico pratiche, da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo;
• 5 ore sull'analisi del D.Lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione;
• 10 ore sulla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore.

Secondo Step:
Partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro).
Sono esonerati gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale.

Aggiornamento professionale
Il Consiglio nazionale propone un numero di 8 ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi.
Tale percorso, più snello di quello “ordinario”, sarà applicabile anche agli avvocati che abbiamo conseguito la qualifica nel previgente sistema.

Soggetti autorizzati ad erogare la formazione e all'aggiornamento
Il D.Lgs. n. 28/2010 rimette il compito ai COA e al CNF.
Per evitare di assumere atteggiamenti anticoncorrenziali si prevedere che i COA e/o il CNF, oltre a poter fornire in proprio il servizio, accreditino singoli corsi al pari di quanto avviene per la formazione permanente.

. Se vuoi scaricare il documento del CNF, clicca QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 4.

. Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento e della Commissione del 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

. Raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.

. Libro Verde della Commissione 19 aprile 2002 COM (2002) 196, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale.

. D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Artt. 38 - 40. (N.B. Gli articoli dal 38 al 40 sono stati successivamente abrogati dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - In vigore dal 20 marzo 2010).

. D.M. 23 luglio 2004, n. 222: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

. D.M. 23 luglio 2004, n. 223: Regolamento recante approvazione delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

. D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

. D.M. 3 marzo 2006: Procedure tecniche relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione.

. D.M. 24 luglio 2006: Modello di domanda per l’iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori.

. D.M. 20 dicembre 2006: Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura.

. DIRETTIVA 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

. Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Art. 60.

. D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69).

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. RELAZIONE allo schema di decreto legislativo.

. D.M. 18 ottobre 2010, n. 180: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

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. Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Provvedimento 4 novembre 2010 - Modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione.

. Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Cicolare del 4 aprile 2011: Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori.

. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DELIBERAZIONE 21 aprile 2011, n. 161: Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DELIBERAZIONE 21 aprile 2011, n. 162: Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

. Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Cicolare del 13 giugno 2011: Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull’applicabilità della disciplina del silenzio assenso.

. D.M. 6 luglio 2011, n. 145: Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

. Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Circolare 20 dicembre 2011: Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011.

. D.L. 22 dicembre 2011, n. 212: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

. Prsidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 9 del 10 agosto 2012: Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali. D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

. DECRETO 4 agosto 2014, n. 139: Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016: Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche.

. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.


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LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO A FAVORE DEI RISPARMIATORI E INVESTITORI
LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB


1. Procedure di conciliazione e di arbitrato

L’art. 9 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (”Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), all’art. 27 ha previsto l’emanazione di un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dettandone i principi e i criteri direttivi.

In attuazione di quanto sopra è stato emanato il D. Lgs. n. 179 del 8 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007, concernente “Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”.

All’articolo 2 viene prevista la istituzione di una Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB per l’amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.
La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob, istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità e potrà avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, dovrà definire con un apposito regolamento:
a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
b) le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
d) la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo
.

Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
L'istanza di conciliazione non potrà essere presentata qualora:
a) la controversia sia stata già portata su istanza dell'investitore, ovvero su istanza dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, all'esame di altro organismo di conciliazione;
b) non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.


2. Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

All’articolo 8 del decreto in questione viene prevista la istituzione di un Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del D. Lgs. n. 58/1998.
La gestione del Fondo e' attribuita alla CONSOB.


. Se vuoi scaricare il testo dei provvedimenti normativi citati (Intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia), clicca QUI.


3. LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO presso la CONSOB - La formazione e la tenuta degli elenchi dei conciliatori ed arbitri

Con Delibera n. 18275 del 18 luglio 2012, la CONSOB ha adottato il Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 179/2007, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure.


