Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio
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NOTIZIE IN BREVE
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DIRITTO ANNUALE 2024 - Proroga del pagamento dal 30 giugno al 31 luglio 2024
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il termine di pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, per l'anno 2024, è posticipato dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024.
E' quanto previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha modificato le date per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi.
Determinati gli importi del DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2024
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Nota del 20 dicembre 2023, Prot. 0383421, ha confermato, anche per l’anno 2024, gli importi degli anni precedenti.
Dal 1° gennaio 2024 gli interessi legali scendono dal 5% al 2,50%
Con decreto del 29 novembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - passa dal 5% al 2,50% in ragione d'anno.
DIRITTO ANNUALE 2023 - Proroga del pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2023
L’articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies del D.L. n. 51/2023 (c.d. “Decreto Enti Pubblici”), dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 87 del 3 luglio 2023, n. 87 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 luglio 2023) stabilisce che il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA, compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Ciommercio, che scadevano il 30 giugno 2023 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale, potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.
I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. .
Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali salgono dal 1,25% al 5%
Con decreto del 13 dicembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - passa dallo 1,25% al 5% in ragione d'anno.
Determinati gli importi del DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2023
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota dell' 11 novembre 2022, Prot. 0339674, ha confermato, anche per l’anno 2023, gli importi degli anni precedenti.
Determinati gli importi del DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2022
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lacon Nota del 22 dicembre 2021, Prot. 0429691, ha confermato, anche per l’anno 2022, gli importi degli anni precedenti.
Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% al 1,25%
Con decreto del 13 dicembre 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - passa dallo 0,01% al 1,25% in ragione d'anno.
DIRITTO ANNUALE 2021 - Proroga al 15 settembre 2021
L’art. 9-ter della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) ha prorogato al 15 settembre 2021 senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
DIRITTO ANNUALE 2021 - Proroga al 20 luglio 2021
Con il D.P.C.M. 28 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, è stata disposta la proroga del termine del pagamento del diritto annuale 2021, dal 30 giugno al 20 luglio 2021.
Determinati gli importi del DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2021
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e gli altri soggetti obbligati per l'anno 2021.
Dal 1° gennaio 2021 gli interessi legali scendono dallo 0,05% allo 0,01%
Con decreto del 11 dicembre 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - passa dallo 0,05% al 0,01% in ragione d'anno.
DIRITTO ANNUALE 2020 - Proroga al 20 luglio 2020
Con il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, è stata disposta la proroga del termine del pagamento del diritto annuale 2020, dal 30 giugno al 20 luglio 2020.
Autorizzato l’incremento del 20% per il trienmnio 2020 - 0222
Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato 82 Camere di commercio ad incrementare del 20% le misure del diritto annuale per il triennio 2020 - 2022.
Dal 1° gennaio 2020 gli interessi legali scendono dallo 0,08% allo 0,05%
Con decreto del 12 dicembre 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - passa dallo 0,08% al 0,05% in ragione d'anno.
Determinati gli importi del DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2020
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota dell’11 dicembre 2019, Prot. 347962, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e gli altri soggetti obbligati per l'anno 2020.
DIRITTO ANNUALE 2019 - Proroga dei termini di pagamento al 30 settembre 2019
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA), i termini per il pagamento del diritto annuale relativo al 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019. Lo ha stabilito il comma 3 dell'art. 12-quinquies della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita").
Autorizzato l’aumento del 50% da parte delle Camere di Commercio della Sicilia per gli anni 2018 e 2019
Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto del 21 dicembre 2018, ha autorizzato le Camere di commercio della Sicilia ad incrementare del 50% le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.
Dal 1° gennaio 2019 - Diritto annuale per il 2019 - Confermati gli importi del 2018
Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856, ha confermato che le misure del diritto annuale previste per il 2019 sono le stesse previste per il 2018.
Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali salgono dallo 0,3% allo 0,8%
Con decreto del 12 dicembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - passa dallo 0,3% al 0,8% in ragione d'anno.
DIRITTO ANNUALE - Autorizzato l’incremento fino ad un massimo del 20% per gli anni 2018 e 2019 per altre 9 Camere di Commercio
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 2 marzo 2018, ha autorizzato, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale ad altre 9 Camere di Commercio.
Determinati gli importi del DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2018
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e gli altri soggetti obbligati per l'anno 2018.
Dal 1° gennaio 2018 gli interessi legali salgono dallo 0,1% allo 0,3%
Con decreto del 13 dicembre 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - passa dallo 0,1% al 0,3% in ragione d'anno.
DIRITTO ANNUALE - Autorizzato l’incremento fino ad un massimo del 20% per gli anni 2017, 2018 e 2019 per 79 Camere di Commercio
Con il Decreto 22 maggio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato 79 Camere di Commercio ad incrementare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A).
DIRITTO ANNUALE 2017 - Differimento del termine di versamento dal 30 giugno al 20 luglio - Emanato un nuovo decreto che sostituisce quello del 20 luglio 2017
Pubblicato il D.P.C.M. 3 agosto 2017 che proroga, per l'anno 2017, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Tale decreto sostituisce quello emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 2017, del quale sono in ogni caso fatti salvi gli effetti. Rimangono le stesse date previste dal precedente decreto e vengono ricompresi anche i titolari di lavoro autonomo.
DIRITTO ANNUALE 2017 - Differimento del termine di versamento dal 30 giugno al 20 luglio
Anticipato da un comunicato diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il giorno 20 luglio, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, il D.P.C.M. 20 luglio 2017, recante “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi”.
Con tale decreto i titolari di reddito d'impresa potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 20 luglio 2017 (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Autorizzato, a 79 Camere di Commercio, l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il triennio 2017-2019
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 22 maggio 2017, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 79 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti, condivisi con le Regioni.
Dal 1° gennaio 2017 gli interessi legali scendono allo 0,1%
Con decreto del 7 dicembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - passa dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d'anno.
Determinati gli importi del DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2017
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 15 novembre 2016, Prot. 0359584, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
. Per le notizie relative agli anni precedenti, clicca QUI.
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CORTE DI GIUSTIZIA UE - DIRITTO CAMERALE ANNUALE COMPATIBILE CON LA NORMATIVA EUROPEA
Accogliendo le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte di giustizia UE, con la Sentenza del 19 aprile 2012, causa n. C-443/09, ha dichiarato la compatibilità del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di Commercio rispetto alla normativa comunitaria.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte è stato presentato dal giudice delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza a fronte della domanda di ammissione al passivo fallimentare presentata dalla Camera di Commercio di Cosenza per il diritto annuale dovuto dall’impresa fallita per l’anno 2009.
A parere del giudice, il diritto annuale sarebbe privo del carattere remunerativo e, quindi, in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto il calcolo del medesimo, previsto dall’art. 18 commi 3-6 della L. n. 580/1993 (nella formulazione precedente le modifiche apportate dall’art. 1, comma 19, del DLgs. n. 23/2010), non sarebbe ancorato direttamente al costo del servizio reso alle imprese in relazione al mantenimento dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
L’art. 5, comma 1, lett. c), della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 dispone che gli Stati membri non possano assoggettare le società di capitali ad alcuna forma di imposizione indiretta, tra l’altro, per le operazioni di registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica.
Peraltro, in deroga alla disposizione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) della medesima Direttiva, possono essere applicati diritti di carattere remunerativo.
In conformità a precedenti pronunce, la Corte precisa che il divieto di imposizione indiretta “è giustificato dal fatto che, anche se le imposte di cui trattasi non colpiscono i conferimenti di capitali in quanto tali, esse sono tuttavia riscosse per le formalità connesse alla forma giuridica della società, vale a dire a motivo dello strumento impiegato per raccogliere capitali, sicché il loro mantenimento rischierebbe di mettere in discussione anche gli scopi perseguiti dalla direttiva 2008/7”.
Inoltre, la norma indicata deve essere interpretata estensivamente, in modo da comprendere non solo le procedure preliminari all’esercizio dell’attività di una società di capitali, ma anche le formalità che condizionano l’esercizio e la prosecuzione dell’attività della società stessa.
Tanto premesso – a parere della Corte – la norma non pone alcun divieto all’istituzione di un’imposta, quale quella italiana, dovuta annualmente in ragione dell’iscrizione di un’impresa presso una Camera di Commercio, in quanto il fatto generatore del tributo consiste non nella registrazione della società o della persona giuridica titolare di un’impresa, bensì nella registrazione dell’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica dalla stessa assunta. Infatti, il diritto camerale italiano prescinde dalla qualificazione giuridica dell’ente titolare dell’impresa, gravando sia sulle imprese aventi la forma di società di capitali, sia su quelle con un’altra forma giuridica (ad esempio, le imprese individuali).
Inoltre, la commisurazione del tributo in base al fatturato dell’impresa esclude che lo stesso possa rappresentare una formalità maggiormente onerosa in base alla forma della società.
Da tutto ciò consegue che il diritto camerale annuale non risulta collegato a formalità alle quali possono essere assoggettate le società di capitali in ragione della loro forma giuridica.
Inquadrato in tal modo il presupposto del tributo (registrazione dell’impresa, a prescindere dalla sua forma giuridica), risultano irrilevanti – a parere della Corte – le ulteriori osservazioni circa la natura costitutiva che l’adempimento dell’iscrizione nel Registro delle imprese assume per le società di capitali e la debenza del tributo anche nel caso in cui l’impresa non eserciti alcuna attività economica.
. Se vuoi scaricare il testo della Sentenza, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio
del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, clicca QUI.
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IL DIRITTO ANNUALE IN PILLOLE
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1. Soggetti obbligati
Tutte le imprese che, al 1° gennaio di ogni anno, sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché tutte le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel Registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.
Nel caso l’impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o in altre province, è dovuto il pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto pagato per la sede, a ciascuna Camera di Commercio competente per territorio.
La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all’estero e uffici operativi in Italia.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Sono SOGGETTI OBBLIGATI al pagamento del diritto annuale anche le società:
• in liquidazione o in scioglimento
• inattive dalla costituzione
• che abbiano cessato o sospeso l'attività
• cessate nel corso dell'anno.
Fino al 2010, non erano tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Si tratta di tutti quei soggetti collettivi che, oltre alla attività istituzionale di natura ideale, culturale e ricreativa, svolgono una qualche attività economica e sono iscritti solamente nel solo REA (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.).
Con la riforma apportata con il D. Lgs. n. 23/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 anche questi soggetti saranno tenuti al pagamento del diritto annuale, come tutte le altre imprese iscritte nel Registro.
Dunque, a decorrere dall'anno 2011, non esistono più imprese o altri soggetti che, essendo iscritti nel Registro delle imprese o nel solo REA, siano esentati dal pagamento del diritto annuale.
2. Natura del diritto annuale
Il diritto camerale, dovuto annualmente dalle imprese alle Camere di Commercio, ha natura tributaria, sebbene non si tratti di "tributo locale". Pertanto, le relative controversie appartengono, a seguito della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Questo è quanto sostentuto nella Sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005 con la quale la Cassazione a Sezioni unite - tornando a esprimersi sull'oggetto della giurisdizione tributaria come disciplinato dal rinnovato articolo 2 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 - ha modificato il precedente orientamento.
Il testo della Sentenza viene riportato nella sezione "Giurisprudenza in materia di diritto annuale".
3. Determinazione degli importi
A decorrere dall’anno 2001, per effetto del disposto di cui all’articolo 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), la disciplina del diritto annuale, contenuta nell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha subito un radicale cambiamento sia per le modalità di pagamento che per la determinazione degli importi.
Mentre nel sistema precedente, i diritti annuali erano determinati in misura fissa per le ditte individuali, per le società di persone, per le società cooperative e per i consorzi e in misura variabile, correlata all’ammontare del capitale sociale, per le altre società, a decorrere dall’anno 2001, per le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (imprenditori individuali, imprese agricole, coltivatori diretti, ecc.) il diritto annuale continuerà ad essere determinato in misura fissa, mentre per le imprese iscritte nella sezioni ordinaria (società di persone e di capitali, cooperative e consorzi, ecc.), le quote dovute saranno commisurate al fatturato dell'esercizio precedente e determinate per scaglioni di fatturato, attualmente fissati in quattro.
Considerata la novità assoluta introdotta dalla legge n. 488/2000, il legislatore ha ritenuto opportuno di determinare un’applicazione graduale prevedendo, inizialmente, un periodo transitorio di almeno due anni (2001 e 2002).
Tale periodo transitorio è stato successivamente più volte prorogato:
- per altri tre anni, per effetto del disposto di cui all’art. 44, comma 2, della legge 14 dicembre 2002, n . 273;
- per un ulteriore anno, per effetto del disposto di cui all'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge n. 51/2006;
- per un ulteriore anno, per effetto del disposto di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, comnvertito dalla legge n. 17/2007.
Per cui il periodo transitorio, che doveva durare solo due anni, si è protratto, per ora, fino all'anno 2007. Ciò lascia capire quanto l'attuale norma sia di difficile applicazione e che debba essere necessariamente rivista e corretta.
Con il D.M. 1° febbraio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008) sono state fissate le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle Camere di Commercio e vengono introdotte novità di rilievo che riguardano sia gli importi che gli scaglioni di fatturato, che passano da quattro ad otto.
Con la riforma apportata con il D. Lgs. n. 23/2010, a decorrere dall'anno 2011 alcuni tipi di imprese (società semplici agricole e non; società tra avvocati; imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Eegistro imprese) subiranno una variazione nel sistema di determinazione della misura del diritto annuale da pagare.
Di questo argomento si parlerà più avanti nella sezione dedicata al diritto annuale per l'anno 2011.
4. Possibili maggiorazioni stabilite dalle singole Camere di Commercio
In base al disposto di cui all’art. 18, comma 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ”per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza”, le Camere di Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.
Per le percentuali di maggiorazione applicate da alcune Camere di Commercio, si vedano le tabelle riportate sotto.
5. Termini di pagamento
I termini di pagamento sono così stabiliti:
a) per le imprese già iscritte: coincidono con quelli del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
b) per le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese nel corso dell’anno: all'atto dell'iscrizione, insieme ai diritti di segreteria.
E' possibile effettuare il versamento fino a 30 giorni successivi, con una maggiorazione dello 0,40%.
Per fissare il termine di pagamento del diritto annuale è necessario rifarsi al D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e precisamente all'art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento), il quale, fino al 3 luglio 2006, aveva fissato come data di versamento del saldo dell'IRAP il 20 giugno.
A decorrere dal 4 luglio 2006, per effetto del disposto di cui al comma 11, dell’art. 37, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, la data del 20 giugno è stata anticipata al giorno 16 giugno.
6. Versamento del diritto annuale e certificazioni del Registro delle imprese
Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Cfr. art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).
Con una Nota del 30 settembre 2005, Prot. 0008929, il Ministero delle attività produttive ha tenuto a precisare che il blocco delle certificazioni deve essere applicato solo nell'anno successivo a quello per il quale non risulti effettuato il versamento del diritto annuale e non anche a fronte di un mancato versamento relativo ad annualità precedenti.
Si riscontra anche che in alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento del diritto annuale impedisce anche il rilascio della firma digitale.
Secondo il nostro parere, per effetto dell'entrata in vigore dell'istituto del ravvedimento (D.P.R. n. 472/1997), tale norma è da considerare implicitamente abrogata.
7. Modalità di pagamento - F24 telematico - Codici tributo
Per il pagamento del diritto annuale va utilizzato il modello F24 utilizzato per il pagamento delle imposte sui redditi, compilando la “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
7.1. Codici Tributo da utilizzare
Inizialmente, il solo codice tributo da indicare nel modello F24 era il codice 3850, denominato “Diritto camerale”.
Sono stati, successivamente, istituiti i seguenti altri tre codici tributi:
● 3851 – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”;
● 3852 – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”;
● 3853 – denominato “Regolarizzazione delle violazioni concernenti il pagamento del diritto camerale annuale - Art. 5-quater, D.L. 282/2002, convertito nella L. n. 27/2003".
Successivamente il codice 3853 è stato soppresso e sostituito dal codice 3869 - denominato “Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”.
Infine, per le sole Camere di Commercio di Monza e Brianza e di Fermo, sono stati istituiti, in via provvisoria, altri appositi codici tributo, che l'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° agosto 2010, ha ritenuto di sopprimere.
Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2010, per il versamento del diritto annuale, dovranno essere utiulizzati, da tutte le Camere di Commercio, solo i seguenti quattro codici:
● 3850 – denominato “Diritto camerale”;
● 3851 – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”;
● 3852 – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”;
● 3869 – denominato “Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale".
- Si riporta la tabella delle:
. Sigle delle Province italiane.
7.2. F24 Telematico
A decorrere dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA, dovranno effettuare tutti i pagamenti delle imposte, dei contributi e dei premi - compreso il pagamento del diritto annuale - solo con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari autorizzati.
Lo ha disposto il comma 49, dell'art. 37, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.
Con D.P.C.M. 4 ottobre 2006 il termine è stato successivamente differito al 1° gennaio 2007 per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR, all’articolo 73 “società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione” e lettera b) "enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali".
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti dei concessionari della riscossione.
La norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all’amministrazione finanziaria a vantaggio degli stessi contribuenti.
Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi (articolo 17, comma 2 e articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241) può essere effettuato nei seguenti modi:
a) direttamente
- mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche.
b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel
- che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 - ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel;
- che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.
Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line.
L’Agenzia delle Entrate avverte che le richieste di pagamento F24 online saranno scartate - ed il versamento delle imposte non è eseguito – se non c’è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e il codice fiscale del titolare, o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto corrente bancario o postale su cui si richiede l’addebito.
Gli utenti abilitati all’utilizzo dei servizi telematici Fisconline o Entratel possono effettuare il versamento utilizzando il software F24-online scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
7.3. Quietanza telematica dei pagamenti effettuati con il modello F24 telematico
Dal 30 settembre 2007 i contribuenti potranno prelevare dal cassetto fiscale una "quietanza telematica" dei pagamenti effettuati con il modelo F24.
Tale documento è riservato ai soli contribuenti che utilizzano i servizi online dell'Agenzia delle Entrate (F24 online, F24 cumulativo, F24 web) e che sono abilitati ad accedere al cassetto fiscale.
Tale quietanza non sarà pertanto disponibile per i soggetti che versano l' F24 con i servizi offerti dalle banche o dalla posta, come pure per le persone fisiche senza partita IVA che pagano ancora con il modello cartaceo.
Le ricevute hanno la medesima grafica dei modelli F23 o F24 e possono essere sia visualizzate che stampate.
Le ricevute riportano: l'indicazione della data e ora del prelievo dal sito, il codice fiscale del contribuente che ha effettuato l'accesso alla banca dati e del soggetto a cui si riferisce il modello.
Non viene riportata nessuna firma o timbro dell'Agenzia delle Entrate.
7.4. Informativa via PEC - Conteggio e pagamento con “pagoPA”
Per l'anno 2016 il Sistema camerale italiano ha introdotto alcune importanti novità per il pagamento del diritto annuale.
La prima riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale 2016. Nel rispetto delle recenti normative, l’informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese. Pertanto nessuna informativa cartacea, tranne che per un numero limitato di soggetti quali i soggetti c.d. "only REA" e i Consorzi che al momento risultano ancora esclusi dall'obbligo di munirsi di P.E.C.
Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.
La seconda riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare (http://dirittoannuale.camcom.it).
Da questo sito le imprese potranno:
- consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;
- avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;
- ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento.
Nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.
. Se vuoi accedere al sito dedicato, clicca QUI.
8. Cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto annuale
Solo con la cancellazione dal Registro imprese cessa l'obbligo di pagamento del diritto camerale.
La cessazione di attività da parte di un'impresa non sempre coincide con la cancellazione dal Registro imprese.
■ IMPRESA INDIVIDUALE.
Con la cessazione, l'impresa individuale viene cancellata dal Registro imprese e non è più soggetta al pagamento del diritto annuale a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività.
La relativa domanda di cancellazione deve, però, essere presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
■ SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI. Per le società di persone o di capitali, la cessazione di attività non comporta invece l'automatica cancellazione dal Registro imprese.
Una società che cessa l'attività è semplicemente una società "INATTIVA", che rimane iscritta al Registro imprese e quindi è anche soggetta al pagamento del diritto annuale.
Per la cancellazione dal Registro imprese le società devono prima avviare la procedura di scioglimento e di messa in liquidazione presso il notaio e successivamente procedere alla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La relativa domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione.
9. Soggetti non più obbligati al pagamento del diritto annuale
In merito alla cessazione dall'obbligo di pagamento del diritto annuale, l’art. 4 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 ha fissato i seguenti principi:
1) Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
2) Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
3) Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.
4) Le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544-septiesdecies del Codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.
Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
10. Ritardato od omesso pagamento - Sanzioni, interessi moratori e ravvedimento operoso
10.1. Sanzioni per ritardato od omesso pagamento
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Ciascuna Camera di Commercio dovrà adottare un apposito regolamento con il quale dovranno essere definiti i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie.
Nel caso d聩 sanzioni, ciascuna impresa dovrà far riferimento a quanto stabilito dal regolamento adottato dalla Camera di Commercio nei cui confronti è dovuto il diritto annuale.
10.2. Il ricorso al ravvedimento operoso
Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ricorrendo al ravvedimento operoso:
1. entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:
◾l'importo del diritto annuo dovuto
◾gli interessi di mora calcolati al tasso legale
◾la sanzione pari al 3% del tributo;
2. entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:
◾l'importo del diritto annuo dovuto
◾gli interessi di mora calcolati al tasso legale
◾la sanzione pari al 3,75% del tributo.
L'argomento sarà approfondito più avanti.
10.3. Interessi moratori
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo dovuto e non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito (si veda la circolare n. 3568/C del 24 novembre 2003).
Modifica del saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2024
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile è fissata al 2,50% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023.
Si ricorda che la misura del saggio degli interessi legali in questione ha subito nel tempo le seguenti variazioni:
• dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 è stata fissata al 2,5% in ragione d'anno (decreto 1° dicembre 2003);
• dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, è stata fissata al 3% in ragione d'anno (decreto 12 dicembre 2007);
• dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, è stata fissata al 1% in ragione d'anno (decreto 4 dicembre 2009);
• dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, è stata fissata al 1,5% in ragione d'anno (decreto 7 dicembre 2010).
• dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, è stata fissata al 2,5% in ragione d'anno (decreto 12 dicembre 2011).
• dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, è stata fissata al 1% in ragione d'anno (decreto 12 dicembre 2013).
• dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è stata fissata allo 0,5% in ragione d'anno (decreto 11 dicembre 2014).
• dal 1° gennaio 2016, è stata fissata allo 0,02% in ragione d'anno (decreto 11 dicembre 2015).
• dal 1° gennaio 2017, è stata fissata allo 0,01% in ragione d'anno (decreto 7 dicembre 2016).
• dal 1° gennaio 2018, è stata fissata allo 0,03% in ragione d'anno (decreto 13 dicembre 2017).
• dal 1° gennaio 2019, è stata fissata allo 0,08% in ragione d'anno (decreto 12 dicembre 2018).
• dal 1° gennaio 2020, è stata fissata allo 0,05% in ragione d'anno (decreto 12 dicembre 2019).
• dal 1° gennaio 2021, è stata fissata allo 0,01% in ragione d'anno (decreto 11 dicembre 2020).
• dal 1° gennaio 2022, è stata fissata allo 1,25% in ragione d'anno (decreto 13 dicembre 2021).
• dal 1° gennaio 2023, è stata fissata al 5% in ragione d'anno (decreto 13 dicembre 2022).
• dal 1° gennaio 2024, è stata fissata al 2,50% in ragione d'anno (decreto 129 novembre 2023).
- Si riporta una:
. Tabella riassuntiva degli importi degli interessi legali, in vigore dal 1942 ad oggi.
11. Compensazione
La compensazione rappresenta una forma sia di pagamento, sia di rimborso.
E' possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito, o con lo stesso diritto annuale.
Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:
• hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno;
• hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto.
E' inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi con quanto dovuto per il diritto annuale.
E' esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:
- 3851 – Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- 3852 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.
Per compensare il credito da diritto annuale, si dovrà utilizzare la solita sezione "ICI ed altri tributi locali", riempiendo una riga con gli stessi codici utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito" ; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti.
Non è possibile effettuare la compensazione quando:
• l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione dell'impresa o di nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24 (es. contanti, c.c.p. addebito automatico);
• nel caso sia stata presentata richiesta di rimborso;
• nel caso di imprese cessate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
• quando sono trascorsi più di due anni dalla data di versamento. In questo caso non è più possibile neanche il rimborso (art. 17, comma 3, legge n. 488/1999).
12. Richiesta di riesame in autotutela
Se il diritto annuale fa parte della grande famiglia dei “tributi”, anche al diritto annuale è applicabile l’istituto dell’autotutela.
Pertanto, in tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo relativi al diritto annuale (961, 962 e/o 992) e ritenga che la cartella sia - in tutto o in parte - palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare richiesta di riesame in autotutela, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali.
La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque, non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è sempre possibile anche dopo che è trascorso il termine medesimo.
La domanda di riesame in autotutela dovrà essere presentata utilizzando un apposito modulo messo a disposizione dalla Camera di Commercio e ad essa dovrà essere allegata la copia della cartella notificata, nonché la copia ben leggibile di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con codice tributo 3850 (diritto annuale).
L’eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di autotutela sono comunicati al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, e l’eventuale annullamento dell’atto in autotutela è comunicato al Concessionario per la riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l’eventuale cessazione della materia del contendere.
L'argomento dell'autotutela viene approfondito all'interno della trattazione, riportata sotto, dal titolo: "Le sanzioni amministrative per il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio - Le modalità di applicazione fissate dal decreto interministeriale n. 54 del 2005", al punto 4.16.
Il fac-simile del Modulo per la richiesta di riesame in autotutela viene riportato più sotto, nella sezione "MODULISTICA".
13. APPROFONDIMENTI
1) Si riporta un approfondimento, a cura di Claudio Venturi, dal titolo:
.
IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO. Sintesi della normativa e degli adempimenti. (Testo aggiornato al 22 Dicembre 2022).
2) Segnaliamo la "GUIDA al diritto annuale: una guida completa predisposta da Retecamere.
. Se vuoi consultare una guida completa al diritto annuale, clicca QUI.
3) Vogliamo citare, per la sua completezza e precisione, la "GUIDA AL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2020", predisposta dalla Camera di Commercio di PRATO.
. Se vuoi consultare la GUIDA, clicca QUI.
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IL DIRITTO ANNUALE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 COME E COSA CAMBIA
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1. 25 GIUGNO 2014 - DIRITTO ANNUALE 2015 - Prevista una riduzione del 50% del diritto annuale
Ai sensi del disposto di cui all'articolo 28 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, "a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto", l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese verrà ridotto del 50%.
Il provvedimento ha creato allarme all'interno del sistema camerale, che si vedrà dimezzata la principale fonte di sostentamento.
Come dimostrato da un recente studio realizzato dalla CGIA di Mestre e commissionato da Unioncamere Veneto, l’incidenza del Sistema camerale sulla spesa pubblica nazionale rappresenta lo 0,2%, pari a 1,8 dei 715 miliardi di spesa pubblica primaria.
La riduzione del 50% del diritto annuale comporterebbe un risparmio medio annuo di circa 63 euro ad impresa a fronte di un effetto recessivo di circa 2,5 miliardi di euro e oltre 2.500 i posti di lavoro a rischio, con un aggravio sulle casse dello Stato di 167 milioni di euro (89 per il personale; 22 per gli oneri previdenziali delle Camere della Sicilia; 46 di minori versamenti, imposte e tasse).
2. 8 LUGLIO 2014 - Audizione di Unioncamere presso la Camera
In data 8 luglio 2014, Unioncamere ha depositato, presso la I^ Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, un documento dal titolo "Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari" (A.C. 2486).
. Se vuoi scaricare il testo del documento depositato, clicca QUI.
3. 18 AGOSTO 2014 - L. n. 114/2014 - Riformulato l'art. 28 - Prevista una riduzione graduale del diritto annuale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 70, la LEGGE 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
La legge di conversione ha riformulato l’articolo 28 che prevede la riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, sarà ridotto:
- per l'anno 2015, del 35 per cento,
- per l'anno 2016, del 40 per cento e,
- a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
Lo stesso articolo ha inoltre previsto che le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) (proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale), d) (diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti) ed e) (contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati), della citata L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, saranno fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto legge n. 90/2014 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 114/2014 e approfondire i contenuti, clicca QUI.
- Si riporta il testo di una TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER GLI ANNI 2015, 2016 e 2017.
4. 25 NOVEMBRE 2016 - Pubblicato il D.Lgs. n. 219/2016 che detta le linee per una riforma delle Camere di Commercio - Novità anche in materia di diritto annuale
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Nello specifico, il provvedimento - in vigore dal 10 dicembre 2016 - prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio.
In particolare, il decreto prevede una riduzione del numero complessivo delle Camere dalle attuali 105 a non più di 60, da attuarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:
- almeno una Camera di commercio per Regione;
- accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.
Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede ulteriori azioni, tra cui la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50% per il 2017, come peraltro già prevista dall’art. 29 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014.
In ogni caso, secondo quanto stabilito al comma 10, dell'art. 18, della L. n. 580 del 1993, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r) "10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. ....".
Al comma 1, dell'art. 4 del decreto in commento, si stabilisce, inoltre, che "1. Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilita' finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attivita' economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014".
. Se vuoi approfondire i contenuti del D.Lgs. n. 219/2016, clicca QUI.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2015
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1. 29 DICEMBRE 2014 - Il Ministero dello Sviluppo Economico anticipa, con una circolare, gli importi del diritto annuale per l'anno 2015
In attesa che venga emanato un apposito decreto interministeriale per la determinazione del diritto annuale per il 2015, che recepisca quanto disposto dall’art. 28, comma 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
2. 23 FEBBRAIO 2015 - Pubblicato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 che determina le misure del diritto annuale per l'anno 2015
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2015, il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale vengono determinate le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2015 alle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.
Tre gli articoli del decreto.
ART. 1 - Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall’anno 2015, ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA, anche per le loro sedi secondarie e unità locali, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del D.I. 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell’importo da versare disposte dal comma 1 dell’articolo 28 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, a partire dalla riduzione prevista per l’anno 2015, pari al 35 per cento.
ART. 2 - Fissata la quota del diritto annuale riscosso da riservare al fondo perequativo, nonché le modalità di destinazione e di ripartizione del fondo perequativo stesso.
ART. 3 Fissata la somma, pari a 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, che il sistema delle Camere di Commercio destina al sostegno dell’acceso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi.
Della emanazione del decreto è stata fornita notizia dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 10 febbraio 2015, Prot. 18254, con la quale viene, tra l’altro, evidenziato che, per l’anno 2014, come comunicato da Unioncamere con nota n. 2350 del 29 gennaio 2015, l’impegno del sistema camerale a supporto del Confidi è stato pari a 91,8 milioni di euro; per l’anno 2014 non sarà, quindi, necessario prevedere alcuna ulteriore quota aggiuntiva del fondo di perequazione né troveranno applicazione le conseguenti previsioni di versamenti aggiuntivi da parte di codeste camere di commercio al fondo perequativo 2014 per tale finalità, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3 del decreto in oggetto.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2015 (Aggiornata al 9 febbraio 2015).
3. 12 GIUGNO 2015 - DIRITTO ANNUALE 2015 - Per molti pagamento posticipato al giorno 6 luglio
Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che usufruiscono di regimi agevolati.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015.
La proroga - preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 121 del 9 giugno 2015 - riguarda:
• i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore,
• coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (i c.d. “minimi”),
• i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (i c.d. “forfettari”), nonché
• i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Tutti i soggetti indicati sopra potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2015, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il "regime di trasparenza"
Brevemente, facciamo in pò di chiarezza in merito alla quarta categoria di soggetti indicati dal decreto, e precisamente "i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Normativa di riferimento
1) Artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
2) D.M. 23 aprile 2004 (Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'àmbito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi).
Soggetti interessati
Il regime di trasparenza fiscale è applicabile:
1) ai soggetti indicati nell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 e precisamente, alle:
• società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
• società di armamento;
• società di fatto;
• associazioni senza personalità giuridica la cui attività è diretta all'esercizio in forma associata di arti e professioni;
2) alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (art. 115; D.P.R. n. 917/1986);
3) alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria (art. 116, D.P.R. n. 917/1986).
Aspetti generali - L'opzione
Il "regime di trasparenza" è stato introdotto con la riforma del 2004 (quando è nata l'IRES, che ha sostituito l'IRPEG).
La riforma fiscale, tra le altre cose, ha contestualmente introdotto una nuova possibilità, anche per le SRL, che è appunto il "regime di trasparenza", Sostanzialmente è simile a quanto già avviene per le società di persone (SNC e SAS); in pratica la SRL non versa più l'IRES ed il dividendo viene tassato integralmente in capo ai soci, in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente però dal fatto che il dividendo venga poi effettivamente distribuito ai soci o rimanga invece all'interno della società.
Il "regime di trasparenza" presume, dunque, che tutto l'utile fiscale si considera distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione, ed indipendentemente dal fatto che poi l'utile vanga effettivamente, in tutto o in parte, distribuito ai soci o rimanga, anche parzialmente, nella società.
E' evidente che in questo caso la tassazione risulta in linea generale assai più conveniente, soprattutto per le piccole società, perché evita una parziale doppia imposizione prima in capo alla società, poi in capo ai soci una volta che il dividendo viene distribuito.
Per usufruire del regime di trasparenza occorre che la società possieda una serie di requisiti richiesti dalla legge.
L'opzione per il regime di trasparenza va comunicata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il termine tassativo del 31 dicembre del primo anno di utilizzo di questo regime ed è vincolante per un periodo di tre anni. Se non si rinnova ogni tre anni, decade.
Accertamenti da parte del Registro delle imprese
In caso di accertamento e di verifica del pagamento del diritto annuale posticipato, il Registro delle imprese potrebbe chiedere, la copia del modello con cui ha richiesto all'Agenzia delle Entrate di poter usufruire del "regime di trasparenza".
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2016
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1. 22 DICEMBRE 2015 - Determinati gli importi del diritto annuale per l'anno 2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 22 dicembre 2015, Prot. 279880, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio.
Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, si legge al comma 1, l'importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto per l’anno 2016 del 40%.
Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermate, per il resto, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
Informativa diritto annuale
L'articolo 9 del D.M. 11 maggio 2011, n. 359 prevede che le Camere di Commercio provvedano ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale un’informativa contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della Camera di Commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
Nulla osta che tale informativa possa essere inviata a tutti i soggetti obbligati tramite l’utilizzo di una casella di posta certificata (PEC) che consente l’immediata tracciabilità delle comunicazioni, anche di quelle non risultate consegnabili, e un notevole risparmio di costi.
Tra i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale risultano, invece, esclusi dall’obbligo di munirsi di PEC i soggetti diversi dalle società e dalle imprese individuali, ma iscritti al REA (cosiddetti “only Rea”) e i consorzi. Per tali soggetti, la Camera di Commercio interessata procederà all’invio dell’informativa attraverso le consuete modalità finora adottate, ovvero con forme di comunicazione alternative.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2016.
2. DIRITTO ANNUALE 2016 - Informativa via PEC - Disponibile nuovo servizio online
Per l'anno 2016 il Sistema camerale italiano ha introdotto alcune importanti novità per il pagamento del diritto annuale.
La prima riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale 2016. Nel rispetto delle recenti normative (art. 9 del D.M. n. 359/2011; note del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015 e di Unioncamere del 02 febbraio 2016), l’informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese. Pertanto nessuna informativa cartacea, tranne che per un numero limitato di soggetti quali i soggetti c.d. "only REA" e i Consorzi che al momento risultano ancora esclusi dall'obbligo di munirsi di PEC,
Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.
La seconda riguarda la messa a disposizione un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare.
Da questo sito le imprese potranno:
- consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;
- avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;
- ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.
. Se vuoi accedere al sito dedicato, clicca QUI.
3. DIRITTO ANNUALE 2016 - Per alcuni soggetti prevista una proroga di pagamento al 6 luglio 2016
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. 15 giugno 2016, recante “Differimento, per l'anno 2016, del termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”.
Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), al giorno 6 luglio 2013.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011; artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).
Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti, compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (essendo i giorn1 16 e 17 festivi) con la maggiorazione dello 0,40%.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2017
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1. DICEMBRE 2016 - Determinati gli importi del diritto annuale per l'anno 2017
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.
Tale riduzione è stata peraltro confermata dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, concernente “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Dunque, per l’anno 2017, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 50%.
Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha quindi l’effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste.
Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonchè indicazioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2017.
2. DICEMBRE 2016 - Dal 2017 versamento del diritto annuale entro il 30 giugno
L'art.7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”), convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435 (recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari”), posticipandoli al 30 giugno 2017.
Tale modifica trova applicazione anche al diritto annuale che deve quindi essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e cioè:
- entro il 30 giugno 2017, fatti salvo i soggetti con diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare;
- nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (termine posticipato al 31 luglio 2017, essendo il 30 luglio 2017 giorno festivo).
. Se vuoi scaricare iul testo del D.L. n. 193/2016, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 225/2016, clicca QUI.
3. 20 LUGLIO 2017 - DIRITTO ANNUALE - Differimento del termine di versamento dal 30 giugno al 20 luglio
Con le modifiche introdotte con il D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017) - a decorrere dal 2017 - i versamenti delle imposte IRPEF, IRES ed IRAP scadono il 30 giugno 2017 (al posto del 16 giugno) e il 31 luglio 2017 (in quanto il 30 luglio cade di domenica, al posto del 16 luglio).
Già dall'anno scorso si era avvertita l'intenzione da parte del legislatore di fissare un nuovo calendario delle scadenze, per evitare le solite proroghe dell'ultima ora.
Nonostante ciò anche quest'anno il legislatore è intervenuto con un provvedimento di proroga, riservato però solo ai titolari di reddito d'impresa, che modifica le scadenze di pagamento, posticipando dal 30 giugno al 20 luglio il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017: saldo 2016 e primo acconto 2017.
Anticipato da un comunicato diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il giorno 20 luglio, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017, recante “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi”.