3.1. La Camera di conciliazione e arbitrato

La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.
Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie.
La Camera, in particolare:
a) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione;
b) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede al loro aggiornamento;
c) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri;
d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde, tramite la competente struttura organizzativa della Consob, la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;
e) promuove corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi da essa tenuti;
f) convoca periodicamente il Comitato, al fine di informarlo sull’attività svolta e di acquisirne osservazioni e proposte;
g) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento
.


3.2. La formazione e la tenuta degli elenchi dei conciliatori ed arbitri

I conciliatori e gli arbitri sono iscritti a domanda negli elenchi purchè abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal regolamento adottato dalla CONSOB.
L’istanza di iscrizione è formulata per via telematica secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet ed è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.
La permanenza negli elenchi è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.

Sono iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline economiche o giuridiche in servizio o in quiescenza;
b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, in servizio o in quiescenza;
c) avvocati dello Stato, in servizio o in quiescenza;
d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, all’albo per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;
e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;
f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;
g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali o di Autorità indipendenti, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche
.

Sono iscritti a domanda nell’elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, anche in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche;
b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;
c) avvocati dello Stato, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;
d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, agli albi ordinari e speciali ovvero abilitati o già abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;
e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;
f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;
g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali, o di Autorità indipendenti anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche
.


3.3. Diritto di iscrizione e diritto annuale

3.3.1. I contributi dovuti per l'anno 2013

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2013, la delibera 5 giugno 2013, n. 18566, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha determinato – per l'anno 2013 – la misura e le modalità di versamento dei contributi (di iscrizione e annuale) dovuti dai conciliatori e dagli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB stessa.

Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo di iscrizione le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi in questione.
Il contributo e' determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad euro 26,00.
Il contributo dovrà essere versato alla CONSOB mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 4004157001, intestato a «Consob, Via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 02008 - Cab. 05164 - IBAN: IT 41 R 02008 05164 000400415701.
Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° ottobre 2013 negli elenchi in questione.
Il contributo annuale e' determinato in misura pari ad euro 26,00, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.
Il versamento del contributo annuale dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2013, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 10 novembre dello stesso anno.
Tale spedizione potrà avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata.
Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il MAV tramite rete Internet, consultando l'apposita sezione dedicata del sito istituzionale della CONSOB.
Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative.
Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dall'elenco in cui il soggetto e' iscritto.


3.3.2. I contributi dovuti per l'anno 2014

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2014, la delibera 23 luglio 2014, n. 18982, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha determinato – per l'anno 2014 – la misura e le modalità di versamento dei contributi (di iscrizione e annuale) dovuti dai conciliatori e dagli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB stessa.

1) Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri
Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato, per ciascuna istruttoria, nella misura di euro 50,00.
Il contributo deve essere versato alla CONSOB mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60000X02 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02.
Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

2) Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri
Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° agosto 2014 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato nella misura di euro 30,00, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.
Il versamento del contributo annuale dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2014.
Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 settembre dello stesso anno.


3.3.3. I contributi dovuti per l'anno 2016

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016, la delibera 11 maggio 20166, n. 19607, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha determinato – per l'anno 2016 – la misura e le modalità di versamento dei contributi (di iscrizione e annuale) dovuti dai conciliatori e dagli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB stessa.
1) Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri
Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato, per ciascuna istruttoria, nella misura di euro 50,00.
Il contributo deve essere versato alla CONSOB mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60000X02 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02.
Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

2) Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri
Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° maggio 2016 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato nella misura di euro 20,00, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.
Il versamento del contributo annuale dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2016.
Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 maggio dello stesso.
Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dal rispettivo elenco in cui il soggetto è iscritto.


3.4. La consultazione degli elenchi

Ogni sei mesi la Camera dispone l'aggiornamento dell'elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che ne abbiano fatto domanda o abbiano perso i requisiti oppure che abbiano violato gli obblighi stabiliti dal Codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta.

. Se vuoi consultare gli elenchi, clicca QUI.


3.5. Il codice deontologico

Con delibera n. 2 del 10 febbraio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17205 del 4 marzo 2010, è stato adottato il "Codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob".