Secondo quanto disposto all’art. 1, i titolari di reddito d'impresa potranno versare il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:
a) entro il 20 luglio 2017, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa (sono pertanto esclusi i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa), i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 20 luglio 2017 (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 (in quanto il 20 cade di domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Considerando che l'annuncio è stato dato nella stessa data di scadenza del versamento (20 luglio 2017), tale proroga non ha avuto grande impatto. Tuttavia, lo spostamento al 20 luglio ha come effetto l'ulteriore slittamento al 21 agosto per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%.
I soggetti interessati alla proroga che, sulla base delle disposizioni previgenti, hanno effettuato i versamenti dal 1° al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, dovrebbero poter recuperare l'importo della maggiorazione non più dovuto sulla base delle nuove disposizioni.
Resta inteso che per i soggetti iscritti nel solo REA, non rientrando nella casistica individuata dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40% (si veda la Nota Ministeriale del 31 luglio 2017, Prot. 3230'58).
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.
4. 3 AGOSTO 2017 - DIRITTO ANNUALE 2017 - Differimento del termine di versamento dal 30 giugno al 20 luglio - Emanato un nuovo decreto che sostituisce quello del 20 luglio 2017
I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), tenuti entro il 30 giugno ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quella in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
Il differimento dei termini per effettuare il versamento delle imposte si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del citato D.P.R. n. 917/1986.
A stabilirlo è il D.P.C.M. del 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.
Tale decreto sostituisce quello emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante il differimento dei termini per effettuare il versamento delle imposte dichiarate nell’anno 2017 da parte dei titolari di reddito d'impresa (con esclusione dei professionisti), del quale sono in ogni caso fatti salvi gli effetti.
Le scadenze, previste dal nuovo decreto, riguardano tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (in precedenza esclusi), i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 20 luglio 2017 (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 (in quanto il 20 cade di domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Resta inteso che i soggetti iscritti nel solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) non rientrano nella casistica individuata dalla norma e pertanto, per tali soggetti, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento del diritto annuale entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
. Se vuoi scaricare una Guida completa al versamento del diritto annuale per l'anno 2017, predisposto dalla Camera di Commercio di PRATO, clicca QUI.
5. NOVEMBRE 2017 - DIRITTO ANNUALE 2017 - Modalità di eventuale integrazione entro il 30 novembre 2017
Con il Decreto 22 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la maggiorazione del 20% del diritto annuale 2017 per il finanziamento di progetti strategici, disponendo che, le imprese che hanno già provveduto ad effettuare il versamento, prima del 28 giugno 2017, senza la suddetta maggiorazione, dovranno comunque versare il conguaglio entro il 30 novembre 2017.
Tale termine è stato disposto dall'articolo 1, comma 6, del citato decreto 22 maggio 2017, stabilendo che "Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435".
Alla luce di tale norma, le imprese che hanno già provveduto, prima del 28 giugno 2017, al versamento del diritto al netto della maggiorazione, potranno pertanto effettuare il conguaglio, rispetto all'importo già versato, entro il 30 novembre 2017 senza applicazione di alcuna sanzione.
La possibilità concessa con il decreto 22 maggio 2017 per tali imprese di effettuare il conguaglio a completamento del diritto annuale complessivamente dovuto per l'anno 2017 – ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico – “non deve, comunque, essere intesa come proroga dei termini di versamento; pertanto restano immutati i termini di ravvedimento ad oggi vigenti”.
In concreto, si potrebbero verificare – come indicato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 settembre 2017, Prot. 381121, successivamente integrata con Nota del 26 settembre 2017, Prot. 399466 - i seguenti tre casi:
CASO A: imprese che hanno già versato, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, al netto dell'incremento di cui al citato decreto 22 maggio 2017.
Tali imprese dovranno versare il conguaglio dovuto per l'incremento, ai sensi del decreto 22 maggio 2017, della misura del diritto annuale per il 2017, entro il 30 novembre 2017, versando, pertanto, la differenza tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto alla luce delle disposizioni del citato decreto senza sanzioni e senza interessi.
Dopo tale data, l'integrazione dovrà essere effettuata con ravvedimento operoso.
CASO B: imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari.
Tali imprese, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2017 (diritto base + incremento).
CASO C: imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che, alla data del 1° dicembre 2017, hanno omesso il versamento della maggiorazione di cui al citato decreto 22 maggio 2017.
Tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2017 con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n 54 (ravvedimento operoso). In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.
Si invitano, pertanto, le imprese a verificare l’importo del diritto annuale 2017 già versato e a provvedere all’integrazione di quanto dovuto effettuando il versamento con il Mod. F24, compilato nella sezione IMU e ALTRI TRIBUTI, utilizzando i soliti codi tributo (3850 – 3851 – 3852)
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IL DIRITTO ANNUALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
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1. MAGGIO 2017 - DIRITTO ANNUALE - Autorizzato l’incremento fino ad un massimo del 20% per il triennio 2017-2019, a 79 Camere di Commercio,
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 22 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017), per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 79 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Ricordiamo che la possibilità di autorizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l’aumento della misura del diritto annuale, per specifici anni di riferimento, fino ad un massimo del 20%, per il finanziamento di “programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese”, è prevista dal comma 10, dell’articolo 18, della legge n. 580 del 1993, come, da ultimo, sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
I progetti da finanziare sono indicati nelle deliberazioni dei consigli camerali elencate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto.
Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le Camere di Commercio interessate dovranno inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Divisione III - Sistema camerale), un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti.
Lo stesso rapporto dovrà altresì essere inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, previsto dall’art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580 del 1993, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
In applicazione di quanto disposto dal decreto:
a) le imprese interessate che intendono già effettuare il pagamento, considerata la prossima scadenza del 30 giugno 2017, possono pagare in un’unica soluzione applicando la percentuale di aumento del 20% sugli importi del diritto dovuto per il 2017;
b) le imprese che, invece, hanno già provveduto, per l’anno 2017, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 30 novembre 2017.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare l'elenco delle 79 Camere di Commercio coinvolte, con gli estremi delle relative delibere, clicca QUI.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2017, con la maggiorazione del 20% (Tabella n. 8)
2. APRILE 2018 - DIRITTO ANNUALE - Autorizzato l’incremento fino ad un massimo del 20% per gli anni 2018 e 2019 ad altre 9 Camere di Commercio
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018, il Decreto 2 marzo 2018, recante “Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019”.
Dopo il decreto del 22 maggio 2017, con il quale sono state autorizzate 79 Camere di Commercio ad incrementare, per gli anni 2017, 2018 e 2019, la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A), arriva un secondo decreto del 2 marzo 2018, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per altre 9 Camere di Commercio, che, con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2018 (art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001).
Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto sono tenute, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, unitamente alle Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto 22 maggio 2017, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali.
Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto 22 maggio 2017 e quelle di cui all’Allegato A) del decreto 2 marzo 2018 sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto con l’elenco delle 9 Camere di commercio autorizzate, clicca QUI.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2018
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1. DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - CAMERE DI COMMERCIO - Piani di riequilibrio finanziario - Possibilità di un aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50%
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
Il comma 784 dispone che le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottino programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento.
Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
Vogliamo ricordare che l’art. 18, comma 5, della L. n. 580/1993, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 219/2016 prevede che, in caso di variazioni significative del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, proceda, con proprio decreto da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, ad aggiornare la misura del diritto annuale.
In particolare, il successivo comma 6 dell’articolo 18, come modificato dalla Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, articolo 1, comma 322, dispone che, al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possano effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.
Infine, il comma 10 dello stesso articolo 18 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, possa autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (in attuazione, D.M. 22 maggio 2017).
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.
2. GENNAIO 2018 - DIRITTO ANNUALE 2018 - Confermati gli importi 2017 – Nota del Ministero dello sviluppo economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505, ha reso noto le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati per l’anno 2018, precisando che, nelle more della definizione del processo di riordino che sta interessando le Camere di Commercio e nella considerazione che la variazione del fabbisogno è assolutamente irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2018 e, quindi, non significativa, non è necessario aggiornare le misure del diritto annuale con un nuovo decreto da adottare ai sensi del comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.
Il Ministero si è pertanto limitato ad illustrare, con una semplice nota, gli effetti anche per il 2018 del decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011, confermando gli stessi importi pagati l’anno precedente.
Ricordiamo che, con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. In assenza di nuovi interventi normativi - precisa il Ministero - il decreto interministeriale ha “l’effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 50% a partire dal 2017”.
Nella Nota ministeriale, si ricorda che le misure del diritto annuale, ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando è necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa.
In materia di somme da destinare al fondo di perequazione, nella nota in commento il Ministero precisa che restano confermate, per l’anno 2018, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico dio ciascuna Camera di Commercio.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2018.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2019
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1. DICEMBRE 2018 - DIRITTO ANNUALE 2019 - Confermati gli importi degli anni 2017 e 2018
Nelle more della definizione del processo di riordino delle Camere di Commercio, tuttora in atto, anche per il 2019, gli importi del diritto annuale restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2017 e 2018.
Lo ha confermato anche il Ministero dello sviluppo economico con la Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856.
Secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 maggio 2017 (recante “Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019”), e del successivo decreto del 2 marzo 2018, le Camere di Commercio sono state autorizzate - per gli anni 2017, 2018 e 2019 - ad incrementare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.
Il rincaro del diritto annuale, deliberato da quasi tutte le Camere di Commercio, serve a finanziare una serie di programmi e di progetti, indicati nelle delibere approvate dai rispettivi Consigli camerali, che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Fondo di perequazione
Confermate, per l’anno 2019, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Incremento del diritto annuale
Il Ministero ricorda che, con due decreti (quello del 22 maggio 2017 e quello del 2 marzo 2018), per il triennio 2017-2019, sono state autorizzate nel totale 88 Camere di Commercio ad incrementare le misure del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.
A tale proposito il Ministero ricorda che queste Camere di Commercio hanno l’obbligo di inviare, tramite Unioncamere ed entro il 31 gennaio 2019, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2019.
2. FEBBRAIO 2019 - DIRITTO ANNUALE - Autorizzato l’aumento del 50% da parte delle Camere di Commercio della Sicilia per gli anni 2018 e 2019
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019, il Decreto 21 dicembre 2018, con il quale il Ministero dello sviluppo economico autorizza le Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani ad incrementare del 50% le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019, al fine di finanziare i piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari.
Entro il 31 gennaio 2020, le Camere di commercio dovranno trasmettere alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, una relazione finale da cui si evinca l'attuazione degli obiettivi di risanamento convergenti verso le condizioni di equilibrio raggiunti per effetto dell'incremento della misura del diritto annuale autorizzato e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto.
Alle relazioni devono essere allegati il parere del collegio dei revisori e l'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
Il versamento dell'importo derivante dall'applicazione del presente decreto deve essere effettuato, per gli anni 2018 e 2019, unitamente al versamento del diritto annuale per l'anno 2019, entro il termine di scadenza dei pagamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi.
Ricordiamo infine che tale decreto ha subito una rettifica per effetto del D.M. 15 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019.
Il testo dei due decreti viene riportato nell'Appendice normativa.
3. LUGLIO 2019 - DIRITTO ANNUALE 2019 - Proroga dei termini di pagamento al 30 settembre 2019
“3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonchè dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 2 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.”.
E’ quanto stabilito ai commi 3 e 4, dell'articolo 12-quinquies della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L.30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita”).
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione precisando che la proroga in questione si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2019. Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2019, che scadeva il 1° luglio 2019 (essendo il 30 giugno giorno festivo), hanno tempo fino al 30 settembre 2019, senza incorrere in alcuna sanzione.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della risoluzione dell’Agenzi delle entrate n. 64/2019, clicca QUI.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2020
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1. DICEMBRE 2019 - DIRITTO ANNUALE 2020 - Confermati gli importi del triennio 2017 - 2019
In assenza di nuovo interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2020 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell’ 11 dicembre 2019, Prot. 347962, ha confermato, anche per l’anno 2020, gli importi degli anni precedenti.
Fondo di perequazione
Confermate, per l’anno 2020, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Nel merito del fondo di perequazione, il Ministero ha fatto presente che sono in corso approfondimenti utili a consentire. Attraverso l’adozione di uno specifico decreto, l’adeguamento del medesimo fondo si nuovi criteri dettati dal comma 9 dell’art. 18 della legge n. 580 del 1993.
Incremento del diritto annuale triennio 2017 - 2019
Il Ministero ricorda che, ai sensi del comma 10, dell’articolo 18 della legge n. 580/1993, per il triennio 2017 – 2019, è stato autorizzati l’incremento delle misure del diritto annuale.
In proposito, il Ministero richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 31 dicembre 2020, di un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2019 e dalle residue risorse dell’anno 2018.
Incremento del diritto annuale triennio 2020 - 2022
Il Ministero ha espresso la propria condivisione in merito alle tematiche proposte da Unioncamere al fine della autorizzazione, ai sensi del comma 10, dell’articolo 18 della legge n. 580/1993, delle misure del diritto annuale anche per il triennio 2020 – 2022.
A tale proposito il Ministero invita le Camere di commercio ad adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire la prescritta formale presentazione della richiesta di autorizzazione per il tramite di Unioncamere.
Le Camere di commercio devono adottare la delibera con la quale il Consiglio camerale approva l’incremento del diritto annuale nella misura massima del 20% e la relativa ripartizione di tale incremento sui diversi progetti.
Il Ministero avverte le stesse Camere di commercio che l’adizione del provvedimento consiliare, nelle more della espressa autorizzazione dello stesso Ministero, non consente alle Camere di commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2020 il diritto maggiorato.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2020.
2. MARZO 2020 - Autorizzato l'incremento per 82 Camere di Commercio per il triennio 2020-2022
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020 (registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico in data 19 marzo 2020 con il numero 102 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole in data 26 marzo 2020 n. 162), ha autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.
Le Camere di commercio interessate sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti, allegando allo stesso la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico.
Lo stesso rapporto deve essere inoltre inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale.
Le risorse non utilizzate per la realizzazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale autorizzati con decreto 22 maggio 2017 e con decreto 2 marzo 2018, sono destinate a finanziare i progetti di cui al presente decreto.
Le Camere di commercio sono tenute a comunicare al Ministero dello sviluppo economico , per il tramite di Unioncamere, l'ammontare delle suddette risorse non utilizzate destinate a ciascun progetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito informatico del Ministero.
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
3. GIUGNO 2020 - FISCO E DIRITTO ANNUALE 2020 - Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2020
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonchè dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le stesse disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi i questione, è stati stabilito con il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020. Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2020, in scadenza al 30 giugno 2020, hanno tempo fino al 20 luglio 2020, senza incorrere in alcuna sanzione.
Dal 21 luglio al 20 agosto 2020 sarà ancora possibile il versamento ma con la maggiorazione dell’importo dello 0,40%.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2021
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1. 22 DICEMBRE 2020 - DIRITTO ANNUALE 2021 - Confermati gli importi del 2020
In assenza di nuovo interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2021 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980, ha confermato, anche per l’anno 2021, gli importi dell'anno precedente.
Fondo di perequazione
Confermate, per l’anno 2021, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2021.
2. 30 GIUGNO 2021 - FISCO E DIRITTO ANNUALE 2021 - Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2021
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi i questione, è stato stabilito con il D.P.C.M. 28 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2021. Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2021, in scadenza al 30 giugno 2021, hanno tempo fino al 20 luglio 2021, senza incorrere in alcuna sanzione.
La norma, tuttavia, ha lasciato dubbi e perplessità dovuti al fatto che non viene esplicitata la possibilità che tale versamento possa essere effettuato anche dal 21 luglio al 20 agosto 2021, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, come peraltro previsto in tutti i precedenti decreti di proroga.
E’ così intervenuto il Ministero dello sviluppo economico il quale, con nota del 2 luglio 2021, Prot. 0201219, ha precisato che la proroga al 20 luglio 2021 del termine per i versamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, riguarda anche il diritto annuale effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti nella fattispecie.
Resta inteso - continua il Ministero - che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Il testo del decreto e della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. 24 LUGLIO 2021 - FISCO E DIRITTO ANNUALE 2021 - Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 15 settembre 2021
L'articolo 9-ter della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).
La proroga al 15 settembre 2021 del termine per i versamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, riguarda anche il diritto annuale effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti nella fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (ad esclusione delle società non ISA che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o il 20 settembre con la maggiorazione dello 0,4%).
Da tener presente che il termine del 15 settembre è fisso, nel senso che non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%. Lo si evince dal fatto che la norma interviene direttamente sul comma 2, dell’art. 17, D.P.R. n. 435/2001 ( … in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001…” ), spazzando così ogni dubbio in proposito, che era sorto con il precedente decreto del 28 giugno 2021.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2022
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1. 22 DICEMBRE 2021 - DIRITTO ANNUALE 2022 - Confermati gli importi del 2021
In assenza di nuovo interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2022 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 0429691, ha confermato, anche per l’anno 2022, gli importi dell'anno precedente.
Fondo di perequazione
Confermate, per l’anno 2022, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2022.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2023
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1. 11 NOVEMBRE 2022 - DIRITTO ANNUALE 2023 - Confermati gli importi del 2022
In assenza di nuovo interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2023 e, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota dell' 11 novembre 2022, Prot. 03396745, ha confermato, anche per l’anno 2023, gli importi dell'anno precedente.
Fondo di perequazione
Confermate, per l’anno 2023, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
Incremento del diritto annuale - ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993 - triennio 2020-2022
Ricordiamo che il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Al riguardo, il Ministero richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2023, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti complessivamente dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2022 e dalle residue risorse dell'anno 2021 non già rendicontate al 30 giugno 2022.
Il 2022 conclude il triennio di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale e, pertanto, è necessario determinare l’eventuale effettivo ammontare del provento netto non utilizzato nel triennio 2020-2022.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2023.
2. 17 APRILE 2023 - CAMERE DI COMMERCIO - Autorizzato l’aumento diversificato del diritto annuale
In data 17 aprile 2023, sono statu pubblicati, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, due decreti che interessano le Camere di Commercio:
• Il decreto 23 febbraio 2023 con il quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per 67 Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali;
• il decreto 28 febbraio 2023 con il quale viene autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2022, 2023 e 2024, l’incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall’Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 1371/A12 del 29 marzo 2022 e nota n. 391 del 30 gennaio 2023.
L’incremento riguarda le Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.
3. 5 LUGLIO 2023 - FISCO E DIRITTO ANNUALE 2023 - Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2023
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi 2023, compresi quelli relativi al primo acconto, avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 30 luglio 2023, mentre i contribuenti che avessero scelto di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2023 avrebbero dovuto applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Tali termini sono invece stati prorogati.
L’articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies del D.L. n. 51/2023 (c.d. “Decreto Enti Pubblici”), dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 87 del 3 luglio 2023, n. 87 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 luglio 2023) stabilisce che il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadevano il 30 giugno 2023 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale, potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.
I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (art. 4, comma 3-sexies).
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR) (art. 4, comma 3-septies).
La proroga al 20 luglio 2023 del termine per i versamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, riguarda anche il diritto annuale effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti nella fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.
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IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2024
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1. 20 DICEMBRE 2023 - DIRITTO ANNUALE 2024 - Confermati gli importi del 2023
In assenza di nuovo interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2024 e, pertanto, il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Nota del 20 dicembre 2023, Prot. 0383421, ha confermato, anche per l’anno 2024, gli importi dell'anno precedente.
Fondo di perequazione
Confermate, per l’anno 2024, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
Ricordiamo che il Ministero delle imprese e del made in Italy, con decreto 23 febbraio 2023, ha autorizzato, per il triennio 2023 - 2025, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencati nell'Allegato A al medesimo decreto.
Al riguardo il Ministero ricorda che le Camere di commercio sono tenute ad inviare - entro il 30 giugno 2024 - un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, unitamente alla rendicontazione:
a) delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023;
b) delle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.
- Si riporta il testo delle tabella degli:
. IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER L'ANNO 2024.
2. 20 GIUGNO 2024 - DIRITTO ANNUALE 2024 - Per i soggetti ISA e altri posticipato il termine di pagamento dal 30 giugno al 31 luglio 2024
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il termine di pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, per l'anno 2024, è posticipato dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024.
E' quanto previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha modificato le date per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi.
Per effetto del disposto di cui all'articolo 37 del citato D.Lgs. n. 13/2024 - in vigore dal 22 febbraio 2024 - per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto anziché il 30 giugno 2024 vanno effettuati il 31 luglio 2024, senza maggiorazione.
Il differimento si applica anche:
• a coloro che applicano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
• ai soggetti che applicano il regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015);
• ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
Lo ricorda anche il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una nota del 13 giugno 2024, Prot. 0033353, precisando che la proroga stabilita con il citato D.Lgs. n. 13/2024 si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno giorno festivo), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. 26 GENNAIO 2007 - Istanze di rimborso di diritti camerali per somme erroneamente versate - Imposta di bollo - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di Interpello presentata da una Camera di Commercio, ha affrontato il problema dell’applicabilità o meno dell’imposta di bollo nelle istanze di rimborso di diritti camerali (diritti di segreteria e diritto annuale) non dovuti erroneamente versati.
L’Agenzia delle Entrate, nel confermare che, sia il diritto annuale, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, che i diritti di segreteria, dovuti a fronte di un’attività compiuta dall’Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche (tenuta di Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi, rilascio di certificazioni, visure, copie di atti, ecc.), sono entrate di natura tributaria, ha sancito che le istanze di rimborso di entrambi i diritti per somme erroneamente versate e non dovute, beneficiano dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella – Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.
Il Fac-simile della domanda di rimborso del diritto annuale per somme erroneamente versate e non dovute viene riportato più sotto, nella sezione "MODULISTICA".
2. 17 LUGLIO 2013 - Chiarimenti dal Ministero su Start-up, Società tra professionisti, Società di mutuo soccorso e Confidi
Con Nota del 17 luglio 2013, Prot. 0120930, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sugli importi per diritto annuale dovuto o meno per l'anno 2013 dalle imprese Start-up innovative, dalle Società tra professionisti, dalle Società di mutuo soccorso e Confidi.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
Start-up innovative
In questo caso è necessario distinguere tra imprese neo-iscritte e imprese già costituite alla data di entrata in vigore della L. n. 221/20012, di conversione del D.L. n. 179/2012.
1) Le imprese neo-iscritte al Registro delle imprese, ovvero le imprese che richiedono direttamente in sede di iscrizione della società oltre che l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese anche l'iscrizione nella sezione speciale appositamente istituita dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale dovuto - sempreché mantengano i requisiti previsti dalla legge e comunque non oltre il quarto anno dall'iscrizione - a partire dal 2013;
2) le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012 (19 dicembre 2012) che abbiano depositato, nei termini stabiliti, presso l'Ufficio del Registro delle imprese la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, dell'art. 25, D.L. 179/2012:
a) se a tale data non hanno ancora versato il diritto annuale 2013, sono esonerate a partire da tale anno;
b) nel caso invece il versamento sia già stato effettuato, le stesse hanno diritto a richiederne il rimborso (entro 24 mesi dalla data del pagamento) o la compensazione su modello F24 (entro lo stesso termine).
Società tra professionisti
L'art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 ha previsto, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, l'iscrizione delle società tra professionisti nella apposita sezione speciale già istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2 secondo periodo, per le società tra avvocati di cui al D. Lgs. n. 96/2001.
Questi soggetti, giusto quanto previsto dall'art. 18 della Legge n. 580/1993, dopo la modifica introdotta dal D. Lgs. n. 23/2010, sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura proporzionale al fatturato dell'anno precedente. Trattandosi però di nuove iscrizioni avvenute nel corso dell'anno 2013 dovranno versare il diritto annuale per l'anno 2013 con l'importo previsto per la prima classe di fatturato giusto quanto stabilito dal D.M. 21 aprile 2011 (euro 200,00 per la società ed euro 40,00 per ciascuna eventuale unità locale).
Per gli anni successivi queste società dovranno rideterminare l'importo del diritto annuale dovuto in base al fatturato, come verrà stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di decreto di determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2014.
Società di mutuo soccorso
L'art. 23 del D.L. n. 179/2012 ha previsto che le società di mutuo soccorso di cui alla Legge 15 aprile 1886, n. 3818 siano iscritte in apposita sezione delle "imprese sociali" presso il registro delle imprese, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.M. 6 marzo 2013.
Anche per questi soggetti, come già per le società tra professionisti, se si tratta di nuove iscrizioni avvenute nel corso del 2013 si applicano gli importi già indicati (euro 200,00 per la sede ed euro 40,00 per ogni eventuale unità locale).
Nel caso invece si tratta di soggetti già iscritti in altra sezione del Registro delle imprese (solitamente si trovano iscritte nella sezione ordinaria), la nuova sezione delle imprese sociali (previa presentazione della dichiarazione sostitutiva e della domanda previste dall'art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 6 marzo 2013) sarà semplicemente aggiunta.
Ai fini del pagamento del diritto annuale 2013 l'importo dovuto deve essere auto-liquidato in base agli scaglioni di fatturato già previsti dal D.M. 21 aprile 2011 o, in mancanza, in base alle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del Codice civile, e, nel caso di eventuali unità locali aggiungendo il 20% dell'importo dovuto per la sede (con tetto massimo di euro 200,00).
Confidi
Ad integrazione delle indicazioni già fornite dal Ministero con la nota n. 5024 del 12 giugno 2008 (individuazione della voce del bilancio M031 "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" quale base imponibile per il calcolo del diritto annuale), il Ministero comunica che, ove i suddetti soggetti adottino invece i principi contabili internazionali, sono tenuti ad individuare la base imponibile del diritto annuale con riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico.
3. 22 OTTOBRE 2013 - Errati versamenti da parte dei contribuenti - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sull'applicabilità al diritto annuale delle soluzioni interpretative fornite dall'Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi sui termini previsti per i versamenti del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, sull’efficacia del ravvedimento operoso quando l’importo versato è inferiore a quanto dovuto e sulle conseguenze di errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento.
Dopo l'uscita di questa circolare ci si è chiesti se le nuove interpretazioni prospettate dall'Agenzia delle Entrate potessero o meno essere applicabili anche al diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
Con la Nota del 22 ottobre 2013, Prot. 0172574, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affrontato la questione facendo, anzitutto, rilevare che le interpretazioni contenute nella circolare n. 3587/C del 20 giugno 2006 (emanata per fornire indicazioni in merito all'applicazione del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54) vanno riviste in quanto dettate in un contesto normativo e giuridico diverso da quello attuale, per giungere poi, alla conclusione che i criteri da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni prospettati dall'Agenzia delle Entrate sono da ritenersi applicabili anche al diritto camerale.
Pertanto, a partire dai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente all'emanazione della presente nota, indipendentemente dall'anno di competenza del diritto annuale, le Camere di Commercio dovranno provvedere ad uniformare i propri comportamenti a quelli individuati dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 27/E del 2 agosto 2013.
A. I CONTENUTI DELLA CIRCOLARE N. 27/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Errata determinazione dell’importo “maggiorato”
La maggiorazione dello 0,40%, prevista per chi paga nei trenta giorni successivi alla scadenza naturale del 16 giugno, è parte integrante del tributo, cioè viene aggiunta all’imposta dovuta e versata insieme a questa, senza distinzione di codice tributo. Da ciò deriva che interessi sull’errato versamento delle imposte, effettuato nel “termine lungo”, non sono dovuti per adempimento "tardivo", ma "insufficiente".
Quindi, se il contribuente assolve (nel termine ampio del 16 luglio) solo l’imposta, senza la maggiorazione, non è possibile distinguere i due diversi importi e l’adempimento non potrà, in ogni caso essere considerato tardivo, bensì carente.
Il contribuente, che deve porre rimedio alla situazione sopra accennata, può decidere di sanare l’irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997), eseguendo il pagamento entro trenta giorni dalla scadenza del “termine lungo” (il 16 luglio):
• di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%;
• degli interessi di mora calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del versamento;
• della sanzione ridotta nella misura del 3% dell’importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40%).
In alternativa, la regolarizzazione può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: in tal caso la sanzione sale al 3,75%.
Errata determinazione dell’importo “da ravvedimento”
La circolare, per il caso in cui il contribuente vada a determinare un importo sbagliato in sede di ravvedimento, rimanda a quanto chiarito in proposito nella risoluzione 67/2011.
La sanzione ordinaria del 30% deve quindi essere applicata soltanto sulla somma residua (maggiore imposta dovuta, aumentata o meno dalla maggiorazione) e gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data dell’originario versamento.
Inoltre, se a essere inesatto è solo il conto delle sanzioni o degli interessi, il ravvedimento vale unicamente per la parte dell’imposta (con o senza maggiorazione, a seconda della data del versamento originario) proporzionata a quanto complessivamente corrisposto.
Gli uffici, in tal caso, applicheranno la sanzione ordinaria e/o recupereranno gli interessi esclusivamente sulla quota non sanata, con riferimento alla data del primo versamento.
Versamento carente in caso di acquiescenza
Per gli errori materiali o di calcolo nel versamento delle somme dovute a titolo di acquiescenza di un avviso di accertamento (articolo 15 del D.Lgs. n. 472/1997), l’ufficio ha comunque la facoltà di valutare la definizione come validamente perfezionata.
Punto imprescindibile di riferimento sarà la differenza tra il dovuto e quanto materialmente versato. L’importo dovrà, infatti, essere tale da consentire di ritenere realmente fondata la volontà del contribuente di definire l’accertamento.
A tal fine, sarà necessario che il contribuente provveda all’integrazione di quanto dovuto.
Indicazioni di tenore analogo, infine, anche per la diversa ipotesi in cui il contribuente intenda limitarsi a beneficiare della sola definizione agevolata delle sanzioni (articolo 17 del D.Lgs. n. 472/1997).
B. APPLICABILITA' AL DIRITTO ANNUALE - LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 22 ottobre 2013, Prot. n.172574, ha voluto fornire chiarimenti in merito all'applicabilità al diritto annuale delle nuove soluzioni interpretative fornite dall'Agenzia delle Entrate, che differiscono, soprattutto in merito all'applicazione delle sanzioni ai tributi, con le interpretazioni fornite a suo tempo con la circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico per fornire indicazioni sull'applicazione del D.M. n. 54 del 27 gennaio 2005.
Con questa nota, il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver preso atto dei nuovi orientamenti pervenuti dall'Agenzia delle Entrate, ritiene che gli stessi debbano essere applicati anche al diritto annuale camerale, uniformando così il proprio orientamento a quello dettato dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, a partire dai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente all'emanazione della presente nota, indipendentemente dall'anno di competenza del diritto annuale, le Camere di Commercio dovranno uniformare i propri comportamenti a quelli individuati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 2 agosto 2013.
Il Ministero evidenzia poi i principi contenuti nella citata circolare n. 3587/C del 2005 che trovano ora una diversa interpretazione nella circolare n. 27/E del 2013 e ai quali intende uniformare l'orientamento in tema di sanzioni del diritto annuale.
I punti sono sostanzialmente due:
1) Insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione;
2) Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti.
Insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione
In caso di versamento parziale e/o incompleto effettuato entro la scadenza del termine ordinario la sanzione attualmente veniva commisurata alla parte di diritto non versato dall’impresa.
Nel caso di versamento parziale e/o incompleto effettuato oltre il termine di scadenza ordinario, la sanzione veniva commisurata all’intero importo dovuto, graduando, ove del caso, la sanzione.
In merito al termine ordinario, il Ministero aveva ritenuto di individuare il 16 giugno (allora il 20) quale termine ordinario dal quale far partire la decorrenza sia ai fini della definizione di omessi o tardivi versamenti, che ai fini del ravvedimento operoso; inoltre decorso il termine entro il quale è possibile versare il diritto annuale maggiorato dell’interesse corrispettivo, aveva ritenuto che l’impresa poteva ricorrere esclusivamente al ravvedimento lungo.
Tali interpretazioni devono essere riviste alla luce della citata circolare n. 27/E del 2013.
Sarà pertanto necessario tener in considerazione due distinti termini per il versamento: per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, il primo termine è il 16 giugno, l’altro, c.d. “termine lungo”, nei successivi 30 giorni, è il 16 luglio.
L’adempimento da parte dell’impresa nel più ampio termine avviene mediante il pagamento del diritto annuale incrementato di un importo, pari allo 0,40%, che è parte del tributo medesimo.
Se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente. La sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).
Non rileva se l’impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione, o se ha eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.
Alla luce di tale interpretazione deve essere rivisto l’orientamento in merito alla applicazione della sanzione a tutti i versamenti del diritto annuale parziali effettuati oltre il termine di scadenza, compresi quindi anche i versamenti effettuati, nel termine prescritto, senza applicazione dello 0,40%.
Sarà consentito all’impresa, che abbia effettuato il versamento incompleto come sopra descritto, di regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento breve, eseguendo il pagamento nel termine di 30 giorni dalla scadenza del “termine lungo”.
Laddove l’impresa non ha versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il temine ultimo entro il quale poter utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza cioè il 16 giugno dell’anno successivo.
Le imprese e unità locali che si iscrivono in corso d’anno al Registro delle imprese sono tenute ad effettuare i versamenti del diritto annuale entro 30 giorni decorrenti dall’iscrizione.
Saranno considerati tardivi e quindi sanzionati con l’applicazione dell’aliquota del 10% sull’intero importo dovuto e versato tutti i versamenti effettuati nei successivi 30 giorni.
Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti
Sarà necessario ritenere perfezionato il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine del ravvedimento.
Alla luce di tale orientamento nel caso in cui l’impresa effettui, entro il termine prescritto per il ravvedimento, il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.
Inoltre nel caso in cui l’impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni, e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, la Camera di Commercio dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale - comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario - proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo; sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.
In tutti i casi sarà necessario, comunque, avere l’evidenza dell’intenzione dell’impresa di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, attraverso la verifica dell’imputazione nel modello F24 di parte del versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo.
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RITARDATO, OMESSO OD INCOMPLETO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
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1. Omesso o tardivo pagamento del diritto annuale – Sanzioni – I contenuti del D.M. n. 54/2005
1.1. Premessa - La normativa di riferimento
Negli ultimi anni il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, a seguito dei quali ha acquisito una propria autonoma collocazione all’interno del nostro sistema tributario.
Da ultimo, con il D.M. 27 gennaio 2005 n. 54, sono state definite le modalità di applicazione del regime delle sanzioni amministrative tributarie con riferimento alle ipotesi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale, con espresso richiamo alle norme di cui al D. Lgs. n. 472/1997, prevedendo, altresì, l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
Con la Circolare 20 giugno 2005 n. 3587/C, il Ministero delle Attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economici) ha fornito i necessari chiarimenti circa le disposizioni di cui al su citato D.M. 54/2005.
L'applicazione delle sanzioni in materia di diritto annuale viene attualmente regolata secondo le indicazioni fornite:
• dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
• dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 e
• dal Regolamento Camerale adottato da ogni singola Camera di Commercio.
1.2. Nozione di tardivo e omesso versamento (art. 3, D.M. n. 54/2005)
È considerato “tardivo” il pagamento del diritto camerale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento.
Si parla, invece, di “omesso” pagamento nelle seguenti ipotesi di:
• versamento non effettuato;
• versamento effettuato solo in parte, limitatamente all’importo non versato;
• versamento effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini ordinari.
Non si considera omesso il versamento eseguito, nel rispetto del termine, a favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio.
I versamenti effettuati con un ritardo superiore ai 30 giorni o quelli effettuati solo in parte si considerano “omessi”, limitatamente a quanto non versato (art. 3, comma 3, D.M. n. 54/2005).
1.3. Nozione di termine ordinario e di termine prorogato
Per la corretta applicazione del regime sanzionatorio, è indispensabile individuare quale sia la scadenza ordinaria di versamento, vale a dire il termine iniziale dal quale decorre il computo dei giorni necessario per stabilire se trattasi di "tardività" (qualora il pagamento avvenga entro i 30 giorni da tale termine) ovvero di "omissione" di pagamento (se questo avviene oltre i 30 giorni da tale termine).
In proposito si precisa che:
• per i soggetti che si sono iscritti nel Registro delle imprese nel corso dell'anno, il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione presso la Camera di Commercio;
• per i soggetti che risultano già iscritti in anni precedenti, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e quindi:
- entro il 20 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 20 luglio, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Dunque:
1) Per ”termine ordinario” di versamento si intende:
a) per le imprese di vecchia iscrizione: il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine stabilito dall’art. 17, commi 1 e 3, D.P.R. n. 435/2001, che per la maggior parte delle imprese, prima era fissato al 20 giugno di ogni anno e che, dal 2007, è fissato al 16 giugno di ogni anno);
b) per le imprese e/o le unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione: di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione (detto termine è stato definito nei decreti annuali).
2) Per ”termine prorogato” di versamento si intende il termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente (0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi solo le imprese già iscritte al 1° gennaio dell’anno in corso.
1.4. Violazioni sanzionate e violazioni formali
Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.M. 54/2005, sono sanzionate le seguenti violazioni:
• tardivo o omesso versamento del diritto camerale;
• maggiore ammontare del diritto annuale, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni annuali IRAP che vengono comunicate annualmente dall’Agenzia delle Entrate all’Unione italiana delle Camere di commercio.
In sostanza, le violazioni possono essere di quattro tipi:
• versamento omesso;
• versamento incompleto;
• versamento entro la scadenza per il pagamento con 0,40%, ma senza applicazione dello 0,40% stesso;
• versamento tardivo.
La citata Circolare n. 3587/C precisa che non sono sanzionabili le violazioni c.d. formali, quali, ad esempio: l’errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o della sigla della provincia e/o dell’anno di competenza.
1.5. Le sanzioni
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 54/2005, la misura della sanzione amministrativa è ccompresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il successivo comma 2, dello stesso articolo 4, prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e precisamente:
• della gravità della violazione, desunta anche dalla condotta del trasgressore;
• dell’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze;
• della sua personalità, valutata anche in relazione ai suoi precedenti fiscali;
• delle condizioni economiche e sociali.
Dunque:
1) nei casi di tardivo versamento si applica la sanzione del 10%;
2) nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30%.
Il versamento eseguito solo in parte, sia entro il termine ordinario che entro il termine prorogato (con contestuale pagamento dell’interesse corrispettivo vigente sulla parte versata) si considera omesso per l’importo non versato.