. Se vuoi scaricare il CODICE DEONTOLOGICO dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, clicca QUI.


3.6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Si riporta il testo dei seguenti provvedimenti:
. CONSOB - Delibera del 27 luglio 2012, n. 18275: Adozione del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure.

. CONSOB - Delibera del 5 giugno 2013, n. 18566: Determinazione per l'anno 2013 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179.

. CONSOB - Delibera del 23 luglio 2014, n. 18982: Determinazione per l'anno 2014 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 4, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

. CONSOB - DELIBERA 11 maggio 2016, n. 19607: Determinazione per l'anno 2016 dei soggetti, della misura e delle modalita' di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. (Delibera n. 19607).


ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF
IL SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI


L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
L'ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto.
È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.
Imezzi per il funzionamento dell'ABF vengono forniti dalla Banca d’Italia.


1. Le fonti normative

L’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio), impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, in modo da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.

Il CICR ha emanato la Deliberazione n. 275 del 29 luglio 2008, recante: Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008.

Successivamente la Banca d’Italia, in data 18 giugno 2009, ha emanato un apposito regolamento nel quale vengono dettate le ”Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2009.

Si riporta il testo dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, aggiunto dall'art. 29, comma 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303:

Art. 128-bis - Risoluzione delle controversie
1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.



2. Soggetti interessati e scopo del nuovo sistema di conciliazione

I soggetti interessati sono quelli indicati all’art. 115 del D. Lgs. n. 385/1993, e precisamente: le banche e gli intermediari finanziari.

Per “intermediari”, si intendono: le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U..

Per tutti gli intermediari è obbligatorio aderire al nuovo sistema di conciliazione.
Il nuovo sistema di conciliazione è disegnato per permettere ai clienti delle banche e degli intermediari finanziari di ottenere – in modo semplice, rapido e poco costoso – una decisione imparziale su reclami che non abbiano trovato soluzione nell’interlocuzione diretta con l’intermediario.

L’adempimento di questo obbligo costituisce una condizione per lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria.
L’adesione all’ABF deve essere comunicata per iscritto alla Banca d’Italia secondo le seguenti modalità:
• le associazioni degli intermediari attestano alla Banca d’Italia la partecipazione all’ABF degli intermediari ad esse aderenti;
• gli intermediari non aderenti a nessuna associazioni comunicano alla Banca d’Italia la propria adesione nonché l’associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l’individuazione del componente dell’organo decidente sia per il versamento del contributo previsto. Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano iniziare a svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari, effettuano la comunicazione di adesione all’ABF prima di iniziare l’attività.

Possono non aderire all’ABF gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea.
A tali fini, gli intermediari in questione comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d’origine.


3. I compiti dell’Arbitro Bancario Finanziario - ABF

Per “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF” si intendono ”i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie”, disciplinati dalle disposizioni riportate sopra.

L’Arbitro del risparmio muove i suoi primi passi.
L’organismo, che sarà operativo da ottobre 2009, si occuperà di liti fino a centomila euro non solo per le operazioni di banche ma anche per quelle di Poste italiane in relazione all’attività di Bancoposta.
Tutto ad una precisa condizione: che le controversie siano iniziate a partire dall’1 gennaio 2007 e che non siano state sottoposte all’autorità giudiziaria.

All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro.

Sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati.
Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.


4. Articolazione e composizione dell’Arbitro Bancario Finanziario - ABF

L’Arbitro bancario finanziario (ABF) sarà articolato in tre collegi giudicanti con sede a Milano, Roma e Napoli.
I clienti delle banche potranno, quindi, rivolgersi a tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico sia per ottenere informazioni sia per presentare i ricorsi.

Ciascuno dei tre collegi giudicanti sarà costituito da cinque componenti nominati dalla Banca d’Italia, due dei quali designati da associazioni degli intermediari e dei clienti.
Tutti i componenti risponderanno a requisiti di esperienza e imparzialità; assicureranno un impegno attivo e costante in seno al collegio.
Le segreterie tecniche della Banca d’Italia affiancheranno ciascun collegio con compiti amministrativi e di istruttoria dei ricorsi.