In questo caso viene applicata la sanzione del 30% sull’importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni previste dai regolamenti camerali.
Il versamento eseguito solo in parte, oltre i suddetti termini, o senza il versamento dell’interesse corrispettivo sulla parte versata, si considera totalmente omesso.
In questo caso viene applicata la sanzione del 30% sull’intero importo dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni previste dai regolamenti camerali.
Dunque, secondo l’attuale normativa:
1) nel caso di versamento parziale effettuato entro la scadenza la sanzione va commisurata al solo diritto omesso;
2) nel caso di versamento parziale effettuato oltre la scadenza ordinaria ed entro i 30 giorni successivi la sanzione va così calcolata: 10% del diritto pagato (in quanto il versamento incompleto è considerato comunque tardivo) + 30% del diritto omesso;
3) nel caso di versamento parziale effettuato oltre la scadenza ordinaria la base di calcolo della sanzione è rappresentata dall’intero importo dovuto, in quanto tale versamento incompleto è considerato comunque omesso (art.3, D.M. n. 54/2005), e come tale va applicata la sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto.
1.6. Il ravvedimento operoso
L’articolo 6, del citato D.M. n. 54/2005, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può, infatti, beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato:
A) dalle imprese già iscritte al Registro Imprese che:
• alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale per l'anno in corso o hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
• entro 30 giorni dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
• oltre 30 giorni dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo);
B) dalle nuove imprese iscritte e dalle unità locali di nuova iscrizione che:
• alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
• oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale.
Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:
• versamenti tardivi: a fronte di un versamento tardivo già eseguito, il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo il versamento contestuale dell’interesse (calcolato dalla data di scadenza del termine ordinario alla data del versamento già eseguito) e della sanzione ridotta (2,5% o 3% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o per il “ravvedimento lungo”);
• versamenti omessi: il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo contestualmente il versamento dell’importo del diritto dovuto + interessi + sanzione ridotta (2,5% o 3% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o per il “ravvedimento lungo”);
• versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza: il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto;
• versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza: il calcolo degli interessi si esegue sull’importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la sanzione si calcola sull’intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).
1.7. Irrogazione della sanzione – Artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997
L’art. 8 del nuovo regolamento determina in capo alla Camera di Commercio diverse possibilità di scelta circa la procedura da adottare.
Le sanzioni in materia di diritto annuale sono, infatti, irrogate dalla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di tardivo od omesso versamento nelle misure stabilite dalla legge.
In particolare, l’art. 16 disciplina il procedimento di contestazione e irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio competente all’accertamento del tributo.
In tal caso, la Camera di Commercio notifica all’interessato un “atto di contestazione” con tutte le indicazioni previste dalla legge (fatti attribuiti, norme applicate, criteri seguiti per la determinazione della sanzione, etc.).
Ricevuta la notifica dell’atto di contestazione, l’autore delle violazioni e i soggetti obbligati in solido possono – entro 60 giorni dalla notificazione – definire la controversia con il pagamento della sanzione in maniera ridotta, ovvero proporre deduzioni difensive davanti all’ufficio o all’Ente che ha emanato l’atto.
L’art. 17, D.Lgs. n. 472/1997 consente, inoltre, alle Camere di Commercio di continuare ad operare attraverso la procedura dell’immediata iscrizione a ruolo delle sanzioni dovute.
In sostanza, due sono le possibili procedure che le Camere di Commercio possono seguire:
a) irrogazione immediata della sanzione;
b) immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute.
1.8. Cartelle esattoriali
Alle imprese che abbiano commesso una violazione relativa al diritto annuale, e che non abbiano effettuato il ravvedimento, sarà irrogata una sanzione a mezzo di cartella esattoriale.
La cartella esattoriale viene emessa dall'Agente della Riscossione, ovvero da una società del gruppo Equitalia S.p.a..
Viene inviata al titolare dell'impresa individuale all'indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all'indirizzo della sede legale.
Per le società di persone può anche essere notificata a tutti i soci (esclusi accomandanti nelle S.a.s.), oltre al liquidatore, fermo restando che dovrà essere pagata da uno solo di questi soggetti.
Dopo la riforma della riscossione coattiva (decreti legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione (un tempo chiamato "Concessionario") competente è quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria.
Da tener presente che viene emessa un'unica cartella esattoriale per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori, oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di Commercio diverse.
Esemplificando, un imprenditore individuale iscritto alla Camera di Commercio di Ancona (perché in tale provincia svolge la sua attività), ma residente a Roma, e che non abbia versato il diritto annuale, riceverà una cartella dall'Agente della Riscossione per la provincia di Roma, fermo restando che i relativi importi da versare sono destinati alla Camera di Commercio di Ancona.
1.9. Tutela giurisdizionale ed esecuzione delle sanzioni
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 54/2005, il provvedimento di irrogazione della sanzione può essere impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La Commissione tributaria può sospendere l’esecuzione delle sanzioni applicando le disposizioni dell’art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992.
Se, in seguito alla sentenza di primo o di secondo grado, la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, la Camera di Commercio deve provvedere al rimborso, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
1.10. Richiesta di riesame in autotutela
Se il contribuente ritiene che la cartella sia - in tutto o in parte - palesemente illegittima o infondata può presentare richiesta di riesame in autotutela, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali.
I casi più frequenti possono essere i seguenti:
1) errore di persona,
2) evidente errore logico o di calcolo,
3) doppia imposizione,
4) mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti,
5) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera.
Esemplificando, può essere stilata la seguente casistica, che non ha pretesa esaustiva:
• impresa individuale che ha cessato la propria attività entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e ha presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
• società che ha approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento ed ha presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
• unità locale cessata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento per la quale è stata presentata domanda di cancellazione entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
• impresa che ha già effettuato il pagamento del diritto;
• impresa che per disposizione di legge approva il bilancio oltre il termine di quattro mesi e può pagare il diritto entro il giorno 20 (fino all’anno 2006) e il giorno 16 (a partire dal 2007) del mese successivo (es. società che approva il bilancio d’esercizio il 30 giugno e versa il diritto senza alcuna maggiorazione il entro i termini di luglio suindicati);
• impresa che alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento aveva trasferito la sede legale in altra provincia;
• eventuali altre circostanze adeguatamente documentate.
La richiesta di riesame in autotutela va presentata con apposita istanza in carta semplice.
Il fac-simile del modello da utilizzare viene riportato nella sezione Modulistica.
La presentazione dell’istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il suddetto termine.
1.11. Sospensione dei pagamenti e compensazione
Se l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti della Camera di Commercio competente per territorio, questa ha facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, anche se non definitivo.
Il provvedimento di sospensione deve essere notificato all’autore della violazione o ai soggetti obbligati in solido entro 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.
La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o dalla decisione della commissione tributaria.
La sospensione del pagamento è revocata, qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall’atto di contestazione o di irrogazione oppure viene adeguata, qualora una decisione della commissione tributaria determini in misura diversa l’importo dovuto.
In presenza di un provvedimento definitivo, la Camera di Commercio pronuncia la compensazione del debito e ne dà notifica all’autore della violazione o ai soggetti obbligati in solido entro 30 giorni dalla data del provvedimento stesso.
1.12. Possibilità di rateizzazione
Il pagamento di quanto dovuto a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi, a richiesta dell’interessato da inoltrare presso la Camera di Commercio competente, può essere rateizzato fino ad un massimo di 10 rate mensili.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore:
• decade dal beneficio;
• deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Relativamente alle somme per le quali viene richiesto il pagamento dilazionato, sono dovuti interessi nella misura del 4%.
In ogni caso il debito residuo può essere estinto in un’unica soluzione in qualsiasi momento.
2. Decreto-Legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 - Riduzione della misura delle sanzioni dovute per il ravvedimento operoso
L'art.16, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 (in vigore dal 29 novembre 2008), ha apportato modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, riducendo la misura delle sanzioni dovute per effettuare il ravvedimento operoso.
Dal 29 novembre 2008, pertanto, per regolarizzare il versamento del diritto annuale, la sanzione (da indicare sul modello F24 con il codice tributo 3852) e' ridotta:
- dal 3,75% al 2,50% (ossia un dodicesimo della sanzione minima, pari al 30%) in caso di ravvedimento breve, possibile entro 30 giorni dalla violazione;
- dal 6% al 3% (ossia un decimo della sanzione minima, pari al 30%) in caso di ravvedimento lungo, possibile entro un anno dalla violazione.
Il testo del Decreto-Legge n. 185/2008, coordinato co la legge di conversione n. 2/2009, e del D. Lgs. n. 472/1997, nella sua redazione aggiornata, viene riportato nell'Appendice normativa.
L'argomento è stato anche affrontato, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, al Punto 5.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice Normativa.
Applicabilità della nuova normativa anche alle violazioni in materia di diritto annuale - Dubbi e perplessità
Il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato in merito all'applicabilità di questa modifica normativa al disposto di cui all'articolo 6 del D.M. n. 54/2005, con Nota del 30 dicembre 2008, Prot. 0002417, ha comunicato di ritenere che la modifica di cui al comma 5 dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, "non abbia automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) del sopra richiamato articolo 6 del decreto n. 54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sè autonoma, le sanzioni applicabili".
L'auspicio che il legislatore, in fase di conversione in legge del decreto-legge in questione, provvedesse anche a modificare, in coerenza con tale innovazione legislativa, anche il D.M. n. 54/2005, non si è concretizzato e pertanto è rimasto il dubbio se tale normativa sia o meno applicabile anche nel caso di ravvedimento per il mancato o ritardato pagamento del diritto annuale.
In ogni caso è fuor di dubbio che il legislatore abbia voluto ridurre la misura delle sanzioni dovute in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie in generale, rendendo pertanto ancora più conveniente il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, al fine di rendere più vantaggiosa per il contribuente la definizione spontanea di errori ed omissioni, secondo noi, ovunque esso vada applicato.
Del resto esiste un solo tipo di ravvedimento operoso, applicabile per qualsiasi tipo di violazione tributaria, compreso il diritto annuale.
Forse si tratta di una clamorosa svista da parte del legislatore che ha omesso di modificare anche il D.M. n. 54/2005, ma non bisogna dimenticare quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2 di tale decreto, e precisamente che "La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente regolamento e nella misura determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
E allora perchè non applicare le misure ridotte previste dal nuovo art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 per tutti i tipi di ravvedimento, compreso quello in materia di diritto annuale?
Si deve, purtroppo, rilevare che, non essendo pervenute ulteriori e, secondo noi, doverose e autorevoli delucidazioni, sia da parte del competente Ministero che da parte dall'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio hanno assunto comportamenti divergenti, mettendo così in palese difficoltà i contribuenti.
3. Istituzione dei codici tributo per il versamento delle spese di notifica
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 49/E del 24 febbraio 2009, ha istituito alcuni codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle spese di notifica relative agli atti di irrogazione delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
I codici sono i seguenti:
- codice "3869": Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale";
- codice "3870": Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza";
- codice "3871": Recupero spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Fermo".
Con la stessa Risoluzione l'Agenzia ha precisato che i suddetti codici sono esposti nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", evidenziando, quale "anno di riferimento" l'anno espresso n聥lla forma "AAAA".
Si precisa che l'anno di riferimento da indicare è quello di emissione dell'atto di irrogazione della Camera di Commercio, risultante dall'atto stesso.
Con la stessa Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha anche specificato le modalità di compilazione del campo "codice ente / codice comune".
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, a tale proposito, la Nota del 9 marzo 2009, Prot. 0021232 precisando che le spese di notifica di tali atti di irrogazione sono versate contestualmente al versamento degli altri tributi indicati nell'atto.
Nella stessa nota il Ministero ha anche comunicato che Equitalia Servizi Spa ha istituito un nuovo codice entrata, richiesto per le Camere di Commercio da Unioncamere, per il recupero delle spese di notifica che le Camere di Commercio sostengono per atti di accertamento e irrogazione di sanzioni relative a violazioni in materia di diritti annuali precedenti all'iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella esattoriale.
Tale codice tributo/entrata è il seguente:
- Codice tributo/entrata 1Q81: Diritto annuale Camera di Commercio recupero spese di notifica - Tipo imposta 119.
- Si riporta il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate e della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico:
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Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione - Risoluzione n. 49/E del 24 febbraio 2009: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle spese di notifica relative agli atti di irrogazione delle sanzioni per l’omesso o tardivo pagamento del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di commercio.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 9 marzo 2009, Prot. 0021232: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 24 febbraio 2009 - Diritto annuale.
4. Legge n. 220/2010 – Legge di stabilità per il 2011 - Aumento della misura delle sanzioni dovute per il ravvedimento operoso
Dopo l’aumento della misura degli interessi legali, che passa dal 1% al 1,5% (in vigore dal 1° gennaio 2011), dal 1° febbraio 2011, aumenta anche il costo del ravvedimento "breve" o "lungo", in caso di omessi o tardivi versamenti.
Lo prevede l’art. 1, comma 20, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011).
Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2011, la sanzione è ridotta:
a) ad un decimo (prima era previsto un dodicesimo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo (prima era previsto decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo (prima era previsto un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo ( prima era previsto un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Ne consegue che la sanzione del 30%, per tardivo o omesso versamento, passerà, per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011, al 3% per il ravvedimento "breve" (un decimo del 30%) e al 3,75% (un ottavo del 30%) per il ravvedimento lungo.
Anche in questo caso ritorna il dubbio se tutto questa vada o meno applicato nel caso di ravvedimento operoso in sede di diritto annuale.
Attendiamo delucidazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
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5. D.L. n. 98/2011 - Introduzione del ravvedimento "sprint" o "mini"
L'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15. Luglio 2011, n. 111, ha introdotto una serie di novità in materia fiscale e previdenziale.
Tra le novità più importanti in materia fiscale, c’è l’introduzione di una nuova modalità di ravvedimento operoso, il cosiddetto ravvedimento "sprint" o "mini".
Il nuovo comma 1, dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come, da ultimo modificato dall'art. 23 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011 stabilisce che:
1) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
2) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Questo nuovo strumento consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori o illeciti fiscali, versando una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato, al tasso legale che attualmente è dello 1,50 per cento.
Alle due tipologie di ravvedimento in vigore, il "ravvedimento breve" ed il "ravvedimento lungo", il legislatore ha, infatti, aggiunto un terzo ravvedimento, una nuova strada per regolarizzare i mancati versamenti. Si tratta di un ravvedimento operoso “sprint” o "mini", chiamato così perché consente di sanare entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con il pagamento del tributo dovuto e della nuova sanzione dello 0,20% per ogni giorno di ritardo, oltre al versamento degli interessi legali dell’1,50% per ogni giorno di ritardo.
Il "ravvedimento sprint" è, quindi, da utilizzare entro i 14 giorni successivi alla scadenza ed è pertanto dedicato soprattutto a contribuenti che hanno dimenticato di effettuare il pagamento e risolvono l’omissione con un versamento entro pochi giorni.
La sanzione ridotta a solo 0,20% del tributo per ogni giorno di ritardo, infatti, comporta che l’importo della sanzione stessa cresce dello 0,20% per ogni giorno fino ad arrivare al quindicesimo giorno, quando scatta il "ravvedimento breve".
ATTENZIONE
Per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del DIRITTO ANNUALE non e possibile usufruire del ravvedimento "sprint" o "mini". Tale istituto, introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, è, infatti, previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare e pari al 30% dell'importo non versato.
Il ravvedimento "breve" e il ravvedimento "lungo"
Con il nuovo sistema introdotto dal citato provvedimento, dal quindicesimo e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento del tributo, il contribuente potrà sanare i tributi ancora dovuti e scaduti attraverso il "ravvedimento breve", che consiste, a norma dell’art. 13, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 472/1997, nell’applicazione di una “sanzione ridotta ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto”.
Si tratta del 3%, vale a dire un decimo della sanzione ordinaria del 30%, oltre gli interessi legali, sempre nella misura dell’1,50% calcolato su ogni giorno di ritardo.
Trascorsi i trenta giorni dalla scadenza del termine per il versamento, al contribuente non resta che utilizzare il "ravvedimento lungo", che è utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso (es. nel caso di versamenti dovuti da Unico 2012, entro il termine per la presentazione dell’Unico 2013), oppure entro un anno dall’omissione o dall’errore, quando non è prevista la presentazione della dichiarazione periodica.
Nel caso del ravvedimento lungo, si applica una “sanzione ridotta ad un ottavo del minimo”. Si tratta del 3,75% oltre gli interessi legali.
6. Dal 1° gennaio 2012 gli interessi legali passano dal 1,5% al 2,5%
Con decreto del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - passa dal 1,5% all'2,5% in ragione d'anno.
Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull'accensione di mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 2,5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il giorno del versamento tardivo. Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
7. Dal 1° gennaio 2014 gli interessi legali passano dal 2,5% all'1%
Con decreto del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - passa dal 2,5% all'1% in ragione d'anno.
Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull'accensione di mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
8. Dal 1° gennaio 2016 gli interessi legali passano dallo 0,5% allo 0,2%
Con decreto del 11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - passa dallo 0,5% allo 0,2% in ragione d'anno.
Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull'accensione di mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 0,2% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il giorno del versamento tardivo.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
9. Dal 1° gennaio 2015 cambia l'istituto del ravvedimento operoso - Quali ripercussioni sul diritto annuale?
9.1. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 in materia di ravvedimento operoso
L'art. 1, comma 637, lett. b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha effettuato una vera e propria riforma dell’istituto del ravvedimento operoso, apportando rilevanti modifiche all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, legato alla regolarizzazione spontanea del contribuente.
Le nuove disposizioni consentono all’autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso una rimodulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni al comportamento resipiscente.
Tale comportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e potrà realizzarsi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo ovviamente la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, all’articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la lettera a), è inserita un’ulteriore disposizione (lett. a-bis) in base alla quale la sanzione è ridotta:
- ad “un nono del minimo” se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore.
La modifica legislativa prosegue inserendo, dopo l’attuale lett. b) del comma 1 dell’art. 13, due disposizioni che prevedono la riduzione della sanzione:
• a “un settimo del minimo” se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore e
• a “un sesto del minimo” se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine.
9.2. Quali ripercussioni sul diritto annuale?
Ora la domanda che ci poniamo e a cui cerchiamo di dare una risposta è la seguente: le novità introdotte in materia di ravvedimento operoso sono applicabili anche al diritto annuale?
La questione delle sanzioni e del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale è stata sempre piuttosto discussa e problematica, anche e soprattutto dopo l'emanazione del decreto interministeriale n. 54 del 2005, che ha regolamentato in maniera autonoma le modalità di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio.
Vogliamo ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico con Nota del 22 ottobre 2013, Prot. 0172574, pubblicata a seguito dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, affrontò l’annoso dubbio inerente la misura delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso breve e lungo.
Infatti, l’art. 6 del D.M. n. 54/2005, nello stabilire le regole per il ravvedimento operoso del diritto annuale, prendeva a riferimento la formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 vigente a quell'epoca e indicava esplicitamente le sanzioni, rispettivamente, di un ottavo e di un quinto della misura minima, considerando come misura minima quella del 30% (quella, cioè prevista in caso di omesso versamento del diritto annuale ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.I. n. 54/2005).
Considerato che, successivamente, la misura delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso dei tributi erariali è stata ridotta rispettivamente a un dodicesimo e a un decimo prima (a decorrere dal 28 gennaio 2009) (art. 16, comma 5, D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009) e a un decimo e un ottavo dopo (a decorrere dal 1° febbraio 2011) (art. 1, comma 20, della Legge n. 220/2010 – Legge di stabilità 2011), ci si chiedeva se si dovesse tener conto di queste nuove misure anche per il ravvedimento del diritto annuale.
Il Ministero ritenne che, per il ravvedimento operoso del diritto annuale, si devono continuare comunque ad applicare le vecchie regole (un ottavo e un quinto della sanzione minima), in quanto le modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 non hanno avuto un automatico effetto di modifica dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005.
La stessa posizione il Ministero l’aveva già espressa nella Nota n. 62417 del 30 dicembre 2008, a proposito delle modifiche disposte dal comma 5 dell'articolo16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009.
Stando a questa presa di posizione del Ministero, la domanda che ci eravamo posti (se le novità introdotte in materia di ravvedimento operoso sono applicabili anche al diritto annuale) ha già la sua risposta: NO! Il motivo è lo stesso: anche le nuove norme “non hanno un effetto automatico di modifica dell’art. 6 del D.M. n. 54/2005”.
Rimaniamo tuttavia in attesa di eventuali conferme o di smentite da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico o di Unioncamere.
9.3. 6 FEBBRAIO 2015 - Intervento il Ministero - Non si applicano al diritto annuale le novità in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla legge di stabilità 2015
Con Nota del 6 febbraio 2015, Prot. n. 0016919, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la linea sin qui tenuta con precedenti note n. 62417 del 30 dicembre 2008 e n. 172574 del 22 ottobre 2013 in merito all'applicabilità al diritto annuale delle modifiche già in precedenza intervenute in riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).
Nello specifico, il Ministero ricorda che la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), all'art. 1, lettera b), del comma 637, apporta modifiche alle lettere a) e b) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, introducendo rilevanti novità in materia di ravvedimento operoso; in particolare introduce le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater.
Le lettere b-bis) e b-ter) si applicano, ai sensi del comma 1-bis introdotto dal medesimo comma 637, ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e quindi non risultano applicabili al diritto annuale.
Il Ministero prende invece posizione in merito alle lettere a-bis) e b-quater) chiarendo che le stesse non hanno un effetto automatico di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 ("Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27").
Il citato regolamento disciplina la possibilità dell'impresa di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, definendo nel dettaglio le misure ridotte della sanzione applicabile alle stesse imprese in caso di ravvedimento.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
10. Dal 1° gennaio 2018 gli interessi legali passano dallo 0,1% allo 0,3%
Con decreto del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - passa dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d'anno.
Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull'accensione di mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 0,3% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il giorno del versamento tardivo.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
11. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali passano dallo 0,3% allo 0,8%
Con decreto del 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - sale dallo 0,3% allo 0,8%, in ragione d'anno. .
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,8% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il giorno del versamento tardivo.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
12. Dal 1° gennaio 2020 gli interessi legali passano dallo 0,8% allo 0,5%
Con decreto del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - scende dallo 0,8% allo 0,5%, in ragione d'anno. .
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il giorno del versamento tardivo.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
13. Dal 1° gennaio 2021 gli interessi legali passano dallo 0,5% allo 0,1%
Con decreto del 11 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - scende dallo 0,5% allo 0,1%, in ragione d'anno. .
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il giorno del versamento tardivo.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
14. Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali passano dallo 0,1% al 1,25%
Con decreto del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - sale dallo 0,01% al 1,25%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 1,25% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1°gennaio 2022 e il giorno del versamento tardivo.
15. Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali passano dal 1,25% al 5%
Con decreto del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - sale dal 1,25% al 5%, in ragione d'anno.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il giorno del versamento tardivo.
APPROFONDIMENTI
- Sull'argomento delle sanzioni si riporta un approfondimento, a cura di Claudio Venturi, dal titolo:
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Le sanzioni amministrative e il ravvedimento operoso per il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio - Le modalità di applicazione delle disposizioni fissate dal decreto interministeriale n. 54 del 2005. (Aggiornato al 22 Dicembre 2022).
- Si riporta il:
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Fac-simile di regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
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IL DIRITTO ANNUALE DAL 2007 AL 2014
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1. IL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2007
1.1. Gli importi previsti
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 marzo 2007 con cui vengono stabilite le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2007 ad ogni singola Camera di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.
Sono confermati gli stessi importi previsti per l’anno 2006, nel rispetto, per quanto riguarda le imprese iscritte nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese, della seguente regola:
nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote derivi un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. Nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto è stato pagato nel 2006, le imprese saranno tenute a versare l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
1.2. I termini di versamento
Per l'anno 2007 la data di scadenza è stata inizialmente fissata al 18 giugno (in quanto il 16 e il 17 giugno cadono, rispettivamente, di sabato e domenica), ovvero entro il 18 luglio 2007; in tale secondo caso si dovrà calcolare - sulle somme da versare nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio 2007 - la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Si veda, a tale proposito, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 128/E del 6 giugno 2007, che si riporta nell'Appendice normativa.
Successivamente, a seguito della proroga di 20 giorni dei versamenti delle imposte, per effetto del disposto di cui al D.P.C.M. 14 giugno 2007, anche i termini di pagamento del diritto annuale, effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, sono, di conseguenza, slittati. Pertanto, il versamento del diritto annuale per l'anno 2007 dovrà essere effettuato:
a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio all’8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si veda anche, a tale proposito, la lettera-circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2007, Prot. 0006982, che si riporta nell'Appendice normativa.
Per contribuenti che applicano gli studi di settore si intendono quelli con entrate non superiori a 5.164.569 euro per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore.
Lo spostamento di 20 giorni vale anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni o imprese che applicano gli studi, cioè per i soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti o professionisti, collaboratori di imprese familiari e coniugi di aziende coniugali, nonchè soci di società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
2. IL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2008
2.1. Gli importi dei diritti - Molte le novità
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 1° febbraio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008), ha fissato le misure per l'anno 2008 del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.
Molte e rilevanti le novità introdotte.
1) Il nuovo decreto segna il passaggio dal regime transitorio a quello definitivo e pertanto da quest'anno tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese versano un diritto annuale commisurato al fatturato realizzato nell'anno precedente.
Scompare pertanto la clausola di salvaguardia finalizzata a contenere eventuali variazioni significative dei diritti annuali. In altre parole, scompare il meccanismo correttivo in forza del quale i soggetti che pagavano in base a fatturato non potevano pagare più dell’anno precedente.
2) Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale passa da 80,00 a 88,00 euro.
3) Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (imprese individuali, società di persone, società di capitali, consorzi e società cooperative), ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale per l'anno 2008 viene determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato, che passano da quattro, come previsto all’art. 3 del D.M. 23 marzo 2007, a otto, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1 febbraio 2008.
4) L’importo minimo dovuto in misura fissa da tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese passa da 373,00 euro a 200,00 euro.
5) Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese nel corso del 2008 e dopo l’entrata in vigore del presente decreto sono, dunque, tenute a versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a 200,00 euro.
6) Le unità locali, che si iscrivono nel corso dell'anno 2008, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% dell'importo sopra indicato, e cioè ad un minimo che va da 18,00 a 40,00 euro.
Il tetto massimo del diritto dovuto per le unità locali passa da 120,00 euro a 200,00 euro.
7) L'importo massimo del diritto da pagare da parte delle imprese iscritte nella sezione ordinaria si abbassa da 77.500,00 euro a 40.000,00 euro.
8) Cambiano le percentuali da applicare sulle entrate da diritto annuale che le Camere di Commercio devono versare al fondo perequativo, gestito da UnionCamere.
Il testo del nuovo decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
2.2. Modalità e termini di applicazione dei nuovi diritti - Conguagli e compensazioni
I nuovi diritti si applicano:
1) a coloro che effettuano l'iscrizione a decorrere dal giorno 5 marzo 2008 e
2) a coloro che verseranno il diritto con l'esazione ordinaria (16 giugno 2008).
Come precisato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 5 marzo 2008, le imprese che si sono iscritte o annotate al Registro delle imprese dal 1° gennaio 2008 e fino all’entrata in vigore del D.M. 1° febbraio 2008 (4 marzo 2008) sono tenute:
1) a conguagliare l’importo pagato al momento dell’iscrizione entro il termine dell’esazione ordinaria (16 giugno 2008), nel caso in cui l’importo pagato sia inferiore agli importi fissati dal nuovo decreto, o
2) a utilizzare in compensazione l’eventuale credito per pagamenti con Mod. F24, nel caso in cui l’importo pagato sia invece superiore agli importi stabiliti.
2.3. Modello IRAP 2008 - Chiarimenti dal Ministero sull'individuazione dei righi da utilizzare per il calcolo del fatturato
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 29 aprile 2008, Prot. 0003317, ha fornito alcune precisazioni in merito all’individuazione della base imponibile per la determinazione dell’ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ai fini del versamento del diritto annuale 2008.
1) I contribuenti che adottano un regime di contabitità semplificata, a l fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono essere utilizzati i valori riportati nella colonna 4, dei "valori IRAP” , in quanto tali soggetti non compilano la colonna1 relativa ai "valori contabili".
2) I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro IQ IRAP o più quadri IQ IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri IQ IRAP.
3) Esaminando i diversi modelli IRAP 2008 che i contribuenti devono compilare, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, il Ministero hai poi precisato quanto segue:
• MODELLO IRAP 2008 – Società di capitali
I contribuenti che compilano la Sezione IV (Società in regime forfettario), devono fari riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili.
• MODELLO IRAP 2008 – Società di persone
Le società di persone che determinano il reddito d’impresa in regime forfetario, devono utilizzare quanto riportato nel rigo IQ 22 (reddito d’impresa determinato forfetariamente), Sezione II.
Le società di persone esercenti attività agricola, devono utilizzare quanto riportato nel rigo IQ 26 (corrispettivi), Sezione III.
Le società di persone che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati nella colonna “valori contabili” della Sezione I, al rigo IQ 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo IQ 5 (altri ricavi e proventi) e al rigo IQ 6 (interessi attivi e proventi assimilati), del quadro IQ del modello IRAP 2008.
• MODELLO IRAP 2008 – Persone fisiche
Le imprese che determinano il reddito d’impresa in regime forfetario, devono utilizzare quanto riportato nel rigo IQ 17 (reddito d’impresa determinato forfetariamente), Sezione II del modello IRAP 2008.
2.4. CONFIDI - Calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale 2008
Con Nota del 12 giugno 2008, Prot. 0005024, il Ministero ha integrato la precedente nota del 29 aprile 2008 fornendo chiarimenti in merito all'individuazione dell'ammontare del fatturato che i CONFIDI devono prendere in considerazione come base imponibile ai fini del pagamento del diritto annuale per l'anno 2008.
Al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, i CONFIDI - in considerazione della peculiare attività che svolgono - devono far riferimento alla voce M031 "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico.
Il testo delle due Note viene riportato nell'Appendice normativa.
2.5. Criteri di arrotondamento all'unità di euro delle misure del diritto annuale
Al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo delle misure del diritto annuale e di evitare che differenti criteri producano errori e conseguenti sanzioni a carico dei contribuenti, il Ministero dello Sviluppo economico, con Nota del 20 giugno 2008, Prot. 0000966, ha precisato il criterio di arrotondamento all'unità di euro cui fare riferimento nel calcolo del diritto annuale.
Il diritto da versare, per gli iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (dirítto dovuto per il primo scaglíone, più le aliquote applicabilí per gli altrí scaglíoni successivi di fatturato, con íl limite dell'importo massimo previsto dal decreto) che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa e arrotondando I'importo dovuto per la sede legale all'unità di euro più prossima.
Sull'importo così determinato ed arrotondato deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto per le unità locali (come previsto dall'articolo 5, comma l, del decreto 1" febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico).
Anche l'importo da versare per ciascuna unità locale va a sua volta arrotondato all'unità di euro e successivamente sommato al diritto dovuto per la sede.
Nella Nota del Ministero vengono portati alcuni esempi concreti.
Il testo della Nota del Ministero viene riportato nell'Appendice normativa.
ATTENZIONE!
Si ricorda che gli importi fissati dal D.I. 1° febbraio 2008 vanno eventualmente maggiorati della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.
L'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993, anche per l’anno 2008, è riportato nelle Tabelle riassuntive degli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2008, riportate sopra.
2.6. Esempi di calcolo del diritto annuale 2008
- Si riporta una scheda di sintesi concernente:
. DIRITTO ANNUALE 2008 - Esempi di calcolo per la sezione ordinaria.
2.7. Casi di esonero dal pagamento del diritto annuale per l’anno 2008 - Gli stessi previsti in precedenza
Molte imprese ritengono che la cessazione dell’attività dell’impresa coincida con la cancellazione dal Registro Imprese.
Occorre fare chiarezza una volta per tutte: cessazione e cancellazione sono due fasi distinte, che non necessariamente coincidono.
Solo nel caso dell’impresa individuale la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione.
Nel caso di società, sia di persone che di capitali, la cessazione dell’attività non coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese e, pertanto, la società resta iscritta.
Per tutto il periodo che la società rimarrà iscritta al Registro delle imprese, continua ad essere soggetta al pagamento del diritto annuale.
Per non pagare più il diritto annuale, dovuto alla Camera di Commercio da tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, occorre chiedere la cancellazione dal Registro.
I casi per i quali è possibile l’esonero dal pagamento del diritto annuale per l’anno 2008 sono i seguenti:
1) Società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2007, a condizione che presentino il bilancio finale e la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese non oltre il 30 gennaio 2008;
2) Società poste in scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2007, a condizione che presentino la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2008;
3) Imprese individuali che hanno cessato l’attività con data non successiva al 31 dicembre 2007, a condizione che presentino la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese o dall’Albo delle imprese artigiane entro il 30 gennaio 2008;
4) Imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa, a condizione che la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa sia anteriore al 31 dicembre 2007;
5) Cooperative sciolte per effetto di un provvedimento emesso dall’Autorità di vigilanza, a condizione che il provvedimento sia stato emesso in data anteriore al 31 dicembre 2007 (art. 2546-septiesdecies C.C.).
In tutti casi, solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese cessa l’obbligo di pagamento del diritto camerale.
3. IL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2009
3.1. Diritto annuale - Nuove iscrizioni 2009
Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2009 devono versare il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione o annotazione.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che determinerà gli importi del diritto annuale per l’anno 2009 le imprese di nuova iscrizione pagheranno, in via provvisoria, gli stessi importi previsti per l’anno 2008.
Nel caso in cui il decreto stabilisca per l'anno 2009 importi diversi da quelli già versati, le imprese dovranno compensare o conguagliare l’importo pagato al momento dell’iscrizione entro il 16 giugno 2009, utilizzando il modello F24.
Si veda a tale proposito la Circolare del 19 gennaio 2009, n. 3621/C, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, il cui testo viene riportato nell'Appendice Normativa.
3.2. Determinazione del diritto annuale 2009 - Individuazione dei righi del modello IRAP 2009
L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è stata oggetto di notevoli cambiamenti ad opera della Legge finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007) con l’emanazione anche di un nuovo modello di dichiarazione IRAP.
Per coordinare le modifiche, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 3 marzo 2009, Prot. 0019230, ha fornito delucidazioni in merito all'esatta individuazione del significato del termine "fatturato" nell'ambito della procedura di determinazione del diritto annuale e ha ritenuto di precisare la esatta individuazione dei righi del nuovo modello IRAP 2009 dai quali dedurre l'ammontare del fatturato per ricavarne l'importo del diritto annuale da versare.
La Nota si riferisce in modo particolare alle imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle imprese(società di capitali, società cooperative, consorzi, società di persone e persone fisiche), le quali devono determinare l'importo del diritto annuale da versare in base al "fatturato" dell'esercizio 2008, ricavato dai quadri del modello IRAP 2009.
Il testo della Nota viene riportato nell'Appendice Normativa - Circolari, Risoluzioni e Istanze di Interpello..
3.3. TABELLA RIASSUNTIVA E MODULISTICA
- Si riporta una TABELLA RIASSUNTIVA delle casistiche più frequenti:
. Determinazione del diritto annuale 2009 – Individuazione dei righi del modello IRAP 2009 – TABELLA RIASSUNTIVA.
Il MODELLO IRAP 2009 con le relative istruzioni è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2009, pubblicato il 4 febbraio 2009.
3.4. 15 MAGGIO 2009 - Pubblicato il decreto interministeriale che fissa gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2009
In data 15 maggio 2009, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 30 aprile 2009 (registrato alla Corte dei Conti il 14 maggio 2009), concernente “Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2009 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.
Il decreto è stato, poi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009.
Sia gli scaglioni di fatturato che gli importi del diritto annuale non subiscono alcuna variazione rispetto a quelli previsti per l’anno 2008.
L’unica novità la si rinviene al comma 3 dell’articolo 7 e riguarda l’utilizzo delle risorse del fondo perequativo destinate alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
3.5. PROROGA del pagamento del diritto annuale 2009 per le imprese assoggettate agli studi di settore
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2009, con cui viene prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2009 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno degli stessi.
La scadenza del 16 giugno 2009 è stata rinviata al 6 luglio 2009.
Dal 7 luglio al 5 agosto i contribuenti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% quale interesse corrispettivo.
Tali scadenze valgono anche per il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, secondo le disposizioni che ne regolano il pagamento.
Resta inteso che i contribuenti non soggetti agli studi di settore dovranno rispettare la scadenza del 16 giugno 2009 e potranno, eventualmente, effettuare il pagamento entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.
Crisi economica e revisione degli studi di settore conferiscono un carattere tecnico allo slittamento, resosi necessario in seguito alle modifiche apportate al software Gerico 2009 che, tenendo conto della congiuntura negativa, ha rivisto al ribasso gli studi relativi a determinati settori produttivi o specifiche aree territoriali.
Dunque, le imprese tenute ad applicare gli studi di settore potranno pagare le imposte, e quindi anche il diritto annuale:
- entro il 6 Luglio 2009, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 5 Agosto 2009, con la maggiorazione dello 0,40%.
3.6. Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti - Anno 2009
All'articolo 44 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante ”Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, viene previsto che, ai fini dell'accertamento e della riscossione del diritto annuale dovuto a ogni singola Camera di Commercio, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti s'intende al netto delle accise.
Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale, pari a circa 1,5 milioni di euro, saranno compensate attraverso il fondo per interventi strutturali di politica economica.
La norma, per ora, riguarda solo il versamento relativo all'anno 2009, ma non è esclusa la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 14 luglio 2009, Prot. 0063772, ha ritenuto opportuno chiarire che le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono:
a) compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all'anno successivo; oppure
b) presentare alla competente Camera di Commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
In questo caso la richiesta di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.
Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 14 luglio 2009, Prot. 0063772: Art. 44, A.S. n. 1195 - Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti anno 2009.
4. IL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2010
4.1. 4 GENNAIO 2010 – Pubblicato il decreto interministeriale che fissa gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2010
Caso assai eccezionale rispetto agli anni precedenti, il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 4 gennaio 2010, ha pubblicato sul proprio sito il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 con il quale sono state stabilite le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2010 dalle imprese, iscritte o annotate nel Registro delle imprese, alle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il decreto è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010.