Una struttura presso l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, a Roma, coordinerà l’attività delle segreterie tecniche e pubblicherà una relazione annuale che darà conto dell’attività svolta dall’ABF.
Per facilitare la conoscibilità degli orientamenti assunti dai collegi verrà istituito un archivio delle decisioni consultabile on line.


5. Procedura per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario - ABF

Il ricorso all’Arbitro del risparmio deve essere preceduto da un reclamo presentato direttamente all’intermediario.
Quest’ultimo ha trenta giorni di tempo per dare una risposta al reclamo.
Se questa non arriva o non è soddisfacente si può presentare il ricorso, direttamente o attraverso un’associazione di tutela dei consumatori all’ABF.
Ma all’operatore finanziario va comunque comunicato l’avvio della procedura.
Ammesso il ricorso al nuovo organismo purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo.
Il collegio si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario.

Il termine di 60 giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, dalla segreteria tecnica, nel corso dell’istruzione preliminare, o dal collegio per chiedere ulteriori elementi alle parti; la sospensione è comunicata a entrambe le parti, unitamente alla fissazione di un termine massimo per la produzione delle integrazioni richieste.
Il collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.
Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione.
In tal caso, le parti possono fare rinvio alla documentazione già presentata in occasione della precedente procedura di ricorso.
Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente.
Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l’estinzione del procedimento.
In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’instaurazione del giudizio o dell’arbitrato.
La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di estinzione o di interruzione.


6. Contributo alle spese della procedura

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20,00 euro per contributo alle spese della procedura.
Il ricorso deve essere corredato, a pena di irricevibilità, dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Il collegio, qualora accolga il ricorso in tutto o in parte, prevede che l’intermediario:
a) rimborsi al ricorrente il contributo versato;
b) versi un importo pari a 200,00 euro per contributo alle spese della procedura.

La Banca d’Italia può rivedere la misura di detti importi alla luce dell’esperienza applicativa dell’Arbitro Bancario Finanziario.
Il versamento dei contributi alle spese della procedura è effettuato secondo modalità pubblicate sul sito internet dell’ABF.
L’inosservanza da parte dell’intermediario delle previsioni di cui alle lettere a) e b) costituisce inadempienza alla decisione del collegio.


7. Entrata in vigore

Le disposizioni entreranno in vigore in modo graduale: quelle che riguardano i collegi si applicano fin dal 24 giugno 2009, data della pubblicazione del provvedimento della banca d’Italia sulla Gazzetta Ufficiale.
Da questa data decorrono tre mesi entro i quali gli intermediari devono aderire all’ABF.
La possibilità per i clienti di ricorrere al nuovo sistema e le rimanenti parti delle disposizioni saranno vigenti a partire dal concreto avvio del nuovo sistema, previsto entro la fine di settembre.


8. RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito "arbitrobancariofinanziaro", clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare la GUIDA PRATICA - Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti, clicca QUI.

. Se vuoi consultare l'elenco di tutte le Filiali della Banca d'Italia, clicca QUI.

- SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO DI MILANO:
Via Cordusio, 5 - 20123 MILANO
Telefono: 02 724241

- SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO DI ROMA:
Via XX Settembre, 97/E - 00187 ROMA
Telefono: 06 47921

- SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO DI NAPOLI:
Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 NAPOLI
Telefono: 081 7975111


9. MODULISTICA

- Si riporta il testo del:
. Modulo per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario - Risoluzione Stragiudiziale Controversie.


10. RIFERIMENTI NORMATIVI

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal sito della CONSOB, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dal sito della CONSOB, clicca QUI.


. Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998, n. 98/257/CE riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

. COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO - Deliberazione del 29 luglio 2008, n. 275: Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

. BANCA D’ITALIA – Regolamento del 18 giugno 2009: Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.


  

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