Sono stati confermati sia gli scaglioni di fatturato che gli importi fissi previsti per l’anno 2009.
4.2. PROROGA del pagamento del diritto annuale 2010 per le imprese assoggettate agli studi di settore
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, con cui viene prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno degli stessi.
La scadenza del 16 giugno 2010 è stata rinviata al 6 luglio 2010.
Dal 7 luglio al 5 agosto i contribuenti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% quale interesse corrispettivo.
4.2.1. Contribuenti interessati
Lo spostamento al 6 luglio 2010, o dal 7 luglio al 5 agosto 2010 con lo 0,4% in più, vale anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi.
La proroga spetta ai contribuenti interessati dagli studi di settore e riguarda tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione unificata annuale, UNICO 2010, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto "minimale", nonché i pagamenti del diritto annuale relativo al 2010 dovuto dalle imprese artigiane o commerciali iscritte o annotate nel Registro delle imprese.
Il differimento vale anche per chi deve la maggiorazione del 3%, aumentata dello 0,4% per i pagamenti dal 7 luglio al 5 agosto, applicabile per l'adeguamento delle entrate contabilizzate a quelle presunte dagli studi in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi ed entrate contabili.
Resta inteso che i contribuenti non soggetti agli studi di settore dovranno rispettare la scadenza del 16 giugno 2010 e potranno, eventualmente, effettuare il pagamento entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Con la mini-proroga di 20 giorni, il calendario dei versamenti di Unico è così cambiato:
• 16 giugno 2010: termine confermato e scaduto, per i contribuenti "estranei" agli studi di settore;
• dal 17 giugno al 16 luglio 2010: termine confermato, per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, con lo 0,4% in più;
• 6 luglio 2010: termine prorogato, per i contribuenti "interessati" dagli studi di settore;
• dal 7 luglio al 5 agosto 2010: termine prorogato, per i contribuenti "interessati" dagli studi di settore, con lo 0,4% in più.
4.2.2. Più tempo anche per il modello 730/2010
Il decreto in questione ha inoltre spostato di 12 giorni, dal 30 giugno al 12 luglio 2010, il termine per la presentazione del modello 730/2010, da parte dei CAF, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, che prestano l'assistenza fiscale e che devono inviare online alle Entrate i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF.
4.3. Terremoto dell’Abruzzo – L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla ripresa dei versamenti tributari e contributivi, compreso il diritto annuale
Fissate le regole per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contribuenti della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Sono previsti tempi diversi, a seconda che si tratti di contribuenti fuori o all'interno del cratere sismico.
I tempi e le modalità sono indicati nella Circolare 44/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 agosto 2010.
I chiarimenti riguardano i seguenti contribuenti:
1) con domicilio fiscale nei cosiddetti "comuni fuori cratere" e istituti di credito e assicurativi, per i quali la sospensione è finita il 30 novembre 2009;
2) con domicilio fiscale nei cosiddetti "comuni del cratere" nei confronti dei quali la sospensione è finita il 30 giugno 2010;
3) contribuenti per i quali la sospensione è stata prorogata al 20 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La sospensione fino al 20 dicembre 2010 spetta:
1) alle persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dal volume d'affari;
2) ai soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000,00 euro;
3) ai soggetti che svolgono in forma associata attività di impresa e di arti e professioni, compresi i componenti di società di persone ed equiparate, i collaboratori di impresa familiare.
Sono invece esclusi dalla proroga al 20 dicembre 2010 le persone fisiche che producono esclusivamente redditi da lavoro dipendente e pensione, fondiari, capitale o diversi.
La ripresa dei tributi sospesi avviene con il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011.
Gli adempimenti tributari sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011.
Il testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate viene riportato nell'Appendice normativa.
5. IL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2011
5.1. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 in materia di diritto annuale
Con il D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, recante “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, sono state apportate modifiche anche all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia finanziamento alle Camere di Commercio.
Al comma 4, lett. c), del nuovo articolo 18 si stabilisce che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, sarà determinata, una volta individuato il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio, con la:
”c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti”.
Da quanto sopra ne deriva che a decorrere dal 1° gennaio 2011:
1) i soggetti che si iscriveranno nel solo REA (Repertorio Economico Amministrativo), ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995, saranno tenuti al pagamento del diritto annuale;
2) le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese non dovranno più pagare un diritto commisurato al fatturato ma in misura fissa;
3) le società semplici, agricole e non, e le società tra avvocati non dovranno più pagare un diritto in misura fissa, ma in misura commisurata al fatturato dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le unità locali, il nuovo decreto ha previsto solo importi per unità locali di imprese e non di soggetti REA. Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota ministeriale del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599.
5.2. 30 DICEMBRE 2010 - Il Ministero dello Sviluppo Economico fissa gli importi del diritto annuale per le nuove imprese e per i soggetti REA
Con Nota del 30 dicembre 2010, Prot. n. 201046 il Ministero dello Sviluppo Economico - in attesa che venga emanato l’apposito decreto interministeriale che dovrà stabilire gli importi del diritto annuale per l’anno 2011 dando anche attuazione alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 - ha individuato le misure del diritto annuale da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono al Registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Con tale provvedimento il Ministero ha ritenuto necessario, non solo di confermare in generale anche per l'anno 2011, salvo eventuali rideterminazioni, le stesse misure del diritto annuale già previste per l'anno 2010, ma di disciplinare la misura del diritto annuale per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.
Si tratta, come abbiamo visto al punto 1, dei seguenti soggetti:
• società semplici con ragione sociale agricola o non agricole e società di avvocati, iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2, art. 16 del D. Lgs. n. 96/2001, che, a decorrere dall'anno 2011, saranno tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente e non più in misura fissa;
• imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, che, a decorrere dall'anno 2011, saranno tenute al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
• soggetti iscritti al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), che, a decorrere dall'anno 2011, saranno tenute al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre non erano tenuti, fino al 2010, al versamento di alcun diritto annuale.
Per tutti questi soggetti, in attesa che venga adottato il decreto che stabilisca le misure del diritto annuale, in attuazione delle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 23/2010, il Ministero ha individuato le misure transitorie del diritto annuale dovuto per l'anno 2011, che consentono di dare immediata attuazione alle innovazioni di cui si è parlato sopra.
Il testo della nota viene riportato nell'Appendice normativa.
5.3. 21 APRILE 2011 - Firmato il decreto interministeriale che fissa gli importi del diritto annuale per l'anno 2011
E’ stato firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze ed è attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il Decreto 21 Aprile 2011, che determina le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio per l’anno 2011.
- Si riporta il testo del:
. Decreto interministeriale 21 aprile 2011 (Testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico).
5.4. 14 MAGGIO 2011 - Pubblicato il DPCM che proroga il termine di pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2011
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011, con il quale sono stati stabiliti i termini di effettuazione dei versamenti da parte dei contribuenti per l'anno 2011.
Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonche' al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente.
5.5. 30 MAGGIO 2011 - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 30 maggio 2011, Prot. 0103161, oltre a fornire gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con il quale sono state definite le misure del ditto annuale per l'anno 2011, ha fornito delucidazioni in merito al D.P.C.M. 12 maggio 2011 con il quale è stato prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2011 per le persone fisiche e per i soggetti diverse dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
La scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011.
Dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 tali soggetti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Tale proroga si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonchè dalle imprese individuali.
Si applica al versamento del diritto annuale anche il disposto dell'art. 3 del citato D.P.C.M. 12 maggio 2011, che stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 (versamento unitario e compensazione) e 20 (pagamenti rateali), comma 4, del D. Lgs. n. 241/1997 che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1° e il giorno 20 del mese di agosto 2011 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
Non rientrano, tuttavia, in tale ulteriore proroga fino al 20 agosto i versamenti già oggetto della proroga individuata dall'art. 1 del medesimo decreto e che possono essere effettuati , con la maggiorazione dello 0,40%, dal 7 luglio al 5 agosto 2011.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
5.6. 3 GIUGNO 2011 - Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011, il decreto interministeriale 21 aprile 2011, che determina la misura del diritto annuale per l'anno 2011.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
Tuttocamere.it, per aiutare gli studi professionali e le imprese, ha predisposto una tabella riassuntiva riportante gli importi del diritto annuale dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2011, stabiliti dal D.I. 21 aprile 2011.
. TABELLA A - Importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2011. (Tabella aggiornata con l'indicazione delle Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale anche per l'anno 2011).
6. IL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2012
6.1. 27 DICEMBRE 2011 - Il Ministero determina le misure del diritto annuale per il 2012 con una nota ministeriale
E' stata emanata la Nota del 27 dicembre 2011, Prot. n. 255658, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale per l’anno 2012 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, in applicazione dell’articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.
Considerato che il nuovo quadro normativo prevede l’aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario, il Ministero ha ritenuto di precisare che non verrà proposto alcun provvedimento di aggiornamento relativo al diritto annuale per l’anno 2012.
Nella citata nota vengono pertanto indicate le misure del diritto annuale che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2012 e confermata l’applicazione per l’anno 2012 anche dell’articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al fondo perequativo.
Per l’anno 2012 restano valide le misure del diritto annuale definite per l’anno 2011 dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
Tuttocamere.it, per aiutare gli studi professionali e le imprese, ha predisposto una tabella riassuntiva riportante gli importi del diritto annuale dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2012, come determinati dalla Nota ministeriale del 27 dicembre 2011, n. 255658.
. TABELLA A - Importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2012.
6.2. Diritto annuale 2012 - Termine di pagamento prorogato dal 18 giugno al 9 LUGLIO
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012, il D.P.C.M. 6 giugno 2012, recante “Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali”.
Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento delle imposte di UNICO 2012 dal 18 giugno al 9 luglio 2012.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA per chi presenta la dichiarazione unificata annuale, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Chi rientra nella proroga e chi no
Innanzitutto, sono interessati alla proroga tutte le persone fisiche tenute al versamento delle imposte di UNICO entro il 18 giugno.
Inoltre, così come previsto lo scorso anno, la nuova proroga interessa anche le società di capitali, quelle di persone soggette agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ogni studio.
La stessa proroga prevista sopra riguarda i soci delle società di capitali o delle società di persone.
Restano, dunque, escluse le società escluse dall'applicazione degli studi di settore, ovvero quelle con ricavi superiori ai limiti stabiliti da ciascun studio.
RICAPITOLANDO:
1) Per tutte le imprese individuali la scadenza per il pagamento è stata prorogata e pertanto il versamento del diritto annuale deve essere effettuato:
- entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando l’importo da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
2) Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore la scadenza per il pagamento è stata ugualmente prorogata e pertanto il versamento del diritto annuale deve essere effettuato:
- entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando l’importo da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
3) Per le società di persone, non soggette agli studi di settore, il versamento del diritto annuale deve essere effettuato:
- entro il 18 giugno 2012 (scadenza spostata dal 16 giugno al 18 giugno 2012 in quanto il 16 giugno 2012 è sabato) senza alcuna maggiorazione;
- dal 19 giugno 2012 al 18 luglio 2012, maggiorando l’importo da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
4) Per tutti gli altri soggetti il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40%.
Pertanto, non possono usufruire della proroga al 20 agosto le società che, avendo approvato il bilancio a giugno, sono tenute a versare il diritto annuale entro il 16 luglio 2012.
Queste ultime possono effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% entro e non oltre il 16 agosto 2012.
6.3. Interventi urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 7 giugno 2012, il DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
Secondo quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, sono sospesi fino al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
(omissis)
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
(Omissis)
Il comma 14 del medesimo articolo 8 stabilisce inoltre che:
"Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009".
7. IL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2013
7.1. 21 DICEMBRE 2012 - Il Ministero determina le misure del diritto annuale per il 2013
E' stata emanata la Nota del 21 dicembre 2012, Prot. 0261118, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale per l’anno 2013 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, in applicazione dell’articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.
Per l’anno 2013 restano valide le misure del diritto annuale definite per l’anno 2012 dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
Tuttocamere.it, per aiutare gli studi professionali e le imprese, ha predisposto una tabella riassuntiva riportante gli importi del diritto annuale dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, come determinati dalla Nota ministeriale del 21 dicembre 2012, Prot. 0261118.
. TABELLA A - Importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2013.
7.2. Diritto annuale 2013 – Per molti soggetti prevista una proroga del versamento al giorno 8 luglio 2013
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2013, il D.P.C.M. 13 giugno 2013, recante “Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”.
Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), al giorno 8 luglio 2013.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (attualmente di poco superiore ai 5 milioni di euro).
La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).
Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 17 giugno 2013, con la possibilità di proroga al 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.
Su tale argomento, sono arrivati anche chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota del 17 giugno 2013, Prot. 101309.
Il testo del nuovo decreto e della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi
8. IL DIRITTO ANNUALE PER L’ANNO 2014
8.1. 5 DICEMBRE 2013 - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale per il 2014
E' stata emanata la Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale per l’anno 2014 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, in applicazione dell’articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.
Per l’anno 2014 restano valide le misure del diritto annuale definite, a decorrere dal 2011, nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, nelle fasce e aliquote di fatturato, che nelle misure transitorie definite quasi due anni fa per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
Tuttocamere.it, per aiutare gli studi professionali e le imprese, ha predisposto una tabella riassuntiva riportante gli importi del diritto annuale dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2014, come determinati dalla citata Nota ministeriale.
. TABELLA A - Importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2014.
8.2. 14 GIUGNO 2014 - Comunicato stampa del Ministero delle Finanze - Annunciata proroga del versamento del diritto annuale 2014
Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e' stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa del 14 giugno 2014, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, clicca QUI.
8.3. Diritto annuale 2014 – Per molti soggetti prevista una proroga del versamento al giorno 7 luglio 2014 - Pubblicato il decreto
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014, il D.P.C.M. 13 giugno 2014, recante “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore”.
Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2014 (IRPEF/IRES, IRAP, IVA), al giorno 7 luglio 2014.
La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione.
La proroga di cui sopra si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (artt. 5, 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).
Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti - compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2014, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
RIASSUMENDO
La proroga dei versamenti di Unico 2014 interessa i contribuenti che:
1. esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio;
2. esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, ancorché non trovino applicazione per la presenza di una causa di esclusione: ad esempio, nel caso di non normale svolgimento dell’ attività, o per il primo anno di attività;
3. adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011 (c.d. “regime dei superminimi);
4. partecipano a società, associazioni e imprese soggette a studi di settore. Si tratta, quindi, di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti e professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che optano per il regime di trasparenza fiscale.
Restano fuori dalla proroga e dovranno effettuare i versamenti entro le scadenze originarie del 16 giugno 2014 ovvero dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%, i contribuenti estranei agli studi di settore.
Su tale argomento, sono arrivati anche chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota del 19 giugno 2014, Prot. 0113398.
Il testo del nuovo decreto e della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
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APPENDICE NORMATIVA
LEGGI, DECRETI E PROVVEDIMENTI
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L. 24 dicembre 1993, n. 537: Interventi correttivi di finanza pubblica. Art. 13, commi 13 e 14.
. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo in vigore fino al 9 dicembre 2016).
. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo aggiornato in vigore dal 10 dicembre 2016).
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D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 - In vigore dal 1° febbraio 2011).
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Legge 23 dicembre 1999, n. 488: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). Art. 17.
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Legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
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D.M. 23 aprile 2001: Determinazione della misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio ai sensi dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'esercizio 2001, da ogni impresa iscritta e annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
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D.M. 11 maggio 2001, n. 359: Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
.
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari. Art. 17.
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D.I. 17 maggio 2002: Determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
. Legge 12 dicembre 2002, n. 273: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Art. 44.
.
D.M. 9 maggio 2003: Definizione agevolata del diritto annuale di cui all'art. 18 delle legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
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D.I. 23 maggio 2003: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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D.I. 5 marzo 2004: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2004 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
. D.M. 23 marzo 2005: Determinazione, per l'anno 2005, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
. D.M. 27 gennaio 2005, n. 54: Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27.
. D.M. 28 marzo 2006: Determinazione, per l'anno 2006, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
. D.L. 28 dicembre 2006, n. 300: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Art. 4, comma 4. (Testo coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17).
. D.M. 23 marzo 2007: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2007 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
. D.P.C.M. 16 giugno 2007: Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006.
. D.M. 1° febbraio 2008: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
. Legge 28 gennaio 2009, n. 2: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
. Decreto interministeriale 30 aprile 2009: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2009 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. (Testo pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico).
. Decreto interministeriale 30 aprile 2009: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2009 dalle imprese alle camere di commercio. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009).
. D.P.C.M. 4 giugno 2009: Termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
. D.M. 4 dicembre 2009: Modifica del saggio di interesse legale.
. Decreto interministeriale 22 dicembre 2009: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 dalle imprese alle camere di commercio. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010).
. D.P.C.M. 10 giugno 2010: Differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonche' il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
. D.M. 7 dicembre 2010: Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
. D.P.C.M. 12 maggio 2011: Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonche' dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.
. D.I. 21 aprile 2011: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
. D.M. 12 dicembre 2011: Modifica del saggio di interesse legale.
. DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
. D.P.C.M. 6 giugno 2012: Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
. D.P.C.M. 13 giugno 2013: Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
. D.M. 12 dicembre 2013: Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
.
D.P.C.M. 13 giugno 2014: Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore.
. D.M. 11 dicembre 2014: Modifica del saggio di interesse legale.
. D.M. 8 gennaio 2015: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle camere di commercio.
.
D.P.C.M. 9 giugno 2015: Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore.
.
DECRETO 11 dicembre 2015: Modifica del saggio di interesse legale.
.
DECRETO 7 dicembre 2016: Modifica del saggio di interesse legale.
. DECRETO 22 maggio 2017: Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019.
. DECRETO 22 maggio 2017 - Allegato.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2017: Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
.
DECRETO 13 dicembre 2017: Modifica del saggio di interesse legale.
. DECRETO 2 marzo 2018: Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 12 dicembre 2018: Modifica del saggio di interesse legale.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 21 dicembre 2018: Autorizzazione alle Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani ad incrementare le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 15 gennaio 2019: Rettifica del decreto 21 dicembre 2018, recante: «Autorizzazione alle Camere di commercio di Messina, di Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia orientale, di Palermo-Enna, di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani ad incrementare le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.».
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 12 dicembre 2019: Modifica del saggio di interesse legale.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 12 marzo 2020: Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2020: Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 11 dicembre 2020: Modifica del saggio di interesse legale.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2021: Differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 13 dicembre 2021: Modifica del saggio di interesse legale.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 13 dicembre 2022: Modifica del saggio di interesse legale.
. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 23 febbraio 2023 - Autorizzazione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, dell’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.
. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DECRETO 23 febbraio 2023 - Allegato A.
. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 29 novembre 2023: Determinazione del saggio degli interessi legali.
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APPENDICE NORMATIVA
CIRCOLARI - RISOLUZIONI - ISTANZE DI INTERPELLO
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. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 192/E del 23 luglio 1998: Ravvedimento in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e tributi similari.
.
Ministero delle attività produttive - Circolare del 28 dicembre 2001, Prot. 516194: Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2002.
.
Ministero delle attività produttive - Circolare del 7 giugno 2002, n. 3546, Prot. 506660: Criteri di arrotondamento delle misure del doiritto annuale per l'anno 2002 all'unità di euro.
.
Ministero delle attività produttive - Circolare del 20 novembre 2002, n. 3552, Prot. 5014375: Articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Applicazione sanzioni amministrative nel caso di omesso o tardivo versamento del diritto annuale.
.
Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003: Istituzione dei codici tributo per il versamento degli interessi e delle sanzioni relative al diritto annuale determinato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 580/1993. Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di condono dei diritti camerali ai sensi dell'articolo 5.quater del D.L. n. 282/2002.
.
Ministero delle attività produttive - Lettera Circolare del 4 giugno 2003, Prot. 553291: Chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi.
.
Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3567/C del 16 ottobre 2003: Applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio (articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
.
Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3568/C del 24 novembre 2003: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Ravvedimento operoso.
.
Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3569/C del 29 dicembre 2003: Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2004.
.
Ministero delle attività produttive - Lettera-Circolare del 30 gennaio 2004, Prot. 546959: Casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio: esonero dal versamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria; unità locali, inizio d’attività e diritto annuale.
.
Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005 - Prot. 0005731: Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 . Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di Commercio.
.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 30 giugno 2005, n. 82/E: Sospensione dell'operatività del codice tributo "3853" denominato "Regolarizzazione delle violazioni concernenti il pagamento del diritto annuale" da utilizzare nel modello di versamento "F24" - Articolo 5-quater, D.L. n. 282/2002".
.
Ministero delle attività produttive - Nota del 30 settembre 2005, Prot. 0008929: Versamento del diritto annuale e certificazioni del Registro delle imprese - Art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
.
Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3594/C del 13 dicembre 2005 - Prot. 0011177: Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2006.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare n. 3605/C del 10 gennaio 2007: Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2007.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007: Istanza di interpello - Istanze di rimborso di diritti camerali non dovuti erroneamente versati - Imposta di bollo.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 14 maggio 2007, Prot. 0004728: Termini di versamento del diritto annuale.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 128/E del 6 giugno 2007: Termini per effettuare il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e del primo acconto.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Lettera-Circolare del 6 luglio 2006, Prot. 0006982: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 giugno "Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti ai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006" - Applicazione versamento diritto annuale anno 2007.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 74/E del 3 marzo 2008: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dei diritti annuali, di competenza della Camera di Commercio di Monza e Brianza.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare n. 3617/C del 5 marzo 2008: Decreto 1° febbraio 2008 - Determinazione importi diritto annuale 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008) - Applicazione del diritto annuale alle imprese iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2008.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 29 aprile 2008, Prot. 0003317: Integrazione nota n. REA-2008-146515 - DGCAS 1 dell'11.04.2008 - Ulteriori precisazioni in merito all'individuazione della base imponibile per la determinazione dell'ammontare del fatturato ai fini del diritto annuale 2008.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 12 giugno 2008, Prot. 0005024: Integrazione Integrazione note n. REA-2008-146515-DGCAS 1 dell' 11 aprile 2004 e n. 3317 del 29 aprile 2008 - Individuazione dei righi del modello IRAP 2008 ai fini del versamento del diritto annuale 2008.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 20 giugno 2008, Prot. 0000966: Criteri di arrotondamento all'unità di euro delle misure del diritto annuale.
. Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 30 dicembre 2008, Prot. 0062417: Ravvedimento in materia di diritto annuale, ex articolo 6, comma 1, del
decreto 27 gennaio 2005, n. 54.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato - Circolare del 19 gennaio 2009, n. 3621/C: Applicazione del diritto annuale alle imprese che ci iscrivono nel Registro a decorrere dal 1° gennaio 2009.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione - Risoluzione n. 18/E del 23 gennaio 2009: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del diritto annuale di competenza della Camera di Commercio di Fermo.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Ufficio XII - Nota del 3 marzo 2009, Prot. 0019230: Individuazione dei righi del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009.
.
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione - Risoluzione n. 47/E del 24 febbraio 2009: Consulenza giuridica - Trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai terzi incaricati della riscossione del c.d. diritto annuale. Articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972.
.
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione - Risoluzione n. 49/E del 24 febbraio 2009: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle spese di notifica relative agli atti di irrogazione delle sanzioni per l’omesso o tardivo pagamento del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di commercio.
.
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 9 marzo 2009, Prot. 0021232: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 24 febbraio 2009 - Diritto annuale.
.
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione - Risoluzione n. 66/E del 17 marzo 2009: Istanza di interpello – Articolo 3 D.P.R. n. 322 del 1998 – Esercizio non coincidente con l’anno solare – Modalità di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte.
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 10/E del 19 marzo 2009 - Decreto legge 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, c.d. decreto anti-crisi. – Articoli 6, 9, 16 e 32. Disposizioni relative ad adempimenti di carattere fiscale – chiarimenti. Punto 5.
.
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato - Direzione Generale Vigilanza e Normativa Tecnica - Nota del 16 giugno 2009, Prot. 0055600: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2009 (Registrato dalla Corte dei Conti il 9 giugno 2009, reg. n. 6, foglio 291).
.
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato - Direzione Generale Vigilanza e Normativa Tecnica - Nota del 6 agosto 2009, Prot. 0072100: Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 - Documento n. 3 - Criterio di valutazione delle poste contabili relative al diritto annuale - Preventivo economico 2010.
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 12/E del 24 febbraio 2010 - Istituzione dei codici delle province di Fermo e di Monza e della Brianza per il versamento, tramite modello F24, dei diritti annuali dovuti alle camere di commercio. Soppressione dei codici tributo 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3870 e 3871.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 23 giugno 2010, Prot. 0077123: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 "Differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti ai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2010".
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Circolare n. 44/E del 13 agosto 2010 - Eventi sismici del 6 aprile 2009 - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 30 dicembre 2010, Prot. 0201046: Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.
.
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599: Richiesta parere diritto annuale Camere di Commercio - Soggetti "Only REA".
.
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 13 aprile 2011, Prot. 0069939: Richiesta parere diritto annuale Camere di Commercio.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 30 maggio 2011, Prot. 0103161: Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 21 aprile 2011 - Diritto annuale delle Camere di Commercio per l'anno 2011 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 "Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonchè dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativo agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 27 dicembre 2011, Prot. n. 255658: Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Misure del diritto annuale per l'anno 2012.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 21 dicembre 2012, Prot. n. 0261118: Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Misure del diritto annuale per l'anno 2013.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 17 giugno 2013, Prot. n. 101309: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2013 “Differimento, per l’anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 15.06.2013.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 17 luglio 2013, Prot. n. 0120930: Diritto annuale dovuto dalle imprese Start-up innovative, dalle società tra professionisti, dalle società di mutuo soccorso - Confidi.
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Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013: Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Divisione XXII - Sistema Camerale - Nota del 22 ottobre 2013, Prot. n. 0172574: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 - Errati versamenti da parte dei contribuenti - Applicabilità al diritto annuale.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 5 dicembre 2013, Prot. n. 0201237: Articolo 18, comma 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Misure del diritto annuale per l'anno 2014.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 19 giugno 2014, Prot. n. 0113398: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2014 “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Circolare del 29 dicembre 2014, Prot. 0227775: Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema camerale - Nota del 6 febbraio 2015, Prot. 0016919: Art.1, comma 637, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Ravvedimento operoso.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Struttura DG-MCCVNT - Registro delle Imprese - Nota del 10 febbraio 2015, Prot. 18254: Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze 8 gennaio 2015 recante “Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2015 alle camere di commercio ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni”.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 22 dicembre 2015, Prot. 279880: Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2016.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 15 novembre 2016, Prot. 0359584: Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2017.
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017: Quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei
soggetti che svolgono attività agricole.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 31 luglio 2017, Prot. 323058: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017 - “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi” - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 20 settembre 2017, Prot. 381121: Quesiti vari diritto annuale.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 26 settembre 2017, Prot. 399466: Nota 381121 del 20 sdettembre 2017 - Rettifica.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505:Misure del diritto annuale anno 2018.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856:Misure del diritto annuale anno 2019.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, le Società e il Sistema Camerale - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 11 dicembre 2019, Prot. 347962:Misure del diritto annuale anno 2020.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, le Società e il Sistema Camerale - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 0286980: Misure del diritto annuale anno 2021.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, le Società e il Sistema Camerale - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 2 luglio 2021, Prot. 0201219: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 “Differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.” - Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale - Divisione VIII - Nota del 22 dicembre 2021, Prot. 0429691: Misure del diritto annuale anno 2022.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - Divisione II – Sistema camerale - Nota dell' 11 novembre 2022, Prot. 0339674: Misure del diritto annuale anno 2023.
. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - Divisione II – Sistema camerale - Nota del 18 aprile 2023, Prot. n. 0148461: Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 23 febbraio 2023 –
Incremento delle misure del diritto annuale – articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m..
. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - Divisione II – Sistema camerale - Nota del 18 aprile 2023, Prot. n. 0148904: ERRATA CORRIGE - Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 23 febbraio 2023 – Incremento delle misure del diritto annuale – articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m..
. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - Divisione II – Sistema camerale - Nota del 20 dicembre 2023, Prot. n. 0383421: Misure del diritto annuale anno 2024.
. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - Divisione II – Sistema camerale - Nota del 13 giugno 2024, Prot. 0033353: Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».
Versamento del diritto annuale.
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GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE
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1. Diritto annuale e normativa europea
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sezione nona, con la Sentenza n. 142 del 21 settembre 2004, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 18, comma terzo, della legge n. 580/1993 per contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della Direttiva Comunitaria 69/335 nella parte in cui esso preveda l’obbligo per le imprese di pagare il diritto di iscrizione nei Registri appositamente tenuti dalle Camere di Commercio.
Gli articoli 10 e 12 della Direttiva Comunitaria 69/335 vietano agli Stati membri dell’Unione Europea di applicare alle imprese imposte sulla raccolta di capitali.
Il tributo di iscrizione di un’impresa nei Registri appositamente tenuti dalle Camere di Commercio, condizione di procedibilità dell’esercizio dell’attività da parte di questa, è da ritenersi imposta indiretta sulla raccolta di capitali e come tale non è dovuto.
- Si riporta il testo della sentenza:
. Commissione Tributaria Provinciale di Foggia - Sezione nona - Sentenza n. 142 del 21 settembre 2004 - Illegittimità del diritto camerale annuale.
Con Sentenza n. 326/05, depositata in data 21 dicembre 2005, la Corte di Appello di Caltanisetta ha puntualizzato che il diritto camerale annuale non è in alcun modo assimilabile alle forme di imposizione vietate all'art. 10, lett. c) della Direttiva CEE n. 69/335 essendo queste ultime attinenti ad adempimenti antecedenti l'esercizio dell'attività di impresa, ossia "l'immatricolazione o qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività imprenditoriale".
Il diritto camerale, invece, si riferisce ed è correlato alla fase successiva all'iscrizione ed alla costituzione dell'impresa, trovando giustificazione nell'attività di promozione, di consulenza e di supporto prestata dalle Camere di Commercio alle imprese. Il presupposto del tributo sorge quindi successivamente all'iscrizione dell'impresa e si rinnova periodicamente a cadenza annuale essendo suscettibile di subire modificazioni anche in relazione alle eventuali trasformazioni del regime societario.
La presente Sentenza è stata emessa contro la Sentenza emessa dal Tribunale di Caltanisetta il 7 novembre 2002, nella quale si sosteneva l'illegittimità della tassazione imposta dalla Camera di Commercio in quanto riconducibile alla nazione di imposizione vietata dalla Direttiva comunitaria n. 69/335 del 17 luglio 1969, attuata in Italia con D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Nella Sentenza del Tribunale di Caltanisetta si riteneva, tra l'altro, che il tributo camerale richiesto riguardasse l'iscrizione annuale al Registro delle imprese, anzichè il diritto annuale dovuto in forrza dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993.
2. Mancato pagamento dei diritti camerali da parte di una SNC e responsabilità del socio
In materia di riscossione coattiva, è legittimo l'invio da parte del concessionario dell'avviso di mora non preceduto dalla cartella esattoriale nei confronti del socio di una società in nome collettivo per mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio.
L'importante principio è contenuto nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 618 del 13 gennaio 2006.
Con la stessa Sentenza i giudici hanno riaffermato il principio che le controversie aventi ad oggetto il diritto camerale dovuto alle Camere di Commercio sono di spettanza del giudice tributario e non del giudice ordinario, in quanto tale diritto risulta equiparabile a un vero e proprio tributo.
3. La natura tributaria del diritto annuale
Il diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007 e dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005; Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza n. 10469 del 23 aprile 2008), ha natura di entrata tributaria.
Pertanto, l’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai soggetti incaricati della riscossione del diritto annuale, in quanto relativo alla riscossione di un’entrata avente natura tributaria, rientra nel regime di esenzione dall’IVA, ai sensi dell’articolo 10, n. 5), del D.P.R. n. 633 del 1972, che stabilisce che sono esenti dall’IVA “le operazioni relative alla riscossione dei tributi”. (Vedi: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 47/E del 24 febbraio 2009).
- Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civile - Sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005 - Tributi - Camere di Commercio - Tassa di iscrizione annuale in Albi e Registri - Natura di tributo locale - Esclusione - Questione giurisdizionale - Giurisdizione tributarie.
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ALCUNE PRONUNCE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE
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1. Sentenze Commissione Tributaria Provinciale di Livorno - Mancata esibizione della prova dell'invio dell'informativa annuale da parte della Camera di Commercio - Ricorso accolto
La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, con le Sentenze n. 160/1/06, n. 159/1/06 e n. 161/1/06, ha accolto i ricorsi presentati da contribuenti per mancato versamento del diritto annuale per l'anno 2001 in quanto il D.M. n. 359/2001 prescrive, tra l'altro, che le Camere di Commercio debbano inviare ogni anno - entro il 15 maggio - a tutti i soggetti iscritti o annotati un apposito modulo contenenti i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della Camera di Commercio, l'ammontare del diritto dovuto da parte dei soggetti iscritti nella sezione speciale, nonchè i dati necessari all'autodeterminazione del diritto dovuto da parte dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria.
Nei casi specifici, la Camera di Commercio non è stata in grado di dimostrare di aver provveduto a tale richiesta (in quanto gli elenchi del mailing effettuato nell'anno 2001 non sono più disponibili a causa del cambiamento del software utilizzato) e si è resa anch'essa inadempiente.
Conseguenza di tale omissione è che l'impresa XXX non è stata messa in condizione di provvedere tempestivamente a regolarizzare la propria posizione.
Secondo la CTP non è stato rispettato lo spirito dello statuto dei diritti del contribuente, i cui principi valgono per analogia per tutte le imposizioni, anche non erariali. In particolare dagli articoli 5 e 6 della Legge n. 212/2000 discende il principio del dovere di informazione da parte dell'Ente impositore, come principio generale dell'ordinamento tributario, che la Camera di Commercio non risulta aver rispettato.
Da notare che le controparti non avevano opposto in sede di costituzione la mancata comunicazione ai sensi del D.M. n. 359/2001 (mailing annuale), che è stato alla base della decisione della CTP.
2. Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lucca - Mancata indicazione del giorno in cui il ruolo è stato consegnato al Servizio Riscossione Tributi - Normativa non applicabile al diritto annuale - Ricorso respinto
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con Sentenza n. 177/06 del 22 novembre 2006, depositata il 21 marzo 2007, ha respinto il ricorso di un'impresa che adduceva quale motivo di nullità della cartella la mancata indicazione del giorno in cui il ruolo è stato consegnato al Servizio Riscossione Tributi. Mancando tale elemento fondamentale - sostiene la controparte - è impossibile procedere alla verifica del giorno iniziale da cui far decorrere i termini.
La CTP sostiene invece che, contrariamente a quanto previsto per la riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, per gli altri tributi (quali TARSU, ICI, diritto annuale, ecc.), la normativa attuale non prevede in modo espresso il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento.
Non essendoci, infatti, nessuna dichiarazione annuale da presentare non si può individuare facilmente un termine iniziale dal quale far decorrere i termini per la tempestività della notifica, applicando il disposto di cui all'attuale art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
E' necessario pertanto dare alla norma una interpretazione che consenta di esprimere un criterio per individuare i termini entro i quali devono essere notificate le cartelle relative a tributi (quali il diritto annuale) la cui disciplina legislativa non prevede la presentazione di una dichiarazione ad hoc da parte del contribuente.
In alternativa ad una interpretazione che renda applicabile il nuovo testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 a situazioni come quella iin questione, la CTP sostiene che non resta che concludere per una prescrizione ordinaria annuale.
Nel caso del diritto annuale, l'obbligazione tributaria trae origine, pur sempre da una dichiarazione di parte, dalla quale scaturisce il diritto all'iscrizione nei registri tenuti dalla Camera di Commercio ed il consequenziale obbligo di pagamento annuale del relativo diritto.
Alla luce di quanto sopra, la CTP di Lucca conclude che, nel caso in esame la notifica della cartella di pagamento è avvenuta entro il termine decennale e pertanto il ricorso deve essere respinto.
3. Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – SNC sciolta senza messa in liquidazione con atto del 1994 – Successiva cancellazione d’ufficio in data 2006 – La mancanza del provvedimento formale non è idonea a determinare la sopravvivenza della società - Ricorso accolto
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con Sentenza n. 124/06/06 del 2 dicembre 2006, depositata il 13 dicembre 2006, ha accolto il ricorso di una SNC che, a seguito di scioglimento, senza messa in liquidazione, con atto del 15 dicembre 1994, ha cessato ogni attività ed è stata cancellata dall’Albo delle imprese artigiane.
E’ necessario tener presente che a tale atto non è seguita alcuna richiesta di cancellazione che, al periodo, doveva essere presentata con un’apposita istanza, alla Cancelleria Commerciale del Tribunale e che la società in questione si è cancellata dal Registro delle imprese solo in data 23 giugno 2006.
La CTP sostiene che innanzitutto è necessario esaminare se, all’epoca, la mancanza del provvedimento formale di richiesta della cancellazione (pur necessario) fosse idonea a legittimare il trasferimento dell’iscrizione della società dalla Cancelleria del Tribunale al Registro delle imprese e la successiva e conseguente richiesta del diritto annuale.
Essendo, inoltre, il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio un corrispettivo per la tenuta del Registro delle imprese, che va in questo caso calcolato in rapporto al fatturato, deve essere corrisposto dalle società fin tanto che sono effettivamente operative e in quindi in condizione di usufruire dei servizi forniti dal Registro delle imprese.
Nel caso in esame – sostiene la CTP – esistevano tutte le condizioni perché la Camera di Commercio accertasse, sin dal 1996 (data di istituzione del Registro delle imprese) la effettiva cessazione dell’attività della società sciolta e procedesse di conseguenza, invitando la parte a presentare apposita istanza, come peraltro operato in data successiva (nel caso il 7 giugno 2006).
Ne discende che, a parere della CTP di Luca, la mancanza del provvedimento formale non è idonea a determinare la sopravvivenza della società, sia pure ai soli fini amministrativi, e che pertanto, l’annotazione dello scioglimento (ancorchè senza messa in liquidazione) effettuato in epoca precedente all’entrata in vigore del Registro delle imprese determina la non debenza del diritto annuale.
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